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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 791 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: opposizione a precetto, vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in C. da Guardiola s.n.c., rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione e memoria di costituzione di nuovo difensore del 27.12.2021, dagli
Avv.ti Tiziana D'Agosto e Caravita Luigi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in sito in Rende (CS), alla Via Giovanni XXIII, n. 43;
-Opponente-
E
c.f. , nata a [...] (ora Lamezia Terme) (CZ) Controparte_1 C.F._2
il 28.04.1965, residente in C. da Guardiola s.n.c., ER (CZ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Nicotera, presso il cui studio sito in Lamezia Terme, via E. e R. De
Medici, n. 31, è elettivamente domiciliata;
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con opposizione regolarmente notificata, , proponeva opposizione Parte_1
al precetto notificatogli in data 12.05.2021 da , mediante il quale gli veniva Controparte_1 contestato il mancato pagamento della complessiva somma di € 139.897,50 per n. 79 mensilità dovute a titolo di assegno di mantenimento.
Deduceva l'opponente: a) la prescrizione parziale;
b) l'eccessività dell'importo preteso;
c) la non debenza delle somme per perdita del diritto al mantenimento;
d) in via riconvenzionale, l'accertamento e la conseguenziale compensazione di controcrediti derivanti dal mancato pagamento delle spese inerenti tanto al mantenimento straordinario dei figli, quanto alle spese di gestione della casa familiare.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio mediante il deposito della comparsa di risposta, Controparte_1
impugnando e contestando tutto quanto ex adverso richiesto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Rassegnava, quindi, le conclusioni di cui in atti.
Instauratosi il contraddittorio;
svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, precisate le conclusioni all'udienza del 12.11.2024, mediante il deposito autorizzato di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere rilevato quanto segue.
Dalla disamina degli atti e dei documenti di causa, risulta come le somme dovute, a titolo di mantenimento, dalla sig.ra siano così da determinarsi: CP_1
a) dal 03.04.2013 fino al 01.03.2018 (mesi 61), secondo le statuizioni contenute nel provvedimento presidenziale di separazione consensuale, il Dott. Parte_1
era tenuto a corrispondere la somma di euro 1.000,00 mensili, a titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie;
b) dal 01.03.2018 al 19.09.2019 (mesi 18), in ossequio a quanto statuito nella sentenza n.
347/2018 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, il Dott. era Parte_1 tenuto a corrispondere la somma di € 1.500,00 mensili, a titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie;
c) dal 30.10.2019 al 30.09.2020 (mesi 12), secondo il Provvedimento Presidenziale emesso dal Tribunale di Lamezia Terme e relativo alla procedura recante R.G. n. 641/2019, il Dott.
2 era tenuto a corrispondere la somma di euro 1.000,00 mensili, a Parte_1
titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie;
d) il tutto per un ammontare complessivo pari ad euro 100.000,00 (euro 1.000,00 x 61 mesi
- € 61.000,00; euro 1.500,00 x 18 mesi = € 27.000,00; euro 1.000,00 x 12 mesi = €
12.000,00).
2. Tanto premesso in punto di fatto, sempre in via preliminare è possibile affermare quanto segue.
L'eccezione di prescrizione spiegata da parte opponente è fondata in parte qua.
Deduce l'opponente che per le mensilità richieste relativamente agli anni dal 2013 al 2017
è maturato il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge.
Parte opposta ha allegato in atti lettera di diffida e messa in mora notificata il 13.12.2018.
(cfr. allegato alle memorie di parte opposta del 24.09.2021).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i ratei mensili degli assegni di mantenimento devono qualificarsi come prestazioni che devono essere pagate periodicamente e, come tali, sono soggette alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. che decorre dalla scadenza delle singole mensilità dovute.
Ne consegue che per le mensilità da aprile 2013 a novembre 2013 (mesi 8) deve essere accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione.
Invece, per le mensilità da dicembre 2013 a seguire, il decorso del termine prescrizionale
è stato interrotto.
3. Nel merito, la doglianza inerente alla perdita del diritto al mantenimento è infondata e va rigettata per difetto di prova.
Deduce parte opponente che dall'anno 2014 a tutt'oggi, la SI.ra avrebbe Controparte_1
instaurato una stabile relazione sentimentale con tale SI. e, pertanto, Persona_1
non avrebbe diritto al mantenimento secondo quanto statuito dalla più recente giurisprudenza di legittimità sul punto.
Tuttavia, tale affermazione si appalesa generica e meramente assertiva in quanto non risulta essere corroborata da alcun supporto istruttorio.
Ciò è sufficiente per il rigetto della doglianza.
4. La domanda riconvenzionale inerente al presunto mancato pagamento, da parte della sig.ra della sua quota di spettanza del mantenimento straordinario dei figli, è CP_1
infondata e va rigettata.
Deduce l'opponente che in sede di udienza presidenziale, con Ordinanza del Tribunale di
Lamezia Terme (R.G.C. nr. 922/2011) del 02.02.2012, veniva stabilito che entrambi i
3 genitori contribuissero alle spese straordinarie per i figli, nella misura del 75% per il Dott.
e del 25% per la SI.ra . Persona_2 Controparte_1
La statuizione di cui al precedente punto veniva riconfermata anche nel provvedimento in sede di divorzio emesso con Decreto del 19.09.2019.
Nonostante ciò, dal momento della separazione ad oggi, il Dott. Parte_1
ha provveduto al mantenimento dei figli e ed ha sostenuto Per_3 Per_4
economicamente in modo esclusivo tutte le spese, ordinarie e straordinarie, relative ai predetti figli per la complessiva somma di euro 197.601,14.
Di contro, la SI.ra non ha mai corrisposto al Dott. Controparte_1 Parte_1
il 25% delle spese straordinarie a lei spettanti e sostenute dal prevenuto per l'intero
[...]
in favore dei figli e per un importo complessivo pari ad euro Per_4 Per_3
49.400,285 (ossia, il 25% di € 197.601,14).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “sono irripetibili le spese straordinarie anticipate da uno dei genitori senza la previa concertazione con
l'altro” (cfr. Cass. Civ. Ord. 12 gennaio 2023, n. 793).
Dagli atti di causa non emerge alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare l'accordo dei genitori in ordine a queste spese.
A ciò si aggiunga una ulteriore considerazione.
Posto che, come frequentemente accade nella prassi, i due genitori non hanno la medesima capacità di spesa, la prassi giurisprudenziale di merito ritiene necessario concordare le spese straordinarie, mediante la seguente procedura: il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta (cfr., ex multis, linee guida elaborate dal Tribunale di Milano).
Nel caso di specie, tuttavia, non risulta che parte opponente abbia versato in atti le richieste scritte inoltrate all'ex coniuge.
Applicati tali principi al caso in esame, dunque, non può che conseguire il rigetto della domanda riconvenzionale.
5. Deduce altresì l'opponente che il Dott. è creditore, in via ulteriore, nei confronti Pt_1
della SI.ra per aver pagato tutte le spese relative a utenze, tributi locali, CP_1
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ogni altra spesa occorrenda per la casa coniugale, per l'importo complessivo di euro 19.875,88.
Inoltre, sempre secondo le doglianze di parte opponente, la casa familiare, di proprietà esclusiva del Dott. , ad oggi, per cause direttamente ed esclusivamente imputabili Pt_1
4 alla SI.ra sarebbe in totale stato di degrado ed i danni arrecati ammonterebbero CP_1
ad oltre euro 60.000,00.
In sede di comparsa conclusionale le parti hanno depositato in atti copia della sentenza definitiva di divorzio ove si evince che le stesse hanno raggiunto un accordo di composizione della crisi familiare in conseguenza del quale, tra l'altro, è dato rilevare che l'opponente ha rinunciato alla domanda riconvenzionale articolata nel presente giudizio, con particolare riferimento alla richiesta di risarcimento relativa ai presunti danni arrecati al fabbricato sito in ER alla C. da Guardiola.
Pertanto, sul punto nulla vi è a provvedere.
6. In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il parziale accoglimento dell'opposizione determina la revoca dell'atto di precetto impugnato.
In via ulteriore, può essere accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'assegno di mantenimento per le mensilità da aprile 2013 a novembre 2013.
Infine, gli accertamenti de quo comportano la conseguente condanna del sig. Parte_1
al pagamento, in favore della sig.ra delle mensilità non
[...] Controparte_1
corrisposte, a titolo di assegno di mantenimento, per il complessivo ammontare pari ad euro 92.000,00, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
7. La reciproca soccombenza giustifica, ex art. 92, c. 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 791/2021, pendente tra - opponente- contro , - Parte_1 Controparte_1
opposta- ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione in parte qua e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto impugnato;
b) accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dell'assegno di mantenimento per le mensilità da aprile 2013 a novembre 2013;
c) condanna il sig. al pagamento, in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
, delle mensilità non corrisposte, a titolo di assegno di mantenimento, per il
[...]
complessivo ammontare pari ad euro 92.000,00, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
d) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
5 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 11.03.2025.
