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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/07/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.SA Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 11/07/2025 , ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5627/2023, assunta in decisione l'11.7.2025, vertente tra:
(CF: ), rapp. to e difeso dall'Avv.to Lorella Barbara Pelle, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in San Luca (RC), alla via Cesare Pavese n. 8, è elettivamente domiciliato
CONTRO
in persona del legale rapp. te pro tempore, rapp.to e difeso dagli Avvocati Dario Adornato, CP_1
Valeria Grandizio ( ), Ettore Triolo, giusta procura generale alle liti, ed C.F._2 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede . CP_1
Con ricorso del 23.3.2022, il Sig. , proponeva ATP ex art. 445 bis, c.p.c., volto ad Parte_1 ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile, nonché della pensione di inabilità civile, ai sensi rispettivamente dell'art. 13 e 12 della Legge 118/71, dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ovvero dal 14.5.2021.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita alla Dott. SA la quale, Persona_1 depositata la relazione, non riconosceva in capo al Sig. il beneficio richiesto. Pt_1
Nello specifico, la Dott. SA , nella relazione di consulenza medico-legale, nell'ambito del Per_1 procedimento NRG 1369/2022, dopo aver riconosciuto che il ricorrente era affetto da “Psicosi in soggetto con personalità ossessiva. Blocco vertebrale C3-C4 con atteggiamento scoliotico del rachide cervicale. Esiti di remoto intervento per subocclusione intestinale”, affermava che “il periziato è un soggetto che si trova in buone condizioni generali con umore lievemente depresso e ansioso. Al momento della visita peritale l'atteggiamento era consono all'ambiente, l'eloquio fluido, la conversazione coerente, le risposte congrue e non erano presenti dispercezioni. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, delle notizie anamnestiche raccolte, della documentazione sanitaria presa in visione e della visita peritale effettuata e utilizzando il calcolo riduzionistico secondo il sistema di
Balthazard è possibile confermare il giudizio della commissione medica dell' e affermare con CP_1 ragionevole certezza medico-legale che il sig. è affetto da patologie che lo rendono Parte_1 invalido civile con una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 55% a far data dalla presentazione della domanda amministrativa 14.05.2021”.
Venivano formulate da parte del ricorrente, osservazioni alla consulenza tecnica della Dott.SA
, deducendo che le superiori “conclusioni sono in netto contrasto sia con la documentazione Per_1 in atti prodotta dal periziando sia dall'esame obiettivo condotto dallo stesso C.T.U. L'inquadramento diagnostico operato conclusivamente dal CTU non sembra evidenziare le oggettive condizioni cliniche del sig. . Il C.T.U. non ha valutato in maniera obiettiva la documentazione sanitaria Pt_1 presente in atti. Le patologie di cui soffre il periziando sono ingravescenti e non suscettibili di miglioramento”.
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte del Sig. il Pt_1 presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c.
Parte ricorrente contestava la consulenza medico legale della Dott.SA in quanto “non ha Per_1 tenuto conto delle reali condizioni cliniche del ricorrente applicando dei valori tabellari inadeguati e sottovalutando il grado di invalidità del sig . La documentazione medica in atti viene Pt_1 semplicemente richiamata e non descritta. Le considerazioni e valutazioni medico-legali della storia clinica del periziato appaiono carenti e deficitarie, e non trovano riscontro nelle conclusioni cui giunge lo stesso consulente. L'inquadramento diagnostico operato conclusivamente dal CTU non sembra evidenziare le oggettive condizioni cliniche del sig. ”. Pt_1
Secondo parte ricorrente “Il CTU ha commesso l'errore tecnico di sottovalutare le patologie sofferte dal ricorrente, ha condotto un esame approssimativo e scollato sia dalla storia clinica del ricorrente sia dalla anamnesi sia dalla documentazione medica”.
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla correttezza CP_1 dell'elaborato peritale, osservando che: “il consulente tecnico d'ufficio ha redatto in maniera esaustiva l'elaborato peritale, considerando tutte le patologie riscontrate. Il CTU, sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti, ha correttamente valutato le patologie ed ha determinato una percentuale complessiva di invalidità”.
Orbene, esaminati tutti gli atti di causa, tenuto conto del ricorso in opposizione, della consulenza tecnica, della documentazione depositata in atti, delle eccezioni sollevate dalla difesa di parte ricorrente anche in merito ad eventuali aggravamenti sopravvenuti, questo Giudicante, all'udienza del 28.6.2024, all'esito della discussione orale “ DISPONE IL RICHIAMO DELLA CTU DOTT.SSA CHE NOMINA ANCHE SU QUESTO FASCICOLO AFFINCHE' LA Persona_1
STESSA VALUTI EVENTUALI AGGRAVAMENTI E RINVIA PER IL GIURAMENTO DELLA
STESSA ALL'UDIENZA DEL 25 OTTOBRE 2024”.
