CA
Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/10/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 424/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato ad [...] l'[...], c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso per procura in atti (anche disgiuntamente) dagli
[...]
Avv.ti Andrea Scuderi e Giorgia Motta (del Foro di Catania) presso i cui indirizzi di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
Appellante
contro
:
(nato ad [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Domenico Condorelli
[...]
(del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
Appellato
OGGETTO: proprietà edilizia.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 22.9.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nella propria citazione (dell'11 novembre 2015) introduttiva del giudizio di primo grado – con cui conveniva innanzi al Tribunale di Catania i coniugi Parte_1
e – esponeva:
[...] Parte_3 Parte_2
- di essere proprietario pro quota di lotto di terreno in Acireale, fraz. Santa
Maria La Stella, via Cordovado n. 89 (in Catasto al foglio 52, part.lle 639, 640,
641, 642, 528), confinante con fondo dei convenuti (in Catasto al foglio 52, particelle 801, 398, 84), fondi – l'uno e l'altro – ricompresi in Zona Territoriale
Omogenea (ZTO) “E – Verde Agricolo” e dunque dotata, in base al vigente
Piano Regolatore Generale del Comune di Acireale, di un indice di edificabilità
“non maggiore di 0,03 mc/mq” ed altresì edificabile nel rispetto di una distanza minima dal confine con i fondi altrui “non minore da ml 10.00” (art. 11 Norme di Attuazione del PRG del Comune di Acireale)”,
- che, in spregio a dette previsioni urbanistico-edilizie, i convenuti avevano avviato sul loro fondo l'edificazione di fabbricato a forma di “L” - dell'altezza di circa sei metri fuori terra e dell'estensione di oltre 300 mq - il cui lato lungo
(di circa 15 mt) era stato realizzato parallelamente e ad una distanza dalla linea di confine con il fondo di esso attore soltanto di un metro,
- che già in precedenza i convenuti avevano realizzato sul proprio terreno due fabbricati che, anch'essi, non rispettavano detta distanza minima,
- che, inoltre, il progetto del nuovo fabbricato in corso di costruzione prevedeva la realizzazione di balconi il cui parapetto era destinato ad insistere proprio a ridosso di detto confine, in violazione della distanza minima delle vedute dai fondi altrui imposta dall'art. 905 c.c.
E sulla base di quanto così riassunto esso concludeva chiedendo all'adito Pt_2
Tribunale di “ritenere e dichiarare che le tre costruzioni realizzate sul fondo dei sig.ri e sito in Acireale (CT), fraz. S.M. La Parte_1 Parte_3
Stella, distano dalla linea di confine con l'immobile di proprietà del Sig. in Pt_2
Acireale (CT) ad una misura inferiore rispetto a quella minima di metri dieci (10,00) prescritta dal vigente Regolamento Edilizio e dalla legge;
conseguentemente, condannare i sig.ri e ad arretrare le Parte_1 Parte_3
costruzioni realizzate in Acireale (CT) sino a rispettare la distanza minima prescritta di metri dieci (10,00) dalla linea di confine con l'immobile dell'attore; condannare i sig.ri e al pagamento in favore degli attori Parte_1 Parte_3
della somma che il Giudicante liquiderà in via equitativa a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla predetta illecita edificazione, dal dì dell'illecito fino alla sua eliminazione. Con il favore delle spese di causa e dei compensi professionali”.
Costituitisi in contraddittorio i coniugi e Parte_1 Parte_3
eccepivano, anzitutto, la carenza di legittimazione passiva di essa stante, Pt_3
infatti, che esso aveva progressivamente edificato fondo che aveva acquistato Pt_1
prima di contrarre matrimonio. Nel merito, eccepiva lo stesso che – quanto ai Pt_1
fabbricati contraddistinti nella allegata planimetria con le lettere “B” e “C” – gli illeciti urbanistici contestatigli dal non sussistessero poiché esso convenuto Pt_2
aveva ogni volta proceduto ad un'attività di ricostruzione previa demolizione del preesistente. In particolare, il fabbricato (al tempo ancora in corso di ricostruzione) contraddistinto con la lettera “C” aveva la stessa sagoma “ad L” e la stessa distanza dal confine con il fondo attoreo - di mt 2.40 circa - del fabbricato preesistente, così per come – si poneva in evidenza – riconosciuto anche dall'Amministrazione
Comunale che aveva, pertanto, rilasciato la concessione edilizia in sanatoria
(accertamento di conformità) n. 20/2015. E proprio perché la reale distanza dal confine era quella anzidetta di mt 2.40 circa non sussisteva, neppure, la violazione – altresì fatta oggetto di contestazione – ai sensi dell'invocato art. 905 c.c. in tema di distanze minime delle vedute dalle costruzioni.
In ordine, per converso, al fabbricato contraddistinto nella allegata planimetria con la lettera “A”, eccepiva esso che fosse stato realizzato a ridosso della linea di Pt_1
confine da più di vent'anni, e di avere pertanto acquistato per usucapione corrispondente diritto di servitù. E per quanto così riassunto – e per quant'altro – parte convenuta concludeva chiedendo al Tribunale adito di:”1) in via preliminare e nel rito, estromettere dal presente giudizio la sig.ra non avendo la medesima sul terreno, né Parte_3
sulla costruzione, alcun diritto di proprietà o altro diritto reale;
2) nel merito, dire e dichiarare che in alcun modo le costruzioni insistenti sul terreno del sig. Pt_1
contraddistinte dalle lettere B e C violano le norme del regolamento
[...]
edilizio comunale mentre, con riferimento all'immobile indicato alla lettera A, dire e dichiarare l'intervenuta usucapione del diritto di servitù e per l'effetto rigettare le domande attoree. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Venuti in udienza – ed assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. – il G.I., disattesa l'istanza di parte convenuta di prova per interpello e per testimoni, istituiva per converso c.t.u. affidando all'ausiliario officiato il mandato di “accertare, con riferimento alle rispettive deduzioni delle parti, la situazione dei luoghi in questione, ed in particolare la natura e la consistenza delle opere edilizie realizzate dai convenuti sul fondo indicato in citazione, la conformità o meno di tali opere alle norme di legge e regolamentari in tema di distanze legali per le costruzioni nonché la conformità o meno delle vedute indicate nel punto “B” della narrativa della citazione alle norme degli artt. 905 e 906 c.c. in tema di distanze delle vedute dal fondo dell'attore”.
