Ordinanza cautelare 22 novembre 2024
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 4666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4666 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 04666/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00839/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 839 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR CC, rappresentato e difeso dagli avvocati Severino Berardi, Mario Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Augusto Chiosi in Napoli, via Giosuè Carducci n. 61;
contro
Comune di Nola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale (ordinanza di demolizione e ripristino stato dei luoghi) n. 39 del 24.11.2023 - notificata in data 27.11.2023 - con la quale il Comune di Nola ha ordinato la demolizione di presunte opere abusive realizzate alla Via Casalino - n. 28, e distinte in catasto terreni N.C.E.U. del Comune di Nola al foglio n. 32, Particelle nn. 1049, 1937, 273, 1027 e 1028;
- ove e per quanto possa occorrere, della “relazione tecnica d''ufficio” di cui al Prot. n. 68727 del 21.11.2023, richiamata nella determinazione di cui sopra;
- ove e per quanto possa occorrere, della “relazione di sopralluogo” di cui al Prot. n. 4408 del 27.9.2023, anch''essa richiamata nell''ordinanza di demolizione di cui si discute e non conosciuta dalla parte ricorrente;
- nonché di tutti gli atti connessi, consequenziali e antecedenti al provvedimento qui censurato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 8/08/2024:
- della determinazione dirigenziale (ordinanza di demolizione e ripristino stato dei luoghi) n. 39 del 24.11.2023 - notificata in data 27.11.2023 - con la quale il Comune di Nola ha ordinato la demolizione di presunte opere abusive realizzate alla Via Casalino - n. 28, e distinte in catasto terreni N.C.E.U. del Comune di Nola al foglio n. 32, Particelle nn. 1049, 1937, 273, 1027 e 1028;
- ove e per quanto possa occorrere, della “relazione tecnica d’ufficio” di cui al Prot. n. 68727 del 21.11.2023, richiamata nella determinazione di cui sopra;
- ove e per quanto possa occorrere, della “relazione di sopralluogo” di cui al Prot. n. 4408 del 27.9.2023, anch’essa richiamata nell’ordinanza di demolizione di cui si discute e non conosciuta
dalla parte ricorrente;
- nonché di tutti gli atti connessi, consequenziali e antecedenti al provvedimento qui censurato.
B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:
- della “nuova” ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, recante n. 39 del 24.11.2023, ma acquisita al Prot. n. 32072 del 13.5.2024 - notificata per il tramite di Messo Comunale in data 15.5.2024 - con la quale il Comune di Nola ha ordinato la demolizione di presunte opere abusive realizzate alla Via Casalino - n. 28, e distinte in catasto terreni N.C.E.U. del Comune di Nola al foglio n. 32, Particela nn. 1049, ricadenti in zona B2 – Edificata di Completamento;
- ove occorra, della relazione tecnica d’ufficio, prot. n. 29798 del 5.5.2024, richiamata nella determinazione dirigenziale di cui sopra, ove viene contesta la realizzazione di “un fabbricato senza alcun titolo abilitativo”;
- nonché di tutti gli atti connessi, consequenziali e antecedenti ai provvedimenti qui censurati, compreso il verbale di sopralluogo richiamato nella relazione tecnica prot. n. 29798 del 5.5.2024, non conosciuto da parte ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3/09/2024:
- della ulteriore ordinanza di demolizione n. 10 del 6.5.2024, acquisita al Prot. n. 36389 del 30.5.2024 e notificata per il tramite di Messo Comunale in data 3.6.2024 - con la quale il Comune di Nola ha ordinato la demolizione di presunte opere abusive realizzate alla Via Ca-salino - n. 28, e distinte in catasto terreni N.C.E.U. del Comune di Nola al foglio n. 32, Parti-cela n. 1049, ricadenti in zona B2 - Edificata di Completamento;
- ove occorra, della relazione tecnica d’ufficio, prot. n. 29798 del 5.5.2024, perché nuovamente richiamata dall’Amministrazione resistente nella determinazione dirigenziale di cui sopra, ove viene contesta la realizzazione di “un fabbricato senza alcun titolo abilitativo”;
- nonché di tutti gli atti connessi, consequenziali e antecedenti al provvedimento qui censurato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio il Sig. CC ha impugnato la determinazione dirigenziale (ordinanza di demolizione e ripristino stato dei luoghi) n. 39 del 24.11.23 con la quale il Comune di Nola ha ordinato la demolizione delle opere abusive realizzate alla Via Casalino - n. 28, e distinte in catasto terreni N.C.E.U. del Comune di Nola al foglio n. 32, Particelle nn. 1049, 1937, 273, 1027 e 1028.
Di seguito i motivi di censura esposti:
1) in primo luogo, si lamenta che per il fabbricato individuato in Catasto Terreni al Foglio 32, Particella n. 1049, sarebbe stata presentata formale domanda di condono ai sensi della L.47/85;
2) si deduce, inoltre, che sarebbe stata contestata al Sig. CC la realizzazione di un fabbricato ricadente su una particella catastale estranea alla sua proprietà;
3) l’Amministrazione avrebbe, inoltre, omesso di comunicare all’interessato l’avvio del procedimento;
4) infine, si deduce la nullità dell’ordinanza di demolizione n. 39 del 24.11.2023, avendo l’Amministrazione resistente intimato il ripristino dello stato dei luoghi, quando, già a far data dal 21.11.2023, sugli stessi pendeva formale sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321 del c.p.p.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti il Sig. CC ha impugnato la successiva ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, recante del pari il n. 39 del 24.11.2023, ma acquisita al Prot. n. 32072 del 13.5.2024, articolando i seguenti mezzi di gravame:
1) si assume, in primo luogo, che per i fabbricati indicati alle lettere “C” e “G”, ricadenti sulla particella n. 1049 del Foglio 32, sarebbe stata presentata regolare pratica di condono edilizio, ancora inevasa da parte dell’U.T.C. di Nola.
2) in secondo luogo, si contesta l’ordinanza di demolizione del 15.5.2024, in quanto adottata dall’Amministrazione resistente in pendenza di pratiche di sanatoria ordinaria, attinenti ai fabbricati
insistenti sulle particelle 273 e 1937 del Foglio 32: infatti, sebbene l’impugnata determinazione amministrativa ingiunga, specificamente ed esclusivamente, al Sig. CC il ripristino delle opere realizzate senza titolo sulla particella 1049 del Foglio 32 (Zona B2 - Edificata di Completamento), la medesima ordinanza rinvierebbe per relationem alla “relazione tecnica d’ufficio, prot. interno n. 29798 del 5.5.2024”, dalla quale si apprende l’edificazione di un ulteriore fabbricato realizzato in assenza di permesso di costruire;
3) si lamenta, poi, l’esclusione del Sig. CC dal confronto partecipativo descritto dagli artt. 7 e 10 della L n. 241/1990.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti è stata, altresì, impugnata l’ulteriore ordinanza di demolizione n. 10 del 6.5.2024, acquisita al Prot. n. 36389 del 30.5.2024, avverso la quale sono stati riproposti i medesimi mezzi di censura già introdotti con i primi motivi aggiunti.
Si è costituito il Comune di Nola, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Con ordinanza cautelare nr.2384/2024, non gravata in appello, il Collegio ha accolto la domanda di sospensiva proposta dalla parte ricorrente in via incidentale, osservando che dall’esame degli atti impugnati non emerge una chiara identificazione dei manufatti con denominazioni univoche, e non risulta chiaro per quali di essi penderebbe istanza di sanatoria/condono.
All’udienza pubblica in data 7 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si controverte circa la legittimità delle tre ordinanze di demolizione adottate dal Comune di Nola nei riguardi della parte ricorrente.
L’ente resistente ha dedotto che quest’ultimo avrebbe realizzato quattro corpi di fabbrica in completa assenza di ogni titolo abilitativo: con la prima ordinanza si ingiungeva, dunque, la demolizione di tutti e quattro gli immobili; con la seconda ordinanza si ordinava, invece, la demolizione di soli due dei suddetti corpi di fabbrica, indicati con le lettere F e G nella relazione prot.n.29798 del 5.5.2024 (richiamata nell’ordinanza di demolizione); infine, la terza ordinanza impugnata costituirebbe una mera riproduzione della seconda, salvo che per la numerazione del provvedimento, atteso che, per un mero refuso, essa recherebbe lo stesso numero e la stessa data del provvedimento impugnato con il ricorso principale.
2. Il Collegio ritiene che non sussistano concreti elementi che giustifichino una diversa valutazione delle circostanze già poste alla base dell’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare, che non è stata impugnata e alla quale le parti non hanno fatto seguire ulteriori difese.
L’azione amministrativa, concretizzatasi nell’adozione delle tre ordinanze di demolizione indicate in epigrafe, risulta affetta da eccesso di potere per obiettiva perplessità, non essendo chiaro per quali, tra gli immobili del ricorrente, si intende disporre la misura della demolizione e sussistendo, altresì, dubbi in riferimento a quali sono le istanze di condono o di accertamento di conformità allo stato pendenti in relazione ad essi. Ciò vale a integrare un vizio di legittimità non superabile attraverso l’ordinaria attività di interpretazione del provvedimento in sede giudiziale.
I quattro corpi di fabbrica sembrerebbero, infatti, essere stati individuati mediante il ricorso a diverse lettere alfabetiche nei diversi provvedimenti susseguitisi nel tempo; peraltro, mentre la sanzione avrebbe inizialmente colpito tutti i manufatti, in seguito la demolizione avrebbe riguardato solo taluni di essi, sulla cui esatta identificazione, tuttavia, alla luce delle tre ordinanze e delle diverse relazioni tecniche depositate dal Comune di Nola in giudizio, persistono dei dubbi.
D’altro canto l’Amministrazione procedente, resa edotta delle circostanze che precedono a seguito dell’adozione dell’ordinanza cautelare citata, non ha provveduto ad alcun intervento chiarificatore, non facendo pervenire ulteriori difese.
3. In questo contesto il Collegio ritiene che il ricorso introduttivo del giudizio e i ricorsi per motivi aggiunti vadano accolti, con conseguente annullamento delle tre ordinanze di demolizione impugnate;
resta salvo il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi, colmando le lacune istruttorie rilevate nel presente giudizio.
Quanto al regolamento delle spese di lite il Collegio ritiene opportuno compensarle tra le parti, in quanto, pur sussistendo le perplessità in precedenza evidenziate, del pari è emersa la certa effettuazione di un’attività edificatoria abusiva imputabile al ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso introduttivo del giudizio e i ricorsi per motivi aggiunti, e per l’effetto annulla gli atti impugnati;
- compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO