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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/11/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. LI TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2788/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il 19/11/2025 senza termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra (c.f. Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], difeso dall'avv. Monica Stabile, C.F._1
e (c.f. , in persona del Presidente pro tempore, con sede a CP_1 P.IVA_1
Roma, in Via Cristoforo Colombo n. 212, difesa dall'avv. Giorgio Carnevali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. del 9/8/2021 il signor ha agito Parte_1 contro la per ottenere il risarcimento dei pregiudizi patrimoniali asseritamente CP_1 subiti in un sinistro avvenuto a Cassino (FR) attorno alle 20.30 del 23/12/2020. A sostegno della domanda l'istante ha premesso che quella sera era alla guida della Mercedes di sua proprietà lungo Via Casilina Sud in direzione di Cervaro, quando venne urtato all'improvviso da un cinghiale di grossa taglia intento ad attraversare l'asse viario. Ha fatto presente, nello stesso tempo, che la presenza dell'animale e i danni riportati dalla vettura a seguito dell'impatto, quantificabili in € 6.000,00, sarebbero stati constatati anche dai Carabinieri di
Cassino, intervenuti sul posto poco dopo la verificazione dell'incidente stradale. Sul rilievo dell'inadempimento, ad opera dell'amministrazione regionale, degli obblighi di competenza
[... in materia di protezione dei cittadini dai pericoli derivanti dagli animali selvatici il signor Pt_
ha chiesto che la controparte, ai sensi dell'art. 2052 c.c. o, comunque, dell'art. 2043
c.c., venga condannata al pagamento delle somme necessarie alla riparazione della
Mercedes (con interessi e rivalutazione monetaria) e al rimborso di tutti gli oneri processuali.
***
Costituita con memoria del 24/3/2022, la ha eccepito l'improcedibilità della CP_1 domanda per effetto dell'inapplicabilità del rito sommario di cognizione. Fatta salva tale censura, la convenuta si è detta estranea ai profili di responsabilità azionati nel ricorso assumendo di non aver omesso alcuna cautela necessaria a contenere i rischi derivanti dalla circolazione della fauna selvatica o a prevenire, più in generale, la verificazione dell'incidente. Ha dato conto, ancora, della mancanza di prove certe in ordine alla dinamica effettiva del sinistro, all'assenza di colpa del danneggiato, pure richiesta a fini risarcitori, e all'entità dei danni conseguenti. Alla luce di quanto precede l'amministrazione ha chiesto il rigetto della domanda;
in subordine, la riduzione dell'importo spettante all'attore alla cifra effettivamente dovuta;
anche in questo caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.
***
All'udienza del 24/4/2022 il Tribunale ha disposto l'adozione del rito ordinario e assegnato termini per consentire alle parti l'avvio della negoziazione assistita, poi rivelatasi infruttuosa.
Esaurita l'istruttoria con l'espletamento delle prove orali, all'udienza del 19/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in questo modo gli elementi essenziali del contenzioso giudiziale, il Tribunale è dell'avviso che le richieste risarcitorie formulate dal signor debbano essere accolte. Pt_1
Possono ritenersi dimostrati, in particolare, il coinvolgimento di un cinghiale nel sinistro del
23/12/2020 e la responsabilità della per i danni che ne sono conseguiti. CP_1
Occorre considerare, sul primo aspetto, che nella relazione di servizio a firma dei Carabinieri di Cassino, intervenuti in Via Casilina nell'immediatezza dei fatti, si attesta il rinvenimento di peli neri di animale sulla Mercedes di proprietà dell'attore, rimasta visibilmente lesionata.
I militari hanno dato conto, inoltre, della presenza proprio di un cinghiale di grandi dimensioni, dileguatosi poco dopo, nella cunetta posta lungo il lato sinistro della carreggiata.
Si tratta di circostanze confermate in sede testimoniale tanto dal Luogotenente Tes_1
, tra i Carabinieri autori del verbale, quanto dalla signora , alla
[...] Testimone_2 guida di una Lancia Y coinvolta anch'essa nell'incidente, ma priva di interesse all'esito del giudizio in virtù dell'appartenenza ad altri soggetti dell'automobile sulla quale viaggiava.
