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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2724/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GUIDA ANTONIO, Presidente
IO OM, EL
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10109/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28919 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28919 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28919 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28919 TEFA 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28919 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28919 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28919 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28919 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21606/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 sas di Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Comune di Napoli, di Municipia S.p. A. e di Resistente_1 S.r.l., l' avviso di accertamento esecutivo TARI numero 28919/25, notificato in data 05.03.2025, avente ad oggetto il tributo dovuto per gli anni 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023.
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi: – illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 6 bis della legge 212/2000 per mancanza del contraddittorio preventivo;
– violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 e dell'art. 3 della legge 241/1990 per difetto di motivazione;
– illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di potere e incertezza in ordine all'ente che lo ha emanato;
– erronea applicazione della normativa TARI con riferimento alla tassazione delle superfici ove si producono rifiuti speciali smaltiti autonomamente.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «in via principale l'accoglimento del presente ricorso, di conseguenza l'annullamento dell'avviso di accertamento prot. n. 28919/25 del 03/02/2025; in via subordinata l'accoglimento parziale del presente ricorso, di conseguenza l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento n. 28919/25 del 03/02/2025 con la rideterminazione della pretesa tributaria. Con la Nominativo_1, le competenze e gli onorari».
Si è costituito il Comune di Napoli, deducendo la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, depositando documenti e rassegnando le seguenti conclusioni: «estromettere dal processo il Comune di
Napoli per difetto di legittimazione passiva».
Si è altresì costituita, ma tardivamente, come di seguito rilevato, Municipia S.p.A., deducendo la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, depositando documenti e rassegnando le seguenti conclusioni: «che la Onorevole Corte di Giustizia Tributaria adita, proceda a rigettare il ricorso proposto dalla società ricorrente con condanna alle spese di giustizia nella misura che riterrà equa a favore della Resistente
».
Con memoria illustrativa parte ricorrente contesta le difese comunali, insiste sui motivi dedotti e ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Sempre preliminarmente, devono essere estromessi dal fascicolo processuale gli atti ed i documenti prodotti in data 11.11.2025 da Municipia S.p.A. Tale deposito, difatti, è avvenuto in violazione dei termini di cui all'art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, termini che devono ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionati con la decadenza, per lo scopo che perseguono e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) cui adempiono (Cass., n. 18103 del
2021).
Deve al contrario essere negata la estromissione dal giudizio richiesta dal Comune di Napoli, atteso che nonostante la sussistenza di un contratto di concessione, esso rimane il titolare sostanziale del tributo e, quindi, legittima parte processuale.
Tanto preliminarmente statuito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
È fondato il primo motivo, atteso che l'atto de quo doveva essere preceduto dal contraddittorio obbligatorio previsto, a pena di annullabilità, dall'art.
6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente. Contrariamente a quanto desunto dalla motivazione dell'atto, trattandosi nella fattispecie di un avviso di accertamento che postula la selezione ed attribuzione di una o più specifiche tariffe, la determinazione di superfici imponibili,
l'identificazione del soggetto effettivamente detentore od occupante del cespite assoggettato a tassazione, affermare che esso è atto "automatizzato" costituisce una contraddizione in termini;
ed anche negare al contribuente la visione degli atti sui quali esso è fondato (accesso agli atti che è chiaramente, nella previsione dell'art.
6-bis, opzione complementare e non alternativa alla presentazione di deduzioni difensive), comporta una palese violazione del contraddittorio che determina l'illegittimità dell'atto.
Dall'omesso espletamento del contraddittorio obbligatorio, discende poi – oltre che la legale annullabilità dell'atto – anche l'inevitabile carenza di motivazione dello stesso: l'ente impositore, difatti, si è limitato ad apoditticamente affermare che ha «rilevata l'occupazione e/o la detenzione dei locali e/o delle aree scoperte operative di seguito individuati … verificando le banche dati a disposizione dell'Ente o fornite da altre Pubbliche Amministrazioni o Enti, tra cui le informazioni reperite dal Catasto edilizio Urbano e/o dall'anagrafe comunale e/o all'anagrafe tributaria e/o dalla Camera di Commercio, ovvero presso altri Uffici del Comune
o di altre Pubbliche Amministrazioni o Enti..»; ebbene, considerato che la motivazione, come noto, deve illustrare l'iter logico giuridico seguito dall'Ufficio al fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa, è evidente che la generica e mera elencazione di banche dati potenzialmente consultabili è assolutamente inidonea ad integrare una motivazione, per quanto elementare.
