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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 26/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2534/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2534/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA TIBULLO 10 00193 ROMA ITALIA presso il Difensore
POSSANZINI RENZO MANUEL
APPELLANTE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in STRADA Controparte_1 P.IVA_2
FARNESIANA 47 PIACENZA presso il Difensore CH PAOLO
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c., 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., la Controparte_1
impugnava la cartella di pagamento n. 085 2020 00192535 63 000, notificata a mezzo pec il 03.02.2022 (doc. n. 3), avente ad oggetto il mancato pagamento di due verbali di accertamento per violazione del Codice della Strada n. 126/0002503365 e n.
126/0002503366. L'opponente, a fondamento della sua opposizione, eccepiva il decorso del termine di prescrizione quinquennale tra la data di notifica dei due verbali di accertamento sottesi, rispettivamente notificati il 10.12.2015 ed il 15.12.2015, e la data di notifica della cartella impugnata (03.02.2022).
Il giudice di pace accoglieva l'opposizione, individuando come termine ultimo per la notifica il 02.03.2021.
Interpone appello l' , rilevando l'error iuris del giudice di Parte_2
prime cure che avrebbe omesso di considerare la c.d. proroga COVID, disposta dalla normativa emergenziale in tempo di pandemia. Resiste l'appellata.
2. L'appello è fondato e meritevole di accoglimento. Il giudice di prime cure ha ignorato (non vi fa cenno) il dato dell'art. 67 D.L. 18/2020 ss.mm.ii., che ha disposto la sospensione dei “termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento,
di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” e dell'agente per la riscossione per loro delega (art 67 comma 1), così come confermato dall'espresso richiamo alla previsione di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015 (art 67 comma 4: “Con
riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti
impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
pagina 2 di 4 159”). Tale ultima disposizione prevede che “Le disposizioni in materia di sospensione dei
termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti
interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo,
relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche
processuali nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di
liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori,
degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni
dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”. Com' è noto, la ratio legis è
stata quella di sospendere durante l'emergenza pandemica tutte l'attività di riscossione esattoriale, anche in considerazione della grave crisi economica che ha colpito il paese. Ciò nonostante, era sorto un contrasto di orientamenti nella giurisprudenza ordinaria e tributaria in ordine alla portata applicativa di tali disposizioni. Con l'ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025 la Cassazione ha risolto la questione stabilendo che “La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi
all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del
2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale
previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno
spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.”
Come correttamente rilevato dall'appellante, “poiché il verbale di accertamento n.
126/0002503365 è stato notificato il 10.12.2015 […] alla data della sospensione disposta
dall'art. 67 D.L. n. 18/2020 (8.03.2020) erano decorsi 4 anni, 2 mesi e 27 giorni. Orbene, dalla
cessazione della sospensione (01.09.2021) alla data di notifica della cartella di pagamento n.
08520200019253563000 (03.02.2022) sono decorsi altri 5 mesi 2 giorni, così per un totale di
pagina 3 di 4 15.12.2015 […]alla data della sospensione disposta dall'art. 67 D.L. n. 18/2020 (8.03.2020)
erano decorsi 4 anni, 2 mesi e 22 giorni. Orbene, dalla cessazione della sospensione
(01.09.2021) alla data di notifica della cartella di pagamento n. 08520200019253563000
(03.02.2022) sono decorsi altri 5 mesi 2 giorni, così per un totale di 4 anni, 7 mesi e 24 giorni.
Il termine prescrizionale, quindi, non si era ancora maturato”.
Emerge pertanto con cristallina chiarezza che nessun termine, né di prescrizione, né di decadenza, era maturato al momento di notifica della cartella;
e che proprio la formazione di tale atto – dunque il passaggio alla fase riscossiva,
mediante un atto lato sensu esecutivo, determina l'attrazione della fattispecie nell'ambito previsionale dell'art. 67 D.L. 18/2020 e non dell'art. 103 che riguarda invece il procedimento sanzionatorio, ormai esauritosi proprio con la formazione della cartella per la definitività dell'atto presupposto.
Ne discende l'accoglimento dell'appello. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio, in ragione della non univocità della normativa di riferimento e dei contrasti giurisprudenziali in merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'appello; e per l'effetto, a totale riforma della sentenza appellata,
rigetta il ricorso avverso la cartella di pagamento impugnata.
Spese interamente compensate.
