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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/12/2025, n. 4228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4228 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 352 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 1363/2024 tra le parti:
(P.IVA. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv.to
EL NN (C.F. ), elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1 presso il suo studio sito in Firenze, Via Berchet n.5
APPELLANTE
e
(P.IVA. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARCO ANDREA DI BIASE
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vittorio CodiceFiscale_2
Miraglia sito in Firenze, Via Ruggiero Ruggieri, n. 3;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 2351/2023.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, in totale riforma della sentenza n. 2351/2023 del Giudice di Pace di Firenze impugnata, ogni avversa domanda, istanza ed eccezione respinta e disattesa, annullare detta sentenza e per l'effetto dichiarare la competenza territoriale del Giudice di Pace di Firenze e nel merito confermare il decreto ingiuntivo n.468/2022 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze ed in ogni caso
1 accertare e dichiarare la fondatezza della pretesa creditoria dell'esponente e per l'effetto condannare la società nella persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore al pagamento in favore della Parte_1 della somma di Euro 2.671,80 per le causali di cui al ricorso per ingiunzione
[...] medesimo, oltre interessi ex D.lgs. n.231/02 fino al dì del saldo, spese del procedimento monitorio o di quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Condannare altresì per l'effetto la appellata alla restituzione all'esponente della somma di euro 1.032,80 versata a titolo di spese del primo grado in esecuzione della sentenza appellata, oltre interessi come per legge”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA: “In via pregiudiziale: - dichiarare l'appello inammissibile per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. non avendo lo stesso ragionevole probabilità di accoglimento. In via preliminare di rito: - dichiarare l'appello inammissibile per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. come novellati dall'art. 54 D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7.08.2012 n. 134, per i motivi esposti;
In via principale di merito: - rigettare l'appello proposto, attesa la totale infondatezza dello stesso, per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
2351/2023 resa dal Giudice di Pace di Firenze, nel giudizio di I grado allibrato al n. 6327/2022
R.G.; - in ogni caso condannare l'appellante al pagamento delle spese di giudizio del primo grado ed a rimborsare le spese e competenze legali sostenute per resistere alla odierna impugnazione oltre al rimborso spese generali 15 %, Iva e Cpa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, Controparte_1
(nel prosieguo ) ha proposto opposizione al Decreto Ingiuntivo n. Controparte_1
468/2022 emesso dal Giudice di Pace di Firenze in data 4-9.2.2022, con il quale le è stato intimato il pagamento, a favore della Parte_2 della somma di € 2.671,80, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a saldo della
[...] fattura n. 2906/2018, chiedendo, previo rigetto della provvisoria esecuzione, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Firenze in favore di quello di Chieti e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria a suo favore delle spese di lite, deducendo a sostegno della pretesa azionata:
- l'incompetenza del Giudice di Pace di Firenze in favore di quello di Chieti ove è situata la propria sede, atteso che nel caso di specie non può essere invocato il foro del creditore, non
2 essendo stato concluso alcun valido negozio tra le parti da cui risulti l'esatto ammontare del credito, in quanto il decreto ingiuntivo trovava fondamento esclusivamente su una fattura;
- l'inesistenza del credito azionato, atteso che tra le parti non era mai intercorso alcun rapporto negoziale, essendosi l'opposta limitata a rendere disponibile un software per la gestione dei pagamenti di utenze in mera versione demo senza che tale concessione si sia mai tradotta nel successivo acquisto del programma;
- che, a seguito della promozione del software in oggetto nei totem commercializzati presso un evento fieristico svoltosi nel marzo 2018 dedicato al settore food and beverage e constatata l'incompatibilità dei programmi promossi con i propri dispositivi, veniva richiesto all'opposta di provvedere al ritiro del bene;
- che, a distanza di un anno dall'evento, veniva recapitata una richiesta di pagamento relativa ad una fattura emessa nel dicembre 2018, mai ricevuta prima, recante l'indicazione del mutamento della disponibilità del bene da “demo” a “in vendita”, senza che ciò fosse mai stato concordato tra le parti;
- che, pertanto, nessun valido accordo negoziale si era concluso tra le parti.
Costituitasi nel procedimento di primo grado, l'opposta Parte_1 nel prosieguo anche solo ha contestato la
[...] Parte_1 fondatezza dei motivi di opposizione, chiedendo il rigetto dell'eccezione preliminare di incompetenza per territorio e la conferma del DI, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, allegando:
- in ordine all'eccepita incompetenza per territorio che, vertendo la presente causa su diritti nascenti da obbligazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., era stato adito il giudice del luogo in cui l'obbligazione doveva essere eseguita, atteso che la propria sede era situata in
Firenze;
- nel merito, che venendo in rilievo un contratto di vendita di un bene mobile, non era richiesta la forma scritta ai fini del perfezionamento, essendo questo avvenuto per facta concludentia, atteso che, alla consegna del materiale nel marzo 2018 non era seguita alcuna richiesta di restituzione;
- che, stante il mancato riscontro alle comunicazioni trasmesse all'opponente, nel dicembre
2018 veniva emessa la fattura di vendita azionata in monitorio.
All'esito del giudizio di primo grado, istruito sulla base delle sole produzioni documentali delle parti, il Giudice di Pace di Firenze, con sentenza n. 2351/2022, ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
3 Avverso detta pronuncia, ha interposto appello, chiedendo, in via Parte_1 preliminare, l'accertamento della competenza territoriale del Giudice di Pace di Firenze e, nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo n. 468/2022, deducendo quale motivo di gravame:
- la violazione degli artt. 20 e 38 c.p.c., 1182, 1498 e 1520 c.c. per avere il Giudice di primo grado accolto l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale ritenendo non liquido il credito azionato con il decreto ingiuntivo, omettendo di valutare che il perfezionamento della vendita era avvenuto per facta concludentia a seguito del quale era stata emessa la fattura oggetto di causa;
- la violazione dell'art. 38 c.p.c., in quanto l'eccezione di incompetenza territoriale era stata sollevata in modo irrituale, avendo l'opponente eccepito soltanto l'incompetenza del
Giudice adito in favore di quello di Chieti, senza tuttavia contestare in maniera completa tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., dovendosi, pertanto, ritenere competente il Giudice di Pace di Firenze, in applicazione del criterio del forum destinatae solutioni, trattandosi di obbligazione pecuniaria.
Costituitasi regolarmente nel secondo grado di giudizio, ha Controparte_1 contestato le deduzioni ed eccezioni avversarie, chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. in quanto priva di fondamento e basata sulla mera reiterazione di eccezioni già sollevate e respinte nel giudizio di primo grado e, nel merito, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma integrale della sentenza del
Giudice di Pace di Firenze, con vittoria di spese.
Più precisamente, con riferimento al primo motivo di gravame, l'appellata ha evidenziato che, non essendo stato sottoscritto alcun contratto tra le parti, difettava il requisito di liquidità necessario per applicare il foro del creditore e, pertanto, il Giudice di Pace aveva correttamente dichiarato la propria incompetenza territoriale. Nel merito, ha richiamato le eccezioni di difetto di prova circa la sottoscrizione di un contratto di compravendita tra le parti, evidenziando che i software oggetto di causa erano stati concessi unicamente in visione, come risulta dal DDT, senza che tale rapporto si fosse mai trasformato in vendita, sottolineando che la società appellante era stata più volte invitata a provvedere al ritiro del bene.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, il Giudice, all'esito della prima udienza di trattazione tenutasi in data 31.10.2024, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione al 18.12.2025, disponendone la sostituzione con trattazione scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c., e assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., di cui quest'ultime si sono avvalse depositando gli scritti conclusionali e precisando le conclusioni.
4 A seguito della rimessione in decisione della causa viene emessa la presente sentenza.
* * *
L'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Preliminarmente, deve darsi atto dell'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata riconducibile all'ambito di applicazione degli artt. 342
e 348bis c.p.c., atteso che nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di secondo grado risultano individuate le specifiche parti della sentenza impugnata e sono esposti, in maniera puntuale e circostanziata, i motivi di gravame.
Nel caso in esame, difatti, la decisione di primo grado si è limitata a dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice adito, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo precedentemente emesso. L'appellante, nell'odierna sede, ha quindi contestato tale statuizione deducendo l'erroneità della valutazione compiuta dal primo giudice, osservando che essa si fondava su un'eccezione di incompetenza formulata in modo incompleto, non essendo stati censurati tutti i criteri di competenza concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., ma essendo stato indicato quale foro competente esclusivamente quello di Chieti, ove era ubicata la sede del debitore.
Sul punto, è dirimente osservare che la pronuncia sulla competenza resa dal Giudice di Pace è soggetta esclusivamente ad appello, non potendo essere oggetto di regolamento di competenza, il quale, ove proposto, deve essere dichiarato inammissibile in forza dell'art. 46 c.p.c., che esclude l'applicabilità degli artt. 42 e 43 c.p.c. ai giudizi instaurati dinanzi a detto giudice.
La Suprema Corte ha precisato, inoltre, che in tema di procedimenti davanti al giudice di pace, la sentenza che, a definizione del giudizio di opposizione, accolga l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria e, conseguentemente, revochi il decreto ingiuntivo opposto, pur non integrando una decisione nel merito della vertenza, contenendo solo statuizioni in rito, non può essere impugnata con il regolamento di competenza, espressamente escluso dall'art. 46 c.p.c., ma è soggetta ad appello, secondo quanto previsto dall'art. 339 c.p.c. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21975 del 12/10/2020).
Ne consegue che, atteso che l'appellante ha correttamente dedotto quale motivo di gravame l'erroneità della statuizione di incompetenza territoriale resa dal Giudice di primo grado, il presente giudizio risulta legittimamente instaurato.
5 2. Sulla competenza territoriale.
