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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1121/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IN DR MA MA, Presidente
RAMPELLO FLAVIO, OR
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5143/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021392661/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021392661/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021392661/000 IRPEF-ALTRO
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021392661/000 IVA-ALTRO
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021392661/000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021392661/000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021392661/000 IRAP a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 316/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Il rappresentante di ADER si riporta alle controdeduzioni e alle memorie di replica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RGR 5143/2025, notificato in data 15 luglio 2025, l'Avv. Ricorrente_1, rappresentato e difeso personalmente, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320259021392661000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito ADER) e notificata in data 26 maggio 2025, con la quale gli veniva richiesto il pagamento di euro 395.572,91 a titolo di debiti portati da diverse cartelle di pagamento e avvisi di addebito.
Il ricorrente ha eccepito la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato, lamentando un intento persecutorio da parte dell'ente riscossore, manifestatosi attraverso la reiterazione di intimazioni di pagamento relative a debiti già oggetto di contenziosi pendenti.
Ha dedotto, in via principale, l'intervenuta prescrizione dei crediti erariali, sostenendo l'applicabilità del termine quinquennale per i tributi statali e comunali e triennale per le tasse automobilistiche.
Ha inoltre contestato l'efficacia interruttiva di una istanza di definizione agevolata presentata in data
24.04.2019, asserendo che i crediti fossero già prescritti a quella data.
Ha altresì eccepito l'inesistenza delle notifiche via PEC provenienti da indirizzo non registrato e l'illegittimità della nuova intimazione in pendenza di giudizi di appello (RG 429/2024 e RG 407/2024) relativi alle medesime cartelle.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto, l'accertamento della prescrizione e la condanna della resistente alla refusione delle spese, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si è costituita in giudizio l'ADER, la quale, con controdeduzioni depositate il 14 ottobre 2025, ha eccepito in via preliminare il parziale difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione ai crediti di natura non tributaria.
Nel merito, ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/1992, essendo le cartelle presupposte divenute definitive per mancata impugnazione nei termini.
Ha contestato l'eccezione di prescrizione, affermando la regolarità delle notifiche degli atti presupposti e l'efficacia interruttiva delle successive intimazioni di pagamento.
Ha inoltre evidenziato l'operatività delle sospensioni dei termini prescrizionali disposte dalla normativa emergenziale per il COVID-19.
Ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con successive memorie, le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive. La causa, discussa in pubblica udienza il 28 gennaio 2026, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di parziale difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente. L'eccezione è fondata. L'intimazione di pagamento impugnata reca crediti di diversa natura, alcuni dei quali non tributari, quali contributi previdenziali (Cassa Forense) e sanzioni per violazioni del Codice della Strada.
Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi, quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle, poiché tale atto non è parte dell'esecuzione ma la preannuncia.
Per converso, le controversie relative a crediti di natura previdenziale o a sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie rientrano nella giurisdizione, rispettivamente, del Giudice del Lavoro e del Giudice
Ordinario. Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in ordine ai crediti non tributari portati dalle cartelle n. 29320120006331255000, n. 29320120014512831000, n. 29320130002759331000,
n. 29320170038665848000, n. 29320200000819948000, n. 29320220071090815000, n. 29320230072674727000
e dagli avvisi di addebito INPS.
Nel merito, per i restanti crediti di natura tributaria, il ricorso è infondato.
Il ricorrente contesta la pretesa tributaria nel suo complesso, sollevando eccezioni relative sia ai vizi propri dell'intimazione di pagamento, sia al merito dei crediti portati dalle cartelle presupposte. Tuttavia, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 è un atto impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
La mancata impugnazione nei termini di legge degli atti presupposti, quali le cartelle di pagamento, ne determina la definitività, con conseguente irretrattabilità del credito fiscale.
Nel caso di specie, la resistente ha documentato la rituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte, le quali, non essendo state impugnate nei termini, sono divenute definitive, precludendo al ricorrente la possibilità di contestarne il merito in questa sede.
L'eccezione di prescrizione dei crediti è parimenti infondata.
