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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, decreto cautelare 03/04/2019, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/04/2019
N. 03256/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 3256 del 2017, proposto da
ER EL, IA CH, AN AL, CA GO, rappresentati e difesi dagli avvocati Sergio De Felice, Adolfo Di Majo, con domicilio eletto presso lo studio Sergio De Felice in Roma, viale delle Milizie, 34;
contro
Banca D'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Flavia Sforza, Ruggero Ippolito, con domicilio eletto presso lo studio Flavia Sforza in Roma, via Nazionale 91;
nei confronti
OV IS HI, OV ER, L.G.M. S.r.l., Echo Snc, IN RI, RA Mirandola, Star Grafic S.r.l., Di LE NI e MU Laika, Pi 2000 S.r.l., OB HI, AU HI non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 01626/2017, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Premesso che nell’istanza in esame i ricorrenti, nel richiedere di “ sospendere con urgenza, inaudita altera parte, le operazioni peritali fino alla definizione della camera di consiglio del giorno 11 aprile 2019 ”, hanno rilevato, in ordine all’andamento della già disposta CTU, che “ le precisazioni dei consulenti tecnici d’ufficio sono evidentemente in aperta antitesi con le richieste istruttorie depositate dalle parti appellanti dei due ricorsi (RG 2777/2017 – 3256/2017) e, all’esito della camera di consiglio già fissata per il giorno 11 aprile 2019, potrebbe rilevarsi l’inutilità dell’ulteriore attività consulenziale che verrebbe svolta dai consulenti d’ufficio e dai consulenti di parte ”;
Considerato che la valutazione dell’andamento delle operazioni peritali dovrebbe effettuarsi ex post piuttosto che ex ante, e quindi dopo che le risultanze siano state depositate in giudizio, salvo il caso di evidenti violazioni del contraddittorio e dei termini e delle modalità per il relativo espletamento, trattandosi oltretutto di violazioni da valutarsi in sede collegiale qualora, come nella specie, non sia ravvisabile alcuna indifferibile urgenza per adottare la richiesta misura cautelare, almeno fino alla trattazione in cc. del ricorso NRG. 201703256, già fissata per il giorno 11 aprile 2019.
P.Q.M.
Respinge l’istanza.
Conferma, per la discussione, la camera di consiglio dell’11 aprile 2019.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 3 aprile 2019.
| Il Presidente |
| Sergio Santoro |
IL SEGRETARIO