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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 11/12/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati: 1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 791 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Pescara, Parte_1 C.F._1 Via Messina n. 28, presso lo studio dall'Avv. Emanuela Barba, che la rappresenta e difende, come da procura in atti. ATTRICE
E
presso questo Tribunale. Controparte_1
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: mutamento di sesso. CONCLUSIONI: per l'attrice: nel merito in via principale: in accoglimento della presente domanda, autorizzare l'attrice, come sopra generalizzata, a sottoporsi agli interventi medico – chirurgici necessari per la modifica dei propri caratteri sessuali primari;
disporre contestualmente alla suddetta autorizzazione la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso e ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita Guardiagrele ma registrato a CO (ET) di effettuare la rettificazione nel relativo registro, statuendo, secondo quella che è la volontà dell'istante, che il nome di , così come in atti identificata, venga rettificato Parte_1 con quello di;
nel merito in estremo subordine: in accoglimento della Controparte_2 presente domanda, autorizzare l'attrice, come sopra generalizzata, a sottoporsi agli interventi medico – chirurgici necessari per la modifica dei propri caratteri sessuali primari e disporre a seguito dell'intervento chirurgico predetto la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso e ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita - Guardiagrele ma registrato a CO – ( ET ) di effettuare la rettificazione nel relativo registro, statuendo, secondo quella che è la volontà dell'istante, che il nome di , così come in atti Parte_1 identificata, venga rettificato con quello di . Controparte_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 4.7.2025, nubile e senza figli, Parte_1 ha chiesto l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili a maschili, nonché la rettificazione dell'indicazione di sesso e nome negli atti dello stato civile, con sostituzione del nome con quello di “ ”. Pt_1 CP_2
A fondamento della propria domanda, la ricorrente ha dedotto di aver da sempre manifestato un'identità psicologica e comportamentale maschile, pur essendo di sesso biologico femminile. Ha dichiarato, infatti, di essere affetta da una conclamata disforia di genere, in conseguenza della quale ha intrapreso un percorso psicoterapeutico ed endocrinologico, producendo, a sostegno delle sue domande, la relativa documentazione sanitaria.
Ciò detto, osserva il Collegio quanto segue.
Premesso che è nubile e non ha figli e, pertanto, parte necessaria del Parte_1 giudizio risulta essere soltanto il Pubblico Ministero, dalla documentazione medica prodotta, risulta chiaramente come parte attrice, sin dalla tenera età, abbia sentito di appartenere all'altro sesso ed abbia manifestato l'inclinazione ad assumere comportamenti maschili. In punto di diritto, l'art. 31 del D. Lgs. 1/9/2011, n. 150 recita che “Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo” (I comma). “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3” (IV comma). “Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro” (V comma) “La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo […]” (VI comma). Viene, dunque, tutelata “la realizzazione del diritto del singolo al riconoscimento del proprio diritto all'identità personale, di cui è parte l'identità di genere”, la quale, a sua volta, “trova la sua realizzazione attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze pubblicistiche di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici” (Corte Cost., sent. 13/07/2017, n.185; Corte Cost., sent. n. 221 del 2015).
In tal senso, precisa la Suprema Corte (Sez. 1, Sentenza n. 15138 del 20/07/2015 (Rv. 636001 - 01), che “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta”. Peraltro, “La mancata previa sottoposizione ad intervento chirurgico non osta alla rettificazione anagrafica dell'attribuzione del sesso e del nome, atteso che “l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi […] non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale” (Sez. 1, Sentenza n. 15138 del 20/07/2015 (Rv. 636001 - 01).
Alla luce della documentazione versata in atti, unitamente alla capacità di Parte_1 di esprimere la propria ferma volontà di realizzare compiutamente la propria identità di
[...] genere, e tenuto conto delle condizioni psichiche e di disforia di genere comprovanti la serietà, univocità e definitività dell'intento, le domande devono essere accolte. Deve, dunque, concludersi che le condizioni psico-sessuali dell'attrice e il grado di sviluppo dalla stessa raggiunto legittimano l'autorizzazione a praticare il trattamento richiesto che potrà agevolare l'auspicabile raggiungimento di uno stabile equilibrio psicologico e sociale.
