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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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- 1. Limiti di redazione dell’atto, gli orientamenti dei Tribunali di Marsala e CrotoneAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 22 maggio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 26/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 860/2023 R.G.
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Posca Parte_1 C.F._1
attore
e
in persona del legale rappresentate p.t. (C.F. , rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Sergio Giangreco
convenuta nonché
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. , rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti
terza chiamata
Il Giudice
scaduto il termine del 25.2.2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 26.2.2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe
Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 860/2023 R.G., vertente
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Posca Parte_1 C.F._1
attore
e
in persona del legale rappresentate p.t. (C.F. , rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Sergio Giangreco
convenuta nonché
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. , rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti
terza chiamata
OGGETTO
Ripetizione d'indebito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
25.2.2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
2 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge
18 giugno 2009, n. 69.
1.1. Va, inoltre, precisato che la sentenza è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies
e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa
3 sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
2. Venendo alla presente fattispecie, con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio la nnanzi a questo tribunale per ottenere la condanna della Controparte_1
stessa alla ripetizione dell'indebito oggettivo ad essa versato in virtù del contratto di mutuo intercorso tra le parti, per effetto della presunta applicazione di interessi usurari e della violazione delle norme sulla trasparenza bancaria per mancata indicazione sia del tasso di interesse applicato sia del regime di capitalizzazione applicato (ammortamento c.d. alla francese), dal quale è derivata altresì, a suo dire, l'applicazione di interessi anatocistici.
Con comparsa tempestivamente depositata, si è costituita la banca convenuta, chiedendo, in primo luogo, di essere autorizzata a chiamare in causa la per esserne manlevata nel caso Controparte_2
di accoglimento della domanda attorea;
in via preliminare, ha eccepito: il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla linea di credito di finanziamento agevolato
(comprendendo il contratto di mutuo de quo due distinte linee di finanziamento, una bancaria ed una agevolata) con conseguente domanda di estromissione dal giudizio;
la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 163, nn. 3 e 4 c.p.c.; nel merito, ha contestato la domanda, rilevando l'infondatezza e la genericità delle doglianze e ne ha chiesto il rigetto.
Autorizzata la chiamata, si è costituita la chiedendo il rigetto della domanda di Controparte_2 manleva, eccependo l'intervenuta prescrizione del credito con riferimento alle somme pagate a titolo d'interessi prima del 7.6.2013 e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.
Istruito il procedimento con produzione documentale, la causa è stata decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note conclusive e note scritte.
3. IN VIA PRELIMINARE.
3.1. L'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla convenuta sul presupposto dell'incertezza in ordine alla cosa oggetto della domanda e ai fatti e agli elementi di diritto che ne costituiscono le ragioni, è infondata.
Ed invero, l'art. 164 c.p.c. è costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito nel senso che sussiste nullità per difetto dell'editio actionis laddove ricorra omissione o totale incertezza del petitum e/o della causa petendi, non colmabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, da eseguirsi sulla base tanto delle conclusioni che della parte espositiva, nonché dei documenti ad esso allegati e tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, essendo evincibili, dall'esposizione contenuta nell'atto introduttivo, le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell'azione.
4 D'altra parte - e la circostanza è dirimente - va considerato che la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum è funzionale all'esercizio del diritto di difesa che, nel caso in oggetto, non risulta pregiudicato. In particolare, nessuna violazione del diritto della convenuta di approntare una puntuale difesa è rinvenibile nella fattispecie in esame, in cui l'ampiezza e completezza delle motivazioni in fatto e in diritto contenute nella comparsa di costituzione e risposta sono indicative dell'insussistenza di gravi e incolmabili incertezze quanto agli elementi propri dell'editio actionis dell'atto di citazione.
Allo stesso modo, la terza chiamata ha contestato nel merito l'avversa pretesa, offrendo puntuali argomenti a confutazione.
3.2. Deve, altresì, respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, formulata dalla convenuta;
e difatti essa, in quanto collegata al difetto di titolarità dal lato passivo dell'obbligazione, titolarità che spetterebbe ad altro soggetto, non ha a nulla a che vedere con la diversa eccezione relativa alla cd. legittimazione ad causam, la quale consiste nella titolarità del potere e del dovere rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso.
Risponde infatti ad un consolidato principio che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
Laddove, invece, venga contestata la titolarità della situazione giuridica sostanziale passiva, come nel caso di specie, si configura una questione che attiene al merito della lite e alla fondatezza della pretesa
(v. Cass. 3 dicembre 1999, n. 13467; Cass. 24 luglio 1997, n. 916; Cass. 13 gennaio 1995, n, 377,
Cass. 17 marzo 1995, n. 3110).
Al contempo, quanto alla richiesta di estromissione avanzata dalla convenuta, è opportuno rilevare che in tema di procedimento civile, l'estromissione integra la conseguenza del mutamento della situazione legittimante in capo all'estromittendo, dovuta ad una modificazione della domanda variamente verificatasi e realizza così l'uscita della parte dal processo in virtù di un provvedimento del Giudice che riscontri il difetto dei presupposti sui quali si fonda la presenza in giudizio dell'estromesso, previo consenso delle altre parti del giudizio (Tribunale Spoleto, sez. I, 11.5.2021,
n. 324). Affinché, quindi, possa pronunciarsi l'estromissione, è necessario che le parti vi consentano, consenso non raggiunto nella fattispecie in oggetto.
4. NEL MERITO.
5 La domanda è infondata e dev'essere respinta.
Si premette che nella specie il giudicante ritiene di fare applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”, rammentando che tale principio, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (costituzionalizzate dall'art. 111 Cost.), con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (arg. da Cass., sez. VI, n. 12002/2014; Cass.,
SS.UU., n. 9936/2014).
Ciò detto, va anzitutto precisato che parte attrice ha esercitato un'azione di accertamento negativo e di ripetizione di indebito.
Non è, dunque, irrilevante perimetrare il profilo della ripartizione degli oneri probatori.
Sul tema, è sempre necessario tener presente chi ha intrapreso l'iniziativa giudiziaria.
È evidente, infatti, che, a seconda che l'iniziativa giudiziaria venga presa dalla banca o dal cliente,
l'onere della prova sarà destinato a ripartirsi in maniera diversa tra le parti.
Del resto, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, il regime dell'onere probatorio non risulta modificato neanche quando venga proposta una domanda di mero “accertamento negativo” del credito di controparte, dal momento che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo (Cass., sez. I, 11 gennaio 2017, n. 500; Cass., sez. III, 13 giugno 2013, n. 14854; Cass., sez. III, 11 gennaio
2007, n. 384; Cass., sez. L., 13 dicembre 2004, n. 23229).
Tale impostazione è seguita anche dalla prevalente giurisprudenza di merito, per la quale “la domanda di indebito oggettivo, per essere qualificata come tale, con conseguente possibilità di ripetere quanto indebitamente pagato, deve avere ad oggetto la restituzione di somme di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, ed ha pertanto una natura restitutoria più che risarcitoria. Poiché l'inesistenza della causa debendi (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) è un elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo, la relativa prova incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa, ancorché abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o
6 mediante presunzioni da cui desumersi il fatto positivo” (v. Tribunale Roma sez. XVII, 19.2.2019, n.
3794)
Ed ancora, si è sottolineato che “in tema di ripetizione di indebito, incombe all'attore provare non solo l'avvenuto pagamento ma anche la mancanza di causa debendi” (nel caso di specie, l'attore aveva chiesto di accertare l'illegittimità delle clausole applicate al rapporto di conto corrente ed al contratto di mutuo;
v. Tribunale Roma sez. XVII, 4.11.2020, n. 15400).
Nel caso di specie, quindi, l'onere della prova grava sull'attore, il quale non l'ha tuttavia adeguatamente assolto.
4.1. Innanzitutto, si appalesa oltremodo generica la contestazione in merito al superamento del tasso soglia usura ed all'applicazione di interessi anatocistici.
Deve, sul punto, rammentarsi che colui che deduce in giudizio l'illegittimità delle clausole contrattuali deve indicare il tasso concordato, nonché quello che ritiene sia stato effettivamente praticato, unitamente ai criteri di determinazione dello stesso, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura;
infine, deve indicare con conteggi chiari e verificabili le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca, in applicazione degli interessi ritenuti usurari
(Tribunale Piacenza del 23.5.2022, n. 249; v. anche Tribunale di Savona del 6.3.2024: “è onere del contraente che deduca l'addebito da parte dell'istituto di credito di emolumenti non dovuti (nel caso di specie interessi usurari) specificare dettagliatamente non solo l'entità degli importi che esso ritenga di aver corrisposto indebitamente, ma anche precisare le ulteriori modalità con cui gli addebiti illegittimi si sarebbero verificati (quali ad esempio i tempi e, nel caso di conto corrente, le trimestralità nel corso delle quali gli addebiti sarebbero stati effettuati, etc, in modo tale, tra l'altro, da consentire all'istituto di credito di svolgere compiutamente le proprie difese al riguardo), nonché dedurre i relativi mezzi di prova a sostegno dei propri assunti”; Tribunale di Ferrara del 5.12.2013:
"quanto alla doglianza inerente il preteso tasso usurario, è onere della parte che allega tale circostanza allegare ed indicare quali i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso cd soglia, diversamente essendo la relativa difesa solo una allegazione dilatoria…..Attesa la genericità delle contestazioni la richiesta istruttoria di perizia contabile appare meramente esplorativa").
Nel caso di specie, l'attore nulla ha dedotto in maniera specifica e dettagliata.
Né può ammettersi la ctu contabile richiesta, perché sarebbe esplorativa, non potendo essa servire a colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio.
Al riguardo, si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi
7 acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v. Cass., 7 settembre
2023, n. 26048): tali regole valgono anche in materia bancaria, altrimenti ogni semplice contestazione, anche la più banale e infondata e magari immotivata, porterebbe automaticamente a disporre una ctu contabile.
Nel caso in esame, a fronte del tenore generico e non circostanziato delle contestazioni difensive, non ricorrono neppure gli elementi minimi per disporla.
Sul punto, va precisato che la perizia prodotta dall'attore non costituisce prova scritta: al contrario essa rappresenta una valutazione di parte non avente alcun valore probatorio, sostanziandosi in una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico.
E' noto, infatti, che la consulenza tecnica di parte ha valore probatorio limitato perché costituisce una mera allegazione difensiva, non assimilabile per attendibilità e per imparzialità alla consulenza tecnica disposta d'ufficio (ex multis Cass. civ., 15/09/2020, n. 19187).
Il Giudice, pertanto, ben potrà discostarsi da una consulenza di parte quando manchi di contenuti precisi e circostanziati e comunque i criteri adottati non appaiano ragionevolmente condivisibili, senza incorrere nel vizio di omissione di pronuncia (cfr. Cassazione civile, 6.8.2015, n. 16552).
Sul punto, va, innanzitutto, evidenziato che il perito di parte non ha indicato l'esatto periodo di superamento del tasso soglia né i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento.
Inoltre, non è superfluo rilevare che, come emerge dalla perizia in discorso, l'attore contesta il carattere usurario degli interessi applicati con riferimento al Taeg ed all'interesse di mora, fondando le proprie deduzioni su criteri di calcolo errati e non conformi alla specifica disciplina di settore.
Al riguardo, occorre chiarire la differenza tra l'indice TAEG e il TEG: il TAEG è disciplinato dal
DM 8.7.1992, poi aggiornato dal DM 6.5.2000 recante la “Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo”. Tale parametro, come stabilito dagli art. 121 e ss. T.U.B., costituisce un indicatore di costo che obbligatoriamente deve essere riportato “in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata” negli “annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito”. Dunque, il Taeg è un parametro virtuale che funge da indicatore per dichiarare il costo globale del prestito o del mutuo, ricomprende tutte le spese che risultano obbligatorie ai fini di apertura e pagamento del finanziamento. L'art. 2 della L. 108/1996, invece, contenente la normativa antiusura, prevede
8 espressamente che la valutazione di usurarietà di un rapporto vada effettuata utilizzando esclusivamente il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), e non il TAEG/ISC.