Basti pensare, ad esempio, che nella fattispecie non viene neanche chiarito a questa Corte se l'imposta è pretesa per l'occupazione (ed in tal caso di quale tipo: legittima, senza titolo, abusiva, etc.) o per la detenzione
(derivante da locazione in corso, scaduta, etc.) del cespite;
può solo ipotizzarsi che essa non sia pretesa per il possesso di essa, che non viene menzionato (sebbene il fatto che vengano indicati dati catastali militerebbe a favore della sussistenza di un diritto reale).
In definitiva, anche le lagnanze della società inerenti l'insufficienza della motivazione sono fondate.
Parimenti risultano fondati i motivi inerenti l'incertezza e, comunque, la carenza di legittimazione, dei soggetti attivi della pretesa. Notorie essendo le vicende dell'omesso possesso dei requisiti di legge da parte di
Resistente_1 s.r.l. per esercitare l'attività per la quale aveva stipulato concessione con il Comune di Napoli, e dubitando, come da questione sollevata innanzi alla Corte Cost., della legittimità costituzionale del noto salvifico intervento normativo bipartisan, deve rilevarsi che l'atto de quo è stato infine emesso dalla Municipia S.p.A., essendo da essa firmato;
rientra, dunque, tra quegli atti che, nelle more della sanatoria ex post della confusa vicenda, furono oggetto di un "accordo di servizio" (tardivamente depositato agli atti del presente fascicolo, ma il cui contenuto è ormai notorio) tra la società controllante Municipia S.p.A. e la controllata società di progetto Napoli Obiettivo Valore, con il quale quest'ultima ebbe a conferire una serie di attività alla società madre, regolarmente iscritta nel registro MEF.
Tuttavia, come già rilevato in altre pronunce di questa Corte, il potere impositivo, di rilevanza costituzionale, non può essere oggetto di passaggio dall'una all'altra società privata, ad libitum, senza neanche la partecipazione del Comune. E di ciò, invero, devono essere stati ben consapevoli gli autori di tale accordo, visto che, in effetti, NOV ha trasmesso a Municipia insignificanti ed irrilevanti attività di back office («.. si impegna ad eseguire in favore di NOV, che accetta, i seguenti servizi oggetto della Convenzione (i “Servizi”), come anche meglio descritti dalla stessa e dai suoi allegati, ai termini e alle condizioni previsti dal presente Accordo e da quelli che verranno di volta in volta definiti nelle offerte tecnico economiche di Municipia (“Offerte) e accettati da NOV tramite appositi ordini (“Ordini”): (a) Servizio di management e coordinamento delle attività di gestione della riscossione coattiva e della ricerca evasione (direttore lavori, capo progetto, pmo, manager di cantiere) (b) Servizio per generazione e la predisposizione degli atti di riscossione coattiva da inviare in stampa e postalizzazione. (c) Servizio per generazione e la predisposizione degli atti di ricerca evasione da inviare in stampa e postalizzazione. (d) Attivazione dei contratti di somministrazione per le risorse dedicate al censimento delle utenze non domestiche. Per questo servizio Municipia provvederà ad attivare contratti di somministrazione (e) Supporto al contenzioso tributario presso i GDP/Tribunale e CGT. Per questo servizio Municipia attiverà contratti di consulenza con i professionisti già selezionati (f) Servizio di front-office/back-office presso la sede di NOV (g) Vendita licenze sw nell'ambito della realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per l'Ente e la Cittadinanza (h) Canoni sw nell'ambito della realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per l'Ente e la Cittadinanza e manutenzione sito/portale (i) Servizio di realizzazione e sviluppo sw nell'ambito della realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per l'Ente e la Cittadinanza (j) Servizio di assistenza tecnica on site per l'infrastruttura tecnologica per l'Ente e la Cittadinanza (k) Servizio di gestione call center») e non già alcun concreto potere impositivo.
Pertanto, per quanto qui rileva, l'atto impugnato è assolutamente privo di qualsiasi efficacia per la carenza di qualsiasi potere impositivo in capo a Municipia S.p.A., essendo unico Concessionario dei tributi del Comune di Napoli, a titolo originario − come, con valenza confessoria, dichiarato da Municipia nella stessa premessa dell'atto impugnato −, una diversa società (Resistente_1 s.r.l.) rispetto a quella che nella fattispecie lo ha emesso, sottoscritto e notificato.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7−ter, comma 1, della legge n. 212/2000, nonché dell'art. 21−septies della legge n. 241/1990, sussiste dunque la nullità assoluta, radicale ed insanabile dell'atto impugnato per carenza assoluta di attribuzione della Municipia S.p.A. che tale atto ha emesso, sottoscritto e notificato;
nullità che, ai sensi dell'art. 7−ter, comma 2, è rilevabile "d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e [dà] diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito". Il ricorso deve dunque essere accolto. La relativa novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GUIDA ANTONIO, Presidente
IO OM, EL
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10109/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28919 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28919 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28919 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28919 TEFA 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28919 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28919 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28919 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28919 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21606/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 sas di Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Comune di Napoli, di Municipia S.p. A. e di Resistente_1 S.r.l., l' avviso di accertamento esecutivo TARI numero 28919/25, notificato in data 05.03.2025, avente ad oggetto il tributo dovuto per gli anni 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023.
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi: – illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 6 bis della legge 212/2000 per mancanza del contraddittorio preventivo;
– violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 e dell'art. 3 della legge 241/1990 per difetto di motivazione;
– illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di potere e incertezza in ordine all'ente che lo ha emanato;
– erronea applicazione della normativa TARI con riferimento alla tassazione delle superfici ove si producono rifiuti speciali smaltiti autonomamente.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «in via principale l'accoglimento del presente ricorso, di conseguenza l'annullamento dell'avviso di accertamento prot. n. 28919/25 del 03/02/2025; in via subordinata l'accoglimento parziale del presente ricorso, di conseguenza l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento n. 28919/25 del 03/02/2025 con la rideterminazione della pretesa tributaria. Con la Nominativo_1, le competenze e gli onorari».
Si è costituito il Comune di Napoli, deducendo la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, depositando documenti e rassegnando le seguenti conclusioni: «estromettere dal processo il Comune di
Napoli per difetto di legittimazione passiva».
Si è altresì costituita, ma tardivamente, come di seguito rilevato, Municipia S.p.A., deducendo la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, depositando documenti e rassegnando le seguenti conclusioni: «che la Onorevole Corte di Giustizia Tributaria adita, proceda a rigettare il ricorso proposto dalla società ricorrente con condanna alle spese di giustizia nella misura che riterrà equa a favore della Resistente
».
Con memoria illustrativa parte ricorrente contesta le difese comunali, insiste sui motivi dedotti e ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Sempre preliminarmente, devono essere estromessi dal fascicolo processuale gli atti ed i documenti prodotti in data 11.11.2025 da Municipia S.p.A. Tale deposito, difatti, è avvenuto in violazione dei termini di cui all'art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, termini che devono ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionati con la decadenza, per lo scopo che perseguono e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) cui adempiono (Cass., n. 18103 del
2021).
Deve al contrario essere negata la estromissione dal giudizio richiesta dal Comune di Napoli, atteso che nonostante la sussistenza di un contratto di concessione, esso rimane il titolare sostanziale del tributo e, quindi, legittima parte processuale.
Tanto preliminarmente statuito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
È fondato il primo motivo, atteso che l'atto de quo doveva essere preceduto dal contraddittorio obbligatorio previsto, a pena di annullabilità, dall'art.
6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente. Contrariamente a quanto desunto dalla motivazione dell'atto, trattandosi nella fattispecie di un avviso di accertamento che postula la selezione ed attribuzione di una o più specifiche tariffe, la determinazione di superfici imponibili,
l'identificazione del soggetto effettivamente detentore od occupante del cespite assoggettato a tassazione, affermare che esso è atto "automatizzato" costituisce una contraddizione in termini;
ed anche negare al contribuente la visione degli atti sui quali esso è fondato (accesso agli atti che è chiaramente, nella previsione dell'art.
6-bis, opzione complementare e non alternativa alla presentazione di deduzioni difensive), comporta una palese violazione del contraddittorio che determina l'illegittimità dell'atto.
Dall'omesso espletamento del contraddittorio obbligatorio, discende poi – oltre che la legale annullabilità dell'atto – anche l'inevitabile carenza di motivazione dello stesso: l'ente impositore, difatti, si è limitato ad apoditticamente affermare che ha «rilevata l'occupazione e/o la detenzione dei locali e/o delle aree scoperte operative di seguito individuati … verificando le banche dati a disposizione dell'Ente o fornite da altre Pubbliche Amministrazioni o Enti, tra cui le informazioni reperite dal Catasto edilizio Urbano e/o dall'anagrafe comunale e/o all'anagrafe tributaria e/o dalla Camera di Commercio, ovvero presso altri Uffici del Comune
o di altre Pubbliche Amministrazioni o Enti..»; ebbene, considerato che la motivazione, come noto, deve illustrare l'iter logico giuridico seguito dall'Ufficio al fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa, è evidente che la generica e mera elencazione di banche dati potenzialmente consultabili è assolutamente inidonea ad integrare una motivazione, per quanto elementare.
