Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 31/12/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01650/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01074/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2025, proposto da
AP FA, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessia De Finis e BI NO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
Ufficio Scolastico Regionale ambito Territoriale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
per l'ottemperanza,
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Lecce, Sezione Lavoro, n. 165/2025, pubblicata il 22 gennaio 2025, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 25 marzo 2025, con la quale, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, ha accolto il ricorso del docente AP FA, iscritto sotto il n. 5708/2024 r.g. e ha così provveduto: “ accoglie il ricorso per come in motivazione e per l’effetto condanna il Ministero ad attribuire a parte ricorrente Carta docente – come da punto 1 dei principi di diritto sopra richiamati – per l’importo di € 1000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art.22, comma 36, della L. n.724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione; condanna parte resistente al pagamento della retribuzione professionale docenti per € 759,69 (a.s. 2021/22) oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art.22, comma 36, della L. n.724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione; ”
e per la nomina ,
per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
nonché per la fissazione,
a carico dell'IN inadempiente, della somma di denaro dovuta dai convenuti per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Vista la sentenza del Tribunale Civile di Lecce, Sezione Lavoro, n. 165/2025;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale ambito Territoriale di Lecce;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. AR LI e uditi per le parti i difensori Avvocato dello Stato S. Libertini per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. 165/2025, pubblicata il 22 gennaio 2025, in relazione al giudizio promosso dinanzi al Tribunale Civile di Lecce, Sezione Lavoro, iscritto al n. 5708/2024, il Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso del docente AP FA, e ha così provveduto: “ accoglie il ricorso per come in motivazione e per l’effetto condanna il Ministero ad attribuire a parte ricorrente Carta docente – come da punto 1 dei principi di diritto sopra richiamati – per l’importo di € 1000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art.22, comma 36, della L. n.724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione; condanna parte resistente al pagamento della retribuzione professionale docenti per € 759,69 (a.s. 2021/22) oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art.22, comma 36, della L. n.724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione ;”
Ora, con ricorso di ottemperanza notificato in data 14 ottobre 2025 e depositato in data 16 ottobre 2025, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’IN intimata a dare piena esecuzione alla predetta sentenza n.165/2025 del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, adottando tutti gli atti a tal fine necessari e chiedendo, altresì, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi, nonché la fissazione, a carico dell'IN inadempiente, della somma di denaro dovuta dai convenuti per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Espone il ricorrente che, nonostante la prefata sentenza n. 165/2025, pubblicata il 22 gennaio 2025, emessa dal Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, sia passata in giudicato e gli sia stata notificata il 25 marzo 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha provveduto a darvi esecuzione.
Il 22 ottobre 2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'IN intimata.
Nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve essere accolto, nei sensi e nei limiti appresso precisati.
Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario.
Con la precisazione che: a) il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata al giudicato stesso; b) l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile, attesa la totale diversità ontologica delle due azioni; c) l’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la P.A. cui l’ordine è rivolto, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
Il Collegio, poi, rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’apposita certificazione del Tribunale di Lecce – Cancelleria Civile, Sezione Lavoro, del 25 marzo 2025.
Inoltre, la predetta sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, è stata notificata, munita di formula esecutiva in data 25 marzo 2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito (nella sede reale a mezzo PEC), sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm.ii., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della IC IN (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla IC IN del titolo esecutivo.
A fronte della dedotta mancata ottemperanza, il Ministero costituito non ha contestato in giudizio l’inadempimento all’obbligo di cui alla statuizione giudiziale sopra trascritta, contenuta nel titolo azionato.
L’IN intimata, deve essere conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, oltre rivalutazione e/o interessi, alla sentenza n. 165/2025, pubblicata il 22 gennaio 2025, del Tribunale del Lavoro di Lecce, in favore del ricorrente, secondo quanto statuito dalla sentenza medesima, provvedendo in tal senso entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
3. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso di tale termine, si nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale per il personale scolastico presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, con facoltà di delega, che provvederà – entro i 60 giorni successivi – ad adottare gli atti necessari all’assolvimento del suo mandato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’IN debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
4. Deve essere, infine, respinta la domanda del ricorrente volta ad ottenere, ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., la fissazione delle astreintes, così come proposta, apparendo ciò anche nella specie manifestamente iniquo, tenuto conto della circostanza che, per quanto le espressioni legislative “ ciò non sia manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative ” siano “ espressioni piuttosto generiche ”, da esse “ si evince tuttavia che il legislatore sembra auspicare un uso prudente di tale istituto (anche perché nel processo amministrativo comporta, di regola, un esborso di pubblico denaro). ” (cfr., T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 29 gennaio 2016, n. 204).
5. Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati.
6. Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono, ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a., la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza pronunciata dal Tribunale Civile di Lecce, Sezione Lavoro (di cui in epigrafe), nel termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per il personale scolastico presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, con facoltà di delega.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00, per compensi professionali, oltre gli accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari Avv. Alessia De Finis e BI NO.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TR Moro, Presidente FF
Mariachiara Basurto, Referendario
AR LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LI | TR Moro |
IL SEGRETARIO