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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 3639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3639 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 37307/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott. Guido Garavaglia,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art.281 sexies, ultimo comma, c.p.c., nella causa civile in grado d'appello, iscritta al ruolo generale n. 37307 per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(P.IVA ) in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Salzetta (C.F.
) e dall'Avv. Domenico Salzetta (C.F. ), elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliata presso lo Studio dei suddetti difensori sito in Roma alla Viale Angelico 92 a Roma (RM),
giusta procura alle liti in atti;
-appellante-
E
(C.F. n.d.), residente in [...] Sc E int. 42; Controparte_1
Appellato Contumace
E
1 (C.F. , in persona del legale rappresentante pt Controparte_2 P.IVA_2
corrente in Milano Via Leopardi n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Vizzone
(C.F. ) presso il cui studio in Roma Via Cratino di Atene n.31 è C.F._3
elettivamente domiciliata, in virtù di procura in atti;
Appellata
Avente ad oggetto: Solo danni a cose - Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma
n. 1069/2021 emessa il 26.12.2020 depositata in data 19.01.2021, nel giudizio con RG N
22101/2018, non notificata.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi a trattazione scritta in data
05.05.2025, i procuratori delle parti concludevano come da note scritte autorizzate.
2 3 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la , in persona Parte_1
del legale rappresentante pt, nella sua qualità di cessionaria del credito vantato dalla SI.ra
, nel 2018 conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma, la Parte_2 [...]
e il SI. rispettivamente assicuratrice, proprietario e Controparte_2 Controparte_1
conducente del veicolo MERCEDES Classe A Tg DB648PG al fine di sentirli condannare, in solido, previa declaratoria di responsabilità di quest'ultimo, al risarcimento dei danni riportati dal veicolo HYUNDAI Tg DY893JV di proprietà della SI.ra a seguito del Parte_2
sinistro stradale occorso in data 14.07.2015 in Roma, Via Gandiglio incrocio Via Rocci.
La pretesa risarcitoria veniva quantificata in Euro 5.251,66 per i danni materiali subiti dal veicolo e in Euro 787,49 per le spese stragiudiziali sostenute.
2. Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda attorea sia in Controparte_2
fatto che in diritto. In ogni caso, ne eccepiva l'improponibilità, evidenziando il mancato adempimento da parte dell'attrice, degli obblighi previsti dagli artt. 145, 148 e 149 Codice delle
Assicurazioni. In particolare, la Compagnia rilevava la mancata esibizione del veicolo i periti incaricati in fase stragiudiziale. Pt_3
3. Il SI. rimaneva contumace. Controparte_1
4.Precisate le conclusioni, nonché depositate note, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 1069/2021 pubblicata il 19.01.2021 il Giudice di Pace di Roma rigettava la domanda attorea e così decideva:
“
P.Q.M.
: Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando così provvede: - rigetta la domanda
attorea; condanna parte attrice al pagamento del compenso professionale che liquida in complessivi
Euro 700,00 oltre accessori”
Il Giudice di Pace così motivava la pronuncia:
“(OMISSIS) … Orbene, secondo la sentenza della Cassazione Civile, Sez. III, 25/01/2018 n. 1829, il
danneggiato da sinistro stradale non può pretendere il risarcimento dei danni lamentati se ha
5 impedito alla compagnia di formulare un'offerta di ristoro negando di ispezionare il mezzo. Si
osserva che in ambito di assicurazione obbligatoria RCA, ai sensi dell'art. 145 del D.Lgs 7 settembre
2005 n. 209 (cd. Codice delle assicurazioni private), l'azione per il risarcimento non può essere
proposta dal soggetto danneggiato che, in palese inosservanza dei principi di correttezza (art. 1175
cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.), con la propria condotta abbia reso impossibile alla
compagnia di porre in essere tutte quelle operazioni prodromiche alla formulazione di una congrua
offerta ai sensi dell'art. 148 del medesimo Codice. Alla luce del principio di diritto suesposto, nella
fattispecie de qua, questo giudice ha avuto modo, attraverso le emergenze processuali, di accertare,
con insidacabile giudizio in fatto, che la istante, contravvenendo ai doveri di correttezza e buona fede
(in particolare l'art. 1175 cod. civ.) , si è sottratto all'ispezione del mezzo, attività fondamentale alla
ricostruzione della dinamica dell'incidente e alla conseguente formulazione dell'eventuale e congrua
offerta risarcitoria. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
…(OMISSIS) …”
* * * *
Avverso tale decisione proponeva appello, con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
, convenendo all'uopo, il SI. e la avanti Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
al Tribunale di Roma impugnando la sentenza citata chiedendone l'integrale riforma, come da conclusioni scritte depositate, ex art, 127 ter c.p.c.
L'appellante contestava, in particolare, l'erronea valutazione, da parte del Giudice di Pace, il quale aveva ritenuto che LA si fosse sottratta all'ispezione del veicolo, violando così l'art. 145 del Codice
delle Assicurazioni Private, per non aver messo il mezzo a disposizione dei periti della Compagnia
assicurativa. Sosteneva, inoltre, l'illegittimità e l'invalidità della sentenza impugnata per l'omessa ammissione della prova testimoniale richiesta e della CTU modale, ritenendola nulla per difetto di motivazione anche in relazione alla condanna alle spese posta a suo carico.
6 Con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio la Controparte_2
la quale contestava recisamente i motivi di impugnazione, ex adverso, formulati, chiedendo, per l'effetto, la conferma integrale dell'impugnata pronuncia.
Il SI. rimaneva contumace come in primo grado. Controparte_1
La causa d'appello dopo diversi passaggi veniva trattata dall'attuale Giudicante e trattenuta in decisione con ordinanza sostitutiva dell'udienza del 5.5.2025 previa precisazione delle conclusioni delle parti e assegnazione dei termini abbreviati ex art 190 c.p.c.
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello promosso da è infondato e deve essere rigettato per Parte_1
quanto di ragione.
Con riguardo al primo motivo di gravame con cui l'odierno appellante censura la sentenza impugnata sostenendo che il primo giudice, in violazione dell'art. 145 Cod. Ass., abbia erroneamente rigettato la domanda attorea per mancata esibizione del veicolo HYUNDAI ai periti incaricati dalla Compagnia in fase stragiudiziale, questo giudice ritiene il motivo infondato per le ragioni che seguono.
La procedura di risarcimento per danni derivanti da sinistri stradali è regolata dal Codice delle
Assicurazioni Private (D.Lgs 7 settembre 2005, n.209) il quale disciplina gli obblighi delle parti coinvolte, tra cui quelli del danneggiato e dell'assicuratore.
In particolare l'art.148 stabilisce che il danneggiato debba presentare una richiesta di risarcimento completa di tutti gli elementi utili alla valutazione del sinistro da parte dell'assicuratore. Tra gli obblighi del danneggiato rientra la collaborazione nella fase stragiudiziale, essenziale per consentire all'assicuratore di effettuare le necessarie verifiche e perizie. Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, l'assicuratore è tenuto a formulare una proposta entro un termine compreso tra 60 e 90 giorni, a seconda della natura del danno
7 (materiale o fisico). Tale termine ha la funzione di garantire una rapida definizione della controversia ed evitare lungaggini che potrebbero aggravare il danno subito dal richiedente.
Il danneggiato ha l'onere di collaborare attivamente con l'assicuratore, permettendogli di svolgere le verifiche necessarie e quindi di formulare un'offerta congrua.
Sul punto vale richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità, segnatamente la pronuncia di Cassazione Civile 20 gennaio 2022 n.1756, la quale rifacendosi al principio espresso dal Giudice delle Leggi (Corte Cost. 3 maggio 2012 n.111) ha osservato che
(richiamando per implicito il comma 3 dell'art.148 C.d.A laddove recita: “Il danneggiato in
pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può
rifiutare gli accertamenti strettamenti necessari alla valutazione del danno alle cose, nei
termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada,
i termini di cui all'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa
non ritiene di fare offerta sono sospesi”) la norma, ha “un chiaro intento deflattivo” essendone evidente la finalità “di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato,
nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari”. Lo scopo del legislatore non è
affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni
ma, soprattutto, al procedimento ex art. 148 C.d.A che, nel prescrivere una partecipazione
attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione
precontenziosa” (già Cass. Civ. 25 gennaio 2018 n.1829).
