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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/11/2025, n. 3120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3120 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3793/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile identificata con il numero di Ruolo Generale 3793/2022 promossa da:
(già (c.f.: ), in persona del l. r. p. t., Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura allegata telematicamente, dagli
Avv.ti Gianfranco Caggiano e Giorgio Caggiano presso il cui studio in Napoli, alla via Cervantes,
n. 55/5 è elettivamente domiciliata
- appellante contro
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata CP_1 CodiceFiscale_1 telematicamente, dall'Avv. Mario Iuzzolino presso il cui studio in San Giorgio a Cremano (NA) alla via A. Gramsci n. 38 è elettivamente domiciliata
- appellata principale/appellante incidentale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 578/2022, pubblicata in data 28 aprile 2022, con la quale il Giudice di Pace di
Pomigliano d'Arco ha condannato l'odierna appellante al pagamento in favore di CP_1 della somma di euro 1.370,40 a titolo di riduzione del credito conseguente all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. 493055, estinto anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale.
L'appellante ha censurato la gravata sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto che la banca avesse violato il proprio dovere di comportarsi secondo buona fede poiché nessuna informativa con relativa documentazione è stata fornita in via contrattuale (pag. 4 atto di citazione in appello, pag. 2 sentenza appellata). L'appellante ha, inoltre, lamentato la pagina 1 di 10 contraddittorietà della gravata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, pur premettendo che bisogna distinguere tra estinzione anticipata del rapporto dove l'intermediario potrà ottenere le somme relative a prestazioni rese al cliente e non già quelle inerenti a prestazioni ancora da rendere, ha poi ritenuto che il costo relativo al compenso spettante all'intermediario finanziario fosse comunque da rimborsare al mutuatario (pag. 7) e ciò malgrado la provvigione per l'intermediario fosse stata concretamente incassata da Controparte_2
e non da dante causa di
[...] Parte_3 Parte_1
La banca, infine, ha censurato la gravata sentenza per avere il giudice di prime cure condannato l'allora convenuta alla restituzione di tutti i costi del credito senza operare alcuna distinzione tra costi recurring e costi up-front.
L'appellante, pertanto, ha chiesto la riforma integrale della sentenza n. 578/2022 e, per l'effetto, che l'appellata venga condannata alla ripetizione delle somme percepite medio tempore; il CP_1 tutto con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva tempestivamente l'appellata la quale eccepiva l'infondatezza del CP_1 gravame, specie in virtù della nota sentenza Lexitor, che impone al mutuante di restituzione tutti i costi del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento. La ha, poi, proposto CP_1 appello incidentale censurando la sentenza n. 578/2022 limitatamente al capo della decisione con cui il Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco ha disposto in ordine al governo delle spese di lite, liquidate nella sola misura di € 650,00 per compensi professionali (oltre spese forfettarie ed oneri di legge), senza neppure riconoscere alcunché per i costi vivi sostenuti per la fase di mediazione né i giusti compensi per la suddetta fase (pag. 17 comparsa di costituzione in appello).
La ha concluso per il rigetto dell'appello principale e la riforma della gravata sentenza CP_1 limitatamente alle spese di lite da quantificarsi nella misura di € 1.475,00 (pag. 21), con vittoria di spese del giudizio di appello.
Acquisito il fascicolo di primo grado la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 29.9.2025.
In via del tutto preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato rispettato da il termine di mesi sei, previsto dall'articolo 327 c.p.c., tra la Parte_1 pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 28 aprile 2022, e la notifica dell'impugnazione, eseguita telematicamente in data 03 giugno 2022, nonché della procedibilità del presente gravame avendo l'appellante iscritto la causa a ruolo nel successivo termine di 10 giorni.
pagina 2 di 10 Ancora in via preliminare viene rilevata l'ammissibilità del presente gravame per essere stato formulato rispettando i requisiti fissati dal legislatore negli artt. 342 e 348-bis c.p.c.
Sempre in via preliminare si dà atto della tempestività dell'appello incidentale proposto da
[...] con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20 settembre 2022 per l'udienza del CP_1
25 ottobre 2022.
L'appello principale è infondato e va rigettato, sia pure per motivazioni diverse da quelle adottate dal giudice di pace che vanno, pertanto, parzialmente sostituite.
