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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/04/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
1) dott.ssa Adele Ferrato presidente
2) dott.ssa Song Damiani giudice
3) dott.ssa Alessandra Petrolo giudice relatore letti gli atti ed esaminati i documenti;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3751/2018 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro alla Via Scesa Eroi 1799 n. 23 presso lo studio dell'Avv. Maria Costa che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione per querela di falso;
-attrice -
E
(p.i.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Saverio Molica (c.f.: e (c.f.: C.F._2 Parte_2
) ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dello C.F._3 stesso in Catanzaro alla Via Jannoni, Palazzo De Nobili;
CP_1
-convenuto –
NONCHE' (c.f.: Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Catanzaro, Vico S. Barbara n. 2, presso lo studio dell'Avv.
Domenico Lasalvia (c.f.: ) che la rappresenta e difende in C.F._4 giudizio, giusta procura in atti;
-convenuta-
in persona del suo legale rappresentante p.t.; Controparte_3
- convenuta contumace -
Con l'intervento del PM
Oggetto: querela di falso
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13.12.2024 i procuratori delle parti, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al Giudice, che ha rimesso la causa al collegio per la decisione, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha dedotto di Parte_1
aver impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro l'ingiunzione di pagamento n. 0221669, emessa dalla relativa a verbali di CP_2
contestazione del Codice della Strada e recante l'importo di € 1.929,00, lamentando l'omessa notifica degli atti posti alla base dell'ingiunzione, ovvero i seguenti verbale di accertamento:
- n. 000008292/13 notificato il 29.05.2013;
- n. 000010427/13 notificato il 08.5.13;
- n. 000012878/13 notificato il 25.7.13;
- n. 000016694/13 notificato il 28.10.13;
- n. 000018487/13 notificato il 13.12.13;
- n. 000018632/13 notificato il 13/12/13;
Pagina 2 di 11 - n. 000020715/13 notificato il 13.12.13.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
querela di falso (incidentale) onde chiedere l'accertamento della falsità delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alla notifica, a mezzo servizio postale, di sette verbali di contravvenzione per violazione al codice della strada, emessi dalla Polizia Municipale del . Controparte_1
L'attrice ha, altresì, rappresentato che nel giudizio instauratosi dinanzi al
Giudice di Pace, l'Ente convenuto ha prodotto le cartoline di avvenuta notifica dei citati verbali di accertamento, che presentavano una firma non riconducibile all'istante e, pertanto, il Giudice di Pace, con provvedimento del 11/09/2018, ha sospeso il giudizio e rimesso le parti dinanzi al Tribunale per il relativo procedimento.
Sulla scorta di tali deduzioni in fatto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia la giustizia adita, respinta ogni altra difesa, eccezione o istanza, in riforma della sentenza impugnata: A) Disporre preliminarmente il sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., dell'originale del documento impugnato di falso, il quale si trova presso il Comune di Catanzaro Comando di Polizia Municipale. B)
Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione delle relate di notifica dei verbali: n.
000008292/13, n. 000010427/13, 000012878/13, n. 000016694/13, n.
000018487/13, n. 000018632/13 e n. 000020715/13. Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione dei suddetti verbali;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. Chiede comunicarsi all'ufficio del Pubblico
Ministero competente la pendenza del presente giudizio per querela di falso, affinchè possa intervenire nel medesimo come previsto dall'art. 221 c.p.c., ultimo comma”.
Si è costituito in giudizio il eccependo, Controparte_1
preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione in quanto notificato alla parte
Pagina 3 di 11 personalmente in luogo del procuratore costituito e, nel merito, ha contestato la fondatezza, in fatto ed in diritto, della proposta querela di falso.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disatteso ogni contraria istanza eccezione, deduzione e difesa, in via preliminare dichiarare inammissibile l'azione di querela di falso per i motivi di cui in narrativa e con ogni conseguenziale pronuncia sulle spese e competenze.
Ove ritenuta superabile l'eccezione di nullità dell'atto di proposizione di querela di falso per nullità della notifica, nel merito dichiarare infondata. Con vittoria di spese e competenze”.
Si è, altresì, costituita la - società concessionaria della Controparte_2 riscossione per conto del , eccependo il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva sul presupposto che la dedotta falsità/non autenticità delle firme, in quanto riferibile ad atti di provenienza diretta dell'Ente, non presuppone alcuna attività di verifica e/o accertamento, limitandosi essa società ad operare sulla scorta delle liste di carico esecutive vidimate e sottoscritte dal Responsabile del Servizio dell'Ente, ai fini della certificazione della certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti ivi contenuti.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Signor
Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della con conseguente sua CP_2 estromissione dal presente giudizio, con vittoria di competenze di giudizio”.
Non si è costituita, invece, Controparte_3
Rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione con ordinanza del
13.12.2018, espletata l'attività peritale e depositata la relazione del ctu, il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 13.12.2024, la causa è stata mandata al Collegio per la decisione, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_3
che, seppure evocata in giudizio, non si è costituita.
[...]
Pagina 4 di 11 3. Sempre in via preliminare, preliminarmente, occorre rilevare che ha eccepito di essere carente di legittimazione passiva per non Controparte_2
avere posto in essere le attività che, secondo la prospettazione della parte attrice, avrebbero dato luogo alle false attestazioni delle quali si chiede l'accertamento.
Il vaglio di tale eccezione presuppone, preliminarmente, la verifica delle condizioni di ammissibilità dell'azione proposta ex art. 221 c.p.c. e ciò poiché dall'interesse ad agire, che unitamente alla contestazione dell'autenticità di un atto pubblico o di una scrittura privata rappresenta condizione di ammissibilità della domanda, dipende la legittimazione passiva nel giudizio proposto contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa, pur non essendo l'autore della falsificazione.
Si rammenta, infatti, che il procedimento di falso ha lo scopo di privare l'atto pubblico o la scrittura privata della idoneità a far fede ed a servire come strumento di prova di determinati rapporti giuridici, escludendone l'efficacia che altrimenti dovrebbe ad essa attribuirsi.
Di conseguenza, l'interesse ad agire, identificandosi nella creazione di una situazione di certezza in merito alla genuinità dell'atto, compete soltanto a chi intenda contestare l'efficacia probatoria di un documento in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi o possa fondarsi. Corrispondentemente, la legittimazione a contraddire spetta a chiunque possa avvalersi del documento con tale finalità, indipendentemente che sia o meno l'autore della falsificazione.
La suprema Corte, sul punto, ha chiarito che “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva al giudizio” (cfr. Cass. Civ., 30.08.2007, n. 18323; Cass. Civ., n.
19281/2019).
In applicazione dei suesposti principi, può affermarsi che la querela di falso in esame è stata correttamente proposta nei confronti dell'Ente impositore e
Pagina 5 di 11 dell'agente di riscossione, entrambi soggetti che possono avvalersi, come in effetti si sono avvalsi, degli avvisi di ricevimento delle raccomandate di notifica dei verbali, per sostenere e dimostrare il perfezionamento della notifica degli stessi ai fini della validità dell'ingiunzione di pagamento oggetto di procedimento di opposizione dinanzi al Giudice di Pace.
Nella fattispecie specifica, inoltre, l'accertamento dell'omessa notifica degli atti prodromici alla notifica dell'ingiunzione di pagamento, avrebbe sicura incidenza anche sul rapporto esattoriale affidato proprio alla società di riscossione.
Ciò porta a ritenere indubitabile la legittimazione a contraddire di CP_2
quale Società concessionaria della riscossione per conto del
[...] CP_1
, posto che i documenti querelati, a prescindere dal coinvolgimento
[...]
materiale degli enti convenuti nella loro formazione, possono essere dagli stessi utilizzati per fondare pretese giuridiche nei confronti dell'attrice.
Deve invece essere rilevata la carenza di legittimazione passiva di
[...]
trattandosi di soggetto estraneo rispetto al giudizio principale Controparte_3
pendente davanti al Giudice di pace. Inoltre, con riferimento a quest'ultimo soggetto è qui sufficiente rilevare che, in applicazione del principio sopra espresso, non è possibile ritenere sussistente la legittimazione passiva della società convenuta in considerazione della mancanza di pretese da parte di quest'ultima che trovino il loro fondamento nel provvedimento querelato (cfr. Tribunale di
Torino, sentenza del 29.11.2017).
4. Tanto premesso, la querela di falso è fondata e come tale deve trovare accoglimento.
Come innanzi esposto, la causa perviene al Tribunale sulla querela di falso avverso gli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali con cui sono stati notificati i verbali di accertamento di violazione al codice della strada recanti i nn.
61502/T/13, 063842/T/13, 066742/T/13, 070985/T/13, 073122/T/13,
073362/T/13, 315/X/13 (cfr. all. 4 fascicolo parte attrice), verbali offerti in comunicazione dal nel giudizio di opposizione Controparte_1 all'ingiunzione n. 0221669 instaurato dall'odierna attrice (n. 2335/2018 R.G.).
Pagina 6 di 11 Al riguardo si osserva, preliminarmente, che l'originale dei documenti in relazione ai quali è stata proposta querela di falso è stato prodotto a seguito di sequestro disposto, ai sensi degli artt. 253 e ss. c.p.c., con provvedimento del
13.12.2018, ragione per cui è stato possibile dare corso alla querela di falso per l'accertamento della veridicità o falsità dei documenti stessi.
A questo punto, occorre evidenziare che la querela di falso, sia quando proposta in via principale che quando proposta in via incidentale, ha lo scopo di vincere la speciale forza probatoria ricollegabile all'attestazione del pubblico ufficiale contenuta nell'atto della cui falsità si discute e, nel caso di specie, degli avvisi di ricevimento delle raccomandate contenenti i verbali di contestazione notificati dalla Polizia Municipale del , che fanno piena Controparte_1
prova ex art. 2700 c.c. della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato (agente postale) e delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza.
Va considerato, nello specifico, che “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., n. 4556 del
21.02.2020).
Pertanto, considerando che nella fattispecie in esame l'agente postale ha spuntato la casella destinatario (cfr. all. 4 fascicolo parte attrice), seguita dalla firma della odierna attrice, è evidente che lo stesso ha dichiarato, con fede privilegiata, che le raccomandate sono state ricevute da e che le Parte_1
sottoscrizioni sono da attribuirsi alla stessa, fino a querela di falso.
Pagina 7 di 11 E' solo con il procedimento per querela di falso, dunque, che è possibile vincere tale privilegiata forza probatoria, per come osservato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in caso di notifica a mezzo del servizio postale,
l'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario
a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell'avviso relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 cod. proc. civ., l'omessa indicazione dell'indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 4556 del
21/02/2020); “in tema di notificazioni, per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresala spedizione della raccomandata in una certa data, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 cod. civ., perché attestanti le operazioni da lui compiute” (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 4193 del22/02/2010).
Tuttavia, deve essere pure evidenziato che non è compito dell'agente postale eseguire indagini sull'identità del consegnatario, atteso che la legge non prescrive l'esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna, di guisa che, quando la dichiarazione resa all'agente postale dal destinatario risulta coerente e compatibile con la situazione apparente (consegna presso luogo di residenza del destinatario), l'ufficiale postale non è obbligato a compiere attività ulteriori di accertamento tese a verificare la correttezza delle dichiarazioni rese da chi a lui si è presentato e qualificato come destinatario dell'atto (cfr. Cass. Civ., n.
2323/2000).
Tanto chiarito, giova infine precisare che la parte che contesta l'autenticità di un documento, in questo caso le firme sugli avvisi di ricevimento, ha l'onere di fornire una prova adeguata della falsità del documento stesso. Nel caso in esame,
Pagina 8 di 11 tale prova è stata fornita attraverso una consulenza tecnica grafica, la quale ha accertato la non genuinità delle sottoscrizioni contestate.
In particolare, il Consulente d'ufficio, dott. ha posto a Persona_1
confronto le scritture contestate, ossia le firme apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate (raccomandate a/r n.063842/T/13 del 08.07.2013, n.
073122/T/13 del 13.12.2013, n. 073362/T/13 del 13.12.2913, n. 000315/X/13 del
19.12.2013, n. 070985/T/13 del 28.10.2013, n. 061502/T/13 del 29.05.2013, n.
066742/T/13 del 25.07.2013 – cfr. pagg. 3,4,5,6 CTU e all. 4 fascicolo parte attrice), con altre scritture di comparazione, quali carta di identità dell'attrice rilasciata il 2.07.2014, procura alle liti rilasciata il 5.07.2018, verbale inizio operazioni peritali del 08.07.2021, nonché con il saggio grafico rilasciato in sua presenza (cfr. pag. da 7 a 12 della CTU).
Ai fini dell'espletamento dell'incarico, ha utilizzato congiuntamente il metodo grafonomico ed il metodo psico grafologico (cfr. pag. 13 CTU) nonché idonea strumentazione tecnica, come scanner e video comparatore multispettrale
FORINST MS -IR -UV Hi Res (cfr. pag. 15 CTU), che ha consentito al
Professionista di concludere la sua indagine, sia nel senso di escludere che l'attrice abbia volontariamente dissimulato le firme per poi poterle disconoscere all'occorrenza “…si esclude la possibilità che vi sia stato un tentativo della Pt_1
a dissimulare la propria scrittura. Sono assenti le caratteristiche di questa fattispecie, poiché chi maschera la propria scrittura per poterla disconoscere in un secondo tempo, tende a eliminare proprio quelli che ritiene siano i propri tratti identificativi…Nella dissimulazione infatti i cambiamenti più ricorrenti riguardano gli elementi grafici che più attirano l'attenzione. In altre parole, se effettivamente la signora avesse tentato la dissimulazione, il primo Pt_1
carattere che si sarebbe preoccupato di non inserire, ritenendolo personificante del suo grafismo, sarebbe stata proprio la grande “B” di “ che invece è Pt_1 sempre presente nelle firme in contestazione” (cfr. pagg. 33 e 34 CTU), sia nel senso di accertare che le firme apposte sulle ricevute di ritorno delle raccomandate postali di notificazione dei verbali non sono state apposte dalla parte attrice “…Si
Pagina 9 di 11 ritiene che le sottoscrizioni apposte agli avvisi di ricevimento in verifica, siano attribuibili a e siano quindi da considerare APROCRIFE” (cfr. Parte_1
pag. 35 CTU).
Alla luce di quanto precede, ritiene il Collegio che la sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate in questione, non sia attribuibile alla parte attrice con conseguente accoglimento della proposta querela di falso e declaratoria di falsità delle sottoscrizioni riportate negli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali relative ai verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada elevate dalla Polizia Municipale del . Controparte_1
5. L spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n.
55/2014 (nella sua versione più aggiornata), per le cause rientranti nello scaglione di riferimento.
Devono essere poste a carico di e del Controparte_2 CP_1
, soccombenti, anche le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio
[...]
già liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa respinte e assorbite, così provvede:
1. Accoglie la proposta querela di falso e, per l'effetto, dichiara la falsità delle sottoscrizioni attribuite a apposte Parte_1
sugli avvisi di ricevimento delle seguenti raccomandate postali nn.
063842/T/13 del 08.07.2013, 073122/T/13 del 13.12.2013, 073362/T/13 del 13.12.2913, 000315/X/13 del 19.12.2013, 070985/T/13 del
28.10.2013, 061502/T/13 del 29.05.2013, 066742/T/13 del 25.07.2013 relative alla notifica dei verbali di contestazione di violazioni al codice della strada elevati dalla Polizia Municipale del di Catanzaro nn. CP_1
000008292/13; 000010427/13; 000012878/13; 000016694/13;
000018487/13; 000018632/13 e 000020715/13;
Pagina 10 di 11 2. dispone, ex art. 226, secondo comma c.p.c., che la presente pronuncia, al passaggio in giudicato, sia annotata a cura del cancelliere a margine dell'originale dei documenti oggetto di querela di falso;
3. condanna il in Controparte_4
solido, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.677,00 (di cui € 125,00 per esborsi ed €
2.552,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge;
4. pone definitivamente a carico del e di Controparte_1
in solido fra loro, i costi della CTU già liquidati con Controparte_2 provvedimento del 04.03.2023.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Petrolo Dott.ssa Adele Ferraro
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In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
1) dott.ssa Adele Ferrato presidente
2) dott.ssa Song Damiani giudice
3) dott.ssa Alessandra Petrolo giudice relatore letti gli atti ed esaminati i documenti;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3751/2018 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro alla Via Scesa Eroi 1799 n. 23 presso lo studio dell'Avv. Maria Costa che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione per querela di falso;
-attrice -
E
(p.i.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Saverio Molica (c.f.: e (c.f.: C.F._2 Parte_2
) ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dello C.F._3 stesso in Catanzaro alla Via Jannoni, Palazzo De Nobili;
CP_1
-convenuto –
NONCHE' (c.f.: Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Catanzaro, Vico S. Barbara n. 2, presso lo studio dell'Avv.
Domenico Lasalvia (c.f.: ) che la rappresenta e difende in C.F._4 giudizio, giusta procura in atti;
-convenuta-
in persona del suo legale rappresentante p.t.; Controparte_3
- convenuta contumace -
Con l'intervento del PM
Oggetto: querela di falso
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13.12.2024 i procuratori delle parti, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al Giudice, che ha rimesso la causa al collegio per la decisione, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha dedotto di Parte_1
aver impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro l'ingiunzione di pagamento n. 0221669, emessa dalla relativa a verbali di CP_2
contestazione del Codice della Strada e recante l'importo di € 1.929,00, lamentando l'omessa notifica degli atti posti alla base dell'ingiunzione, ovvero i seguenti verbale di accertamento:
- n. 000008292/13 notificato il 29.05.2013;
- n. 000010427/13 notificato il 08.5.13;
- n. 000012878/13 notificato il 25.7.13;
- n. 000016694/13 notificato il 28.10.13;
- n. 000018487/13 notificato il 13.12.13;
- n. 000018632/13 notificato il 13/12/13;
Pagina 2 di 11 - n. 000020715/13 notificato il 13.12.13.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
querela di falso (incidentale) onde chiedere l'accertamento della falsità delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alla notifica, a mezzo servizio postale, di sette verbali di contravvenzione per violazione al codice della strada, emessi dalla Polizia Municipale del . Controparte_1
L'attrice ha, altresì, rappresentato che nel giudizio instauratosi dinanzi al
Giudice di Pace, l'Ente convenuto ha prodotto le cartoline di avvenuta notifica dei citati verbali di accertamento, che presentavano una firma non riconducibile all'istante e, pertanto, il Giudice di Pace, con provvedimento del 11/09/2018, ha sospeso il giudizio e rimesso le parti dinanzi al Tribunale per il relativo procedimento.
Sulla scorta di tali deduzioni in fatto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia la giustizia adita, respinta ogni altra difesa, eccezione o istanza, in riforma della sentenza impugnata: A) Disporre preliminarmente il sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., dell'originale del documento impugnato di falso, il quale si trova presso il Comune di Catanzaro Comando di Polizia Municipale. B)
Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione delle relate di notifica dei verbali: n.
000008292/13, n. 000010427/13, 000012878/13, n. 000016694/13, n.
000018487/13, n. 000018632/13 e n. 000020715/13. Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione dei suddetti verbali;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. Chiede comunicarsi all'ufficio del Pubblico
Ministero competente la pendenza del presente giudizio per querela di falso, affinchè possa intervenire nel medesimo come previsto dall'art. 221 c.p.c., ultimo comma”.
Si è costituito in giudizio il eccependo, Controparte_1
preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione in quanto notificato alla parte
Pagina 3 di 11 personalmente in luogo del procuratore costituito e, nel merito, ha contestato la fondatezza, in fatto ed in diritto, della proposta querela di falso.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disatteso ogni contraria istanza eccezione, deduzione e difesa, in via preliminare dichiarare inammissibile l'azione di querela di falso per i motivi di cui in narrativa e con ogni conseguenziale pronuncia sulle spese e competenze.
Ove ritenuta superabile l'eccezione di nullità dell'atto di proposizione di querela di falso per nullità della notifica, nel merito dichiarare infondata. Con vittoria di spese e competenze”.
Si è, altresì, costituita la - società concessionaria della Controparte_2 riscossione per conto del , eccependo il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva sul presupposto che la dedotta falsità/non autenticità delle firme, in quanto riferibile ad atti di provenienza diretta dell'Ente, non presuppone alcuna attività di verifica e/o accertamento, limitandosi essa società ad operare sulla scorta delle liste di carico esecutive vidimate e sottoscritte dal Responsabile del Servizio dell'Ente, ai fini della certificazione della certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti ivi contenuti.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Signor
Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della con conseguente sua CP_2 estromissione dal presente giudizio, con vittoria di competenze di giudizio”.
Non si è costituita, invece, Controparte_3
Rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione con ordinanza del
13.12.2018, espletata l'attività peritale e depositata la relazione del ctu, il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 13.12.2024, la causa è stata mandata al Collegio per la decisione, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_3
che, seppure evocata in giudizio, non si è costituita.
[...]
Pagina 4 di 11 3. Sempre in via preliminare, preliminarmente, occorre rilevare che ha eccepito di essere carente di legittimazione passiva per non Controparte_2
avere posto in essere le attività che, secondo la prospettazione della parte attrice, avrebbero dato luogo alle false attestazioni delle quali si chiede l'accertamento.
Il vaglio di tale eccezione presuppone, preliminarmente, la verifica delle condizioni di ammissibilità dell'azione proposta ex art. 221 c.p.c. e ciò poiché dall'interesse ad agire, che unitamente alla contestazione dell'autenticità di un atto pubblico o di una scrittura privata rappresenta condizione di ammissibilità della domanda, dipende la legittimazione passiva nel giudizio proposto contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa, pur non essendo l'autore della falsificazione.
Si rammenta, infatti, che il procedimento di falso ha lo scopo di privare l'atto pubblico o la scrittura privata della idoneità a far fede ed a servire come strumento di prova di determinati rapporti giuridici, escludendone l'efficacia che altrimenti dovrebbe ad essa attribuirsi.
Di conseguenza, l'interesse ad agire, identificandosi nella creazione di una situazione di certezza in merito alla genuinità dell'atto, compete soltanto a chi intenda contestare l'efficacia probatoria di un documento in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi o possa fondarsi. Corrispondentemente, la legittimazione a contraddire spetta a chiunque possa avvalersi del documento con tale finalità, indipendentemente che sia o meno l'autore della falsificazione.
La suprema Corte, sul punto, ha chiarito che “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva al giudizio” (cfr. Cass. Civ., 30.08.2007, n. 18323; Cass. Civ., n.
19281/2019).
In applicazione dei suesposti principi, può affermarsi che la querela di falso in esame è stata correttamente proposta nei confronti dell'Ente impositore e
Pagina 5 di 11 dell'agente di riscossione, entrambi soggetti che possono avvalersi, come in effetti si sono avvalsi, degli avvisi di ricevimento delle raccomandate di notifica dei verbali, per sostenere e dimostrare il perfezionamento della notifica degli stessi ai fini della validità dell'ingiunzione di pagamento oggetto di procedimento di opposizione dinanzi al Giudice di Pace.
Nella fattispecie specifica, inoltre, l'accertamento dell'omessa notifica degli atti prodromici alla notifica dell'ingiunzione di pagamento, avrebbe sicura incidenza anche sul rapporto esattoriale affidato proprio alla società di riscossione.
Ciò porta a ritenere indubitabile la legittimazione a contraddire di CP_2
quale Società concessionaria della riscossione per conto del
[...] CP_1
, posto che i documenti querelati, a prescindere dal coinvolgimento
[...]
materiale degli enti convenuti nella loro formazione, possono essere dagli stessi utilizzati per fondare pretese giuridiche nei confronti dell'attrice.
Deve invece essere rilevata la carenza di legittimazione passiva di
[...]
trattandosi di soggetto estraneo rispetto al giudizio principale Controparte_3
pendente davanti al Giudice di pace. Inoltre, con riferimento a quest'ultimo soggetto è qui sufficiente rilevare che, in applicazione del principio sopra espresso, non è possibile ritenere sussistente la legittimazione passiva della società convenuta in considerazione della mancanza di pretese da parte di quest'ultima che trovino il loro fondamento nel provvedimento querelato (cfr. Tribunale di
Torino, sentenza del 29.11.2017).