Il primo motivo di gravame, con cui l'appellante ha censurato l'erroneità della Sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace di Firenze si è dichiarato territorialmente incompetente, è fondato.
Invero, la decisione impugnata si basa sulla motivazione del Giudice di pace, il quale ha rilevato che: “la società contesta decisamente che tra le parti si sia perfezionato un CP_2 qualsivoglia contratto di compravendita, per cui allo stato ed in base alla documentazione prodotta, si ritiene che la somma di cui oggi si chiede il pagamento sia carente del requisito di liquidità necessario per applicare il criterio di collegamento previsto appunto dall'art. 20 c.p.c.
La eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente deve quindi essere accolta.”
Tanto premesso, è corretta l'argomentazione spesa dall'appellante, secondo cui l'eccezione avanzata in primo grado da era incompleta, non avendo Controparte_1
l'eccipiente contestato la competenza per territorio del Giudice adito con riferimento alla totalità dei criteri concorrenti, atteso che per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nelle ipotesi di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano i criteri concorrenti di cui agli artt. 18 e ss. c.p.c., è onere della parte che eccepisca l'incompetenza del giudice adito contestare specificamente l'applicabilità di ciascun criterio alternativo e fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza,
l'eccezione non può essere accolta, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (Cfr. ex multis Cass. civile, sez. VI, 03/07/2018, n. 17311, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16284 del
18/06/2019, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14096 del 07/07/2020).
Invero, nel caso di specie non ricorre un'ipotesi di competenza inderogabile e l'odierna appellata si è limitata ad eccepire l'incompetenza del giudice adito in favore del Giudice di Pace di Chieti, corrispondente al domicilio del debitore, senza tuttavia contestare in modo specifico l'applicabilità di ciascuno dei criteri concorrenti previsti dalla legge, peraltro considerato che il bene oggetto di causa era stato consegnato in occasione di un evento fieristico tenutosi in
Pescara, luogo in cui quindi era verosimilmente sorta l'obbligazione, ulteriormente differente rispetto al domicilio del creditore e del debitore.
In assenza di una compiuta contestazione, l'eccezione proposta non poteva trovare accoglimento e doveva essere disattesa, con la conseguenza che il criterio di collegamento
6 individuato dall'attore doveva ritenersi confermato, risultando competente a conoscere della controversia il Giudice di Pace di Firenze.
Pertanto, accertata l'erronea declinatoria della propria competenza territoriale da parte Giudice di Pace di Firenze, il Tribunale, in qualità di giudice d'appello, è chiamato a pronunciarsi anche nel merito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Invero, la remissione degli atti al primo giudice è prevista dall'ordinamento esclusivamente nelle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 354 c.p.c., vale a dire: nullità della notificazione dell'atto introduttivo, vizio del contraddittorio e nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p.c. Al di fuori di tali circostanze, il giudice d'appello non ha facoltà di rinviare la causa al primo giudice, essendo invece tenuto a pronunciarsi direttamente sul merito, con la conseguenza che il giudizio si concentra in un unico grado.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che: “l'appello avverso la declinatoria di competenza da parte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa, impugnazione necessaria, essendo interdetto il regolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace ex art. 46 c.p.c., investe il tribunale, ove la censura sia infondata, dell'esame del merito quale giudice dell'appello, in conseguenza del normale effetto devolutivo;
qualora, invece, la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello, così esercitando ritualmente e correttamente la propria "potestas decidendi", e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33456 del
17/12/2019).
Ne consegue che la causa va decisa nel merito.
3. Sul merito della causa
È dirimente in questa sede la constatazione per cui l'opponente in primo grado, odierna appellata, ha eccepito nel Giudizio avanti al Giudice di Pace di aver fruito esclusivamente del software commercializzato dalla in versione demo, installato dalla Parte_1 società appellante in occasione di un evento fieristico dedicato al settore food & beverage, svoltosi dall'11 al 14 marzo 2018 in Pescara e che, a seguito della riscontrata incompatibilità con i propri sistemi, ne abbia richiesto la restituzione alla società fornitrice.
7 Orbene, detta circostanza deve ritenersi pacifica tra le parti, poiché la stessa opposta ha dato atto, nella propria comparsa di risposta, che “la società nei Controparte_2 primi mesi del 2018 contattava l'esponente per l'acquisto di un totem illustrativo con software gestionale integrato;
conseguentemente quest'ultima il 9 marzo 2018, seguendo la prassi tenuta con i potenziali nuovi clienti, provvedeva a consegnarle il materiale, come da relativo ddt, che, infatti, riporta la dicitura “in visione” (cfr.all.2 al fascicolo del procedimento monitorio). Ciò al fine di consentire all'opponente di verificare, come la stessa espressamente ammette, la interfacciabilità del software con i propri sistemi” (pag. 3 – comparsa di costituzione e risposta). Inoltre, nello stesso atto di citazione in appello, la Pt_1 ha sottolineato che, trattandosi di un nuovo cliente e nell'ottica della sua
[...] fidelizzazione, si era dichiarata disponibile ad una previa verifica della interfacciabilità del software con i sistemi dell'opponente.
Ciò detto, rimane controverso tra le parti se il rapporto in questione si sia effettivamente evoluto per effetto della conclusione di una compravendita, come sostenuto dall'appellante, che in data
31.12.2018 ha emesso la fattura di vendita n. 2906/2018, azionata in monitorio, ove è espressamente indicato “trasformata in vendita con fattura 2906 del 31.12.18” (doc. 1 – fascicolo monitorio).
Ricostruite le posizioni delle parti, la domanda proposta in monitorio e nel giudizio di Par opposizione a i primo grado e nel presente di appello – di condanna dell'opponente al pagamento di importi a titolo di corrispettivo per la fornitura di merci – rende necessario il richiamo ai principi costantemente invalsi in giurisprudenza in materia di riparto dell'onere della prova, applicabili anche con riguardo ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, i quali danno luogo ad ordinari procedimenti a cognizione piena, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (cfr ex multis Cass. S.U., Sentenza, 30-10-2001, n. 13533; Cass. Sez. I,
Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-2007, n. 9351).
Ebbene, va rilevato che, a fronte della pacifica messa a disposizione gratuita dei software all'opponente, la pretesa creditoria avanzata dall'opposta in primo grado risulta priva di fondamento, non avendo quest'ultima dimostrato l'esistenza del titolo, pur essendone onerata.
8 Invero, il decreto ingiuntivo veniva emesso esclusivamente sulla base del DDT attestante la pacifica consegna del software, recante la dicitura “merce in visione”, e della successiva fattura n. 2906/2018 del 31.12.2018, nella quale – come visto - si indicava l'avvenuta trasformazione in vendita, circostanza che tuttavia non è stata provata (doc. 1-2 – ricorso monitorio).
Ciò detto, com'è noto, la fattura commerciale, stante la sua formazione unilaterale, non costituisce prova dell'effettiva esecuzione della prestazione né, conseguentemente, del credito vantato, essendone pacifico il valore probatorio esclusivamente nella fase monitoria, ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo, ma non nel giudizio di merito, dove non è idonea a dimostrare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, né a comprovare il fondamento della pretesa avanzata (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023: “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”).
Ancora, genericamente allegate e indimostrate sono rimaste le affermazioni dell'appellante in merito all'avvenuto perfezionamento di un contratto di vendita per fatti concludenti.
In particolare, per un verso, non risulta allegata né dimostrata la conclusione di un accordo successivo al primo, di acquisto del bene di cui l'appellata aveva la detenzione a fini dimostrativi e, per altro verso, neppure è stata dedotta compiutamente e provata, a monte, la conclusione di un contratto di vendita con riserva di gradimento ai sensi dell'art. 1520 c.c., dal quale possa desumersi, dalla mancata restituzione del bene, la volontà di acquistarne la proprietà da parte della . Controparte_1
Al contrario, dallo scambio di corrispondenza via e-mail agli atti emerge chiaramente l'intento dell'appellata di voler riconsegnare il bene, leggendosi segnatamente quanto segue in missiva del 10.4.2019 di “comunque, come da accordi intrapresi nell'ultima CP_2 telefonata intercorsa a novembre 2018, eravamo in attesa di vostre comunicazioni per il ritiro della macchina demo a seguito dell'impossibilità di interfacciare il vostro software con i nostri dispositivi cassa. In seguito alla vostra mail vi chiediamo quindi di procedere con il ritiro della merce e l'emissione della nota di credito relativa alla fattura in oggetto, di cui ribadisco non eravamo neanche a conoscenza.” (doc.
2 - e-mail del 10.04.2019).
Per tutto quanto esposto, in difetto di prova del titolo, non può essere accolta la domanda di pagamento del corrispettivo proposta dall'appellante e merita accoglimento la domanda dell'appellata di revoca del decreto ingiuntivo.
9 4. Sulle spese di lite
L'esito del giudizio - conclusosi con la riforma della Sentenza impugnata ma, al contempo, con l'accoglimento nel merito dell'opposizione e la revoca del DI – giustifica la condanna dell'appellante alla rifusione all'appellata delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in applicazione del principio generale di soccombenza (art. 91 cpc).
La liquidazione ha luogo come da dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, con applicazione per entrambi i gradi di giudizio dei parametri minimi per il valore della causa, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e dell'assenza di questioni di particolare difficoltà in fatto e in diritto.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
1) Annulla la Sentenza impugnata, n. 2351/2023 del Giudice di Pace di Firenze, accoglie l'opposizione promossa in primo grado e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 468/2022 emesso dal Giudice di Pace di Firenze;
2) Condanna a rifondere a Parte_1
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, Controparte_1 per il primo, in € 76,00 a titolo di spese non imponibili, € 633,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge e, per il secondo, in € 1278,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA
e CPA come per Legge.
