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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/03/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. P.U. 157/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Terza Sezione Civile
Ufficio Procedure Concorsuali
IL COLLEGIO:
Dott.ssa Giuseppina Valiante Presidente
Dott.ssa Enza Faracchio Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Alessia Pecoraro Giudice
PRONUNCIA LA SEGUENTE
SENTENZA DI APERTURA DELLA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento in epigrafe promosso da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Tosetto (C.F. C.F._2
), Rossana Bembo (C.F. ) e Giovanni Pettoello (c.f. C.F._3 C.F._4
); C.F._5
Parte ricorrente nei confronti della
(C.F e P.IVA ), con sede legale in Bellizzi (SA), via dell'Artigianato CP_1 P.IVA_1
n. 21 (pec: , in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, sig.ra Email_1
(c.f. ); CP_2 C.F._6
Parte resistente
. Controparte_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. DEL RICORSO, DELLA FISSAZIONE DELL'UDIENZA E DI EVENTUALI RIUNIONI.
1.1. PARTE RICORRENTE
Con ricorso depositato in data 24.9.2024 e (c.f. Parte_1 Parte_2
, dedotto di vantare un credito per rapporti di lavoro rispettivamente di € C.F._2
25.040,66 ed € 39.928,75 nei confronti della in virtù del decreto ingiuntivo n. CP_1
1 172/2012 e della successiva sentenza n. 90/2013 del Tribunale di Verona, allegata la situazione di insolvenza della parte debitrice, hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
1.2. FISSAZIONE UDIENZA
Con decreto del 25.9.2024 è stata fissata udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice
Delegato all'audizione delle stesse.
In calce al decreto di fissazione dell'udienza in ufficio il Tribunale ha avvertito il debitore della facoltà di depositare memorie difensive, documenti o relazioni tecniche sino a sette giorni prima dell'udienza; ha autorizzato tuttavia in deroga ognuna delle parti, se costituita, a concludere telematicamente mediante il deposito di breve memoria di udienza con rinuncia ad essere presente in udienza entro 2 giorni prima dell'udienza; ha inoltre avvisato il debitore che in caso di pluralità di ricorsi avverso il medesimo debitore (cfr., Cass. Civ. n. 6620/1981 e 24898/2013 e 13983/2016) al quale sia stato regolarmente notificato il primo non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti con la conseguenza che la circostanza che l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale venga dichiarata su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il suo diritto di difesa.
Non va dimenticato che nel decreto di fissazione dell'udienza si è disposto che il debitore, nel costituirsi, depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa che abbia avuto una minore durata.
Nel decreto di fissazione di udienza si è anche chiesto alla cancelleria ai sensi degli artt. 41, anche c. 6, e 367 CCI di acquisire i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCI e, se del caso, anche ai soci illimitatamente responsabili.
Il debitore con tale provvedimento è stato anche avvisato: che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale i debitori che dimostrino il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali consistenti nel:
a) aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000;
b) aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000; 2 c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a € 500.000.
Il debitore è stato avvertito della facoltà di presenziare all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di nominare un difensore di fiducia, nonché di prendere visione degli atti del procedimento in cancelleria qualora non costituito con difensore, con la precisazione che è il debitore ad avere l'onere della prova della propria non fallibilità dimostrando il possesso congiunto dei predetti tre requisiti dimensionali mediante il deposito dei prescritti documenti o se del caso con strumenti probatori alternativi (Cassazione civile, sez. VI, 25/06/2020 n. 12681).
2. DEL RESISTENTE
Parte resistente, ricevuta la regolare notifica del ricorso e del decreto di convocazione delle parti effettuata via pec dalla Cancelleria il 26.9.2024, si è costituita in data 7.11.2024 e ha dedotto l'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 121 CCII, allegando i bilanci dell'ultimo triennio, dai quali risultavano valori dell'attivo patrimoniale, dei ricavi e dei debiti inferiori a quelli previsti dalla legge. Pertanto, la resistente ha concluso chiedendo il rigetto dell'istanza di liquidazione.
