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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/05/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 698 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa DA
nato a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Terni (TR), Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avv. Eliana Senatore che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del CP_1
Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta CP_2 delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio di Roma del 17 dicembre Per_1
2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni Resistente
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale - cumulo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 settembre 2023, il ricorrente premetteva: -
Di aver svolto, dal 1974 al 1991, alle dipendenze della
[...]
le mansioni di operaio addetto alla produzione di Controparte_3 piastrelle, battiscopa e lastre di marmo per pavimenti;
- Che alle dipendenze della l'attività di marmista prevedeva, in particolare, le lavorazioni di CP_3 taglio delle lastre di marmo operando in mezzo all'acqua che usciva dalla fresa, indossando stivali di gomma e permanendo pertanto in tale luogo umido per diverse ore durante il turno giornaliero di 8 ore;
- Che, come artigiano titolare dell'omonima ditta, svolgeva l'attività di posa in opera di pavimenti di marmo e cotto per interni e per esterni e successiva lucidatura;
- Di dover svolgere tale attività in posizione accovacciata ed inginocchiata, soprattutto nella fase di rifinitura di tutti i perimetri delle stanze e di stuccature dei pavimenti con resina specifica, compiendo le lavorazioni sempre manualmente e in posizione inginocchiata;
- Di aver assunto la posizione accovacciata anche per la messa in opera di mattonelle e battiscopa;
- Di aver posto in opera, in una giornata lavorativa di 8-10 ore, pavimenti per un'estensione dai 15 ai 25 metri quadrati;
-
Di aver sempre osservato un orario lavorativo di 8 ore al giorno dal lunedì al sabato;
- Di essere stato esposto, in ragione delle suddette lavorazioni, ai rischi lavorativi quali: la movimentazione manuale di carichi, il mantenimento protratto di posture incongrue, nonché ai rischi di flessoestensione ripetuta delle ginocchia, mantenimento protratto di posizioni quali l'inginocchiamento e l'accovacciamento; - Di aver contratto, in ragione di dette esposizioni, la patologia “Meniscopatia degenerativa”; - Di aver presentato all' , in data CP_1
04/06/2019, domanda amministrativa per il riconoscimento dell'origine professionale della malattia indicata;
- Che l' , con nota dell'8/08/2019, CP_4 definiva negativamente la richiesta, ritenendo inesistente la malattia denunciata;
- Di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di diniego, definita negativamente dall' , che confermava il giudizio già espresso. CP_1
Parte ricorrente contestava tale valutazione e, pertanto, conveniva l' davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - in via principale, di CP_1 accertare l'esistenza della malattia “Meniscopatia degenerativa” e dichiarare la stessa di origine professionale e che dalla stessa è derivato un grado di inabilità pari al 12%, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, di condannare l' alla corresponsione dell'indennizzo e/o rendita, dalla data CP_1 della richiesta, con interessi e rivalutazione monetaria, previo cumulo con le invalidità pregresse e già accertate, con vittoria di spese di lite e compenso professionale, da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' , deducendo: - che le lavorazioni svolte CP_1 dal ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
- che non risulta, comunque, che la malattia denunciata dal ricorrente (meniscopatia degenerativa delle ginocchia) abbia origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità, così come risultante dal DVR aziendale, nonché dalla caretlla sanitaria e di rischio. L' concludeva, quindi, per il rigetto della domanda. CP_4 L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente e, all'esito, nell'espletamento di consulenza medico legale al fine di valutare l'esistenza della malattia denunciata, la sua eziologia e la sussistenza di postumi di invalidità permanente.
Quindi, sulle conclusioni indicate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui appresso.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al
16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la CP_1 pratica di riconoscimento della malattia sofferta dalla parte ricorrente per carenza del nesso causale tra il rischio lavorativo a cui è stato esposto lo stesso ricorrente e la patologia denunciate (cfr. documenti all.ti al fascicolo di parte ricorrente).
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno
“tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso CP_1 causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n.
20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308;
01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042).
Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. Anamnesi lavorativa ed Estratto contributivo, all.to 3 al ricorso), è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato per i periodi indicati ovvero, dal 1974 al 1991, come operaio addetto alla produzione di piastrelle, battiscopa e lastre di marmo per pavimenti e, dal
1992 al 2018, come titolare di impresa artigiana, come posatore e lucidatore di pavimenti. Le dichiarazioni testimoniali rese dalle testi indicate dal ricorrente hanno confermato le circostanze dallo stesso dedotte in ricorso.
In particolare, il teste , collega di parte ricorrente Testimone_1 nell'impresa ha dichiarato: “…il ricorrente è stato alle dipendenze CP_3 della per tutto il periodo in cui io vi ho lavorato dal 1975 al 1987, e CP_3 preciso che vi lavorava già quando sono arrivato e per quanto so, ha continuato
a lavorarvi quando io sono andato via. lavorava alla produzione di Parte_1 piastrelle e battiscopa e lastre di marmo per pavimento. con Parte_1 un'attestatrice tagliava le filagne che erano lunghe circa da un metro a un metro e 40,00 che poi io ponevo sul nastro trasportatore. In seguito per quanto so si è messo in proprio ma sempre nello stesso settore, in articolare nella lucidatura dei pavimenti”. In merito alle lavorazioni svolte nello specifico dal ricorrente, il teste ha precisato: “…per il taglio era necessario che il marmo arrivasse bagnato w quindi le filagne dovevano essere prese in braccio e posate su rulli che trasportavano il marmo alla fresa orizzontale e in questa attività l'operaio si bagnava completamente;
anche l'ambiente era umido, pieno d'acqua vaporizzata che creava una nebbia mista a marmo che quando si depositava diventava melma. Gli operai quindi lavoravano coi piedi nell'acqua che usciva dalla fresa e pur avendo gli stivali ci bagnavamo fin oltre l'inguine. Il turno durava 8 ore senza cambi”. Il teste in merito all'orario di lavoro ed alle lavorazioni svolte ha, ulteriormente, precisato che: “L'orario era dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 13 e dalle 14 alle 17 e a volte, quando c'era necessità, ma accadeva spesso, il ricorrente copriva turni dalle 6 alle 14,00 e dalle 14 alle 22. Quando c'era necessità di manutenzione lavorava il sabato, per 2-3 sabati al mese. Preciso che dal 76 in poi per 5-6 anni lavorava alla lucidatrice dove attestavano gli scalini di marmo e quanto sono andato via stava ancora lì. Li prendeva da terra
a braccio li tirava sui rulli li tagliava e li riposizionava a terra. Ogni scalino a seconda della lunghezza pesava circa 50 chili”. (Cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 28/03/2024). Il secondo teste escusso, , collega del ricorrente, ha Testimone_2 dichiarato: “Conosco il ricorrente da circa 30 anni all'inizio faceva il marmista presso la ditta poi si è messo in proprio con ditta individuale e faceva CP_3 rotature e lucidature di pavimenti in marmo e posa in opera di pavimenti di marmo e similari (granito). Io ed il ricorrente facevamo i lavori insieme di stuccatura, levigatura e lucidatura di pavimenti in marmo e similari. Abbiamo lavorato insieme per una decina di anni dal 2007 al 2017”.
Il teste ha confermato tutte le mansioni svolte dal ricorrente e per come dallo stesso descritte in ricorso, precisando che: “La posizione del ricorrente per il 90% del tempo di lavoro era inginocchiata” e che: “Il ricorrente lavorava tutti i giorni dal lunedì al venerdì e raramente il sabato. Confermo che al giorno il ricorrente posava in opera almeno una stanza al giorno per una media di una stanza di 20 metri quadrati al giorno”. (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 10/10/2024).
Confermata quindi dalle prove orali e dalla documentazione prodotta, la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre la patologia oggetto del ricorso, veniva disposta consulenza medico legale.
Il CTU nominato, dottor sulla base della Persona_2 documentazione agli atti e dell'obiettività clinica rilevata, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Meniscopatia mediale bilaterale, degenerativa, delle ginocchia” Il CTU, riguardo la patologia riscontrata, ha spiegato che “Le lesioni meniscali sono la più comune patologia del ginocchio (…) I menischi sono due strutture fibrocartilaginee localizzate tra il piatto tibiale e i condili femorali con molteplici funzioni: distribuzione del carico articolare, stabilizzazione, lubrificazione, nutrimento cartilagineo e propriocezione”. (P. S. Randelli, A. Della Valle: “Ortopedia e Traumatologia”. 2023). (cfr. CTU in CP_5 atti).
Dopo aver evidenziato le categorie lavorative più esposte a questa patologia ha precisato, in particolare, che: “Alcune attività lavorative come quelle dei piastrellisti, parquettisti, lucidatori e altre attività similari, che prevedono o la posizione in ginocchio e/o un frequente passaggio dalla stazione eretta alla posizione accovacciata e viceversa, sono causa di patologie da sovraccarico biomeccanico del ginocchio quali borsiti (prerotulea, più raramente sotto rotulea e della zampa d'oca), tendinopatia quadricipitale e degenerazioni meniscali” (Circolare n. 81 del 27 dicembre 2000)” CP_1 Facendo specifico riferimento all'anamnesi lavorativa del ricorrente, il CTU ha distinto i due periodi lavorativi che hanno impegnato il ricorrente in differenti lavorazioni, specificando che: “…per quanto attestato dalla documentazione in atti (estratto conto previdenziale INPS, anamnesi rilasciata ai sanitari ) individua tipologie lavorative diverse (in parte produzione di CP_1 laterizi ed in parte attività di piastrellista e lucidatore di pavimenti, come titolare di ditta artigiana). Nella prima fattispecie non si rilevano fattori di rischio rilevanti per le patologie degenerative dei menischi del ginocchio. Diversamente, nell'attività di piastrellista e lucidatore di pavimenti, attività che ha svolto per complessivi 22 anni (un primo periodo di 7 anni dal 1992 al 1999 ed un secondo periodo di 15 anni, dal 2003 al 2018) e che ha richiesto mansioni svolte prevalentemente se non esclusivamente nella posizione accovacciata / inginocchiata (ditta artigianale senza dipendenti, attività e modalità di lavoro confermata dal teste , si individuano chiaramente fattori Testimone_2 idonei alla comparsa di manifestazioni degenerative a carico dei menischi (meniscopatie), come suffragato chiaramente dalla letteratura medica specialistica al riguardo, più sopra citata”. Il CTU, quindi, all'esito della valutazione dei vari fattori di rischio lavorativi cui è stato esposto il ricorrente, almeno per tutto il secondo periodo lavorativo, come titolare di impresa artigiana, ha concluso che: “la malattia denunciata è conseguenza dell'attività lavorativa espletata dalla parte ricorrente”, riconoscendo, quindi, l'origine professionale della stessa. Il CTU ha, quindi, proceduto alla determinazione dello stato invalidante derivante dalla patologia professionale accertata, stimandolo, ex D. L.vo
38/2000, nella misura del 4% (quattro per cento), con richiamo alla voce tabellare delle menomazioni ex DM Lavoro del 12/07/2000, n. 281 (“esiti di condropatie, a seconda del grado, non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale. Fino a 4%”). Operato poi il cumulo con le invalidità già accertate e riconosciute, il
CTU ha valutato il danno biologico complessivo nella misura del 27%
(ventisette per cento), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (04/06/2019). Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono giunte note di dissenso da parte del consulente di parte resistente il quale ritiene non configurabile l'origine lavorativa della patologia meniscopatia delle ginocchia, denunciata dal ricorrente, per la breve esposizione dello stesso al rischio lavorativo, rilevando in particolare che: “…i periodi di tempo in cui egli sia stato costretto effettivamente a lavorare mantenendo una posizione accovacciata oppure inginocchiata non siano stati (…) tali da non avvicinarsi neanche alla metà del tempo di ogni turno lavorativo”. Sul punto, il CTU ha efficacemente replicato rappresentando che “Tali considerazioni vengono ritenute dal CTU non fondate, in quanto smentite dalle notizie fornite dal teste il quale, nella relazione resa Testimone_2 nell'udienza del 10/10/2024, dichiara (Cap. 1 – 4 – 5): “La posizione del ricorrente per il 90% del tempo di lavoro era inginocchiata”. Tale affermazione indica chiaramente, e non per “verosimile ipotesi”, che il ricorrente svolgeva la propria attività lavorativa prevalentemente nella posizione inginocchiata / accovacciata, la cui rilevanza nella genesi della patologia denunciata è esaminata e discussa nella sezione precedente”. Confermando, quindi, le conclusioni raggiunte. Invero, all'esito della dialettica processuali tra i consulenti, ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale delle patologie denunciate sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente.
In base al grado di invalidità riscontrato per la menomazione accertata
Meniscopatia mediale bilaterale, degenerativa, delle ginocchia, pari al 4% e, operato il cumulo con le menomazioni pregresse, complessivamente pari al 27%, deve essere riconosciuto alla ricorrente un indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e lett. b), del D. L.vo n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(04/06/2019).
Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare alla CP_1 ricorrente le spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la malattia
Meniscopatia mediale bilaterale, degenerativa, delle ginocchia di cui è affetto il ricorrente, è di origine lavorativa;
- Accerta e dichiara che dalla stessa è derivata una menomazione psicofisica quantificata nella misura del 4% e, operato il cumulo con le pregresse menomazioni, complessivamente pari al 27%;
- Condanna, per l'effetto, l' a corrispondere, in favore della parte CP_1 ricorrente, un indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a) e lett. b), D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (04/06/2019), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- Condanna, inoltre, l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate con separato decreto. Terni, lì 8 maggio 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 698 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa DA
nato a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Terni (TR), Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avv. Eliana Senatore che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del CP_1
Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta CP_2 delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio di Roma del 17 dicembre Per_1
2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni Resistente
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale - cumulo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 settembre 2023, il ricorrente premetteva: -
Di aver svolto, dal 1974 al 1991, alle dipendenze della
[...]
le mansioni di operaio addetto alla produzione di Controparte_3 piastrelle, battiscopa e lastre di marmo per pavimenti;
- Che alle dipendenze della l'attività di marmista prevedeva, in particolare, le lavorazioni di CP_3 taglio delle lastre di marmo operando in mezzo all'acqua che usciva dalla fresa, indossando stivali di gomma e permanendo pertanto in tale luogo umido per diverse ore durante il turno giornaliero di 8 ore;
- Che, come artigiano titolare dell'omonima ditta, svolgeva l'attività di posa in opera di pavimenti di marmo e cotto per interni e per esterni e successiva lucidatura;
- Di dover svolgere tale attività in posizione accovacciata ed inginocchiata, soprattutto nella fase di rifinitura di tutti i perimetri delle stanze e di stuccature dei pavimenti con resina specifica, compiendo le lavorazioni sempre manualmente e in posizione inginocchiata;
- Di aver assunto la posizione accovacciata anche per la messa in opera di mattonelle e battiscopa;
- Di aver posto in opera, in una giornata lavorativa di 8-10 ore, pavimenti per un'estensione dai 15 ai 25 metri quadrati;
-
Di aver sempre osservato un orario lavorativo di 8 ore al giorno dal lunedì al sabato;
- Di essere stato esposto, in ragione delle suddette lavorazioni, ai rischi lavorativi quali: la movimentazione manuale di carichi, il mantenimento protratto di posture incongrue, nonché ai rischi di flessoestensione ripetuta delle ginocchia, mantenimento protratto di posizioni quali l'inginocchiamento e l'accovacciamento; - Di aver contratto, in ragione di dette esposizioni, la patologia “Meniscopatia degenerativa”; - Di aver presentato all' , in data CP_1
04/06/2019, domanda amministrativa per il riconoscimento dell'origine professionale della malattia indicata;
- Che l' , con nota dell'8/08/2019, CP_4 definiva negativamente la richiesta, ritenendo inesistente la malattia denunciata;
- Di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di diniego, definita negativamente dall' , che confermava il giudizio già espresso. CP_1
Parte ricorrente contestava tale valutazione e, pertanto, conveniva l' davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - in via principale, di CP_1 accertare l'esistenza della malattia “Meniscopatia degenerativa” e dichiarare la stessa di origine professionale e che dalla stessa è derivato un grado di inabilità pari al 12%, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, di condannare l' alla corresponsione dell'indennizzo e/o rendita, dalla data CP_1 della richiesta, con interessi e rivalutazione monetaria, previo cumulo con le invalidità pregresse e già accertate, con vittoria di spese di lite e compenso professionale, da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' , deducendo: - che le lavorazioni svolte CP_1 dal ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
- che non risulta, comunque, che la malattia denunciata dal ricorrente (meniscopatia degenerativa delle ginocchia) abbia origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità, così come risultante dal DVR aziendale, nonché dalla caretlla sanitaria e di rischio. L' concludeva, quindi, per il rigetto della domanda. CP_4 L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente e, all'esito, nell'espletamento di consulenza medico legale al fine di valutare l'esistenza della malattia denunciata, la sua eziologia e la sussistenza di postumi di invalidità permanente.
Quindi, sulle conclusioni indicate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui appresso.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al
16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la CP_1 pratica di riconoscimento della malattia sofferta dalla parte ricorrente per carenza del nesso causale tra il rischio lavorativo a cui è stato esposto lo stesso ricorrente e la patologia denunciate (cfr. documenti all.ti al fascicolo di parte ricorrente).
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno
“tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso CP_1 causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n.
20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308;
01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042).
Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. Anamnesi lavorativa ed Estratto contributivo, all.to 3 al ricorso), è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato per i periodi indicati ovvero, dal 1974 al 1991, come operaio addetto alla produzione di piastrelle, battiscopa e lastre di marmo per pavimenti e, dal
1992 al 2018, come titolare di impresa artigiana, come posatore e lucidatore di pavimenti. Le dichiarazioni testimoniali rese dalle testi indicate dal ricorrente hanno confermato le circostanze dallo stesso dedotte in ricorso.
In particolare, il teste , collega di parte ricorrente Testimone_1 nell'impresa ha dichiarato: “…il ricorrente è stato alle dipendenze CP_3 della per tutto il periodo in cui io vi ho lavorato dal 1975 al 1987, e CP_3 preciso che vi lavorava già quando sono arrivato e per quanto so, ha continuato
a lavorarvi quando io sono andato via. lavorava alla produzione di Parte_1 piastrelle e battiscopa e lastre di marmo per pavimento. con Parte_1 un'attestatrice tagliava le filagne che erano lunghe circa da un metro a un metro e 40,00 che poi io ponevo sul nastro trasportatore. In seguito per quanto so si è messo in proprio ma sempre nello stesso settore, in articolare nella lucidatura dei pavimenti”. In merito alle lavorazioni svolte nello specifico dal ricorrente, il teste ha precisato: “…per il taglio era necessario che il marmo arrivasse bagnato w quindi le filagne dovevano essere prese in braccio e posate su rulli che trasportavano il marmo alla fresa orizzontale e in questa attività l'operaio si bagnava completamente;
anche l'ambiente era umido, pieno d'acqua vaporizzata che creava una nebbia mista a marmo che quando si depositava diventava melma. Gli operai quindi lavoravano coi piedi nell'acqua che usciva dalla fresa e pur avendo gli stivali ci bagnavamo fin oltre l'inguine. Il turno durava 8 ore senza cambi”. Il teste in merito all'orario di lavoro ed alle lavorazioni svolte ha, ulteriormente, precisato che: “L'orario era dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 13 e dalle 14 alle 17 e a volte, quando c'era necessità, ma accadeva spesso, il ricorrente copriva turni dalle 6 alle 14,00 e dalle 14 alle 22. Quando c'era necessità di manutenzione lavorava il sabato, per 2-3 sabati al mese. Preciso che dal 76 in poi per 5-6 anni lavorava alla lucidatrice dove attestavano gli scalini di marmo e quanto sono andato via stava ancora lì. Li prendeva da terra
a braccio li tirava sui rulli li tagliava e li riposizionava a terra. Ogni scalino a seconda della lunghezza pesava circa 50 chili”. (Cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 28/03/2024). Il secondo teste escusso, , collega del ricorrente, ha Testimone_2 dichiarato: “Conosco il ricorrente da circa 30 anni all'inizio faceva il marmista presso la ditta poi si è messo in proprio con ditta individuale e faceva CP_3 rotature e lucidature di pavimenti in marmo e posa in opera di pavimenti di marmo e similari (granito). Io ed il ricorrente facevamo i lavori insieme di stuccatura, levigatura e lucidatura di pavimenti in marmo e similari. Abbiamo lavorato insieme per una decina di anni dal 2007 al 2017”.
Il teste ha confermato tutte le mansioni svolte dal ricorrente e per come dallo stesso descritte in ricorso, precisando che: “La posizione del ricorrente per il 90% del tempo di lavoro era inginocchiata” e che: “Il ricorrente lavorava tutti i giorni dal lunedì al venerdì e raramente il sabato. Confermo che al giorno il ricorrente posava in opera almeno una stanza al giorno per una media di una stanza di 20 metri quadrati al giorno”. (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 10/10/2024).
Confermata quindi dalle prove orali e dalla documentazione prodotta, la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre la patologia oggetto del ricorso, veniva disposta consulenza medico legale.
Il CTU nominato, dottor sulla base della Persona_2 documentazione agli atti e dell'obiettività clinica rilevata, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Meniscopatia mediale bilaterale, degenerativa, delle ginocchia” Il CTU, riguardo la patologia riscontrata, ha spiegato che “Le lesioni meniscali sono la più comune patologia del ginocchio (…) I menischi sono due strutture fibrocartilaginee localizzate tra il piatto tibiale e i condili femorali con molteplici funzioni: distribuzione del carico articolare, stabilizzazione, lubrificazione, nutrimento cartilagineo e propriocezione”. (P. S. Randelli, A. Della Valle: “Ortopedia e Traumatologia”. 2023). (cfr. CTU in CP_5 atti).
Dopo aver evidenziato le categorie lavorative più esposte a questa patologia ha precisato, in particolare, che: “Alcune attività lavorative come quelle dei piastrellisti, parquettisti, lucidatori e altre attività similari, che prevedono o la posizione in ginocchio e/o un frequente passaggio dalla stazione eretta alla posizione accovacciata e viceversa, sono causa di patologie da sovraccarico biomeccanico del ginocchio quali borsiti (prerotulea, più raramente sotto rotulea e della zampa d'oca), tendinopatia quadricipitale e degenerazioni meniscali” (Circolare n. 81 del 27 dicembre 2000)” CP_1 Facendo specifico riferimento all'anamnesi lavorativa del ricorrente, il CTU ha distinto i due periodi lavorativi che hanno impegnato il ricorrente in differenti lavorazioni, specificando che: “…per quanto attestato dalla documentazione in atti (estratto conto previdenziale INPS, anamnesi rilasciata ai sanitari ) individua tipologie lavorative diverse (in parte produzione di CP_1 laterizi ed in parte attività di piastrellista e lucidatore di pavimenti, come titolare di ditta artigiana). Nella prima fattispecie non si rilevano fattori di rischio rilevanti per le patologie degenerative dei menischi del ginocchio. Diversamente, nell'attività di piastrellista e lucidatore di pavimenti, attività che ha svolto per complessivi 22 anni (un primo periodo di 7 anni dal 1992 al 1999 ed un secondo periodo di 15 anni, dal 2003 al 2018) e che ha richiesto mansioni svolte prevalentemente se non esclusivamente nella posizione accovacciata / inginocchiata (ditta artigianale senza dipendenti, attività e modalità di lavoro confermata dal teste , si individuano chiaramente fattori Testimone_2 idonei alla comparsa di manifestazioni degenerative a carico dei menischi (meniscopatie), come suffragato chiaramente dalla letteratura medica specialistica al riguardo, più sopra citata”. Il CTU, quindi, all'esito della valutazione dei vari fattori di rischio lavorativi cui è stato esposto il ricorrente, almeno per tutto il secondo periodo lavorativo, come titolare di impresa artigiana, ha concluso che: “la malattia denunciata è conseguenza dell'attività lavorativa espletata dalla parte ricorrente”, riconoscendo, quindi, l'origine professionale della stessa. Il CTU ha, quindi, proceduto alla determinazione dello stato invalidante derivante dalla patologia professionale accertata, stimandolo, ex D. L.vo
38/2000, nella misura del 4% (quattro per cento), con richiamo alla voce tabellare delle menomazioni ex DM Lavoro del 12/07/2000, n. 281 (“esiti di condropatie, a seconda del grado, non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale. Fino a 4%”). Operato poi il cumulo con le invalidità già accertate e riconosciute, il
CTU ha valutato il danno biologico complessivo nella misura del 27%
(ventisette per cento), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (04/06/2019). Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono giunte note di dissenso da parte del consulente di parte resistente il quale ritiene non configurabile l'origine lavorativa della patologia meniscopatia delle ginocchia, denunciata dal ricorrente, per la breve esposizione dello stesso al rischio lavorativo, rilevando in particolare che: “…i periodi di tempo in cui egli sia stato costretto effettivamente a lavorare mantenendo una posizione accovacciata oppure inginocchiata non siano stati (…) tali da non avvicinarsi neanche alla metà del tempo di ogni turno lavorativo”. Sul punto, il CTU ha efficacemente replicato rappresentando che “Tali considerazioni vengono ritenute dal CTU non fondate, in quanto smentite dalle notizie fornite dal teste il quale, nella relazione resa Testimone_2 nell'udienza del 10/10/2024, dichiara (Cap. 1 – 4 – 5): “La posizione del ricorrente per il 90% del tempo di lavoro era inginocchiata”. Tale affermazione indica chiaramente, e non per “verosimile ipotesi”, che il ricorrente svolgeva la propria attività lavorativa prevalentemente nella posizione inginocchiata / accovacciata, la cui rilevanza nella genesi della patologia denunciata è esaminata e discussa nella sezione precedente”. Confermando, quindi, le conclusioni raggiunte. Invero, all'esito della dialettica processuali tra i consulenti, ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale delle patologie denunciate sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente.
In base al grado di invalidità riscontrato per la menomazione accertata
Meniscopatia mediale bilaterale, degenerativa, delle ginocchia, pari al 4% e, operato il cumulo con le menomazioni pregresse, complessivamente pari al 27%, deve essere riconosciuto alla ricorrente un indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e lett. b), del D. L.vo n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(04/06/2019).
Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare alla CP_1 ricorrente le spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la malattia
Meniscopatia mediale bilaterale, degenerativa, delle ginocchia di cui è affetto il ricorrente, è di origine lavorativa;
- Accerta e dichiara che dalla stessa è derivata una menomazione psicofisica quantificata nella misura del 4% e, operato il cumulo con le pregresse menomazioni, complessivamente pari al 27%;
- Condanna, per l'effetto, l' a corrispondere, in favore della parte CP_1 ricorrente, un indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a) e lett. b), D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (04/06/2019), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- Condanna, inoltre, l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate con separato decreto. Terni, lì 8 maggio 2025
Il giudice
Manuela Olivieri