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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/07/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4200/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4200/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Gabriele Colombo
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Milena Castagna
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: divorzio (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI
Le parti precisavano congiuntamente le proprie conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale di udienza del 16.07.2025, accettando la proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185-bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio civile in data 17.11.2007 in AG PR (VA) e dalla loro unio- ne nasceva il figlio minorenne (il 03.06.2008). Persona_1
In data 17.01.2019, con decreto cron. 311/2019 (R.G. 6882/2018), veniva omologata da questo Tri- bunale la separazione consensuale tra i coniugi alle seguenti condizioni (tra le altre): assegnazione della casa coniugale alla moglie;
affido congiunto di con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre;
regolamentazione della frequentazione “ordinaria” padre/figlio dal venerdì sera al sabato sera oltre due pomeriggi infrasettiLI, eventualmente anche con pernotto;
richiesta da parte del padre degli assegni familiari percepiti in busta paga;
contributo paterno per il mantenimen- to del figlio dell'importo mensile di € 400,00 – con la specifica che “Tale importo verrà corrisposto mediante pagamento del canone di locazione dell'immobile - casa coniugale - assegnato alla mo- glie, alla scadenza contrattuale mensile. Laddove il padre non provvedesse al pagamento, la madre avrà diritto a chiedere la corresponsione diretta di tale importo versato per il mantenimento del minore” – e suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del 29.11.2017 del
CNF (v. docc.
4-5 ricorrente) e delle detrazioni fiscali spettanti per il minore.
Con ricorso depositato in data 15.11.2024 la Sig.ra adiva il Tribunale in epigrafe Parte_1 chiedendo, sussistendone i presupposti, l'emissione della sentenza divorzile e la regolamentazione dei rapporti conseguenti. Nel dettaglio, domandava l'affido esclusivo di la regolamenta- Per_1 zione della frequentazione padre/figlio, la quantificazione del contributo paterno nell'importo men- sile di €600,00, l'integrale percezione dell'GN CO da parte della madre e la ripartizione nel- la misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'Appello di
Milano. Inoltre, dichiarava di aver da tempo rilasciato la ex casa coniugale e di percepire l'GN
CO e, a sostegno dell'istanza di affido esclusivo lamentava, tra l'altro, che “il figlio resta rara- mente con il padre, contrariamente a quanto stabilito nelle condizioni di separazione, limitando la frequentazione a qualche occasione in cui il figlio necessita di essere accompagnato a casa dopo
l'allenamento sportivo” e che dal 2022 il padre versava il minore importo mensile di € 240,00.
In data 16.06.2025 si costituiva il Sig. mediante comparsa di risposta con la Controparte_1 quale aderiva alla domanda divorzile e a quelle di regolamentazione della frequentazione pa- dre/figlio, di ripartizione delle spese straordinarie, di integrale percezione dell'GN CO da parte della madre e di collocamento prevalente di presso la stessa, ma chiedeva di Persona_1 disporre l'affido condiviso del figlio e di quantificare il contributo paterno per il suo mantenimento nell'importo mensile di € 240,00.
All'udienza del 16.07.2025 le parti concordavano sull'affido condiviso e sulla frequentazione pa- dre/figlio a weekend alterni dal sabato mattina alla domenica sera, oltre che almeno due sere setti-
2 LI (indicativamente il martedì e il giovedì, cene incluse). Inoltre, concordavano che Per_1 trascorresse con il padre il 26 dicembre e il 6 gennaio e, nell'estate 2025, una settimana ad agosto
(da individuarsi dal 7 al 27 agosto).
Infine, il Giudice proponeva alle parti di definire la presente controversia alle condizioni concordate e con versamento da parte del padre, dal mese di marzo 2025 ed entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo mensile, annualmente rivalutabile, di € 350,00, di cui € 50,00 a titolo di acconto delle spese straordinarie (regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano), salvo conguaglio semestrale. Spese di lite compensate. Le parti dichiaravano di accettare.
È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile. Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970
e successive modifiche.
Nulla osta all'accoglimento delle ulteriori condizioni concordate dalle parti, rispettose delle esigen- ze della prole e coerenti con le condizioni economiche dei genitori.
Si conferma la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così delibera in via definitiva:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in AG PR (VA) in data 17.11.2007 Controparte_1 CP_1
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 10, parte I, anno 2007);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procede- re all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939
n.1238 e successive modifiche;
3) dispone l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento preva- Persona_1 lente presso la madre;
4) dispone la frequentazione padre/figlio come in parte motiva;
5) dispone che l'GN CO venga percepito integralmente dalla madre;
6) pone le spese straordinarie da sostenere per il figlio, regolate come da Protocollo della Corte
d'Appello di Milano, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;
7) dispone che il resistente contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre en- tro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2025, l'importo mensile, an- nualmente rivalutabile ex Indici ISTAT costo vita, di € 350,00, dei quali € 300,00 a titolo di
3 contributo al mantenimento ordinario indiretto di ed € 50,00 a titolo di acconto Persona_1 spese straordinarie, salvo conguaglio di queste ultime ogni sei mesi;
8) compensa per intero le spese di lite tra le parti;
9) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
16.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4200/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Gabriele Colombo
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Milena Castagna
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: divorzio (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI
Le parti precisavano congiuntamente le proprie conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale di udienza del 16.07.2025, accettando la proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185-bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio civile in data 17.11.2007 in AG PR (VA) e dalla loro unio- ne nasceva il figlio minorenne (il 03.06.2008). Persona_1
In data 17.01.2019, con decreto cron. 311/2019 (R.G. 6882/2018), veniva omologata da questo Tri- bunale la separazione consensuale tra i coniugi alle seguenti condizioni (tra le altre): assegnazione della casa coniugale alla moglie;
affido congiunto di con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre;
regolamentazione della frequentazione “ordinaria” padre/figlio dal venerdì sera al sabato sera oltre due pomeriggi infrasettiLI, eventualmente anche con pernotto;
richiesta da parte del padre degli assegni familiari percepiti in busta paga;
contributo paterno per il mantenimen- to del figlio dell'importo mensile di € 400,00 – con la specifica che “Tale importo verrà corrisposto mediante pagamento del canone di locazione dell'immobile - casa coniugale - assegnato alla mo- glie, alla scadenza contrattuale mensile. Laddove il padre non provvedesse al pagamento, la madre avrà diritto a chiedere la corresponsione diretta di tale importo versato per il mantenimento del minore” – e suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del 29.11.2017 del
CNF (v. docc.
4-5 ricorrente) e delle detrazioni fiscali spettanti per il minore.
Con ricorso depositato in data 15.11.2024 la Sig.ra adiva il Tribunale in epigrafe Parte_1 chiedendo, sussistendone i presupposti, l'emissione della sentenza divorzile e la regolamentazione dei rapporti conseguenti. Nel dettaglio, domandava l'affido esclusivo di la regolamenta- Per_1 zione della frequentazione padre/figlio, la quantificazione del contributo paterno nell'importo men- sile di €600,00, l'integrale percezione dell'GN CO da parte della madre e la ripartizione nel- la misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'Appello di
Milano. Inoltre, dichiarava di aver da tempo rilasciato la ex casa coniugale e di percepire l'GN
CO e, a sostegno dell'istanza di affido esclusivo lamentava, tra l'altro, che “il figlio resta rara- mente con il padre, contrariamente a quanto stabilito nelle condizioni di separazione, limitando la frequentazione a qualche occasione in cui il figlio necessita di essere accompagnato a casa dopo
l'allenamento sportivo” e che dal 2022 il padre versava il minore importo mensile di € 240,00.
In data 16.06.2025 si costituiva il Sig. mediante comparsa di risposta con la Controparte_1 quale aderiva alla domanda divorzile e a quelle di regolamentazione della frequentazione pa- dre/figlio, di ripartizione delle spese straordinarie, di integrale percezione dell'GN CO da parte della madre e di collocamento prevalente di presso la stessa, ma chiedeva di Persona_1 disporre l'affido condiviso del figlio e di quantificare il contributo paterno per il suo mantenimento nell'importo mensile di € 240,00.
All'udienza del 16.07.2025 le parti concordavano sull'affido condiviso e sulla frequentazione pa- dre/figlio a weekend alterni dal sabato mattina alla domenica sera, oltre che almeno due sere setti-
2 LI (indicativamente il martedì e il giovedì, cene incluse). Inoltre, concordavano che Per_1 trascorresse con il padre il 26 dicembre e il 6 gennaio e, nell'estate 2025, una settimana ad agosto
(da individuarsi dal 7 al 27 agosto).
Infine, il Giudice proponeva alle parti di definire la presente controversia alle condizioni concordate e con versamento da parte del padre, dal mese di marzo 2025 ed entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo mensile, annualmente rivalutabile, di € 350,00, di cui € 50,00 a titolo di acconto delle spese straordinarie (regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano), salvo conguaglio semestrale. Spese di lite compensate. Le parti dichiaravano di accettare.
È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile. Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970
e successive modifiche.
Nulla osta all'accoglimento delle ulteriori condizioni concordate dalle parti, rispettose delle esigen- ze della prole e coerenti con le condizioni economiche dei genitori.
Si conferma la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così delibera in via definitiva:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in AG PR (VA) in data 17.11.2007 Controparte_1 CP_1
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 10, parte I, anno 2007);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procede- re all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939
n.1238 e successive modifiche;
3) dispone l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento preva- Persona_1 lente presso la madre;
4) dispone la frequentazione padre/figlio come in parte motiva;
5) dispone che l'GN CO venga percepito integralmente dalla madre;
6) pone le spese straordinarie da sostenere per il figlio, regolate come da Protocollo della Corte
d'Appello di Milano, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;
7) dispone che il resistente contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre en- tro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2025, l'importo mensile, an- nualmente rivalutabile ex Indici ISTAT costo vita, di € 350,00, dei quali € 300,00 a titolo di
3 contributo al mantenimento ordinario indiretto di ed € 50,00 a titolo di acconto Persona_1 spese straordinarie, salvo conguaglio di queste ultime ogni sei mesi;
8) compensa per intero le spese di lite tra le parti;
9) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
16.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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