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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 08/07/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 229 / 2021
Il Giudice designato IS LT, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 229 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
con l'avv.to COSTANZO DANIELE e RE Parte_1
MOSCA; ricorrente
E
con l'avv.to CALAFIORE GIOVANNI E Controparte_1
CLAUDIA NOTARIALE;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.02.2021 conveniva in giudizio la Parte_1 ed esponeva al Tribunale di aver svolto attività di Controparte_1 agente monomandatario per la società convenuta, sin dall'ottobre del 2016 per circa tre anni, per la promozione e vendita dei prodotti hardware e software relativa alla linea VOIspeed nei confronti di imprese e/o professionisti stabiliti nella zona Italia, sulla base di appuntamenti da evadere, programmati e gestiti dalla società, prevedendo, quale corrispettivo per la prestazione dovuta, dalla provvigione sui contratti conclusi. Deduceva che, a seguito della istituzione di un ufficio commerciale interno, la società iniziava a diminuire il numero di appuntamenti generati per l'agente, passando da 130 appuntamenti/mese generati in media all'inizio dell'anno 2018 a 20 appuntamenti/mese agli inizi dell'anno 2019, per effetto della revisione dei c.d. accordi di performance, arrivando a cessare pressoché totalmente di prenotare appuntamenti per l'agente ; a seguito di sollecitazioni dell'agente rimaste senza Parte_1 riscontro, egli comunicava all'azienda il recesso per giusta causa dal contratto, evidenziando le proprie ragioni e contestando il sostanziale azzeramento delle proprie possibilità lavorative e di guadagno.
Tanto premesso, l'agente rappresentava di aver investito con successo le proprie energie per promuovere la commercializzazione dei prodotti di cui al contratto di agenzia e di aver procurato e/o riattivato nel corso del rapporto clienti alla/della convenuta e che la mandante convenuta aveva mantenuto rapporti commerciali con i clienti procurati e/o riattivati dall'agente anche successivamente al recesso dal rapporto da questi effettuato il 3.05.2019.
Il ricorrente quindi, si determinava in tale data a recedere dal contratto di agenzia per giusta causa, imputabile alla mandante, e chiedeva il pagamento delle seguenti somme: a) indennità sostitutiva del preavviso, pari a € 3.837,23, b) indennità di fine rapporto, pari a € 12.263,94 (detratta la somma pari ad euro 807,11 a titolo di indennità di risoluzione del rapporto – FIRR -, corrisposta all'agente dalla Fondazione Enasarco), c) in alternativa all'indennità ex art. 1751 c.c., l'indennità suppletiva di clientela pari a € 958,02.
Tanto premesso, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare la verità dei fatti esposti in narrativa;
2. accertare e dichiarare che il rapporto di agenzia si è concluso per giusta causa e per fatto ascrivibile alla preponente, e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig.
[...] [...]
delle seguenti somme: a. € 3.837,23 a titolo di indennità di mancato Parte_1 preavviso ovvero la maggiore o minore somma che sarà a tal titolo accertata come dovuta;
b. €. 11.456,83 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751, ovvero la somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
c. € 958,02 a titolo di indennità suppletiva di clientela come da AEC Industria, ovvero la maggiore
o minore somma che sarà a tal titolo accertata come dovuta”.
Si costitutiva in giudizio la convenuta, con memoria depositata in data 14.05.2021, la quale contestava la sussistenza delle vicende poste dall'agente alla base del recesso: rilevava invero che il ricorrente aveva registrato un constante calo del fatturato;
deduceva come i c.d. accordi di performance erano aggiuntivi e non sostitutivi rispetto all'ordinario compito spettante ad ogni agente di vendita, finalizzati a creare ulteriori opportunità di nuovi clienti (c.d. leads) per gli agenti e senza che nessun obbligo di garantire un numero minimo di tali contatti gravasse sulla committente;
rilevava, infine, che nel corso del rapporto agenziale all'agente venivano generati n. 364 leads e che, al momento del recesso, 82 di questi non erano stati ancora contattati (cd. posizioni parte), con ciò contestando l'assenza di leads nel corso dell'anno 2019.
In comparsa di costituzione la quindi, nel contestare la Controparte_1 fondatezza delle domande spiegate nel ricorso introduttivo, deduceva che il recesso del ricorrente doveva considerarsi pretestuoso perché infondato sia in fatto che in diritto con conseguente insussistenza del diritto dell'agente a percepire l'indennità di mancato preavviso e l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1750 c.c..
Contestava infine gli allegati conteggi poiché, come espressamente dedotto, “gli stessi importi ex adverso erroneamente indicati e richiesti a titolo di asserite indennità allo stesso ricorrente in tal caso spettanti oltre a non essere corretti nella loro quantificazione risultano, tuttavia, estranei a qualsivoglia titolo e causale e, comunque, non dovuti dalla società resistente al ricorrente in quanto semmai già versatigli”.