A fronte di un simile quadro probatorio non può che propendersi per la veridicità della ricostruzione della dinamica dell'evento operata dal signor nel ricorso introduttivo. Pt_1
***
In un arresto relativamente recente, a cui non vi è motivo di derogare, la Corte di Cassazione ha sottolineato che “la responsabilità per danni causati dalla fauna selvatica incombe sulla
, se il danneggiato invoca la presunzione di cui all'art. 2052 c.c., mentre, la CP_1 responsabilità per danni causati dalla fauna selvatica può invece incombere sulla o CP_1 sugli altri enti locali, se il danneggiato invoca l'ordinaria responsabilità di cui all'art. 2043
c.c.; in tal caso, la responsabilità degli enti diversi dalla sussiste se essi, non CP_1 adempiendo alle funzioni a loro assegnate dalla legge, senza distinzione tra funzioni proprie
o funzioni delegate, hanno trascurato di adottare le misure minime esigibili anche alla stregua dell'ordinaria diligenza per prevenire il danno” (Cass. 21/01/2022, n. 1869).
All'atto della costituzione del 24/3/2022 e nelle successive memorie ex art. 183, c.p.c.
l'amministrazione non ha fatto riferimento, con riguardo alla gestione delle competenze riguardanti la fauna selvatica, all'esercizio di poteri di delega in favore di altri enti (in primis, le Province), valorizzato da alcuni indirizzi giurisprudenziali per escludere la responsabilità delle Regioni in fattispecie analoghe a quelle di cui ci si occupa (v. tra tutte Cass. 17/9/2019, CP_ n. 23151; cfr. ante Cass. 29/5/2018, n. 13488 proprio sulla legislazione regionale del ).
Non sono presenti in atti, del pari, delibere o altri documenti da cui desumere il trasferimento a terzi delle relative prerogative, incombenti sulle Regioni ai sensi della legge n. 157/1992.
Ne deriva che la convenuta debba rispondere dei fatti di causa ai sensi dell'art. 2052 c.c..
***
[... In questa ottica si osserva che nessun elemento è idoneo a far presumere che il signor Pt_
avrebbe potuto evitare l'impatto con il cinghiale tenendo una condotta di guida diversa.
Il carattere repentino dell'attraversamento dell'animale su Via Casilina, confermato dalla signora , depone, piuttosto, nel senso della totale incolpevolezza del danneggiato. Tes_2
Non sussistono indizi sufficienti, infine, per affermare che la nebbia a cui pure ha fatto cenno la testimone nel corso della deposizione fosse tanto intensa, in quel peculiare frangente, da integrare l'esimente del caso fortuito contemplata dalla menzionata disposizione codicistica.
***
Le foto, allegate al ricorso, ritraenti le condizioni della Mercedes dopo il sinistro stradale, e le attestazioni dei Carabinieri di Cassino in merito ai danni riportati dalla vettura, a detta dei militari localizzati nella parte anteriore del veicolo e consistiti nella rottura o nell'ammaccatura del parafango, del paraurti e di un fanale, fanno ritenere congrua l'entità della cifra richiesta per il rimborso dei costi necessari a ripristinare la funzionalità del mezzo.
A ulteriore conferma di quanto precede può essere invocata la fattura relativa agli interventi di riparazione, corredata da quietanza liberatoria in relazione al pagamento della somma.
Per i motivi anzidetti il signor può pretendere l'importo complessivo di € 6.000,00. Pt_1
***
L'appartenenza delle obbligazioni di pagamento insoddisfatte alla categoria dei debiti di valore implica che sull'importo spettante all'attore decorrano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di verificazione dell'illecito secondo il sistema di computo delineato nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995.
In base al criterio di calcolo indicato nella pronuncia gli accessori equivalgono a € 1.853,43
(€ 731,43 per interessi, € 1.122,00 per rivalutazione). Il danno risarcibile, di conseguenza, ai valori attuali va quantificato in € 7.853,43 (€ 6.000,00 + € 1.853,43).
***
Sulla cifra decorrono ulteriori interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
***
Secondo soccombenza la è tenuta al rimborso degli oneri processuali, stimabili CP_1 in base ai valori medi del D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 e €
26.000,00 in € 4.345,00 (€ 145,50 per esborsi, € 900,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione, € 1.000,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2788/2021 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ condanna la a corrispondere a la somma di € CP_1 Parte_1
7.853,43 (oltre a interessi legali dalla data di deposito della sentenza a quella del saldo),
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro verificatosi a Cassino (FR) il 23/12/2020;
➢ condanna la al pagamento in favore di degli CP_1 Parte_1 oneri di giudizio, stimabili in € 5.201,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.
Cassino, 27/11/2025
il giudice
LI TA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. LI TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2788/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il 19/11/2025 senza termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra (c.f. Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], difeso dall'avv. Monica Stabile, C.F._1
e (c.f. , in persona del Presidente pro tempore, con sede a CP_1 P.IVA_1
Roma, in Via Cristoforo Colombo n. 212, difesa dall'avv. Giorgio Carnevali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. del 9/8/2021 il signor ha agito Parte_1 contro la per ottenere il risarcimento dei pregiudizi patrimoniali asseritamente CP_1 subiti in un sinistro avvenuto a Cassino (FR) attorno alle 20.30 del 23/12/2020. A sostegno della domanda l'istante ha premesso che quella sera era alla guida della Mercedes di sua proprietà lungo Via Casilina Sud in direzione di Cervaro, quando venne urtato all'improvviso da un cinghiale di grossa taglia intento ad attraversare l'asse viario. Ha fatto presente, nello stesso tempo, che la presenza dell'animale e i danni riportati dalla vettura a seguito dell'impatto, quantificabili in € 6.000,00, sarebbero stati constatati anche dai Carabinieri di
Cassino, intervenuti sul posto poco dopo la verificazione dell'incidente stradale. Sul rilievo dell'inadempimento, ad opera dell'amministrazione regionale, degli obblighi di competenza
[... in materia di protezione dei cittadini dai pericoli derivanti dagli animali selvatici il signor Pt_
ha chiesto che la controparte, ai sensi dell'art. 2052 c.c. o, comunque, dell'art. 2043
c.c., venga condannata al pagamento delle somme necessarie alla riparazione della
Mercedes (con interessi e rivalutazione monetaria) e al rimborso di tutti gli oneri processuali.
***
Costituita con memoria del 24/3/2022, la ha eccepito l'improcedibilità della CP_1 domanda per effetto dell'inapplicabilità del rito sommario di cognizione. Fatta salva tale censura, la convenuta si è detta estranea ai profili di responsabilità azionati nel ricorso assumendo di non aver omesso alcuna cautela necessaria a contenere i rischi derivanti dalla circolazione della fauna selvatica o a prevenire, più in generale, la verificazione dell'incidente. Ha dato conto, ancora, della mancanza di prove certe in ordine alla dinamica effettiva del sinistro, all'assenza di colpa del danneggiato, pure richiesta a fini risarcitori, e all'entità dei danni conseguenti. Alla luce di quanto precede l'amministrazione ha chiesto il rigetto della domanda;
in subordine, la riduzione dell'importo spettante all'attore alla cifra effettivamente dovuta;
anche in questo caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.
***
All'udienza del 24/4/2022 il Tribunale ha disposto l'adozione del rito ordinario e assegnato termini per consentire alle parti l'avvio della negoziazione assistita, poi rivelatasi infruttuosa.
Esaurita l'istruttoria con l'espletamento delle prove orali, all'udienza del 19/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in questo modo gli elementi essenziali del contenzioso giudiziale, il Tribunale è dell'avviso che le richieste risarcitorie formulate dal signor debbano essere accolte. Pt_1
Possono ritenersi dimostrati, in particolare, il coinvolgimento di un cinghiale nel sinistro del
23/12/2020 e la responsabilità della per i danni che ne sono conseguiti. CP_1
Occorre considerare, sul primo aspetto, che nella relazione di servizio a firma dei Carabinieri di Cassino, intervenuti in Via Casilina nell'immediatezza dei fatti, si attesta il rinvenimento di peli neri di animale sulla Mercedes di proprietà dell'attore, rimasta visibilmente lesionata.
I militari hanno dato conto, inoltre, della presenza proprio di un cinghiale di grandi dimensioni, dileguatosi poco dopo, nella cunetta posta lungo il lato sinistro della carreggiata.
Si tratta di circostanze confermate in sede testimoniale tanto dal Luogotenente Tes_1
, tra i Carabinieri autori del verbale, quanto dalla signora , alla
[...] Testimone_2 guida di una Lancia Y coinvolta anch'essa nell'incidente, ma priva di interesse all'esito del giudizio in virtù dell'appartenenza ad altri soggetti dell'automobile sulla quale viaggiava.
A fronte di un simile quadro probatorio non può che propendersi per la veridicità della ricostruzione della dinamica dell'evento operata dal signor nel ricorso introduttivo. Pt_1
***
In un arresto relativamente recente, a cui non vi è motivo di derogare, la Corte di Cassazione ha sottolineato che “la responsabilità per danni causati dalla fauna selvatica incombe sulla
, se il danneggiato invoca la presunzione di cui all'art. 2052 c.c., mentre, la CP_1 responsabilità per danni causati dalla fauna selvatica può invece incombere sulla o CP_1 sugli altri enti locali, se il danneggiato invoca l'ordinaria responsabilità di cui all'art. 2043
c.c.; in tal caso, la responsabilità degli enti diversi dalla sussiste se essi, non CP_1 adempiendo alle funzioni a loro assegnate dalla legge, senza distinzione tra funzioni proprie
o funzioni delegate, hanno trascurato di adottare le misure minime esigibili anche alla stregua dell'ordinaria diligenza per prevenire il danno” (Cass. 21/01/2022, n. 1869).
All'atto della costituzione del 24/3/2022 e nelle successive memorie ex art. 183, c.p.c.
l'amministrazione non ha fatto riferimento, con riguardo alla gestione delle competenze riguardanti la fauna selvatica, all'esercizio di poteri di delega in favore di altri enti (in primis, le Province), valorizzato da alcuni indirizzi giurisprudenziali per escludere la responsabilità delle Regioni in fattispecie analoghe a quelle di cui ci si occupa (v. tra tutte Cass. 17/9/2019, CP_ n. 23151; cfr. ante Cass. 29/5/2018, n. 13488 proprio sulla legislazione regionale del ).
Non sono presenti in atti, del pari, delibere o altri documenti da cui desumere il trasferimento a terzi delle relative prerogative, incombenti sulle Regioni ai sensi della legge n. 157/1992.
Ne deriva che la convenuta debba rispondere dei fatti di causa ai sensi dell'art. 2052 c.c..
***
[... In questa ottica si osserva che nessun elemento è idoneo a far presumere che il signor Pt_
avrebbe potuto evitare l'impatto con il cinghiale tenendo una condotta di guida diversa.
Il carattere repentino dell'attraversamento dell'animale su Via Casilina, confermato dalla signora , depone, piuttosto, nel senso della totale incolpevolezza del danneggiato. Tes_2
Non sussistono indizi sufficienti, infine, per affermare che la nebbia a cui pure ha fatto cenno la testimone nel corso della deposizione fosse tanto intensa, in quel peculiare frangente, da integrare l'esimente del caso fortuito contemplata dalla menzionata disposizione codicistica.
***
Le foto, allegate al ricorso, ritraenti le condizioni della Mercedes dopo il sinistro stradale, e le attestazioni dei Carabinieri di Cassino in merito ai danni riportati dalla vettura, a detta dei militari localizzati nella parte anteriore del veicolo e consistiti nella rottura o nell'ammaccatura del parafango, del paraurti e di un fanale, fanno ritenere congrua l'entità della cifra richiesta per il rimborso dei costi necessari a ripristinare la funzionalità del mezzo.
A ulteriore conferma di quanto precede può essere invocata la fattura relativa agli interventi di riparazione, corredata da quietanza liberatoria in relazione al pagamento della somma.
Per i motivi anzidetti il signor può pretendere l'importo complessivo di € 6.000,00. Pt_1
***
L'appartenenza delle obbligazioni di pagamento insoddisfatte alla categoria dei debiti di valore implica che sull'importo spettante all'attore decorrano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di verificazione dell'illecito secondo il sistema di computo delineato nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995.
In base al criterio di calcolo indicato nella pronuncia gli accessori equivalgono a € 1.853,43
(€ 731,43 per interessi, € 1.122,00 per rivalutazione). Il danno risarcibile, di conseguenza, ai valori attuali va quantificato in € 7.853,43 (€ 6.000,00 + € 1.853,43).
***
Sulla cifra decorrono ulteriori interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
***
Secondo soccombenza la è tenuta al rimborso degli oneri processuali, stimabili CP_1 in base ai valori medi del D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 e €
26.000,00 in € 4.345,00 (€ 145,50 per esborsi, € 900,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione, € 1.000,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2788/2021 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ condanna la a corrispondere a la somma di € CP_1 Parte_1
7.853,43 (oltre a interessi legali dalla data di deposito della sentenza a quella del saldo),
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro verificatosi a Cassino (FR) il 23/12/2020;
➢ condanna la al pagamento in favore di degli CP_1 Parte_1 oneri di giudizio, stimabili in € 5.201,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.
Cassino, 27/11/2025
il giudice
LI TA