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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/06/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa LE LL Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4572 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Tiso
e
AV MA, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato LE Borga
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare la separazione personale dei signori MA AV, C.F.
, e , C.F. , autorizzandoli C.F._2 Parte_1 C.F._1
a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito;
2) Affidare il minore in via congiunta ai genitori, stabilendosi la sua residenza Per_1
presso la madre e stabilendosi che lo stesso stia, come già oggi accade, con la stessa il martedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana e con il padre tutti i lunedì e i giovedì, comprensivi di pernottamento, dall'uscita di scuola al mattino successivo. I
week end saranno alternati fra i genitori decorrendo quello di competenza del signor
VE dalla mattina del sabato mattina alla mattina del lunedì, salvo che per un solo weekend mensile in cui detto weekend decorrerà dal venerdì sera al lunedì mattina. I
Pa weekend di competenza della SI decorreranno sempre dal venerdì alla mattina del lunedì.
Durante le vacanze estive starà con ciascun genitore per due settimane anche Per_1
non consecutive, in periodo da concordare fra i genitori entro il 15 marzo di ogni anno.
Nelle vacanze natalizie 2024/2025 starà con la madre dal 21 al pomeriggio del Per_1
25 dicembre nonchè dal 2 al 6 gennaio mentre starà con il padre dalla sera del 25
dicembre al mattino del 2 gennaio. Per gli anni successivi, durante le vacanze natalizie starà con ciascun genitore per sette giorni consecutivi, alternando le due Per_1
settimane di anno in anno, dal giorno della Vigilia di Natale al 30 dicembre compresi e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi, decidendosi sin da ora che nelle vacanze
2 natalizie 2025/2026 starà con il padre dal giorno della Vigilia di Natale al 30 Per_1
dicembre e con la madre dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi.
starà inoltre con ciascun genitore per la metà delle vacanze pasquali, alternando Per_1
di anno in anno il giorno di Pasqua e Pasquetta, starà con il padre il giorno del compleanno dello stesso, il giorno della festa del papà e in occasione di eventi familiari relativi alla sua famiglia d'origine e starà con la madre il giorno del compleanno della stessa, il giorno della festa della mamma e in occasione di eventi familiari relativi alla di lei famiglia d'origine. I ponti saranno trascorsi in via alternata con l'uno e l'altro genitore mentre le vacanze di Carnevale saranno concordate di anno in anno, sulla base degli impegni lavorativi dei genitori.
Le parti concordano che i suddetti accordi potranno essere modulati in base alle concrete esigenze del minore ed agli impegni lavorativi dei genitori stessi. Ogni
comunicazione e/o richiesta dovrà pervenire con congruo anticipo, per iscritto.
3) Sino all'intervenuta indipendenza economica del figlio , assegnare alla SI Per_1
la casa familiare sita in Vicenza Via Pizzocaro 30, catastalmente censita Parte_1
al Foglio 8 del Catasto Fabbricati del medesimo Comune, mappali nn. 1058 sub. 49,
1058 sub. 3 e 1058 sub. 50, con i relativi arredi e corredi, eccezion fatta che per quelli,
oggetto di separato accordo ed elenco che il signor MA VE provvederà a ritirare entro 120 giorni dalla firma della presente e che rimarranno di sua proprietà;
4) Dichiarare tenuto il signor MA VE a versare alla SI , a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento di , entro il giorno 10 di ogni mese (con decorrenza Per_1
dal mese di dicembre 2024 compreso), l'assegno mensile di euro 250,00=, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat Famiglie, oltre al 50% delle spese straordinarie,
3 come definite e disciplinate dal Protocollo in uso avanti l'intestato tribunale, con espressa esclusione delle spese per la mensa scolastica che peraltro, anche da
Protocollo, non costituiscono spesa straordinaria.
Pa Le parti concordano che l'assegno unico rimanga percepito dalla SI .
5) Nell'ambito ed a regolamentazione dei rapporti familiari, quale accordo patrimoniale funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, darsi atto che i ricorrenti hanno concordato che, con idoneo atto notarile da stipularsi entro e non oltre 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione il signor MA VE,
C.F. , trasferirà alla SI , C.F. C.F._2 Parte_1
, la piena proprietà della quota del 50% degli immobili siti in C.F._1
Comune di Vicenza, via Pizzocaro n. 30, catastalmente censiti al Catasto Fabbricati
del medesimo Comune di Vicenza, Foglio 8, mappale n. 1058 sub. 49, categoria A/3,
vani 6,5, Piano 2, rendita euro 604,25, mappale n. 1058 sub. 3, categoria C/6, mq 16,
piano T, rendita euro 77,68 e mappale n. 1058 sub. 50, categoria C/2, mq 5, Piano T,
rendita euro 18.85, con relative pertinenze e parti comuni, in regola con le disposizioni urbanistiche e catastali, liberi da ogni peso o gravame, eccezion fatta che per l'iscrizione ipotecaria di euro 135.000 in data 13.05.2015 ai nn. 8093 reg. gen. e 1245
reg. part. della Conservatoria dei RRII di Vicenza ora a favore di Quale CP_1
corrispettivo per il trasferimento la SI verserà al signor MA VE, Parte_1
in sede di rogito notarile, l'importo di euro 50.000,00=(cinquantamila,00=) maggiorato delle rate di mutuo pagate dallo stesso dal mese di novembre 2024 compreso sino al momento del trasferimento definitivo.
Le parti concordano sin da ora che i diritti alle detrazioni di imposta ai sensi e per gli
4 effetti dell'articolo 16-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e norme connesse, per la parte (50%) relativa al signor MA VE non si trasmetteranno all'acquirente. L'atto
Pa definitivo avverrà a ministero del Notaio che verrà nominato dalla SI ed a spese di quest'ultima.
Darsi atto che quanto alle spese condominiali dell'esercizio 2024, le parti hanno concordato che quelle ordinarie saranno sostenute dai comproprietari in pari misura
Pa mentre quelle straordinarie saranno sostenute interamente dalla SI .
Sempre nella regolamentazione degli aspetti patrimoniali tra i coniugi la SI
, al momento del trasferimento definitivo, si accollerà per intero la rata del Parte_1
mutuo fondiario originariamente acceso con Banca del Centroveneto, ora con CP_1
per effetto di surroga, per l'acquisto dell'immobile oggetto della cessione di cui
[...]
al presente articolo, avendo cura di procurare, anche eventualmente contraendo un nuovo mutuo a proprio esclusivo nome estinguendo quello cointestato, la liberatoria della Banca mutuante nei confronti del signor MA VE. In ogni caso, la SI
, qualora l'Istituto di Credito non dovesse acconsentire alla liberazione del Parte_1
signor VE, dichiara espressamente di manlevarlo e/o comunque tenerlo indenne da qualsivoglia richiesta.
6) Darsi atto che i ricorrenti dichiarano sin d'ora che per il trasferimento e le pattuizioni di cui al precedente punto 4) chiedono e chiederanno l'applicazione delle agevolazioni fiscali (esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa), previste dall'art. 19 L. 6 marzo 1987 n. 74, della Circolare del Ministero delle Finanze
dipartimento Entrate del 16/3/2000 n. 49/E, e della Circolare dell'Agenzia delle Entrate
n. 27/E del 12/6/2012, ribadendo come gli accordi patrimoniali raggiunti rappresentano
5 elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
7) Le parti, con l'esatta esecuzione del trasferimento immobiliare di cui all'art. 4, si riterranno reciprocamente ed integralmente soddisfatte. L'inadempimento ovvero anche solo il ritardo colpevole nell'adempimento rispetto all'obbligo di trasferire ovvero di acquistare gli immobili di cui alla clausola sub. 4) comporterà la facoltà in capo alla parte adempiente di agire per l'adempimento ovvero, in via alternativa, la facoltà di richiedere la risoluzione del presente accordo e far valere tutte, nessuna esclusa, le pretese patrimoniali reciprocamente vantate.
8) Spese e competenze di causa compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Longare (VI) in data 25.06.2022, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 01.04.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e
6 sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , al collocamento dello stesso presso Per_1
la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Vicenza, via Pizzocaro 30, in favore di , quale genitore convivente con il Parte_1
figlio minore, fino all'intervenuta indipendenza economica del figlio;
Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può
che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla
7 causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e AV MA, Parte_1
uniti in matrimonio in Longare (VI) in data 25.06.2022 con atto trascritto al n. 31, parte
II, serie C, anno 2022 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Longare
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 17.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa LE LL
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