In particolare, appare condivisibile la censura sollevata dall' appellante il quale lamenta la erronea declaratoria, da parte del giudice di pace, della violazione del principio di buona fede poiché nessuna informativa con relativa documentazione è stata fornita in via contrattuale (pag.
4 atto di citazione in appello, pag. 2 sentenza appellata).
Ed infatti, dall'esame della documentazione versata in atti dall'allora convenuta - Parte_2 dante causa dell'odierna - emerge per tabulas la piena rispondenza Pt_1 Parte_1 dell'operato della banca ai doveri di correttezza e buona fede contrattuale: risulta, infatti, che la stessa abbia correttamente sottoposto alla l'informativa precontrattuale, compreso il CP_1 modulo SECCI riportante l'indicazione sintetica delle condizioni contrattuali (si vedano le pagg.
37 e ss. dell'all. 8 dell'atto di citazione in appello).
Ciò premesso, appare tuttavia infondata la censura con la quale la banca ha lamentato la contraddittorietà della decisione per avere il giudice di primo grado dapprima riconosciuto la necessità di distinguere tra estinzione anticipata del rapporto dove l'intermediario potrà ottenere le somme relative a prestazioni rese al cliente e non già quelle inerenti a prestazioni ancora da rendere (pag. 2 sentenza gravata) e poi ritenuto che il costo relativo al compenso spettante all'intermediario finanziario fosse comunque da rimborsare al mutuatario (pag. 7).
Ebbene tale censura risulta infondata e il suo esame richiede che si richiamino le vicende giurisprudenziali e normative che hanno interessato la materia in esame.
In tale prospettiva si rammenta che l'art. 125-sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d. lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, c.d. , introdotto dall'art. 1 d. CP_3 lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e rubricato “Rimborso anticipato”, stabiliva, al comma 1, che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La summenzionata disposizione ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 2008/48/CE e precisamente l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui “Il consumatore ha il diritto di adempiere in pagina 3 di 10 qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi
e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
È opportuno precisare che la norma in esame si ricollega ad alcune disposizioni precedenti, ossia all'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, che sancisce che “Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità delle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
La citata disposizione aveva trovato, altresì, riscontro in successivi interventi nazionali di recepimento, ossia: il Decreto del Ministero del Tesoro dell'8 luglio 1992, le Disposizioni di
Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009.
Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, a sua volta recepita dal citato d.lgs. n. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 introducendo l'art. 125-sexies T.U.B.
La giurisprudenza di merito ha, sin da subito, interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipologie di costi, ovvero quelli “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli “recurring”, che invece ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale.
Ebbene, l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero nei costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125-sexies T.U.B. e non anche i primi, i quali mantenevano ferma la propria giustificazione causale e legittimavano la loro trattenuta da parte dell'intermediario finanziario nonostante la sopraggiunta estinzione del finanziamento.
L'orientamento riportato, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di costi, era avallato anche dalle pronunce dell' (si cfr., ex multis, decisione del Collegio di coordinamento dell' CP_4 CP_4
n. 6167/2014).
Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato alcuni principi innovativi. Ed infatti, con la sentenza resa in data 11.09.2019, identificata con n. C-383/19, denominata “Lexitor”, la Corte di Giustizia, a fronte dell'istanza interpretativa del giudice del rinvio, circa la questione se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato,
pagina 4 di 10 ex art. 16 della citata Direttiva, includesse anche i costi non dipendenti dalla durata del contratto, chiariva che:
- la nozione di “costo totale del credito”, di cui all'art. 3, lett. g) della Direttiva, comprende tutti i costi, inclusi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione ai contratti di credito, escluse le sole spese notarili;
pertanto, tale definizione non contiene alcuna limitazione relativa ai costi connessi alla durata dei contratti di credito;
- esistono diverse possibili interpretazioni dell'espressione “restante durata del contratto”, di cui all'art. 16, co. 1, della Direttiva, potendo essa indicare che i costi interessati dalla riduzione sono limitati a quelli oggettivamente dipendenti dalla durata del contratto, ovvero il metodo di calcolo utilizzabile al fine di procedere alla riduzione. Le diverse esegesi dell'art. 16 della Direttiva non consentono, dunque, di addivenire ad un'interpretazione univoca, e pertanto è necessario avere riguardo alla finalità originariamente perseguita dalla Direttiva, che è quella di garantire un'elevata protezione del consumatore nella fase esecutiva del contratto di finanziamento, in ragione sia dell'asimmetria informativa a suo svantaggio, sia della sua condizione di inferiorità in punto di potere contrattuale.