4. Tanto premesso, la querela di falso è fondata e come tale deve trovare accoglimento.
Come innanzi esposto, la causa perviene al Tribunale sulla querela di falso avverso gli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali con cui sono stati notificati i verbali di accertamento di violazione al codice della strada recanti i nn.
61502/T/13, 063842/T/13, 066742/T/13, 070985/T/13, 073122/T/13,
073362/T/13, 315/X/13 (cfr. all. 4 fascicolo parte attrice), verbali offerti in comunicazione dal nel giudizio di opposizione Controparte_1 all'ingiunzione n. 0221669 instaurato dall'odierna attrice (n. 2335/2018 R.G.).
Pagina 6 di 11 Al riguardo si osserva, preliminarmente, che l'originale dei documenti in relazione ai quali è stata proposta querela di falso è stato prodotto a seguito di sequestro disposto, ai sensi degli artt. 253 e ss. c.p.c., con provvedimento del
13.12.2018, ragione per cui è stato possibile dare corso alla querela di falso per l'accertamento della veridicità o falsità dei documenti stessi.
A questo punto, occorre evidenziare che la querela di falso, sia quando proposta in via principale che quando proposta in via incidentale, ha lo scopo di vincere la speciale forza probatoria ricollegabile all'attestazione del pubblico ufficiale contenuta nell'atto della cui falsità si discute e, nel caso di specie, degli avvisi di ricevimento delle raccomandate contenenti i verbali di contestazione notificati dalla Polizia Municipale del , che fanno piena Controparte_1
prova ex art. 2700 c.c. della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato (agente postale) e delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza.
Va considerato, nello specifico, che “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., n. 4556 del
21.02.2020).
Pertanto, considerando che nella fattispecie in esame l'agente postale ha spuntato la casella destinatario (cfr. all. 4 fascicolo parte attrice), seguita dalla firma della odierna attrice, è evidente che lo stesso ha dichiarato, con fede privilegiata, che le raccomandate sono state ricevute da e che le Parte_1
sottoscrizioni sono da attribuirsi alla stessa, fino a querela di falso.
Pagina 7 di 11 E' solo con il procedimento per querela di falso, dunque, che è possibile vincere tale privilegiata forza probatoria, per come osservato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in caso di notifica a mezzo del servizio postale,
l'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario
a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell'avviso relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 cod. proc. civ., l'omessa indicazione dell'indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 4556 del
21/02/2020); “in tema di notificazioni, per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresala spedizione della raccomandata in una certa data, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 cod. civ., perché attestanti le operazioni da lui compiute” (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 4193 del22/02/2010).
Tuttavia, deve essere pure evidenziato che non è compito dell'agente postale eseguire indagini sull'identità del consegnatario, atteso che la legge non prescrive l'esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna, di guisa che, quando la dichiarazione resa all'agente postale dal destinatario risulta coerente e compatibile con la situazione apparente (consegna presso luogo di residenza del destinatario), l'ufficiale postale non è obbligato a compiere attività ulteriori di accertamento tese a verificare la correttezza delle dichiarazioni rese da chi a lui si è presentato e qualificato come destinatario dell'atto (cfr. Cass. Civ., n.
2323/2000).
Tanto chiarito, giova infine precisare che la parte che contesta l'autenticità di un documento, in questo caso le firme sugli avvisi di ricevimento, ha l'onere di fornire una prova adeguata della falsità del documento stesso. Nel caso in esame,
Pagina 8 di 11 tale prova è stata fornita attraverso una consulenza tecnica grafica, la quale ha accertato la non genuinità delle sottoscrizioni contestate.
In particolare, il Consulente d'ufficio, dott. ha posto a Persona_1
confronto le scritture contestate, ossia le firme apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate (raccomandate a/r n.063842/T/13 del 08.07.2013, n.
073122/T/13 del 13.12.2013, n. 073362/T/13 del 13.12.2913, n. 000315/X/13 del
19.12.2013, n. 070985/T/13 del 28.10.2013, n. 061502/T/13 del 29.05.2013, n.
066742/T/13 del 25.07.2013 – cfr. pagg. 3,4,5,6 CTU e all. 4 fascicolo parte attrice), con altre scritture di comparazione, quali carta di identità dell'attrice rilasciata il 2.07.2014, procura alle liti rilasciata il 5.07.2018, verbale inizio operazioni peritali del 08.07.2021, nonché con il saggio grafico rilasciato in sua presenza (cfr. pag. da 7 a 12 della CTU).
Ai fini dell'espletamento dell'incarico, ha utilizzato congiuntamente il metodo grafonomico ed il metodo psico grafologico (cfr. pag. 13 CTU) nonché idonea strumentazione tecnica, come scanner e video comparatore multispettrale
FORINST MS -IR -UV Hi Res (cfr. pag. 15 CTU), che ha consentito al
Professionista di concludere la sua indagine, sia nel senso di escludere che l'attrice abbia volontariamente dissimulato le firme per poi poterle disconoscere all'occorrenza “…si esclude la possibilità che vi sia stato un tentativo della Pt_1
a dissimulare la propria scrittura. Sono assenti le caratteristiche di questa fattispecie, poiché chi maschera la propria scrittura per poterla disconoscere in un secondo tempo, tende a eliminare proprio quelli che ritiene siano i propri tratti identificativi…Nella dissimulazione infatti i cambiamenti più ricorrenti riguardano gli elementi grafici che più attirano l'attenzione. In altre parole, se effettivamente la signora avesse tentato la dissimulazione, il primo Pt_1
carattere che si sarebbe preoccupato di non inserire, ritenendolo personificante del suo grafismo, sarebbe stata proprio la grande “B” di “ che invece è Pt_1 sempre presente nelle firme in contestazione” (cfr. pagg. 33 e 34 CTU), sia nel senso di accertare che le firme apposte sulle ricevute di ritorno delle raccomandate postali di notificazione dei verbali non sono state apposte dalla parte attrice “…Si
Pagina 9 di 11 ritiene che le sottoscrizioni apposte agli avvisi di ricevimento in verifica, siano attribuibili a e siano quindi da considerare APROCRIFE” (cfr. Parte_1
pag. 35 CTU).
Alla luce di quanto precede, ritiene il Collegio che la sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate in questione, non sia attribuibile alla parte attrice con conseguente accoglimento della proposta querela di falso e declaratoria di falsità delle sottoscrizioni riportate negli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali relative ai verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada elevate dalla Polizia Municipale del . Controparte_1
5. L spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n.
55/2014 (nella sua versione più aggiornata), per le cause rientranti nello scaglione di riferimento.
Devono essere poste a carico di e del Controparte_2 CP_1
, soccombenti, anche le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio
[...]
già liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa respinte e assorbite, così provvede:
1. Accoglie la proposta querela di falso e, per l'effetto, dichiara la falsità delle sottoscrizioni attribuite a apposte Parte_1
sugli avvisi di ricevimento delle seguenti raccomandate postali nn.
063842/T/13 del 08.07.2013, 073122/T/13 del 13.12.2013, 073362/T/13 del 13.12.2913, 000315/X/13 del 19.12.2013, 070985/T/13 del
28.10.2013, 061502/T/13 del 29.05.2013, 066742/T/13 del 25.07.2013 relative alla notifica dei verbali di contestazione di violazioni al codice della strada elevati dalla Polizia Municipale del di Catanzaro nn. CP_1
000008292/13; 000010427/13; 000012878/13; 000016694/13;
000018487/13; 000018632/13 e 000020715/13;
Pagina 10 di 11 2. dispone, ex art. 226, secondo comma c.p.c., che la presente pronuncia, al passaggio in giudicato, sia annotata a cura del cancelliere a margine dell'originale dei documenti oggetto di querela di falso;
3. condanna il in Controparte_4
solido, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.677,00 (di cui € 125,00 per esborsi ed €
2.552,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge;
4. pone definitivamente a carico del e di Controparte_1
in solido fra loro, i costi della CTU già liquidati con Controparte_2 provvedimento del 04.03.2023.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Petrolo Dott.ssa Adele Ferraro
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