TRIB
Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 30/08/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ENNA in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Vincenza
Maniaci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 360/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
PROMOSSA DA nato ad [...] il [...] (C.F.: , in Parte_1 C.F._1 proprio e quale titolare della omonima ditta individuale con sede in Assoro, Via Crisa
n.52 (P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Ripamonti, giusta P.IVA_1 procura in atti,
OPPONENTE
(ex Controparte_1 CP_2
- (C.F.: ), Sezione Operativa Territoriale Controparte_3 P.IVA_2 di Caltanissetta – Sede Distaccata di Enna - con sede in Enna, Viale Diaz n. 34, in persona del Dirigente p.t., in giudizio a mezzo di propri funzionari delegati
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione di pagamento e confisca.
In esito all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 23.01.2024, depositate regolarmente le note scritte solamente da parte ricorrente, la stessa concludeva e discuteva come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2
n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge n. 69 del 2009 e redatta la sentenza alla luce del nuovo testo dell'art. 118 co. I disp. att. c.p.c., come novellato all'art. 52 co.
V L. 69/2009, applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, a norma del suo art. 58, - e precisandosi, in via preliminare, che la presente sentenza viene redatta con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla
Tribunale di Enna
Sezione Civile
trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione” con la conseguenza che le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante - il giudizio trae origine dalla domanda proposta da in proprio e nella qualità, per Parte_1
l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza-ingiunzione e confisca prot. n.
90891 del 19.12.2019 notificata in data 21.01.2020, emessa dalla
[...]
– Sezione operativa di Caltanissetta Controparte_4
– Sede distaccata di Enna - in persona del legale rappresentante p.t.- con la quale era ingiunto il pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, della somma di € 11.008,75 per sanzione amministrativa ex art.110, c. 7 e 9, lettera f quater adottata in virtù del rapporto del processo verbale di operazioni compiute, constatazione e contestazione del 01 luglio Contr 2019 elevato da personale dell' , congiuntamente con militari dell'Arma dei
Carabinieri, Stazione di Agira, in esito ad accertamento eseguito nei confronti del sig.
, quale esercente il “BAR JOLLY”, sita in Agira, piazza Garibaldi Parte_2
n. 22 ove si rinveniva un apparecchio da gioco irregolare di proprietà di Parte_1 intervenuto in sede di verifica. Con il medesimo provvedimento veniva disposta la confisca dell'apparecchio irregolare.
L'opponente, previa sospensione del provvedimento impugnato, disposta con provvedimento del 28.02.2020, confermato con provvedimento del 18.01.2021, chiede, in via principale, l'accoglimento del ricorso con annullamento o la revoca del provvedimento.
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente deduce:
1) Carenza di motivazione.
2) Onere della prova.
3) Infondatezza della contestazione del merito.
Fissata, con il provvedimento del 28.02.2020 l'udienza di prima comparizione per il
20.04.2020, in data 20.04.2020 si costituiva, a mezzo di un funzionario delegato,
l'autorità amministrativa opposta contestando le deduzioni dell'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione è fondata, nei termini e per le ragioni di seguito esplicitati.
Tribunale di Enna 2
Sezione Civile
Va, preliminarmente, dichiarata la decadenza dell'Agenzia opposta per essersi, questa, costituita in giudizio tardivamente solamente in data 20.04.2020 quando avrebbe, invece, dovuto costituirsi in giudizio, e depositare la documentazione, nel termine perentorio di giorni 10 prima dell'udienza del 20.04.2020 ovvero entro il 09.04.2020.
Ciò non essendo avvenuto, non può che dichiararsene la decadenza.
Ci posto, va rammentato che per il principio della ragione più liquida, e ragioni di economia processuale, la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte ( n. 26242-3/2014; n.
9936/2014).
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è onere della Pubblica
Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria qualora l'opponente abbia sollevato contestazioni, in particolare la sussistenza dell'infrazione e la legittimità del procedimento sanzionatorio. La Pubblica Amministrazione, dunque
“attrice in senso sostanziale” in un giudizio di opposizione introdotto dal soggetto sanzionato, ha l'ulteriore onere di fornire una prova cosiddetta “sufficiente”. La legge esclude che possano essere applicate sanzioni amministrative in forza di un processo
“indiziario”. L'art. 23, comma 12, della Legge n. 689/1981 sotto la rubrica “giudizio di opposizione” dispone che “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. Strettamente collegato al precetto di cui all'art. 23, comma 12, della Legge n. 689/1981 è l'art. 3 della stessa legge dal quale consegue che l'onere della prova incombente sull'Amministrazione include non solo l'azione materiale, commissiva od omissiva, ma anche l'elemento psicologico.
Gli elementi costitutivi dell'azione di accertamento, e conseguente sanzione, dell'illecito amministrativo sono: 1) l'azione materiale vietata dalla norma;
2) la coscienza e volontà della predetta azione materiale;
3) l'elemento psicologico costituito dal dolo o dalla colpa.
I tre predetti elementi rientrano nel thema probandi che l'art. 23, comma 12, della Legge
n. 689/1981 assegna all'Amministrazione titolare dello ius puniendi.
Nell'illecito amministrativo non sono astrattamente possibili casi di responsabilità oggettiva. Al contrario, l'azione materiale deve essere sempre sorretta dalla colpevolezza,
Tribunale di Enna 3
Sezione Civile
sia nel substrato della coscienza e volontà, sia nell'elemento soggettivo specifico del dolo e della colpa.
Riguardo, poi, gli esiti degli accertamenti essi non sono di per sé fonte di prova ma elementi rimessi alla valutazione del giudice. Si tratta di principio consolidato e ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità nel senso che “ … i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale
o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (Cfr.: Cass. sez. un., n.12545/1992, n. 17355/2009); per quanto, poi, concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cfr.: Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n.
6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987). In estrema sintesi, per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale esse, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale” (Cfr.: Cass. 09/07/2002 n. 9963).
In questa cornice, così delineata, l'Amministrazione deve adempiere all'onere della prova su essa gravante. Prova che nella specie non è stata fornita per la tardiva costituzione dell'Amministrazione opposta spirato il termine perentorio per ciò assegnato.
Pertanto, ritiene questo giudice che in un tale quadro processuale non può ritenersi raggiunta la prova circa la legittimità e correttezza dell'accertamento e della procedura sanzionatoria.
Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere annullata.
Le ragioni della decisione e la questione trattata giustificano la totale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
Tribunale di Enna 4
Sezione Civile
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, ogni altra questione assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta da in Parte_1 proprio e nella qualità,
- annulla l'ordinanza-ingiunzione e confisca prot. n. 90891 del 19.12.2019 notificata in data 21.01.2020, emessa dalla Controparte_4
– Sezione operativa di Caltanissetta – Sede distaccata di Enna.
[...]
- compensa interamente fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna il 29 agosto 2025
Il Giudice
Vincenza Maniaci
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
Tribunale di Enna 5
Sezione Civile