Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/03/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
Parte 1 domiciliato in Genova alla via XX Settembre 32-11 presso la persona e lo studio dell'Avvocato Gian Paolo DE LEO (cod. fisc.: C.F. 1 comunicazioni inviabili al n° di telefax 010590863 oppure p.e.c.
Email 1 che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso
CONTRO
CP 1
rappresentato e difeso, per procura generale alle liti depositata presso il notaio dr. iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari Persona 1 al repertorio n. 93743, raccolta n. 6860, dall'avv. Giuseppe Zane (C.F.
,e presso lo stesso C.F. 2 posta certificata Email_2 elettivamente domiciliato in Genova - via Gabriele D'Annunzio n. 76
Motivazione
Con ricorso depositato il 2 aprile 2024 Parte 1 chiedeva la condanna dell' _1 al riconoscimento dell'indennizzo o della rendita ex dlgs 38/2000 per la
Il ricorrente allegava le caratteristiche delle attività svolte, i pesi delle merci movimentate e le operazioni manuali che egli era costretto a svolgere ogni volta che non fosse possibile avvalersi del muletto.
La causa è stata istruita mediante l'audizione dei testimoni circa l'esposizione al rischio e, quindi, è stata ammessa CTU medico legale, le cui conclusioni si riportano espressamente:
“Il sottoscritto, esaminati gli atti, visitato il ricorrente e sentite le parti, conclude come segue:
- la malattia denunciata a carico delle spalle (esiti di intervento artroscopico per lesione del CLBB e sindrome della cuffia dei rotatori, bilateralmente) è stata causata, o almeno con-causata, dall'attività lavorativa svolta;
- la malattia denunciata a carico delle ginocchia non è stata causata, né concausata, dall'attività lavorativa svolta;
- la menomazione permanente dell'integrità psicofisica conseguente alla M.P. delle spalle può essere valutata nella misura del 10% a partire dall'epoca della domanda amministrativa ed attualmente;
- poiché il ricorrente era già titolare di postumi permanenti pregressi nella misura del 10%, il danno biologico complessivo risulta pari al 19%”.
Il Ctu dopo un attento esame ha quindi escluso la natura professionale della patologia alle ginocchia, escludendo trattarsi di patologia tabellata o di altra patologia non tabellata, ma per la quale può sussistere rischio lavorativo sulla base di alcuni fattori riportati nelle tabelle poiché “Il solo fattore di rischio individuabile, sempre costituito dalla movimentazione manuale di carichi, non sembra avere caratteristiche particolari tali da costituire, per frequenza, intensità o posture correlate, uno specifico rischio a carico delle ginocchia. Dal punto di vita della malattia, le alterazioni presenti nel ricorrente sono un feno- meno molto frequente in soggetti di pari età. Per questa patologia, quindi, che non può dirsi "tabellata" né dal punto di vista della patologia, né dal punto di vista del rischio, è ragionevole ritenere che l'attività lavorativa non abbia causato né concausato i disturbi denunciati ”.
Quanto invece alla patologia alle spalle Il Consulente ha concluso che "il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del cingolo scapolare è stato indubbiamente significativamente più elevato rispetto alle atti-vità di più comune riscontro, anche nella mansione di magazziniere e che le lesioni e alterazioni alle spalle sono sicuramente favorite da sforzi di sollevamento con flessione del braccio e dell'avambraccio". Tali conclusioni risultano pienamente condivisibili poiché hanno appieno considerato la documentazione in atti e gli esiti dell'istruttoria condotta, la quale ha descritto le varie mansioni cui è stato nel tempo impiegato il ricorrente, i pesi trasportati e le movimentazione necessarie per caricare o scaricare i mezzi o riempire o svuotare gli scaffali..
Sussiste pertanto in capo al ricorrente una patologia professionale per la patologia. denunziata alle spalle con un danno del 10% a partire dall'epoca della domanda amministrativa ed attualmente che, unificato ai postumi permanenti pregressi porta ad una percentuale complessiva nella misura al 19%. Va quindi riconosciuto in capo al ricorrente il diritto a percepire la rendita capitale come previsto dall'art 13 comma 2 lett. B) superando la percentuale di danno biologico del 16% dalla domanda al saldo, oltre al pagamento dei ratei maturati e non riscossi a far data dal giorno successivo del decesso del lavoratore assicurato, oltre agli accessori dal dovuto sino al saldo.
Le spese di lite vanno compensate per metà in ragione dell'unica patologia professionale riconosciuta. La frazione residua va posta a carico dell' _1 soccombente.
Il Giudice definendo il giudizio,
1. dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento di postumi per danno biologico deviranti dalla patologia professionale alle spalle, quantificate nella misura del 10% dalla data della domanda amministrativa;
2. dichiara che tale percentuale , previa unificazione dei postumi pregressi raggiunge la soglia del 19%; 3. condanna CP_1 , in persona del suo legale rappresentante legale pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della rendita ex art 13 co.2 D.lvo 38/2000, oltre al pagamento dei ratei maturati e non riscossi, dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal dovuto sino al saldo.
4. Compensa per metà le spese di lite;
5. condanna CP_1 , in persona del suo legale rappresentante legale pro tempore, a rifondere la ricorrente delle spese di lite che i liquidano in euro 1250,00, oltre spese generali, oltre IVA e CPA con distrazione in favore del difensore antistatario.
6. Spese di CTU a carico dell' _1 come da separato decreto.
Il Giudice Genova, 28.3.2025
Francesca Maria Parodi