Concludeva pertanto rassegnano le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di costituzione in giudizio della parte ricorrente per difetto della procura alle liti rilasciata dallo stesso ricorrente in favore dei propri procuratori e da questi ultimi utilizzata per la proposizione del presente giudizio per le ragioni e causali ampiamente esposte in narrativa, con ogni ulteriore provvedimento si opus di legge e di ragione.
Nel merito: respingere tutte le domande formulate dal ricorrente signor Parte_1
nei confronti della società con il ricorso
[...] Controparte_1 introduttivo del presente giudizio siccome infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni e causali compiutamente esposte in narrativa”.
All'udienza del 27.05.2021 il Giudice, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, provvedeva in ordine alle istanze istruttorie e fissava per l'assunzione delle prove orali in sede l'udienza del 9.03.2022,
Venivano quindi escussi i testimoni comparsi: , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
[...] Testimone_4
All'esito, il Giudice fissava per discussione l'udienza del 26.10.2022, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino a 10 giorni prima.
Entrambe le parti depositavano note difensive. A seguito di rinvii d'ufficio dovuto al carico di ruolo, il Tribunale decideva in esito all'udienza sostituita ex ar.t 127 ter c.p.c. del 29.05.2025
La domanda non può trovare accoglimento.
Dall'istruttoria espletata e dai documenti agli atti emerge il seguente quadro della situazione.
Il ricorrente ha svolto attività di attività di agente di commercio monomandatario per la società convenuta a partire dal mese di ottobre 2016 sino alla data del recesso (circostanza non contestata): in tale qualità, egli ha prodotto un contratto di agenzia relativo al solo anno 2019 per la promozione e vendita dei prodotti hardware e software relativi alla linea VOIspeed per imprese e/o professionisti stabiliti in Italia ad esclusione di quelli su cui stava già operando un partner della società (doc.1 di parte ricorrente).
Il contratto prevedeva che la gente, accedendo all'area riservata della società, potesse accedere all'elenco dei clienti sui quali stavano già agendo agenti e/o partner del mandante (c.d. clienti bloccati) sui quali egli non poteva intervenire, mentre era prevista la facoltà per l'agente stesso di
“riservarsi il diritto di bloccare i clienti non bloccati da altri, utilizzando gli strumenti messi a disposizione della società nell'area riservata dei sito dello stesso” (art. 2 Oggetto e Zona di
Competenza).
La citata previsione contrattuale conferma la circostanza che ogni agente, accedendo alla propria area riservata, vi trovava un elenco di appuntamenti da evadere (cfr. doc.
2-4 ric.) ed è altresì confermata dalla testimonianza di altro agente, (“Sul capitolo 9) del ricorso Testimone_1 posso affermare che nei primi mesi del 2019 c'era la disponibilità della call center (era un team) che poi ci passava gli appuntamenti. Ricordo di avere avuto degli appuntamenti nel periodo che mi si legge ed il mio impegno era per tutta la settimana: non so dire quanto clienti mi furono assegnati dal call center. In questi 4 mesi c'è stata comunque una flessione importante del mio lavoro.
Settimanalmente c'era l'impegno di aver anche un paio di appuntamenti al giorno ma non sempre questa cosa si è verificata. Questa modalità era comune anche agli altri agenti che mi si leggono fino a quando, dopo un po' di tempo, ci sono state date delle liste da chiamare direttamente, scavalcando il call center”) e dalla teste , addetta al marketing (“Noi abbiamo sempre Tes_2 lavorato investendo in questo campo ed è andato aumentando nel tempo: si è tradotto in maggiori risorse. Avevamo sia io che altri dell'azienda delle persone che lavoravano sugli appuntamenti.
Siamo arrivati ad avere ad avere 2 risorse interne e 4 esterne”, precisando altresì che, ampliando le modalità di reclutamento dei clienti, i leads potevano provenire sia dai canali social che dalla chiamata diretta).
I clienti da contattare (c.d. leads) venivano mesi a disposizione della società convenuta: tanto emerge, in primo luogo, dall'esame del contratto di agenzia, laddove l'oggetto del contratto stesso è definito e delimitato tra le parti con prevalente riferimento ai c.d. clienti forniti dalla preponente, accedendo all'apposita area personale (è in atti mail con la quale comunica al Testimone_2 ricorrente le credenziali di accesso alla piattaforma – doc. 3 ric. – in tale mail la avvisa il Tes_2
che l'agente non poteva apportare alcuna modifica al calendario degli appuntamenti, che Parte_1 veniva quindi preparato e gestito direttamente dall' ufficio marketing); in secondo luogo dagli accordi di performance in atti (relativi agli anni 2018/2019) nei quali è espressamente previsto che per raggiungere gli obiettivi concordati, parametrati al valore economico dei contratti conclusi,
l'agente dovrà attingere agli appuntamenti generati “da ed il call center” che l'azienda si Tes_2 obbliga a fornire e che, per l'anno 2018, sono “almeno 130 appuntamento al mese”, e che per l'anno
2019 scendono a “almeno 20 appuntamenti al mese”.
Diversamente da quanto dedotto in ricorso tuttavia, non vi sono univoci elementi per affermare che l'attività di promozione si dovesse e necessariamente esaurire nella gestione dei leads ricevuti dalla società: tanto emerge sia da quanto previsto all'art. 3 del contratto di agenzia, laddove l'agente assume l'obbligo di “promuovere, in forma autonoma ed indipendente, con mezzi, strumenti ed organizzazione professionale propria, al meglio delle sue possibilità….(omissis)….la vendita dei
Prodotti Contrattuali in Zona” sia dagli accordi di performance, conclusi tra la Direzione societaria e gli Agenti stessi, la cui validità ed efficacia non è messa in discussione in questa sede, le cui linee guida includono espressamente il “crearsi delle opportunità extra: il mercato parto è sempre più aperto” (cfr. 6 e 7 ric.).
Emerge però che la società aveva uno specifico obbligo di generare almeno la quantità mensile di appuntamenti prevista negli accordi di performance, che, per quel che qui rileva, ammontavano almeno a 20 appuntamenti mensili per l'anno 2019: trattasi di specifico adempimento inserito negli accordi di performance vincolanti per le parti, di talché erra la convenuta a ritenere la facoltatività di tali previsioni.
La società, cui spettava lo specifico onere di dimostrate l'esatto adempimento, non ha assolto all'onere su di essa gravante. Emerge in primo luogo dalle comunicazioni inviate via mail dal ricorrente all'agenzia e depositate in atti che, per il mese di gennaio 2019 il ricorrente imputa alla Società il fatto di avergli procurato 9 appuntamenti (di cui 4 sbagliati); a tale mail risponde la Società che ammette di avere avuto delle difficoltà che hanno impedito la regolare assegnazione dei clienti nel mese di gennaio 2019 (cfr. doc. 9 ric.); analoghe richieste vengono inoltrate dal ricorrente nel mese di febbraio (2 appuntamenti alla data del 5.02.2019) e nel mese di marzo (alla data del 26.03.2019, nessun'appuntamento); analogamente avveniva sino alla data del 6.05.2019 (cfr. doc.
8-12 ric.).
La società non ha riscontrato nessuna di queste comunicazioni.
Deve poi rilevarsi che l'attribuzione di almeno 20 leads mensili al ricorrente non ha trovato adeguato riscontro testimoniale: la teste che ha affermato “Noi abbiamo sempre fornito, Tes_2 anche al ricorrente, gli appuntamenti sui clienti: lo abbiamo sempre fatto anche per lui”, ha poi però precisato di non gestire direttamente i clienti (c.d. leads), supponendo che lo facessero altri dipendenti e in qualità di addetti al settore commerciale, con ciò dimostrando di Tes_4 CP_2 non avere diretta conoscenza di quanto appena affermato.
Il teste non ha reso dichiarazioni attendibili: in primo luogo ha dichiarato che “Esistevano Tes_4 dei lead destinati alla gestione interna del commerciale. Non mi ricordo una percentuale ma era assegnato in base alla disponibilità del calendario dell'agente: se l'agente non fosse arrivato per non perdere il cliente andavamo noi” ma tale dichiarazione è stata smentita da quanto riferito dal teste (“Se noi non riuscivamo ad andare all'appuntamento del cliente che ci veniva Tes_5 assegnato non lo rimandavamo indietro ma gestivamo noi il differimento dell'appuntamento.”) il quale, concordemente a quanto dichiarato dal teste ha anche dato conto di una attività di Tes_6 reportistica ed ha riferito di una riduzione del suo fatturato coerente con l'attività di riduzione dei leads concordata tra ed Agenti per l'anno 2019 (“ricordo che nel 2018 la fornitura era Pt_2 stata per me costante ed in calo dal 2019 (..) Per quantificare la riduzione posso dire che dal 2018 al 2019 ho ridotto il mio fatturato del 50% ma non so quantificare la riduzione del numero dei lead”).
In secondo luogo, sempre il teste ha quantificato una assegnazione di leads incompatibili Tes_4 sia con gli impegni contrattualmente assunti dall'azienda, sia con quanto coerentemente riferito dagli altri testi: ha invero dichiarato che “nel periodo da gennaio a marzo 2019 c'erano circa 6/7 agenti. Noi assegnavamo in media una ventina di c.d. lead caldi a settimana ad agente perché in media i lead erano circa 300 mensili”, ma se così fosse il ricorrente avrebbe avuto 80 contatti mensili da gennaio ad aprile, vale a dire 320 contatti in 4 mesi, cifra questa che è prossima al numero dei contatti che il ricorrente ha avuto durante l'intero anno 2018, quantificato in 346 dalla stessa società. Non risulta quindi fornita idonea prova che consenta di ritenere provata l'attribuzione di almeno 20 leads mensili al ricorrente dal mese di gennaio al mese di aprile del 2019.
Non rileva in tale senso l'incontestata circostanza che l'agente avesse al momento del recesso, circa
82 posizioni aperte perché la società avrebbe dovuto dar conto del fatto che tali posizioni gli erano state assegnate in ottemperanza a quanto stabilito nell'accordo di performance del 2019 e che non fossero, al contrario, posizioni frutto di assegnazioni pregresse.
Infine, alcun valore probatorio può essere attribuito al documento 3 prodotto dalla convenuta, giacché in esso si riscontrano appuntamenti assegnati al ricorrente sino al mese di ottobre 2019, a fronte di un recesso dal contratto di agenzia intimato in data 3.05.2019.
Non può quindi ritenersi adeguatamente provato che la società abbia fornito all'agente almeno 20 nuovi contatti dal mese di gennaio al mese di aprile del 2019.
In merito alle domande di indennità di mancato preavviso e di indennità di cessazione, pacifico che il rapporto sia cessato a seguito di recesso dell'agente, si tratta di valutare la sussistenza o meno di una giusta causa [vedi ad esempio Cass. civ., Sez. lavoro, 24/06/2004, n.
11770: “la giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia, costituisce un'ipotesi normativa che è desumibile per analogia dalla norma sul licenziamento per giusta causa nel lavoro subordinato
(come ora confermato dall'art. 1750 c.c., che, nel testo di cui all'art. 3 del D.Lgs. 10 settembre 1991
n. 303, parla – ai fini dell'esclusione del diritto all'indennità di cessazione del rapporto – di
"inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto"), salva la necessità di tenere conto della specificità delle varie situazioni. Detta ipotesi normativa, non diversamente da quella relativa al lavoro subordinato, è caratterizzata da una certa genericità e richiede di essere adeguatamente interpretata in sede applicativa in correlazione allo specifico tipo di situazione oggetto di esame”].
Ad avviso di chi scrive l'accertato inadempimento della mandante non assume quella gravità tale da giustificare il recesso dell'agente.
In primo luogo i c.d. accordi di performance si ponevano come fonte di reciproche obbligazioni accessorie al contratto di agenzia, il quale regolava i rapporti tra le parti dall'anno 2016; l'agente aveva peraltro accettato che i contatti (c.d. leads) forniti dalla mandante scendessero da 120/mese nell'anno 2018 al 20/mese nell'anno 2019 e tale riduzione poteva essere frutto di accordo tra le parti solamente nell'ipotesi in cui, diversamente da quanto dedotto in ricorso, l'agente non basasse la sua attività promozionale unicamente su tale fonte, ma valutasse tale obbligazione accessoria quale frutto di uno specifico assetto aggiuntivo voluto dalle parti e da queste valorizzato con un impianto provvigionarle diverso da quello (principale) previsto dal contratto di agenzia.
In secondo luogo, la mandante si obbligava a rendere disponibile all'agente diverse fonti/strumenti per raggiungere gli obiettivi di performance 2019: si legge infatti nell'accordo “Alessandra ed il call Con center: generano almeno 20 appuntamenti mese ad agente. DB clienti TD. CRM. .
La mandante quindi metteva a disposizione anche il Data Base dei clienti, il Customer Relationship
Manager, un supporto specialistico per la pre-vendita commerciale e per quella tecnica oltre ad offrire una formazione tecnica on site ed una commerciale sulle tecniche di vendita, tutti strumenti anche finalizzati a “crearsi delle opportunità extra”, come espressamente previsto nell'accordo.
La mandante ha dedotto che l'agente avesse registrato un fatturato in calo già nell'anno 2018 e che, per tale motivo, era stato destinatario di una specifica formazione, finalizzata ad un miglioramento delle proprie performance, circostanza questa non contestata.
Non è emerso quindi né che tale inadempimento avesse posto l'agente nella impossibilità di dare esecuzione al mandato né, tantomeno, che l'attività promozionale di appannaggio del ricorrente fosse stata svolta da dipendenti interni all'azienda, causando una “concorrenza interna”: a tale ultimo proposito se è pur vero che la società aveva affiancato altre risorse agli agenti, è altresì emerso che il potenziamento della rete di vendita, anche mediante utilizzo di personale dipendente, era conseguenza dello sviluppo della politica di marketing, la quale aveva generato molteplici contatti da gestire per effetto dell'apertura di nuovi canali di vendita.
Le spese, liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, seguono la regola della soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 229/2021 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 5.02.2021 da contro Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...] rigetta la domanda condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
che liquida nel complessivo importo di euro 2.695,00 oltre 15% spese Controparte_1 generali, iva e cpa. Cassino, data del deposito
Il Giudice
IS LT
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 229 / 2021
Il Giudice designato IS LT, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 229 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
con l'avv.to COSTANZO DANIELE e RE Parte_1
MOSCA; ricorrente
E
con l'avv.to CALAFIORE GIOVANNI E Controparte_1
CLAUDIA NOTARIALE;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.02.2021 conveniva in giudizio la Parte_1 ed esponeva al Tribunale di aver svolto attività di Controparte_1 agente monomandatario per la società convenuta, sin dall'ottobre del 2016 per circa tre anni, per la promozione e vendita dei prodotti hardware e software relativa alla linea VOIspeed nei confronti di imprese e/o professionisti stabiliti nella zona Italia, sulla base di appuntamenti da evadere, programmati e gestiti dalla società, prevedendo, quale corrispettivo per la prestazione dovuta, dalla provvigione sui contratti conclusi. Deduceva che, a seguito della istituzione di un ufficio commerciale interno, la società iniziava a diminuire il numero di appuntamenti generati per l'agente, passando da 130 appuntamenti/mese generati in media all'inizio dell'anno 2018 a 20 appuntamenti/mese agli inizi dell'anno 2019, per effetto della revisione dei c.d. accordi di performance, arrivando a cessare pressoché totalmente di prenotare appuntamenti per l'agente ; a seguito di sollecitazioni dell'agente rimaste senza Parte_1 riscontro, egli comunicava all'azienda il recesso per giusta causa dal contratto, evidenziando le proprie ragioni e contestando il sostanziale azzeramento delle proprie possibilità lavorative e di guadagno.
Tanto premesso, l'agente rappresentava di aver investito con successo le proprie energie per promuovere la commercializzazione dei prodotti di cui al contratto di agenzia e di aver procurato e/o riattivato nel corso del rapporto clienti alla/della convenuta e che la mandante convenuta aveva mantenuto rapporti commerciali con i clienti procurati e/o riattivati dall'agente anche successivamente al recesso dal rapporto da questi effettuato il 3.05.2019.
Il ricorrente quindi, si determinava in tale data a recedere dal contratto di agenzia per giusta causa, imputabile alla mandante, e chiedeva il pagamento delle seguenti somme: a) indennità sostitutiva del preavviso, pari a € 3.837,23, b) indennità di fine rapporto, pari a € 12.263,94 (detratta la somma pari ad euro 807,11 a titolo di indennità di risoluzione del rapporto – FIRR -, corrisposta all'agente dalla Fondazione Enasarco), c) in alternativa all'indennità ex art. 1751 c.c., l'indennità suppletiva di clientela pari a € 958,02.
Tanto premesso, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare la verità dei fatti esposti in narrativa;
2. accertare e dichiarare che il rapporto di agenzia si è concluso per giusta causa e per fatto ascrivibile alla preponente, e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig.
[...] [...]
delle seguenti somme: a. € 3.837,23 a titolo di indennità di mancato Parte_1 preavviso ovvero la maggiore o minore somma che sarà a tal titolo accertata come dovuta;
b. €. 11.456,83 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751, ovvero la somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
c. € 958,02 a titolo di indennità suppletiva di clientela come da AEC Industria, ovvero la maggiore
o minore somma che sarà a tal titolo accertata come dovuta”.
Si costitutiva in giudizio la convenuta, con memoria depositata in data 14.05.2021, la quale contestava la sussistenza delle vicende poste dall'agente alla base del recesso: rilevava invero che il ricorrente aveva registrato un constante calo del fatturato;
deduceva come i c.d. accordi di performance erano aggiuntivi e non sostitutivi rispetto all'ordinario compito spettante ad ogni agente di vendita, finalizzati a creare ulteriori opportunità di nuovi clienti (c.d. leads) per gli agenti e senza che nessun obbligo di garantire un numero minimo di tali contatti gravasse sulla committente;
rilevava, infine, che nel corso del rapporto agenziale all'agente venivano generati n. 364 leads e che, al momento del recesso, 82 di questi non erano stati ancora contattati (cd. posizioni parte), con ciò contestando l'assenza di leads nel corso dell'anno 2019.
In comparsa di costituzione la quindi, nel contestare la Controparte_1 fondatezza delle domande spiegate nel ricorso introduttivo, deduceva che il recesso del ricorrente doveva considerarsi pretestuoso perché infondato sia in fatto che in diritto con conseguente insussistenza del diritto dell'agente a percepire l'indennità di mancato preavviso e l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1750 c.c..
Contestava infine gli allegati conteggi poiché, come espressamente dedotto, “gli stessi importi ex adverso erroneamente indicati e richiesti a titolo di asserite indennità allo stesso ricorrente in tal caso spettanti oltre a non essere corretti nella loro quantificazione risultano, tuttavia, estranei a qualsivoglia titolo e causale e, comunque, non dovuti dalla società resistente al ricorrente in quanto semmai già versatigli”.
Concludeva pertanto rassegnano le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di costituzione in giudizio della parte ricorrente per difetto della procura alle liti rilasciata dallo stesso ricorrente in favore dei propri procuratori e da questi ultimi utilizzata per la proposizione del presente giudizio per le ragioni e causali ampiamente esposte in narrativa, con ogni ulteriore provvedimento si opus di legge e di ragione.
Nel merito: respingere tutte le domande formulate dal ricorrente signor Parte_1
nei confronti della società con il ricorso
[...] Controparte_1 introduttivo del presente giudizio siccome infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni e causali compiutamente esposte in narrativa”.
All'udienza del 27.05.2021 il Giudice, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, provvedeva in ordine alle istanze istruttorie e fissava per l'assunzione delle prove orali in sede l'udienza del 9.03.2022,
Venivano quindi escussi i testimoni comparsi: , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
[...] Testimone_4
All'esito, il Giudice fissava per discussione l'udienza del 26.10.2022, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino a 10 giorni prima.
Entrambe le parti depositavano note difensive. A seguito di rinvii d'ufficio dovuto al carico di ruolo, il Tribunale decideva in esito all'udienza sostituita ex ar.t 127 ter c.p.c. del 29.05.2025
La domanda non può trovare accoglimento.
Dall'istruttoria espletata e dai documenti agli atti emerge il seguente quadro della situazione.
Il ricorrente ha svolto attività di attività di agente di commercio monomandatario per la società convenuta a partire dal mese di ottobre 2016 sino alla data del recesso (circostanza non contestata): in tale qualità, egli ha prodotto un contratto di agenzia relativo al solo anno 2019 per la promozione e vendita dei prodotti hardware e software relativi alla linea VOIspeed per imprese e/o professionisti stabiliti in Italia ad esclusione di quelli su cui stava già operando un partner della società (doc.1 di parte ricorrente).
Il contratto prevedeva che la gente, accedendo all'area riservata della società, potesse accedere all'elenco dei clienti sui quali stavano già agendo agenti e/o partner del mandante (c.d. clienti bloccati) sui quali egli non poteva intervenire, mentre era prevista la facoltà per l'agente stesso di
“riservarsi il diritto di bloccare i clienti non bloccati da altri, utilizzando gli strumenti messi a disposizione della società nell'area riservata dei sito dello stesso” (art. 2 Oggetto e Zona di
Competenza).
La citata previsione contrattuale conferma la circostanza che ogni agente, accedendo alla propria area riservata, vi trovava un elenco di appuntamenti da evadere (cfr. doc.
2-4 ric.) ed è altresì confermata dalla testimonianza di altro agente, (“Sul capitolo 9) del ricorso Testimone_1 posso affermare che nei primi mesi del 2019 c'era la disponibilità della call center (era un team) che poi ci passava gli appuntamenti. Ricordo di avere avuto degli appuntamenti nel periodo che mi si legge ed il mio impegno era per tutta la settimana: non so dire quanto clienti mi furono assegnati dal call center. In questi 4 mesi c'è stata comunque una flessione importante del mio lavoro.
Settimanalmente c'era l'impegno di aver anche un paio di appuntamenti al giorno ma non sempre questa cosa si è verificata. Questa modalità era comune anche agli altri agenti che mi si leggono fino a quando, dopo un po' di tempo, ci sono state date delle liste da chiamare direttamente, scavalcando il call center”) e dalla teste , addetta al marketing (“Noi abbiamo sempre Tes_2 lavorato investendo in questo campo ed è andato aumentando nel tempo: si è tradotto in maggiori risorse. Avevamo sia io che altri dell'azienda delle persone che lavoravano sugli appuntamenti.
Siamo arrivati ad avere ad avere 2 risorse interne e 4 esterne”, precisando altresì che, ampliando le modalità di reclutamento dei clienti, i leads potevano provenire sia dai canali social che dalla chiamata diretta).
I clienti da contattare (c.d. leads) venivano mesi a disposizione della società convenuta: tanto emerge, in primo luogo, dall'esame del contratto di agenzia, laddove l'oggetto del contratto stesso è definito e delimitato tra le parti con prevalente riferimento ai c.d. clienti forniti dalla preponente, accedendo all'apposita area personale (è in atti mail con la quale comunica al Testimone_2 ricorrente le credenziali di accesso alla piattaforma – doc. 3 ric. – in tale mail la avvisa il Tes_2
che l'agente non poteva apportare alcuna modifica al calendario degli appuntamenti, che Parte_1 veniva quindi preparato e gestito direttamente dall' ufficio marketing); in secondo luogo dagli accordi di performance in atti (relativi agli anni 2018/2019) nei quali è espressamente previsto che per raggiungere gli obiettivi concordati, parametrati al valore economico dei contratti conclusi,
l'agente dovrà attingere agli appuntamenti generati “da ed il call center” che l'azienda si Tes_2 obbliga a fornire e che, per l'anno 2018, sono “almeno 130 appuntamento al mese”, e che per l'anno
2019 scendono a “almeno 20 appuntamenti al mese”.
Diversamente da quanto dedotto in ricorso tuttavia, non vi sono univoci elementi per affermare che l'attività di promozione si dovesse e necessariamente esaurire nella gestione dei leads ricevuti dalla società: tanto emerge sia da quanto previsto all'art. 3 del contratto di agenzia, laddove l'agente assume l'obbligo di “promuovere, in forma autonoma ed indipendente, con mezzi, strumenti ed organizzazione professionale propria, al meglio delle sue possibilità….(omissis)….la vendita dei
Prodotti Contrattuali in Zona” sia dagli accordi di performance, conclusi tra la Direzione societaria e gli Agenti stessi, la cui validità ed efficacia non è messa in discussione in questa sede, le cui linee guida includono espressamente il “crearsi delle opportunità extra: il mercato parto è sempre più aperto” (cfr. 6 e 7 ric.).
Emerge però che la società aveva uno specifico obbligo di generare almeno la quantità mensile di appuntamenti prevista negli accordi di performance, che, per quel che qui rileva, ammontavano almeno a 20 appuntamenti mensili per l'anno 2019: trattasi di specifico adempimento inserito negli accordi di performance vincolanti per le parti, di talché erra la convenuta a ritenere la facoltatività di tali previsioni.
La società, cui spettava lo specifico onere di dimostrate l'esatto adempimento, non ha assolto all'onere su di essa gravante. Emerge in primo luogo dalle comunicazioni inviate via mail dal ricorrente all'agenzia e depositate in atti che, per il mese di gennaio 2019 il ricorrente imputa alla Società il fatto di avergli procurato 9 appuntamenti (di cui 4 sbagliati); a tale mail risponde la Società che ammette di avere avuto delle difficoltà che hanno impedito la regolare assegnazione dei clienti nel mese di gennaio 2019 (cfr. doc. 9 ric.); analoghe richieste vengono inoltrate dal ricorrente nel mese di febbraio (2 appuntamenti alla data del 5.02.2019) e nel mese di marzo (alla data del 26.03.2019, nessun'appuntamento); analogamente avveniva sino alla data del 6.05.2019 (cfr. doc.
8-12 ric.).
La società non ha riscontrato nessuna di queste comunicazioni.
Deve poi rilevarsi che l'attribuzione di almeno 20 leads mensili al ricorrente non ha trovato adeguato riscontro testimoniale: la teste che ha affermato “Noi abbiamo sempre fornito, Tes_2 anche al ricorrente, gli appuntamenti sui clienti: lo abbiamo sempre fatto anche per lui”, ha poi però precisato di non gestire direttamente i clienti (c.d. leads), supponendo che lo facessero altri dipendenti e in qualità di addetti al settore commerciale, con ciò dimostrando di Tes_4 CP_2 non avere diretta conoscenza di quanto appena affermato.
Il teste non ha reso dichiarazioni attendibili: in primo luogo ha dichiarato che “Esistevano Tes_4 dei lead destinati alla gestione interna del commerciale. Non mi ricordo una percentuale ma era assegnato in base alla disponibilità del calendario dell'agente: se l'agente non fosse arrivato per non perdere il cliente andavamo noi” ma tale dichiarazione è stata smentita da quanto riferito dal teste (“Se noi non riuscivamo ad andare all'appuntamento del cliente che ci veniva Tes_5 assegnato non lo rimandavamo indietro ma gestivamo noi il differimento dell'appuntamento.”) il quale, concordemente a quanto dichiarato dal teste ha anche dato conto di una attività di Tes_6 reportistica ed ha riferito di una riduzione del suo fatturato coerente con l'attività di riduzione dei leads concordata tra ed Agenti per l'anno 2019 (“ricordo che nel 2018 la fornitura era Pt_2 stata per me costante ed in calo dal 2019 (..) Per quantificare la riduzione posso dire che dal 2018 al 2019 ho ridotto il mio fatturato del 50% ma non so quantificare la riduzione del numero dei lead”).
In secondo luogo, sempre il teste ha quantificato una assegnazione di leads incompatibili Tes_4 sia con gli impegni contrattualmente assunti dall'azienda, sia con quanto coerentemente riferito dagli altri testi: ha invero dichiarato che “nel periodo da gennaio a marzo 2019 c'erano circa 6/7 agenti. Noi assegnavamo in media una ventina di c.d. lead caldi a settimana ad agente perché in media i lead erano circa 300 mensili”, ma se così fosse il ricorrente avrebbe avuto 80 contatti mensili da gennaio ad aprile, vale a dire 320 contatti in 4 mesi, cifra questa che è prossima al numero dei contatti che il ricorrente ha avuto durante l'intero anno 2018, quantificato in 346 dalla stessa società. Non risulta quindi fornita idonea prova che consenta di ritenere provata l'attribuzione di almeno 20 leads mensili al ricorrente dal mese di gennaio al mese di aprile del 2019.