Acquisito l'elaborato peritale conseguentemente rassegnato, e rigettata l'istanza di richiamo del c.t.u., il primo giudice – raccolte le finali conclusioni delle parti, e posta la causa in decisione – per quel che in questa sede di impugnazione ancora rileva considerava infine, dopo aver dato atto “della rinuncia da parte dell'attore al capo della domanda relativa all'edificio B, come si legge nelle sue memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. (per cui oggetto della domanda restano solo i fabbricati A e C)”:
- che (oltre che riconoscersi la predetta carenza di legittimazione passiva della
) ai sensi dell'art. 111 c.p.c. dovesse anche riconoscersi la persistente Pt_3
legittimazione attiva del sebbene questi avesse nelle more del giudizio Pt_2
- ed in ispecie per atto pubblico di compravendita in notar Persona_1 dell'11.10.2017 (Rep. 30844) - alienato la sua quota di proprietà indivisa del predetto terreno con accesso da via Cordovado n. 89 ai figli e Controparte_1
Controparte_2
- che, nel merito, “la violazione delle distanze legali lamentata dall'attore, all'esito delle risultanze della CTU, è risultata fondata. Si legge infatti nella relazione tecnica d'ufficio dell'Ing. ”[……] Quanto Persona_2
all , ha ottenuto Concessione Edilizia in Sanatoria n° 20 del Parte_4
29/05/2015, Concessione ritenuta successivamente viziata dagli Uffici Tecnici del Comune di Acireale che hanno, quindi, avviato un procedimento di annullamento per vizio di legittimità. L'ortofoto realizzata dalla Regione
Sicilia nel 2007/2008, estrapolata dal GeoPortale della Regione Sicilia SITR, mostra l'immobile nella situazione immediatamente precedente a quella attuale. Risulta evidente come l'immobile di cui all'istanza di accertamento di conformità presentata in data 21/10/2014 prot. 70550 sia completamente diverso da quello preesistente, per sagoma, superficie, numero di piani e volume, motivo per cui l'intervento del 2014 non può essere considerato una ristrutturazione edilizia ma la realizzazione di un nuovo fabbricato. L'epoca di realizzazione è da collocarsi immediatamente prima del 28/03/2014, data del verbale di accertamento e sequestro preventivo da parte della Polizia
Municipale”,
- che, ciò posto, “L'edificio C non rispetta le distanze dal confine in quanto, da rilievo effettuato dal sottoscritto CTU, la distanza fra la parete del fabbricato e il confine di proprietà risulta essere pari a ml 2,40 nel punto più distante e ml
2,25 nel punto più vicino, mentre la distanza fra il balcone e il confine di proprietà risulta essere pari a ml 1,10 nel punto più distante e ml 0,95 nel punto più vicino, in entrambi i casi ampiamente sotto i limiti stabiliti”,
- che la domanda attorea di eliminazione delle vedute dell'edificio “C” che si denunciava che fossero destinare ad insistere a ridosso della linea di confine – anche ad ammettersi che potesse essere presa in esame sebbene non fosse stata “neppure formulata dall'attore espressamente, tra le domande da accogliere, nelle “conclusioni” dell'atto di citazione, mentre soltanto si legge nel corpo dello stesso atto, a pagina 4, punto B:“Illegittimità delle vedute (dirette, laterali o oblique) presenti nelle costruzioni erette sull'immobile di proprietà
e - costituzioni arbitrarie di servitù di Parte_1 Parte_3
veduta - violazione degli art. 905 e 906 cod. civ.” – fosse, alla luce di quanto relazionato in proposito dal c.t.u., infondata. Infatti, “Il CTU così si esprime, riguardo al mandato conferitogli dal precedente Giudice Onorario di
“Accertare la conformità o meno delle vedute indicate nel punto “B” della narrativa della citazione alle norme degli artt. 905 e 906 del c.c. in tema di distanze delle vedute dal fondo dell'attore”: “Si definisce veduta l'apertura sul fondo vicino che permette di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente. Il punto “B” della narrativa di citazione ha come oggetto la legittimità o meno delle vedute (dirette, laterali o oblique) che si verrebbero a generare nel fabbricato C una volta ultimati i lavori di costruzione. L'edificio non è completamente realizzato, tuttavia è possibile riconoscere: – aggetti in continuità con la soletta del primo impalcato, come da schema di seguito riportato, della profondità di ml 1,30; – bucature nella tamponatura che potrebbero ospitare delle finestre prospicienti il lotto di parte attrice sia al piano terra che al piano primo. Allo stato attuale gli aggetti non costituiscono una arbitraria servitù di veduta in violazione all'art. 905 del C.C. poichè non vi sono parapetti che possano consentire l'affaccio sul fondo vicino. […..] In merito alle finestre, quelle sul prospetto nord risultano essere a distanza minima di ml 2,25 e massima di ml 2,40 dal confine, in tutti i casi maggiore di ml 1,50. Quelle sui fronti ovest ed est sono poste a distanza comunque maggiore di ml 2,40, quindi in tutti i casi superiori ai ml 0,75 prescritti dall'art. 906 C.C. e, quindi, nel rispetto dei limiti. In risposta al quesito i balconi, qualora completi di parapetto, costituirebbero una arbitraria servitù di veduta in quanto non rispetterebbero i parametri previsti dal C.C. agli artt. 905 e 906, mentre in merito alle finestre, qualora realizzate, sussisterebbe la conformità in quanto poste a distanza consentita”. Ora è evidente che, non essendo stati ancora realizzati i parapetti nei balconi di parte convenuta, nulla può disporsi in ordine all'eliminazione delle (eventuali) vedute illegittime”,
- che, infine, meritasse di essere accolta anche la domanda risarcitoria altresì formulata dal “trattandosi di un danno in re ipsa. Infatti, secondo la Pt_2
Suprema Corte, in caso di violazione delle distanze di legge tra costruzioni, il danneggiato non ha l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al proprio diritto di proprietà, che è di norma presumibile e rappresenta un cosiddetto danno “in re ipsa”. La liquidazione del danno per violazione delle distanze tra costruzioni avviene, come ha precisato la giurisprudenza sopra citata, in via equitativa, in base all'art. 1226
c.c. Ritiene quindi questo Giudice equo liquidare il danno subito dall'attore per la violazione delle distanze legali in € 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Pertanto, con sentenza n. 5002/2023 del 3.12.2023, così statuiva infine, definitivamente pronunciando, il Tribunale di Catania:”
P Q M
… 1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta;
2) Condanna il Parte_3
convenuto , in relazione agli immobili denominati in atti A e Parte_1
C, di sua proprietà, siti in Acireale (CT), frazione Santa Maria La Stella, ad arretrarli rispetto al bene di proprietà dell'attore così da garantire e ripristinare la distanza di legge per come accertata dal CTU, ossia quella fissata dalle Norme
Tecniche di Attuazione riferite alla Zona E di PRG, pari a ml. 20,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti e ml. 10,00 fra ciascun edificio e il confine di proprietà; 3) Condanna il convenuto al risarcimento del Parte_1
danno subito dall'attore per l'illegittimo mantenimento delle costruzioni A e C a distanza inferiore a quella legale, danno che liquida in via equitativa in € 5.000,00, oltre interessi legali dal giorno della costruzione degli edifici a distanza illegittima fino alla sua eliminazione ed oltre a rivalutazione monetaria;
4) Rigetta la domanda di usucapione della servitù di distanza formulata dal convenuto;
5) Condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida Parte_1
ex DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in € 3.809,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge, oltre alle spese di
C.T.U. già liquidate, con decreto di liquidazione del 07/02/2020, in € 2.410,75 ex art. 1, DM 182/2002, oltre ad € 44,80 per costi chilometrici ed oltre a cassa ingegneri, come per legge, con esclusione dell'iva in quanto lo stesso CTU ha dichiarato nella propria istanza di non esservi soggetto;
6) Compensa le spese del giudizio tra l'attore e la convenuta ”. Parte_3
§§§
Avverso detta sentenza interponeva, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 16.3.2024, appello limitatamente alla “statuizione afferente al preteso mancato rispetto delle distanze con riferimento all'edificio indicato come “C” nel giudizio di primo grado e nella sentenza impugnata”, ed onde poi contestare l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno altresì formulata dal Pt_2
In ordine a detto edificio “C”, censurava l'appellante che “del tutto inopinatamente il
CTU ha dichiarato la difformità fra la situazione ante intervento rappresentata nell'allegato grafico parte integrante della Concessione Edilizia in Sanatoria n.
20/2015 ed il reale stato dei luoghi ante intervento: e ciò senza avvalersi di alcun elemento oggettivo ma soltanto basandosi sulla consultazione di immagini rilevate da
Google e dall'ortofoto regionale. In altre parole, le conclusioni del CTU sono derivate da mere presunzioni e personali interpretazioni e giammai da elementi oggettivi. Sul punto, il CTP dell'odierno appellante, nelle osservazioni alla bozza di
CTU, faceva rilevare come le immagini rilevate da Google non potessero avere alcuna valenza tecnica, soprattutto nel contesto agricolo, ed in particolare nel sito ove è ubicato l'edificio in esame che è caratterizzato dalla presenza di folta vegetazione di alberi d'alto fusto che, coprendo gran parte dell'edificio in oggetto anche al momento delle riprese, ne rendono impossibile la definizione (si veda ortofoto 2007/2008 allegata nella stessa CTU). Guardando una ripresa aerea
(aerofotogrammetria o ortofoto) in tali condizioni, infatti, è impossibile stabilire la sagoma, la superficie, e tanto meno il numero di piani ed il volume dell'edificio.
Quindi è chiaro che sarebbe stato necessario acquisire altri elementi, come gli atti di proprietà, le mappe e planimetrie catastali etc. Occorre precisare ancora che il fabbricato originario era privo di una porzione di copertura e la stessa era senza mantovana, a differenza dello stato attuale che presenta una mantovana di 1.30 mt, quasi su tutti i lati, quindi proiettando una sagoma apparente molto più grande del fabbricato originario. L'edificio originario è di antica costruzione, accertata sia nell'atto pubblico di compravendita del 05.02.1975 rogato dal notaio (n. Per_3
3812 del rep. e n. 2093 della racc.) con il quale il sig. acquistò l'intera Pt_1
proprietà, ivi compresa la particella 85 (oggi part. 801), sia nella mappa del catasto terreni dell'impianto (anno 1932), allora foglio 52, part. 85 (oggi part. 801) dove si riscontra la sagoma del fabbricato composta da due porzioni graffate con corte annessa (vedi planimetria allegata). Il fabbricato successivamente al 1932 (ma entro il 1967) ha subito delle modifiche che lo hanno portato alla configurazione rappresentata nella C.E. n. 20 del 2015. Esattamente la porzione di nord-est è stata ampliata verso ovest. Peraltro – come ha chiaramente dedotto l'odierno appellante con le memorie istruttorie innanzi al giudice di primo grado - la variazione della consistenza di tale edificio C, che era asserita da parte attrice, era solo fittizia (sulla carta) in quanto si è trattato di un mero aggiornamento catastale di una situazione pregressa. Dunque la rappresentazione catastale del fabbricato in sede di passaggio all'urbano per perdita dei requisiti di ruralità rispecchia fedelmente la sagoma e consistenza del fabbricato preesistente prima del 1967. La porzione del fabbricato è autonomamente rilevabile sia nell'aerofotogrammetria del comune del 1978 che in quella del 1996, oltre che nell'ortofoto del comune del 2002. La scarsa visibilità nelle viste di Google della porzione di sud-ovest è dunque da attribuire a due fattori: la mancanza della copertura crollata da tempo e la fitta vegetazione alternatasi negli anni. Infatti, oltre che nella mappa catastale d'impianto detta porzione di fabbricato è ben evidente nell'ortofoto del comune di Acireale datata 2002, dove si riscontra la presenza dei muri perimetrali, in parte coperti dagli alberi, che ne tracciano la sagoma e dove è visibile persino l'ombra di tali muri proiettata a terra (si veda ortofoto allegata alle osservazioni del CTP di parte). Inoltre a supporto della corretta rappresentazione dell'originario fabbricato ante C.E. esiste la planimetria depositata in catasto redatta da altro tecnico differente da quello che ha redatto i grafici allegati alla C.E. in sanatoria. Pertanto, due tecnici diversi hanno restituito la stessa rappresentazione grafica del fabbricato originario preesistente ante C.E., documenti verificati dal Comune di Acireale che ha rilasciato poi la Concessione edilizia”.
In definitiva - si concludeva sul punto – “Il Tribunale ha ritenuto di aderire acriticamente alle conclusioni del CTU, omettendo di verificare come gli accertamenti eseguiti dal perito non potessero condurre ad affermare che, in riferimento all'edificio “C”, fosse stata realizzata una nuova costruzione e non la demolizione e ricostruzione di quanto già precedentemente esistente”.
Ed in diretta conseguenza dell'insussistenza della violazione delle norme urbanistico- edilizie - che, per quanto fatto valere, avrebbe dovuto essere infine riconosciuta - avrebbe dovuto essere pure riformata la condanna al pagamento in favore del della suddetta somma di € 5.000,00 a titolo risarcitorio. Pt_2
Concludeva - per quanto così riassunto – l'appellante Parte_1
chiedendo infine alla Corte adita di “così provvedere:
1. In via principale, in accoglimento del motivo di gravame rubricato II.A del presente atto, facendo corretta applicazione dell'articolo 873 c.c., previo richiamo e/o sostituzione del CTU ove ritenuto necessario, sulla scorta di tutta la documentazione versata in atti, ritenere e dichiarare che l'edificio rubricato sub lett. “C” negli atti di primo grado sia stato oggetto di legittima demolizione e ricostruzione e che non vi sia alcuna violazione delle distanze fra costruzioni in relazione a quanto previsto dal codice civile e dai regolamenti locali;
2. In via gradata, anche previo richiamo del CTU e/o la sostituzione dello stesso con estensione del mandato, si chiede che la Corte Ecc.ma disponga l'eliminazione delle opere di ristrutturazione eseguite eventualmente oltre i limiti del preesistente, con ripristino della precedente sagoma dell'edificio indicato come “C” negli atti di causa.
3. In ogni caso, in accoglimento del motivo di gravame rubricato II.B del presente atto, ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'appellante a titolo risarcitorio e, per l'effetto, riformare sul punto la sentenza di primo grado”.
§§§
Costituitosi in lite contestava la fondatezza di quanto il Parte_2 Pt_1
aveva pur limitatamente fatto oggetto di gravame - che chiedeva infine, e pertanto, che fosse disatteso: in particolare obiettando che il c.t.u. avesse, con significatività in realtà univoca, rilevato che “dall'analisi degli elaborati grafici della C.E. n. 20/2015 redatti dall'ing. la preesistenza dichiarata è costituita da due Persona_4
immobili separati da un cortile, con una superficie coperta di 90,30 mq ed un volume di 495,79 mc, mentre l'edificio realizzato è un unico corpo di fabbrica a forma di L con superficie coperta di 99,00 mq e volume di 589,05 mc maggiori del preesistente”. Ed ancora il CTU (v. pag. 24 relazione), affermando che non si verte in ipotesi di demolizione e ricostruzione, chiarisce: “ovvero la porzione di cortile tra i due fabbricati preesistenti non può essere convertita in superficie coperta, quindi l'edificio attuale ai sensi del DPR 380/2001 a SS.UU. rientra negli interventi di nuova costruzione””; ed ancora, che “L'accorpamento di superficie libera all'erigenda nuova costruzione era stata ben evidenziata, ancor prima del CTU, dal consulente di parte geom. che (v. pag. 11 della sua relazione Persona_5
versata in atti con le deduzioni istruttorie ex art. 186 cpc n. 2) afferma: “Ma il fabbricato rurale, come si evidenzia dalla mappa, si componeva di due modesti corpi di fabbrica con interposto un ampio cortile e la sua superficie catastale complessiva di mq 98,00 – trattandosi di fabbricato rurale censito al catasto terreni – era comprensiva della area destinata alla corte che non poteva considerarsi ai fini del calcolo della superficie coperta. In data 24.05.2011 il proprietario ha presentato variazione catastale prot. 6463.1/2011 che trasformava il preesistente fabbricato rurale (part. 85) in un fabbricato per civile abitazione (part. 801 di categoria A/3 di classe 4°, con consistenza di 5 vani catastali) depositando la planimetria catastale
(estratto dagli atti contenuti nel fascicolo dell'Ufficio Urbanistica del Comune di
Acireale) … . Contemporaneamente veniva aggiornata la mappa catastale ai terreni come riportato nella immagine n. 13, riportata alla pagina seguente, evidenziandosi come l'esistente cortile sia stato trasformato in fabbricato”.
§§§
Alle proprie note conclusive l'appellante ha allegato copia della sentenza del T.A.R
Sicilia – Catania n. 2997 del 9 settembre 2024 (divenuta irrevocabile per mancata impugnazione) che definiva il ricorso del già rivolto ad ottenere Pt_2
l'annullamento della menzionata concessione edilizia in sanatoria n. 20/2015: produzione documentale a commento della quale esso ha inteso porre in Pt_1
eviedenza che “all'esito della detta pronuncia il Comune di Acireale – con la nota protocollo numero 115699 del 17.12.2024 del Dirigente del Settore Urbanistica, indirizzata al Signor ed allegata alle presenti note (doc.03) – avendo Pt_1
considerato l'esito del ricorso, ha annullato la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento della concessione edilizia in sanatoria del 15.06.2017, così archiviando il procedimento di annullamento della suddetta concessione. Con la conseguenza che il titolo del fabbricato “C” è stabile e definitivo”.
§§§
Chiamata la causa direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., all'esito della sua trattazione la Corte rimetteva le parti ad udienza di discussione finale ex artt.