Per i principali tributi erariali quali IRPEF, IVA e IRAP, in assenza di una diversa disposizione di legge, si applica il termine di prescrizione ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c.. L'obbligazione tributaria, pur avendo cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario, e non costituisce una prestazione periodica soggetta al termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.. Per gli interessi e le sanzioni, invece, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale.
Il decorso di tali termini è stato validamente interrotto dalla notifica di successivi atti, tra cui le precedenti intimazioni di pagamento, idonei a manifestare l'inequivocabile volontà del creditore di far valere il proprio diritto. La resistente ha prodotto documentazione attestante la notifica di plurimi atti interruttivi. Inoltre, come dedotto dalla difesa di ADER, i termini di prescrizione sono stati sospesi per effetto della normativa emanata durante l'emergenza sanitaria da COVID-19. Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata, la prescrizione non era maturata.
Risulta infondata anche la doglianza relativa alla illegittimità della reiterazione dell'intimazione di pagamento in pendenza di altri giudizi. Non sussiste alcun divieto di legge che impedisca all'ente della riscossione di emettere una nuova intimazione, in riproposizione di atti già sub iudice, in assenza di un provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti stessi. L'emissione di un nuovo atto interruttivo costituisce, infattai, esercizio di un potere-dovere dell'amministrazione volto a conservare la pretesa creditoria.
Infine, per quanto concerne la dedotta inesistenza delle notifiche a mezzo PEC, la giurisprudenza ha più volte chiarito che la notifica proveniente da un indirizzo PEC non inserito nei pubblici registri non è nulla, né tanto meno inesistente, qualora il mittente sia chiaramente identificabile e l'atto abbia raggiunto il suo scopo, consentendo al destinatario di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di aver avuto piena conoscenza dell'atto, avendolo tempestivamente impugnato, sanando così ogni eventuale vizio della notifica per raggiungimento dello scopo.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato per la parte rientrante nella giurisdizione di questa Corte.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Tredicesima, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine ai crediti di natura non tributaria portati dall'intimazione di pagamento impugnata.
Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate - Riscossione, che liquida in euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, il 28 gennaio 2026.
Il giudice estensore Il Presidente
IO AM DR RS
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IN DR MA MA, Presidente
RAMPELLO FLAVIO, OR
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5143/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021392661/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021392661/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021392661/000 IRPEF-ALTRO
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021392661/000 IVA-ALTRO
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021392661/000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021392661/000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
- INT.PAGAMENTO n. 29320259021392661/000 IRAP a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 316/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Il rappresentante di ADER si riporta alle controdeduzioni e alle memorie di replica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RGR 5143/2025, notificato in data 15 luglio 2025, l'Avv. Ricorrente_1, rappresentato e difeso personalmente, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320259021392661000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito ADER) e notificata in data 26 maggio 2025, con la quale gli veniva richiesto il pagamento di euro 395.572,91 a titolo di debiti portati da diverse cartelle di pagamento e avvisi di addebito.
Il ricorrente ha eccepito la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato, lamentando un intento persecutorio da parte dell'ente riscossore, manifestatosi attraverso la reiterazione di intimazioni di pagamento relative a debiti già oggetto di contenziosi pendenti.
Ha dedotto, in via principale, l'intervenuta prescrizione dei crediti erariali, sostenendo l'applicabilità del termine quinquennale per i tributi statali e comunali e triennale per le tasse automobilistiche.
Ha inoltre contestato l'efficacia interruttiva di una istanza di definizione agevolata presentata in data
24.04.2019, asserendo che i crediti fossero già prescritti a quella data.
Ha altresì eccepito l'inesistenza delle notifiche via PEC provenienti da indirizzo non registrato e l'illegittimità della nuova intimazione in pendenza di giudizi di appello (RG 429/2024 e RG 407/2024) relativi alle medesime cartelle.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto, l'accertamento della prescrizione e la condanna della resistente alla refusione delle spese, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si è costituita in giudizio l'ADER, la quale, con controdeduzioni depositate il 14 ottobre 2025, ha eccepito in via preliminare il parziale difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione ai crediti di natura non tributaria.
Nel merito, ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/1992, essendo le cartelle presupposte divenute definitive per mancata impugnazione nei termini.