Non rileva in tale senso l'incontestata circostanza che l'agente avesse al momento del recesso, circa
82 posizioni aperte perché la società avrebbe dovuto dar conto del fatto che tali posizioni gli erano state assegnate in ottemperanza a quanto stabilito nell'accordo di performance del 2019 e che non fossero, al contrario, posizioni frutto di assegnazioni pregresse.
Infine, alcun valore probatorio può essere attribuito al documento 3 prodotto dalla convenuta, giacché in esso si riscontrano appuntamenti assegnati al ricorrente sino al mese di ottobre 2019, a fronte di un recesso dal contratto di agenzia intimato in data 3.05.2019.
Non può quindi ritenersi adeguatamente provato che la società abbia fornito all'agente almeno 20 nuovi contatti dal mese di gennaio al mese di aprile del 2019.
In merito alle domande di indennità di mancato preavviso e di indennità di cessazione, pacifico che il rapporto sia cessato a seguito di recesso dell'agente, si tratta di valutare la sussistenza o meno di una giusta causa [vedi ad esempio Cass. civ., Sez. lavoro, 24/06/2004, n.
11770: “la giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia, costituisce un'ipotesi normativa che è desumibile per analogia dalla norma sul licenziamento per giusta causa nel lavoro subordinato
(come ora confermato dall'art. 1750 c.c., che, nel testo di cui all'art. 3 del D.Lgs. 10 settembre 1991
n. 303, parla – ai fini dell'esclusione del diritto all'indennità di cessazione del rapporto – di
"inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto"), salva la necessità di tenere conto della specificità delle varie situazioni. Detta ipotesi normativa, non diversamente da quella relativa al lavoro subordinato, è caratterizzata da una certa genericità e richiede di essere adeguatamente interpretata in sede applicativa in correlazione allo specifico tipo di situazione oggetto di esame”].
Ad avviso di chi scrive l'accertato inadempimento della mandante non assume quella gravità tale da giustificare il recesso dell'agente.
In primo luogo i c.d. accordi di performance si ponevano come fonte di reciproche obbligazioni accessorie al contratto di agenzia, il quale regolava i rapporti tra le parti dall'anno 2016; l'agente aveva peraltro accettato che i contatti (c.d. leads) forniti dalla mandante scendessero da 120/mese nell'anno 2018 al 20/mese nell'anno 2019 e tale riduzione poteva essere frutto di accordo tra le parti solamente nell'ipotesi in cui, diversamente da quanto dedotto in ricorso, l'agente non basasse la sua attività promozionale unicamente su tale fonte, ma valutasse tale obbligazione accessoria quale frutto di uno specifico assetto aggiuntivo voluto dalle parti e da queste valorizzato con un impianto provvigionarle diverso da quello (principale) previsto dal contratto di agenzia.
In secondo luogo, la mandante si obbligava a rendere disponibile all'agente diverse fonti/strumenti per raggiungere gli obiettivi di performance 2019: si legge infatti nell'accordo “Alessandra ed il call Con center: generano almeno 20 appuntamenti mese ad agente. DB clienti TD. CRM. .
La mandante quindi metteva a disposizione anche il Data Base dei clienti, il Customer Relationship
Manager, un supporto specialistico per la pre-vendita commerciale e per quella tecnica oltre ad offrire una formazione tecnica on site ed una commerciale sulle tecniche di vendita, tutti strumenti anche finalizzati a “crearsi delle opportunità extra”, come espressamente previsto nell'accordo.
La mandante ha dedotto che l'agente avesse registrato un fatturato in calo già nell'anno 2018 e che, per tale motivo, era stato destinatario di una specifica formazione, finalizzata ad un miglioramento delle proprie performance, circostanza questa non contestata.
Non è emerso quindi né che tale inadempimento avesse posto l'agente nella impossibilità di dare esecuzione al mandato né, tantomeno, che l'attività promozionale di appannaggio del ricorrente fosse stata svolta da dipendenti interni all'azienda, causando una “concorrenza interna”: a tale ultimo proposito se è pur vero che la società aveva affiancato altre risorse agli agenti, è altresì emerso che il potenziamento della rete di vendita, anche mediante utilizzo di personale dipendente, era conseguenza dello sviluppo della politica di marketing, la quale aveva generato molteplici contatti da gestire per effetto dell'apertura di nuovi canali di vendita.
Le spese, liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, seguono la regola della soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 229/2021 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 5.02.2021 da contro Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...] rigetta la domanda condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
che liquida nel complessivo importo di euro 2.695,00 oltre 15% spese Controparte_1 generali, iva e cpa. Cassino, data del deposito
Il Giudice
IS LT