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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/12/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1674/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1674/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. PAGLIARI RAFFAELA
e nata a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. PAGLIARI RAFFAELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/08/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che, in data 12/06/2004, avevano contratto matrimonio con rito
[...] concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 02/12/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 02/12/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
, provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 02/12/2025:
pagina 2 di 5 1) la casa familiare sita in Pescara (PE) alla Via Colle Scorrano, n. 31 verrà assegnata al Sig. il quale vi vivrà unitamente con il figlio Parte_1 maggiorenne la Sig.ra andrà a vivere in altro Persona_1 CP_1 immobile in locazione a far data dal 01.09.2025, sito in Pescara (PE), alla Via
Arapietra, n. 61/5, con contratto di locazione intestato alla Sig.ra e CP_1 sottoscritto dal Sig. in qualità di garante. A fronte del canone di Parte_1 locazione mensile di euro 570,00, euro 100,00 vengono corrisposti dal Sig. Parte_1 mentre i residui 470,00 vengono versati dalla Sig.ra Sono ad esclusivo CP_1 carico della Sig.ra le utenze domestiche, gli oneri condominiali e tutte CP_1 le spese derivanti dal contratto di locazione. Nello stesso immobile la Sig.ra
[...]
vi andrà a vivere unicamente con il figlio minore senza che CP_1 Persona_2 possa essere abitato da altri;
2) affido condiviso del figlio minore con collocazione del primo Persona_2 presso la madre;
3) le parti concordano che il padre potrà tenere con sé il figlio minore
[...] ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre e tenendo Per_2 prioritariamente conto delle esigenze scolastiche e ludico-ricreative del minore, così come la madre potrà stare con il figlio maggiorenne ogni volta che lo vorrà, Per_1 tenendo sempre conto delle esigenze del ragazzo. Per le festività pasquali e natalizie le parti sono d'accordo nell'applicare la regola dell'alternanza;
4) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al suo Parte_1 CP_1 mantenimento la somma di euro 40,00 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal deposito del ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, nonché euro 100,00 a titolo di contributo per il pagamento del canone mensile di locazione;
5) il Sig. versa direttamente alla Sig.ra per il Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio la somma di euro 300,00 mensili, somma Persona_2
pagina 3 di 5 che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal deposito del ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
6) le spese straordinarie sono poste a carico delle parti nella misura del 50%, ad eccezione delle spese di istruzione dei figli e che sono integralmente Per_1 Per_2 poste a carico del sig. Parte_1
CP_ 7) l'assegno unico e universale erogato mensilmente dall' pari attualmente ad euro 260,00 verrà percepito integralmente dalla Sig.ra CP_1
- ULTERIORI PATTUIZIONI
8) il Sig. ha acquistato l'autovettura Fiat 500 Tg. GD778YE alla Parte_1
Sig.ra intestandola al medesimo, ma le cui spese di gestione, bollo ed CP_1 assicurazione sono a carico esclusivo della medesima;
9) il Sig. riconosce in favore della Sig.ra la somma di Parte_1 CP_1 euro 15.000,00 attualmente versata in Poste Vita e le sarà erogata alla data di avvenuto svincolo;
10) le spese legali sono poste a carico delle parti al 50%.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 02/12/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 18/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1674/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. PAGLIARI RAFFAELA
e nata a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. PAGLIARI RAFFAELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/08/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che, in data 12/06/2004, avevano contratto matrimonio con rito
[...] concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 02/12/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 02/12/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
, provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 02/12/2025:
pagina 2 di 5 1) la casa familiare sita in Pescara (PE) alla Via Colle Scorrano, n. 31 verrà assegnata al Sig. il quale vi vivrà unitamente con il figlio Parte_1 maggiorenne la Sig.ra andrà a vivere in altro Persona_1 CP_1 immobile in locazione a far data dal 01.09.2025, sito in Pescara (PE), alla Via
Arapietra, n. 61/5, con contratto di locazione intestato alla Sig.ra e CP_1 sottoscritto dal Sig. in qualità di garante. A fronte del canone di Parte_1 locazione mensile di euro 570,00, euro 100,00 vengono corrisposti dal Sig. Parte_1 mentre i residui 470,00 vengono versati dalla Sig.ra Sono ad esclusivo CP_1 carico della Sig.ra le utenze domestiche, gli oneri condominiali e tutte CP_1 le spese derivanti dal contratto di locazione. Nello stesso immobile la Sig.ra
[...]
vi andrà a vivere unicamente con il figlio minore senza che CP_1 Persona_2 possa essere abitato da altri;
2) affido condiviso del figlio minore con collocazione del primo Persona_2 presso la madre;
3) le parti concordano che il padre potrà tenere con sé il figlio minore
[...] ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre e tenendo Per_2 prioritariamente conto delle esigenze scolastiche e ludico-ricreative del minore, così come la madre potrà stare con il figlio maggiorenne ogni volta che lo vorrà, Per_1 tenendo sempre conto delle esigenze del ragazzo. Per le festività pasquali e natalizie le parti sono d'accordo nell'applicare la regola dell'alternanza;
4) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al suo Parte_1 CP_1 mantenimento la somma di euro 40,00 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal deposito del ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, nonché euro 100,00 a titolo di contributo per il pagamento del canone mensile di locazione;
5) il Sig. versa direttamente alla Sig.ra per il Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio la somma di euro 300,00 mensili, somma Persona_2
pagina 3 di 5 che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal deposito del ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
6) le spese straordinarie sono poste a carico delle parti nella misura del 50%, ad eccezione delle spese di istruzione dei figli e che sono integralmente Per_1 Per_2 poste a carico del sig. Parte_1
CP_ 7) l'assegno unico e universale erogato mensilmente dall' pari attualmente ad euro 260,00 verrà percepito integralmente dalla Sig.ra CP_1
- ULTERIORI PATTUIZIONI
8) il Sig. ha acquistato l'autovettura Fiat 500 Tg. GD778YE alla Parte_1
Sig.ra intestandola al medesimo, ma le cui spese di gestione, bollo ed CP_1 assicurazione sono a carico esclusivo della medesima;
9) il Sig. riconosce in favore della Sig.ra la somma di Parte_1 CP_1 euro 15.000,00 attualmente versata in Poste Vita e le sarà erogata alla data di avvenuto svincolo;
10) le spese legali sono poste a carico delle parti al 50%.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 02/12/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 18/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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