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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 4297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4297 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 13.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 643/2021 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, , in proprio e n.q. di soci in nome collettivo della Parte_1 Parte_2 [...]
, cancellata dal registro delle imprese Parte_3 presso la CCIAA di Napoli il 15.7.2019, rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Affabile, presso il cui studio in Napoli alla via Toledo n. 16 sono elettivamente domiciliati
-appellanti-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Elvira Dragone, presso il cui studio in Napoli alla CP_1 via Annibale Marchese n. 10 è elettivamente domiciliata
-appellata-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.3.2021 e , in proprio e n.q., proponevano Parte_1 Parte_2 gravame avverso la sentenza n. 472/2021 emessa il 22.1.2021 - con la quale il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro aveva parzialmente accolto la domanda proposta da CP_1 nei confronti dei predetti appellanti, volta al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo 1.10.2001–5.8.2016 (senza riconoscere il lavoro straordinario, le mansioni superiori e le indennità per ferie non godute) e condannato i convenuti alla corresponsione della somma di € 33.582,48 per differenze retributive, di cui € 19.191,80 a titolo di TFR - chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l'accertamento della insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 2.11.2002 al 2.10.2007 e della prescrizione dei crediti vantati dalla in relazione al periodo dal 1.10.2001 al 31.10.2002. CP_1
Eccepiva altresì la prescrizione quinquennale per qualsiasi diritto maturato in ragione del rapporto di lavoro dal 1.10.2001 al 31.10.2002. Deduceva la erroneità: della sentenza di primo grado per aver riconosciuto la continuità del rapporto di lavoro de quo; della valutazione della prova orale nonché dei conteggi elaborati dal Tribunale con particolare riguardo al calcolo della 13^ mensilità (in quanto calcolata sulla base dell'intero periodo di lavoro riconosciuto) e del TFR. Chiedeva la modifica della regolamentazione delle spese del primo grado con la compensazione integrale delle stesse e l'applicazione della soccombenza per il secondo grado.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la quale con varie argomentazioni chiedeva CP_1 il rigetto dell'appello per infondatezza in fatto ed in diritto.
Nel presente grado di giudizio è stata disposta una CTU sui conteggi ed una successiva integrazione della relazione peritale.
Lette le note scritte, all'udienza odierna la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento.
Parte appellante contesta che vi sia stata continuità nel rapporto di lavoro svoltosi tra le parti, riconoscendo la sussistenza soltanto dei periodi formalizzati con regolare contratto di lavoro (con mansioni dell'appellata di impiegata amministrativa 5° livello settore commerciale) dal 1.10.2001 al
31.10.2002 e poi dal 3.10.2007 al 5.8.2016.
Nega quindi che sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 1.11.2002 al
2.10.2007.
Si duole inoltre dell'erronea e lacunosa valutazione delle deposizioni dei testimoni.
Giova premettere, che l'indagine tesa a verificare la sussistenza di un rapporto di lavoro riconducibile allo schema causale di cui all'art. 2094 c.c., deve svolgersi su due piani complementari: quello del contratto, onde accertare se tra le parti si formò un accordo in ordine ai reciproci diritti ed obblighi tale da integrare lo schema causale anzidetto;
quello del rapporto, onde accertare se, nel concreto comportamento tenuto dalle parti durante lo svolgimento del rapporto medesimo, esse abbiano di fatto posto in essere un assetto di interessi riconducibile alla fattispecie astratta “lavoro subordinato”, così da superare quello risultante dalla iniziale volontà manifestata, dando luogo a una manifestazione successiva concretamente difforme da quella originaria, ovvero da evidenziare come tale assetto fosse in realtà ab origine meramente fittizio.
Va ricordato, invero, che il principio secondo cui, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, è necessario aver riguardo all'effettivo contenuto del rapporto, indipendentemente dal nomen iuris usato dalle parti, non implica che la dichiarazione di volontà di queste in ordine alla fissazione di tale contenuto debba essere stralciata nell'interpretazione del precetto contrattuale e che non debba tenersi conto del relativo reciproco affidamento dei contraenti e della concreta disciplina del rapporto quale da essi voluta nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, sicché, sebbene a tale dichiarazione non possa attribuirsi rilievo assorbente, quando le parti nel regolare i reciproci interessi abbiano dimostrato di voler escludere l'elemento della subordinazione, non si può pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto se non si accerta che, in concreto, l'elemento in questione abbia di fatto connotato lo svolgimento del rapporto medesimo (v. tra le tante, Cass., 8.3.95 n. 2690; Cass., 29.5.96 n. 4948; Cass., 25.5.00 n.
6819).
Pertanto, l'indagine anzidetta deve essere condotta con riferimento al parametro desumibile dall'art. 2094 c.c., alla stregua del quale l'elemento costitutivo essenziale di tale fattispecie è da individuare nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, intesi a regolare e conformare l'attività prestata secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione imprenditoriale, oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, pur dovendosi ovviamente tenere conto del fatto che l'entità delle direttive e del connesso potere di controllo del datore di lavoro va correlata sia alla natura delle prestazioni - assumendo rilievo sotto tale profilo la natura intellettuale e professionale delle stesse - sia al ruolo dei prestatori nell'ambito dell'impresa ed ai loro rapporti con l'imprenditore sul piano della capacità e della fiducia (v., tra le tante, Cass. Civ. Sez. Lav. 23.1.2020 n. 1555;
Cass., 5.4.2002 n. 4889; Cass., 11.9.2000 n. 11936; Cass., 28.7.1999 n. 8187; Cass., 22.11.1999 n.
12926; Cass., 4.3.1998 n. 2360).
L'esistenza del vincolo di soggezione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo (ex plurimis Cass. Sez. Lav. 21.11.2001 n. 14664).
Con l'evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro nella direzione di una sempre più diffusa esteriorizzazione di interi settori del ciclo produttivo o di una serie di professionalità specifiche, il vincolo di soggezione diviene necessariamente sempre meno significativo della subordinazione mentre, in riferimento a tali nuove realtà, assume valore di indice determinante della subordinazione la messa a disposizione del datore di lavoro, da parte del prestatore, delle proprie energie lavorative impiegandole con continuità, fedeltà e diligenza secondo le direttive impartite ed in funzione del perseguimento dei fini propri della impresa datrice di lavoro (cfr. Cass. Sez. Lav.
6.7.2001 n. 9167).
Carattere sussidiario e complementare hanno, quindi, “altri criteri, quali quello della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario di lavoro, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, della assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima organizzazione imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione” (Cass. Sez. Lav. 29.3.2004 n.
6224; cfr. Cass. Sez. Lav. 18.3.2004 n. 5508).
Tutto ciò premesso, osserva il Collegio che, nel caso di specie, dall'istruttoria espletata in primo grado nulla è emerso sotto l'aspetto probatorio che possa dimostrare la sussistenza dell'elemento della subordinazione nel rapporto de quo per il periodo lavorativo in discussione.
In particolare, nel corso della prova orale, la teste di parte ricorrente ha Testimone_1 dichiarato di conoscere la in quanto la stessa lavorava presso l'ufficio di rappresentanza di CP_1 calzature gestito dalla società convenuta: detto “ufficio si trovava a via Generale Carrascosa ed io ho il domicilio in zona. Dalla mia abitazione vedevo l'ufficio. Proprio in ragione di ciò ho conosciuto la ricorrente, la quale ha sempre lavorato per la convenuta per più di venti anni…Lavorava dall'apertura dell'ufficio ore 9.00 alla chiusura ore 19.00…tanto so perché vedevo la ricorrente dalla mia abitazione…L'ufficio si trovava in un locale di fronte alla mia abitazione, successivamente si è spostato in un locale nel mio stesso palazzo…Dal 2001 ho iniziato a lavorare, con un rapporto part-time. Per due anni non ho proprio lavorato ma non ricordo di preciso per quali anni...”.