In buona sostanza, secondo i giudici di legittimità, “Affinchè la procedura di risarcimento
descritta dalla norma ora citata possa operare, è indispensabile, però, che la compagnia
assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare
un'offerta congrua”. La proponibilità della domanda risarcitoria, quindi, è legata sia ad un presupposto formale ossia la trasmissione della richiesta contenente gli elementi indicati dall'art.148 C.d.A private, sufficienti a permettere all'assicuratore di “accertare la
responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta” (Cass. Civ. Ord. n19354 del 30.09.2016),
8 sia ad un requisito sostanziale poiché, “la collaborazione tra danneggiato ed assicuratore della
nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 Pt_4
c.c.)” (Cass. Civ. 25 gennaio 2018 n.1829 cit.; Cass. Civ. Ord. n.15445 del 2021), così che,
verrebbe meno a tale dovere di collaborazione - subendone, come conseguenza,
l'improponibilità della domanda risarcitoria - il danneggiato che si sia “sottratto all'ispezione”
del mezzo, “attività utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e alla formulazione
di una congrua richiesta risarcitoria”; principi da ritenersi validi, in generale, in caso di mancata sottoposizione a perizia del mezzo (danni materiali) oppure in caso di mancata sottoposizione a visita del danneggiato (lesioni personali).
Tanto chiarito, deve ritenersi che il primo giudice abbia correttamente dichiarato l'improponibilità della domanda proposta dall'odierno appellante, in quanto la condotta assunta dalla , in fase pregiudiziale, non è risultata conforme ai precetti Parte_1
di cui agli artt.145 e 148 C.d.A private.
Sul punto, si osserva che l'appellante, agendo in violazione dei principi di correttezza e buona fede, ha impedito l'ispezione del veicolo. Questo comportamento ha ostacolato la ricostruzione della dinamica del sinistro, la corretta valutazione dell'entità del danno e, di conseguenza, la possibilità per l'assicurazione di formulare un'adeguata offerta risarcitoria.
Tale condotta, tuttavia, non mette in discussione la correttezza dell'operato dell'assicuratore,
che ha tempestivamente avviato la gestione del sinistro. Infatti, come risulta dalle emergenze processuali del primo grado di giudizio, ha incaricato ben due periti fiduciari di zona.
Precisamente, il Geom. della che non riusciva a prendere Controparte_3 CP_4
visione del veicolo danneggiato per indisponibilità della carrozzeria cessionaria (Cfr PEC del
4.11.2015 di richiesta appuntamento per la perizia del mezzo, inviata dal tecnico incaricato all'allora difensore della Avv. Veronica Pizzicato e racc. a/r di Parte_1 [...]
del 17.11.2015 indirizzata all'appellante c/o Avv. Pizzicato Veronica di mancato CP_5
accoglimento della richiesta di risarcimento danni “perché nonostante i ripetuti tentativi non è
9 stato consentito al perito di esaminare il veicolo”) e, in data 25.02.2016, lo studio peritale
[...]
e il quale restituiva, a sua volta, l'incarico con esito CP_4 Controparte_6 Parte_5
negativo per l'indisponibilità della carrozzeria a far periziare il veicolo (Cfr relazione negativa del 25.03.2016).
Nonostante ciò, l'unico momento in cui l'appellante ha reso disponibile il veicolo è stato tardivo ovvero dopo numerosi tentativi e quando l'auto era già stata riparata. Inoltre, la valutazione è
stata effettuata solo sulla base di rilievi fotografici unilaterali.
A ciò si aggiunga che il preventivo di riparazione, è stato redatto unilateralmente dalla parte appellante, nella sua qualità di creditrice, senza alcun contraddittorio con l'assicurazione appellata, per cui esso non ha valenza probatoria e non può costituire un parametro attendibile per la quantificazione del danno (in tale senso Cass. Civ. Ord. n.36900/2021). Infatti, la sua elaborazione senza un confronto tra le parti, priva l'assicurazione della possibilità di contestare la stima, verificare l'effettiva necessità degli interventi indicati o accertare la congruità dei costi rispetto ai danni effettivamente subiti dal veicolo.