Basti pensare, ad esempio, che nella fattispecie non viene neanche chiarito a questa Corte se l'imposta è pretesa per l'occupazione (ed in tal caso di quale tipo: legittima, senza titolo, abusiva, etc.) o per la detenzione
(derivante da locazione in corso, scaduta, etc.) del cespite;
può solo ipotizzarsi che essa non sia pretesa per il possesso di essa, che non viene menzionato (sebbene il fatto che vengano indicati dati catastali militerebbe a favore della sussistenza di un diritto reale).
In definitiva, anche le lagnanze della società inerenti l'insufficienza della motivazione sono fondate.
Parimenti risultano fondati i motivi inerenti l'incertezza e, comunque, la carenza di legittimazione, dei soggetti attivi della pretesa. Notorie essendo le vicende dell'omesso possesso dei requisiti di legge da parte di
Resistente_1 s.r.l. per esercitare l'attività per la quale aveva stipulato concessione con il Comune di Napoli, e dubitando, come da questione sollevata innanzi alla Corte Cost., della legittimità costituzionale del noto salvifico intervento normativo bipartisan, deve rilevarsi che l'atto de quo è stato infine emesso dalla Municipia S.p.A., essendo da essa firmato;
rientra, dunque, tra quegli atti che, nelle more della sanatoria ex post della confusa vicenda, furono oggetto di un "accordo di servizio" (tardivamente depositato agli atti del presente fascicolo, ma il cui contenuto è ormai notorio) tra la società controllante Municipia S.p.A. e la controllata società di progetto Napoli Obiettivo Valore, con il quale quest'ultima ebbe a conferire una serie di attività alla società madre, regolarmente iscritta nel registro MEF.
Tuttavia, come già rilevato in altre pronunce di questa Corte, il potere impositivo, di rilevanza costituzionale, non può essere oggetto di passaggio dall'una all'altra società privata, ad libitum, senza neanche la partecipazione del Comune. E di ciò, invero, devono essere stati ben consapevoli gli autori di tale accordo, visto che, in effetti, NOV ha trasmesso a Municipia insignificanti ed irrilevanti attività di back office («.. si impegna ad eseguire in favore di NOV, che accetta, i seguenti servizi oggetto della Convenzione (i “Servizi”), come anche meglio descritti dalla stessa e dai suoi allegati, ai termini e alle condizioni previsti dal presente Accordo e da quelli che verranno di volta in volta definiti nelle offerte tecnico economiche di Municipia (“Offerte) e accettati da NOV tramite appositi ordini (“Ordini”): (a) Servizio di management e coordinamento delle attività di gestione della riscossione coattiva e della ricerca evasione (direttore lavori, capo progetto, pmo, manager di cantiere) (b) Servizio per generazione e la predisposizione degli atti di riscossione coattiva da inviare in stampa e postalizzazione. (c) Servizio per generazione e la predisposizione degli atti di ricerca evasione da inviare in stampa e postalizzazione. (d) Attivazione dei contratti di somministrazione per le risorse dedicate al censimento delle utenze non domestiche. Per questo servizio Municipia provvederà ad attivare contratti di somministrazione (e) Supporto al contenzioso tributario presso i GDP/Tribunale e CGT. Per questo servizio Municipia attiverà contratti di consulenza con i professionisti già selezionati (f) Servizio di front-office/back-office presso la sede di NOV (g) Vendita licenze sw nell'ambito della realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per l'Ente e la Cittadinanza (h) Canoni sw nell'ambito della realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per l'Ente e la Cittadinanza e manutenzione sito/portale (i) Servizio di realizzazione e sviluppo sw nell'ambito della realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per l'Ente e la Cittadinanza (j) Servizio di assistenza tecnica on site per l'infrastruttura tecnologica per l'Ente e la Cittadinanza (k) Servizio di gestione call center») e non già alcun concreto potere impositivo.
Pertanto, per quanto qui rileva, l'atto impugnato è assolutamente privo di qualsiasi efficacia per la carenza di qualsiasi potere impositivo in capo a Municipia S.p.A., essendo unico Concessionario dei tributi del Comune di Napoli, a titolo originario − come, con valenza confessoria, dichiarato da Municipia nella stessa premessa dell'atto impugnato −, una diversa società (Resistente_1 s.r.l.) rispetto a quella che nella fattispecie lo ha emesso, sottoscritto e notificato.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7−ter, comma 1, della legge n. 212/2000, nonché dell'art. 21−septies della legge n. 241/1990, sussiste dunque la nullità assoluta, radicale ed insanabile dell'atto impugnato per carenza assoluta di attribuzione della Municipia S.p.A. che tale atto ha emesso, sottoscritto e notificato;
nullità che, ai sensi dell'art. 7−ter, comma 2, è rilevabile "d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e [dà] diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito". Il ricorso deve dunque essere accolto. La relativa novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.