Ed allora, alla luce delle evidenziate finalità della Direttiva, la tutela delle ragioni del consumatore risulterebbe decisamente sminuita laddove la riduzione del credito fosse limitata ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto;
ciò in quanto i costi e la loro ripartizione sono frutto di determinazioni unilaterali da parte della banca e ben possono includere un margine di profitto a suo vantaggio.
Di contro, l'inclusione tra i costi retrocedibili anche di quelli non dipendenti dalla durata del contratto non penalizza in modo sproporzionato il soggetto concedente il credito, i cui interessi sono adeguatamente presi in considerazione dall'art. 16, co. 2, della Direttiva 2008/48, che prevede, infatti, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, oltre che dall'ulteriore comma 4 dello stesso articolo, che assegna agli Stati membri la facoltà di provvedere ad un efficace adeguamento dell'indennizzo in favore del mutuante.
In conclusione, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (c.d., per brevità, C.G.U.E.) ha ritenuto che «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito pagina 5 di 10 include tutti i costi posti a carico del consumatore» (si cfr. Corte Giust., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
Seguendo tale ragionamento, per effetto della sentenza “Lexitor”, l'art. 16 della richiamata
Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.
All'esito di tale complessa vicenda, il legislatore, in sede di conversione del d. l. n. 73 del 2021 nella legge n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11-octies, modificando l'art. 125-sexies T.U.B.
In particolare, il comma 1, lettera c), del citato articolo ha introdotto le seguenti modifiche: è stata riformulata la seconda parte del comma 1 con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, «ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte»; sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, e un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito.
È rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell'art. 125-sexies T.U.B.
Inoltre, con il comma 2 dell'art. 11-octies, è stata introdotta la disciplina secondo la quale
«l'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di con-versione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».
Ebbene, proprio in relazione alla nuova formulazione di cui all'art. 125-sexies TUB si è espressa recentemente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22.12.2022. In particolare, la
Consulta, valorizzando il disposto degli artt. artt. 11 e 117, primo comma, Cost., ha ritenuto parzialmente illegittimo l'art. 11-octies, comma 2, d. l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del 2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». La norma in esame, per vero, pagina 6 di 10 limitava l'applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell'art. 125-sexies TUB ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo
125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, la Consulta nella sentenza de qua specifica come “le norme secondarie della Banca
d'Italia richiamate dall'art. 11-octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi “recurring”, e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili. Ciò, evidentemente, a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri. In definitiva, attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, rinvio che si specifica in relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia” (si cfr. C. Cost. n. 263/2022).
La Consulta, in particolare, per vagliare l'illegittimità costituzionale della norma citata ha analizzato proprio il significato che riveste il rispetto dell'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte di “Lexitor”, nel quadro dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Infatti, le sentenze interpretative della C.G.U.E., per unanime riconoscimento (v., ex multis,
Cassazione civile sez. VI, 08.02.2016, n. 2468 e Cassazione civile sez. trib., 03.3.2017, n. 5381), hanno natura dichiarativa e, di conseguenza, hanno valore vincolante per il Giudice nazionale
(non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli degli Stati membri dell'Unione, compresi gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto) e retroattivo.
Deve, infatti, escludersi, che vada riconosciuta efficacia ex nunc, dalla data di pubblicazione della sentenza “Lexitor”, ai principi statuiti dalla C.G.U.E.
Invero, le sentenze interpretative della C.G.U.E. esplicano - come detto innanzi - i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (si cfr. ex multis pagina 7 di 10 C.G.U.E. causa 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano contro
[...]
causa 43/1975, Defrenne
contro
SA). Costituisce principio consolidato, infatti, Controparte_5 quello secondo cui «nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore» (si cfr. Cassazione civile sez. trib.,
06.6.2019, n. 15348, in motivazione).
In definitiva, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte e solo nell'ambito della stessa pronuncia, per tal motivo, dette pronunce estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti.
Poiché, dunque, la Corte di Giustizia ritiene di non poter limitare a posteriori l'efficacia temporale di una propria pregressa interpretazione, a fortiori, sempre secondo la citata Corte, non
è consentita una modulazione temporale dei suoi effetti da parte dei singoli Stati membri, tanto più in presenza di una direttiva che dà luogo, salvo espresse deroghe, a una armonizzazione piena.