Il Ctu Dott.SA in data 19.11.2024, sottoponeva a nuova visita il ricorrente. In Persona_1 data 29.5.2025 depositava la relazione e, dopo aver espresso le proprie conclusioni diagnostiche:
“Dagli accertamenti svolti, dall'esame della documentazione sanitaria in atti, dall'anamnesi raccolta e dall'obiettività rilevata in sede di visita peritale è stato possibile accertare che il periziato è affetto da: “Psicosi in soggetto con personalità ossessiva. Blocco vertebrale C3-C4 con atteggiamento scoliotico del rachide cervicale. Esiti di remoto intervento per subocclusione intestinale.”, concludeva che: “alla luce di quanto sopra esposto, delle notizie anamnestiche raccolte, della documentazione sanitaria presa in visione e della visita peritale effettuata e utilizzando il calcolo riduzionistico secondo il sistema di Balthazard è possibile confermare il giudizio della commissione medica dell' e affermare con ragionevole certezza medico-legale che il sig. CP_1 Pt_1
è affetto da patologie che lo rendono invalido civile con una riduzione della capacità
[...] lavorativa in misura pari al 56% a far data dalla presentazione della domanda amministrativa 14.05.2021”.
Ritenute condivisibili le ragioni che hanno determinato la dott.SA ad escludere Persona_1 in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti medico legali richiesti ai sensi dell'art. 13 e 12 della Legge 118/71, la causa viene assunta in decisione con rigetto del ricorso ex art.445 bis, VI comma,
c.p.c. Stante la dichiarazione resa dal Sig. , ai fini della esenzione dalla condanna alle spese Parte_1 di lite, ai sensi del novellato art. 152 disp. att., le stesse, per le due fasi del giudizio, vanno integralmente compensate fra le parti;
si pone definitivamente a carico dell' il costo CP_1 dell'accertamento peritale.
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Sig. , così provvede: Parte_1
- rigetta il ricorso in opposizione;
- compensa integralmente fra le parti il pagamento delle spese processuali;
pone altresì, definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale per entrambe le fasi del giudizio CP_1 in favore della Dott.SA come da separato provvedimento. Persona_1
Reggio Calabria, lì 11.7.2025
Il G.O.P.
Dott.SA Donatella Sabbatino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.SA Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 11/07/2025 , ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5627/2023, assunta in decisione l'11.7.2025, vertente tra:
(CF: ), rapp. to e difeso dall'Avv.to Lorella Barbara Pelle, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in San Luca (RC), alla via Cesare Pavese n. 8, è elettivamente domiciliato
CONTRO
in persona del legale rapp. te pro tempore, rapp.to e difeso dagli Avvocati Dario Adornato, CP_1
Valeria Grandizio ( ), Ettore Triolo, giusta procura generale alle liti, ed C.F._2 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede . CP_1
Con ricorso del 23.3.2022, il Sig. , proponeva ATP ex art. 445 bis, c.p.c., volto ad Parte_1 ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile, nonché della pensione di inabilità civile, ai sensi rispettivamente dell'art. 13 e 12 della Legge 118/71, dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ovvero dal 14.5.2021.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita alla Dott. SA la quale, Persona_1 depositata la relazione, non riconosceva in capo al Sig. il beneficio richiesto. Pt_1
Nello specifico, la Dott. SA , nella relazione di consulenza medico-legale, nell'ambito del Per_1 procedimento NRG 1369/2022, dopo aver riconosciuto che il ricorrente era affetto da “Psicosi in soggetto con personalità ossessiva. Blocco vertebrale C3-C4 con atteggiamento scoliotico del rachide cervicale. Esiti di remoto intervento per subocclusione intestinale”, affermava che “il periziato è un soggetto che si trova in buone condizioni generali con umore lievemente depresso e ansioso. Al momento della visita peritale l'atteggiamento era consono all'ambiente, l'eloquio fluido, la conversazione coerente, le risposte congrue e non erano presenti dispercezioni. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, delle notizie anamnestiche raccolte, della documentazione sanitaria presa in visione e della visita peritale effettuata e utilizzando il calcolo riduzionistico secondo il sistema di
Balthazard è possibile confermare il giudizio della commissione medica dell' e affermare con CP_1 ragionevole certezza medico-legale che il sig. è affetto da patologie che lo rendono Parte_1 invalido civile con una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 55% a far data dalla presentazione della domanda amministrativa 14.05.2021”.
Venivano formulate da parte del ricorrente, osservazioni alla consulenza tecnica della Dott.SA
, deducendo che le superiori “conclusioni sono in netto contrasto sia con la documentazione Per_1 in atti prodotta dal periziando sia dall'esame obiettivo condotto dallo stesso C.T.U. L'inquadramento diagnostico operato conclusivamente dal CTU non sembra evidenziare le oggettive condizioni cliniche del sig. . Il C.T.U. non ha valutato in maniera obiettiva la documentazione sanitaria Pt_1 presente in atti. Le patologie di cui soffre il periziando sono ingravescenti e non suscettibili di miglioramento”.
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte del Sig. il Pt_1 presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c.
Parte ricorrente contestava la consulenza medico legale della Dott.SA in quanto “non ha Per_1 tenuto conto delle reali condizioni cliniche del ricorrente applicando dei valori tabellari inadeguati e sottovalutando il grado di invalidità del sig . La documentazione medica in atti viene Pt_1 semplicemente richiamata e non descritta. Le considerazioni e valutazioni medico-legali della storia clinica del periziato appaiono carenti e deficitarie, e non trovano riscontro nelle conclusioni cui giunge lo stesso consulente. L'inquadramento diagnostico operato conclusivamente dal CTU non sembra evidenziare le oggettive condizioni cliniche del sig. ”. Pt_1
Secondo parte ricorrente “Il CTU ha commesso l'errore tecnico di sottovalutare le patologie sofferte dal ricorrente, ha condotto un esame approssimativo e scollato sia dalla storia clinica del ricorrente sia dalla anamnesi sia dalla documentazione medica”.
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla correttezza CP_1 dell'elaborato peritale, osservando che: “il consulente tecnico d'ufficio ha redatto in maniera esaustiva l'elaborato peritale, considerando tutte le patologie riscontrate. Il CTU, sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti, ha correttamente valutato le patologie ed ha determinato una percentuale complessiva di invalidità”.
Orbene, esaminati tutti gli atti di causa, tenuto conto del ricorso in opposizione, della consulenza tecnica, della documentazione depositata in atti, delle eccezioni sollevate dalla difesa di parte ricorrente anche in merito ad eventuali aggravamenti sopravvenuti, questo Giudicante, all'udienza del 28.6.2024, all'esito della discussione orale “ DISPONE IL RICHIAMO DELLA CTU DOTT.SSA CHE NOMINA ANCHE SU QUESTO FASCICOLO AFFINCHE' LA Persona_1
STESSA VALUTI EVENTUALI AGGRAVAMENTI E RINVIA PER IL GIURAMENTO DELLA
STESSA ALL'UDIENZA DEL 25 OTTOBRE 2024”.
Il Ctu Dott.SA in data 19.11.2024, sottoponeva a nuova visita il ricorrente. In Persona_1 data 29.5.2025 depositava la relazione e, dopo aver espresso le proprie conclusioni diagnostiche:
“Dagli accertamenti svolti, dall'esame della documentazione sanitaria in atti, dall'anamnesi raccolta e dall'obiettività rilevata in sede di visita peritale è stato possibile accertare che il periziato è affetto da: “Psicosi in soggetto con personalità ossessiva. Blocco vertebrale C3-C4 con atteggiamento scoliotico del rachide cervicale. Esiti di remoto intervento per subocclusione intestinale.”, concludeva che: “alla luce di quanto sopra esposto, delle notizie anamnestiche raccolte, della documentazione sanitaria presa in visione e della visita peritale effettuata e utilizzando il calcolo riduzionistico secondo il sistema di Balthazard è possibile confermare il giudizio della commissione medica dell' e affermare con ragionevole certezza medico-legale che il sig. CP_1 Pt_1
è affetto da patologie che lo rendono invalido civile con una riduzione della capacità
[...] lavorativa in misura pari al 56% a far data dalla presentazione della domanda amministrativa 14.05.2021”.
Ritenute condivisibili le ragioni che hanno determinato la dott.SA ad escludere Persona_1 in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti medico legali richiesti ai sensi dell'art. 13 e 12 della Legge 118/71, la causa viene assunta in decisione con rigetto del ricorso ex art.445 bis, VI comma,
c.p.c. Stante la dichiarazione resa dal Sig. , ai fini della esenzione dalla condanna alle spese Parte_1 di lite, ai sensi del novellato art. 152 disp. att., le stesse, per le due fasi del giudizio, vanno integralmente compensate fra le parti;
si pone definitivamente a carico dell' il costo CP_1 dell'accertamento peritale.
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Sig. , così provvede: Parte_1
- rigetta il ricorso in opposizione;
- compensa integralmente fra le parti il pagamento delle spese processuali;
pone altresì, definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale per entrambe le fasi del giudizio CP_1 in favore della Dott.SA come da separato provvedimento. Persona_1
Reggio Calabria, lì 11.7.2025
Il G.O.P.
Dott.SA Donatella Sabbatino