Va inoltre considerato che l'utilizzo di un preventivo per la quantificazione del danno, in sostituzione dell'ispezione diretta del veicolo danneggiato, presuppone che la compagnia assicurativa abbia elementi sufficienti per verificare la fondatezza della richiesta, nonché
l'effettiva dinamica del sinistro e i danni materiali riportati dal mezzo (ad esempio, tramite un verbale di incidente stradale o fotografie che ritraggono i veicoli nella posizione in cui si trovavano dopo l'urto). Tuttavia, nel caso di specie, tali riscontri non risultano presenti.
In definitiva, per tutte le ragioni illustrate, l'impugnazione proposta da Parte_1
viene rigettata e, per l'effetto la sentenza impugnata del Giudice di Pace viene
[...]
confermata, sia pure con una motivazione integrata.
* * * *
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene che
10 vada rigettato l'appello proposto da , e che per l'effetto la Parte_1
sentenza n. 1069 del 26.12.2020 depositata in data 19.01.2021, non notificata, vada confermata,
sia pure con una motivazione integrata.
Il capo della sentenza che concerne le spese di primo grado è impugnato ma senza svolgere censure proprie e va pertanto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed atteso l'esito della lite, la Parte_1
va condannata a rifonderle ad così come liquidate in
[...] Controparte_2
dispositivo, sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M 147/2022
per il grado di appello), tenuto conto dello scaglione di riferimento (disputatum, € 5251,66), in applicazione dei valori medi delle cause comprese tra 5.201,00 e 26.000,00, con riduzione del
40 % (atteso che la causa è prossima al limite inferiore dello scaglione) e con esclusione della fase istruttoria in appello, perché non svolta.
L'integrale rigetto dell'appello comporta la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 co.1-quater DPR 30.05.2002, n.115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta il proposto appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n.1069 del
26.12.2020 depositata in data 19.01.2021 del Giudice di Pace di Roma, ivi incluso il capo sulle spese di lite, sia pure con motivazione integrata;
2. Condanna a rifondere ad le spese Parte_1 Controparte_2
del presente grado in Euro 2038,20, oltre rimborso spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge;
11 3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante,
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 Parte_1
comma 1-quater DPR 115/2002.
Atto redatto con la collaborazione del GOP in tirocinio dott.ssa Sara Di Cintio
Roma, così decisa lì 7.03.2025
Il Giudice
dott. Guido Garavaglia
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott. Guido Garavaglia,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art.281 sexies, ultimo comma, c.p.c., nella causa civile in grado d'appello, iscritta al ruolo generale n. 37307 per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(P.IVA ) in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Salzetta (C.F.
) e dall'Avv. Domenico Salzetta (C.F. ), elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliata presso lo Studio dei suddetti difensori sito in Roma alla Viale Angelico 92 a Roma (RM),
giusta procura alle liti in atti;
-appellante-
E
(C.F. n.d.), residente in [...] Sc E int. 42; Controparte_1
Appellato Contumace
E
1 (C.F. , in persona del legale rappresentante pt Controparte_2 P.IVA_2
corrente in Milano Via Leopardi n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Vizzone
(C.F. ) presso il cui studio in Roma Via Cratino di Atene n.31 è C.F._3
elettivamente domiciliata, in virtù di procura in atti;
Appellata
Avente ad oggetto: Solo danni a cose - Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma
n. 1069/2021 emessa il 26.12.2020 depositata in data 19.01.2021, nel giudizio con RG N
22101/2018, non notificata.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi a trattazione scritta in data
05.05.2025, i procuratori delle parti concludevano come da note scritte autorizzate.
2 3 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la , in persona Parte_1
del legale rappresentante pt, nella sua qualità di cessionaria del credito vantato dalla SI.ra
, nel 2018 conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma, la Parte_2 [...]
e il SI. rispettivamente assicuratrice, proprietario e Controparte_2 Controparte_1
conducente del veicolo MERCEDES Classe A Tg DB648PG al fine di sentirli condannare, in solido, previa declaratoria di responsabilità di quest'ultimo, al risarcimento dei danni riportati dal veicolo HYUNDAI Tg DY893JV di proprietà della SI.ra a seguito del Parte_2
sinistro stradale occorso in data 14.07.2015 in Roma, Via Gandiglio incrocio Via Rocci.
La pretesa risarcitoria veniva quantificata in Euro 5.251,66 per i danni materiali subiti dal veicolo e in Euro 787,49 per le spese stragiudiziali sostenute.
2. Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda attorea sia in Controparte_2
fatto che in diritto. In ogni caso, ne eccepiva l'improponibilità, evidenziando il mancato adempimento da parte dell'attrice, degli obblighi previsti dagli artt. 145, 148 e 149 Codice delle
Assicurazioni. In particolare, la Compagnia rilevava la mancata esibizione del veicolo i periti incaricati in fase stragiudiziale. Pt_3
3. Il SI. rimaneva contumace. Controparte_1
4.Precisate le conclusioni, nonché depositate note, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 1069/2021 pubblicata il 19.01.2021 il Giudice di Pace di Roma rigettava la domanda attorea e così decideva:
“
P.Q.M.
: Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando così provvede: - rigetta la domanda
attorea; condanna parte attrice al pagamento del compenso professionale che liquida in complessivi
Euro 700,00 oltre accessori”
Il Giudice di Pace così motivava la pronuncia:
“(OMISSIS) … Orbene, secondo la sentenza della Cassazione Civile, Sez. III, 25/01/2018 n. 1829, il
danneggiato da sinistro stradale non può pretendere il risarcimento dei danni lamentati se ha
5 impedito alla compagnia di formulare un'offerta di ristoro negando di ispezionare il mezzo. Si
osserva che in ambito di assicurazione obbligatoria RCA, ai sensi dell'art. 145 del D.Lgs 7 settembre
2005 n. 209 (cd. Codice delle assicurazioni private), l'azione per il risarcimento non può essere
proposta dal soggetto danneggiato che, in palese inosservanza dei principi di correttezza (art. 1175
cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.), con la propria condotta abbia reso impossibile alla
compagnia di porre in essere tutte quelle operazioni prodromiche alla formulazione di una congrua
offerta ai sensi dell'art. 148 del medesimo Codice. Alla luce del principio di diritto suesposto, nella
fattispecie de qua, questo giudice ha avuto modo, attraverso le emergenze processuali, di accertare,
con insidacabile giudizio in fatto, che la istante, contravvenendo ai doveri di correttezza e buona fede
(in particolare l'art. 1175 cod. civ.) , si è sottratto all'ispezione del mezzo, attività fondamentale alla
ricostruzione della dinamica dell'incidente e alla conseguente formulazione dell'eventuale e congrua
offerta risarcitoria. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
…(OMISSIS) …”
* * * *
Avverso tale decisione proponeva appello, con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
, convenendo all'uopo, il SI. e la avanti Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
al Tribunale di Roma impugnando la sentenza citata chiedendone l'integrale riforma, come da conclusioni scritte depositate, ex art, 127 ter c.p.c.
L'appellante contestava, in particolare, l'erronea valutazione, da parte del Giudice di Pace, il quale aveva ritenuto che LA si fosse sottratta all'ispezione del veicolo, violando così l'art. 145 del Codice
delle Assicurazioni Private, per non aver messo il mezzo a disposizione dei periti della Compagnia
assicurativa. Sosteneva, inoltre, l'illegittimità e l'invalidità della sentenza impugnata per l'omessa ammissione della prova testimoniale richiesta e della CTU modale, ritenendola nulla per difetto di motivazione anche in relazione alla condanna alle spese posta a suo carico.
6 Con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio la Controparte_2
la quale contestava recisamente i motivi di impugnazione, ex adverso, formulati, chiedendo, per l'effetto, la conferma integrale dell'impugnata pronuncia.
Il SI. rimaneva contumace come in primo grado. Controparte_1
La causa d'appello dopo diversi passaggi veniva trattata dall'attuale Giudicante e trattenuta in decisione con ordinanza sostitutiva dell'udienza del 5.5.2025 previa precisazione delle conclusioni delle parti e assegnazione dei termini abbreviati ex art 190 c.p.c.
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello promosso da è infondato e deve essere rigettato per Parte_1
quanto di ragione.
Con riguardo al primo motivo di gravame con cui l'odierno appellante censura la sentenza impugnata sostenendo che il primo giudice, in violazione dell'art. 145 Cod. Ass., abbia erroneamente rigettato la domanda attorea per mancata esibizione del veicolo HYUNDAI ai periti incaricati dalla Compagnia in fase stragiudiziale, questo giudice ritiene il motivo infondato per le ragioni che seguono.
