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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 7776/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 7776/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giordana Ovi del Foro di Reggio nell'Emilia, elettivamente domiciliati presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 4 novembre 2024, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Fornovo di Taro (PR), il 3 settembre 2017, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 22 ottobre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Fornovo di Taro (PR), in data 3 settembre 2017, che dalla loro unione non sono nati figli, che, con decreto n. 5131/2022 del 27 maggio 2022, era stata omologata la loro separazione consensuale e, implicitamente, che non aveva avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione coniugale.
In ragione di siffatte premesse, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, alla definizione di rapporti economici negli stessi termini della separazione omologata).
pagina 1 di 2 Gli stessi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate il 4 novembre 2024 chiedendo accogliersi la domanda già formulata in ricorso.
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, la causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni e manifestazioni di volontà, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, doversi prendere atto delle condizioni concordate dalle parti in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e attinenti a diritti disponibili.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Fornovo di Taro (PR), il 3 settembre 2017, Parte_2 Parte_1 trascritto al Numero 9, Parte 2, Serie A, Anno 2017 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso presentato il 22 ottobre 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 14 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 7776/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giordana Ovi del Foro di Reggio nell'Emilia, elettivamente domiciliati presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 4 novembre 2024, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Fornovo di Taro (PR), il 3 settembre 2017, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 22 ottobre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Fornovo di Taro (PR), in data 3 settembre 2017, che dalla loro unione non sono nati figli, che, con decreto n. 5131/2022 del 27 maggio 2022, era stata omologata la loro separazione consensuale e, implicitamente, che non aveva avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione coniugale.
In ragione di siffatte premesse, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, alla definizione di rapporti economici negli stessi termini della separazione omologata).
pagina 1 di 2 Gli stessi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate il 4 novembre 2024 chiedendo accogliersi la domanda già formulata in ricorso.
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, la causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni e manifestazioni di volontà, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, doversi prendere atto delle condizioni concordate dalle parti in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e attinenti a diritti disponibili.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Fornovo di Taro (PR), il 3 settembre 2017, Parte_2 Parte_1 trascritto al Numero 9, Parte 2, Serie A, Anno 2017 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso presentato il 22 ottobre 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 14 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2