TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6254/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione CIVILE
Il Giudice, dott. Gaetano Negro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6254/2017 R.Gen.Aff.Cont. e vertente
TRA
, c.f.: , ex lege domiciliata presso il Parte_1 C.F._1
domicilio digitale dell'Avv. Spigno Pierluigi dal quale è rappresentata e difesa come da procura agli atti;
-attrice in riassunzione -
E
, c.f.: ex lege domiliato presso il CP_1 C.F._2
domicilio digitale dell'Avv. Ciufo Giancarlo, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura agli atti;
- convenuto in riassunzione-
Oggetto: riassunzione opposizione a decreto ingiuntivo su compensi professionali
Conclusioni: cfr. le conclusioni precisate alla scadenza dei termini ex art.
127 ter c.p.c. addì 21.05.2024.
IN FATTO
1. Nell'atto introduttivo del presente giudizio l'odierno attore in riassunzione richiama il contenuto dell'atto di citazione in opposizione originaria avverso il decreto ingiuntivo emesso dal predetto Tribunale di GAETA in data 24.12.12 sul procedimento monitorio iscritto avanti al predetto tribunale nrg. 154/13.
2. Il predetto decreto ingiuntivo riconosceva in favore del Geom. CP_1
a titolo di compenso per prestazioni professionali espletate
[...]
negli anni 2010/2011 relativamente a pratiche catastali afferenti a un fabbricato per civile abitazione sito nel Comune di Minturno (LT) di proprietà della opponente, la somma di € 4.987,83.
A sostegno della opposizione ha dedotto preliminarmente Parte_1
l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito;
ha dedotto altresì che la pretesa creditoria di parte opposta abbia ad oggetto attività professionali mai espletate negli anni di riferimento indicati della parcella oggetto di monitorio, anche in considerazione della circostanza per la quale il predetto professionista, già incaricato nel passato, si sia servito di rilievi e misurazioni già compiute e per le quali non era necessaria una ripetizione, le quali, a sua volta sono state debitamente adempiute.
In tema di quantum ha dedotto inoltre che dall'importo oggetto di ingiunzione debba essere decurtata la somma di € 500 versata a titolo di acconto per le attività espletate.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
- 2 -
Si è costituito in giudizio contestando tutto quanto ex adverso CP_1
dedotto, svolgendo analitiche controdeduzioni e insistendo per il rigetto dell'opposizione.
La causa si è svolta tramite prova orale ed espletamento della CTU.
Alla scadenza dei termini ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 25.06.2024, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente alla scadenza dei quali ha assunto in decisione la causa.
IN DIRITTO
1. Contrariamente a quanto richiesto dalla odierna attrice in riassunzione nella comparsa introduttiva del presente giudizio questo giudizio non ha ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo (già revocato nel giudizio rg. 200154/13 con ordinanza del 8.7.2016). Sul punto la
Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che: “l'ordinanza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia dichiarato la propria incompetenza, contiene necessariamente la declaratoria, ancorché implicita, di invalidità e di revoca del decreto stesso e non implica, quindi, alcuna declinatoria della competenza a conoscere dell'opposizione al decreto stesso, sicché l'eventuale riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio [omissis] (cfr. Cass. civ. ordinanza 20935 del 17/10/2016).
2. Ciò premesso, nell'atto introduttivo di giudizio, parte attrice specifica che alcune voci di cui si compone la parcella professionale avanzata dal convenuto non sono dovute in quanto mai espletate (cfr. pag 3 dell'atto di citazione” le voi sopralluoghi per rilievi e colloqui con lo stimatore non sono dovute perché mai espletate”); mentre di altre voci
- 3 -
asserisce siano ingiustificatamente aumentate nella loro frequenza (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione “appaiono ingiustificatamente triplicati gli incontri con il committente e gli incontri cin il personale del Notaio
). Per_1
Inoltre, nel contestare il quantum richiesto, ha specificato che, dall'importo ingiunto, va detratta la somma di € 500 versata a titolo di acconto, depositando altresì una scrittura olografa della parte opposta la quale, a sua volta , ne ha contestato la conformità all'originale.
3. Cionondimeno, in sede di interrogatorio formale, parte attrice ha confermato l'incarico affidato al geometra odierno opposto dichiarando di aver commissionato a quest'ultimo l'aspetto tecnico della compravendita dell'immobile di cui era proprietaria (cfr. verbale del 17.02.2022: “Ho dato mandato a ma non per CP_1
questo che mi si legge. Non ricordo i nomi delle pratiche che curava nel mio interesse, io avevo chiesto genericamente di occuparsi dell'aspetto tecnico della vendita che dovevo fare. Sulla lett. b) si è vero, era necessaria alla vendita”; in risposta al cap. 2: “il mio mandato a era finalizzato solo per effettuare quelle CP_1 attività tecniche preliminari alla compravendita”).
4. Parte convenuta è tenuta all'onere della prova conseguente alla applicazione del principio in base al quale “nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte” ( cfr. Cass. civ 21522/19), ha dimostrato la sua pretesa creditoria.
Questa, oltre alla produzione dei documenti attestanti l'esecuzione delle prestazioni professionali eseguite in favore di parte attrice, ha altresì
- 4 -
dimostrato l'avvenuta esecuzione delle prestazioni professionali nella prova orale espletata.
Infatti, oltre alle dichiarazioni rese dalla stessa parte attrice in sede di interrogatorio formale la quale ha confessato di aver “chiesto genericamente al geometra di occuparsi dell'aspetto tecnico della vendita dell'immobile”, il teste ha altresì dichiarato che la documentazione necessaria Testimone_1
per la compravendita la ha avuta dal Geometra in qualità di tecnico CP_1
della parte venditrice, e che la stessa le avrebbe indicato il predetto Pt_1
professionista in caso di necessità di documentazioni o chiarimenti in merito alla compravendita che successivamente hanno concluso (cfr. verbale d'udienza del 17.02.2022).
Anche il teste , padre dell'odierna opponente, nonostante abbia Testimone_2
dichiarato di aver conferito egli stesso il mandato al Geometra ha CP_1 confermato che l'attività necessaria per la vendita è stata espletata da parte opposta (cfr. verbale d'udienza del 17.02.2022: “Posso dire che da quando ho comprato l'immobile sino alla vendita queste attività che mi leggono sono state espletate su mio mandato da ). CP_1
Orbene la predetta testimonianza è resa da persona incapace a renderla in quanto titolare di interesse a partecipare al presente procedimento
(accertamento credito ). Cionondimeno “la l'incapacità a CP_1 testimoniare prevista dall'art 246 c.p.c., che si identifica con l interesse a proporre la domanda o a contraddirvi di cui all'art. 100 c.p.c., determina la nullità della deposizione e non può essere rilevata d ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata a farla valere, al momento dell'espletamento della prova o nella prima difesa successiva restando altrimenti sanata ai sensi della art 157 , 2 comma, c.pc. ( Cfr. Cass. civ. 8628/2020). A tanto consegue che in mancanza di prova contraria non vi sono elementi per disconoscere la veridicità di quanto dichiarato dal predetto e Testimone_3
- 5 -
va pertanto acclarato che fu lui a concordare l'incarico con il convenuto nell'interesse della figlia odierna attrice.
Soccorre sul punto l'istituto del contratto a favore del terzo ex art. 1411 c.c. di cui si rinvengono nel caso di specie gli elementi costitutivi.
5. Venendo alla dimostrazione del'an e del quantum della prestazione resa dal professionista convenuto la CTU espletata ha confermato che parte convenuta non ha svolto prestazioni non richieste e che le attività espletate sono risultate indispensabili alla successiva compravendita dell'immobile.
Il consulente, inoltre, nella predetta relazione ha dichiarato, in merito alla contestazione di parte opponente in relazione al presunto orario indicato dal professionista nella sua parcella, che “si potrebbe comunque ragionevolmente affermare che è del tutto congruo il monte orario che il professionista ha conteggiato rispetto alle prestazioni svolte (cfr. pag. 17 della relazione peritale).
Il CTU nominato inoltre chiarisce che nel conteggio della parcella non deve essere ricomprese la voce “Incontro con il committente: colloqui preliminari” in quanto “non vi è documentazione agli atti che attesti il numero e la durata di questo tipo di attività svolta dal Professionista per conto del Committente”
(cfr. pag. 20 della relazione peritale).
Stesso discorso vale per la voce “incontro con il Committente e consegna della documentazione dal sottoscritto predisposta e reperita;
oltre a contatti e colloqui con il tecnico stimatore incaricato dall'istituto a cui la sig.ra Pt_1 aveva inoltrato richiesta di mutuo”e la voce “Incontro con il Committente e consegna della documentazione dal sottoscritto predisposta e reperita) (cfr. pagg. 22/23 della relazione).
- 6 -
Lo scrivente Giudice, per quanto riguarda gli esiti della predetta relazione peritale, ritiene di non aver motivo di discostarsi in quanto frutto di iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza agli atti e allo stato di fatto analizzato, appaiono condivisibili le conclusioni rassegnate dal consulente nominato.
6. Pertanto, alla luce di quanto sin qui affermato è possibile concludere che parte opposta ha adeguatamente documentato e provato le ragioni alla base della sua pretesa creditoria dalla quale è opportuno procedere ad una decurtazione delle voci indicate in parcella e che risultano, a seguito della perizia svolta, non dovute in quanto sfornite di adeguata e comprovante documentazione.
7. Quanto alle spese di lite, va dato atto della soccombenza della attrice nel giudizio di regolamento di competenza e per 1\3 anche del presente giudizio ( riqualificazione domanda introduttiva del presente giudizio – accertamento quantum credito avversario per le prestazioni rese in favore dell'attrice quale terza beneficiaria ex art. 1411 c.c. ( principio causalità delle spese), con conseguente refusione, secondo valori medi, in favore della parte convenuta, ai sensi del dm 55\14 e successive modifiche, in relazione al valore della causa in concreto riscontrata.
8. Le spese di ctu vanno ripartite definitivamente al 50% in considerazione della riduzione dell'importo indicato in decreto ingiuntivo e per le medesime ragioni prima esposte a sostegno della compensazione parziale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, così stabilisce:
- 7 -
1. accerta che il decreto ingiuntivo n. 417/12 emesso dal Tribunale di
Gaeta addì 24.12.2012 è stato revocato con ordinanza resa nel procedimento rg. 200154/13 del 8.7.2016 dall'intestato Tribunale;
2. accerta che non ha formulato alcun incarico Parte_1
professionale a nel periodo indicato nel ricorso CP_1
monitorio originario (luglio 2010 – giugno 2011);
3. accerta che nel predetto periodo ha svolto incarico CP_1
professionale su accordo con il terzo CP_2 nell'interesse della odierna attrice;
Parte_1
4. quantifica la prestazione indicata al precedente punto 3 del dispositivo nella minor somma di € 2.741,93, rispetto al maggiore importo indicato nel decreto ingiuntivo annullato sub 1.;
5. condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1
procedimento ex art. 47 c.p.c. in favore di , anzi in CP_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Giancarlo Ciufo che quantifica in € 1.875 oltre accessori di legge;
6. condanna al pagamento dei 2\3 delle spese di lite CP_1
del presente giudizio che quantifica in complessivi euro 1.702,18 in favore del procuratore dichiaratosi antistatario di , Parte_1
avv. SPIGNO PIERLUIGI, con compensazione della sorte residua;
7. pone le spese di ctu a carico definitivo solidale di entrambe le parti al
50%.
Latina, 20.01.2025
Il Giudice
Dott. Gaetano Negro
- 8 -
- 9 -