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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/07/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2135/2024 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
nata il [...] nella Città Autonoma di Buenos Aires, Parte_1
Argentina, residente e domiciliata in via 43rd Ave S N° 3204, Minneapolis,
Minnesota, Stati Uniti d'America, C.F. ; C.F._1
, nata il [...] nella Città Autonoma di Buenos Aires, Parte_2
Argentina, residente e domiciliata in via 125 th Lane NW N° 18, Coon Rapids,
Minnesota, Stati Uniti d'America, C.F. ; C.F._2
entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Annamaria Zarrelli, presso il cui studio sito a Roma, Via Crescenzo Del Monte n. 31, sono pure elettivamente domiciliate, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI -
CONTRO
1 , con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Controparte_1
Ministro p.t., C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata.
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per le ricorrenti: “la difesa delle ricorrenti, ricostruita come in atti la linea di
discendenza dal capostipite della famiglia in questione insiste nell'integrale
accoglimento del ricorso introduttivo”.
Per il resistente, come da comparsa di costituzione e risposta: “Voglia il
Tribunale adito, contrariis reiectis:
a.- preliminarmente, disporre la sospensione impropria in senso lato del
presente procedimento, preso atto della pendenza della pregiudiziale questione di
costituzionalità dell'art. 1, l. n. 91/1992, sollevata nel proc. R.G. n. 3080/2024 dal
Tribunale di Bologna con ord. 26 novembre 2024;
b.- in subordine, nell'ipotesi di reiezione della superiore richiesta e di ritenuta
non sussistenza dei presupposti per sospendere il giudizio, disporre, in ogni caso, un
rinvio a lungo termine del giudizio fino alla definizione della questione di
costituzionalità di cui sopra, sul modello di quanto da ultimo statuito da altri Tribunali
in fattispecie identiche;
c.- accogliere le superiori difese, come in atto riportate per quanto di ragione,
assumendo ogni opportuna conseguente pronuncia;
d.- spese, quanto meno, compensate”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, si rimetteva alle valutazioni dell'organo decidente.
2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, le ricorrenti convenivano in giudizio il per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la Controparte_1
propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da
[...]
, nato il [...] a [...], cui è stata riconosciuta la Persona_1
cittadinanza italiana, come da certificato in atti.
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo la “sospensione impropria in
senso lato del presente giudizio” alla luce della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91 sollevata dal Tribunale di Bologna con propria ordinanza del 26 novembre 2024 ovvero, in subordine, disporsi “un rinvio a lungo
termine del giudizio fino alla definizione della questione di costituzionalità di cui
sopra”.
Nel merito, evidenziava la significativa attività compiuta dai Consolati italiani in
Argentina nell'evasione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate per via amministrativa, il cui numero è in progressivo aumento. Chiedeva
quindi procedersi all'esame del proposto ricorso, “se dal caso chiedendo all'autorità
consolare competente le necessarie informazioni”, con spese “quanto meno,
compensate”.
All'esito dell'udienza del 18.6.2025, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
Le ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento della cittadinanza italiana in virtù della loro discendenza da riconosciuto Persona_1
cittadino italiano (vedi certificato di cittadinanza italiana agli atti).
Nel sistema delineato sin dal codice civile del 1865, dalla successiva legge n.
3 555/1912 nonchè dall'attuale legge n. 91/1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito,
ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Ferma la discendenza da cittadino italiano, infatti, unica condizione necessaria è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
In particolare, l'acquisto della cittadinanza è automatico nel caso di nascita all'interno del matrimonio in cui almeno uno dei genitori sia cittadino italiano,
occorrendo invece, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 91 del 1992, in caso di nascita al di fuori del matrimonio, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione.
Dai documenti prodotti in atti, risulta che , padre delle Persona_1
odierne ricorrenti, è titolare della cittadinanza italiana e quindi l'ha trasmessa “iure
sanguinis” alle proprie discendenti, odierne ricorrenti. Risulta infatti provato che queste sono figlie del citato . Persona_1
Ciò detto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, in quanto il passaggio generazionale che si registra è avvenuto unicamente per via paterna e,
pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla effettiva trasmissione della cittadinanza italiana dal cittadino italiano, alle odierne Persona_1
ricorrenti, essendo stato, tale criterio di trasmissione, riconosciuto sia dalla normativa risalente al codice civile del 1865, che dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555
del 1912 ed, infine, dall'attuale legge n. 91 del 1992.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
, le ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del Controparte_1
4 relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità
consolare presso il paese di residenza, negli Stati Uniti d'America, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità
di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, è noto come gli uffici consolari d'Italia in U.S.A. versino in una condizione di gravissimo ritardo, conseguendone, pertanto, l'impossibilità di poter evadere in tempi certi e brevi le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis ovvero di accoglierne ancora di nuove, rilasciando appuntamenti attraverso le nuove procedure telematiche, a causa dell'eccessivo numero di domande presentate.
Ne deriva, quindi, una assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta ivi presentata.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello
status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso,
equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In ogni caso, il procedimento volto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa non è previsto quale condizione di procedibilità del connesso procedimento giudiziale;
pertanto, alcun effetto può derivare dalla sua mancata conclusione.
Ne consegue che la domanda deve essere accolta con riconoscimento in capo alle ricorrenti della cittadinanza italiana.
5 Le spese di lite possono essere compensate tra le parti posto che, in assenza di opposizione del resistente all'accoglimento della domanda, il ritardo della P.A. nella evasione delle istanze amministrative in discorso non può considerarsi sintomo di inefficienza di questa, trovando la sua reale ragione nell'eccessivo numero di domande da evadere, a sua volta dovuto all'inerzia dei vari ricorrenti (ovvero di tutti coloro che in questo periodo hanno avanzato domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, i cui numeri sono notoriamente estremamente elevati e sempre in crescita)
perdurante dalla nascita dell'avo italiano fino alla domanda in sede amministrativa o giurisdizionale.
Tutto ciò comporta l'impossibilità di individuare lo Stato (e per esso la P.A. oggi resistente) come parte soccombente, dovendo piuttosto ritenere che, al contrario,
l'eccessivo numero di domande abbiano determinato la necessità dell'instaurazione della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che e Parte_1 Parte_2
sono cittadine italiane;
[...]
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle su indicate persone,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite compensate.
Caltanissetta, 10 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Testaquatra
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2135/2024 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
nata il [...] nella Città Autonoma di Buenos Aires, Parte_1
Argentina, residente e domiciliata in via 43rd Ave S N° 3204, Minneapolis,
Minnesota, Stati Uniti d'America, C.F. ; C.F._1
, nata il [...] nella Città Autonoma di Buenos Aires, Parte_2
Argentina, residente e domiciliata in via 125 th Lane NW N° 18, Coon Rapids,
Minnesota, Stati Uniti d'America, C.F. ; C.F._2
entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Annamaria Zarrelli, presso il cui studio sito a Roma, Via Crescenzo Del Monte n. 31, sono pure elettivamente domiciliate, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI -
CONTRO
1 , con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Controparte_1
Ministro p.t., C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata.
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per le ricorrenti: “la difesa delle ricorrenti, ricostruita come in atti la linea di
discendenza dal capostipite della famiglia in questione insiste nell'integrale
accoglimento del ricorso introduttivo”.
Per il resistente, come da comparsa di costituzione e risposta: “Voglia il
Tribunale adito, contrariis reiectis:
a.- preliminarmente, disporre la sospensione impropria in senso lato del
presente procedimento, preso atto della pendenza della pregiudiziale questione di
costituzionalità dell'art. 1, l. n. 91/1992, sollevata nel proc. R.G. n. 3080/2024 dal
Tribunale di Bologna con ord. 26 novembre 2024;
b.- in subordine, nell'ipotesi di reiezione della superiore richiesta e di ritenuta
non sussistenza dei presupposti per sospendere il giudizio, disporre, in ogni caso, un
rinvio a lungo termine del giudizio fino alla definizione della questione di
costituzionalità di cui sopra, sul modello di quanto da ultimo statuito da altri Tribunali
in fattispecie identiche;
c.- accogliere le superiori difese, come in atto riportate per quanto di ragione,
assumendo ogni opportuna conseguente pronuncia;
d.- spese, quanto meno, compensate”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, si rimetteva alle valutazioni dell'organo decidente.
2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, le ricorrenti convenivano in giudizio il per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la Controparte_1
propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da
[...]
, nato il [...] a [...], cui è stata riconosciuta la Persona_1
cittadinanza italiana, come da certificato in atti.
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo la “sospensione impropria in
senso lato del presente giudizio” alla luce della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91 sollevata dal Tribunale di Bologna con propria ordinanza del 26 novembre 2024 ovvero, in subordine, disporsi “un rinvio a lungo
termine del giudizio fino alla definizione della questione di costituzionalità di cui
sopra”.
Nel merito, evidenziava la significativa attività compiuta dai Consolati italiani in
Argentina nell'evasione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate per via amministrativa, il cui numero è in progressivo aumento. Chiedeva
quindi procedersi all'esame del proposto ricorso, “se dal caso chiedendo all'autorità
consolare competente le necessarie informazioni”, con spese “quanto meno,
compensate”.
All'esito dell'udienza del 18.6.2025, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
Le ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento della cittadinanza italiana in virtù della loro discendenza da riconosciuto Persona_1
cittadino italiano (vedi certificato di cittadinanza italiana agli atti).
Nel sistema delineato sin dal codice civile del 1865, dalla successiva legge n.
3 555/1912 nonchè dall'attuale legge n. 91/1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito,
ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Ferma la discendenza da cittadino italiano, infatti, unica condizione necessaria è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
In particolare, l'acquisto della cittadinanza è automatico nel caso di nascita all'interno del matrimonio in cui almeno uno dei genitori sia cittadino italiano,
occorrendo invece, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 91 del 1992, in caso di nascita al di fuori del matrimonio, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione.
Dai documenti prodotti in atti, risulta che , padre delle Persona_1
odierne ricorrenti, è titolare della cittadinanza italiana e quindi l'ha trasmessa “iure
sanguinis” alle proprie discendenti, odierne ricorrenti. Risulta infatti provato che queste sono figlie del citato . Persona_1
Ciò detto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, in quanto il passaggio generazionale che si registra è avvenuto unicamente per via paterna e,
pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla effettiva trasmissione della cittadinanza italiana dal cittadino italiano, alle odierne Persona_1
ricorrenti, essendo stato, tale criterio di trasmissione, riconosciuto sia dalla normativa risalente al codice civile del 1865, che dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555
del 1912 ed, infine, dall'attuale legge n. 91 del 1992.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
, le ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del Controparte_1
4 relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità
consolare presso il paese di residenza, negli Stati Uniti d'America, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità
di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, è noto come gli uffici consolari d'Italia in U.S.A. versino in una condizione di gravissimo ritardo, conseguendone, pertanto, l'impossibilità di poter evadere in tempi certi e brevi le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis ovvero di accoglierne ancora di nuove, rilasciando appuntamenti attraverso le nuove procedure telematiche, a causa dell'eccessivo numero di domande presentate.
Ne deriva, quindi, una assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta ivi presentata.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello
status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso,
equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In ogni caso, il procedimento volto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa non è previsto quale condizione di procedibilità del connesso procedimento giudiziale;
pertanto, alcun effetto può derivare dalla sua mancata conclusione.
Ne consegue che la domanda deve essere accolta con riconoscimento in capo alle ricorrenti della cittadinanza italiana.
5 Le spese di lite possono essere compensate tra le parti posto che, in assenza di opposizione del resistente all'accoglimento della domanda, il ritardo della P.A. nella evasione delle istanze amministrative in discorso non può considerarsi sintomo di inefficienza di questa, trovando la sua reale ragione nell'eccessivo numero di domande da evadere, a sua volta dovuto all'inerzia dei vari ricorrenti (ovvero di tutti coloro che in questo periodo hanno avanzato domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, i cui numeri sono notoriamente estremamente elevati e sempre in crescita)
perdurante dalla nascita dell'avo italiano fino alla domanda in sede amministrativa o giurisdizionale.
Tutto ciò comporta l'impossibilità di individuare lo Stato (e per esso la P.A. oggi resistente) come parte soccombente, dovendo piuttosto ritenere che, al contrario,
l'eccessivo numero di domande abbiano determinato la necessità dell'instaurazione della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che e Parte_1 Parte_2
sono cittadine italiane;
[...]
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle su indicate persone,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite compensate.
Caltanissetta, 10 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Testaquatra
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