Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 823/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Rizzo Presidente;
Dott.ssa Eleonora Ramaciotti Giudice;
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore;
ha emesso la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 823/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANCIA CRISTHAL,
e
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. CASARI Parte_2 C.F._2
CINZIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, sentenza di separazione personale dei coniugi n. 610/2023, pubblicata in data
13/4/2023 emessa dal Tribunale di Modena nell'ambito del procedimento R.G. n. pagina 1 di 7
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio tra i coniugi (nata a [...]_2
Mellal -Marocco- il 17.12.1994) e (nato ad [...] - Parte_1
Marocco l'8.4.1985), mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Casalgrande (RE), quale Comune ove il matrimonio è stato trascritto.
2. confermare l'affidamento della figlia minore, Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori in modo che la responsabilità genitoriale nei suoi confronti possa essere esercitata congiuntamente. A tal fine i genitori si impegnano a discutere e definire congiuntamente i criteri educativi, le scelte scolastiche, di vita e professionali della minore, sempre nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di quest'ultima nell'intento di realizzare un armonico sviluppo della sua personalità. Di conseguenza, le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore -relative ad istruzione, educazione, salute ed impegni ricreativi (quali ad esempio: la scelta della scuola, della educazione religiosa, delle cure - specialistiche e non -, dei viaggi a scopo culturale e di formazione all'estero 4 ecc…)- saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto di capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore. La potestà in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita della figlia, invece, sarà esercitata in via esclusiva dal genitore con il quale o presso il quale in quel momento la figlia si troverà. In ogni caso i coniugi si dichiarano pagina 2 di 7 consapevoli dell'importanza per la figlia di costruire un rapporto equilibrato e significativo con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine e che ciò si rende possibile solamente laddove sia garantita dignità e rispetto di entrambi i ruoli genitoriali.
3. Confermare la collocazione prevalente della figlia minore presso la madre, trasferitasi in Mirandola (MO), Via Curtatone 1. Quella che allora era casa familiare ad oggi non è abitata da alcuno dei coniugi.
4. Confermare l'obbligo in capo al sig. di versare alla sig.ra Parte_1
, quale genitore collocatario, la somma di euro 200,00 mensili a Parte_2 titolo di contribuzione al mantenimento ordinario della figlia minore, da versarsi entro il 21 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat decorso un anno della sottoscrizione del presente ricorso, oltre al rimborso al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di
Modena, ivi trascritto integralmente:
“Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato,
pagina 3 di 7 pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In riferimento a quest'ultimo punto si specifica che lo sport praticato dai bambini dovrà essere concordato dai genitori ad inizio anno e rimanere fisso per tutta la durata dell'eventuale abbonamento annuale pagato.”
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
4. In ragione della collocazione preminente della figlia minore presso la madre e delle rispettive condizioni economico-reddituali-patrimoniali, i coniugi concordano nell'assegnazione a favore della sig.ra dell'assegno unico per il nucleo Pt_2 familiare.
5. I sigg.ri e concordano, nell'esclusivo interesse della figlia Pt_2 Parte_1 minore che la stessa abbia un'ampia e continuativa frequentazione con entrambi i genitori. In ogni caso, tenuto conto delle attuali esigenze della minore, ad oggi di anni 5, e degli impegni lavorativi dei genitori, tenuto conto anche della distanza delle rispettive abitazioni, il padre terrà con sé la figlia minore a week end alternati facendo decorrere il fine settimana a) dal venerdì pomeriggio (allorquando faccia il turno del mattino) sino alla domenica sera alle 18.00/19.00;
b) per l'ipotesi in cui il venerdì lavori il pomeriggio o debba lavorare il sabato mattina, terrà la figlia minore dal sabato pomeriggio alle 14.00 sino al lunedì alle ore 18.00/19.00 con previsione del pernotto della domenica / lunedì sino a quando non frequenterà la scuole elementare. Quando si recherà alle elementari i pagina 4 di 7 genitori potranno accordarsi per week end lunghi presso il padre qualora compatibili con le esigenze scolastiche, rimanendo salvo il week end alternato dal sabato alle ore 14.00 sino alla domenica sera ore 19.00.
Il sig. si impegna e si obbliga a comunicare alla sig.ra Parte_1 Pt_2 tempestivamente i propri turni di lavoro onde gestire concordemente le frequentazioni tra il padre e la figlia minore.
I genitori si impegnano ad adottare, di comune accordo, ogni cautela e/o aggiustamento al regime di cui sopra per favorire il più possibile l'adattamento ed il benessere della figlia minore. Rimane comunque facoltà dei genitori concordare insieme eventuali variazioni circa le suddette modalità di frequentazione compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della minore, nonché con gli impegni lavorativi dei genitori.
E' facoltà di ciascun genitore sentire telefonicamente la figlia nei giorni in cui starà con l'altro.
Sospensione scolastica per vacanze natalizie: la figlia minore resterà con un genitore ad anni alterni dal 26 dicembre al 1 gennaio e con l'altro dal 1 gennaio alla sera fino alla sera del 6 gennaio allorquando rientrerà presso Per_2
l'abitazione della madre.
Sospensione scolastica per vacanze pasquali: la figlia minore starà con il padre metà delle vacanze pasquali, coincidenti con la sospensione della frequentazione scolastica, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo.
Quanto alle vacanze estive: la figlia minore trascorrerà uguale periodo con entrambi i genitori durante le vacanze scolastiche estive, anche recandosi in località di villeggiatura. I genitori concordano sin da ora nel trascorrere ciascuno con la piccola periodi di vacanza non superiori ai quindici giorni -anche Per_2 non consecutivi-in modo da evitare un'assenza prolungata dell'altro genitore, ferma restando la facoltà per gli stessi di concordare tempi diversi di anno in anno in relazione alla serenità manifestata e all'accrescimento di età della figlia.
Prima della partenza, entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località,
l'indirizzo del luogo e le persone con cui trascorreranno le vacanze con la figlia, nonché il recapito telefonico e, comunque, ciascun genitore dovrà sempre pagina 5 di 7 comunicare gli eventuali spostamenti in altre località quando avrà con sé la minore in modo che sia sempre reperibile per l'altro genitore. Per_2
Al fine di consentire ad entrambi i genitori di programmare con adeguato anticipo le proprie vacanze estive con la figlia, le parti si impegnano a concordare l'esatta cadenza dei rispettivi periodi entro il 31 maggio di ogni anno.
Nel corso delle altre festività dell'anno, diverse da quelle sopra indicate, ivi compresi eventuali ponti, la figlia minore starà alternativamente presso ciascun genitore, indipendentemente dalla durata degli stessi.
6. Si confermano le condizioni concordate in separazione relative alle disposizioni patrimoniali, da eseguirsi qualora non siano già state eseguite dai sigg.ri Pt_2
e per quanto ciascuno di propria competenza.
[...] Parte_1
7. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti, salvo eventuale beneficio di ammissione al Patrocinio Gratuito a spese dello Stato in capo a chi ne avrà i presupposti.
8. I sigg.ri e con la sottoscrizione del presente ricorso Pt_2 Parte_1 dichiarano di prestare atto di acquiescenza, accettando ad ogni effetto di legge la emananda sentenza avente per oggetto lo scioglimento del matrimonio tra i medesimi contratto, chiedendo che la stessa venga dichiarata passata in giudicato”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
pagina 6 di 7
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in MAROCCO, il
19/12/2018, con atto trascritto presso il comune di SA (RE) fra nato a [...] in data [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...] alle condizioni Parte_2 sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SA (RE) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2018 Atto n. 24 Parte II Serie C;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Alberto Rizzo
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