Articolo 3 della Legge 31 gennaio 1968, n. 50
Articolo 2Articolo 4
Versione
2 marzo 1968
Art. 3.
L'ISVEIMER, l'IRFIS ed il CIS iscriveranno le somme loro conferite in appositi fondi di riserva speciale da destinarsi a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti.
Entrata in vigore il 2 marzo 1968