Il TEG (Tasso Effettivo Globale) viene impiegato per le verifiche di usurarietà delle operazioni di credito praticate da banche ed altri intermediari finanziari e serve a determinare il tasso massimo che non può essere oltrepassato secondo quanto previsto dalla legge 108/96 contro l'usura: l'art. 2 della
L. 108/1996 rimanda al Ministro del Tesoro, sentiti la BA d'IA e l'Ufficio italiano dei cambi,
l'onere di rilevare i TEG presso gli intermediari, di stabilirne i metodi di calcolo ed all'esito di pubblicare il TEGM e di conseguenza i Tassi Soglia Usura che costituiscono un aumento su base matematica del TEGM - Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM +50% sino al 2011 e TEGM +25%
+4 punti percentuali dopo il 2011). Il ministero del Tesoro a sua volta ha delegato il compito alla
BA D'IA, la quale, nella normativa secondaria emanata e recepita nei Decreti Ministeriali di pubblicazione dei Tassi Soglia Usura, ha chiarito che il TEG, per i mutui/finanziamenti, va calcolato con formula matematica solo similare al TAEG/ISC (normato dal DM 8.7.1992) ma, al contrario di questo parametro, oltre ad avere finalità e caratteristiche diverse, comprende diversi oneri/spese che devono essere inclusi/esclusi nell'equazione di calcolo.
Pertanto, l'eccezione di usurarietà genetica sollevata è il risultato di un metodo di calcolo erroneo, non rispettoso della normativa in materia e delle istruzioni redatte dalla BA d'IA: infatti, finisce per considerare il TAEG in luogo del TEG, che in realtà costituisce l'indice correttamente applicabile ai fini della valutazione del superamento delle soglie antiusura.
Parimenti erronea è la deduzione in merito alla somma al tasso di interessi della commissione di estinzione anticipata, calcolata dal consulente di parte ai fini della determinazione del TEGM: tale clausola, infatti, non pare assimilabile ad una penale e, quindi, agli oneri connessi all'erogazione del credito, quanto piuttosto ad una multa penitenziale ex art. 1373 c.c., costituendo la remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell'istituto di credito per l'esercizio del diritto di recesso (cd. prezzo del recesso), evento, peraltro, del tutto incerto, sia nell'an (in quanto dipendente in modo esclusivo dalla volontà della parte), sia nel quantum (il costo dell'estinzione anticipata non
è, infatti, preventivamente quantificabile, non potendosi prevedere, al momento della stipula, quello in cui il mutuatario deciderà di recedere dal contratto). Dunque, costituisce un costo eventuale non riconducibile agli oneri per l'erogazione del credito, ma alla decisione del cliente di recedere in modo anticipato dal rapporto contrattuale, e dall'inadempimento.
La Suprema Corte ha infatti ribadito la statuizione secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni. È impossibile, pertanto, cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori. La prima costituisce, infatti, una clausola penale di recesso, che
9 viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. I secondi, invece, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. A ben vedere, pertanto, proprio la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione,
a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente
(Cassazione civile, sez. III, 14.3.2022, n.8109).
Il calcolo effettuato dal consulente di parte opponente è dunque errato.
Risulta altresì errata anche la valutazione circa il superamento della soglia usuraria da parte del tasso fissato per gli interessi moratori: come è ormai noto, la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. In quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'articolo 2 sopra citato;
mentre, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti (Cass. S.U. n. 19597/2020).
Tale principio non comporta che ai fini della verifica dell'eventuale applicazione di interessi usurari debbano cumularsi interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi disomogenei tra loro, ma, soprattutto, è necessario applicare al TEGM l'incremento della maggiorazione media degli interessi moratori.
Gli interessi corrispettivi costituiscono il corrispettivo previsto contrattualmente tra le parti per il godimento diretto di una somma di denaro, mentre gli interessi moratori rappresentano una liquidazione del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione
10 pecuniaria: ecco perché la diversità di natura e funzione fa sì che il loro cumulo genererebbe un'impropria ed errata operazione di calcolo.
Anche in questo caso, dunque, il calcolo effettuato non risulta corretto.
Alla luce di quanto sopra, non può allora che ribadirsi la valutazione di inconducenza della chiesta ctu contabile.
A ciò si aggiunga che, in base alla documentazione prodotta, resta non individuabile se il cliente abbia operato all'interno ovvero oltre i limiti di fido concessogli dalla banca (ciò ai fini dell'accertamento della fondatezza dell'eccezione di prescrizione, in conformità a Cass. SU, n. 24418/2010). Come affermato da Cass. Civ. n. 27705 del 2018, infatti: "se il tempо decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata". La mancata integrale produzione della documentazione rileva pertanto anche ai fini della prova dell'affidamento e del suo limite, e dunque alla possibilità di accertare e/o escludere la natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse, ai fini della fondatezza dell'eccezione di prescrizione".
4.2. Con riferimento, poi, alle ulteriori contestazioni attoree, in tema di violazione ex art. 117 TUB per l'asserita difformità tra l'ISC (Indicatore sintetico del costo) ed il tasso effettivo applicato alla convenzione e in tema di dedotta nullità parziale del contratto per indeterminatezza delle condizioni contrattuali ex artt. 1346 e 1418, comma 2 c.c. ossia in quanto il contratto in esame non indica il regime di capitalizzazione degli interessi passivi, le controdeduzioni della convenuta non appaiono peregrine.