Il secondo teste indotto dalla ricorrente, , ha riferito: ”Conosco la ricorrente e Testimone_2 conosco anche il signor il signor e ho poi avuto contatti con il Testimone_3 Pt_3 signor perché la società per esercitare l'attività occupava un immobile sito in via Parte_1
Generale Carrascosa, che era di proprietà di mia zia e veniva condotto in locazione dal Gruppo
Aiello…Da quando mia zia ha avuto problemi di salute e pertanto dal marzo/aprile 2006, sono stato io ad interessarmi della gestione economica degli interessi di mia zia e così per l'immobile condotto in locazione dalla società convenuta ritiravo un assegno presso la convenuta..io passavo presso la sede della società dove ritiravo l'assegno che mi veniva consegnato dalla ricorrente, dal signor Pt_
oppure dal signor . Ritiravo l'assegno solitamente ogni mese…L'immobile è stato Pt_3 occupato dalla convenuta fino al 2009/2010, se ricordo bene la data”. Il teste , di parte resistente, procacciatore di affari della società convenuta dal 2003 al Tes_4
2007 e poi agente dal 2007 al 2011/2012, ha dichiarato: “...ho anche lavorato per la società convenuta come rappresentante di calzature dal 2007…sin dal 2003 ho svolto anche attività di procacciatore di affari. Come procacciatore andavo presso l'ufficio tre o quattro volte al mese…Fino al 2007 non ho mai visto la ricorrente lavorare. Certo è che da quando ho iniziato la mia collaborazione come rappresentante e perciò nel 2007, la ricorrente lavorava per la convenuta, stava in ufficio ed era addetta alla amministrazione…Non ho mai visto la ricorrente lavorare di sabato”.
L'altro teste della società datrice, , procacciatore di affari per la società Testimone_5 Pt_3
dal 2002 al 2012 ha riferito: “Ho visto la ricorrente all'inizio della mia attività lavorativa
[...] pertanto nel 2002, successivamente e fino al 2007 non l'ho più vista. Dal 2007 ho visto di nuovo la ricorrente lavorare per la convenuta, stava in ufficio, era addetta alla amministrazione. Andavo presso la società almeno un paio di volte a settimana...”.
Le deposizioni dei testi di parte ricorrente appaiono generiche, visto che la teste afferma di Tes_1 essere a conoscenza delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa della ed in CP_1 particolare l'elemento dell'eterodirezione, in quanto quest'ultima lavorava in un ufficio di fronte la propria abitazione, senza però specificare le rispettive ubicazioni e della stanza ove svolgeva la propria attività la ricorrente e dell'abitazione.
Sembra inoltre poco credibile che la stessa teste abbia potuto constatare con continuità lo svolgimento dell'orario lavorativo da parte della in un arco temporale piuttosto lungo (ore 9- CP_1
19), considerato, altresì, che la teste riferisce di aver iniziato a lavorare part-time dal 2001, cioè proprio nel periodo contestato e di non aver lavorato per due anni, precisando però di non ricordare quali fossero gli anni in questione.
Il teste dichiara di essersi occupato dell'immobile concesso in locazione al Testimone_2 solo a partire dal 2006 e ciò dimostra comunque una conoscenza dei fatti di Parte_3 causa circoscritta ad un periodo assai limitato, poiché il periodo lavorativo controverso va dal 2002 al 2007. Inoltre, afferma di essersi recato presso la sede della società per incassare l'assegno relativo al canone di locazione, ricevendolo materialmente dalla ricorrente, dal Sig. o dal Sig. Pt_3
Pt_
, non fornendo così alcun chiarimento in ordine alla continuità della prestazione lavorativa della
CP_1
Entrambi i testi indotti dalla società resistente dichiarano invece di non aver visto la lavorare CP_1 per il fino al 2007. Parte_3
Come è noto, la sottoposizione ad una continuativa eterodirezione costituisce un requisito indispensabile ed essenziale del rapporto di lavoro subordinato che consiste "nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore, potere che si deve estrinsecare in specifici ordini (...), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del beneficiario della prestazione" (Cass. Sent. n. 5464/1998; cfr. anche Cass. Sent. n. 9718/1994).
Da dette dichiarazioni testimoniali non emerge neanche l'obbligo del rispetto dell'orario di lavoro nè la sussistenza dell'obbligo di presenza.
E' opportuno ricordare nell'ambito del presente procedimento, che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 28 gennaio 2008, n.
1759; 2 aprile 2007, n. 8215; Sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1188; Sez. Lav., 5 ottobre 2006, n.
21412).
Non sussiste pertanto l'elemento della subordinazione nel rapporto de quo per il periodo lavorativo dal 1.11.2002 al 2.10.2007 e va conseguentemente dichiarato prescritto il credito relativo al periodo antecedente dal 1.10.2001 al 31.10.2002, stante l'inerzia del titolare del diritto, in assenza di validi atti interruttivi del termine prescrizionale.
Stante la contestazione di parte appellante sulla quantificazione delle differenze retributive operata dal Tribunale - ed in assenza di conteggi elaborati dagli appellanti, richiesti con ordinanza del
17.10.2024 - in ordine alla mancata indicazione del ccnl e all'erroneità del calcolo della 13^ mensilità e del TFR, è stato affidato ad un CTU l'incarico di predisporre due conteggi alternativi volti a quantificare le differenze retributive ed il TFR astrattamente spettanti (al netto delle somme corrisposte non contestate) ad un dipendente con mansioni di impiegato amministrativo di V livello,
a seconda se abbia lavorato ininterrottamente a tempo pieno dal 1.10.2001 al 31.8.2013 e part time dal 1.9.2013 al termine del rapporto oppure se abbia lavorato secondo le modalità contrattualmente previste e per i periodi formalizzati.
Il perito ha redatto una prima relazione e, a seguito delle osservazioni di parte appellante, ha depositato una relazione integrativa, prospettando due scenari alternativi in risposta al suddetto quesito. All'esito delle emergenze processuali sopra delineate, la Corte recepisce quanto elaborato dal CTU con riferimento alla 13^ mensilità ed al TFR, per il solo periodo formalizzato dal 3.10.2007 al
5.8.2016, in relazione al V livello retributivo del ccnl di settore. Pertanto, le somme spettanti all'appellata a titolo di tredicesima mensilità, al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, risultano ammontare ad € 9.724,48, mentre quelle spettanti per il TFR, al lordo delle suddette ritenute, ammontano ad € 9.516,38, per un importo complessivo di € 19.240,86.
Per le ragioni suesposte, non essendo stata fornita la prova certa dell'elemento della subordinazione per il periodo lavorativo dal 1.11.2002 al 2.10.2007, dichiarata la prescrizione in relazione al periodo dal 1.10.2001 al 31.10.2002, l'appello deve essere pertanto accolto e, parzialmente riformata l'impugnata sentenza, condannati gli appellanti al pagamento delle differenze retributive nella misura suindicata come da elaborati peritali del CTU..
Le spese del doppio grado sono compensate integralmente per la reciproca soccombenza.
Le spese di CTU sono poste a carico delle parti in solido e liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte appellata, della complessiva somma di € 19.240,86, di cui € 9.724,48 a titolo di tredicesima mensilità ed €
9.516,38 a titolo di TFR, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo;
- compensa integralmente le spese del doppio grado;
spese di CTU liquidate come da separato decreto;
Napoli, 13.11.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 13.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 643/2021 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, , in proprio e n.q. di soci in nome collettivo della Parte_1 Parte_2 [...]
, cancellata dal registro delle imprese Parte_3 presso la CCIAA di Napoli il 15.7.2019, rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Affabile, presso il cui studio in Napoli alla via Toledo n. 16 sono elettivamente domiciliati
-appellanti-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Elvira Dragone, presso il cui studio in Napoli alla CP_1 via Annibale Marchese n. 10 è elettivamente domiciliata
-appellata-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.3.2021 e , in proprio e n.q., proponevano Parte_1 Parte_2 gravame avverso la sentenza n. 472/2021 emessa il 22.1.2021 - con la quale il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro aveva parzialmente accolto la domanda proposta da CP_1 nei confronti dei predetti appellanti, volta al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo 1.10.2001–5.8.2016 (senza riconoscere il lavoro straordinario, le mansioni superiori e le indennità per ferie non godute) e condannato i convenuti alla corresponsione della somma di € 33.582,48 per differenze retributive, di cui € 19.191,80 a titolo di TFR - chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l'accertamento della insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 2.11.2002 al 2.10.2007 e della prescrizione dei crediti vantati dalla in relazione al periodo dal 1.10.2001 al 31.10.2002. CP_1
Eccepiva altresì la prescrizione quinquennale per qualsiasi diritto maturato in ragione del rapporto di lavoro dal 1.10.2001 al 31.10.2002. Deduceva la erroneità: della sentenza di primo grado per aver riconosciuto la continuità del rapporto di lavoro de quo; della valutazione della prova orale nonché dei conteggi elaborati dal Tribunale con particolare riguardo al calcolo della 13^ mensilità (in quanto calcolata sulla base dell'intero periodo di lavoro riconosciuto) e del TFR. Chiedeva la modifica della regolamentazione delle spese del primo grado con la compensazione integrale delle stesse e l'applicazione della soccombenza per il secondo grado.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la quale con varie argomentazioni chiedeva CP_1 il rigetto dell'appello per infondatezza in fatto ed in diritto.
Nel presente grado di giudizio è stata disposta una CTU sui conteggi ed una successiva integrazione della relazione peritale.
Lette le note scritte, all'udienza odierna la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento.
Parte appellante contesta che vi sia stata continuità nel rapporto di lavoro svoltosi tra le parti, riconoscendo la sussistenza soltanto dei periodi formalizzati con regolare contratto di lavoro (con mansioni dell'appellata di impiegata amministrativa 5° livello settore commerciale) dal 1.10.2001 al
31.10.2002 e poi dal 3.10.2007 al 5.8.2016.
Nega quindi che sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 1.11.2002 al
2.10.2007.
Si duole inoltre dell'erronea e lacunosa valutazione delle deposizioni dei testimoni.
Giova premettere, che l'indagine tesa a verificare la sussistenza di un rapporto di lavoro riconducibile allo schema causale di cui all'art. 2094 c.c., deve svolgersi su due piani complementari: quello del contratto, onde accertare se tra le parti si formò un accordo in ordine ai reciproci diritti ed obblighi tale da integrare lo schema causale anzidetto;
quello del rapporto, onde accertare se, nel concreto comportamento tenuto dalle parti durante lo svolgimento del rapporto medesimo, esse abbiano di fatto posto in essere un assetto di interessi riconducibile alla fattispecie astratta “lavoro subordinato”, così da superare quello risultante dalla iniziale volontà manifestata, dando luogo a una manifestazione successiva concretamente difforme da quella originaria, ovvero da evidenziare come tale assetto fosse in realtà ab origine meramente fittizio.
Va ricordato, invero, che il principio secondo cui, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, è necessario aver riguardo all'effettivo contenuto del rapporto, indipendentemente dal nomen iuris usato dalle parti, non implica che la dichiarazione di volontà di queste in ordine alla fissazione di tale contenuto debba essere stralciata nell'interpretazione del precetto contrattuale e che non debba tenersi conto del relativo reciproco affidamento dei contraenti e della concreta disciplina del rapporto quale da essi voluta nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, sicché, sebbene a tale dichiarazione non possa attribuirsi rilievo assorbente, quando le parti nel regolare i reciproci interessi abbiano dimostrato di voler escludere l'elemento della subordinazione, non si può pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto se non si accerta che, in concreto, l'elemento in questione abbia di fatto connotato lo svolgimento del rapporto medesimo (v. tra le tante, Cass., 8.3.95 n. 2690; Cass., 29.5.96 n. 4948; Cass., 25.5.00 n.
6819).
Pertanto, l'indagine anzidetta deve essere condotta con riferimento al parametro desumibile dall'art. 2094 c.c., alla stregua del quale l'elemento costitutivo essenziale di tale fattispecie è da individuare nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, intesi a regolare e conformare l'attività prestata secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione imprenditoriale, oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, pur dovendosi ovviamente tenere conto del fatto che l'entità delle direttive e del connesso potere di controllo del datore di lavoro va correlata sia alla natura delle prestazioni - assumendo rilievo sotto tale profilo la natura intellettuale e professionale delle stesse - sia al ruolo dei prestatori nell'ambito dell'impresa ed ai loro rapporti con l'imprenditore sul piano della capacità e della fiducia (v., tra le tante, Cass. Civ. Sez. Lav. 23.1.2020 n. 1555;
Cass., 5.4.2002 n. 4889; Cass., 11.9.2000 n. 11936; Cass., 28.7.1999 n. 8187; Cass., 22.11.1999 n.
12926; Cass., 4.3.1998 n. 2360).
L'esistenza del vincolo di soggezione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo (ex plurimis Cass. Sez. Lav. 21.11.2001 n. 14664).
Con l'evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro nella direzione di una sempre più diffusa esteriorizzazione di interi settori del ciclo produttivo o di una serie di professionalità specifiche, il vincolo di soggezione diviene necessariamente sempre meno significativo della subordinazione mentre, in riferimento a tali nuove realtà, assume valore di indice determinante della subordinazione la messa a disposizione del datore di lavoro, da parte del prestatore, delle proprie energie lavorative impiegandole con continuità, fedeltà e diligenza secondo le direttive impartite ed in funzione del perseguimento dei fini propri della impresa datrice di lavoro (cfr. Cass. Sez. Lav.
6.7.2001 n. 9167).
Carattere sussidiario e complementare hanno, quindi, “altri criteri, quali quello della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario di lavoro, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, della assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima organizzazione imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione” (Cass. Sez. Lav. 29.3.2004 n.