350bis e 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
Nel suo motivo principale l'appello del non merita di essere atteso. Soprattutto Pt_1
perché non corrisponde al vero l'asserzione che, nell'accertare quanto rilevante in causa, ci si sia “soltanto basati sulla consultazione di immagini rilevate da Google e dall'ortofoto regionale” e si sia, invece, fatto a meno di altri necessari elementi di giudizio “come gli atti di proprietà, le mappe e planimetrie catastali etc.”. Queste ultime, in particolare, non si è mancato di vagliarle. Lo faceva, anzitutto, il c.t. di fiducia dell'originario attore (Geom. che nella succitata relazione Persona_5
tecnica del 12.5.2016 annotava, in ispecie: a) che l'estratto di mappa 2009 - riportato a pagina 11 di detta relazione - documenta che il fabbricato rurale che il Pt_1
acquistava mercè al sullodato atto pubblico di compravendita in notar del Per_3
05.02.1975 “si componeva di due modesti corpi di fabbrica con interposto un ampio cortile e la sua superficie catastale complessiva di mq 98,00 – trattandosi di fabbricato rurale censito al catasto terreni – era comprensiva della area destinata alla corte che non poteva considerarsi ai fini del calcolo della superficie coperta”; b) che “In data 24.5.2011 il proprietario ha presentato variazione catastale prot.
6463.1/2011 - che trasformava il preesistente fabbricato rurale (part. 85) in un fabbricato per civile abitazione (part. 801 di categoria A/3 di classe 4°, della consistenza di 5 vani catastali) - depositando la planimetria catastale (estratta dagli atti contenuti nel fascicolo dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Acireale) che di seguito si riporta”: planimetria – quest'ultima – in cui è raffigurato quanto “oggi è posto alla base dell'intervento di demolizione e ricostruzione di cui alla C.E. n° 20 del 29 maggio 2016. Contemporaneamente veniva aggiornata la mappa catastale ai terreni come riportato nella immagine n° 13, riportata alla pagina seguente, evidenziandosi come l'esistente cortile sia stato trasformato in fabbricato”.
Il che, complessivamente, vale quanto dire che - dato e non ammesso (per quanto non si mancherà di osservare in seguito) che la ricostruzione cui si è nella specie messo mano sia fedele (per sagoma e per volumetria) all'edificato che, di fatto, in precedenza insisteva sui luoghi – un intervento di demolizione e ricostruzione assimilabile, ex art. 3 T.U. 380/2001, agli interventi di ristrutturazione edilizia (e per questo – come agli specifici fini dell'odierno giudizio deve rammentarsi - non assoggettato al rispetto delle distanze minime imposte dallo strumento urbanistico in vigore al momento dell'intervento) possa (come affatto condivisibilmente affermato da detto c.t.) essere ritenuto legittimo se, anzitutto, “il preesistente edificio risulti regolare dal punto di vista urbanistico, non potendo assentire il competente ufficio alcun intervento edilizio su immobili che non siano stati legittimamente autorizzati.
In tal senso si ricorda che, con circolare del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 7.8.2003, n° 4174, viene esplicitamente disposto – in relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione – quanto segue: “La verifica della legittimità delle preesistenze, nel caso di richiesta di permesso di costruzione, spetta all'amministrazione che, una volta ricevuta la richiesta, provvederà a controllare la sussistenza dei titoli abilitativi originari con relative varianti (permessi di costruzione, concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie, denunce di inizio attività, concessioni o autorizzazioni in sanatoria) e dei provvedimenti di disciplina edilizia adottati per eventuali abusi presenti nell'edificio”: e nel caso in specie la variazione catastale, pura dichiarazione di parte, non può costituire titolo abilitativo alla modifica urbanistica della destinazione d'uso da rurale a civile abitazione (ovvero di qualunque altra modifica plano-altimetrica della unità immobiliare), ditalchè il fabbricato così censito, posto alla base del presunto intervento di “ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione”, risulta privo del titolo autorizzativo per la destinazione a civile abitazione”.
E' appena il caso di rilevare, a questo punto, che nulla aggiunge e nulla toglie a quanto si è così avuto modo di osservare e ritenere la summenzionata sentenza del
T.A.R Sicilia – Catania n. 2997 del 9 settembre 2024: per la sola e semplice ragione che trattasi di sentenza in rito, mercè alla quale il giudice amministrativo si limitava a dichiarare irricevibile la domanda del di annullamento della nota Pt_2
concessione edilizia in sanatoria n. 20/2015 siccome viziata da “un'inammissibile dilatazione del termine di impugnazione, posto a presidio della stabilità e certezza giuridica degli effetti degli atti amministrativi”.
§§§ Ciò posto e ritenuto con valenza già decisiva, per completezza di motivazione non deve omettersi di dare ulteriormente atto della inconsistenza delle argomentazioni dell'appellante che pretende di invalidare il diligente operato del c.t.u. discettando di
“contesto agricolo …. caratterizzato dalla presenza di folta vegetazione di alberi d'alto fusto ….”: mentre la documentazione fotografica acclusa agli atti di causa non consente, affatto, di discostarsi dalla conclusione dello stesso c.t.u. secondo cui
“Risulta evidente come l'immobile di cui all'istanza di accertamento di conformità presentata in data 21/10/2014 prot. 70550 sia completamente diverso da quello preesistente, per sagoma, superficie, numero di piani e volume, motivo per cui l'intervento del 2014 non può essere considerato una ristrutturazione edilizia ma la realizzazione di un nuovo fabbricato”. C.t.u. che, nel replicare ai rilievi mossigli dal c.t. di fiducia del , aggiungeva che “In ordine alla verifica della situazione Pt_1
ante intervento di demolizione e ricostruzione, si ribadisce con forza la difformità dell'immobile preesistente da quello attuale. Di seguito si riportano l'immagine "L" della relazione e una foto aerea dello stato attuale;
la prima mostra un edificio pressochè rettangolare e non a forma di L come quello attualmente esistente – foto a destra”.
L'appellante, in definitiva, nega l'evidenza.
§§§
A petto degli assai più che stringati termini del motivo di impugnazione diretto a censurare l'accoglimento della domanda risarcitoria altresì formulata dal Pt_2
(“l'accoglimento del precedente motivo di appello dovrà certamente condurre l'Ecc.ma Corte adita a riformare la sentenza di primo grado nel punto in cui è stata liquidata equitativamente la somma di Euro 5000 a titolo risarcitorio. È del tutto evidente che, nel momento in cui sarà statuito che l'edificio “C” non violi le norme sulle distanze legali, dovrà essere negato il diritto del Sig. ad ottenere una Pt_2
somma a titolo di risarcimento del danno”) l'atto di appello del non può che Pt_1
essere ulteriormente disatteso. Tantum devolutum quantum appellatum: principio che, applicato al caso a mani, non può che condurre alla conclusione che, in diretta conseguenza del rigetto di quanto dal fatto oggetto in via principale del suo Pt_1
gravame, debba essere pedissequamente rigettata la sua domanda di riforma della sentenza impugnata pure nella parte in cui detta domanda risarcitoria veniva accolta.
Solo per debito di ragione si soggiunge che non sarebbe stato peregrino far valere, al riguardo, che il danno di cui si è reclamato il risarcimento si atteggia a danno permanente, da un lato, e temporaneo dall'altro lato (cfr. Cass. II 19132/2013): ma accogliere il motivo di appello in esame per il fatto che il danno anzidetto lo si possa ritenere liquido solo allorchè, in ottemperanza alla condanna pronunziata dal primo giudice, lo stato dei luoghi sarà stato reso conforme a legge affetterebbe, invero,
l'odierna sentenza del vizio di ultrapetizione.
§§§
Conclusivamente, per tutto quanto sopra pur concisamente osservato e ritenuto l'appello interposto in atti da deve essere dunque rigettato. Parte_1
Le spese del grado vanno fatte seguire alla soccombenza, e si liquidano – sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di €
26.000,01 ed € 52.000,00 deve – stante il valore indeterminabile “di media complessità” della causa - farsi applicazione), e tenendosi poi in conto le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – nell'importo complessivo (sommando € 2.058,00 x fase studio + € 1.418,00 x fase introduttiva + €
1.522,50 x fase di trattazione + € 1.735,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico dell'appellante dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 5002/2023 del 3.12.2023 proposto, con citazione del
16.3.2024, da nei confronti di - così Parte_1 Parte_2
provvede:
- rigetta l'appello, - condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 6.733,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché (se dovuti) c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 9.X.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 424/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato ad [...] l'[...], c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso per procura in atti (anche disgiuntamente) dagli
[...]
Avv.ti Andrea Scuderi e Giorgia Motta (del Foro di Catania) presso i cui indirizzi di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
Appellante
contro
:
(nato ad [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Domenico Condorelli
[...]
(del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
Appellato
OGGETTO: proprietà edilizia.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 22.9.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nella propria citazione (dell'11 novembre 2015) introduttiva del giudizio di primo grado – con cui conveniva innanzi al Tribunale di Catania i coniugi Parte_1
e – esponeva:
[...] Parte_3 Parte_2
- di essere proprietario pro quota di lotto di terreno in Acireale, fraz. Santa
Maria La Stella, via Cordovado n. 89 (in Catasto al foglio 52, part.lle 639, 640,
641, 642, 528), confinante con fondo dei convenuti (in Catasto al foglio 52, particelle 801, 398, 84), fondi – l'uno e l'altro – ricompresi in Zona Territoriale
Omogenea (ZTO) “E – Verde Agricolo” e dunque dotata, in base al vigente
Piano Regolatore Generale del Comune di Acireale, di un indice di edificabilità
“non maggiore di 0,03 mc/mq” ed altresì edificabile nel rispetto di una distanza minima dal confine con i fondi altrui “non minore da ml 10.00” (art. 11 Norme di Attuazione del PRG del Comune di Acireale)”,
- che, in spregio a dette previsioni urbanistico-edilizie, i convenuti avevano avviato sul loro fondo l'edificazione di fabbricato a forma di “L” - dell'altezza di circa sei metri fuori terra e dell'estensione di oltre 300 mq - il cui lato lungo
(di circa 15 mt) era stato realizzato parallelamente e ad una distanza dalla linea di confine con il fondo di esso attore soltanto di un metro,
- che già in precedenza i convenuti avevano realizzato sul proprio terreno due fabbricati che, anch'essi, non rispettavano detta distanza minima,
- che, inoltre, il progetto del nuovo fabbricato in corso di costruzione prevedeva la realizzazione di balconi il cui parapetto era destinato ad insistere proprio a ridosso di detto confine, in violazione della distanza minima delle vedute dai fondi altrui imposta dall'art. 905 c.c.
E sulla base di quanto così riassunto esso concludeva chiedendo all'adito Pt_2
Tribunale di “ritenere e dichiarare che le tre costruzioni realizzate sul fondo dei sig.ri e sito in Acireale (CT), fraz. S.M. La Parte_1 Parte_3
Stella, distano dalla linea di confine con l'immobile di proprietà del Sig. in Pt_2
Acireale (CT) ad una misura inferiore rispetto a quella minima di metri dieci (10,00) prescritta dal vigente Regolamento Edilizio e dalla legge;
conseguentemente, condannare i sig.ri e ad arretrare le Parte_1 Parte_3
costruzioni realizzate in Acireale (CT) sino a rispettare la distanza minima prescritta di metri dieci (10,00) dalla linea di confine con l'immobile dell'attore; condannare i sig.ri e al pagamento in favore degli attori Parte_1 Parte_3
della somma che il Giudicante liquiderà in via equitativa a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla predetta illecita edificazione, dal dì dell'illecito fino alla sua eliminazione. Con il favore delle spese di causa e dei compensi professionali”.
Costituitisi in contraddittorio i coniugi e Parte_1 Parte_3
eccepivano, anzitutto, la carenza di legittimazione passiva di essa stante, Pt_3
infatti, che esso aveva progressivamente edificato fondo che aveva acquistato Pt_1
prima di contrarre matrimonio. Nel merito, eccepiva lo stesso che – quanto ai Pt_1
fabbricati contraddistinti nella allegata planimetria con le lettere “B” e “C” – gli illeciti urbanistici contestatigli dal non sussistessero poiché esso convenuto Pt_2
aveva ogni volta proceduto ad un'attività di ricostruzione previa demolizione del preesistente. In particolare, il fabbricato (al tempo ancora in corso di ricostruzione) contraddistinto con la lettera “C” aveva la stessa sagoma “ad L” e la stessa distanza dal confine con il fondo attoreo - di mt 2.40 circa - del fabbricato preesistente, così per come – si poneva in evidenza – riconosciuto anche dall'Amministrazione
Comunale che aveva, pertanto, rilasciato la concessione edilizia in sanatoria
(accertamento di conformità) n. 20/2015. E proprio perché la reale distanza dal confine era quella anzidetta di mt 2.40 circa non sussisteva, neppure, la violazione – altresì fatta oggetto di contestazione – ai sensi dell'invocato art. 905 c.c. in tema di distanze minime delle vedute dalle costruzioni.
In ordine, per converso, al fabbricato contraddistinto nella allegata planimetria con la lettera “A”, eccepiva esso che fosse stato realizzato a ridosso della linea di Pt_1
confine da più di vent'anni, e di avere pertanto acquistato per usucapione corrispondente diritto di servitù. E per quanto così riassunto – e per quant'altro – parte convenuta concludeva chiedendo al Tribunale adito di:”1) in via preliminare e nel rito, estromettere dal presente giudizio la sig.ra non avendo la medesima sul terreno, né Parte_3
sulla costruzione, alcun diritto di proprietà o altro diritto reale;
2) nel merito, dire e dichiarare che in alcun modo le costruzioni insistenti sul terreno del sig. Pt_1
contraddistinte dalle lettere B e C violano le norme del regolamento
[...]
edilizio comunale mentre, con riferimento all'immobile indicato alla lettera A, dire e dichiarare l'intervenuta usucapione del diritto di servitù e per l'effetto rigettare le domande attoree. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Venuti in udienza – ed assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. – il G.I., disattesa l'istanza di parte convenuta di prova per interpello e per testimoni, istituiva per converso c.t.u. affidando all'ausiliario officiato il mandato di “accertare, con riferimento alle rispettive deduzioni delle parti, la situazione dei luoghi in questione, ed in particolare la natura e la consistenza delle opere edilizie realizzate dai convenuti sul fondo indicato in citazione, la conformità o meno di tali opere alle norme di legge e regolamentari in tema di distanze legali per le costruzioni nonché la conformità o meno delle vedute indicate nel punto “B” della narrativa della citazione alle norme degli artt. 905 e 906 c.c. in tema di distanze delle vedute dal fondo dell'attore”.
Acquisito l'elaborato peritale conseguentemente rassegnato, e rigettata l'istanza di richiamo del c.t.u., il primo giudice – raccolte le finali conclusioni delle parti, e posta la causa in decisione – per quel che in questa sede di impugnazione ancora rileva considerava infine, dopo aver dato atto “della rinuncia da parte dell'attore al capo della domanda relativa all'edificio B, come si legge nelle sue memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. (per cui oggetto della domanda restano solo i fabbricati A e C)”:
- che (oltre che riconoscersi la predetta carenza di legittimazione passiva della
) ai sensi dell'art. 111 c.p.c. dovesse anche riconoscersi la persistente Pt_3
legittimazione attiva del sebbene questi avesse nelle more del giudizio Pt_2
- ed in ispecie per atto pubblico di compravendita in notar Persona_1 dell'11.10.2017 (Rep. 30844) - alienato la sua quota di proprietà indivisa del predetto terreno con accesso da via Cordovado n. 89 ai figli e Controparte_1
Controparte_2
- che, nel merito, “la violazione delle distanze legali lamentata dall'attore, all'esito delle risultanze della CTU, è risultata fondata. Si legge infatti nella relazione tecnica d'ufficio dell'Ing. ”[……] Quanto Persona_2
all , ha ottenuto Concessione Edilizia in Sanatoria n° 20 del Parte_4
29/05/2015, Concessione ritenuta successivamente viziata dagli Uffici Tecnici del Comune di Acireale che hanno, quindi, avviato un procedimento di annullamento per vizio di legittimità. L'ortofoto realizzata dalla Regione
Sicilia nel 2007/2008, estrapolata dal GeoPortale della Regione Sicilia SITR, mostra l'immobile nella situazione immediatamente precedente a quella attuale. Risulta evidente come l'immobile di cui all'istanza di accertamento di conformità presentata in data 21/10/2014 prot. 70550 sia completamente diverso da quello preesistente, per sagoma, superficie, numero di piani e volume, motivo per cui l'intervento del 2014 non può essere considerato una ristrutturazione edilizia ma la realizzazione di un nuovo fabbricato. L'epoca di realizzazione è da collocarsi immediatamente prima del 28/03/2014, data del verbale di accertamento e sequestro preventivo da parte della Polizia
Municipale”,
- che, ciò posto, “L'edificio C non rispetta le distanze dal confine in quanto, da rilievo effettuato dal sottoscritto CTU, la distanza fra la parete del fabbricato e il confine di proprietà risulta essere pari a ml 2,40 nel punto più distante e ml
2,25 nel punto più vicino, mentre la distanza fra il balcone e il confine di proprietà risulta essere pari a ml 1,10 nel punto più distante e ml 0,95 nel punto più vicino, in entrambi i casi ampiamente sotto i limiti stabiliti”,
- che la domanda attorea di eliminazione delle vedute dell'edificio “C” che si denunciava che fossero destinare ad insistere a ridosso della linea di confine – anche ad ammettersi che potesse essere presa in esame sebbene non fosse stata “neppure formulata dall'attore espressamente, tra le domande da accogliere, nelle “conclusioni” dell'atto di citazione, mentre soltanto si legge nel corpo dello stesso atto, a pagina 4, punto B:“Illegittimità delle vedute (dirette, laterali o oblique) presenti nelle costruzioni erette sull'immobile di proprietà
e - costituzioni arbitrarie di servitù di Parte_1 Parte_3
veduta - violazione degli art. 905 e 906 cod. civ.” – fosse, alla luce di quanto relazionato in proposito dal c.t.u., infondata. Infatti, “Il CTU così si esprime, riguardo al mandato conferitogli dal precedente Giudice Onorario di
“Accertare la conformità o meno delle vedute indicate nel punto “B” della narrativa della citazione alle norme degli artt. 905 e 906 del c.c. in tema di distanze delle vedute dal fondo dell'attore”: “Si definisce veduta l'apertura sul fondo vicino che permette di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente. Il punto “B” della narrativa di citazione ha come oggetto la legittimità o meno delle vedute (dirette, laterali o oblique) che si verrebbero a generare nel fabbricato C una volta ultimati i lavori di costruzione. L'edificio non è completamente realizzato, tuttavia è possibile riconoscere: – aggetti in continuità con la soletta del primo impalcato, come da schema di seguito riportato, della profondità di ml 1,30; – bucature nella tamponatura che potrebbero ospitare delle finestre prospicienti il lotto di parte attrice sia al piano terra che al piano primo. Allo stato attuale gli aggetti non costituiscono una arbitraria servitù di veduta in violazione all'art. 905 del C.C. poichè non vi sono parapetti che possano consentire l'affaccio sul fondo vicino. […..] In merito alle finestre, quelle sul prospetto nord risultano essere a distanza minima di ml 2,25 e massima di ml 2,40 dal confine, in tutti i casi maggiore di ml 1,50. Quelle sui fronti ovest ed est sono poste a distanza comunque maggiore di ml 2,40, quindi in tutti i casi superiori ai ml 0,75 prescritti dall'art. 906 C.C. e, quindi, nel rispetto dei limiti. In risposta al quesito i balconi, qualora completi di parapetto, costituirebbero una arbitraria servitù di veduta in quanto non rispetterebbero i parametri previsti dal C.C. agli artt. 905 e 906, mentre in merito alle finestre, qualora realizzate, sussisterebbe la conformità in quanto poste a distanza consentita”. Ora è evidente che, non essendo stati ancora realizzati i parapetti nei balconi di parte convenuta, nulla può disporsi in ordine all'eliminazione delle (eventuali) vedute illegittime”,
- che, infine, meritasse di essere accolta anche la domanda risarcitoria altresì formulata dal “trattandosi di un danno in re ipsa. Infatti, secondo la Pt_2
Suprema Corte, in caso di violazione delle distanze di legge tra costruzioni, il danneggiato non ha l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al proprio diritto di proprietà, che è di norma presumibile e rappresenta un cosiddetto danno “in re ipsa”. La liquidazione del danno per violazione delle distanze tra costruzioni avviene, come ha precisato la giurisprudenza sopra citata, in via equitativa, in base all'art. 1226
c.c. Ritiene quindi questo Giudice equo liquidare il danno subito dall'attore per la violazione delle distanze legali in € 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Pertanto, con sentenza n. 5002/2023 del 3.12.2023, così statuiva infine, definitivamente pronunciando, il Tribunale di Catania:”
P Q M
… 1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta;
2) Condanna il Parte_3
convenuto , in relazione agli immobili denominati in atti A e Parte_1
C, di sua proprietà, siti in Acireale (CT), frazione Santa Maria La Stella, ad arretrarli rispetto al bene di proprietà dell'attore così da garantire e ripristinare la distanza di legge per come accertata dal CTU, ossia quella fissata dalle Norme
Tecniche di Attuazione riferite alla Zona E di PRG, pari a ml. 20,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti e ml. 10,00 fra ciascun edificio e il confine di proprietà; 3) Condanna il convenuto al risarcimento del Parte_1
danno subito dall'attore per l'illegittimo mantenimento delle costruzioni A e C a distanza inferiore a quella legale, danno che liquida in via equitativa in € 5.000,00, oltre interessi legali dal giorno della costruzione degli edifici a distanza illegittima fino alla sua eliminazione ed oltre a rivalutazione monetaria;
4) Rigetta la domanda di usucapione della servitù di distanza formulata dal convenuto;
5) Condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida Parte_1
ex DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in € 3.809,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge, oltre alle spese di
C.T.U. già liquidate, con decreto di liquidazione del 07/02/2020, in € 2.410,75 ex art. 1, DM 182/2002, oltre ad € 44,80 per costi chilometrici ed oltre a cassa ingegneri, come per legge, con esclusione dell'iva in quanto lo stesso CTU ha dichiarato nella propria istanza di non esservi soggetto;
6) Compensa le spese del giudizio tra l'attore e la convenuta ”. Parte_3
§§§
Avverso detta sentenza interponeva, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 16.3.2024, appello limitatamente alla “statuizione afferente al preteso mancato rispetto delle distanze con riferimento all'edificio indicato come “C” nel giudizio di primo grado e nella sentenza impugnata”, ed onde poi contestare l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno altresì formulata dal Pt_2
In ordine a detto edificio “C”, censurava l'appellante che “del tutto inopinatamente il
CTU ha dichiarato la difformità fra la situazione ante intervento rappresentata nell'allegato grafico parte integrante della Concessione Edilizia in Sanatoria n.
20/2015 ed il reale stato dei luoghi ante intervento: e ciò senza avvalersi di alcun elemento oggettivo ma soltanto basandosi sulla consultazione di immagini rilevate da
Google e dall'ortofoto regionale. In altre parole, le conclusioni del CTU sono derivate da mere presunzioni e personali interpretazioni e giammai da elementi oggettivi. Sul punto, il CTP dell'odierno appellante, nelle osservazioni alla bozza di
CTU, faceva rilevare come le immagini rilevate da Google non potessero avere alcuna valenza tecnica, soprattutto nel contesto agricolo, ed in particolare nel sito ove è ubicato l'edificio in esame che è caratterizzato dalla presenza di folta vegetazione di alberi d'alto fusto che, coprendo gran parte dell'edificio in oggetto anche al momento delle riprese, ne rendono impossibile la definizione (si veda ortofoto 2007/2008 allegata nella stessa CTU). Guardando una ripresa aerea
(aerofotogrammetria o ortofoto) in tali condizioni, infatti, è impossibile stabilire la sagoma, la superficie, e tanto meno il numero di piani ed il volume dell'edificio.
Quindi è chiaro che sarebbe stato necessario acquisire altri elementi, come gli atti di proprietà, le mappe e planimetrie catastali etc. Occorre precisare ancora che il fabbricato originario era privo di una porzione di copertura e la stessa era senza mantovana, a differenza dello stato attuale che presenta una mantovana di 1.30 mt, quasi su tutti i lati, quindi proiettando una sagoma apparente molto più grande del fabbricato originario. L'edificio originario è di antica costruzione, accertata sia nell'atto pubblico di compravendita del 05.02.1975 rogato dal notaio (n. Per_3
3812 del rep. e n. 2093 della racc.) con il quale il sig. acquistò l'intera Pt_1
proprietà, ivi compresa la particella 85 (oggi part. 801), sia nella mappa del catasto terreni dell'impianto (anno 1932), allora foglio 52, part. 85 (oggi part. 801) dove si riscontra la sagoma del fabbricato composta da due porzioni graffate con corte annessa (vedi planimetria allegata). Il fabbricato successivamente al 1932 (ma entro il 1967) ha subito delle modifiche che lo hanno portato alla configurazione rappresentata nella C.E. n. 20 del 2015. Esattamente la porzione di nord-est è stata ampliata verso ovest. Peraltro – come ha chiaramente dedotto l'odierno appellante con le memorie istruttorie innanzi al giudice di primo grado - la variazione della consistenza di tale edificio C, che era asserita da parte attrice, era solo fittizia (sulla carta) in quanto si è trattato di un mero aggiornamento catastale di una situazione pregressa. Dunque la rappresentazione catastale del fabbricato in sede di passaggio all'urbano per perdita dei requisiti di ruralità rispecchia fedelmente la sagoma e consistenza del fabbricato preesistente prima del 1967. La porzione del fabbricato è autonomamente rilevabile sia nell'aerofotogrammetria del comune del 1978 che in quella del 1996, oltre che nell'ortofoto del comune del 2002. La scarsa visibilità nelle viste di Google della porzione di sud-ovest è dunque da attribuire a due fattori: la mancanza della copertura crollata da tempo e la fitta vegetazione alternatasi negli anni. Infatti, oltre che nella mappa catastale d'impianto detta porzione di fabbricato è ben evidente nell'ortofoto del comune di Acireale datata 2002, dove si riscontra la presenza dei muri perimetrali, in parte coperti dagli alberi, che ne tracciano la sagoma e dove è visibile persino l'ombra di tali muri proiettata a terra (si veda ortofoto allegata alle osservazioni del CTP di parte). Inoltre a supporto della corretta rappresentazione dell'originario fabbricato ante C.E. esiste la planimetria depositata in catasto redatta da altro tecnico differente da quello che ha redatto i grafici allegati alla C.E. in sanatoria. Pertanto, due tecnici diversi hanno restituito la stessa rappresentazione grafica del fabbricato originario preesistente ante C.E., documenti verificati dal Comune di Acireale che ha rilasciato poi la Concessione edilizia”.
In definitiva - si concludeva sul punto – “Il Tribunale ha ritenuto di aderire acriticamente alle conclusioni del CTU, omettendo di verificare come gli accertamenti eseguiti dal perito non potessero condurre ad affermare che, in riferimento all'edificio “C”, fosse stata realizzata una nuova costruzione e non la demolizione e ricostruzione di quanto già precedentemente esistente”.
Ed in diretta conseguenza dell'insussistenza della violazione delle norme urbanistico- edilizie - che, per quanto fatto valere, avrebbe dovuto essere infine riconosciuta - avrebbe dovuto essere pure riformata la condanna al pagamento in favore del della suddetta somma di € 5.000,00 a titolo risarcitorio. Pt_2
Concludeva - per quanto così riassunto – l'appellante Parte_1
chiedendo infine alla Corte adita di “così provvedere:
1. In via principale, in accoglimento del motivo di gravame rubricato II.A del presente atto, facendo corretta applicazione dell'articolo 873 c.c., previo richiamo e/o sostituzione del CTU ove ritenuto necessario, sulla scorta di tutta la documentazione versata in atti, ritenere e dichiarare che l'edificio rubricato sub lett. “C” negli atti di primo grado sia stato oggetto di legittima demolizione e ricostruzione e che non vi sia alcuna violazione delle distanze fra costruzioni in relazione a quanto previsto dal codice civile e dai regolamenti locali;
2. In via gradata, anche previo richiamo del CTU e/o la sostituzione dello stesso con estensione del mandato, si chiede che la Corte Ecc.ma disponga l'eliminazione delle opere di ristrutturazione eseguite eventualmente oltre i limiti del preesistente, con ripristino della precedente sagoma dell'edificio indicato come “C” negli atti di causa.
3. In ogni caso, in accoglimento del motivo di gravame rubricato II.B del presente atto, ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'appellante a titolo risarcitorio e, per l'effetto, riformare sul punto la sentenza di primo grado”.
§§§
Costituitosi in lite contestava la fondatezza di quanto il Parte_2 Pt_1
aveva pur limitatamente fatto oggetto di gravame - che chiedeva infine, e pertanto, che fosse disatteso: in particolare obiettando che il c.t.u. avesse, con significatività in realtà univoca, rilevato che “dall'analisi degli elaborati grafici della C.E. n. 20/2015 redatti dall'ing. la preesistenza dichiarata è costituita da due Persona_4
immobili separati da un cortile, con una superficie coperta di 90,30 mq ed un volume di 495,79 mc, mentre l'edificio realizzato è un unico corpo di fabbrica a forma di L con superficie coperta di 99,00 mq e volume di 589,05 mc maggiori del preesistente”. Ed ancora il CTU (v. pag. 24 relazione), affermando che non si verte in ipotesi di demolizione e ricostruzione, chiarisce: “ovvero la porzione di cortile tra i due fabbricati preesistenti non può essere convertita in superficie coperta, quindi l'edificio attuale ai sensi del DPR 380/2001 a SS.UU. rientra negli interventi di nuova costruzione””; ed ancora, che “L'accorpamento di superficie libera all'erigenda nuova costruzione era stata ben evidenziata, ancor prima del CTU, dal consulente di parte geom. che (v. pag. 11 della sua relazione Persona_5
versata in atti con le deduzioni istruttorie ex art. 186 cpc n. 2) afferma: “Ma il fabbricato rurale, come si evidenzia dalla mappa, si componeva di due modesti corpi di fabbrica con interposto un ampio cortile e la sua superficie catastale complessiva di mq 98,00 – trattandosi di fabbricato rurale censito al catasto terreni – era comprensiva della area destinata alla corte che non poteva considerarsi ai fini del calcolo della superficie coperta. In data 24.05.2011 il proprietario ha presentato variazione catastale prot. 6463.1/2011 che trasformava il preesistente fabbricato rurale (part. 85) in un fabbricato per civile abitazione (part. 801 di categoria A/3 di classe 4°, con consistenza di 5 vani catastali) depositando la planimetria catastale
(estratto dagli atti contenuti nel fascicolo dell'Ufficio Urbanistica del Comune di
Acireale) … . Contemporaneamente veniva aggiornata la mappa catastale ai terreni come riportato nella immagine n. 13, riportata alla pagina seguente, evidenziandosi come l'esistente cortile sia stato trasformato in fabbricato”.
§§§
Alle proprie note conclusive l'appellante ha allegato copia della sentenza del T.A.R
Sicilia – Catania n. 2997 del 9 settembre 2024 (divenuta irrevocabile per mancata impugnazione) che definiva il ricorso del già rivolto ad ottenere Pt_2
l'annullamento della menzionata concessione edilizia in sanatoria n. 20/2015: produzione documentale a commento della quale esso ha inteso porre in Pt_1
eviedenza che “all'esito della detta pronuncia il Comune di Acireale – con la nota protocollo numero 115699 del 17.12.2024 del Dirigente del Settore Urbanistica, indirizzata al Signor ed allegata alle presenti note (doc.03) – avendo Pt_1
considerato l'esito del ricorso, ha annullato la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento della concessione edilizia in sanatoria del 15.06.2017, così archiviando il procedimento di annullamento della suddetta concessione. Con la conseguenza che il titolo del fabbricato “C” è stabile e definitivo”.
§§§
Chiamata la causa direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., all'esito della sua trattazione la Corte rimetteva le parti ad udienza di discussione finale ex artt.