3. DELL'UDIENZA
Alla prima udienza del 14.11.2024 il Giudice delegato all'audizione delle parti ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Con provvedimento del 15.11.2024 il Collegio, rappresentato che dalla documentazione acquisita dall'Ufficio era emerso che nel maggio del 2024 era stato emesso il decreto ingiuntivo n. 635/2024 del 7.4.2024, con cui la resistente era stata condannata in solido con altra società al pagamento della somma di € 400.000,00 circa, e, considerato che tale importo, aggiunto alla debitoria annotata a bilancio, avrebbe potuto determinare il superamento delle soglie dimensionali previste per qualificare l'impresa come minore ed escludere l'assoggettamento della stessa alla liquidazione giudiziale, ha rimesso la causa sul ruolo per consentire alla parte resistente di prendere posizione sulla questione.
All'udienza del 23.1.2025 il Giudice delegato all'audizione delle parti, lette le note di trattazione scritta e preso atto delle conclusioni ivi rappresentate, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. DECISIONE
4.1. COMPETENZA
In primo luogo, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che la CP_1 ha sede legale in Bellizzi (SA), Comune ricadente nel circondario del Tribunale di Salerno.
4.2. ACCOGLIMENTO
Per le ragioni di seguito illustrate si deve ritenere che il ricorrente abbia provato anche la sussistenza del requisito oggettivo, l'insolvenza del debitore, e di una debitoria ben superiore ad € 30.000,00. 3 Parte debitrice non costituita non ha provato l'inesistenza dell'elemento soggettivo che è invece provata dal P.M. istante.
4.3. ASSENZA DI ISTANZE
Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCI.
4.4. SUSSISTENZA DE PRESUPPOSTI
La domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale va accolta.
Dagli atti acquisiti emerge che la società debitrice risulta assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 del codice della Crisi di Impresa.
Infatti, detto articolo prevede espressamente che: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Come noto, l'art. 2 comma 1 lettera d) CCII qualifica come “impresa minore” l'impresa che nei tre esercizi precedenti alla data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale abbia un attivo patrimoniale annuo non superiore ad € 300.000,00, ricavi per un ammontare annuo non superiore a € 200.000,00 e debiti scaduti non superiori a € 500.000,00.
Anche se l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionale ricade su parte debitrice, va esclusa la possibilità di procedere all'apertura della liquidazione giudiziale quando ex actis sia possibile qualificare parte debitrice come impresa minore.
La società resistente è stata costituita nel 2000 e ha come oggetto sociale la compravendita del diritto di proprietà, l'acquisizione e la cessione in leasing od in lease-back, etc.
Dai bilanci allegati da parte resistente – che non risultano regolarmente depositati almeno alla data di deposito del ricorso e di acquisizione degli atti da parte della Cancelleria – emergono i seguenti dati:
ATTIVO: € 19.144 circa anno 2021, € 14.386 circa anno 2022, € 14.548 circa anno 2023;
DEBITI: € 147.000 circa anno 2021, € 157.000 circa anno 2022, € 168.485 circa anno 2023;
€ 7.500 circa anno 2021, € 2.692 anno 2022, € 0 anno 2023. Pt_3
Le soglie relative all'attivo e ai ricavi dell'ultimo triennio, dalla documentazione acquisita dall'Ufficio e depositata da parte resistente, non risultano superate.
Invece, l'ammontare della debitoria accertabile sulla base degli atti a disposizione risulta superiore ad € 500.000,00.
Sul punto determinante è la debitoria pari ad € 396.008,79, oltre spese per € 4.819,00, di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Salerno n. 635/2024 del 7.4.2024, che aggiunta alla debitoria dichiarata nell'ultimo bilancio dalla resistente di € 168.000,00 circa, si presenta superiore alla soglia di € 500.000,00. 4 Parte resistente, con riferimento a tale questione, ha affermato che il debito di cui al decreto ingiuntivo n. 635/24 non può essere considerato ai fini del superamento delle soglie dimensionali previste per qualificare l'impresa come maggiore, ma tale assunto non può essere condiviso.
Con riguardo ai debiti oggetto di accollo da parte di terzi, la Cassazione ha di recente statuito che il debito assunto da un terzo nei confronti dell'imprenditore mediante il c.d. “accollo interno” va computato nella verifica del superamento della soglia di fallibilità, atteso che in esso il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione, senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio (v. Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 19/09/2024, n. 25159).
Tale principio di diritto si presenta applicabile anche nel nuovo contesto del Codice della Crisi di
Impresa e dell'Insolvenza.
Pertanto, considerato i debiti dichiarati nell'ultimo bilancio della resistente e il debito di cui al decreto ingiuntivo n. 635/24, la soglia dei debiti di € 500.000,00 deve ritenersi superata e l'impresa va qualificata come maggiore.
Anche l'insolvenza può dirsi provata.
Il credito dei ricorrenti è molto datato ed è stato oggetto di alcuni pagamenti rateali non seguiti dal saldo degli importi dovuti e precettati più volte.
Il pignoramento mobiliare tentato dai ricorrenti non è andato a buon fine per mancato rinvenimento della società all'indirizzo indicato.
La società resistente è in liquidazione dal 2014, con conseguente impossibilità di considerare flussi di cassa prospettici.
I bilanci depositati dalla resistente attestano che la società ha registrato nell'ultimo triennio perdite rilevanti, ha un patrimonio negativo e non ha attivo sufficiente al pagamento dei debiti riportati.
Pertanto, va affermata la sussistenza dello stato di insolvenza della resistente.
5. VERIFICA TELEMATICA DELLO STATO PASSIVO
Il Tribunale ai sensi del terzo comma dell'art. 203 CCI stabilisce che l'udienza sia svolta in via telematica scritta, nelle forme di seguito precisate, ma con facoltà di essere presente per quei creditori con posizioni controverse che lo richiedano.
6. DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, e 121, CCI,
P.Q.M.
1) DICHIARA aperta la procedura di liquidazione giudiziale della (C.F e P.IVA CP_1
), con sede legale in Bellizzi (SA), via dell'Artigianato n. 21 (pec: , in P.IVA_1 Email_1
5 persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, sig.ra (c.f. CP_2
); C.F._6
2) NOMINA la dott.ssa Enza Faracchio Giudice Delegato per la procedura;
3) NOMINA Curatore il dott. il quale alla luce dell'organizzazione dello Persona_1 studio e sulla base delle risultanze emergenti dai rapporti riepilogativi risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI;
4) INVITA il curatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
5) PRECISA ai sensi dell'art. 142 CCI che la sentenza priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale che sono presi in consegna dal curatore ai sensi dell'art. 197 CCI;
6) DISPONE ai sensi del comma 2 dell'art. 197 CCI la trascrizione a cura del Curatore nei pubblici registri per gli immobili ed i beni mobili registrati;
7) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale (nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
8) DISPONE che il Curatore, ai sensi dell'art. 193 CCI, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
9) DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il
Curatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) che il Curatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra curatore e creditori e terzi;
d) che il Curatore comunichi ai creditori l'indirizzo di posta elettronica della procedura;
10) FISSA ex art. 49 c. 3 lett. d) C.C.I. l'udienza del 15.5.2025 per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato nella forma dell'udienza telematica scritta;
11) ASSEGNA AI CREDITORI E AI TERZI, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del Curatore delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I., avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208
C.C.I.;
6 12) AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la
Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
13) PRECISA che nelle predette domande dovrà, altresì, essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, C.C.I.;
14) PRECISA IN ORDINE ALL'UDIENZA TELEMATICA scritta di verifica dello stato passivo che:
a. il C.F. deposita sul PCT e trasmetta al debitore ed a tutti i creditori via pec entro 15 giorni prima dell'udienza il progetto di stato passivo;
b. precisa che il debitore è abilitato al deposito di memorie;
c. informa i creditori che potranno depositare osservazioni al progetto di stato passivo con PEC diretta alla pec del fallimento entro 10 giorni prima dell'udienza;
d. dispone che il CF depositi sia sulla piattaforma Falco che sul PCT tutte le osservazioni;
e. dispone che il Curatore depositi sia sul PCT che su Falco area creditori entro tre giorni prima dell'udienza eventuali modifiche al progetto di stato passivo già depositato;
f. precisa che qualora il GD ritenga di adottare una decisione più sfavorevole al creditore rispetto alla proposta del Curatore, la trattazione della singola domanda (e quindi la dichiarazione di esecutività) sarà rinviata per consentirgli di esporre le proprie difese;
g. dispone che il CF depositi sul PCT relazione con tutti gli allegati il giorno prima dell'udienza;
h. informa della facoltà di chiedere la discussione orale per posizioni singolari ed controverse mediante istanza da depositarsi via pec alla casella pec del fallimento entro 5 giorni prima dell'udienza e precisa quindi che solo per tali posizioni si svolgerà in via residuale l'udienza fisica dello stesso giorno ed alla stessa ora nell'aula 608, sesto piano palazzina B, cittadella giudiziaria del
Tribunale di Salerno in via Dalmazia;
15) AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
16) AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies disp. att c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai 7 rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
17) AUTORIZZA il Curatore ad accedere: - al cassetto fiscale;
- al cassetto previdenziale;
- alle banche dati dell'anagrafe tributaria;
- all'archivio dei rapporti finanziari;
- alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro;
18) DISPONE che la presente sentenza sia comunicata: a) al debitore;
b) ai ricorrenti;
c) al pubblico ministero;
d) al Curatore;
19) DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa per estratto al Registro delle Imprese di Salerno per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo;
Lì, 28/2/2025
Il Giudice Relatore e Estensore dott.ssa Enza Faracchio
Il Presidente dott.ssa Giuseppina Valiante
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Terza Sezione Civile
Ufficio Procedure Concorsuali
IL COLLEGIO:
Dott.ssa Giuseppina Valiante Presidente
Dott.ssa Enza Faracchio Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Alessia Pecoraro Giudice
PRONUNCIA LA SEGUENTE
SENTENZA DI APERTURA DELLA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento in epigrafe promosso da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Tosetto (C.F. C.F._2
), Rossana Bembo (C.F. ) e Giovanni Pettoello (c.f. C.F._3 C.F._4
); C.F._5
Parte ricorrente nei confronti della
(C.F e P.IVA ), con sede legale in Bellizzi (SA), via dell'Artigianato CP_1 P.IVA_1
n. 21 (pec: , in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, sig.ra Email_1
(c.f. ); CP_2 C.F._6
Parte resistente
. Controparte_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. DEL RICORSO, DELLA FISSAZIONE DELL'UDIENZA E DI EVENTUALI RIUNIONI.
1.1. PARTE RICORRENTE
Con ricorso depositato in data 24.9.2024 e (c.f. Parte_1 Parte_2
, dedotto di vantare un credito per rapporti di lavoro rispettivamente di € C.F._2
25.040,66 ed € 39.928,75 nei confronti della in virtù del decreto ingiuntivo n. CP_1
1 172/2012 e della successiva sentenza n. 90/2013 del Tribunale di Verona, allegata la situazione di insolvenza della parte debitrice, hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
1.2. FISSAZIONE UDIENZA
Con decreto del 25.9.2024 è stata fissata udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice
Delegato all'audizione delle stesse.
In calce al decreto di fissazione dell'udienza in ufficio il Tribunale ha avvertito il debitore della facoltà di depositare memorie difensive, documenti o relazioni tecniche sino a sette giorni prima dell'udienza; ha autorizzato tuttavia in deroga ognuna delle parti, se costituita, a concludere telematicamente mediante il deposito di breve memoria di udienza con rinuncia ad essere presente in udienza entro 2 giorni prima dell'udienza; ha inoltre avvisato il debitore che in caso di pluralità di ricorsi avverso il medesimo debitore (cfr., Cass. Civ. n. 6620/1981 e 24898/2013 e 13983/2016) al quale sia stato regolarmente notificato il primo non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti con la conseguenza che la circostanza che l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale venga dichiarata su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il suo diritto di difesa.
Non va dimenticato che nel decreto di fissazione dell'udienza si è disposto che il debitore, nel costituirsi, depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa che abbia avuto una minore durata.
Nel decreto di fissazione di udienza si è anche chiesto alla cancelleria ai sensi degli artt. 41, anche c. 6, e 367 CCI di acquisire i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCI e, se del caso, anche ai soci illimitatamente responsabili.
Il debitore con tale provvedimento è stato anche avvisato: che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale i debitori che dimostrino il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali consistenti nel:
a) aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000;
b) aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000; 2 c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a € 500.000.
Il debitore è stato avvertito della facoltà di presenziare all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di nominare un difensore di fiducia, nonché di prendere visione degli atti del procedimento in cancelleria qualora non costituito con difensore, con la precisazione che è il debitore ad avere l'onere della prova della propria non fallibilità dimostrando il possesso congiunto dei predetti tre requisiti dimensionali mediante il deposito dei prescritti documenti o se del caso con strumenti probatori alternativi (Cassazione civile, sez. VI, 25/06/2020 n. 12681).
2. DEL RESISTENTE
Parte resistente, ricevuta la regolare notifica del ricorso e del decreto di convocazione delle parti effettuata via pec dalla Cancelleria il 26.9.2024, si è costituita in data 7.11.2024 e ha dedotto l'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 121 CCII, allegando i bilanci dell'ultimo triennio, dai quali risultavano valori dell'attivo patrimoniale, dei ricavi e dei debiti inferiori a quelli previsti dalla legge. Pertanto, la resistente ha concluso chiedendo il rigetto dell'istanza di liquidazione.
3. DELL'UDIENZA
Alla prima udienza del 14.11.2024 il Giudice delegato all'audizione delle parti ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Con provvedimento del 15.11.2024 il Collegio, rappresentato che dalla documentazione acquisita dall'Ufficio era emerso che nel maggio del 2024 era stato emesso il decreto ingiuntivo n. 635/2024 del 7.4.2024, con cui la resistente era stata condannata in solido con altra società al pagamento della somma di € 400.000,00 circa, e, considerato che tale importo, aggiunto alla debitoria annotata a bilancio, avrebbe potuto determinare il superamento delle soglie dimensionali previste per qualificare l'impresa come minore ed escludere l'assoggettamento della stessa alla liquidazione giudiziale, ha rimesso la causa sul ruolo per consentire alla parte resistente di prendere posizione sulla questione.
All'udienza del 23.1.2025 il Giudice delegato all'audizione delle parti, lette le note di trattazione scritta e preso atto delle conclusioni ivi rappresentate, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. DECISIONE
4.1. COMPETENZA
In primo luogo, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che la CP_1 ha sede legale in Bellizzi (SA), Comune ricadente nel circondario del Tribunale di Salerno.
4.2. ACCOGLIMENTO
Per le ragioni di seguito illustrate si deve ritenere che il ricorrente abbia provato anche la sussistenza del requisito oggettivo, l'insolvenza del debitore, e di una debitoria ben superiore ad € 30.000,00. 3 Parte debitrice non costituita non ha provato l'inesistenza dell'elemento soggettivo che è invece provata dal P.M. istante.
4.3. ASSENZA DI ISTANZE
Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCI.
4.4. SUSSISTENZA DE PRESUPPOSTI
La domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale va accolta.
Dagli atti acquisiti emerge che la società debitrice risulta assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 del codice della Crisi di Impresa.