Ed invero, con riguardo al primo profilo, a tutto concedere, la giurisprudenza sul tema ha precisato che “l'indicazione non corretta dell'indice sintetico di costo (I.S.C.), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), nel contratto di mutuo non comporta alcuna nullità, neanche della sola clausola, sia nel caso in cui l'indicazione non sia corretta, sia nell'ipotesi in cui manchi del tutto, posto che l' non rappresenta la pattuizione del tasso di interesse applicato al contratto, ma solo CP_3
una rappresentazione informativa per il cliente dei costi effettivi che dovrà sostenere sottoscrivendo il contratto” (Tribunale Bergamo sez. II, 3.3.2023, n. 419) e ancora che “Nel contratto di mutuo
l'indice sintetico di costo (ISC) non va inteso propriamente come un tasso, né come prezzo o condizione, ma come un mero indicatore del costo complessivo del finanziamento, che ha lo scopo di far conoscere al mutuatario il costo effettivo totale del credito prima di accedervi. Come tale, va escluso che a tale voce possa applicarsi l'art. 117 t.u.b. che, al comma 6, fa riferimento solo a "tassi, prezzi e condizioni" (Tribunale Lamezia Terme sez. I, 12.1.2023, n. 22).
Di talché, non potrebbe neppure astrattamente predicarsi la dedotta violazione dell'art. 117 TUB.
11 Quanto al secondo profilo, non si apprezza la dedotta nullità del mutuo per indeterminatezza del tasso applicato, poiché, per un verso, risulta che le parti abbiano convenuto descrizione e modalità di calcolo del tasso variabile concordato, strutturando un piano di ammortamento che preveda specificamente l'importo della quota capitale da imputare ad ogni rata, su cui vanno calcolati gli interessi convenzionalmente convenuti e, per altro verso che la doglianza è inoltre infondata ove l'attore intenda sostenere che il piano di ammortamento c.d. alla francese (il debitore rimborsa rate costanti posticipate "in modo tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi") comporti un effetto anatocistico dal momento che l'interesse composto rilevanti agli effetti dell'art. 1283 c.c. si ha solo ove gli interessi maturati sul debito in un certo periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo successivo;
ove il rimborso del danaro dato a mutuo avvenga secondo il sistema progressivo c.d. "francese", la misura della rata è costante e dipende da una formula matematica i cui elementi sono: il capitale dato in prestito;
il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
il numero delle rate;
tale metodo "non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi poiché comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi: ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce e gli interessi conglobati nella rata successiva sono al loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti" (Cassazione civile sez. I, 19/05/2023, n. 13888).
Infatti, tale sistema di calcolo non risulta giocoforza in contrasto con la vigente normativa, atteso che gli interessi di periodo vengono calcolati esclusivamente sul capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (cfr. Trib. Roma 13.4.2017 n. 7495; nello stesso senso, Trib. Milano 26.10.2017 n. 10832).
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, va osservato che la mancata indicazione espressa del descritto regime di capitalizzazione composto non comporta l'invalidità del contratto di mutuo né sul piano della determinatezza e/o determinabilità degli interessi passivi ultralegali ex artt.
821 e 1284 c.c. né sul piano della trasparenza bancaria ex art. 117 c. 4 TUB.
Va, infatti, data continuità all'orientamento giurisprudenziale in forza del quale ogni qual volta - come nella fattispecie che ci occupa - il piano di ammortamento risulti essere stato allegato al contratto di finanziamento, deve ritenersi che il cliente possa evincere comunque la modalità di ammortamento
(e, dunque, la composizione delle singole rate in cui viene frazionata nel tempo l'obbligazione restitutoria), attesa la natura negoziale del piano di ammortamento che, dunque, entra a far parte del
12 regolamento contrattuale. Così come la mancata indicazione della modalità di ammortamento non reca pregiudizio al cliente in termini di “prezzo” e “condizioni praticati” ai sensi dell'art. 117, comma
4, TUB, sia perché detta indicazione riguarda esclusivamente la composizione delle singole rate e sia perché il piano di ammortamento costituisce la naturale applicazione di quanto contrattualmente pattuito nelle condizioni economiche redatte per iscritto nel corpo del contratto, che sono dunque conosciute e conoscibili “ex ante” dal cliente (v., sul punto, recentemente, Cass. S.U. 15130/2024).
Ne deriva che la mancata indicazione nel contratto della specifica tipologia di ammortamento non determina la nullità del contratto stesso, se in quest'ultimo sono adeguatamente indicate le condizioni economiche relative all'ammortamento.
Alla luce di tutte considerazioni che precedono, la domanda attorea va reietta.
Ogni ulteriore domanda e questione restano assorbite.
5. Alla soccombenza dell'attore segue la sua condanna al pagamento in favore della società convenuta delle spese, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento ed in virtù dei parametri minimi ex d.m. 147/2022, tenuto conto dell'attività processuale svolta ed esclusa la fase istruttoria, stante la natura documentale della controversia.
Stante l'art. 46, c. 6 disp. att. c.p.c., letto in combinato con l'art. 5, c. 1 d.m. 110/2023 e tenuto conto della condotta della difesa di parte convenuta vittoriosa, che ha depositato note difensive conclusive di ben 65 pagine (dep. 9.1.2025) (peraltro reiterando più volte concetti già espressi), senza esplicitare le ragioni per cui si è reso necessario il superamento dei limiti dimensionali dell'atto e violando, in tal modo, anche le regole del giusto processo (arg. Trib. Milano 1.10.2013, Cass. 11199/2012), le spese vengono compensate per un terzo.
In ossequio al principio di causazione, l'attore va condannato alla rifusione delle spese sostenute anche dalla terza chiamata (arg. Cass. n. 34375/2023: “in linea di principio, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo. Tale principio, tuttavia, è derogato nel caso in cui l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente infondata, sebbene non necessariamente palesemente arbitraria. La manifesta infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti dei terzi chiamati comporta, invero, nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato, l'applicabilità del principio della soccombenza, anche quando l'attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale. In particolare, qualora l'iniziativa del chiamante in causa si riveli manifestamente infondata ovvero palesemente arbitraria, le spese sostenute dal terzo chiamato in
13 garanzia dal convenuto restano a carico di quest'ultimo”, ipotesi quest'ultima non ricorrente nella specie).
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa od assorbita, rigetta la domanda attorea.
Nei rapporti tra attore e convenuta, compensa le spese per un terzo e condanna il primo al pagamento in favore della seconda dei residui due terzi delle spese, liquidate per intero (cioè compresa la parte compensata) in € 2.906,00, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.
Nei rapporti con la terza chiamata, condanna l'attore al pagamento in favore della medesima delle spese, liquidate in € 2.906,00, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 26 febbraio 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
14
SEZIONE CIVILE
Causa n. 860/2023 R.G.
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Posca Parte_1 C.F._1
attore
e
in persona del legale rappresentate p.t. (C.F. , rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Sergio Giangreco
convenuta nonché
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. , rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti
terza chiamata
Il Giudice
scaduto il termine del 25.2.2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 26.2.2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe
Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 860/2023 R.G., vertente
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Posca Parte_1 C.F._1
attore
e
in persona del legale rappresentate p.t. (C.F. , rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Sergio Giangreco
convenuta nonché
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. , rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti
terza chiamata
OGGETTO
Ripetizione d'indebito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
25.2.2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
2 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge
18 giugno 2009, n. 69.
1.1. Va, inoltre, precisato che la sentenza è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies
e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa
3 sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
2. Venendo alla presente fattispecie, con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio la nnanzi a questo tribunale per ottenere la condanna della Controparte_1
stessa alla ripetizione dell'indebito oggettivo ad essa versato in virtù del contratto di mutuo intercorso tra le parti, per effetto della presunta applicazione di interessi usurari e della violazione delle norme sulla trasparenza bancaria per mancata indicazione sia del tasso di interesse applicato sia del regime di capitalizzazione applicato (ammortamento c.d. alla francese), dal quale è derivata altresì, a suo dire, l'applicazione di interessi anatocistici.
Con comparsa tempestivamente depositata, si è costituita la banca convenuta, chiedendo, in primo luogo, di essere autorizzata a chiamare in causa la per esserne manlevata nel caso Controparte_2
di accoglimento della domanda attorea;
in via preliminare, ha eccepito: il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla linea di credito di finanziamento agevolato
(comprendendo il contratto di mutuo de quo due distinte linee di finanziamento, una bancaria ed una agevolata) con conseguente domanda di estromissione dal giudizio;
la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 163, nn. 3 e 4 c.p.c.; nel merito, ha contestato la domanda, rilevando l'infondatezza e la genericità delle doglianze e ne ha chiesto il rigetto.
Autorizzata la chiamata, si è costituita la chiedendo il rigetto della domanda di Controparte_2 manleva, eccependo l'intervenuta prescrizione del credito con riferimento alle somme pagate a titolo d'interessi prima del 7.6.2013 e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.
Istruito il procedimento con produzione documentale, la causa è stata decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note conclusive e note scritte.
3. IN VIA PRELIMINARE.
3.1. L'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla convenuta sul presupposto dell'incertezza in ordine alla cosa oggetto della domanda e ai fatti e agli elementi di diritto che ne costituiscono le ragioni, è infondata.
Ed invero, l'art. 164 c.p.c. è costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito nel senso che sussiste nullità per difetto dell'editio actionis laddove ricorra omissione o totale incertezza del petitum e/o della causa petendi, non colmabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, da eseguirsi sulla base tanto delle conclusioni che della parte espositiva, nonché dei documenti ad esso allegati e tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, essendo evincibili, dall'esposizione contenuta nell'atto introduttivo, le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell'azione.
4 D'altra parte - e la circostanza è dirimente - va considerato che la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum è funzionale all'esercizio del diritto di difesa che, nel caso in oggetto, non risulta pregiudicato. In particolare, nessuna violazione del diritto della convenuta di approntare una puntuale difesa è rinvenibile nella fattispecie in esame, in cui l'ampiezza e completezza delle motivazioni in fatto e in diritto contenute nella comparsa di costituzione e risposta sono indicative dell'insussistenza di gravi e incolmabili incertezze quanto agli elementi propri dell'editio actionis dell'atto di citazione.
Allo stesso modo, la terza chiamata ha contestato nel merito l'avversa pretesa, offrendo puntuali argomenti a confutazione.
3.2. Deve, altresì, respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, formulata dalla convenuta;
e difatti essa, in quanto collegata al difetto di titolarità dal lato passivo dell'obbligazione, titolarità che spetterebbe ad altro soggetto, non ha a nulla a che vedere con la diversa eccezione relativa alla cd. legittimazione ad causam, la quale consiste nella titolarità del potere e del dovere rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso.
Risponde infatti ad un consolidato principio che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
Laddove, invece, venga contestata la titolarità della situazione giuridica sostanziale passiva, come nel caso di specie, si configura una questione che attiene al merito della lite e alla fondatezza della pretesa
(v. Cass. 3 dicembre 1999, n. 13467; Cass. 24 luglio 1997, n. 916; Cass. 13 gennaio 1995, n, 377,
Cass. 17 marzo 1995, n. 3110).
Al contempo, quanto alla richiesta di estromissione avanzata dalla convenuta, è opportuno rilevare che in tema di procedimento civile, l'estromissione integra la conseguenza del mutamento della situazione legittimante in capo all'estromittendo, dovuta ad una modificazione della domanda variamente verificatasi e realizza così l'uscita della parte dal processo in virtù di un provvedimento del Giudice che riscontri il difetto dei presupposti sui quali si fonda la presenza in giudizio dell'estromesso, previo consenso delle altre parti del giudizio (Tribunale Spoleto, sez. I, 11.5.2021,
n. 324). Affinché, quindi, possa pronunciarsi l'estromissione, è necessario che le parti vi consentano, consenso non raggiunto nella fattispecie in oggetto.
4. NEL MERITO.
5 La domanda è infondata e dev'essere respinta.
Si premette che nella specie il giudicante ritiene di fare applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”, rammentando che tale principio, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (costituzionalizzate dall'art. 111 Cost.), con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (arg. da Cass., sez. VI, n. 12002/2014; Cass.,
SS.UU., n. 9936/2014).
Ciò detto, va anzitutto precisato che parte attrice ha esercitato un'azione di accertamento negativo e di ripetizione di indebito.
Non è, dunque, irrilevante perimetrare il profilo della ripartizione degli oneri probatori.
Sul tema, è sempre necessario tener presente chi ha intrapreso l'iniziativa giudiziaria.
È evidente, infatti, che, a seconda che l'iniziativa giudiziaria venga presa dalla banca o dal cliente,
l'onere della prova sarà destinato a ripartirsi in maniera diversa tra le parti.
Del resto, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, il regime dell'onere probatorio non risulta modificato neanche quando venga proposta una domanda di mero “accertamento negativo” del credito di controparte, dal momento che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo (Cass., sez. I, 11 gennaio 2017, n. 500; Cass., sez. III, 13 giugno 2013, n. 14854; Cass., sez. III, 11 gennaio
2007, n. 384; Cass., sez. L., 13 dicembre 2004, n. 23229).
Tale impostazione è seguita anche dalla prevalente giurisprudenza di merito, per la quale “la domanda di indebito oggettivo, per essere qualificata come tale, con conseguente possibilità di ripetere quanto indebitamente pagato, deve avere ad oggetto la restituzione di somme di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, ed ha pertanto una natura restitutoria più che risarcitoria. Poiché l'inesistenza della causa debendi (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) è un elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo, la relativa prova incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa, ancorché abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o
6 mediante presunzioni da cui desumersi il fatto positivo” (v. Tribunale Roma sez. XVII, 19.2.2019, n.
3794)
Ed ancora, si è sottolineato che “in tema di ripetizione di indebito, incombe all'attore provare non solo l'avvenuto pagamento ma anche la mancanza di causa debendi” (nel caso di specie, l'attore aveva chiesto di accertare l'illegittimità delle clausole applicate al rapporto di conto corrente ed al contratto di mutuo;
v. Tribunale Roma sez. XVII, 4.11.2020, n. 15400).
Nel caso di specie, quindi, l'onere della prova grava sull'attore, il quale non l'ha tuttavia adeguatamente assolto.
4.1. Innanzitutto, si appalesa oltremodo generica la contestazione in merito al superamento del tasso soglia usura ed all'applicazione di interessi anatocistici.
Deve, sul punto, rammentarsi che colui che deduce in giudizio l'illegittimità delle clausole contrattuali deve indicare il tasso concordato, nonché quello che ritiene sia stato effettivamente praticato, unitamente ai criteri di determinazione dello stesso, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura;
infine, deve indicare con conteggi chiari e verificabili le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca, in applicazione degli interessi ritenuti usurari
(Tribunale Piacenza del 23.5.2022, n. 249; v. anche Tribunale di Savona del 6.3.2024: “è onere del contraente che deduca l'addebito da parte dell'istituto di credito di emolumenti non dovuti (nel caso di specie interessi usurari) specificare dettagliatamente non solo l'entità degli importi che esso ritenga di aver corrisposto indebitamente, ma anche precisare le ulteriori modalità con cui gli addebiti illegittimi si sarebbero verificati (quali ad esempio i tempi e, nel caso di conto corrente, le trimestralità nel corso delle quali gli addebiti sarebbero stati effettuati, etc, in modo tale, tra l'altro, da consentire all'istituto di credito di svolgere compiutamente le proprie difese al riguardo), nonché dedurre i relativi mezzi di prova a sostegno dei propri assunti”; Tribunale di Ferrara del 5.12.2013:
"quanto alla doglianza inerente il preteso tasso usurario, è onere della parte che allega tale circostanza allegare ed indicare quali i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso cd soglia, diversamente essendo la relativa difesa solo una allegazione dilatoria…..Attesa la genericità delle contestazioni la richiesta istruttoria di perizia contabile appare meramente esplorativa").
Nel caso di specie, l'attore nulla ha dedotto in maniera specifica e dettagliata.
Né può ammettersi la ctu contabile richiesta, perché sarebbe esplorativa, non potendo essa servire a colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio.
Al riguardo, si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi
7 acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v. Cass., 7 settembre
2023, n. 26048): tali regole valgono anche in materia bancaria, altrimenti ogni semplice contestazione, anche la più banale e infondata e magari immotivata, porterebbe automaticamente a disporre una ctu contabile.
Nel caso in esame, a fronte del tenore generico e non circostanziato delle contestazioni difensive, non ricorrono neppure gli elementi minimi per disporla.
Sul punto, va precisato che la perizia prodotta dall'attore non costituisce prova scritta: al contrario essa rappresenta una valutazione di parte non avente alcun valore probatorio, sostanziandosi in una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico.
E' noto, infatti, che la consulenza tecnica di parte ha valore probatorio limitato perché costituisce una mera allegazione difensiva, non assimilabile per attendibilità e per imparzialità alla consulenza tecnica disposta d'ufficio (ex multis Cass. civ., 15/09/2020, n. 19187).
Il Giudice, pertanto, ben potrà discostarsi da una consulenza di parte quando manchi di contenuti precisi e circostanziati e comunque i criteri adottati non appaiano ragionevolmente condivisibili, senza incorrere nel vizio di omissione di pronuncia (cfr. Cassazione civile, 6.8.2015, n. 16552).
Sul punto, va, innanzitutto, evidenziato che il perito di parte non ha indicato l'esatto periodo di superamento del tasso soglia né i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento.
Inoltre, non è superfluo rilevare che, come emerge dalla perizia in discorso, l'attore contesta il carattere usurario degli interessi applicati con riferimento al Taeg ed all'interesse di mora, fondando le proprie deduzioni su criteri di calcolo errati e non conformi alla specifica disciplina di settore.
Al riguardo, occorre chiarire la differenza tra l'indice TAEG e il TEG: il TAEG è disciplinato dal
DM 8.7.1992, poi aggiornato dal DM 6.5.2000 recante la “Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo”. Tale parametro, come stabilito dagli art. 121 e ss. T.U.B., costituisce un indicatore di costo che obbligatoriamente deve essere riportato “in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata” negli “annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito”. Dunque, il Taeg è un parametro virtuale che funge da indicatore per dichiarare il costo globale del prestito o del mutuo, ricomprende tutte le spese che risultano obbligatorie ai fini di apertura e pagamento del finanziamento. L'art. 2 della L. 108/1996, invece, contenente la normativa antiusura, prevede
8 espressamente che la valutazione di usurarietà di un rapporto vada effettuata utilizzando esclusivamente il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), e non il TAEG/ISC.