Firenze, 23.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Orani
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 352 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 1363/2024 tra le parti:
(P.IVA. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv.to
EL NN (C.F. ), elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1 presso il suo studio sito in Firenze, Via Berchet n.5
APPELLANTE
e
(P.IVA. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARCO ANDREA DI BIASE
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vittorio CodiceFiscale_2
Miraglia sito in Firenze, Via Ruggiero Ruggieri, n. 3;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 2351/2023.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, in totale riforma della sentenza n. 2351/2023 del Giudice di Pace di Firenze impugnata, ogni avversa domanda, istanza ed eccezione respinta e disattesa, annullare detta sentenza e per l'effetto dichiarare la competenza territoriale del Giudice di Pace di Firenze e nel merito confermare il decreto ingiuntivo n.468/2022 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze ed in ogni caso
1 accertare e dichiarare la fondatezza della pretesa creditoria dell'esponente e per l'effetto condannare la società nella persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore al pagamento in favore della Parte_1 della somma di Euro 2.671,80 per le causali di cui al ricorso per ingiunzione
[...] medesimo, oltre interessi ex D.lgs. n.231/02 fino al dì del saldo, spese del procedimento monitorio o di quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Condannare altresì per l'effetto la appellata alla restituzione all'esponente della somma di euro 1.032,80 versata a titolo di spese del primo grado in esecuzione della sentenza appellata, oltre interessi come per legge”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA: “In via pregiudiziale: - dichiarare l'appello inammissibile per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. non avendo lo stesso ragionevole probabilità di accoglimento. In via preliminare di rito: - dichiarare l'appello inammissibile per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. come novellati dall'art. 54 D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7.08.2012 n. 134, per i motivi esposti;
In via principale di merito: - rigettare l'appello proposto, attesa la totale infondatezza dello stesso, per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
2351/2023 resa dal Giudice di Pace di Firenze, nel giudizio di I grado allibrato al n. 6327/2022
R.G.; - in ogni caso condannare l'appellante al pagamento delle spese di giudizio del primo grado ed a rimborsare le spese e competenze legali sostenute per resistere alla odierna impugnazione oltre al rimborso spese generali 15 %, Iva e Cpa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, Controparte_1
(nel prosieguo ) ha proposto opposizione al Decreto Ingiuntivo n. Controparte_1
468/2022 emesso dal Giudice di Pace di Firenze in data 4-9.2.2022, con il quale le è stato intimato il pagamento, a favore della Parte_2 della somma di € 2.671,80, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a saldo della
[...] fattura n. 2906/2018, chiedendo, previo rigetto della provvisoria esecuzione, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Firenze in favore di quello di Chieti e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria a suo favore delle spese di lite, deducendo a sostegno della pretesa azionata:
- l'incompetenza del Giudice di Pace di Firenze in favore di quello di Chieti ove è situata la propria sede, atteso che nel caso di specie non può essere invocato il foro del creditore, non
2 essendo stato concluso alcun valido negozio tra le parti da cui risulti l'esatto ammontare del credito, in quanto il decreto ingiuntivo trovava fondamento esclusivamente su una fattura;
- l'inesistenza del credito azionato, atteso che tra le parti non era mai intercorso alcun rapporto negoziale, essendosi l'opposta limitata a rendere disponibile un software per la gestione dei pagamenti di utenze in mera versione demo senza che tale concessione si sia mai tradotta nel successivo acquisto del programma;
- che, a seguito della promozione del software in oggetto nei totem commercializzati presso un evento fieristico svoltosi nel marzo 2018 dedicato al settore food and beverage e constatata l'incompatibilità dei programmi promossi con i propri dispositivi, veniva richiesto all'opposta di provvedere al ritiro del bene;
- che, a distanza di un anno dall'evento, veniva recapitata una richiesta di pagamento relativa ad una fattura emessa nel dicembre 2018, mai ricevuta prima, recante l'indicazione del mutamento della disponibilità del bene da “demo” a “in vendita”, senza che ciò fosse mai stato concordato tra le parti;
- che, pertanto, nessun valido accordo negoziale si era concluso tra le parti.
Costituitasi nel procedimento di primo grado, l'opposta Parte_1 nel prosieguo anche solo ha contestato la
[...] Parte_1 fondatezza dei motivi di opposizione, chiedendo il rigetto dell'eccezione preliminare di incompetenza per territorio e la conferma del DI, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, allegando:
- in ordine all'eccepita incompetenza per territorio che, vertendo la presente causa su diritti nascenti da obbligazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., era stato adito il giudice del luogo in cui l'obbligazione doveva essere eseguita, atteso che la propria sede era situata in
Firenze;
- nel merito, che venendo in rilievo un contratto di vendita di un bene mobile, non era richiesta la forma scritta ai fini del perfezionamento, essendo questo avvenuto per facta concludentia, atteso che, alla consegna del materiale nel marzo 2018 non era seguita alcuna richiesta di restituzione;
- che, stante il mancato riscontro alle comunicazioni trasmesse all'opponente, nel dicembre
2018 veniva emessa la fattura di vendita azionata in monitorio.
All'esito del giudizio di primo grado, istruito sulla base delle sole produzioni documentali delle parti, il Giudice di Pace di Firenze, con sentenza n. 2351/2022, ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
3 Avverso detta pronuncia, ha interposto appello, chiedendo, in via Parte_1 preliminare, l'accertamento della competenza territoriale del Giudice di Pace di Firenze e, nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo n. 468/2022, deducendo quale motivo di gravame:
- la violazione degli artt. 20 e 38 c.p.c., 1182, 1498 e 1520 c.c. per avere il Giudice di primo grado accolto l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale ritenendo non liquido il credito azionato con il decreto ingiuntivo, omettendo di valutare che il perfezionamento della vendita era avvenuto per facta concludentia a seguito del quale era stata emessa la fattura oggetto di causa;
- la violazione dell'art. 38 c.p.c., in quanto l'eccezione di incompetenza territoriale era stata sollevata in modo irrituale, avendo l'opponente eccepito soltanto l'incompetenza del
Giudice adito in favore di quello di Chieti, senza tuttavia contestare in maniera completa tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., dovendosi, pertanto, ritenere competente il Giudice di Pace di Firenze, in applicazione del criterio del forum destinatae solutioni, trattandosi di obbligazione pecuniaria.
Costituitasi regolarmente nel secondo grado di giudizio, ha Controparte_1 contestato le deduzioni ed eccezioni avversarie, chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. in quanto priva di fondamento e basata sulla mera reiterazione di eccezioni già sollevate e respinte nel giudizio di primo grado e, nel merito, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma integrale della sentenza del
Giudice di Pace di Firenze, con vittoria di spese.
Più precisamente, con riferimento al primo motivo di gravame, l'appellata ha evidenziato che, non essendo stato sottoscritto alcun contratto tra le parti, difettava il requisito di liquidità necessario per applicare il foro del creditore e, pertanto, il Giudice di Pace aveva correttamente dichiarato la propria incompetenza territoriale. Nel merito, ha richiamato le eccezioni di difetto di prova circa la sottoscrizione di un contratto di compravendita tra le parti, evidenziando che i software oggetto di causa erano stati concessi unicamente in visione, come risulta dal DDT, senza che tale rapporto si fosse mai trasformato in vendita, sottolineando che la società appellante era stata più volte invitata a provvedere al ritiro del bene.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, il Giudice, all'esito della prima udienza di trattazione tenutasi in data 31.10.2024, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione al 18.12.2025, disponendone la sostituzione con trattazione scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c., e assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., di cui quest'ultime si sono avvalse depositando gli scritti conclusionali e precisando le conclusioni.
4 A seguito della rimessione in decisione della causa viene emessa la presente sentenza.
* * *
L'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Preliminarmente, deve darsi atto dell'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata riconducibile all'ambito di applicazione degli artt. 342
e 348bis c.p.c., atteso che nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di secondo grado risultano individuate le specifiche parti della sentenza impugnata e sono esposti, in maniera puntuale e circostanziata, i motivi di gravame.
Nel caso in esame, difatti, la decisione di primo grado si è limitata a dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice adito, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo precedentemente emesso. L'appellante, nell'odierna sede, ha quindi contestato tale statuizione deducendo l'erroneità della valutazione compiuta dal primo giudice, osservando che essa si fondava su un'eccezione di incompetenza formulata in modo incompleto, non essendo stati censurati tutti i criteri di competenza concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., ma essendo stato indicato quale foro competente esclusivamente quello di Chieti, ove era ubicata la sede del debitore.
Sul punto, è dirimente osservare che la pronuncia sulla competenza resa dal Giudice di Pace è soggetta esclusivamente ad appello, non potendo essere oggetto di regolamento di competenza, il quale, ove proposto, deve essere dichiarato inammissibile in forza dell'art. 46 c.p.c., che esclude l'applicabilità degli artt. 42 e 43 c.p.c. ai giudizi instaurati dinanzi a detto giudice.
La Suprema Corte ha precisato, inoltre, che in tema di procedimenti davanti al giudice di pace, la sentenza che, a definizione del giudizio di opposizione, accolga l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria e, conseguentemente, revochi il decreto ingiuntivo opposto, pur non integrando una decisione nel merito della vertenza, contenendo solo statuizioni in rito, non può essere impugnata con il regolamento di competenza, espressamente escluso dall'art. 46 c.p.c., ma è soggetta ad appello, secondo quanto previsto dall'art. 339 c.p.c. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21975 del 12/10/2020).
Ne consegue che, atteso che l'appellante ha correttamente dedotto quale motivo di gravame l'erroneità della statuizione di incompetenza territoriale resa dal Giudice di primo grado, il presente giudizio risulta legittimamente instaurato.
5 2. Sulla competenza territoriale.
Il primo motivo di gravame, con cui l'appellante ha censurato l'erroneità della Sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace di Firenze si è dichiarato territorialmente incompetente, è fondato.
Invero, la decisione impugnata si basa sulla motivazione del Giudice di pace, il quale ha rilevato che: “la società contesta decisamente che tra le parti si sia perfezionato un CP_2 qualsivoglia contratto di compravendita, per cui allo stato ed in base alla documentazione prodotta, si ritiene che la somma di cui oggi si chiede il pagamento sia carente del requisito di liquidità necessario per applicare il criterio di collegamento previsto appunto dall'art. 20 c.p.c.
La eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente deve quindi essere accolta.”
Tanto premesso, è corretta l'argomentazione spesa dall'appellante, secondo cui l'eccezione avanzata in primo grado da era incompleta, non avendo Controparte_1
l'eccipiente contestato la competenza per territorio del Giudice adito con riferimento alla totalità dei criteri concorrenti, atteso che per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nelle ipotesi di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano i criteri concorrenti di cui agli artt. 18 e ss. c.p.c., è onere della parte che eccepisca l'incompetenza del giudice adito contestare specificamente l'applicabilità di ciascun criterio alternativo e fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza,
l'eccezione non può essere accolta, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (Cfr. ex multis Cass. civile, sez. VI, 03/07/2018, n. 17311, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16284 del
18/06/2019, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14096 del 07/07/2020).
Invero, nel caso di specie non ricorre un'ipotesi di competenza inderogabile e l'odierna appellata si è limitata ad eccepire l'incompetenza del giudice adito in favore del Giudice di Pace di Chieti, corrispondente al domicilio del debitore, senza tuttavia contestare in modo specifico l'applicabilità di ciascuno dei criteri concorrenti previsti dalla legge, peraltro considerato che il bene oggetto di causa era stato consegnato in occasione di un evento fieristico tenutosi in
Pescara, luogo in cui quindi era verosimilmente sorta l'obbligazione, ulteriormente differente rispetto al domicilio del creditore e del debitore.
In assenza di una compiuta contestazione, l'eccezione proposta non poteva trovare accoglimento e doveva essere disattesa, con la conseguenza che il criterio di collegamento
6 individuato dall'attore doveva ritenersi confermato, risultando competente a conoscere della controversia il Giudice di Pace di Firenze.
Pertanto, accertata l'erronea declinatoria della propria competenza territoriale da parte Giudice di Pace di Firenze, il Tribunale, in qualità di giudice d'appello, è chiamato a pronunciarsi anche nel merito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Invero, la remissione degli atti al primo giudice è prevista dall'ordinamento esclusivamente nelle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 354 c.p.c., vale a dire: nullità della notificazione dell'atto introduttivo, vizio del contraddittorio e nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p.c. Al di fuori di tali circostanze, il giudice d'appello non ha facoltà di rinviare la causa al primo giudice, essendo invece tenuto a pronunciarsi direttamente sul merito, con la conseguenza che il giudizio si concentra in un unico grado.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che: “l'appello avverso la declinatoria di competenza da parte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa, impugnazione necessaria, essendo interdetto il regolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace ex art. 46 c.p.c., investe il tribunale, ove la censura sia infondata, dell'esame del merito quale giudice dell'appello, in conseguenza del normale effetto devolutivo;
qualora, invece, la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello, così esercitando ritualmente e correttamente la propria "potestas decidendi", e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33456 del
17/12/2019).
Ne consegue che la causa va decisa nel merito.
3. Sul merito della causa
È dirimente in questa sede la constatazione per cui l'opponente in primo grado, odierna appellata, ha eccepito nel Giudizio avanti al Giudice di Pace di aver fruito esclusivamente del software commercializzato dalla in versione demo, installato dalla Parte_1 società appellante in occasione di un evento fieristico dedicato al settore food & beverage, svoltosi dall'11 al 14 marzo 2018 in Pescara e che, a seguito della riscontrata incompatibilità con i propri sistemi, ne abbia richiesto la restituzione alla società fornitrice.
7 Orbene, detta circostanza deve ritenersi pacifica tra le parti, poiché la stessa opposta ha dato atto, nella propria comparsa di risposta, che “la società nei Controparte_2 primi mesi del 2018 contattava l'esponente per l'acquisto di un totem illustrativo con software gestionale integrato;
conseguentemente quest'ultima il 9 marzo 2018, seguendo la prassi tenuta con i potenziali nuovi clienti, provvedeva a consegnarle il materiale, come da relativo ddt, che, infatti, riporta la dicitura “in visione” (cfr.all.2 al fascicolo del procedimento monitorio). Ciò al fine di consentire all'opponente di verificare, come la stessa espressamente ammette, la interfacciabilità del software con i propri sistemi” (pag. 3 – comparsa di costituzione e risposta). Inoltre, nello stesso atto di citazione in appello, la Pt_1 ha sottolineato che, trattandosi di un nuovo cliente e nell'ottica della sua
[...] fidelizzazione, si era dichiarata disponibile ad una previa verifica della interfacciabilità del software con i sistemi dell'opponente.
Ciò detto, rimane controverso tra le parti se il rapporto in questione si sia effettivamente evoluto per effetto della conclusione di una compravendita, come sostenuto dall'appellante, che in data
31.12.2018 ha emesso la fattura di vendita n. 2906/2018, azionata in monitorio, ove è espressamente indicato “trasformata in vendita con fattura 2906 del 31.12.18” (doc. 1 – fascicolo monitorio).
Ricostruite le posizioni delle parti, la domanda proposta in monitorio e nel giudizio di Par opposizione a i primo grado e nel presente di appello – di condanna dell'opponente al pagamento di importi a titolo di corrispettivo per la fornitura di merci – rende necessario il richiamo ai principi costantemente invalsi in giurisprudenza in materia di riparto dell'onere della prova, applicabili anche con riguardo ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, i quali danno luogo ad ordinari procedimenti a cognizione piena, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (cfr ex multis Cass. S.U., Sentenza, 30-10-2001, n. 13533; Cass. Sez. I,
Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-2007, n. 9351).
Ebbene, va rilevato che, a fronte della pacifica messa a disposizione gratuita dei software all'opponente, la pretesa creditoria avanzata dall'opposta in primo grado risulta priva di fondamento, non avendo quest'ultima dimostrato l'esistenza del titolo, pur essendone onerata.
8 Invero, il decreto ingiuntivo veniva emesso esclusivamente sulla base del DDT attestante la pacifica consegna del software, recante la dicitura “merce in visione”, e della successiva fattura n. 2906/2018 del 31.12.2018, nella quale – come visto - si indicava l'avvenuta trasformazione in vendita, circostanza che tuttavia non è stata provata (doc. 1-2 – ricorso monitorio).
Ciò detto, com'è noto, la fattura commerciale, stante la sua formazione unilaterale, non costituisce prova dell'effettiva esecuzione della prestazione né, conseguentemente, del credito vantato, essendone pacifico il valore probatorio esclusivamente nella fase monitoria, ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo, ma non nel giudizio di merito, dove non è idonea a dimostrare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, né a comprovare il fondamento della pretesa avanzata (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023: “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”).
Ancora, genericamente allegate e indimostrate sono rimaste le affermazioni dell'appellante in merito all'avvenuto perfezionamento di un contratto di vendita per fatti concludenti.
In particolare, per un verso, non risulta allegata né dimostrata la conclusione di un accordo successivo al primo, di acquisto del bene di cui l'appellata aveva la detenzione a fini dimostrativi e, per altro verso, neppure è stata dedotta compiutamente e provata, a monte, la conclusione di un contratto di vendita con riserva di gradimento ai sensi dell'art. 1520 c.c., dal quale possa desumersi, dalla mancata restituzione del bene, la volontà di acquistarne la proprietà da parte della . Controparte_1
Al contrario, dallo scambio di corrispondenza via e-mail agli atti emerge chiaramente l'intento dell'appellata di voler riconsegnare il bene, leggendosi segnatamente quanto segue in missiva del 10.4.2019 di “comunque, come da accordi intrapresi nell'ultima CP_2 telefonata intercorsa a novembre 2018, eravamo in attesa di vostre comunicazioni per il ritiro della macchina demo a seguito dell'impossibilità di interfacciare il vostro software con i nostri dispositivi cassa. In seguito alla vostra mail vi chiediamo quindi di procedere con il ritiro della merce e l'emissione della nota di credito relativa alla fattura in oggetto, di cui ribadisco non eravamo neanche a conoscenza.” (doc.
2 - e-mail del 10.04.2019).
Per tutto quanto esposto, in difetto di prova del titolo, non può essere accolta la domanda di pagamento del corrispettivo proposta dall'appellante e merita accoglimento la domanda dell'appellata di revoca del decreto ingiuntivo.
9 4. Sulle spese di lite
L'esito del giudizio - conclusosi con la riforma della Sentenza impugnata ma, al contempo, con l'accoglimento nel merito dell'opposizione e la revoca del DI – giustifica la condanna dell'appellante alla rifusione all'appellata delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in applicazione del principio generale di soccombenza (art. 91 cpc).
La liquidazione ha luogo come da dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, con applicazione per entrambi i gradi di giudizio dei parametri minimi per il valore della causa, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e dell'assenza di questioni di particolare difficoltà in fatto e in diritto.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
1) Annulla la Sentenza impugnata, n. 2351/2023 del Giudice di Pace di Firenze, accoglie l'opposizione promossa in primo grado e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 468/2022 emesso dal Giudice di Pace di Firenze;
2) Condanna a rifondere a Parte_1
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, Controparte_1 per il primo, in € 76,00 a titolo di spese non imponibili, € 633,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge e, per il secondo, in € 1278,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA
e CPA come per Legge.
Firenze, 23.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Orani
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