Piacenza, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 anni, 7 mesi e 29 giorni. Il termine prescrizionale, quindi, non si era ancora maturato. Per
quanto concerne, poi, il verbale di accertamento n. 26/0002503366 esso è stato notificato il
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2534/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA TIBULLO 10 00193 ROMA ITALIA presso il Difensore
POSSANZINI RENZO MANUEL
APPELLANTE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in STRADA Controparte_1 P.IVA_2
FARNESIANA 47 PIACENZA presso il Difensore CH PAOLO
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c., 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., la Controparte_1
impugnava la cartella di pagamento n. 085 2020 00192535 63 000, notificata a mezzo pec il 03.02.2022 (doc. n. 3), avente ad oggetto il mancato pagamento di due verbali di accertamento per violazione del Codice della Strada n. 126/0002503365 e n.
126/0002503366. L'opponente, a fondamento della sua opposizione, eccepiva il decorso del termine di prescrizione quinquennale tra la data di notifica dei due verbali di accertamento sottesi, rispettivamente notificati il 10.12.2015 ed il 15.12.2015, e la data di notifica della cartella impugnata (03.02.2022).
Il giudice di pace accoglieva l'opposizione, individuando come termine ultimo per la notifica il 02.03.2021.
Interpone appello l' , rilevando l'error iuris del giudice di Parte_2
prime cure che avrebbe omesso di considerare la c.d. proroga COVID, disposta dalla normativa emergenziale in tempo di pandemia. Resiste l'appellata.
2. L'appello è fondato e meritevole di accoglimento. Il giudice di prime cure ha ignorato (non vi fa cenno) il dato dell'art. 67 D.L. 18/2020 ss.mm.ii., che ha disposto la sospensione dei “termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento,
di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” e dell'agente per la riscossione per loro delega (art 67 comma 1), così come confermato dall'espresso richiamo alla previsione di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015 (art 67 comma 4: “Con
riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti
impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
pagina 2 di 4 159”). Tale ultima disposizione prevede che “Le disposizioni in materia di sospensione dei
termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti
interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo,
relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche
processuali nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di
liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori,
degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni
dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”. Com' è noto, la ratio legis è
stata quella di sospendere durante l'emergenza pandemica tutte l'attività di riscossione esattoriale, anche in considerazione della grave crisi economica che ha colpito il paese. Ciò nonostante, era sorto un contrasto di orientamenti nella giurisprudenza ordinaria e tributaria in ordine alla portata applicativa di tali disposizioni. Con l'ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025 la Cassazione ha risolto la questione stabilendo che “La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi
all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del
2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale
previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno
spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.”
Come correttamente rilevato dall'appellante, “poiché il verbale di accertamento n.
126/0002503365 è stato notificato il 10.12.2015 […] alla data della sospensione disposta
dall'art. 67 D.L. n. 18/2020 (8.03.2020) erano decorsi 4 anni, 2 mesi e 27 giorni. Orbene, dalla
cessazione della sospensione (01.09.2021) alla data di notifica della cartella di pagamento n.
08520200019253563000 (03.02.2022) sono decorsi altri 5 mesi 2 giorni, così per un totale di
pagina 3 di 4 15.12.2015 […]alla data della sospensione disposta dall'art. 67 D.L. n. 18/2020 (8.03.2020)
erano decorsi 4 anni, 2 mesi e 22 giorni. Orbene, dalla cessazione della sospensione
(01.09.2021) alla data di notifica della cartella di pagamento n. 08520200019253563000
(03.02.2022) sono decorsi altri 5 mesi 2 giorni, così per un totale di 4 anni, 7 mesi e 24 giorni.
Il termine prescrizionale, quindi, non si era ancora maturato”.
Emerge pertanto con cristallina chiarezza che nessun termine, né di prescrizione, né di decadenza, era maturato al momento di notifica della cartella;
e che proprio la formazione di tale atto – dunque il passaggio alla fase riscossiva,
mediante un atto lato sensu esecutivo, determina l'attrazione della fattispecie nell'ambito previsionale dell'art. 67 D.L. 18/2020 e non dell'art. 103 che riguarda invece il procedimento sanzionatorio, ormai esauritosi proprio con la formazione della cartella per la definitività dell'atto presupposto.
Ne discende l'accoglimento dell'appello. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio, in ragione della non univocità della normativa di riferimento e dei contrasti giurisprudenziali in merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'appello; e per l'effetto, a totale riforma della sentenza appellata,
rigetta il ricorso avverso la cartella di pagamento impugnata.
Spese interamente compensate.
Piacenza, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 anni, 7 mesi e 29 giorni. Il termine prescrizionale, quindi, non si era ancora maturato. Per
quanto concerne, poi, il verbale di accertamento n. 26/0002503366 esso è stato notificato il