La procedura di risarcimento per danni derivanti da sinistri stradali è regolata dal Codice delle
Assicurazioni Private (D.Lgs 7 settembre 2005, n.209) il quale disciplina gli obblighi delle parti coinvolte, tra cui quelli del danneggiato e dell'assicuratore.
In particolare l'art.148 stabilisce che il danneggiato debba presentare una richiesta di risarcimento completa di tutti gli elementi utili alla valutazione del sinistro da parte dell'assicuratore. Tra gli obblighi del danneggiato rientra la collaborazione nella fase stragiudiziale, essenziale per consentire all'assicuratore di effettuare le necessarie verifiche e perizie. Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, l'assicuratore è tenuto a formulare una proposta entro un termine compreso tra 60 e 90 giorni, a seconda della natura del danno
7 (materiale o fisico). Tale termine ha la funzione di garantire una rapida definizione della controversia ed evitare lungaggini che potrebbero aggravare il danno subito dal richiedente.
Il danneggiato ha l'onere di collaborare attivamente con l'assicuratore, permettendogli di svolgere le verifiche necessarie e quindi di formulare un'offerta congrua.
Sul punto vale richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità, segnatamente la pronuncia di Cassazione Civile 20 gennaio 2022 n.1756, la quale rifacendosi al principio espresso dal Giudice delle Leggi (Corte Cost. 3 maggio 2012 n.111) ha osservato che
(richiamando per implicito il comma 3 dell'art.148 C.d.A laddove recita: “Il danneggiato in
pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può
rifiutare gli accertamenti strettamenti necessari alla valutazione del danno alle cose, nei
termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada,
i termini di cui all'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa
non ritiene di fare offerta sono sospesi”) la norma, ha “un chiaro intento deflattivo” essendone evidente la finalità “di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato,
nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari”. Lo scopo del legislatore non è
affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni
ma, soprattutto, al procedimento ex art. 148 C.d.A che, nel prescrivere una partecipazione
attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione
precontenziosa” (già Cass. Civ. 25 gennaio 2018 n.1829).
In buona sostanza, secondo i giudici di legittimità, “Affinchè la procedura di risarcimento
descritta dalla norma ora citata possa operare, è indispensabile, però, che la compagnia
assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare
un'offerta congrua”. La proponibilità della domanda risarcitoria, quindi, è legata sia ad un presupposto formale ossia la trasmissione della richiesta contenente gli elementi indicati dall'art.148 C.d.A private, sufficienti a permettere all'assicuratore di “accertare la
responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta” (Cass. Civ. Ord. n19354 del 30.09.2016),
8 sia ad un requisito sostanziale poiché, “la collaborazione tra danneggiato ed assicuratore della
nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 Pt_4
c.c.)” (Cass. Civ. 25 gennaio 2018 n.1829 cit.; Cass. Civ. Ord. n.15445 del 2021), così che,
verrebbe meno a tale dovere di collaborazione - subendone, come conseguenza,
l'improponibilità della domanda risarcitoria - il danneggiato che si sia “sottratto all'ispezione”
del mezzo, “attività utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e alla formulazione
di una congrua richiesta risarcitoria”; principi da ritenersi validi, in generale, in caso di mancata sottoposizione a perizia del mezzo (danni materiali) oppure in caso di mancata sottoposizione a visita del danneggiato (lesioni personali).
Tanto chiarito, deve ritenersi che il primo giudice abbia correttamente dichiarato l'improponibilità della domanda proposta dall'odierno appellante, in quanto la condotta assunta dalla , in fase pregiudiziale, non è risultata conforme ai precetti Parte_1
di cui agli artt.145 e 148 C.d.A private.
Sul punto, si osserva che l'appellante, agendo in violazione dei principi di correttezza e buona fede, ha impedito l'ispezione del veicolo. Questo comportamento ha ostacolato la ricostruzione della dinamica del sinistro, la corretta valutazione dell'entità del danno e, di conseguenza, la possibilità per l'assicurazione di formulare un'adeguata offerta risarcitoria.
Tale condotta, tuttavia, non mette in discussione la correttezza dell'operato dell'assicuratore,
che ha tempestivamente avviato la gestione del sinistro. Infatti, come risulta dalle emergenze processuali del primo grado di giudizio, ha incaricato ben due periti fiduciari di zona.