Il TEG (Tasso Effettivo Globale) viene impiegato per le verifiche di usurarietà delle operazioni di credito praticate da banche ed altri intermediari finanziari e serve a determinare il tasso massimo che non può essere oltrepassato secondo quanto previsto dalla legge 108/96 contro l'usura: l'art. 2 della
L. 108/1996 rimanda al Ministro del Tesoro, sentiti la BA d'IA e l'Ufficio italiano dei cambi,
l'onere di rilevare i TEG presso gli intermediari, di stabilirne i metodi di calcolo ed all'esito di pubblicare il TEGM e di conseguenza i Tassi Soglia Usura che costituiscono un aumento su base matematica del TEGM - Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM +50% sino al 2011 e TEGM +25%
+4 punti percentuali dopo il 2011). Il ministero del Tesoro a sua volta ha delegato il compito alla
BA D'IA, la quale, nella normativa secondaria emanata e recepita nei Decreti Ministeriali di pubblicazione dei Tassi Soglia Usura, ha chiarito che il TEG, per i mutui/finanziamenti, va calcolato con formula matematica solo similare al TAEG/ISC (normato dal DM 8.7.1992) ma, al contrario di questo parametro, oltre ad avere finalità e caratteristiche diverse, comprende diversi oneri/spese che devono essere inclusi/esclusi nell'equazione di calcolo.
Pertanto, l'eccezione di usurarietà genetica sollevata è il risultato di un metodo di calcolo erroneo, non rispettoso della normativa in materia e delle istruzioni redatte dalla BA d'IA: infatti, finisce per considerare il TAEG in luogo del TEG, che in realtà costituisce l'indice correttamente applicabile ai fini della valutazione del superamento delle soglie antiusura.
Parimenti erronea è la deduzione in merito alla somma al tasso di interessi della commissione di estinzione anticipata, calcolata dal consulente di parte ai fini della determinazione del TEGM: tale clausola, infatti, non pare assimilabile ad una penale e, quindi, agli oneri connessi all'erogazione del credito, quanto piuttosto ad una multa penitenziale ex art. 1373 c.c., costituendo la remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell'istituto di credito per l'esercizio del diritto di recesso (cd. prezzo del recesso), evento, peraltro, del tutto incerto, sia nell'an (in quanto dipendente in modo esclusivo dalla volontà della parte), sia nel quantum (il costo dell'estinzione anticipata non
è, infatti, preventivamente quantificabile, non potendosi prevedere, al momento della stipula, quello in cui il mutuatario deciderà di recedere dal contratto). Dunque, costituisce un costo eventuale non riconducibile agli oneri per l'erogazione del credito, ma alla decisione del cliente di recedere in modo anticipato dal rapporto contrattuale, e dall'inadempimento.
La Suprema Corte ha infatti ribadito la statuizione secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni. È impossibile, pertanto, cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori. La prima costituisce, infatti, una clausola penale di recesso, che
9 viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. I secondi, invece, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. A ben vedere, pertanto, proprio la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione,
a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente
(Cassazione civile, sez. III, 14.3.2022, n.8109).
Il calcolo effettuato dal consulente di parte opponente è dunque errato.
Risulta altresì errata anche la valutazione circa il superamento della soglia usuraria da parte del tasso fissato per gli interessi moratori: come è ormai noto, la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. In quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'articolo 2 sopra citato;
mentre, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti (Cass. S.U. n. 19597/2020).
Tale principio non comporta che ai fini della verifica dell'eventuale applicazione di interessi usurari debbano cumularsi interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi disomogenei tra loro, ma, soprattutto, è necessario applicare al TEGM l'incremento della maggiorazione media degli interessi moratori.
Gli interessi corrispettivi costituiscono il corrispettivo previsto contrattualmente tra le parti per il godimento diretto di una somma di denaro, mentre gli interessi moratori rappresentano una liquidazione del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione
10 pecuniaria: ecco perché la diversità di natura e funzione fa sì che il loro cumulo genererebbe un'impropria ed errata operazione di calcolo.
Anche in questo caso, dunque, il calcolo effettuato non risulta corretto.
Alla luce di quanto sopra, non può allora che ribadirsi la valutazione di inconducenza della chiesta ctu contabile.
A ciò si aggiunga che, in base alla documentazione prodotta, resta non individuabile se il cliente abbia operato all'interno ovvero oltre i limiti di fido concessogli dalla banca (ciò ai fini dell'accertamento della fondatezza dell'eccezione di prescrizione, in conformità a Cass. SU, n. 24418/2010). Come affermato da Cass. Civ. n. 27705 del 2018, infatti: "se il tempо decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata". La mancata integrale produzione della documentazione rileva pertanto anche ai fini della prova dell'affidamento e del suo limite, e dunque alla possibilità di accertare e/o escludere la natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse, ai fini della fondatezza dell'eccezione di prescrizione".
4.2. Con riferimento, poi, alle ulteriori contestazioni attoree, in tema di violazione ex art. 117 TUB per l'asserita difformità tra l'ISC (Indicatore sintetico del costo) ed il tasso effettivo applicato alla convenzione e in tema di dedotta nullità parziale del contratto per indeterminatezza delle condizioni contrattuali ex artt. 1346 e 1418, comma 2 c.c. ossia in quanto il contratto in esame non indica il regime di capitalizzazione degli interessi passivi, le controdeduzioni della convenuta non appaiono peregrine.
Ed invero, con riguardo al primo profilo, a tutto concedere, la giurisprudenza sul tema ha precisato che “l'indicazione non corretta dell'indice sintetico di costo (I.S.C.), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), nel contratto di mutuo non comporta alcuna nullità, neanche della sola clausola, sia nel caso in cui l'indicazione non sia corretta, sia nell'ipotesi in cui manchi del tutto, posto che l' non rappresenta la pattuizione del tasso di interesse applicato al contratto, ma solo CP_3
una rappresentazione informativa per il cliente dei costi effettivi che dovrà sostenere sottoscrivendo il contratto” (Tribunale Bergamo sez. II, 3.3.2023, n. 419) e ancora che “Nel contratto di mutuo
l'indice sintetico di costo (ISC) non va inteso propriamente come un tasso, né come prezzo o condizione, ma come un mero indicatore del costo complessivo del finanziamento, che ha lo scopo di far conoscere al mutuatario il costo effettivo totale del credito prima di accedervi. Come tale, va escluso che a tale voce possa applicarsi l'art. 117 t.u.b. che, al comma 6, fa riferimento solo a "tassi, prezzi e condizioni" (Tribunale Lamezia Terme sez. I, 12.1.2023, n. 22).
Di talché, non potrebbe neppure astrattamente predicarsi la dedotta violazione dell'art. 117 TUB.
11 Quanto al secondo profilo, non si apprezza la dedotta nullità del mutuo per indeterminatezza del tasso applicato, poiché, per un verso, risulta che le parti abbiano convenuto descrizione e modalità di calcolo del tasso variabile concordato, strutturando un piano di ammortamento che preveda specificamente l'importo della quota capitale da imputare ad ogni rata, su cui vanno calcolati gli interessi convenzionalmente convenuti e, per altro verso che la doglianza è inoltre infondata ove l'attore intenda sostenere che il piano di ammortamento c.d. alla francese (il debitore rimborsa rate costanti posticipate "in modo tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi") comporti un effetto anatocistico dal momento che l'interesse composto rilevanti agli effetti dell'art. 1283 c.c. si ha solo ove gli interessi maturati sul debito in un certo periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo successivo;
ove il rimborso del danaro dato a mutuo avvenga secondo il sistema progressivo c.d. "francese", la misura della rata è costante e dipende da una formula matematica i cui elementi sono: il capitale dato in prestito;
il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
il numero delle rate;
tale metodo "non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi poiché comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi: ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce e gli interessi conglobati nella rata successiva sono al loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti" (Cassazione civile sez. I, 19/05/2023, n. 13888).
Infatti, tale sistema di calcolo non risulta giocoforza in contrasto con la vigente normativa, atteso che gli interessi di periodo vengono calcolati esclusivamente sul capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (cfr. Trib. Roma 13.4.2017 n. 7495; nello stesso senso, Trib. Milano 26.10.2017 n. 10832).
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, va osservato che la mancata indicazione espressa del descritto regime di capitalizzazione composto non comporta l'invalidità del contratto di mutuo né sul piano della determinatezza e/o determinabilità degli interessi passivi ultralegali ex artt.
821 e 1284 c.c. né sul piano della trasparenza bancaria ex art. 117 c. 4 TUB.
Va, infatti, data continuità all'orientamento giurisprudenziale in forza del quale ogni qual volta - come nella fattispecie che ci occupa - il piano di ammortamento risulti essere stato allegato al contratto di finanziamento, deve ritenersi che il cliente possa evincere comunque la modalità di ammortamento
(e, dunque, la composizione delle singole rate in cui viene frazionata nel tempo l'obbligazione restitutoria), attesa la natura negoziale del piano di ammortamento che, dunque, entra a far parte del
12 regolamento contrattuale. Così come la mancata indicazione della modalità di ammortamento non reca pregiudizio al cliente in termini di “prezzo” e “condizioni praticati” ai sensi dell'art. 117, comma
4, TUB, sia perché detta indicazione riguarda esclusivamente la composizione delle singole rate e sia perché il piano di ammortamento costituisce la naturale applicazione di quanto contrattualmente pattuito nelle condizioni economiche redatte per iscritto nel corpo del contratto, che sono dunque conosciute e conoscibili “ex ante” dal cliente (v., sul punto, recentemente, Cass. S.U. 15130/2024).
Ne deriva che la mancata indicazione nel contratto della specifica tipologia di ammortamento non determina la nullità del contratto stesso, se in quest'ultimo sono adeguatamente indicate le condizioni economiche relative all'ammortamento.
Alla luce di tutte considerazioni che precedono, la domanda attorea va reietta.
Ogni ulteriore domanda e questione restano assorbite.
5. Alla soccombenza dell'attore segue la sua condanna al pagamento in favore della società convenuta delle spese, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento ed in virtù dei parametri minimi ex d.m. 147/2022, tenuto conto dell'attività processuale svolta ed esclusa la fase istruttoria, stante la natura documentale della controversia.
Stante l'art. 46, c. 6 disp. att. c.p.c., letto in combinato con l'art. 5, c. 1 d.m. 110/2023 e tenuto conto della condotta della difesa di parte convenuta vittoriosa, che ha depositato note difensive conclusive di ben 65 pagine (dep. 9.1.2025) (peraltro reiterando più volte concetti già espressi), senza esplicitare le ragioni per cui si è reso necessario il superamento dei limiti dimensionali dell'atto e violando, in tal modo, anche le regole del giusto processo (arg. Trib. Milano 1.10.2013, Cass. 11199/2012), le spese vengono compensate per un terzo.
In ossequio al principio di causazione, l'attore va condannato alla rifusione delle spese sostenute anche dalla terza chiamata (arg. Cass. n. 34375/2023: “in linea di principio, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo. Tale principio, tuttavia, è derogato nel caso in cui l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente infondata, sebbene non necessariamente palesemente arbitraria. La manifesta infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti dei terzi chiamati comporta, invero, nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato, l'applicabilità del principio della soccombenza, anche quando l'attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale. In particolare, qualora l'iniziativa del chiamante in causa si riveli manifestamente infondata ovvero palesemente arbitraria, le spese sostenute dal terzo chiamato in
13 garanzia dal convenuto restano a carico di quest'ultimo”, ipotesi quest'ultima non ricorrente nella specie).
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa od assorbita, rigetta la domanda attorea.
Nei rapporti tra attore e convenuta, compensa le spese per un terzo e condanna il primo al pagamento in favore della seconda dei residui due terzi delle spese, liquidate per intero (cioè compresa la parte compensata) in € 2.906,00, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.
Nei rapporti con la terza chiamata, condanna l'attore al pagamento in favore della medesima delle spese, liquidate in € 2.906,00, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 26 febbraio 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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