Ha contestato l'eccezione di prescrizione, affermando la regolarità delle notifiche degli atti presupposti e l'efficacia interruttiva delle successive intimazioni di pagamento.
Ha inoltre evidenziato l'operatività delle sospensioni dei termini prescrizionali disposte dalla normativa emergenziale per il COVID-19.
Ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con successive memorie, le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive. La causa, discussa in pubblica udienza il 28 gennaio 2026, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di parziale difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente. L'eccezione è fondata. L'intimazione di pagamento impugnata reca crediti di diversa natura, alcuni dei quali non tributari, quali contributi previdenziali (Cassa Forense) e sanzioni per violazioni del Codice della Strada.
Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi, quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle, poiché tale atto non è parte dell'esecuzione ma la preannuncia.
Per converso, le controversie relative a crediti di natura previdenziale o a sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie rientrano nella giurisdizione, rispettivamente, del Giudice del Lavoro e del Giudice
Ordinario. Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in ordine ai crediti non tributari portati dalle cartelle n. 29320120006331255000, n. 29320120014512831000, n. 29320130002759331000,
n. 29320170038665848000, n. 29320200000819948000, n. 29320220071090815000, n. 29320230072674727000
e dagli avvisi di addebito INPS.
Nel merito, per i restanti crediti di natura tributaria, il ricorso è infondato.
Il ricorrente contesta la pretesa tributaria nel suo complesso, sollevando eccezioni relative sia ai vizi propri dell'intimazione di pagamento, sia al merito dei crediti portati dalle cartelle presupposte. Tuttavia, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 è un atto impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
La mancata impugnazione nei termini di legge degli atti presupposti, quali le cartelle di pagamento, ne determina la definitività, con conseguente irretrattabilità del credito fiscale.
Nel caso di specie, la resistente ha documentato la rituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte, le quali, non essendo state impugnate nei termini, sono divenute definitive, precludendo al ricorrente la possibilità di contestarne il merito in questa sede.
L'eccezione di prescrizione dei crediti è parimenti infondata.
Per i principali tributi erariali quali IRPEF, IVA e IRAP, in assenza di una diversa disposizione di legge, si applica il termine di prescrizione ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c.. L'obbligazione tributaria, pur avendo cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario, e non costituisce una prestazione periodica soggetta al termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.. Per gli interessi e le sanzioni, invece, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale.
Il decorso di tali termini è stato validamente interrotto dalla notifica di successivi atti, tra cui le precedenti intimazioni di pagamento, idonei a manifestare l'inequivocabile volontà del creditore di far valere il proprio diritto. La resistente ha prodotto documentazione attestante la notifica di plurimi atti interruttivi. Inoltre, come dedotto dalla difesa di ADER, i termini di prescrizione sono stati sospesi per effetto della normativa emanata durante l'emergenza sanitaria da COVID-19. Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata, la prescrizione non era maturata.
Risulta infondata anche la doglianza relativa alla illegittimità della reiterazione dell'intimazione di pagamento in pendenza di altri giudizi. Non sussiste alcun divieto di legge che impedisca all'ente della riscossione di emettere una nuova intimazione, in riproposizione di atti già sub iudice, in assenza di un provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti stessi. L'emissione di un nuovo atto interruttivo costituisce, infattai, esercizio di un potere-dovere dell'amministrazione volto a conservare la pretesa creditoria.
Infine, per quanto concerne la dedotta inesistenza delle notifiche a mezzo PEC, la giurisprudenza ha più volte chiarito che la notifica proveniente da un indirizzo PEC non inserito nei pubblici registri non è nulla, né tanto meno inesistente, qualora il mittente sia chiaramente identificabile e l'atto abbia raggiunto il suo scopo, consentendo al destinatario di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di aver avuto piena conoscenza dell'atto, avendolo tempestivamente impugnato, sanando così ogni eventuale vizio della notifica per raggiungimento dello scopo.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato per la parte rientrante nella giurisdizione di questa Corte.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Tredicesima, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine ai crediti di natura non tributaria portati dall'intimazione di pagamento impugnata.
Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate - Riscossione, che liquida in euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, il 28 gennaio 2026.
Il giudice estensore Il Presidente
IO AM DR RS