Precisamente, il Geom. della che non riusciva a prendere Controparte_3 CP_4
visione del veicolo danneggiato per indisponibilità della carrozzeria cessionaria (Cfr PEC del
4.11.2015 di richiesta appuntamento per la perizia del mezzo, inviata dal tecnico incaricato all'allora difensore della Avv. Veronica Pizzicato e racc. a/r di Parte_1 [...]
del 17.11.2015 indirizzata all'appellante c/o Avv. Pizzicato Veronica di mancato CP_5
accoglimento della richiesta di risarcimento danni “perché nonostante i ripetuti tentativi non è
9 stato consentito al perito di esaminare il veicolo”) e, in data 25.02.2016, lo studio peritale
[...]
e il quale restituiva, a sua volta, l'incarico con esito CP_4 Controparte_6 Parte_5
negativo per l'indisponibilità della carrozzeria a far periziare il veicolo (Cfr relazione negativa del 25.03.2016).
Nonostante ciò, l'unico momento in cui l'appellante ha reso disponibile il veicolo è stato tardivo ovvero dopo numerosi tentativi e quando l'auto era già stata riparata. Inoltre, la valutazione è
stata effettuata solo sulla base di rilievi fotografici unilaterali.
A ciò si aggiunga che il preventivo di riparazione, è stato redatto unilateralmente dalla parte appellante, nella sua qualità di creditrice, senza alcun contraddittorio con l'assicurazione appellata, per cui esso non ha valenza probatoria e non può costituire un parametro attendibile per la quantificazione del danno (in tale senso Cass. Civ. Ord. n.36900/2021). Infatti, la sua elaborazione senza un confronto tra le parti, priva l'assicurazione della possibilità di contestare la stima, verificare l'effettiva necessità degli interventi indicati o accertare la congruità dei costi rispetto ai danni effettivamente subiti dal veicolo.
Va inoltre considerato che l'utilizzo di un preventivo per la quantificazione del danno, in sostituzione dell'ispezione diretta del veicolo danneggiato, presuppone che la compagnia assicurativa abbia elementi sufficienti per verificare la fondatezza della richiesta, nonché
l'effettiva dinamica del sinistro e i danni materiali riportati dal mezzo (ad esempio, tramite un verbale di incidente stradale o fotografie che ritraggono i veicoli nella posizione in cui si trovavano dopo l'urto). Tuttavia, nel caso di specie, tali riscontri non risultano presenti.
In definitiva, per tutte le ragioni illustrate, l'impugnazione proposta da Parte_1
viene rigettata e, per l'effetto la sentenza impugnata del Giudice di Pace viene
[...]
confermata, sia pure con una motivazione integrata.
* * * *
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene che
10 vada rigettato l'appello proposto da , e che per l'effetto la Parte_1
sentenza n. 1069 del 26.12.2020 depositata in data 19.01.2021, non notificata, vada confermata,
sia pure con una motivazione integrata.
Il capo della sentenza che concerne le spese di primo grado è impugnato ma senza svolgere censure proprie e va pertanto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed atteso l'esito della lite, la Parte_1
va condannata a rifonderle ad così come liquidate in
[...] Controparte_2
dispositivo, sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M 147/2022
per il grado di appello), tenuto conto dello scaglione di riferimento (disputatum, € 5251,66), in applicazione dei valori medi delle cause comprese tra 5.201,00 e 26.000,00, con riduzione del
40 % (atteso che la causa è prossima al limite inferiore dello scaglione) e con esclusione della fase istruttoria in appello, perché non svolta.
L'integrale rigetto dell'appello comporta la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 co.1-quater DPR 30.05.2002, n.115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta il proposto appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n.1069 del
26.12.2020 depositata in data 19.01.2021 del Giudice di Pace di Roma, ivi incluso il capo sulle spese di lite, sia pure con motivazione integrata;
2. Condanna a rifondere ad le spese Parte_1 Controparte_2
del presente grado in Euro 2038,20, oltre rimborso spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge;
11 3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante,
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 Parte_1
comma 1-quater DPR 115/2002.
Atto redatto con la collaborazione del GOP in tirocinio dott.ssa Sara Di Cintio
Roma, così decisa lì 7.03.2025
Il Giudice
dott. Guido Garavaglia
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