350bis e 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
Nel suo motivo principale l'appello del non merita di essere atteso. Soprattutto Pt_1
perché non corrisponde al vero l'asserzione che, nell'accertare quanto rilevante in causa, ci si sia “soltanto basati sulla consultazione di immagini rilevate da Google e dall'ortofoto regionale” e si sia, invece, fatto a meno di altri necessari elementi di giudizio “come gli atti di proprietà, le mappe e planimetrie catastali etc.”. Queste ultime, in particolare, non si è mancato di vagliarle. Lo faceva, anzitutto, il c.t. di fiducia dell'originario attore (Geom. che nella succitata relazione Persona_5
tecnica del 12.5.2016 annotava, in ispecie: a) che l'estratto di mappa 2009 - riportato a pagina 11 di detta relazione - documenta che il fabbricato rurale che il Pt_1
acquistava mercè al sullodato atto pubblico di compravendita in notar del Per_3
05.02.1975 “si componeva di due modesti corpi di fabbrica con interposto un ampio cortile e la sua superficie catastale complessiva di mq 98,00 – trattandosi di fabbricato rurale censito al catasto terreni – era comprensiva della area destinata alla corte che non poteva considerarsi ai fini del calcolo della superficie coperta”; b) che “In data 24.5.2011 il proprietario ha presentato variazione catastale prot.
6463.1/2011 - che trasformava il preesistente fabbricato rurale (part. 85) in un fabbricato per civile abitazione (part. 801 di categoria A/3 di classe 4°, della consistenza di 5 vani catastali) - depositando la planimetria catastale (estratta dagli atti contenuti nel fascicolo dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Acireale) che di seguito si riporta”: planimetria – quest'ultima – in cui è raffigurato quanto “oggi è posto alla base dell'intervento di demolizione e ricostruzione di cui alla C.E. n° 20 del 29 maggio 2016. Contemporaneamente veniva aggiornata la mappa catastale ai terreni come riportato nella immagine n° 13, riportata alla pagina seguente, evidenziandosi come l'esistente cortile sia stato trasformato in fabbricato”.
Il che, complessivamente, vale quanto dire che - dato e non ammesso (per quanto non si mancherà di osservare in seguito) che la ricostruzione cui si è nella specie messo mano sia fedele (per sagoma e per volumetria) all'edificato che, di fatto, in precedenza insisteva sui luoghi – un intervento di demolizione e ricostruzione assimilabile, ex art. 3 T.U. 380/2001, agli interventi di ristrutturazione edilizia (e per questo – come agli specifici fini dell'odierno giudizio deve rammentarsi - non assoggettato al rispetto delle distanze minime imposte dallo strumento urbanistico in vigore al momento dell'intervento) possa (come affatto condivisibilmente affermato da detto c.t.) essere ritenuto legittimo se, anzitutto, “il preesistente edificio risulti regolare dal punto di vista urbanistico, non potendo assentire il competente ufficio alcun intervento edilizio su immobili che non siano stati legittimamente autorizzati.
In tal senso si ricorda che, con circolare del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 7.8.2003, n° 4174, viene esplicitamente disposto – in relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione – quanto segue: “La verifica della legittimità delle preesistenze, nel caso di richiesta di permesso di costruzione, spetta all'amministrazione che, una volta ricevuta la richiesta, provvederà a controllare la sussistenza dei titoli abilitativi originari con relative varianti (permessi di costruzione, concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie, denunce di inizio attività, concessioni o autorizzazioni in sanatoria) e dei provvedimenti di disciplina edilizia adottati per eventuali abusi presenti nell'edificio”: e nel caso in specie la variazione catastale, pura dichiarazione di parte, non può costituire titolo abilitativo alla modifica urbanistica della destinazione d'uso da rurale a civile abitazione (ovvero di qualunque altra modifica plano-altimetrica della unità immobiliare), ditalchè il fabbricato così censito, posto alla base del presunto intervento di “ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione”, risulta privo del titolo autorizzativo per la destinazione a civile abitazione”.
E' appena il caso di rilevare, a questo punto, che nulla aggiunge e nulla toglie a quanto si è così avuto modo di osservare e ritenere la summenzionata sentenza del
T.A.R Sicilia – Catania n. 2997 del 9 settembre 2024: per la sola e semplice ragione che trattasi di sentenza in rito, mercè alla quale il giudice amministrativo si limitava a dichiarare irricevibile la domanda del di annullamento della nota Pt_2
concessione edilizia in sanatoria n. 20/2015 siccome viziata da “un'inammissibile dilatazione del termine di impugnazione, posto a presidio della stabilità e certezza giuridica degli effetti degli atti amministrativi”.
§§§ Ciò posto e ritenuto con valenza già decisiva, per completezza di motivazione non deve omettersi di dare ulteriormente atto della inconsistenza delle argomentazioni dell'appellante che pretende di invalidare il diligente operato del c.t.u. discettando di
“contesto agricolo …. caratterizzato dalla presenza di folta vegetazione di alberi d'alto fusto ….”: mentre la documentazione fotografica acclusa agli atti di causa non consente, affatto, di discostarsi dalla conclusione dello stesso c.t.u. secondo cui
“Risulta evidente come l'immobile di cui all'istanza di accertamento di conformità presentata in data 21/10/2014 prot. 70550 sia completamente diverso da quello preesistente, per sagoma, superficie, numero di piani e volume, motivo per cui l'intervento del 2014 non può essere considerato una ristrutturazione edilizia ma la realizzazione di un nuovo fabbricato”. C.t.u. che, nel replicare ai rilievi mossigli dal c.t. di fiducia del , aggiungeva che “In ordine alla verifica della situazione Pt_1
ante intervento di demolizione e ricostruzione, si ribadisce con forza la difformità dell'immobile preesistente da quello attuale. Di seguito si riportano l'immagine "L" della relazione e una foto aerea dello stato attuale;
la prima mostra un edificio pressochè rettangolare e non a forma di L come quello attualmente esistente – foto a destra”.
L'appellante, in definitiva, nega l'evidenza.
§§§
A petto degli assai più che stringati termini del motivo di impugnazione diretto a censurare l'accoglimento della domanda risarcitoria altresì formulata dal Pt_2
(“l'accoglimento del precedente motivo di appello dovrà certamente condurre l'Ecc.ma Corte adita a riformare la sentenza di primo grado nel punto in cui è stata liquidata equitativamente la somma di Euro 5000 a titolo risarcitorio. È del tutto evidente che, nel momento in cui sarà statuito che l'edificio “C” non violi le norme sulle distanze legali, dovrà essere negato il diritto del Sig. ad ottenere una Pt_2
somma a titolo di risarcimento del danno”) l'atto di appello del non può che Pt_1
essere ulteriormente disatteso. Tantum devolutum quantum appellatum: principio che, applicato al caso a mani, non può che condurre alla conclusione che, in diretta conseguenza del rigetto di quanto dal fatto oggetto in via principale del suo Pt_1
gravame, debba essere pedissequamente rigettata la sua domanda di riforma della sentenza impugnata pure nella parte in cui detta domanda risarcitoria veniva accolta.
Solo per debito di ragione si soggiunge che non sarebbe stato peregrino far valere, al riguardo, che il danno di cui si è reclamato il risarcimento si atteggia a danno permanente, da un lato, e temporaneo dall'altro lato (cfr. Cass. II 19132/2013): ma accogliere il motivo di appello in esame per il fatto che il danno anzidetto lo si possa ritenere liquido solo allorchè, in ottemperanza alla condanna pronunziata dal primo giudice, lo stato dei luoghi sarà stato reso conforme a legge affetterebbe, invero,
l'odierna sentenza del vizio di ultrapetizione.
§§§
Conclusivamente, per tutto quanto sopra pur concisamente osservato e ritenuto l'appello interposto in atti da deve essere dunque rigettato. Parte_1
Le spese del grado vanno fatte seguire alla soccombenza, e si liquidano – sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di €
26.000,01 ed € 52.000,00 deve – stante il valore indeterminabile “di media complessità” della causa - farsi applicazione), e tenendosi poi in conto le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – nell'importo complessivo (sommando € 2.058,00 x fase studio + € 1.418,00 x fase introduttiva + €
1.522,50 x fase di trattazione + € 1.735,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico dell'appellante dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 5002/2023 del 3.12.2023 proposto, con citazione del
16.3.2024, da nei confronti di - così Parte_1 Parte_2
provvede:
- rigetta l'appello, - condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 6.733,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché (se dovuti) c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 9.X.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)