6
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 791 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: opposizione a precetto, vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in C. da Guardiola s.n.c., rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione e memoria di costituzione di nuovo difensore del 27.12.2021, dagli
Avv.ti Tiziana D'Agosto e Caravita Luigi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in sito in Rende (CS), alla Via Giovanni XXIII, n. 43;
-Opponente-
E
c.f. , nata a [...] (ora Lamezia Terme) (CZ) Controparte_1 C.F._2
il 28.04.1965, residente in C. da Guardiola s.n.c., ER (CZ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Nicotera, presso il cui studio sito in Lamezia Terme, via E. e R. De
Medici, n. 31, è elettivamente domiciliata;
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con opposizione regolarmente notificata, , proponeva opposizione Parte_1
al precetto notificatogli in data 12.05.2021 da , mediante il quale gli veniva Controparte_1 contestato il mancato pagamento della complessiva somma di € 139.897,50 per n. 79 mensilità dovute a titolo di assegno di mantenimento.
Deduceva l'opponente: a) la prescrizione parziale;
b) l'eccessività dell'importo preteso;
c) la non debenza delle somme per perdita del diritto al mantenimento;
d) in via riconvenzionale, l'accertamento e la conseguenziale compensazione di controcrediti derivanti dal mancato pagamento delle spese inerenti tanto al mantenimento straordinario dei figli, quanto alle spese di gestione della casa familiare.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio mediante il deposito della comparsa di risposta, Controparte_1
impugnando e contestando tutto quanto ex adverso richiesto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Rassegnava, quindi, le conclusioni di cui in atti.
Instauratosi il contraddittorio;
svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, precisate le conclusioni all'udienza del 12.11.2024, mediante il deposito autorizzato di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere rilevato quanto segue.
Dalla disamina degli atti e dei documenti di causa, risulta come le somme dovute, a titolo di mantenimento, dalla sig.ra siano così da determinarsi: CP_1
a) dal 03.04.2013 fino al 01.03.2018 (mesi 61), secondo le statuizioni contenute nel provvedimento presidenziale di separazione consensuale, il Dott. Parte_1
era tenuto a corrispondere la somma di euro 1.000,00 mensili, a titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie;
b) dal 01.03.2018 al 19.09.2019 (mesi 18), in ossequio a quanto statuito nella sentenza n.
347/2018 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, il Dott. era Parte_1 tenuto a corrispondere la somma di € 1.500,00 mensili, a titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie;
c) dal 30.10.2019 al 30.09.2020 (mesi 12), secondo il Provvedimento Presidenziale emesso dal Tribunale di Lamezia Terme e relativo alla procedura recante R.G. n. 641/2019, il Dott.
2 era tenuto a corrispondere la somma di euro 1.000,00 mensili, a Parte_1
titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie;
d) il tutto per un ammontare complessivo pari ad euro 100.000,00 (euro 1.000,00 x 61 mesi
- € 61.000,00; euro 1.500,00 x 18 mesi = € 27.000,00; euro 1.000,00 x 12 mesi = €
12.000,00).
2. Tanto premesso in punto di fatto, sempre in via preliminare è possibile affermare quanto segue.
L'eccezione di prescrizione spiegata da parte opponente è fondata in parte qua.
Deduce l'opponente che per le mensilità richieste relativamente agli anni dal 2013 al 2017
è maturato il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge.
Parte opposta ha allegato in atti lettera di diffida e messa in mora notificata il 13.12.2018.
(cfr. allegato alle memorie di parte opposta del 24.09.2021).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i ratei mensili degli assegni di mantenimento devono qualificarsi come prestazioni che devono essere pagate periodicamente e, come tali, sono soggette alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. che decorre dalla scadenza delle singole mensilità dovute.
Ne consegue che per le mensilità da aprile 2013 a novembre 2013 (mesi 8) deve essere accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione.
Invece, per le mensilità da dicembre 2013 a seguire, il decorso del termine prescrizionale
è stato interrotto.
3. Nel merito, la doglianza inerente alla perdita del diritto al mantenimento è infondata e va rigettata per difetto di prova.
Deduce parte opponente che dall'anno 2014 a tutt'oggi, la SI.ra avrebbe Controparte_1
instaurato una stabile relazione sentimentale con tale SI. e, pertanto, Persona_1
non avrebbe diritto al mantenimento secondo quanto statuito dalla più recente giurisprudenza di legittimità sul punto.
Tuttavia, tale affermazione si appalesa generica e meramente assertiva in quanto non risulta essere corroborata da alcun supporto istruttorio.
Ciò è sufficiente per il rigetto della doglianza.
4. La domanda riconvenzionale inerente al presunto mancato pagamento, da parte della sig.ra della sua quota di spettanza del mantenimento straordinario dei figli, è CP_1
infondata e va rigettata.
Deduce l'opponente che in sede di udienza presidenziale, con Ordinanza del Tribunale di
Lamezia Terme (R.G.C. nr. 922/2011) del 02.02.2012, veniva stabilito che entrambi i
3 genitori contribuissero alle spese straordinarie per i figli, nella misura del 75% per il Dott.
e del 25% per la SI.ra . Persona_2 Controparte_1
La statuizione di cui al precedente punto veniva riconfermata anche nel provvedimento in sede di divorzio emesso con Decreto del 19.09.2019.
Nonostante ciò, dal momento della separazione ad oggi, il Dott. Parte_1
ha provveduto al mantenimento dei figli e ed ha sostenuto Per_3 Per_4
economicamente in modo esclusivo tutte le spese, ordinarie e straordinarie, relative ai predetti figli per la complessiva somma di euro 197.601,14.
Di contro, la SI.ra non ha mai corrisposto al Dott. Controparte_1 Parte_1
il 25% delle spese straordinarie a lei spettanti e sostenute dal prevenuto per l'intero
[...]
in favore dei figli e per un importo complessivo pari ad euro Per_4 Per_3
49.400,285 (ossia, il 25% di € 197.601,14).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “sono irripetibili le spese straordinarie anticipate da uno dei genitori senza la previa concertazione con
l'altro” (cfr. Cass. Civ. Ord. 12 gennaio 2023, n. 793).
Dagli atti di causa non emerge alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare l'accordo dei genitori in ordine a queste spese.
A ciò si aggiunga una ulteriore considerazione.
Posto che, come frequentemente accade nella prassi, i due genitori non hanno la medesima capacità di spesa, la prassi giurisprudenziale di merito ritiene necessario concordare le spese straordinarie, mediante la seguente procedura: il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta (cfr., ex multis, linee guida elaborate dal Tribunale di Milano).
Nel caso di specie, tuttavia, non risulta che parte opponente abbia versato in atti le richieste scritte inoltrate all'ex coniuge.
Applicati tali principi al caso in esame, dunque, non può che conseguire il rigetto della domanda riconvenzionale.
5. Deduce altresì l'opponente che il Dott. è creditore, in via ulteriore, nei confronti Pt_1
della SI.ra per aver pagato tutte le spese relative a utenze, tributi locali, CP_1
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ogni altra spesa occorrenda per la casa coniugale, per l'importo complessivo di euro 19.875,88.
Inoltre, sempre secondo le doglianze di parte opponente, la casa familiare, di proprietà esclusiva del Dott. , ad oggi, per cause direttamente ed esclusivamente imputabili Pt_1
4 alla SI.ra sarebbe in totale stato di degrado ed i danni arrecati ammonterebbero CP_1
ad oltre euro 60.000,00.
In sede di comparsa conclusionale le parti hanno depositato in atti copia della sentenza definitiva di divorzio ove si evince che le stesse hanno raggiunto un accordo di composizione della crisi familiare in conseguenza del quale, tra l'altro, è dato rilevare che l'opponente ha rinunciato alla domanda riconvenzionale articolata nel presente giudizio, con particolare riferimento alla richiesta di risarcimento relativa ai presunti danni arrecati al fabbricato sito in ER alla C. da Guardiola.
Pertanto, sul punto nulla vi è a provvedere.
6. In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il parziale accoglimento dell'opposizione determina la revoca dell'atto di precetto impugnato.
In via ulteriore, può essere accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'assegno di mantenimento per le mensilità da aprile 2013 a novembre 2013.
Infine, gli accertamenti de quo comportano la conseguente condanna del sig. Parte_1
al pagamento, in favore della sig.ra delle mensilità non
[...] Controparte_1
corrisposte, a titolo di assegno di mantenimento, per il complessivo ammontare pari ad euro 92.000,00, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
7. La reciproca soccombenza giustifica, ex art. 92, c. 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 791/2021, pendente tra - opponente- contro , - Parte_1 Controparte_1
opposta- ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione in parte qua e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto impugnato;
b) accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dell'assegno di mantenimento per le mensilità da aprile 2013 a novembre 2013;
c) condanna il sig. al pagamento, in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
, delle mensilità non corrisposte, a titolo di assegno di mantenimento, per il
[...]
complessivo ammontare pari ad euro 92.000,00, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
d) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
5 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 11.03.2025.
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Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone