Art. 3.
L'ISVEIMER, l'IRFIS ed il CIS iscriveranno le somme loro conferite in appositi fondi di riserva speciale da destinarsi a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti.
L'ISVEIMER, l'IRFIS ed il CIS iscriveranno le somme loro conferite in appositi fondi di riserva speciale da destinarsi a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti.