Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per la manutenzione del confine di Stato, firmata a Nuova Gorizia il 29 ottobre 1980.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per la manutenzione del confine di Stato, firmata a Nuova Gorizia il 29 ottobre 1980.