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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 9438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9438 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 32079/2024 R.G.A.C. promossa da
nella qualità di erede (Avv. Parte_1 Persona_1
BILOTTA MARIA ASSUNTA) contro in persona del legale rappresentante pro tempore (CONTUMACE) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo di ordinare ad di procedere all'accertamento sanitario post- mortem ai sensi del D.P.R. n. 698/1994, CP_1 al fine di accertare la sussistenza dello stato invalidante di cui all'art1 L.18/1980 (indennità di accompagnamento) del defunto sig. sulla base degli “atti” ossia della Pt_1 documentazione medica prodotta, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa(21.12.2021) fino alla data del decesso, sopravvenuto il 19.02.2023 o di quello accertato in corso di giudizio;
per l'effetto, dichiarare il proprio diritto, nella qualità di erede, ha diritto alla conseguente liquidazione dell' indennità di accompagnamento maturata dal defunto padre e condannare l' al pagamento delle CP_1 somme maturate a titolo di ratei ex art 1 L.18/1980 con decorrenza di legge, oltre accessori di legge fino al saldo. Il tutto, con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi. Deduceva, a sostegno della domanda, che il genitore dante causa, nel dicembre 2021, essendo affetto da gravi patologie, con domanda del 22.12.2021- prot. CP_1
n.7014.22/12/2021.0568360 - e numero certificato medico 2021AP70398, aveva richiesto visita di accertamento per lo stato di invalidità civile ex art 1 L. 18/1980 e per l'accertamento dello stato di handicap grave ex art. 1 legge n. 104 del 05/02/92; che in data 19.02.2023 il sig. era deceduto in Roma presso la struttura ospedaliera Santo Spirito Pt_1 in Sassia, ove veniva ricoverato alcuni giorni prima per l'ulteriore aggravarsi delle sue condizioni di salute;
che, nonostante i ripetuti solleciti, non era mai stato convocato a visita dalla competente commissione medica, in aperto contrasto con quanto previsto nell'art.3, comma 1, del DPR 21 settembre 1994, n.698; che in data 24.02.2024 le eredi( moglie e figlia), presentavano ad ai sensi dell'art. 1 comma 8 del D.P.R. n. 698/1994 domanda di visita per CP_1
l'accertamento sanitario post-mortem essendo in possesso di documentazione medica relativa alle condizioni sanitarie del loro dante causa, debitamente integrata sulla base delle espresse richieste dell'Istituto; che in data 02.06.2024 era deceduta anche la sig. ( già Persona_2 coniuge del sig. e pertanto, era rimasta unica erede. Pt_1
Instaurato il contraddittorio, il convenuto non si costituiva in giudizio e veniva CP_1 dichiarato contumace;
la causa veniva istruita con prova documentale e svolgimento di ctu medico-legale sugli atti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per l'accertamento del diritto azionato. Veniva quindi rinviata per la discussione. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva decisa come da sentenza, ex art. 429 c.p.c. depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e merita di essere accolta. Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato che il de cuius, avesse ritualmente proposto domanda amministrativa per accertamento del diritto alla prestazione assistenziale per cui è causa, depositando tutti i documenti relativi alla precedente fase amministrativa e che, successivamente al suo decesso, le eredi avessero proposto domanda finalizzata ad ottenere l'accertamento dello stato invalidante, avendo pure dedotto e provato di aver inoltrato a la documentazione richiesta per consentire lo svolgimento del procedimento. CP_1
La contumacia di peraltro, non ha consentito di appurare la sussistenza di ragioni CP_1 ostative al riconoscimento oggetto del giudizio. La ctu medico-legale, svolta sugli atti, ha evidenziato che il dante causa della ricorrente possedesse i requisiti per il riconoscimento della prestazione oggetto della domanda dalla data della presentazione della domanda amministrativa (21.12.2021) fino alla data del decesso (19.2.2023). L'accertamento effettuato, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, non avendo ricevuto in questa sede alcuna idonea contestazione ed avendo il C.T.U. tenuto adeguatamente conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali della ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo, come risultante dagli atti offerti in produzione. La domanda deve essere accolta. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo. pagina 2 di 3 Le spese di C.T.U. devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale CP_1 incombente istruttorio consentito di accertare la sussistenza della situazione sanitaria legittimante il riconoscimento del beneficio richiesto, tale da giustificare l'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento dei ratei relativi CP_1 all'indennità di accompagnamento ex art.1 L. n.18/1980, in favore della parte ricorrente nella qualità di erede di , con decorrenza dal primo giorno del mese Persona_1 successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 22.12.2021 fino alla data del decesso del de cuius (19.02.2023), oltre accessori con decorrenza di legge fino al saldo;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.400,00 oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come liquidate in separato CP_1 decreto Così deciso in Roma, 23.09.2025 Il giudice Antonianna Colli
pagina 3 di 3
nella qualità di erede (Avv. Parte_1 Persona_1
BILOTTA MARIA ASSUNTA) contro in persona del legale rappresentante pro tempore (CONTUMACE) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo di ordinare ad di procedere all'accertamento sanitario post- mortem ai sensi del D.P.R. n. 698/1994, CP_1 al fine di accertare la sussistenza dello stato invalidante di cui all'art1 L.18/1980 (indennità di accompagnamento) del defunto sig. sulla base degli “atti” ossia della Pt_1 documentazione medica prodotta, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa(21.12.2021) fino alla data del decesso, sopravvenuto il 19.02.2023 o di quello accertato in corso di giudizio;
per l'effetto, dichiarare il proprio diritto, nella qualità di erede, ha diritto alla conseguente liquidazione dell' indennità di accompagnamento maturata dal defunto padre e condannare l' al pagamento delle CP_1 somme maturate a titolo di ratei ex art 1 L.18/1980 con decorrenza di legge, oltre accessori di legge fino al saldo. Il tutto, con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi. Deduceva, a sostegno della domanda, che il genitore dante causa, nel dicembre 2021, essendo affetto da gravi patologie, con domanda del 22.12.2021- prot. CP_1
n.7014.22/12/2021.0568360 - e numero certificato medico 2021AP70398, aveva richiesto visita di accertamento per lo stato di invalidità civile ex art 1 L. 18/1980 e per l'accertamento dello stato di handicap grave ex art. 1 legge n. 104 del 05/02/92; che in data 19.02.2023 il sig. era deceduto in Roma presso la struttura ospedaliera Santo Spirito Pt_1 in Sassia, ove veniva ricoverato alcuni giorni prima per l'ulteriore aggravarsi delle sue condizioni di salute;
che, nonostante i ripetuti solleciti, non era mai stato convocato a visita dalla competente commissione medica, in aperto contrasto con quanto previsto nell'art.3, comma 1, del DPR 21 settembre 1994, n.698; che in data 24.02.2024 le eredi( moglie e figlia), presentavano ad ai sensi dell'art. 1 comma 8 del D.P.R. n. 698/1994 domanda di visita per CP_1
l'accertamento sanitario post-mortem essendo in possesso di documentazione medica relativa alle condizioni sanitarie del loro dante causa, debitamente integrata sulla base delle espresse richieste dell'Istituto; che in data 02.06.2024 era deceduta anche la sig. ( già Persona_2 coniuge del sig. e pertanto, era rimasta unica erede. Pt_1
Instaurato il contraddittorio, il convenuto non si costituiva in giudizio e veniva CP_1 dichiarato contumace;
la causa veniva istruita con prova documentale e svolgimento di ctu medico-legale sugli atti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per l'accertamento del diritto azionato. Veniva quindi rinviata per la discussione. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva decisa come da sentenza, ex art. 429 c.p.c. depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e merita di essere accolta. Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato che il de cuius, avesse ritualmente proposto domanda amministrativa per accertamento del diritto alla prestazione assistenziale per cui è causa, depositando tutti i documenti relativi alla precedente fase amministrativa e che, successivamente al suo decesso, le eredi avessero proposto domanda finalizzata ad ottenere l'accertamento dello stato invalidante, avendo pure dedotto e provato di aver inoltrato a la documentazione richiesta per consentire lo svolgimento del procedimento. CP_1
La contumacia di peraltro, non ha consentito di appurare la sussistenza di ragioni CP_1 ostative al riconoscimento oggetto del giudizio. La ctu medico-legale, svolta sugli atti, ha evidenziato che il dante causa della ricorrente possedesse i requisiti per il riconoscimento della prestazione oggetto della domanda dalla data della presentazione della domanda amministrativa (21.12.2021) fino alla data del decesso (19.2.2023). L'accertamento effettuato, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, non avendo ricevuto in questa sede alcuna idonea contestazione ed avendo il C.T.U. tenuto adeguatamente conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali della ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo, come risultante dagli atti offerti in produzione. La domanda deve essere accolta. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo. pagina 2 di 3 Le spese di C.T.U. devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale CP_1 incombente istruttorio consentito di accertare la sussistenza della situazione sanitaria legittimante il riconoscimento del beneficio richiesto, tale da giustificare l'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento dei ratei relativi CP_1 all'indennità di accompagnamento ex art.1 L. n.18/1980, in favore della parte ricorrente nella qualità di erede di , con decorrenza dal primo giorno del mese Persona_1 successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 22.12.2021 fino alla data del decesso del de cuius (19.02.2023), oltre accessori con decorrenza di legge fino al saldo;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.400,00 oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come liquidate in separato CP_1 decreto Così deciso in Roma, 23.09.2025 Il giudice Antonianna Colli
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