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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15085/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.15085/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/05/1983, rappresentato e difeso dall'Avv. FLORITA ANTONELLA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
10/06/1990, rappresentata e difesa dall'Avv. FLORITA ANTONELLA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 28/11/2024 le parti, premesso che dalla
Per_ loro relazione era nata la figlia (Roma, 03.08.2017), riconosciuta da entrambi i genitori, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore.
1 Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso
Per_ congiunto, come di seguito integralmente riportate: “a) la minore nata a [...] il [...] viene affidata ad entrambi i genitori, le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
b) la collocazione prevalente rimane presso la madre e il padre potrà vedere e tenere con sé la minore, salvo modifiche delle giornate per adattare il calendario a diversi orari lavorativi dei genitori: - tutti i giovedì pomeriggio dalle ore 18:30 prelevandola dall'abitazione materna per ivi accompagnarla entro le ore 21 dopo averla fatta cenare con sé; - a fine settimana alternati, fin tanto che il padre non avrà trovato una sua sistemazione abitativa che gli consenta di far pernottare la bambina con sé, dalle ore 11:00 della mattina del sabato prelevandola dall'abitazione materna sino alle ore 21:00 della sera e così il giorno della domenica senza pernotto;
quando il padre avrà trovato una sua sistemazione abitativa lo stesso preleverà la figlia dalle ore 11:00 della mattina del sabato dall'abitazione materna per poi riaccompagnarla presso la madre alle ore
21:00 della domenica dopo averla fatta cenare con sé; - il martedì pomeriggio, a
Per_ settimane alterne, quando avrà il fine settimana con la madre, il padre preleverà la figlia dalle ore 18:30, dalla casa materna o a seconda da quella dei nonni materni per poi riaccompagnarla presso la madre alle ore 21:00 dopo averla
Per_ fatta cenare con sé; c) durante le festività natalizie , rispettando le tradizioni familiari adottate da tempo, trascorrerà la sera del 24 dicembre con la madre e la giornata del 25 dicembre con il padre, il 26 dicembre ad anni alterni con entrambi i genitori e così il giorno di capodanno, mentre dal 5 al 6 gennaio mattina con la madre e dalle 11:00 del 6 gennaio sino alle 21:00 del medesimo giorno con il padre che provvederà a prelevare e riaccompagnare la bambina da e presso l'abitazione materna;
per il resto delle festività i genitori gestiranno come al solito la minore;
Per_ d) durante le festività pasquali i genitori avranno ad anni alterni uno il giorno di Pasqua e l'altro il giorno di Pasquetta, e sempre ad anni alterni ogni altra Per_ festività nel corso dell'anno; e) durante le vacanze estive la minore trascorrerà 2 settimane anche non consecutive con ciascun genitore che dovranno essere concordate entro il 30 giugno di ogni anno;
f) i genitori potranno concordare preventivamente, sempre e comunque, tempi e modalità diverse per
2 facilitare la gestione della minore nel rispetto degli impegni di studio, ludico- ricreativi e sportivi della stessa e nell'ottica di facilitare il più possibile la frequentazione con l'altro in ragione dei turni lavorativi di ciascuno;
g) a titolo di Per_ contribuzione al mantenimento della figlia minore , il padre verserà alla madre l'assegno dell'importo di € 500,00 mensili da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dalla firma del presente ricorso e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% della mensa scolastica della minore;
h) le spese straordinarie inerenti alla minore sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come previsto dal vigente Protocollo concluso tra il Tribunale e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma;
i) i genitori dichiarano sin da ora il loro assenso ai fini del rilascio dei documenti (carta d'identità o passaporto) della minore presso le rispettive autorità”.
Ebbene, nulla osta all'accoglimento delle condizioni formulate dalle parti, che appaiono conformi all'interesse della figlia minore.
La natura del presente procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
15085/2024:
- dispone in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della minore in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso Per_2
congiunto, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 04/02/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.15085/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/05/1983, rappresentato e difeso dall'Avv. FLORITA ANTONELLA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
10/06/1990, rappresentata e difesa dall'Avv. FLORITA ANTONELLA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 28/11/2024 le parti, premesso che dalla
Per_ loro relazione era nata la figlia (Roma, 03.08.2017), riconosciuta da entrambi i genitori, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore.
1 Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso
Per_ congiunto, come di seguito integralmente riportate: “a) la minore nata a [...] il [...] viene affidata ad entrambi i genitori, le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
b) la collocazione prevalente rimane presso la madre e il padre potrà vedere e tenere con sé la minore, salvo modifiche delle giornate per adattare il calendario a diversi orari lavorativi dei genitori: - tutti i giovedì pomeriggio dalle ore 18:30 prelevandola dall'abitazione materna per ivi accompagnarla entro le ore 21 dopo averla fatta cenare con sé; - a fine settimana alternati, fin tanto che il padre non avrà trovato una sua sistemazione abitativa che gli consenta di far pernottare la bambina con sé, dalle ore 11:00 della mattina del sabato prelevandola dall'abitazione materna sino alle ore 21:00 della sera e così il giorno della domenica senza pernotto;
quando il padre avrà trovato una sua sistemazione abitativa lo stesso preleverà la figlia dalle ore 11:00 della mattina del sabato dall'abitazione materna per poi riaccompagnarla presso la madre alle ore
21:00 della domenica dopo averla fatta cenare con sé; - il martedì pomeriggio, a
Per_ settimane alterne, quando avrà il fine settimana con la madre, il padre preleverà la figlia dalle ore 18:30, dalla casa materna o a seconda da quella dei nonni materni per poi riaccompagnarla presso la madre alle ore 21:00 dopo averla
Per_ fatta cenare con sé; c) durante le festività natalizie , rispettando le tradizioni familiari adottate da tempo, trascorrerà la sera del 24 dicembre con la madre e la giornata del 25 dicembre con il padre, il 26 dicembre ad anni alterni con entrambi i genitori e così il giorno di capodanno, mentre dal 5 al 6 gennaio mattina con la madre e dalle 11:00 del 6 gennaio sino alle 21:00 del medesimo giorno con il padre che provvederà a prelevare e riaccompagnare la bambina da e presso l'abitazione materna;
per il resto delle festività i genitori gestiranno come al solito la minore;
Per_ d) durante le festività pasquali i genitori avranno ad anni alterni uno il giorno di Pasqua e l'altro il giorno di Pasquetta, e sempre ad anni alterni ogni altra Per_ festività nel corso dell'anno; e) durante le vacanze estive la minore trascorrerà 2 settimane anche non consecutive con ciascun genitore che dovranno essere concordate entro il 30 giugno di ogni anno;
f) i genitori potranno concordare preventivamente, sempre e comunque, tempi e modalità diverse per
2 facilitare la gestione della minore nel rispetto degli impegni di studio, ludico- ricreativi e sportivi della stessa e nell'ottica di facilitare il più possibile la frequentazione con l'altro in ragione dei turni lavorativi di ciascuno;
g) a titolo di Per_ contribuzione al mantenimento della figlia minore , il padre verserà alla madre l'assegno dell'importo di € 500,00 mensili da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dalla firma del presente ricorso e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% della mensa scolastica della minore;
h) le spese straordinarie inerenti alla minore sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come previsto dal vigente Protocollo concluso tra il Tribunale e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma;
i) i genitori dichiarano sin da ora il loro assenso ai fini del rilascio dei documenti (carta d'identità o passaporto) della minore presso le rispettive autorità”.
Ebbene, nulla osta all'accoglimento delle condizioni formulate dalle parti, che appaiono conformi all'interesse della figlia minore.
La natura del presente procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
15085/2024:
- dispone in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della minore in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso Per_2
congiunto, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 04/02/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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