Infatti, detto articolo prevede espressamente che: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Come noto, l'art. 2 comma 1 lettera d) CCII qualifica come “impresa minore” l'impresa che nei tre esercizi precedenti alla data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale abbia un attivo patrimoniale annuo non superiore ad € 300.000,00, ricavi per un ammontare annuo non superiore a € 200.000,00 e debiti scaduti non superiori a € 500.000,00.
Anche se l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionale ricade su parte debitrice, va esclusa la possibilità di procedere all'apertura della liquidazione giudiziale quando ex actis sia possibile qualificare parte debitrice come impresa minore.
La società resistente è stata costituita nel 2000 e ha come oggetto sociale la compravendita del diritto di proprietà, l'acquisizione e la cessione in leasing od in lease-back, etc.
Dai bilanci allegati da parte resistente – che non risultano regolarmente depositati almeno alla data di deposito del ricorso e di acquisizione degli atti da parte della Cancelleria – emergono i seguenti dati:
ATTIVO: € 19.144 circa anno 2021, € 14.386 circa anno 2022, € 14.548 circa anno 2023;
DEBITI: € 147.000 circa anno 2021, € 157.000 circa anno 2022, € 168.485 circa anno 2023;
€ 7.500 circa anno 2021, € 2.692 anno 2022, € 0 anno 2023. Pt_3
Le soglie relative all'attivo e ai ricavi dell'ultimo triennio, dalla documentazione acquisita dall'Ufficio e depositata da parte resistente, non risultano superate.
Invece, l'ammontare della debitoria accertabile sulla base degli atti a disposizione risulta superiore ad € 500.000,00.
Sul punto determinante è la debitoria pari ad € 396.008,79, oltre spese per € 4.819,00, di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Salerno n. 635/2024 del 7.4.2024, che aggiunta alla debitoria dichiarata nell'ultimo bilancio dalla resistente di € 168.000,00 circa, si presenta superiore alla soglia di € 500.000,00. 4 Parte resistente, con riferimento a tale questione, ha affermato che il debito di cui al decreto ingiuntivo n. 635/24 non può essere considerato ai fini del superamento delle soglie dimensionali previste per qualificare l'impresa come maggiore, ma tale assunto non può essere condiviso.
Con riguardo ai debiti oggetto di accollo da parte di terzi, la Cassazione ha di recente statuito che il debito assunto da un terzo nei confronti dell'imprenditore mediante il c.d. “accollo interno” va computato nella verifica del superamento della soglia di fallibilità, atteso che in esso il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione, senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio (v. Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 19/09/2024, n. 25159).
Tale principio di diritto si presenta applicabile anche nel nuovo contesto del Codice della Crisi di
Impresa e dell'Insolvenza.
Pertanto, considerato i debiti dichiarati nell'ultimo bilancio della resistente e il debito di cui al decreto ingiuntivo n. 635/24, la soglia dei debiti di € 500.000,00 deve ritenersi superata e l'impresa va qualificata come maggiore.
Anche l'insolvenza può dirsi provata.
Il credito dei ricorrenti è molto datato ed è stato oggetto di alcuni pagamenti rateali non seguiti dal saldo degli importi dovuti e precettati più volte.
Il pignoramento mobiliare tentato dai ricorrenti non è andato a buon fine per mancato rinvenimento della società all'indirizzo indicato.
La società resistente è in liquidazione dal 2014, con conseguente impossibilità di considerare flussi di cassa prospettici.
I bilanci depositati dalla resistente attestano che la società ha registrato nell'ultimo triennio perdite rilevanti, ha un patrimonio negativo e non ha attivo sufficiente al pagamento dei debiti riportati.
Pertanto, va affermata la sussistenza dello stato di insolvenza della resistente.
5. VERIFICA TELEMATICA DELLO STATO PASSIVO
Il Tribunale ai sensi del terzo comma dell'art. 203 CCI stabilisce che l'udienza sia svolta in via telematica scritta, nelle forme di seguito precisate, ma con facoltà di essere presente per quei creditori con posizioni controverse che lo richiedano.
6. DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, e 121, CCI,
P.Q.M.
1) DICHIARA aperta la procedura di liquidazione giudiziale della (C.F e P.IVA CP_1
), con sede legale in Bellizzi (SA), via dell'Artigianato n. 21 (pec: , in P.IVA_1 Email_1
5 persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, sig.ra (c.f. CP_2
); C.F._6
2) NOMINA la dott.ssa Enza Faracchio Giudice Delegato per la procedura;
3) NOMINA Curatore il dott. il quale alla luce dell'organizzazione dello Persona_1 studio e sulla base delle risultanze emergenti dai rapporti riepilogativi risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI;
4) INVITA il curatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
5) PRECISA ai sensi dell'art. 142 CCI che la sentenza priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale che sono presi in consegna dal curatore ai sensi dell'art. 197 CCI;
6) DISPONE ai sensi del comma 2 dell'art. 197 CCI la trascrizione a cura del Curatore nei pubblici registri per gli immobili ed i beni mobili registrati;
7) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale (nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
8) DISPONE che il Curatore, ai sensi dell'art. 193 CCI, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
9) DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il
Curatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) che il Curatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra curatore e creditori e terzi;
d) che il Curatore comunichi ai creditori l'indirizzo di posta elettronica della procedura;
10) FISSA ex art. 49 c. 3 lett. d) C.C.I. l'udienza del 15.5.2025 per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato nella forma dell'udienza telematica scritta;
11) ASSEGNA AI CREDITORI E AI TERZI, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del Curatore delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I., avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208
C.C.I.;
6 12) AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la
Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
13) PRECISA che nelle predette domande dovrà, altresì, essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, C.C.I.;
14) PRECISA IN ORDINE ALL'UDIENZA TELEMATICA scritta di verifica dello stato passivo che:
a. il C.F. deposita sul PCT e trasmetta al debitore ed a tutti i creditori via pec entro 15 giorni prima dell'udienza il progetto di stato passivo;
b. precisa che il debitore è abilitato al deposito di memorie;
c. informa i creditori che potranno depositare osservazioni al progetto di stato passivo con PEC diretta alla pec del fallimento entro 10 giorni prima dell'udienza;
d. dispone che il CF depositi sia sulla piattaforma Falco che sul PCT tutte le osservazioni;
e. dispone che il Curatore depositi sia sul PCT che su Falco area creditori entro tre giorni prima dell'udienza eventuali modifiche al progetto di stato passivo già depositato;
f. precisa che qualora il GD ritenga di adottare una decisione più sfavorevole al creditore rispetto alla proposta del Curatore, la trattazione della singola domanda (e quindi la dichiarazione di esecutività) sarà rinviata per consentirgli di esporre le proprie difese;
g. dispone che il CF depositi sul PCT relazione con tutti gli allegati il giorno prima dell'udienza;
h. informa della facoltà di chiedere la discussione orale per posizioni singolari ed controverse mediante istanza da depositarsi via pec alla casella pec del fallimento entro 5 giorni prima dell'udienza e precisa quindi che solo per tali posizioni si svolgerà in via residuale l'udienza fisica dello stesso giorno ed alla stessa ora nell'aula 608, sesto piano palazzina B, cittadella giudiziaria del
Tribunale di Salerno in via Dalmazia;
15) AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
16) AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies disp. att c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai 7 rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
17) AUTORIZZA il Curatore ad accedere: - al cassetto fiscale;
- al cassetto previdenziale;
- alle banche dati dell'anagrafe tributaria;
- all'archivio dei rapporti finanziari;
- alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro;
18) DISPONE che la presente sentenza sia comunicata: a) al debitore;
b) ai ricorrenti;
c) al pubblico ministero;
d) al Curatore;
19) DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa per estratto al Registro delle Imprese di Salerno per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo;
Lì, 28/2/2025
Il Giudice Relatore e Estensore dott.ssa Enza Faracchio
Il Presidente dott.ssa Giuseppina Valiante
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