6224; cfr. Cass. Sez. Lav. 18.3.2004 n. 5508).
Tutto ciò premesso, osserva il Collegio che, nel caso di specie, dall'istruttoria espletata in primo grado nulla è emerso sotto l'aspetto probatorio che possa dimostrare la sussistenza dell'elemento della subordinazione nel rapporto de quo per il periodo lavorativo in discussione.
In particolare, nel corso della prova orale, la teste di parte ricorrente ha Testimone_1 dichiarato di conoscere la in quanto la stessa lavorava presso l'ufficio di rappresentanza di CP_1 calzature gestito dalla società convenuta: detto “ufficio si trovava a via Generale Carrascosa ed io ho il domicilio in zona. Dalla mia abitazione vedevo l'ufficio. Proprio in ragione di ciò ho conosciuto la ricorrente, la quale ha sempre lavorato per la convenuta per più di venti anni…Lavorava dall'apertura dell'ufficio ore 9.00 alla chiusura ore 19.00…tanto so perché vedevo la ricorrente dalla mia abitazione…L'ufficio si trovava in un locale di fronte alla mia abitazione, successivamente si è spostato in un locale nel mio stesso palazzo…Dal 2001 ho iniziato a lavorare, con un rapporto part-time. Per due anni non ho proprio lavorato ma non ricordo di preciso per quali anni...”.
Il secondo teste indotto dalla ricorrente, , ha riferito: ”Conosco la ricorrente e Testimone_2 conosco anche il signor il signor e ho poi avuto contatti con il Testimone_3 Pt_3 signor perché la società per esercitare l'attività occupava un immobile sito in via Parte_1
Generale Carrascosa, che era di proprietà di mia zia e veniva condotto in locazione dal Gruppo
Aiello…Da quando mia zia ha avuto problemi di salute e pertanto dal marzo/aprile 2006, sono stato io ad interessarmi della gestione economica degli interessi di mia zia e così per l'immobile condotto in locazione dalla società convenuta ritiravo un assegno presso la convenuta..io passavo presso la sede della società dove ritiravo l'assegno che mi veniva consegnato dalla ricorrente, dal signor Pt_
oppure dal signor . Ritiravo l'assegno solitamente ogni mese…L'immobile è stato Pt_3 occupato dalla convenuta fino al 2009/2010, se ricordo bene la data”. Il teste , di parte resistente, procacciatore di affari della società convenuta dal 2003 al Tes_4
2007 e poi agente dal 2007 al 2011/2012, ha dichiarato: “...ho anche lavorato per la società convenuta come rappresentante di calzature dal 2007…sin dal 2003 ho svolto anche attività di procacciatore di affari. Come procacciatore andavo presso l'ufficio tre o quattro volte al mese…Fino al 2007 non ho mai visto la ricorrente lavorare. Certo è che da quando ho iniziato la mia collaborazione come rappresentante e perciò nel 2007, la ricorrente lavorava per la convenuta, stava in ufficio ed era addetta alla amministrazione…Non ho mai visto la ricorrente lavorare di sabato”.
L'altro teste della società datrice, , procacciatore di affari per la società Testimone_5 Pt_3
dal 2002 al 2012 ha riferito: “Ho visto la ricorrente all'inizio della mia attività lavorativa
[...] pertanto nel 2002, successivamente e fino al 2007 non l'ho più vista. Dal 2007 ho visto di nuovo la ricorrente lavorare per la convenuta, stava in ufficio, era addetta alla amministrazione. Andavo presso la società almeno un paio di volte a settimana...”.
Le deposizioni dei testi di parte ricorrente appaiono generiche, visto che la teste afferma di Tes_1 essere a conoscenza delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa della ed in CP_1 particolare l'elemento dell'eterodirezione, in quanto quest'ultima lavorava in un ufficio di fronte la propria abitazione, senza però specificare le rispettive ubicazioni e della stanza ove svolgeva la propria attività la ricorrente e dell'abitazione.
Sembra inoltre poco credibile che la stessa teste abbia potuto constatare con continuità lo svolgimento dell'orario lavorativo da parte della in un arco temporale piuttosto lungo (ore 9- CP_1
19), considerato, altresì, che la teste riferisce di aver iniziato a lavorare part-time dal 2001, cioè proprio nel periodo contestato e di non aver lavorato per due anni, precisando però di non ricordare quali fossero gli anni in questione.
Il teste dichiara di essersi occupato dell'immobile concesso in locazione al Testimone_2 solo a partire dal 2006 e ciò dimostra comunque una conoscenza dei fatti di Parte_3 causa circoscritta ad un periodo assai limitato, poiché il periodo lavorativo controverso va dal 2002 al 2007. Inoltre, afferma di essersi recato presso la sede della società per incassare l'assegno relativo al canone di locazione, ricevendolo materialmente dalla ricorrente, dal Sig. o dal Sig. Pt_3
Pt_
, non fornendo così alcun chiarimento in ordine alla continuità della prestazione lavorativa della
CP_1
Entrambi i testi indotti dalla società resistente dichiarano invece di non aver visto la lavorare CP_1 per il fino al 2007. Parte_3
Come è noto, la sottoposizione ad una continuativa eterodirezione costituisce un requisito indispensabile ed essenziale del rapporto di lavoro subordinato che consiste "nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore, potere che si deve estrinsecare in specifici ordini (...), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del beneficiario della prestazione" (Cass. Sent. n. 5464/1998; cfr. anche Cass. Sent. n. 9718/1994).
Da dette dichiarazioni testimoniali non emerge neanche l'obbligo del rispetto dell'orario di lavoro nè la sussistenza dell'obbligo di presenza.
E' opportuno ricordare nell'ambito del presente procedimento, che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 28 gennaio 2008, n.
1759; 2 aprile 2007, n. 8215; Sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1188; Sez. Lav., 5 ottobre 2006, n.
21412).
Non sussiste pertanto l'elemento della subordinazione nel rapporto de quo per il periodo lavorativo dal 1.11.2002 al 2.10.2007 e va conseguentemente dichiarato prescritto il credito relativo al periodo antecedente dal 1.10.2001 al 31.10.2002, stante l'inerzia del titolare del diritto, in assenza di validi atti interruttivi del termine prescrizionale.
Stante la contestazione di parte appellante sulla quantificazione delle differenze retributive operata dal Tribunale - ed in assenza di conteggi elaborati dagli appellanti, richiesti con ordinanza del
17.10.2024 - in ordine alla mancata indicazione del ccnl e all'erroneità del calcolo della 13^ mensilità e del TFR, è stato affidato ad un CTU l'incarico di predisporre due conteggi alternativi volti a quantificare le differenze retributive ed il TFR astrattamente spettanti (al netto delle somme corrisposte non contestate) ad un dipendente con mansioni di impiegato amministrativo di V livello,
a seconda se abbia lavorato ininterrottamente a tempo pieno dal 1.10.2001 al 31.8.2013 e part time dal 1.9.2013 al termine del rapporto oppure se abbia lavorato secondo le modalità contrattualmente previste e per i periodi formalizzati.
Il perito ha redatto una prima relazione e, a seguito delle osservazioni di parte appellante, ha depositato una relazione integrativa, prospettando due scenari alternativi in risposta al suddetto quesito. All'esito delle emergenze processuali sopra delineate, la Corte recepisce quanto elaborato dal CTU con riferimento alla 13^ mensilità ed al TFR, per il solo periodo formalizzato dal 3.10.2007 al
5.8.2016, in relazione al V livello retributivo del ccnl di settore. Pertanto, le somme spettanti all'appellata a titolo di tredicesima mensilità, al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, risultano ammontare ad € 9.724,48, mentre quelle spettanti per il TFR, al lordo delle suddette ritenute, ammontano ad € 9.516,38, per un importo complessivo di € 19.240,86.
Per le ragioni suesposte, non essendo stata fornita la prova certa dell'elemento della subordinazione per il periodo lavorativo dal 1.11.2002 al 2.10.2007, dichiarata la prescrizione in relazione al periodo dal 1.10.2001 al 31.10.2002, l'appello deve essere pertanto accolto e, parzialmente riformata l'impugnata sentenza, condannati gli appellanti al pagamento delle differenze retributive nella misura suindicata come da elaborati peritali del CTU..
Le spese del doppio grado sono compensate integralmente per la reciproca soccombenza.
Le spese di CTU sono poste a carico delle parti in solido e liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte appellata, della complessiva somma di € 19.240,86, di cui € 9.724,48 a titolo di tredicesima mensilità ed €
9.516,38 a titolo di TFR, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo;
- compensa integralmente le spese del doppio grado;
spese di CTU liquidate come da separato decreto;
Napoli, 13.11.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente