TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/12/2025, n. 4305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4305 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
20 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nelle riunite iscritte al n. R.G. 6890/2022 e al n.R.G. 6891/2022 promosse da
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Turrisi, elettivamente domiciliato Parte_1 in Giarre (CT), in via Principe di Piemonte nn. 22-24, come da procura in atti;
-Ricorrente- contro
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Belpasso (CT), Strada Provinciale 14, rappresentata e difesa dall'avv.
IP GE, elettivamente domiciliata in Catania, in via Caronda n. 172, giusta procura in atti;
e
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Milano, in via Losanna n. 16, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Montanari e
RI IA, elettivamente domiciliata in Roma, in via di Villa Emiliani n. 48, come da procura in atti;
-Resistenti-
Conclusioni: come da ricorso, memorie di costituzione e note sostitutive d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto 1 Con ricorso depositato in data 29 luglio 2022, il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale del lavoro di Catania esponendo:
- di aver lavorato presso la azienda operante nel settore dell'installazione degli Controparte_1 impianti per la distribuzione ed utilizzazione del gas, oltreché della manutenzione degli impianti di depurazione, già a far data dal 21 ottobre 2019 e fino al 4 febbraio 2020, in assenza di regolare contratto di lavoro;
- di aver stipulato, dal 5 febbraio 2020 al 30 aprile 2021, plurimi contratti a tempo determinato di volta in volta oggetto di proroga e, alla scadenza degli stessi, di essere stato assunto il 3 maggio 2021 dalla società in virtù di un contratto di somministrazione a tempo determinato con CP_2 scadenza in data 30 novembre 2021, con il quale era stato chiamato a proseguire la propria attività lavorativa presso l'azienda committente Controparte_1
- di aver presentato le proprie dimissioni volontarie il 10 ottobre 2021 e di aver inoltrato, in data 1° aprile 2022, lettere di intimazione e messa in mora volte al versamento delle differenze retributive reclamate;
- di aver svolto, dal mese di ottobre 2019 a quello di aprile 2020, mansioni consone alla laurea in ingegneria ed attinenti alla VI^ categoria del C.C.N.L. Metalmeccanica Industria quali la compilazione del formulario identificazione rifiuti, l'individuazione delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa degli addetti ai cantieri, la valutazione dei preventivi inviati dalle ditte di smaltimento dei rifiuti;
- di aver altresì ricoperto, da maggio 2020 ad aprile 2021, nonché da maggio 2021 ad ottobre 2021 - quando si trovava alle dipendenze dell'azienda di somministrazione incarichi Controparte_2 inquadrabili nella VII categoria del C.C.N.L. applicabile;
- di aver inizialmente prestato attività di coordinamento dei dati aziendali, salvo poi ricevere l'incarico di redigere le relazioni tecniche degli impianti e di essere stato nominato “Responsabile Tecnico” e,
a far data dal 26 giugno 2021, “Direttore Tecnico” del cantiere di LI AR (ME), in occasione dei lavori di “revamping” del depuratore;
- di essere sempre stato inquadrato, nonostante le funzioni direttive espletate, in categorie nettamente inferiori e, in particolare: da febbraio a maggio 2020, nel I livello del C.C.N.L. Metalmeccanica
Industria con mansioni di addetto alla segreteria;
dal mese di giugno 2020, nel IV livello con funzioni di ingegnere civile;
dal 3 maggio 2021, nel III livello del C.C.N.L. Metalmeccanica Piccola Industria con qualifica di ingegnere metallurgico;
- che, sebbene fosse contrattualmente prevista una retribuzione mensile netta pari ad € 1.700,00 tale importo, comunque non proporzionato tra l'altro alle mansioni effettivamente svolte, non era mai stato erogato dalla società utilizzatrice.
2 Ribadiva di essere stato regolarmente assunto il 5 febbraio 2020, con contratto a tempo determinato avente scadenza in data 31 marzo 2020, inquadramento nel I livello del contratto collettivo di settore e qualifica di addetto alla segreteria.
Lamentava, al riguardo, come le mansioni rientranti nella predetta categoria fossero caratterizzate da una certa semplicità e basilarità, lungi dall'autonomia decisionale tipica degli incarichi di responsabilità conferitigli e dalla specificità dei suoi compiti, tra i quali rientrava quello, inquadrabile nel VII livello, di redigere relazioni particolarmente ostiche e ad elevato contenuto specialistico, riguardanti la classificazione dei luoghi caratterizzati dal pericolo di esplosione per presenza di gas o ulteriori sostanze infiammabili (c.d. “classificazioni ATEX”).
Si doleva del fatto che , nonostante le nomine di “Responsabile Tecnico” dell'azienda e di “Direttore
Tecnico di cantiere”, richiedenti preparazione, capacità professionale e aumento delle responsabilità
l'inquadramento contrattuale attribuitogli (IV categoria) fosse sempre stato inferiore a quello spettantegli (VII livello), con conseguente percepimento, in contrasto con l'art. 36 Cost., di retribuzioni di importo minore rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, retribuzioni addirittura diminuite a seguito dell'instaurazione del rapporto di lavoro presso la Controparte_2
Alla luce di ciò, richiedeva l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nella VI categoria (o in altro livello non inferiore al V) del C.C.N.L. Metalmeccanica Industria, a decorrere da ottobre 2019 fino ad aprile 2020; nel VII livello del medesimo contratto collettivo da maggio 2020 fino al 30 aprile
2021 ed infine, nella VII categoria del C.C.N.L. Piccola Industria da maggio 2021 fino al 10 ottobre
2021.
Deduceva inoltre di aver ricevuto, per l'attività giornalmente svolta in qualità di “Direttore Tecnico” presso il cantiere di LI AR (ME) , solo parzialmente le indennità di trasferta spettanti per i mesi di giugno (€ 62,00 percepiti a fronte di € 112,24 spettanti), luglio (€ 386,00 corrisposti rispetto alla somma dovuta di € 1.066,28) ed agosto 2021(€ 344,00 invece di € 785,68), non percependo invece alcuna somma per i mesi di settembre (€ 1.290,76) e ottobre (€ 168,36).
Infine, richiedeva l'accertamento del proprio diritto ad € 2.141,35 a titolo di tredicesima mensilità relativa all'anno 2020, nonché ad € 1.817,27 a titolo di TFR maturato alle dipendenze della
[...]
e ad € 965,37 per quello dovuto a seguito dell'instaurazione del rapporto con la Controparte_1
obbligata in solido con l'azienda committente. Controparte_2
Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni: “- ritenere e dichiarare che l'Ingegnere ha prestato attività lavorativa, di natura subordinata, alle dipendenze della Parte_1
TÀ dal mese di ottobre 2019 al mese di gennaio 2020; Controparte_1
3 - ritenere e dichiarare che il ricorrente, dal mese di ottobre 2019 al mese di aprile 2020, ha svolto mansioni rientranti nella VI^ categoria del CCNL metalmeccanica industria e/o comunque non inferiori alla V^ categoria del medesimo CCNL;
- ritenere e dichiarare che l'Ingegnere a decorrere dal maggio 2020 e, fino alla Parte_1 data di cessazione dell'attività lavorativa, ha svolto mansioni rientranti nella VII categoria del CCNL metalmeccanica industria e/o in quella categoria contrattuale maggiore e/o diversa, che verrà accertata in corso di causa e, comunque, non inferiore alla V, del predetto CCNL;
- Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad avere corrisposte le differenze retributive, pari ad
€. 20.600,25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione, fino a quella dell'effettivo soddisfo, o a quell'importo maggiore e/o diverso da accertarsi in corso di causa, anche per tramite di Consulenza Tecnica d'Ufficio di natura contabile;
- Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad avere corrisposto dalla CP_3 CP_1
P.I. , avente sede legale in Belpasso (CT), Strada Provinciale 14, n. 65, in persona
[...] P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, e dalla società avente sede legale in Controparte_4
Roma, Viale della Civiltà Romana, n.7, P.I, , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, relativamente ai seguenti aspetti obbligate in solido: l'importo di €. 965,37, a titolo di omesso pagamento del trattamento di fine rapporto (anno 2021), oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data di maturazione e fino a quella dell'effettivo soddisfo, o a quell'importo maggiore e/o diverso da accertarsi in corso di causa, anche per tramite di Consulenza
Tecnica d'Ufficio di natura contabile;
l'importo pari ad €. 2631,3, a titolo di indennità di trasferta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione, fino a quella dell'effettivo soddisfo, o a quell'importo maggiore e/o diverso da accertarsi in corso di causa, anche per tramite di Consulenza Tecnica d'Ufficio di natura contabile;
Per l'effetto,- Condannare la TÀ P.I. , avente sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Belpasso (CT), Strada Provinciale 14, n. 65, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive, l'importo di €. 20.600,23, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione fino a quella dell'effettivo soddisfo, e/o di quella somma maggiore o diversa che dovesse essere accertata in corso di causa, anche per il tramite di Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Condannare la P.I. , avente sede legale in Belpasso Parte_2 P.IVA_1
(CT), Strada Provinciale 14, n. 65, in persona del legale rappresentante pro tempore e la
[...]
,, P.I. , avente sede legale In Roma, Viale della Civiltà Romana,, n. 7, in CP_4 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, obbligate in solido l'importo di €. 965,37, (t.f.r. anno
2021), oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data di maturazione e fino a
4 quella dell'effettivo soddisfo, o a quell'importo maggiore e/o diverso da accertarsi in corso di causa, anche per tramite di Consulenza Tecnica d'Ufficio di natura contabile;
l'importo pari ad €. 2631,3,
a titolo di indennità di trasferta, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione, fino a quella dell'effettivo soddisfo, o a quell'importo maggiore e/o diverso da accertarsi in corso di causa, anche per tramite di Consulenza Tecnica d'Ufficio di natura contabile”.
In pari data parte ricorrente depositava identico ricorso iscritto al n.r.g. 6891/2022 che, costituendo mero duplicato del primo, veniva fatto oggetto di riunione con provvedimento di questo Ufficio del
2 agosto 2022.
Con memoria difensiva depositata in data 14 ottobre 2022, si costituiva in giudizio CP_2 spiegando difese volte al rigetto del ricorso e, in particolare:
- di essere un'agenzia addetta alla fornitura, in favore delle aziende, di lavoratori in somministrazione e di non avere alcun interesse economico al mancato riconoscimento del diverso inquadramento richiesto, in quanto il costo del servizio dovuto alla somministrante consisteva in una percentuale applicata sul costo orario del lavoratore somministrato rapportato a quello di un lavoratore di pari livello alle dipendenze dirette dell'azienda committente;
- di aver stipulato, in data 3 maggio 2021, un contratto di somministrazione con la Controparte_1 per la fornitura a tempo determinato di un dipendente con mansioni di ingegnere, qualifica di
[...] impiegato ed inquadramento nel gruppo B livello 3 C.C.N.L. Metalmeccanica Piccola Industria, per
40 ore settimanali suddivise in sei giorni di servizio;
- di aver, conseguentemente, sottoscritto con parte ricorrente un contratto di assunzione a tempo determinato, con decorrenza dal 3 maggio 2021 e cessazione al 30 novembre 2021, ma di non aver mai esercitato su di essa alcun potere di direzione e controllo, in quanto spettante all'utilizzatrice “per tutta la durata della missione”;
- che il per tutta la durata del rapporto di lavoro, aveva svolto presso la società committente Pt_1 le funzioni per le quali era stato assunto, senza mai segnalare eventuali irregolarità o difformità;
- di aver retribuito il ricorrente sulla base delle ore di lavoro effettivo prestato - sì come mensilmente indicate dalla - e dell'inquadramento previsto da contratto (III livello), Controparte_1 erogando integralmente i compensi stabiliti per ferie, festività, straordinari e tredicesime mensilità, nonché le indennità di trasferta, nella misura comunicatale dalla committente, per le spese sostenute dal fuori dalla sede lavorativa;
Pt_1
- che parte ricorrente, interrotto per dimissioni volontarie il rapporto di lavoro, aveva ricevuto le somme spettanti a titolo di tredicesima (€ 726,54) e di TFR (€ 659,79), sì come risultante dalla busta paga del mese di ottobre 2021.
5 Ciò posto, eccepiva la carenza di legittimazione passiva con riguardo alle somme CP_2 asseritamente maturate dal ricorrente quando non era ancora alle sue dipendenze;
invece, in merito alle pretese avanzate per il periodo intercorrente tra maggio e ottobre 2021, riteneva di non avere alcuna responsabilità, contestando l'eventuale diverso impiego del lavoratore per l'espletamento di mansioni superiori. Rilevava l'erroneità dei conteggi elaborati da parte attorea - basati peraltro su un inquadramento contrattuale sbagliato - e sottolineava l'illogicità della richiesta di € 1.066,83 per il mese di ottobre 2021, avendo il ricorrente prestato servizio unicamente per sei giorni – già regolarmente retribuiti - prima di dare le dimissioni il 10 ottobre 2021.
Contestava, altresì, l'ingenza dell'importo richiesto a titolo di indennità di trasferta (€ 2.631,30), atteso che a giugno 2021 - avendo il avorato solo per nove giorni (72 ore) data l'assenza per Pt_1 malattia - risultavano effettuate esclusivamente due trasferte e, addirittura, nessuna nei mesi di settembre e ottobre 2021; nonché la mancata produzione in giudizio di documentazione idonea a comprovare gli spostamenti de quibus.
Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: “[…] respingere la domanda nei confronti della in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con Controparte_2 vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con memoria difensiva depositata il 17 ottobre 2022, si costituiva altresì in giudizio la CP_1
eccependo innanzitutto l'inammissibilità del ricorso per carenza di prove e presupposti
[...] formali afferenti l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori e le modalità di espletamento delle stesse, oltreché di elementi concreti utili alla corretta classificazione degli inquadramenti anelati.
Invero, si doleva del fatto che il non avesse specificamente indicato né gli incarichi Pt_1 conferitigli in forza del mansionario ed il loro relativo contenuto, né le norme della contrattazione collettiva o aziendale di cui lamentava la violazione. Deduceva l'assenza di qualsivoglia accordo circa la corresponsione di € 1.700,00, importo inferiore alla somma effettivamente versata (€ 2.500,00) - sì come indicato nel ricorso stesso - nonché la mancata instaurazione del rapporto di lavoro subordinato nel lasso di tempo tra il 21 ottobre 2019 ed il 4 febbraio 2020, ritenendo le mail prodotte in giudizio non idonee a comprovare gli indici del vincolo di soggezione, bensì al massimo una collaborazione autonoma ed occasionale. Al riguardo, asseriva che lo scambio di corrispondenza costituiva un preludio del rapporto di lavoro, nel corso del quale il ricorrente si era limitato a fornire una consulenza esterna, salvo poi - dopo una prima fase di apprendimento da febbraio a maggio 2020
– essere assunto con regolare contratto. Ed ancora, affermava che le categorie nelle quali era stato inquadrato il rano sempre state corrispondenti alle mansioni da questi effettivamente svolte, Pt_1
e che la specificità delle competenze richieste in azienda non permetteva allo stesso di essere subito
6 pronto a svolgere funzioni direttive, bensì attività semplici e di segreteria scevre di quell'autonomia esecutiva idonea a giustificare l'appartenenza al VI livello.
Domandava, inoltre, il rigetto della domanda volta all'inquadramento del lavoratore nella VII categoria del C.C.N.L. di riferimento, in quanto privo della “notevole esperienza acquisita a seguito di un prolungato esercizio delle funzioni”, non preposto “ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi fondamentali dell'azienda” e non addetto a realizzare “studi di progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali”.
Chiariva, inoltre, che era solo formale l'indicazione nella visura camerale del nominativo del ricorrente quale “Responsabile Tecnico”, trattandosi di un ruolo – svolto da settembre a dicembre
2020 - non richiedente la laurea in ingegneria civile e consistente unicamente nel siglare le dichiarazioni di conformità di caldaie o di climatizzatori sostituiti da altri operatori;
così come la nomina di “Direttore Tecnico” conferita a maggio 2021 solo per un'occasione, a seguito della quale il lavoratore aveva dato le proprie dimissioni non godendo dell'esperienza e delle competenze richieste.
Da ultimo, sosteneva l'erroneità dei calcoli indicati in ricorso, in quanto il aveva sempre Pt_1 percepito tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva.
Ciò posto, formulava le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, dichiarare inammissibile e comunque rigettare nel merito il ricorso avversario poiché infondato in fatto ed in diritto;
2) In subordine, ridurne le pretese alla diversa minore somma che dovesse emergere nel corso del giudizio, declassificando la richiesta di inquadramento superiore al livello più prossimo rispetto all'inquadramento effettivamente riconosciuto al lavoratore, con conseguente riduzione del condannatorio richiesto ritenendo comunque sufficiente la retribuzione elargita e tenendone conto ai fini di ogni statuizione;
3) Ridurre al minimo l'eventuale condanna della tenendo conto altresì della CP_5 corresponsabilità pro quota della Quo Jobis S.p.A. e il relativo diritto di manleva dell'odierna resistente nei confronti della società somministratrice;
4) Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarre all'odierno procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di prove documentali e CTU contabile.
Tentata infruttuosamente la conciliazione tra le parti, la causa veniva istruita in via documentale e per il tramite di CTU contabile.
All'esito delle operazioni peritali espletate e del deposito della relazione contabile, Parte_3
( cfr note di trattazione scritta del 15/10/2025) manifestava la disponibilità alla conciliazione
[...] della lite chiedendo un rinvio della causa.
7 Disposto un rinvio della causa al fine di tentare nuovamente la conciliazione della lite, in seguito parte ricorrente insisteva in domanda rilevando di non avere ricevuto alcuna proposta transattiva soddisfacente ( cfr. note del 18/11/2025), mentre ( cfr note del 19/11/2025) Parte_3 rappresentava che le offerte formulate erano state tutte rifiutate dal ricorrente, chiedendo l'intervento del giudice per la formulazione di una proposta conciliativa.
Sostituita l'udienza di discussione del 20 novembre 2025 con il deposito di note scritte, all'esito, letti ed esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
∞∞∞
1.Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente alle differenze retributive asseritamente spettanti per avere disimpegnato, nell'ambito del rapporto intrattenuto con la
[...]
mansioni rientranti nella VI^ o, in subordine, nella V^ categoria del CCNL Parte_3
Metalmeccanica Industria dal mese di ottobre 2019 al mese di aprile 2020 e, successivamente, anche nella vigenza del rapporto intrattenuto con , fino alla data di cessazione dell'attività CP_2 lavorativa, mansioni rientranti nella VII^, o in subordine nella VI^ o nella V^ categoria del medesimo
CCNL .
Lo stesso ricorrente, inoltre, ha agito per ottenere dalla TÀ e dalla società Parte_3
in solido tra loro anche quanto dovuto a titolo di omesso pagamento del trattamento Controparte_2 di fine rapporto e indennità di trasferta.
Posto ciò, va premesso che si è ritenuto contrario ai canoni di economia processuale, essendo la causa matura per la decisione, disporre un ulteriore rinvio della causa o formulare proposta conciliativa, atteso che tutti i tentativi di conciliazione in precedenza intercorsi tra le parti hanno dato esito negativo.
2. Tanto precisato, in primo luogo, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda per CP_ indeterminatezza e carenza degli elementi essenziali del ricorso sollevata da plus Parte_3 nella propria memoria difensiva atteso che, conformemente al tradizionale insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non è sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n.
7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n. 3126, Cass. 16/1/2007 n. 820).
Non può, dunque, aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. 25/7/2001 n.10154, Cass. 9/8/2003 n.12059, Cass. 21/9/2004 n.18930).
8 Nel presente giudizio nella domanda attorea il petitum non può dirsi omesso o del tutto incerto, in relazione agli elementi di fatto ed alle ragioni di diritto posti a fondamento della domanda risultando adeguatamente specificati i titoli delle pretese, oltre alla quantificazione delle somme richieste.
Va, altresì, disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da Controparte_2
Il difetto di legittimazione in senso proprio va valutato sulla base della domanda attorea occorrendo verificare che attore e convenuto siano tali secondo la prospettazione fornita nell'atto introduttivo, prescindendo dalla reale titolarità del rapporto dedotto in giudizio che è questione attinente al merito.
Nel caso di specie, in capo alla società , non si riscontra alcun difetto di legittimazione CP_2 passiva in senso proprio, ricavabile dalle mere allegazioni di parte atteso che il ricorrente indirizza la propria domanda nei confronti nei confronti di entrambi i convenuti, i quali dal tenore complessivo dell'atto introduttivo appaiono perciò titolari passivi del rapporto dedotto in giudizio.
Deve, ulteriormente, disattendersi l'eccezione di tardiva costituzione in giudizio di Parte_3
sollevata dal ricorrente. Si rileva che la memoria della resistente è stata depositata oltre il termine
[...] dei 10 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata per il 27/10/2022, purtuttavia risultando dagli allegati alla memoria difensiva che il deposito è stato inoltrato nei termini ( i.e. 14/10/2022) non essendo lo stesso andato a buon fine per causa non imputabile al mittente ( cfr casella piena del CP_ destinatario).Dalla disamina della documentazione allegata alla memoria di plus si Parte_3 evince, infatti, che il tentativo di deposito della memoria in data 14/10/2022 non è andato a buon fine per “ errore casella piena”. Ne discende che apparendo la mancata tempestiva costituzione in giudizio essere dipesa da una circostanza non imputabile alla parte ed essendosi, poi, il deposito concretizzato il successivo 17/10/2022, può ritenersi ammissibile la formulata istanza di rimessione in termini, così dovendosi reputare la costituzione in giudizio tempestiva.
3. Venendo al merito, il ricorso si ritiene parzialmente fondato e può, pertanto, essere accolto nei limiti e con le precisazioni di seguito esplicitate
Non ha trovato riscontro l'assunto attoreo volto a dimostrare di avere svolto dal 21 ottobre 2019 al 4 febbraio 2020 attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della in forma non regolarizzata. Parte_3
In punto di diritto, deve ricordarsi che la Suprema Corte, pur ravvisando l'elemento essenziale della subordinazione nell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, ha precisato che: a) detto requisito concreta essenzialmente la nozione giuridica di subordinazione, a fronte della quale sono configurabili elementi sintomatici di tale situazione, quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo
9 aziendale e l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico, sicché il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo ha carattere sintetico, nel senso che, rilevati alcuni indici significativi, essi devono essere valutati nel loro assieme, in relazione alle peculiarità del caso concreto (v., tra le altre, Cass., 3.7.2011, n.9019; Cass., 2.9.2000 n. 11502; Cass.,14.12.1996 n.11178); b) gli elementi sintomatici, in precedenza indicati, anche se individualmente considerati sono privi di valore decisivo, ben possono essere valutati, globalmente considerati, come indizi concordanti, gravi e precisi, rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato, soprattutto quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, a causa della loro natura intellettuale o professionale o, all'opposto, in ragione della natura estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione) e del relativo atteggiarsi del rapporto (v., tra le tante, Cass., 5.5.2005 n. 8569; Cass.,
24.2.2006 n. 4171; Cass., 19.4.2010, n. 9252; Cass., 25/2/2019, n. 5436, Cass. 16/11/2018, n. 29646).
L'elemento della subordinazione che caratterizza il contratto di lavoro subordinato e lo distingue dalla collaborazione autonoma s'individua, dunque, nel particolare vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro, con la conseguente limitazione della sua libertà. Il vincolo della subordinazione ha un duplice riflesso sul prestatore, poiché l'obbliga, da un lato, a rispettare gli ordini del datore di lavoro e a sottostare al suo potere disciplinare, e, dall'altro, a mantenere a disposizione del datore stesso le sue energie lavorative, e, di conseguenza, a osservare un orario di lavoro predeterminato e a giustificare eventuali assenze. Altri elementi, come la collaborazione, la sua continuità, l'assenza di rischio economico, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria e non già decisiva ai fini dell'individuazione del lavoro subordinato e della distinzione dei due tipi di rapporto (v., ad esempio,
Cass., 11 agosto 1994, n. 7374).
Ancora, affinché si possa configurare un rapporto di lavoro subordinato è necessario che il datore di lavoro non si limiti a impartire semplici direttive o prescrizioni predeterminate, ma eserciti il suo potere direttivo dettando disposizioni specifiche che ineriscono all'intrinseca esecuzione della prestazione lavorativa (così Cass., Sez. Lav., 3 aprile 1990, n. 2680), con la conseguenza che, qualora il lavoratore non vi si conformi, sarà passibile di sanzione disciplinare. L'ingerenza del datore di lavoro, in sostanza, assume carattere tanto preventivo, con l'emanazione di ordini specifici, quanto successivo, con la verifica della loro corretta esecuzione.
10 Nel caso di specie, invero, già in punto di allegazione il ricorso si palesa particolarmente generico, del tutto omettendo di esplicitare quali sarebbero state, in concreto, le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro dal mese di ottobre 2019 al mese di febbraio 2020.
Tali carenze non sono state in alcun modo colmate atteso che, parte ricorrente non ha articolato alcun capitolo di prova testimoniale e, dalle evidenze documentali in atti, non è dato evincere alcun elemento a sostegno della tesi secondo la quale già a far data dal mese di ottobre 2019 il rapporto poteva inquadrarsi nello schema della subordinazione, a tal fine rilevandosi del tutto ininfluente la corrispondenza a mezzo mail intercorsa e allegata al ricorso ( cfr doc. 18 di cui al ricorso introduttivo).
Rileva, infatti, il Tribunale che non solo dalle evidenze probatorie in atti non emerge la prova dell'assoggettamento del ricorrente ai poteri direttivi e di controllo tipici del rapporto di lavoro subordinato, ma neppure emergono significativi e convergenti elementi sintomatici della subordinazione, quali l'osservanza di un preciso e vincolante orario di lavoro, l'obbligo di prestare quotidianamente attività lavorativa e, in difetto, di giustificare le assenze, lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, la percezione di un compenso fisso a cadenze predeterminate.
Dalla disamina del compendio documentale in atti può ritenersi, piuttosto, che il ricorrente abbia iniziato a lavorare alle dipendenze della resistente in data 5 febbraio 2020 con Parte_3 attività lavorativa fino al 30 aprile 2021, in virtù di contratti a tempo determinato, nel tempo, prorogati
(all. 1 – 8 di parte ricorrente ) e che abbia, successivamente, lavorato dal 3 maggio 2021 all'ottobre
2021, in virtù di un contratto di somministrazione stipulato con la ( all. 9 di Controparte_4 parte ricorrente).
Nell'ambito di tale spazio temporale occorre vagliare la domanda volta al riconoscimento delle differenze retributive per le mansioni superiori, in thesi, disimpegnate.
4.Come dedotto il ricorrente è stato assunto dal febbraio 2020 al maggio 2020 con inquadramento nella I^ categoria del CCNL, applicato dalla società per l'espletamento di mansioni di addetto di segreteria e, dal mese di giugno 2020, è stato inquadrato nel livello IV con le mansioni di ingegnere civile, mentre nel contratto successivamente stipulato con la società , lo stesso risulta CP_2 essere stato inquadrato al III livello.
Appare, a questo punto, utile riportare le declaratorie contrattuali applicabili alla fattispecie che ci occupa, come enucleate nel CCNL in atti ( cfr. all. 16 ricorso).
Appartengono alla I^ categoria “ i lavoratori che svolgono attività produttive semplice per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica;
i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali”; 11 Appartengono alla III^ categoria “ i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.
Appartengono alla IV^ categoria “ i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti la tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguiti in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti la propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate;
- i lavoratori qualificati che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente”.
Appartengono alla V^ categoria : “ i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della 4ª categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva
e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi;
i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratico un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza”.
Appartengono, poi, alla VI^ categoria “ i lavoratori che, con particolare autonomia concettuale e operativa, ai più elevati livelli di professionalità, propongono e realizzano modifiche su apparati di particolare complessità, al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità, coordinando attività tecnico-manuali che richiedono una visione globale e una completa conoscenza del lavoro e del ciclo produttivo, delle tecnologie inerenti la propria specializzazione oltre a quelle correlate, con interventi di regolazione e controllo sul processo produttivo, finalizzati alla completa realizzazione dei programmi;
- i lavoratori che senza possedere
i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al terzo alinea della
12 categoria precedente, svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell'ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio”.
Appartengono alla categoria VII ^: “ i lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite”.
Deve ricordarsi il principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “la determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva di diritto comune si articola in una attività interpretativa complessa che postula l'individuazione dei criteri generali ed astratti caratteristici delle singole categorie o qualifiche alla stregua della disciplina collettiva del rapporto (senza trascurare
l'interpretazione delle più specifiche disposizioni eventualmente contenute in accordi aziendali e ponendo in evidenza le caratteristiche distintive tra le attività lavorative riconducibili all'una e all'altra), l'accertamento, quindi, delle mansioni effettivamente svolte e, infine, la loro comparazione con le previsioni della disciplina pattizia” (così Cass. 28284/2008 che richiama Cass. n. 3069/2005;
Cass. n. 5942/2004; Cass. n. 12555/1998).
In altri termini, il procedimento logico da seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge ed eventualmente dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
accertamento delle concrete mansioni di fatto;
comparazione tra queste e le previsioni normative.
È onere esclusivo del lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore, infatti, quello di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver in concreto svolto (si veda, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
In sostanza, il prestatore di lavoro che agisca in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di provare le mansioni svolte (tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme legali e contrattuali di riferimento.
Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni è stata piena, nel senso che "abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa
13 nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato" (Cass. Civ., Sez. Lav., 14 agosto 2001, n. 11125)
L'aspetto qualitativo delle mansioni assume, peraltro, tanto più rilievo quanto più elevato e complesso diviene il livello di responsabilità e di competenza richiesta in mansioni che, sotto il profilo prettamente oggettivo, si caratterizzano per l'attribuzione di una medesima attività di base. In tal caso,
l'onere di allegazione e prova incombente sul lavoratore concerne, anche e soprattutto, la dimostrazione dell'espletamento delle più complesse modalità di prestazione alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (si deve, sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 3 maggio
2001, n. 6238).
D'altronde, "nell'indagine diretta a stabilire il concreto contenuto della attività lavorativa svolta dal dipendente, al fine di comparare le mansioni di fatto a quelle astrattamente delineate nella qualifica rivendicata, come definita dal contratto collettivo, non può aversi riguardo solo al complesso delle operazioni materiali, in cui si siano concretate le prestazioni del lavoratore, ma occorre accertare se le stesse siano state espletate con il livello di responsabilità ed autonomia proprio della qualifica rivendicata" (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 giugno 1989, n. 2969).
In applicazione di tali principi, nel caso di specie, non può dirsi che il rigoroso onere probatorio imposto su parte ricorrente possa dirsi compiutamente assolto quanto alla dimostrazione in giudizio dell'espletamento di mansioni superiori dal mese di febbraio 2020 al mese di aprile 2020, mentre nel resto tale onere può ritenersi adempiuto solo con riferimento al livello V chiesto in via subordinata.
Nel dettaglio, quanto al primo periodo successivo alla stipula del contratto del febbraio 2020 e fino al mese di aprile 2020, in difetto di prova in ordine alla qualità delle mansioni disimpegnate,
l'espletamento di mansioni superiori non può dirsi comprovato.
Dalla consultazione dell' di assunzione in atti ( cfr. doc. 1 ricorso) si evince che il ricorrente, CP_6 sebbene in possesso della laurea, veniva assunto per l'espletamento di mansioni di “ addetto di segreteria”.
La disposizione collettiva a più riprese menzionata da parte ricorrente ( titolo II, art.
1. Lettera B ,IV, del CCNL) si riferisce, testualmente, all'ipotesi dell'inquadramento in azienda di soggetti in possesso della laurea nel caso in cui “svolgano attività inerenti alla laurea conseguita”.
Ne discende che parte ricorrente avrebbe comunque dovuto provare di avere disimpegnato mansioni diverse da quelle contrattualmente assegnate. Tanto non può dirsi avvenuto, non essendo neppure stati formulati capitoli di prova testimoniale sul punto, mentre la documentazione versata in atti non può dirsi idonea a comprovare con carattere di abitualità e prevalenza, dal mese di febbraio al mese di aprile 2020, l'espletamento di mansioni riconducibili ad un livello superiore.
14 Il contenuto della corrispondenza allegata ( cfr. all. 18) appare, peraltro, coerente rispetto all'espletamento iniziale di una attività di affiancamento nell'ambito di mansioni in un primo tempo meramente operative, trattandosi di comunicazioni relative ad aspetti amministrativi, contabili o documentali evincendosi, altresì, lo scambio di con il dipendente , al quale secondo Testimone_1 la prospettiva di parte resistente, il era stato posto in affiancamento Pt_1
Nessuna delle certificazioni versate in atti ( doc. 19- 142 di cui al ricorso) può dirsi certamente redatta nel sopra indicato periodo. Le certificazioni a firma del ricorrente più risalenti risultano, infatti
,essere state redatte nel mese di maggio 2020 ( cfr. doc. nn. 19, 20, 21, 22,23,24).
Ne discende che, con riferimento al periodo da febbraio 2020 a aprile 2020, sono dovute le sole differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante nell'ambito del livello contrattuale di riferimento( v. infra).
Ora, dalla documentazione allegata al ricorso si evince che, a decorrere dal mese di maggio 2020, il ricorrente ha svolto attività che, in difetto di circostanziati elementi che consentano di apprezzare l'autonomia e il grado di responsabilità dei compiti disimpegnati tale da potersi ascrivere al VI, o al
VII livello , appaiono invece potersi ricondurre, come chiesto in via subordinata dalla stessa parte attrice, al livello V del CCNL di riferimento.
Parte ricorrente ,nella specie, ha affermato di essere stato nominato, a far data dal mese di giugno
2020 “ responsabile tecnico dell'azienda” come da visura camerale allegata ( cfr. all. 143 del ricorso) ricoprendo, in ragione di tale qualifica, compiti di responsabilità per aver lo stesso ricoperto in via esclusiva il ruolo di soggetto adibito alla certificazione di idoneità degli impianti installati (all. 162 -
230).
Tali affermazioni sono rimaste però, sfornite di adeguato riscontro probatorio.
Deve osservarsi che la mera qualità di responsabile tecnico in difetto di una allegazione puntuale su quali attività aggiuntive o alternative l'attribuzione della predetta nomina comportasse non è di per sé idonea a comprovare lo svolgimento di mansioni altamente qualificate quali quelle di cui al VI, o al VII livello.
In particolare, non emerge che la predetta attività di certificazione fosse compiuta con “ particolare autonomia concettuale e operativa”, non emergendo neppure che il ricorrente abbia svolto mansioni direttive.
La giurisprudenza di legittimità in punto di determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore si è pronunciata nel senso che: “questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha chiarito che il giudice del merito, a questi fini, deve in primo luogo identificare le qualifiche o categorie, interpretando le disposizioni collettive secondo i criteri di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ.; poi deve accertare le mansioni di fatto esercitate, ed, infine, deve confrontare le categorie o qualifiche così
15 identificate con le mansioni in concreto svolte dal lavoratore (cfr tra le tante Cass. . n. 22/11/2019
n. 30580, 28/04/2015 n. 8589, 27/09/2010 n. 20272 ed anche, su un caso analogo al presente, Cass.
17/05/2018 n. 23777). Il rispetto del c.d. criterio «trifasico» nel giudizio relativo all'attribuzione di un inquadramento superiore rispetto a quello già posseduto dal lavoratore, non prevede che il giudice di merito debba attenersi pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni ( Cass. 27/09/2016 n. 18943)” (cfr., ex multis,
Cass. Civ., Sez. Lav., ord., 9 settembre 2020, n. 18691)
Applicando i superiori principi al caso in esame, le mansioni svolte dal ricorrente possono più correttamente essere ricondotte tra le mansioni di cui al livello V, apprezzandosi la differenza rispetto alle peculiarità del livello IV e potendo affermare alla luce del compendio documentale in atti che il ricorrente ha disimpegnato i compiti affidati “ con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi”.
Le caratteristiche che impongono il riconoscimento del superiore livello, in particolare, possono ricavarsi dalla specialità dell'attività compiuta e avente ad oggetto la classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per presenza di gas o altre sostanze infiammabili c.d. classificazioni ATEX
(doc. da n.19 a n.88 di parte ricorrente ) nonché il rilascio delle certificazioni di idoneità degli impianti installati (all. 162 – 230 di parte ricorrente).
Tanto, non risultando contestato che le certificazioni di cui sopra andassero rilasciate nell'ambito di una procedura specializzata predefinita e in ossequio ad una specifica normativa di matrice anche comunitaria, ovvero che si trattasse di attività di carattere tecnico specialistico implicante conoscenze specifiche stante la peculiarità e complessità degli impianti da esaminare.
Tale soluzione trova conforto nel richiamo delle peculiarità di cui ai profili professionali in esame emergendo che, al 3° livello del c.c.n.l. del settore, appartengono tra l'altro, "i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro", nella declaratoria del 4° livello, rientrano, invece, tra l'altro, "i lavoratori qualificati che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente", mentre, infine, nella declaratoria del 5° livello, rientrano tra l'altro, "i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche
16 caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza".
Al livello V può inoltre ricondursi anche l' attività disimpegnata dal ricorrente nella vigenza del contratto stipulato con , non apprezzandosi sostanziali differenze tra l'attività che il CP_2 ebbe a svolgere dal mese di maggio 2020 e quella svolta nella vigenza del contratto di Pt_1 somministrazione e tanto, in disparte il conferimento a decorrere dal 26 giugno 2021 della nomina quale Direttore Tecnico del Cantiere di LI AR , in provincia di Messina (all. 144 di parte ricorrente).
Non è stato contestato, infatti, dalle resistenti che le mansioni del fossero rimaste invariate Pt_1 nella vigenza del contratto di somministrazione. Neppure le stesse resistenti hanno offerto elementi di prova di segno contrario rispetto a quanto sin qui ritenuto, profilandosi la genericità e irrilevanza dei capitoli di prova testimoniale articolati.
5. Quanto al periodo di lavoro alle dipendenze di , alla luce della documentazione in CP_2 atti risulta che in data 3.05.2021 ha sottoscritto con un contratto di CP_2 Parte_3 somministrazione per la fornitura a tempo determinato di n. 1 lavoratore con mansioni di ingegnere , con qualifica di impiegato e inquadramento al gruppo B liv. 3 CCNL Metalmeccanica – Piccola
Industria Confapi e orario di lavoro in 40 ore settimanali ( doc. 2 memoria . Risulta altresì CP_2 che nella medesima data del 3.05.2021 sottoscriveva con il ricorrente un contratto di CP_2 assunzione a tempo determinato e termine al 30.11.2021 ove venivano specificate le mansioni da svolgere in favore dell'utilizzatrice ( doc. n. 3 memoria . Parte_3 CP_2
Sembra poi opportuno evidenziare che, come espressamente indicato nel petitum, parte ricorrente ha inteso limitare espressamente la domanda nei confronti di quanto “ all importo di €. CP_2
965,37, ( t.f.r. anno 2021), oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data di maturazione e fino a quella dell'effettivo soddisfo, o a quell'importo maggiore e/o diverso da accertarsi in corso di causa, anche per tramite di Consulenza Tecnica d'Ufficio di natura contabile;
l'importo pari ad €. 2631,3, a titolo di indennità di trasferta, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione, fino a quella dell'effettivo soddisfo, o a quell'importo maggiore e/o diverso da accertarsi in corso di causa, anche per tramite di Consulenza Tecnica d'Ufficio di natura contabile”.
In ogni caso, sul tema della individuazione del soggetto obbligato al pagamento delle relative differenze retributive l'art. 35, d.lgs. 81/2015 nella versione ratione temporis applicabile rubricato
“ Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà” prevede: “ 1. Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a
17 quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore. 2. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. 3. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio. 4. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. 5. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori.6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970. 7. L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.
8. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l'ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore”.
Sussiste, dunque, in applicazione dei principi sopra enunciati la responsabilità di CP_2 quanto alle somme rivendicate dal ricorrente a titolo di indennità di trasferta prevista dall'articolo articolo 7 del CCNL Metalmeccanica industria e a titolo di TFR, non risultando peraltro che alcuna comunicazione inerente le mansioni sia mai pervenuta.
Quanto alle somme ricadenti nell'ambito della responsabilità solidale, parte ricorrente ha documentato le trasferte sostenute ( all. 237- 239 di cui al ricorso introduttivo), mentre appaiono
18 irrilevanti le contestazioni di circa la distanza tra la residenza del ricorrente e Messina quale CP_2 sede del cantiere di appena 50 km, atteso che la norma della contrattazione collettiva sopra richiamata sancisce il diritto del dipendente alla trasferta nell'ipotesi di distanza superiore ai 20 km ( cfr CCNL in atti) .
Quanto al TFR non trovano riscontro le doglianze di , atteso che il CTU ha CP_2 espressamente dichiarato di avere detratto gli importi corrisposti nella misura documentata dalle contabili di bonifico in atti, accertando il residuo credito, come più analiticamente descritto in appendice 6 e in appendice 6/a della relazione ( v. infra).
6. Così delibato l'an della controversia è stata disposta CTU contabile al fine di verificare “ Quanto in ipotesi dovuto al ricorrente a titolo di differenze retributive per le causali di cui al ricorso introduttivo tra quanto effettivamente percepito in base al livello di inquadramento assegnato e quanto spettante in base all'inquadramento al livello V dal mese di maggio 2020 fino alla cessazione del rapporto per dimissioni volontarie;
- comunque, quanto in ipotesi dovuto al ricorrente a titolo di differenze retributive in base al livello di inquadramento contrattuale, per le medesime causali sopra indicate, dal mese di febbraio al mese di aprile 2020 “
All'esito delle indagini di natura tecnico contabile espletate il CTU ha risposto al mandato conferito rilevando“ 1) L'ammontare in ipotesi dovuto al ricorrente a titolo di differenze retributive per le causali di cui al ricorso introduttivo tra quanto effettivamente percepito in base al livello di inquadramento assegnato e quanto spettante in base all'inquadramento al livello V dal mese di maggio 2020 fino alla cessazione del rapporto per dimissioni volontarie, è stato quantificato in complessivi euro7.925,64, da ascrivere:✓ per euro 4.818,54 alle differenze spettanti a titolo di paga base;
✓ per euro 2.041,80 alle differenze spettanti a titolo di tredicesima mensilità; ✓ per euro 144,22 al residuo credito spettante a titolo di ROL;
✓ per euro 202,50 al residuo credito spettante a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute;
✓ per euro 718,58 al residuo credito spettante a titolo di TFR. Si rileva, altresì, che, avuto riguardo alle differenze dedotte in ricorso a titolo di indennità di trasferta, l'ammontare spettante nella misura giornaliera disposta dall'art. 7 della richiamata contrattazione collettiva, comprensiva della quota per il pasto meridiano o serale, sì come decurtato degli importi percepiti a tal titolo, è stato quantificato in complessivi euro 2.570,40 (cfr.Appendice
7). 2) L'ammontare in ipotesi dovuto al ricorrente a titolo di differenze retributive in base al livello di inquadramento contrattuale, per le medesime causali sopra indicate, dal mese di febbraio al mese di aprile 2020, è stato quantificato in complessivi euro 1.130,10, da ascrivere: ✓ per euro
330,32 agli importi spettanti a titolo di tredicesima mensilità; ✓ per euro 198,58 agli importi
19 spettanti a titolo di ROL;
✓ per euro 304,91 agli importi spettanti a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute;
per euro 296,29 al credito maturato a titolo di TFR. Si rileva, infine, che in detta ipotesi non emergono differenze spettanti a titolo di paga base”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato sulla corretta disamina delle allegazioni in atti e delle disposizioni del CCNL ratione temporis applicabile.
Parte ricorrente, peraltro, ha dichiarato espressamente di non intendere muovere alcuna contestazione sui conteggi di cui alla relazione peritale in atti ( da ultimo note scritte del 18/11/2025). CP_ 7. In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso plus va condannata al Parte_3 pagamento della somma dovuta al ricorrente a titolo di differenze per il periodo dal mese di febbraio al mese di aprile 2020 e a quanto dovuto a titolo di differenze retributive derivanti dal diritto alla corresponsione delle somme spettanti in ragione del superiore inquadramento . Va disposta poi, la condanna delle resistenti in solido quanto all'importo dovuto a titolo di indennità di trasferta e TFR
2021, come chiesto in ricorso. CP_ Ne discende che, per tutto quanto sopra esposto e considerato, plus va condannata Parte_3 al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.130,10 per il periodo da febbraio ad aprile 2020 e di euro 7265,85 ( euro 7.925,64- 659,79) a titolo di differenze per le mansioni di cui al V livello detratto l'importo dovuto a titolo di TFR sulla base del livello contrattualmente riconosciuto, come risultante dalla busta paga di maggio 2021. CP_
Va, poi, disposta la condanna in solido di plus e quanto alla somma Parte_3 CP_2 di euro 2.570,40 dovuta a titolo di indennità di trasferta e alla somma di euro 659,79 quale TFR risultante dalla busta paga di maggio 2021 in atti .
In definitiva va condannata al pagamento in favore del ricorrente della Parte_3 complessiva somma di euro 8395,95 mentre va disposta la condanna in solido di entrambe le resistenti quanto al pagamento della ulteriore somma di euro 3230,19 .
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
8. Le spese di lite tenuto conto del valore della causa alla stregua del decisum e del numero delle parti in causa vengono liquidate come in dispositivo e poste in capo alle parti resistenti in solido tra loro. CP_ Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste a carico di plus e Parte_3
p.a. CP_7
P.Q.M
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
20 disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
in parziale accoglimento del ricorso condanna, per le causali di cui in parte motiva, plus Parte_3
CP_ in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 8395,95 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Parte_1
CP_ condanna per le causali indicate in parte motiva plus e in persona dei Parte_3 CP_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 3230,19 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Parte_1 rigetta nel resto;
condanna le resistenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano, complessivamente, in euro
2741,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge;
pone in capo ad entrambe le resistenti le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Catania 01/ 12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
21
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
20 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nelle riunite iscritte al n. R.G. 6890/2022 e al n.R.G. 6891/2022 promosse da
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Turrisi, elettivamente domiciliato Parte_1 in Giarre (CT), in via Principe di Piemonte nn. 22-24, come da procura in atti;
-Ricorrente- contro
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Belpasso (CT), Strada Provinciale 14, rappresentata e difesa dall'avv.
IP GE, elettivamente domiciliata in Catania, in via Caronda n. 172, giusta procura in atti;
e
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Milano, in via Losanna n. 16, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Montanari e
RI IA, elettivamente domiciliata in Roma, in via di Villa Emiliani n. 48, come da procura in atti;
-Resistenti-
Conclusioni: come da ricorso, memorie di costituzione e note sostitutive d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto 1 Con ricorso depositato in data 29 luglio 2022, il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale del lavoro di Catania esponendo:
- di aver lavorato presso la azienda operante nel settore dell'installazione degli Controparte_1 impianti per la distribuzione ed utilizzazione del gas, oltreché della manutenzione degli impianti di depurazione, già a far data dal 21 ottobre 2019 e fino al 4 febbraio 2020, in assenza di regolare contratto di lavoro;
- di aver stipulato, dal 5 febbraio 2020 al 30 aprile 2021, plurimi contratti a tempo determinato di volta in volta oggetto di proroga e, alla scadenza degli stessi, di essere stato assunto il 3 maggio 2021 dalla società in virtù di un contratto di somministrazione a tempo determinato con CP_2 scadenza in data 30 novembre 2021, con il quale era stato chiamato a proseguire la propria attività lavorativa presso l'azienda committente Controparte_1
- di aver presentato le proprie dimissioni volontarie il 10 ottobre 2021 e di aver inoltrato, in data 1° aprile 2022, lettere di intimazione e messa in mora volte al versamento delle differenze retributive reclamate;
- di aver svolto, dal mese di ottobre 2019 a quello di aprile 2020, mansioni consone alla laurea in ingegneria ed attinenti alla VI^ categoria del C.C.N.L. Metalmeccanica Industria quali la compilazione del formulario identificazione rifiuti, l'individuazione delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa degli addetti ai cantieri, la valutazione dei preventivi inviati dalle ditte di smaltimento dei rifiuti;
- di aver altresì ricoperto, da maggio 2020 ad aprile 2021, nonché da maggio 2021 ad ottobre 2021 - quando si trovava alle dipendenze dell'azienda di somministrazione incarichi Controparte_2 inquadrabili nella VII categoria del C.C.N.L. applicabile;
- di aver inizialmente prestato attività di coordinamento dei dati aziendali, salvo poi ricevere l'incarico di redigere le relazioni tecniche degli impianti e di essere stato nominato “Responsabile Tecnico” e,
a far data dal 26 giugno 2021, “Direttore Tecnico” del cantiere di LI AR (ME), in occasione dei lavori di “revamping” del depuratore;
- di essere sempre stato inquadrato, nonostante le funzioni direttive espletate, in categorie nettamente inferiori e, in particolare: da febbraio a maggio 2020, nel I livello del C.C.N.L. Metalmeccanica
Industria con mansioni di addetto alla segreteria;
dal mese di giugno 2020, nel IV livello con funzioni di ingegnere civile;
dal 3 maggio 2021, nel III livello del C.C.N.L. Metalmeccanica Piccola Industria con qualifica di ingegnere metallurgico;
- che, sebbene fosse contrattualmente prevista una retribuzione mensile netta pari ad € 1.700,00 tale importo, comunque non proporzionato tra l'altro alle mansioni effettivamente svolte, non era mai stato erogato dalla società utilizzatrice.
2 Ribadiva di essere stato regolarmente assunto il 5 febbraio 2020, con contratto a tempo determinato avente scadenza in data 31 marzo 2020, inquadramento nel I livello del contratto collettivo di settore e qualifica di addetto alla segreteria.
Lamentava, al riguardo, come le mansioni rientranti nella predetta categoria fossero caratterizzate da una certa semplicità e basilarità, lungi dall'autonomia decisionale tipica degli incarichi di responsabilità conferitigli e dalla specificità dei suoi compiti, tra i quali rientrava quello, inquadrabile nel VII livello, di redigere relazioni particolarmente ostiche e ad elevato contenuto specialistico, riguardanti la classificazione dei luoghi caratterizzati dal pericolo di esplosione per presenza di gas o ulteriori sostanze infiammabili (c.d. “classificazioni ATEX”).
Si doleva del fatto che , nonostante le nomine di “Responsabile Tecnico” dell'azienda e di “Direttore
Tecnico di cantiere”, richiedenti preparazione, capacità professionale e aumento delle responsabilità
l'inquadramento contrattuale attribuitogli (IV categoria) fosse sempre stato inferiore a quello spettantegli (VII livello), con conseguente percepimento, in contrasto con l'art. 36 Cost., di retribuzioni di importo minore rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, retribuzioni addirittura diminuite a seguito dell'instaurazione del rapporto di lavoro presso la Controparte_2
Alla luce di ciò, richiedeva l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nella VI categoria (o in altro livello non inferiore al V) del C.C.N.L. Metalmeccanica Industria, a decorrere da ottobre 2019 fino ad aprile 2020; nel VII livello del medesimo contratto collettivo da maggio 2020 fino al 30 aprile
2021 ed infine, nella VII categoria del C.C.N.L. Piccola Industria da maggio 2021 fino al 10 ottobre
2021.
Deduceva inoltre di aver ricevuto, per l'attività giornalmente svolta in qualità di “Direttore Tecnico” presso il cantiere di LI AR (ME) , solo parzialmente le indennità di trasferta spettanti per i mesi di giugno (€ 62,00 percepiti a fronte di € 112,24 spettanti), luglio (€ 386,00 corrisposti rispetto alla somma dovuta di € 1.066,28) ed agosto 2021(€ 344,00 invece di € 785,68), non percependo invece alcuna somma per i mesi di settembre (€ 1.290,76) e ottobre (€ 168,36).
Infine, richiedeva l'accertamento del proprio diritto ad € 2.141,35 a titolo di tredicesima mensilità relativa all'anno 2020, nonché ad € 1.817,27 a titolo di TFR maturato alle dipendenze della
[...]
e ad € 965,37 per quello dovuto a seguito dell'instaurazione del rapporto con la Controparte_1
obbligata in solido con l'azienda committente. Controparte_2
Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni: “- ritenere e dichiarare che l'Ingegnere ha prestato attività lavorativa, di natura subordinata, alle dipendenze della Parte_1
TÀ dal mese di ottobre 2019 al mese di gennaio 2020; Controparte_1
3 - ritenere e dichiarare che il ricorrente, dal mese di ottobre 2019 al mese di aprile 2020, ha svolto mansioni rientranti nella VI^ categoria del CCNL metalmeccanica industria e/o comunque non inferiori alla V^ categoria del medesimo CCNL;
- ritenere e dichiarare che l'Ingegnere a decorrere dal maggio 2020 e, fino alla Parte_1 data di cessazione dell'attività lavorativa, ha svolto mansioni rientranti nella VII categoria del CCNL metalmeccanica industria e/o in quella categoria contrattuale maggiore e/o diversa, che verrà accertata in corso di causa e, comunque, non inferiore alla V, del predetto CCNL;
- Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad avere corrisposte le differenze retributive, pari ad
€. 20.600,25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione, fino a quella dell'effettivo soddisfo, o a quell'importo maggiore e/o diverso da accertarsi in corso di causa, anche per tramite di Consulenza Tecnica d'Ufficio di natura contabile;
- Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad avere corrisposto dalla CP_3 CP_1
P.I. , avente sede legale in Belpasso (CT), Strada Provinciale 14, n. 65, in persona
[...] P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, e dalla società avente sede legale in Controparte_4
Roma, Viale della Civiltà Romana, n.7, P.I, , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, relativamente ai seguenti aspetti obbligate in solido: l'importo di €. 965,37, a titolo di omesso pagamento del trattamento di fine rapporto (anno 2021), oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data di maturazione e fino a quella dell'effettivo soddisfo, o a quell'importo maggiore e/o diverso da accertarsi in corso di causa, anche per tramite di Consulenza
Tecnica d'Ufficio di natura contabile;
l'importo pari ad €. 2631,3, a titolo di indennità di trasferta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione, fino a quella dell'effettivo soddisfo, o a quell'importo maggiore e/o diverso da accertarsi in corso di causa, anche per tramite di Consulenza Tecnica d'Ufficio di natura contabile;
Per l'effetto,- Condannare la TÀ P.I. , avente sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Belpasso (CT), Strada Provinciale 14, n. 65, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive, l'importo di €. 20.600,23, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione fino a quella dell'effettivo soddisfo, e/o di quella somma maggiore o diversa che dovesse essere accertata in corso di causa, anche per il tramite di Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Condannare la P.I. , avente sede legale in Belpasso Parte_2 P.IVA_1
(CT), Strada Provinciale 14, n. 65, in persona del legale rappresentante pro tempore e la
[...]
,, P.I. , avente sede legale In Roma, Viale della Civiltà Romana,, n. 7, in CP_4 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, obbligate in solido l'importo di €. 965,37, (t.f.r. anno
2021), oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data di maturazione e fino a
4 quella dell'effettivo soddisfo, o a quell'importo maggiore e/o diverso da accertarsi in corso di causa, anche per tramite di Consulenza Tecnica d'Ufficio di natura contabile;
l'importo pari ad €. 2631,3,
a titolo di indennità di trasferta, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione, fino a quella dell'effettivo soddisfo, o a quell'importo maggiore e/o diverso da accertarsi in corso di causa, anche per tramite di Consulenza Tecnica d'Ufficio di natura contabile”.
In pari data parte ricorrente depositava identico ricorso iscritto al n.r.g. 6891/2022 che, costituendo mero duplicato del primo, veniva fatto oggetto di riunione con provvedimento di questo Ufficio del
2 agosto 2022.
Con memoria difensiva depositata in data 14 ottobre 2022, si costituiva in giudizio CP_2 spiegando difese volte al rigetto del ricorso e, in particolare:
- di essere un'agenzia addetta alla fornitura, in favore delle aziende, di lavoratori in somministrazione e di non avere alcun interesse economico al mancato riconoscimento del diverso inquadramento richiesto, in quanto il costo del servizio dovuto alla somministrante consisteva in una percentuale applicata sul costo orario del lavoratore somministrato rapportato a quello di un lavoratore di pari livello alle dipendenze dirette dell'azienda committente;
- di aver stipulato, in data 3 maggio 2021, un contratto di somministrazione con la Controparte_1 per la fornitura a tempo determinato di un dipendente con mansioni di ingegnere, qualifica di
[...] impiegato ed inquadramento nel gruppo B livello 3 C.C.N.L. Metalmeccanica Piccola Industria, per
40 ore settimanali suddivise in sei giorni di servizio;
- di aver, conseguentemente, sottoscritto con parte ricorrente un contratto di assunzione a tempo determinato, con decorrenza dal 3 maggio 2021 e cessazione al 30 novembre 2021, ma di non aver mai esercitato su di essa alcun potere di direzione e controllo, in quanto spettante all'utilizzatrice “per tutta la durata della missione”;
- che il per tutta la durata del rapporto di lavoro, aveva svolto presso la società committente Pt_1 le funzioni per le quali era stato assunto, senza mai segnalare eventuali irregolarità o difformità;
- di aver retribuito il ricorrente sulla base delle ore di lavoro effettivo prestato - sì come mensilmente indicate dalla - e dell'inquadramento previsto da contratto (III livello), Controparte_1 erogando integralmente i compensi stabiliti per ferie, festività, straordinari e tredicesime mensilità, nonché le indennità di trasferta, nella misura comunicatale dalla committente, per le spese sostenute dal fuori dalla sede lavorativa;
Pt_1
- che parte ricorrente, interrotto per dimissioni volontarie il rapporto di lavoro, aveva ricevuto le somme spettanti a titolo di tredicesima (€ 726,54) e di TFR (€ 659,79), sì come risultante dalla busta paga del mese di ottobre 2021.
5 Ciò posto, eccepiva la carenza di legittimazione passiva con riguardo alle somme CP_2 asseritamente maturate dal ricorrente quando non era ancora alle sue dipendenze;
invece, in merito alle pretese avanzate per il periodo intercorrente tra maggio e ottobre 2021, riteneva di non avere alcuna responsabilità, contestando l'eventuale diverso impiego del lavoratore per l'espletamento di mansioni superiori. Rilevava l'erroneità dei conteggi elaborati da parte attorea - basati peraltro su un inquadramento contrattuale sbagliato - e sottolineava l'illogicità della richiesta di € 1.066,83 per il mese di ottobre 2021, avendo il ricorrente prestato servizio unicamente per sei giorni – già regolarmente retribuiti - prima di dare le dimissioni il 10 ottobre 2021.
Contestava, altresì, l'ingenza dell'importo richiesto a titolo di indennità di trasferta (€ 2.631,30), atteso che a giugno 2021 - avendo il avorato solo per nove giorni (72 ore) data l'assenza per Pt_1 malattia - risultavano effettuate esclusivamente due trasferte e, addirittura, nessuna nei mesi di settembre e ottobre 2021; nonché la mancata produzione in giudizio di documentazione idonea a comprovare gli spostamenti de quibus.
Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: “[…] respingere la domanda nei confronti della in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con Controparte_2 vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con memoria difensiva depositata il 17 ottobre 2022, si costituiva altresì in giudizio la CP_1
eccependo innanzitutto l'inammissibilità del ricorso per carenza di prove e presupposti
[...] formali afferenti l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori e le modalità di espletamento delle stesse, oltreché di elementi concreti utili alla corretta classificazione degli inquadramenti anelati.
Invero, si doleva del fatto che il non avesse specificamente indicato né gli incarichi Pt_1 conferitigli in forza del mansionario ed il loro relativo contenuto, né le norme della contrattazione collettiva o aziendale di cui lamentava la violazione. Deduceva l'assenza di qualsivoglia accordo circa la corresponsione di € 1.700,00, importo inferiore alla somma effettivamente versata (€ 2.500,00) - sì come indicato nel ricorso stesso - nonché la mancata instaurazione del rapporto di lavoro subordinato nel lasso di tempo tra il 21 ottobre 2019 ed il 4 febbraio 2020, ritenendo le mail prodotte in giudizio non idonee a comprovare gli indici del vincolo di soggezione, bensì al massimo una collaborazione autonoma ed occasionale. Al riguardo, asseriva che lo scambio di corrispondenza costituiva un preludio del rapporto di lavoro, nel corso del quale il ricorrente si era limitato a fornire una consulenza esterna, salvo poi - dopo una prima fase di apprendimento da febbraio a maggio 2020
– essere assunto con regolare contratto. Ed ancora, affermava che le categorie nelle quali era stato inquadrato il rano sempre state corrispondenti alle mansioni da questi effettivamente svolte, Pt_1
e che la specificità delle competenze richieste in azienda non permetteva allo stesso di essere subito
6 pronto a svolgere funzioni direttive, bensì attività semplici e di segreteria scevre di quell'autonomia esecutiva idonea a giustificare l'appartenenza al VI livello.
Domandava, inoltre, il rigetto della domanda volta all'inquadramento del lavoratore nella VII categoria del C.C.N.L. di riferimento, in quanto privo della “notevole esperienza acquisita a seguito di un prolungato esercizio delle funzioni”, non preposto “ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi fondamentali dell'azienda” e non addetto a realizzare “studi di progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali”.
Chiariva, inoltre, che era solo formale l'indicazione nella visura camerale del nominativo del ricorrente quale “Responsabile Tecnico”, trattandosi di un ruolo – svolto da settembre a dicembre
2020 - non richiedente la laurea in ingegneria civile e consistente unicamente nel siglare le dichiarazioni di conformità di caldaie o di climatizzatori sostituiti da altri operatori;
così come la nomina di “Direttore Tecnico” conferita a maggio 2021 solo per un'occasione, a seguito della quale il lavoratore aveva dato le proprie dimissioni non godendo dell'esperienza e delle competenze richieste.
Da ultimo, sosteneva l'erroneità dei calcoli indicati in ricorso, in quanto il aveva sempre Pt_1 percepito tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva.
Ciò posto, formulava le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, dichiarare inammissibile e comunque rigettare nel merito il ricorso avversario poiché infondato in fatto ed in diritto;
2) In subordine, ridurne le pretese alla diversa minore somma che dovesse emergere nel corso del giudizio, declassificando la richiesta di inquadramento superiore al livello più prossimo rispetto all'inquadramento effettivamente riconosciuto al lavoratore, con conseguente riduzione del condannatorio richiesto ritenendo comunque sufficiente la retribuzione elargita e tenendone conto ai fini di ogni statuizione;
3) Ridurre al minimo l'eventuale condanna della tenendo conto altresì della CP_5 corresponsabilità pro quota della Quo Jobis S.p.A. e il relativo diritto di manleva dell'odierna resistente nei confronti della società somministratrice;
4) Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarre all'odierno procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di prove documentali e CTU contabile.
Tentata infruttuosamente la conciliazione tra le parti, la causa veniva istruita in via documentale e per il tramite di CTU contabile.
All'esito delle operazioni peritali espletate e del deposito della relazione contabile, Parte_3
( cfr note di trattazione scritta del 15/10/2025) manifestava la disponibilità alla conciliazione
[...] della lite chiedendo un rinvio della causa.
7 Disposto un rinvio della causa al fine di tentare nuovamente la conciliazione della lite, in seguito parte ricorrente insisteva in domanda rilevando di non avere ricevuto alcuna proposta transattiva soddisfacente ( cfr. note del 18/11/2025), mentre ( cfr note del 19/11/2025) Parte_3 rappresentava che le offerte formulate erano state tutte rifiutate dal ricorrente, chiedendo l'intervento del giudice per la formulazione di una proposta conciliativa.
Sostituita l'udienza di discussione del 20 novembre 2025 con il deposito di note scritte, all'esito, letti ed esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
∞∞∞
1.Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente alle differenze retributive asseritamente spettanti per avere disimpegnato, nell'ambito del rapporto intrattenuto con la
[...]
mansioni rientranti nella VI^ o, in subordine, nella V^ categoria del CCNL Parte_3
Metalmeccanica Industria dal mese di ottobre 2019 al mese di aprile 2020 e, successivamente, anche nella vigenza del rapporto intrattenuto con , fino alla data di cessazione dell'attività CP_2 lavorativa, mansioni rientranti nella VII^, o in subordine nella VI^ o nella V^ categoria del medesimo
CCNL .
Lo stesso ricorrente, inoltre, ha agito per ottenere dalla TÀ e dalla società Parte_3
in solido tra loro anche quanto dovuto a titolo di omesso pagamento del trattamento Controparte_2 di fine rapporto e indennità di trasferta.
Posto ciò, va premesso che si è ritenuto contrario ai canoni di economia processuale, essendo la causa matura per la decisione, disporre un ulteriore rinvio della causa o formulare proposta conciliativa, atteso che tutti i tentativi di conciliazione in precedenza intercorsi tra le parti hanno dato esito negativo.
2. Tanto precisato, in primo luogo, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda per CP_ indeterminatezza e carenza degli elementi essenziali del ricorso sollevata da plus Parte_3 nella propria memoria difensiva atteso che, conformemente al tradizionale insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non è sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n.
7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n. 3126, Cass. 16/1/2007 n. 820).
Non può, dunque, aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. 25/7/2001 n.10154, Cass. 9/8/2003 n.12059, Cass. 21/9/2004 n.18930).
8 Nel presente giudizio nella domanda attorea il petitum non può dirsi omesso o del tutto incerto, in relazione agli elementi di fatto ed alle ragioni di diritto posti a fondamento della domanda risultando adeguatamente specificati i titoli delle pretese, oltre alla quantificazione delle somme richieste.
Va, altresì, disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da Controparte_2
Il difetto di legittimazione in senso proprio va valutato sulla base della domanda attorea occorrendo verificare che attore e convenuto siano tali secondo la prospettazione fornita nell'atto introduttivo, prescindendo dalla reale titolarità del rapporto dedotto in giudizio che è questione attinente al merito.
Nel caso di specie, in capo alla società , non si riscontra alcun difetto di legittimazione CP_2 passiva in senso proprio, ricavabile dalle mere allegazioni di parte atteso che il ricorrente indirizza la propria domanda nei confronti nei confronti di entrambi i convenuti, i quali dal tenore complessivo dell'atto introduttivo appaiono perciò titolari passivi del rapporto dedotto in giudizio.
Deve, ulteriormente, disattendersi l'eccezione di tardiva costituzione in giudizio di Parte_3
sollevata dal ricorrente. Si rileva che la memoria della resistente è stata depositata oltre il termine
[...] dei 10 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata per il 27/10/2022, purtuttavia risultando dagli allegati alla memoria difensiva che il deposito è stato inoltrato nei termini ( i.e. 14/10/2022) non essendo lo stesso andato a buon fine per causa non imputabile al mittente ( cfr casella piena del CP_ destinatario).Dalla disamina della documentazione allegata alla memoria di plus si Parte_3 evince, infatti, che il tentativo di deposito della memoria in data 14/10/2022 non è andato a buon fine per “ errore casella piena”. Ne discende che apparendo la mancata tempestiva costituzione in giudizio essere dipesa da una circostanza non imputabile alla parte ed essendosi, poi, il deposito concretizzato il successivo 17/10/2022, può ritenersi ammissibile la formulata istanza di rimessione in termini, così dovendosi reputare la costituzione in giudizio tempestiva.
3. Venendo al merito, il ricorso si ritiene parzialmente fondato e può, pertanto, essere accolto nei limiti e con le precisazioni di seguito esplicitate
Non ha trovato riscontro l'assunto attoreo volto a dimostrare di avere svolto dal 21 ottobre 2019 al 4 febbraio 2020 attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della in forma non regolarizzata. Parte_3
In punto di diritto, deve ricordarsi che la Suprema Corte, pur ravvisando l'elemento essenziale della subordinazione nell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, ha precisato che: a) detto requisito concreta essenzialmente la nozione giuridica di subordinazione, a fronte della quale sono configurabili elementi sintomatici di tale situazione, quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo
9 aziendale e l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico, sicché il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo ha carattere sintetico, nel senso che, rilevati alcuni indici significativi, essi devono essere valutati nel loro assieme, in relazione alle peculiarità del caso concreto (v., tra le altre, Cass., 3.7.2011, n.9019; Cass., 2.9.2000 n. 11502; Cass.,14.12.1996 n.11178); b) gli elementi sintomatici, in precedenza indicati, anche se individualmente considerati sono privi di valore decisivo, ben possono essere valutati, globalmente considerati, come indizi concordanti, gravi e precisi, rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato, soprattutto quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, a causa della loro natura intellettuale o professionale o, all'opposto, in ragione della natura estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione) e del relativo atteggiarsi del rapporto (v., tra le tante, Cass., 5.5.2005 n. 8569; Cass.,
24.2.2006 n. 4171; Cass., 19.4.2010, n. 9252; Cass., 25/2/2019, n. 5436, Cass. 16/11/2018, n. 29646).
L'elemento della subordinazione che caratterizza il contratto di lavoro subordinato e lo distingue dalla collaborazione autonoma s'individua, dunque, nel particolare vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro, con la conseguente limitazione della sua libertà. Il vincolo della subordinazione ha un duplice riflesso sul prestatore, poiché l'obbliga, da un lato, a rispettare gli ordini del datore di lavoro e a sottostare al suo potere disciplinare, e, dall'altro, a mantenere a disposizione del datore stesso le sue energie lavorative, e, di conseguenza, a osservare un orario di lavoro predeterminato e a giustificare eventuali assenze. Altri elementi, come la collaborazione, la sua continuità, l'assenza di rischio economico, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria e non già decisiva ai fini dell'individuazione del lavoro subordinato e della distinzione dei due tipi di rapporto (v., ad esempio,
Cass., 11 agosto 1994, n. 7374).
Ancora, affinché si possa configurare un rapporto di lavoro subordinato è necessario che il datore di lavoro non si limiti a impartire semplici direttive o prescrizioni predeterminate, ma eserciti il suo potere direttivo dettando disposizioni specifiche che ineriscono all'intrinseca esecuzione della prestazione lavorativa (così Cass., Sez. Lav., 3 aprile 1990, n. 2680), con la conseguenza che, qualora il lavoratore non vi si conformi, sarà passibile di sanzione disciplinare. L'ingerenza del datore di lavoro, in sostanza, assume carattere tanto preventivo, con l'emanazione di ordini specifici, quanto successivo, con la verifica della loro corretta esecuzione.
10 Nel caso di specie, invero, già in punto di allegazione il ricorso si palesa particolarmente generico, del tutto omettendo di esplicitare quali sarebbero state, in concreto, le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro dal mese di ottobre 2019 al mese di febbraio 2020.
Tali carenze non sono state in alcun modo colmate atteso che, parte ricorrente non ha articolato alcun capitolo di prova testimoniale e, dalle evidenze documentali in atti, non è dato evincere alcun elemento a sostegno della tesi secondo la quale già a far data dal mese di ottobre 2019 il rapporto poteva inquadrarsi nello schema della subordinazione, a tal fine rilevandosi del tutto ininfluente la corrispondenza a mezzo mail intercorsa e allegata al ricorso ( cfr doc. 18 di cui al ricorso introduttivo).
Rileva, infatti, il Tribunale che non solo dalle evidenze probatorie in atti non emerge la prova dell'assoggettamento del ricorrente ai poteri direttivi e di controllo tipici del rapporto di lavoro subordinato, ma neppure emergono significativi e convergenti elementi sintomatici della subordinazione, quali l'osservanza di un preciso e vincolante orario di lavoro, l'obbligo di prestare quotidianamente attività lavorativa e, in difetto, di giustificare le assenze, lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, la percezione di un compenso fisso a cadenze predeterminate.
Dalla disamina del compendio documentale in atti può ritenersi, piuttosto, che il ricorrente abbia iniziato a lavorare alle dipendenze della resistente in data 5 febbraio 2020 con Parte_3 attività lavorativa fino al 30 aprile 2021, in virtù di contratti a tempo determinato, nel tempo, prorogati
(all. 1 – 8 di parte ricorrente ) e che abbia, successivamente, lavorato dal 3 maggio 2021 all'ottobre
2021, in virtù di un contratto di somministrazione stipulato con la ( all. 9 di Controparte_4 parte ricorrente).
Nell'ambito di tale spazio temporale occorre vagliare la domanda volta al riconoscimento delle differenze retributive per le mansioni superiori, in thesi, disimpegnate.
4.Come dedotto il ricorrente è stato assunto dal febbraio 2020 al maggio 2020 con inquadramento nella I^ categoria del CCNL, applicato dalla società per l'espletamento di mansioni di addetto di segreteria e, dal mese di giugno 2020, è stato inquadrato nel livello IV con le mansioni di ingegnere civile, mentre nel contratto successivamente stipulato con la società , lo stesso risulta CP_2 essere stato inquadrato al III livello.
Appare, a questo punto, utile riportare le declaratorie contrattuali applicabili alla fattispecie che ci occupa, come enucleate nel CCNL in atti ( cfr. all. 16 ricorso).
Appartengono alla I^ categoria “ i lavoratori che svolgono attività produttive semplice per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica;
i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali”; 11 Appartengono alla III^ categoria “ i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.
Appartengono alla IV^ categoria “ i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti la tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguiti in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti la propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate;
- i lavoratori qualificati che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente”.
Appartengono alla V^ categoria : “ i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della 4ª categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva
e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi;
i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratico un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza”.
Appartengono, poi, alla VI^ categoria “ i lavoratori che, con particolare autonomia concettuale e operativa, ai più elevati livelli di professionalità, propongono e realizzano modifiche su apparati di particolare complessità, al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità, coordinando attività tecnico-manuali che richiedono una visione globale e una completa conoscenza del lavoro e del ciclo produttivo, delle tecnologie inerenti la propria specializzazione oltre a quelle correlate, con interventi di regolazione e controllo sul processo produttivo, finalizzati alla completa realizzazione dei programmi;
- i lavoratori che senza possedere
i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al terzo alinea della
12 categoria precedente, svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell'ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio”.
Appartengono alla categoria VII ^: “ i lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite”.
Deve ricordarsi il principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “la determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva di diritto comune si articola in una attività interpretativa complessa che postula l'individuazione dei criteri generali ed astratti caratteristici delle singole categorie o qualifiche alla stregua della disciplina collettiva del rapporto (senza trascurare
l'interpretazione delle più specifiche disposizioni eventualmente contenute in accordi aziendali e ponendo in evidenza le caratteristiche distintive tra le attività lavorative riconducibili all'una e all'altra), l'accertamento, quindi, delle mansioni effettivamente svolte e, infine, la loro comparazione con le previsioni della disciplina pattizia” (così Cass. 28284/2008 che richiama Cass. n. 3069/2005;
Cass. n. 5942/2004; Cass. n. 12555/1998).
In altri termini, il procedimento logico da seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge ed eventualmente dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
accertamento delle concrete mansioni di fatto;
comparazione tra queste e le previsioni normative.
È onere esclusivo del lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore, infatti, quello di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver in concreto svolto (si veda, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
In sostanza, il prestatore di lavoro che agisca in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di provare le mansioni svolte (tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme legali e contrattuali di riferimento.
Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni è stata piena, nel senso che "abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa
13 nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato" (Cass. Civ., Sez. Lav., 14 agosto 2001, n. 11125)
L'aspetto qualitativo delle mansioni assume, peraltro, tanto più rilievo quanto più elevato e complesso diviene il livello di responsabilità e di competenza richiesta in mansioni che, sotto il profilo prettamente oggettivo, si caratterizzano per l'attribuzione di una medesima attività di base. In tal caso,
l'onere di allegazione e prova incombente sul lavoratore concerne, anche e soprattutto, la dimostrazione dell'espletamento delle più complesse modalità di prestazione alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (si deve, sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 3 maggio
2001, n. 6238).
D'altronde, "nell'indagine diretta a stabilire il concreto contenuto della attività lavorativa svolta dal dipendente, al fine di comparare le mansioni di fatto a quelle astrattamente delineate nella qualifica rivendicata, come definita dal contratto collettivo, non può aversi riguardo solo al complesso delle operazioni materiali, in cui si siano concretate le prestazioni del lavoratore, ma occorre accertare se le stesse siano state espletate con il livello di responsabilità ed autonomia proprio della qualifica rivendicata" (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 giugno 1989, n. 2969).
In applicazione di tali principi, nel caso di specie, non può dirsi che il rigoroso onere probatorio imposto su parte ricorrente possa dirsi compiutamente assolto quanto alla dimostrazione in giudizio dell'espletamento di mansioni superiori dal mese di febbraio 2020 al mese di aprile 2020, mentre nel resto tale onere può ritenersi adempiuto solo con riferimento al livello V chiesto in via subordinata.
Nel dettaglio, quanto al primo periodo successivo alla stipula del contratto del febbraio 2020 e fino al mese di aprile 2020, in difetto di prova in ordine alla qualità delle mansioni disimpegnate,
l'espletamento di mansioni superiori non può dirsi comprovato.
Dalla consultazione dell' di assunzione in atti ( cfr. doc. 1 ricorso) si evince che il ricorrente, CP_6 sebbene in possesso della laurea, veniva assunto per l'espletamento di mansioni di “ addetto di segreteria”.
La disposizione collettiva a più riprese menzionata da parte ricorrente ( titolo II, art.
1. Lettera B ,IV, del CCNL) si riferisce, testualmente, all'ipotesi dell'inquadramento in azienda di soggetti in possesso della laurea nel caso in cui “svolgano attività inerenti alla laurea conseguita”.
Ne discende che parte ricorrente avrebbe comunque dovuto provare di avere disimpegnato mansioni diverse da quelle contrattualmente assegnate. Tanto non può dirsi avvenuto, non essendo neppure stati formulati capitoli di prova testimoniale sul punto, mentre la documentazione versata in atti non può dirsi idonea a comprovare con carattere di abitualità e prevalenza, dal mese di febbraio al mese di aprile 2020, l'espletamento di mansioni riconducibili ad un livello superiore.
14 Il contenuto della corrispondenza allegata ( cfr. all. 18) appare, peraltro, coerente rispetto all'espletamento iniziale di una attività di affiancamento nell'ambito di mansioni in un primo tempo meramente operative, trattandosi di comunicazioni relative ad aspetti amministrativi, contabili o documentali evincendosi, altresì, lo scambio di con il dipendente , al quale secondo Testimone_1 la prospettiva di parte resistente, il era stato posto in affiancamento Pt_1
Nessuna delle certificazioni versate in atti ( doc. 19- 142 di cui al ricorso) può dirsi certamente redatta nel sopra indicato periodo. Le certificazioni a firma del ricorrente più risalenti risultano, infatti
,essere state redatte nel mese di maggio 2020 ( cfr. doc. nn. 19, 20, 21, 22,23,24).
Ne discende che, con riferimento al periodo da febbraio 2020 a aprile 2020, sono dovute le sole differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante nell'ambito del livello contrattuale di riferimento( v. infra).
Ora, dalla documentazione allegata al ricorso si evince che, a decorrere dal mese di maggio 2020, il ricorrente ha svolto attività che, in difetto di circostanziati elementi che consentano di apprezzare l'autonomia e il grado di responsabilità dei compiti disimpegnati tale da potersi ascrivere al VI, o al
VII livello , appaiono invece potersi ricondurre, come chiesto in via subordinata dalla stessa parte attrice, al livello V del CCNL di riferimento.
Parte ricorrente ,nella specie, ha affermato di essere stato nominato, a far data dal mese di giugno
2020 “ responsabile tecnico dell'azienda” come da visura camerale allegata ( cfr. all. 143 del ricorso) ricoprendo, in ragione di tale qualifica, compiti di responsabilità per aver lo stesso ricoperto in via esclusiva il ruolo di soggetto adibito alla certificazione di idoneità degli impianti installati (all. 162 -
230).
Tali affermazioni sono rimaste però, sfornite di adeguato riscontro probatorio.
Deve osservarsi che la mera qualità di responsabile tecnico in difetto di una allegazione puntuale su quali attività aggiuntive o alternative l'attribuzione della predetta nomina comportasse non è di per sé idonea a comprovare lo svolgimento di mansioni altamente qualificate quali quelle di cui al VI, o al VII livello.
In particolare, non emerge che la predetta attività di certificazione fosse compiuta con “ particolare autonomia concettuale e operativa”, non emergendo neppure che il ricorrente abbia svolto mansioni direttive.
La giurisprudenza di legittimità in punto di determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore si è pronunciata nel senso che: “questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha chiarito che il giudice del merito, a questi fini, deve in primo luogo identificare le qualifiche o categorie, interpretando le disposizioni collettive secondo i criteri di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ.; poi deve accertare le mansioni di fatto esercitate, ed, infine, deve confrontare le categorie o qualifiche così
15 identificate con le mansioni in concreto svolte dal lavoratore (cfr tra le tante Cass. . n. 22/11/2019
n. 30580, 28/04/2015 n. 8589, 27/09/2010 n. 20272 ed anche, su un caso analogo al presente, Cass.
17/05/2018 n. 23777). Il rispetto del c.d. criterio «trifasico» nel giudizio relativo all'attribuzione di un inquadramento superiore rispetto a quello già posseduto dal lavoratore, non prevede che il giudice di merito debba attenersi pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni ( Cass. 27/09/2016 n. 18943)” (cfr., ex multis,
Cass. Civ., Sez. Lav., ord., 9 settembre 2020, n. 18691)
Applicando i superiori principi al caso in esame, le mansioni svolte dal ricorrente possono più correttamente essere ricondotte tra le mansioni di cui al livello V, apprezzandosi la differenza rispetto alle peculiarità del livello IV e potendo affermare alla luce del compendio documentale in atti che il ricorrente ha disimpegnato i compiti affidati “ con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi”.
Le caratteristiche che impongono il riconoscimento del superiore livello, in particolare, possono ricavarsi dalla specialità dell'attività compiuta e avente ad oggetto la classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per presenza di gas o altre sostanze infiammabili c.d. classificazioni ATEX
(doc. da n.19 a n.88 di parte ricorrente ) nonché il rilascio delle certificazioni di idoneità degli impianti installati (all. 162 – 230 di parte ricorrente).
Tanto, non risultando contestato che le certificazioni di cui sopra andassero rilasciate nell'ambito di una procedura specializzata predefinita e in ossequio ad una specifica normativa di matrice anche comunitaria, ovvero che si trattasse di attività di carattere tecnico specialistico implicante conoscenze specifiche stante la peculiarità e complessità degli impianti da esaminare.
Tale soluzione trova conforto nel richiamo delle peculiarità di cui ai profili professionali in esame emergendo che, al 3° livello del c.c.n.l. del settore, appartengono tra l'altro, "i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro", nella declaratoria del 4° livello, rientrano, invece, tra l'altro, "i lavoratori qualificati che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente", mentre, infine, nella declaratoria del 5° livello, rientrano tra l'altro, "i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche
16 caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza".
Al livello V può inoltre ricondursi anche l' attività disimpegnata dal ricorrente nella vigenza del contratto stipulato con , non apprezzandosi sostanziali differenze tra l'attività che il CP_2 ebbe a svolgere dal mese di maggio 2020 e quella svolta nella vigenza del contratto di Pt_1 somministrazione e tanto, in disparte il conferimento a decorrere dal 26 giugno 2021 della nomina quale Direttore Tecnico del Cantiere di LI AR , in provincia di Messina (all. 144 di parte ricorrente).
Non è stato contestato, infatti, dalle resistenti che le mansioni del fossero rimaste invariate Pt_1 nella vigenza del contratto di somministrazione. Neppure le stesse resistenti hanno offerto elementi di prova di segno contrario rispetto a quanto sin qui ritenuto, profilandosi la genericità e irrilevanza dei capitoli di prova testimoniale articolati.
5. Quanto al periodo di lavoro alle dipendenze di , alla luce della documentazione in CP_2 atti risulta che in data 3.05.2021 ha sottoscritto con un contratto di CP_2 Parte_3 somministrazione per la fornitura a tempo determinato di n. 1 lavoratore con mansioni di ingegnere , con qualifica di impiegato e inquadramento al gruppo B liv. 3 CCNL Metalmeccanica – Piccola
Industria Confapi e orario di lavoro in 40 ore settimanali ( doc. 2 memoria . Risulta altresì CP_2 che nella medesima data del 3.05.2021 sottoscriveva con il ricorrente un contratto di CP_2 assunzione a tempo determinato e termine al 30.11.2021 ove venivano specificate le mansioni da svolgere in favore dell'utilizzatrice ( doc. n. 3 memoria . Parte_3 CP_2
Sembra poi opportuno evidenziare che, come espressamente indicato nel petitum, parte ricorrente ha inteso limitare espressamente la domanda nei confronti di quanto “ all importo di €. CP_2
965,37, ( t.f.r. anno 2021), oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data di maturazione e fino a quella dell'effettivo soddisfo, o a quell'importo maggiore e/o diverso da accertarsi in corso di causa, anche per tramite di Consulenza Tecnica d'Ufficio di natura contabile;
l'importo pari ad €. 2631,3, a titolo di indennità di trasferta, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione, fino a quella dell'effettivo soddisfo, o a quell'importo maggiore e/o diverso da accertarsi in corso di causa, anche per tramite di Consulenza Tecnica d'Ufficio di natura contabile”.
In ogni caso, sul tema della individuazione del soggetto obbligato al pagamento delle relative differenze retributive l'art. 35, d.lgs. 81/2015 nella versione ratione temporis applicabile rubricato
“ Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà” prevede: “ 1. Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a
17 quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore. 2. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. 3. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio. 4. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. 5. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori.6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970. 7. L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.
8. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l'ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore”.
Sussiste, dunque, in applicazione dei principi sopra enunciati la responsabilità di CP_2 quanto alle somme rivendicate dal ricorrente a titolo di indennità di trasferta prevista dall'articolo articolo 7 del CCNL Metalmeccanica industria e a titolo di TFR, non risultando peraltro che alcuna comunicazione inerente le mansioni sia mai pervenuta.
Quanto alle somme ricadenti nell'ambito della responsabilità solidale, parte ricorrente ha documentato le trasferte sostenute ( all. 237- 239 di cui al ricorso introduttivo), mentre appaiono
18 irrilevanti le contestazioni di circa la distanza tra la residenza del ricorrente e Messina quale CP_2 sede del cantiere di appena 50 km, atteso che la norma della contrattazione collettiva sopra richiamata sancisce il diritto del dipendente alla trasferta nell'ipotesi di distanza superiore ai 20 km ( cfr CCNL in atti) .
Quanto al TFR non trovano riscontro le doglianze di , atteso che il CTU ha CP_2 espressamente dichiarato di avere detratto gli importi corrisposti nella misura documentata dalle contabili di bonifico in atti, accertando il residuo credito, come più analiticamente descritto in appendice 6 e in appendice 6/a della relazione ( v. infra).
6. Così delibato l'an della controversia è stata disposta CTU contabile al fine di verificare “ Quanto in ipotesi dovuto al ricorrente a titolo di differenze retributive per le causali di cui al ricorso introduttivo tra quanto effettivamente percepito in base al livello di inquadramento assegnato e quanto spettante in base all'inquadramento al livello V dal mese di maggio 2020 fino alla cessazione del rapporto per dimissioni volontarie;
- comunque, quanto in ipotesi dovuto al ricorrente a titolo di differenze retributive in base al livello di inquadramento contrattuale, per le medesime causali sopra indicate, dal mese di febbraio al mese di aprile 2020 “
All'esito delle indagini di natura tecnico contabile espletate il CTU ha risposto al mandato conferito rilevando“ 1) L'ammontare in ipotesi dovuto al ricorrente a titolo di differenze retributive per le causali di cui al ricorso introduttivo tra quanto effettivamente percepito in base al livello di inquadramento assegnato e quanto spettante in base all'inquadramento al livello V dal mese di maggio 2020 fino alla cessazione del rapporto per dimissioni volontarie, è stato quantificato in complessivi euro7.925,64, da ascrivere:✓ per euro 4.818,54 alle differenze spettanti a titolo di paga base;
✓ per euro 2.041,80 alle differenze spettanti a titolo di tredicesima mensilità; ✓ per euro 144,22 al residuo credito spettante a titolo di ROL;
✓ per euro 202,50 al residuo credito spettante a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute;
✓ per euro 718,58 al residuo credito spettante a titolo di TFR. Si rileva, altresì, che, avuto riguardo alle differenze dedotte in ricorso a titolo di indennità di trasferta, l'ammontare spettante nella misura giornaliera disposta dall'art. 7 della richiamata contrattazione collettiva, comprensiva della quota per il pasto meridiano o serale, sì come decurtato degli importi percepiti a tal titolo, è stato quantificato in complessivi euro 2.570,40 (cfr.Appendice
7). 2) L'ammontare in ipotesi dovuto al ricorrente a titolo di differenze retributive in base al livello di inquadramento contrattuale, per le medesime causali sopra indicate, dal mese di febbraio al mese di aprile 2020, è stato quantificato in complessivi euro 1.130,10, da ascrivere: ✓ per euro
330,32 agli importi spettanti a titolo di tredicesima mensilità; ✓ per euro 198,58 agli importi
19 spettanti a titolo di ROL;
✓ per euro 304,91 agli importi spettanti a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute;
per euro 296,29 al credito maturato a titolo di TFR. Si rileva, infine, che in detta ipotesi non emergono differenze spettanti a titolo di paga base”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato sulla corretta disamina delle allegazioni in atti e delle disposizioni del CCNL ratione temporis applicabile.
Parte ricorrente, peraltro, ha dichiarato espressamente di non intendere muovere alcuna contestazione sui conteggi di cui alla relazione peritale in atti ( da ultimo note scritte del 18/11/2025). CP_ 7. In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso plus va condannata al Parte_3 pagamento della somma dovuta al ricorrente a titolo di differenze per il periodo dal mese di febbraio al mese di aprile 2020 e a quanto dovuto a titolo di differenze retributive derivanti dal diritto alla corresponsione delle somme spettanti in ragione del superiore inquadramento . Va disposta poi, la condanna delle resistenti in solido quanto all'importo dovuto a titolo di indennità di trasferta e TFR
2021, come chiesto in ricorso. CP_ Ne discende che, per tutto quanto sopra esposto e considerato, plus va condannata Parte_3 al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.130,10 per il periodo da febbraio ad aprile 2020 e di euro 7265,85 ( euro 7.925,64- 659,79) a titolo di differenze per le mansioni di cui al V livello detratto l'importo dovuto a titolo di TFR sulla base del livello contrattualmente riconosciuto, come risultante dalla busta paga di maggio 2021. CP_
Va, poi, disposta la condanna in solido di plus e quanto alla somma Parte_3 CP_2 di euro 2.570,40 dovuta a titolo di indennità di trasferta e alla somma di euro 659,79 quale TFR risultante dalla busta paga di maggio 2021 in atti .
In definitiva va condannata al pagamento in favore del ricorrente della Parte_3 complessiva somma di euro 8395,95 mentre va disposta la condanna in solido di entrambe le resistenti quanto al pagamento della ulteriore somma di euro 3230,19 .
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
8. Le spese di lite tenuto conto del valore della causa alla stregua del decisum e del numero delle parti in causa vengono liquidate come in dispositivo e poste in capo alle parti resistenti in solido tra loro. CP_ Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste a carico di plus e Parte_3
p.a. CP_7
P.Q.M
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
20 disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
in parziale accoglimento del ricorso condanna, per le causali di cui in parte motiva, plus Parte_3
CP_ in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 8395,95 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Parte_1
CP_ condanna per le causali indicate in parte motiva plus e in persona dei Parte_3 CP_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 3230,19 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Parte_1 rigetta nel resto;
condanna le resistenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano, complessivamente, in euro
2741,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge;
pone in capo ad entrambe le resistenti le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Catania 01/ 12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
21