TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 10135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10135 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35558/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile -, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 35558/2017, avente ad oggetto: proprietà e vertente
TRA
( c.f. Parte_1
) , in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dagli P.IVA_1
Avv.ti Manfredo Napoli e Ferdinando Iazzetta presso il cui studio elettivamente domicilia, in alla via Tarantino n.4; Pt_1
ATTORE
E
nato a [...][...], C.F.: Controparte_1 Pt_1
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacomo IN e C.F._1
VA IN ed elett.te dom.to presso il loro studio in alla via Toledo Pt_1
n.348;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dal condominio attoreo il 5.06.25
e dal convenuto il 3.06.25;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo
1 svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato in data 9.12.2017 il Parte_2
conveniva in giudizio formulando le seguenti
[...] Controparte_1
conclusioni: “a) accertare e dichiarare la responsabilità del condomino dott. proprietario dei locali terranei ad uso negozio siti in al Controparte_1 Pt_1
C.so Vittorio Emanuele n.187 , con accesso dai civici n.188 e 188/A , complesso riportato in NCEU di al foglio 12 , p.lla 69, sub.19, zona censuaria 11, cat. Pt_1
C/1 , classe 15, mq.24 , per non aver prestato quella diligenza del buon padre di famiglia prescritta dagli artt.1587, 1588 e 1590 c.c. verificando l'incidenza degli interventi strutturali realizzati all'interno dei predetti locali ( come meglio descritti negli elaborati peritali allegati in atti) e la loro incidenza sulla statica dell'intero fabbricato;
b) accertare gli eventuali danni riportati dall'edificio condominiale attoreo a seguito dei contestati lavori eseguiti all'interno dei locali di proprietà di parte convenuta , nonché accertando e specificando , presso gli uffici amministrativi competenti, tutte le autorizzazioni e le concessioni acquisite da parte convenuta in sede di realizzazione delle contestate opere strutturali;
c) accertare , a seguito di idonea ctu danni subiti dal attoreo a seguito dei denunciati lavori e la Parte_1
loro incidenza sulla statica del attoreo ed ordinare la rimessione in Parte_1
pristino dei locali nonché accertare i lavori da eseguirsi all'interno dei predetti locali di proprietà del sig. al fine di eliminare pregiudizi alla Controparte_1
statica del fabbricato attoreo ed eventuali rischi per il Condominio ed i condomini tutti;
d) con vittoria di spese , diritti ed onorari”.
Si costituiva in giudizio il convenuto che contestava la Controparte_1
fondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto. Così concludeva: “ rigettare integralmente la domanda proposta nei confronti del convenuto perché inammissibile e infondata;
condannare il convenuto alle spese e competenze del presente giudizio , oltre rimb. forf. al 15% cpa e iva nonché alle spese e competenze del giudizio di ATP e alle spese e competenze sostenute per la consulenza di parte
2 Radicatosi il giudizio ed acquisito l'ATP a firma dell'ing. , nonché disposta Per_1
TU , la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del
6.06.25 alla quale veniva trattenuta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
La domanda è infondata e va rigettata.
Invero, come accertato sia in sede di Atp che in sede di ctu disposta nel presente giudizio, l'intervento posto in essere dal convenuto è consistito in un modesto ampliamento di un varco già esistente che pone ( e poneva) , in collegamento due vani facenti parte di un unico immobile che insiste nel medesimo fabbricato in condominio.
Pertanto, trattasi di intervento che ciascun condomino può legittimamente eseguire , trattandosi di facoltà concessagli dall'art.1102 c.c. che consente al singolo di trarne una propria utilità.
Invero, la Suprema Corte ritiene pacificamente che l' apertura di un varco di collegamento su un muro in comune anche maestro e portante ( nell'ipotesi in esame si tratta solo di ampliamento di un apertura già esistente) è ritenuta legittima e consentita quando serve a mettere in collegamento locali facenti parte dello stesso
(cfr. Cass. civ. sez. II 21.02.2017 n.4437; Cass. civ. sez. II 30.06.2014 Parte_1
n.14807; Cass. civ. sez. II 14.11.2014 n.242985;).
Atteso che nella fattispecie in esame, si verte in ipotesi di collegamento di locali facenti parte dello stesso , l'intervento sotto il profilo strettamente Parte_1
giuridico e privato, è legittimo a meno che il non avesse dato prova di Parte_1
aver subito un apprezzabile pregiudizio , cosa che risulta esclusa all'esito delle risultanze sia dell'Atp che della Ctu.
Peraltro, come emerge sia dall'Atp che dalla ctu il per l'esecuzione CP_1
dell'intervento in esame ha osservato puntualmente la normativa urbanistico – amministrativa.
Difatti, rispettando quanto previsto dal DPR 380/2001, il giorno 19.06.2014 è stata presentata al una segnalazione certificata di inizio attività con prot. Parte_3
gen. n.492697, pratica n.513 , riservandosi di iniziare i lavori solo dopo
3 l'acquisizione dell'autorizzazione sismica di cui all'art.4 della Legge Regionale
n.9/83 e dell'art.94 del DPR 380/01. A seguito dell'istanza presentata al Genio civile di il 9.07.2014 con prot nr. 478080 , quest'ultimo rilasciava l'01.09.2014 Pt_1
l'autorizzazione sismica n.2188/AS/14 (cfr. doc. in atti).
Il avendo, in tal modo, osservato tutto quanto previsto dalla normativa di CP_1
riferimento, il giorno 24.09.2014 iniziava i lavori di ampliamento che si concludevano in data 2.10.2014 e venivano collaudati con certificato depositato al
Genio civile di l'11.11.2014 con prot. n.757845. Successivamente, il giorno Pt_1
18.03.2015, veniva comunicata al l'ultimazione dei lavori della Parte_3
pratica urbanistica 513/2014.
Peraltro, il ha dato puntuale comunicazione del procedimento CP_1
all'amministratore del condominio con pec del 7.10.2014(cfr. doc.in atti).
Tanto è emerso anche sia dall'Atp che dalla ctu che ha accertato che : “ da tutta la documentazione ufficiale procurata si può affermare che gli adempimenti amministrativi presso il Genio Civile sono stati correttamente eseguiti”.
Il ha anche dato atto che per l'intervento in parola è stato rilasciato il CP_1
provvedimento conclusivo del procedimento prot. nr. 20230213407 del 21.04.2023 nonché la copia conforme del progetto depositato il 9.07.2014 prot. 0478080 n. di prat. 2188/AS/14 e relativo collaudo depositato l'11.11.2014 prot. 0757845.
Inoltre, su richiesta del ctu, è stato consegnata dall'ufficio preposto tramite pec prot.
20230374927 del 24.07.2023, l'autorizzazione sismica n.2188/AS/14 dell'01.09.14 ( cfr. doc. allegati alla consulenza ).
Parimenti, l'opera eseguita non risulta neanche lesiva della statica del fabbricato.
Infatti, come è stato accertato dall'Atp , l'intervento posto in essere non ha diminuito o modificato minimamente il preesistente assetto e comportamento delle strutture dell'edificio che sono rimasti intatti.
Le circostanze che precedono hanno, quindi, trovato definitiva conferma nella Ctu espletata nel presente giudizio che ha accertato che l'intervento non ha arrecato alcun pregiudizio al , cosa che il consulente rimarca laddove dichiara che, a Parte_1
4 seguito dei calcoli statici, “ non risultano problemi di statica a seguito dei lavori da parte del convenuto”.
Infine, come accertato dal ctu alcun danno è stato prodotto al sicché Parte_1
nessuna somma a titolo risarcitorio può da quest'ultimo essere richiesta né, di conseguenza, sussistono i presupposti per il ripristino dello stato dei luoghi.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M.
147/22 tenuto conto del valore della causa ( indeterminabile di complessità bassa) , dell'attività svolta e degli altri criteri di legge e con riduzione del 50% tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
Le spese di atp e di ctu vengono poste definitivamente a carico di parte attrice .
Le spese sostenute dal convenuto per consulenza tecnica di parte nel procedimento di atp e nella ctu non possono essere rimborsate non avendo il convenuto documentato mediante produzione della fattura o della notula del Ctp, la spesa sostenuta o da sostenere (cfr. Cass. civ. n.26729 del 15.10.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna il , in persona Controparte_2
dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in euro 3809,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e CP_1
rimb. forf. come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to VA IN;
-pone definitivamente a carico del Controparte_3
, in persona dell'amministratore p.t., le spese di atp e di ctu liquidate come da
[...]
decreto di liquidazione in atti.
5 Così deciso, in Napoli, in data 5.11.25
Il Giudice dott.ssa Valentina Valletta
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile -, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 35558/2017, avente ad oggetto: proprietà e vertente
TRA
( c.f. Parte_1
) , in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dagli P.IVA_1
Avv.ti Manfredo Napoli e Ferdinando Iazzetta presso il cui studio elettivamente domicilia, in alla via Tarantino n.4; Pt_1
ATTORE
E
nato a [...][...], C.F.: Controparte_1 Pt_1
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacomo IN e C.F._1
VA IN ed elett.te dom.to presso il loro studio in alla via Toledo Pt_1
n.348;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dal condominio attoreo il 5.06.25
e dal convenuto il 3.06.25;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo
1 svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato in data 9.12.2017 il Parte_2
conveniva in giudizio formulando le seguenti
[...] Controparte_1
conclusioni: “a) accertare e dichiarare la responsabilità del condomino dott. proprietario dei locali terranei ad uso negozio siti in al Controparte_1 Pt_1
C.so Vittorio Emanuele n.187 , con accesso dai civici n.188 e 188/A , complesso riportato in NCEU di al foglio 12 , p.lla 69, sub.19, zona censuaria 11, cat. Pt_1
C/1 , classe 15, mq.24 , per non aver prestato quella diligenza del buon padre di famiglia prescritta dagli artt.1587, 1588 e 1590 c.c. verificando l'incidenza degli interventi strutturali realizzati all'interno dei predetti locali ( come meglio descritti negli elaborati peritali allegati in atti) e la loro incidenza sulla statica dell'intero fabbricato;
b) accertare gli eventuali danni riportati dall'edificio condominiale attoreo a seguito dei contestati lavori eseguiti all'interno dei locali di proprietà di parte convenuta , nonché accertando e specificando , presso gli uffici amministrativi competenti, tutte le autorizzazioni e le concessioni acquisite da parte convenuta in sede di realizzazione delle contestate opere strutturali;
c) accertare , a seguito di idonea ctu danni subiti dal attoreo a seguito dei denunciati lavori e la Parte_1
loro incidenza sulla statica del attoreo ed ordinare la rimessione in Parte_1
pristino dei locali nonché accertare i lavori da eseguirsi all'interno dei predetti locali di proprietà del sig. al fine di eliminare pregiudizi alla Controparte_1
statica del fabbricato attoreo ed eventuali rischi per il Condominio ed i condomini tutti;
d) con vittoria di spese , diritti ed onorari”.
Si costituiva in giudizio il convenuto che contestava la Controparte_1
fondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto. Così concludeva: “ rigettare integralmente la domanda proposta nei confronti del convenuto perché inammissibile e infondata;
condannare il convenuto alle spese e competenze del presente giudizio , oltre rimb. forf. al 15% cpa e iva nonché alle spese e competenze del giudizio di ATP e alle spese e competenze sostenute per la consulenza di parte
2 Radicatosi il giudizio ed acquisito l'ATP a firma dell'ing. , nonché disposta Per_1
TU , la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del
6.06.25 alla quale veniva trattenuta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
La domanda è infondata e va rigettata.
Invero, come accertato sia in sede di Atp che in sede di ctu disposta nel presente giudizio, l'intervento posto in essere dal convenuto è consistito in un modesto ampliamento di un varco già esistente che pone ( e poneva) , in collegamento due vani facenti parte di un unico immobile che insiste nel medesimo fabbricato in condominio.
Pertanto, trattasi di intervento che ciascun condomino può legittimamente eseguire , trattandosi di facoltà concessagli dall'art.1102 c.c. che consente al singolo di trarne una propria utilità.
Invero, la Suprema Corte ritiene pacificamente che l' apertura di un varco di collegamento su un muro in comune anche maestro e portante ( nell'ipotesi in esame si tratta solo di ampliamento di un apertura già esistente) è ritenuta legittima e consentita quando serve a mettere in collegamento locali facenti parte dello stesso
(cfr. Cass. civ. sez. II 21.02.2017 n.4437; Cass. civ. sez. II 30.06.2014 Parte_1
n.14807; Cass. civ. sez. II 14.11.2014 n.242985;).
Atteso che nella fattispecie in esame, si verte in ipotesi di collegamento di locali facenti parte dello stesso , l'intervento sotto il profilo strettamente Parte_1
giuridico e privato, è legittimo a meno che il non avesse dato prova di Parte_1
aver subito un apprezzabile pregiudizio , cosa che risulta esclusa all'esito delle risultanze sia dell'Atp che della Ctu.
Peraltro, come emerge sia dall'Atp che dalla ctu il per l'esecuzione CP_1
dell'intervento in esame ha osservato puntualmente la normativa urbanistico – amministrativa.
Difatti, rispettando quanto previsto dal DPR 380/2001, il giorno 19.06.2014 è stata presentata al una segnalazione certificata di inizio attività con prot. Parte_3
gen. n.492697, pratica n.513 , riservandosi di iniziare i lavori solo dopo
3 l'acquisizione dell'autorizzazione sismica di cui all'art.4 della Legge Regionale
n.9/83 e dell'art.94 del DPR 380/01. A seguito dell'istanza presentata al Genio civile di il 9.07.2014 con prot nr. 478080 , quest'ultimo rilasciava l'01.09.2014 Pt_1
l'autorizzazione sismica n.2188/AS/14 (cfr. doc. in atti).
Il avendo, in tal modo, osservato tutto quanto previsto dalla normativa di CP_1
riferimento, il giorno 24.09.2014 iniziava i lavori di ampliamento che si concludevano in data 2.10.2014 e venivano collaudati con certificato depositato al
Genio civile di l'11.11.2014 con prot. n.757845. Successivamente, il giorno Pt_1
18.03.2015, veniva comunicata al l'ultimazione dei lavori della Parte_3
pratica urbanistica 513/2014.
Peraltro, il ha dato puntuale comunicazione del procedimento CP_1
all'amministratore del condominio con pec del 7.10.2014(cfr. doc.in atti).
Tanto è emerso anche sia dall'Atp che dalla ctu che ha accertato che : “ da tutta la documentazione ufficiale procurata si può affermare che gli adempimenti amministrativi presso il Genio Civile sono stati correttamente eseguiti”.
Il ha anche dato atto che per l'intervento in parola è stato rilasciato il CP_1
provvedimento conclusivo del procedimento prot. nr. 20230213407 del 21.04.2023 nonché la copia conforme del progetto depositato il 9.07.2014 prot. 0478080 n. di prat. 2188/AS/14 e relativo collaudo depositato l'11.11.2014 prot. 0757845.
Inoltre, su richiesta del ctu, è stato consegnata dall'ufficio preposto tramite pec prot.
20230374927 del 24.07.2023, l'autorizzazione sismica n.2188/AS/14 dell'01.09.14 ( cfr. doc. allegati alla consulenza ).
Parimenti, l'opera eseguita non risulta neanche lesiva della statica del fabbricato.
Infatti, come è stato accertato dall'Atp , l'intervento posto in essere non ha diminuito o modificato minimamente il preesistente assetto e comportamento delle strutture dell'edificio che sono rimasti intatti.
Le circostanze che precedono hanno, quindi, trovato definitiva conferma nella Ctu espletata nel presente giudizio che ha accertato che l'intervento non ha arrecato alcun pregiudizio al , cosa che il consulente rimarca laddove dichiara che, a Parte_1
4 seguito dei calcoli statici, “ non risultano problemi di statica a seguito dei lavori da parte del convenuto”.
Infine, come accertato dal ctu alcun danno è stato prodotto al sicché Parte_1
nessuna somma a titolo risarcitorio può da quest'ultimo essere richiesta né, di conseguenza, sussistono i presupposti per il ripristino dello stato dei luoghi.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M.
147/22 tenuto conto del valore della causa ( indeterminabile di complessità bassa) , dell'attività svolta e degli altri criteri di legge e con riduzione del 50% tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
Le spese di atp e di ctu vengono poste definitivamente a carico di parte attrice .
Le spese sostenute dal convenuto per consulenza tecnica di parte nel procedimento di atp e nella ctu non possono essere rimborsate non avendo il convenuto documentato mediante produzione della fattura o della notula del Ctp, la spesa sostenuta o da sostenere (cfr. Cass. civ. n.26729 del 15.10.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna il , in persona Controparte_2
dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in euro 3809,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e CP_1
rimb. forf. come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to VA IN;
-pone definitivamente a carico del Controparte_3
, in persona dell'amministratore p.t., le spese di atp e di ctu liquidate come da
[...]
decreto di liquidazione in atti.
5 Così deciso, in Napoli, in data 5.11.25
Il Giudice dott.ssa Valentina Valletta
6