Nulla sulle spese stante la natura non contenziosa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1. Autorizza (C.F.: ) a Parte_1 C.F._1 sottoporsi ad intervento chirurgico di rettifica del sesso, al fine di adeguare le caratteristiche sessuali esterne del proprio corpo a quelle proprie del sesso maschile;
2. dispone in favore di (C.F.: Parte_1
) la rettificazione, nell'atto di nascita e in ogni altro atto dello Stato C.F._1 civile, del sesso da femmina a maschio e del nome da a Pt_1 Parte_1 [...] ; Controparte_2
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CO, presso il quale l'atto di nascita di risulta essere stato registrato, di Persona_1 procedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle rettificazioni anagrafiche indicate al capo del dispositivo che precede;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in ET, alla Camera di Consiglio del 9.12.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO
Il Presidente Dott. Guido CAMPLI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati: 1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 791 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Pescara, Parte_1 C.F._1 Via Messina n. 28, presso lo studio dall'Avv. Emanuela Barba, che la rappresenta e difende, come da procura in atti. ATTRICE
E
presso questo Tribunale. Controparte_1
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: mutamento di sesso. CONCLUSIONI: per l'attrice: nel merito in via principale: in accoglimento della presente domanda, autorizzare l'attrice, come sopra generalizzata, a sottoporsi agli interventi medico – chirurgici necessari per la modifica dei propri caratteri sessuali primari;
disporre contestualmente alla suddetta autorizzazione la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso e ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita Guardiagrele ma registrato a CO (ET) di effettuare la rettificazione nel relativo registro, statuendo, secondo quella che è la volontà dell'istante, che il nome di , così come in atti identificata, venga rettificato Parte_1 con quello di;
nel merito in estremo subordine: in accoglimento della Controparte_2 presente domanda, autorizzare l'attrice, come sopra generalizzata, a sottoporsi agli interventi medico – chirurgici necessari per la modifica dei propri caratteri sessuali primari e disporre a seguito dell'intervento chirurgico predetto la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso e ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita - Guardiagrele ma registrato a CO – ( ET ) di effettuare la rettificazione nel relativo registro, statuendo, secondo quella che è la volontà dell'istante, che il nome di , così come in atti Parte_1 identificata, venga rettificato con quello di . Controparte_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 4.7.2025, nubile e senza figli, Parte_1 ha chiesto l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili a maschili, nonché la rettificazione dell'indicazione di sesso e nome negli atti dello stato civile, con sostituzione del nome con quello di “ ”. Pt_1 CP_2
A fondamento della propria domanda, la ricorrente ha dedotto di aver da sempre manifestato un'identità psicologica e comportamentale maschile, pur essendo di sesso biologico femminile. Ha dichiarato, infatti, di essere affetta da una conclamata disforia di genere, in conseguenza della quale ha intrapreso un percorso psicoterapeutico ed endocrinologico, producendo, a sostegno delle sue domande, la relativa documentazione sanitaria.
Ciò detto, osserva il Collegio quanto segue.
Premesso che è nubile e non ha figli e, pertanto, parte necessaria del Parte_1 giudizio risulta essere soltanto il Pubblico Ministero, dalla documentazione medica prodotta, risulta chiaramente come parte attrice, sin dalla tenera età, abbia sentito di appartenere all'altro sesso ed abbia manifestato l'inclinazione ad assumere comportamenti maschili. In punto di diritto, l'art. 31 del D. Lgs. 1/9/2011, n. 150 recita che “Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo” (I comma). “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3” (IV comma). “Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro” (V comma) “La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo […]” (VI comma). Viene, dunque, tutelata “la realizzazione del diritto del singolo al riconoscimento del proprio diritto all'identità personale, di cui è parte l'identità di genere”, la quale, a sua volta, “trova la sua realizzazione attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze pubblicistiche di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici” (Corte Cost., sent. 13/07/2017, n.185; Corte Cost., sent. n. 221 del 2015).
In tal senso, precisa la Suprema Corte (Sez. 1, Sentenza n. 15138 del 20/07/2015 (Rv. 636001 - 01), che “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta”. Peraltro, “La mancata previa sottoposizione ad intervento chirurgico non osta alla rettificazione anagrafica dell'attribuzione del sesso e del nome, atteso che “l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi […] non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale” (Sez. 1, Sentenza n. 15138 del 20/07/2015 (Rv. 636001 - 01).
Alla luce della documentazione versata in atti, unitamente alla capacità di Parte_1 di esprimere la propria ferma volontà di realizzare compiutamente la propria identità di
[...] genere, e tenuto conto delle condizioni psichiche e di disforia di genere comprovanti la serietà, univocità e definitività dell'intento, le domande devono essere accolte. Deve, dunque, concludersi che le condizioni psico-sessuali dell'attrice e il grado di sviluppo dalla stessa raggiunto legittimano l'autorizzazione a praticare il trattamento richiesto che potrà agevolare l'auspicabile raggiungimento di uno stabile equilibrio psicologico e sociale.
Nulla sulle spese stante la natura non contenziosa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1. Autorizza (C.F.: ) a Parte_1 C.F._1 sottoporsi ad intervento chirurgico di rettifica del sesso, al fine di adeguare le caratteristiche sessuali esterne del proprio corpo a quelle proprie del sesso maschile;
2. dispone in favore di (C.F.: Parte_1
) la rettificazione, nell'atto di nascita e in ogni altro atto dello Stato C.F._1 civile, del sesso da femmina a maschio e del nome da a Pt_1 Parte_1 [...] ; Controparte_2
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CO, presso il quale l'atto di nascita di risulta essere stato registrato, di Persona_1 procedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle rettificazioni anagrafiche indicate al capo del dispositivo che precede;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in ET, alla Camera di Consiglio del 9.12.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO
Il Presidente Dott. Guido CAMPLI