Gli Stati membri, dunque, da un lato, possono, nel dare attuazione a una direttiva, stabilire termini di prescrizione o di decadenza per l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'Unione, purché siano rispettati i principi di effettività e di equivalenza (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze 12 dicembre 2013, in causa C-362/12, Test Claimants, punti 30-33 e 44-45; 6 ottobre
2009, in causa C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones, punto 41; 11 luglio 2002, in causa C-
62/00, Marks & Spencer, punti 35 e 36; 17 aprile 1998, in causa C-228/96, , punti 19 e 20). Per_1
Da un altro lato, in presenza di un rinvio pregiudiziale che sollecita la Corte di giustizia a fornire un chiarimento interpretativo, gli Stati membri possono far valere le ragioni a sostegno di una modulazione temporale degli effetti della pronuncia - ossia «la buona fede degli ambienti interessati» e il «rischio di gravi ripercussioni economiche» (Corte giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 dicembre 2017, in causa C-516/16, ETG, punti 89 e 91) - con lo stesso rinvio pregiudiziale o producendo osservazioni nel corso del relativo giudizio.
Chiarita la portata dei vincoli derivanti dalla sentenza “Lexitor”, che è stata pronunciata dalla
C.G.U.E. in sede di rinvio pregiudiziale, senza che fosse disposta alcuna modulazione temporale dei suoi effetti, si comprende perché la Corte Costituzionale con la citata sentenza abbia proceduto ad una dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dall'art 11-octies, comma 2, il quale, evidentemente, in violazione delle norme di cui agli artt. 11 e 117, co. 1, Cost., limitava la portata applicativa dei principi enucleabili dalla sentenza del Giudice di Lussemburgo. pagina 8 di 10 Calando, allora, gli esposti principi nel caso di specie, va anzitutto evidenziata la correttezza della soluzione di cui alla sentenza del Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco n. 578/20212 oggetto del presente gravame, posto che il contratto di finanziamento in esame risulta stipulato il 10 giugno
2016. Considerato il carattere retroattivo dell'interpretazione fornita dalla C.G.U.E. sul punto, ed anche alla luce della corretta interpretazione dell'art. 125-sexies T.U.B., così come emendato dalla pronuncia della Corte Costituzionale innanzi richiamata, al momento dell'estinzione del contratto di finanziamento la banca avrebbe dovuto corrispondere al consumatore, in proporzione alla residua durata del contratto, tutti i costi da egli sostenuti, senza rilievo della distinzione tra quelli “up-front” e quelli “recurring”.
Parimodo infondato risulta il motivo di appello con cui la ha censurato la Parte_1 gravata sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace di prime cure ha condannato l'allora convenuta al rimborso della provvigione in favore dell'intermediario poiché detto costo, secondo la banca, risulta solo incassato materialmente dalla banca per poi essere di fatto corrisposto al soggetto, appunto l'intermediario, che ha concretamente svolto l'attività di stipula del contratto.
Sull'argomento, sebbene questo giudice condivida la conclusione cui è giunto il Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco, la sentenza necessita di integrazione in punto di motivazione.
È noto che, al momento del finanziamento, gli istituti bancari prevedano il pagamento in un'unica soluzione di alcuni oneri, tra cui il costo della provvigione per l'intermediario, concedendo un finanziamento già decurtato degli stessi e, con particolare riferimento alle provvigioni, è la banca a corrispondere in un secondo momento tale onere in favore dell'intermediario. Ne consegue che, nell'ipotesi di estinzione anticipata del credito, sarà sempre la banca, su cui grava l'onere di rimborso al cliente, a dover agire nei confronti dell'intermediario per il successivo recupero dell'importo relativo alla provvigione ove ne ricorrano i presupposti.
Da tutto quanto finora esposto consegue il rigetto del gravame proposto da Parte_1
e la conferma integrale della sentenza n. 578/2022, sia pure previa integrazione della motivazione.
Risulta, infine, parzialmente fondato l'appello incidentale proposto dalla appellata sul capo relativo alle spese di lite, che, secondo l'appellante incidentale, non sarebbero congrue in quanto liquidate nella sola misura di € 650,00 per compensi professionali (oltre spese forfettarie ed oneri di legge), senza neppure riconoscere alcunché per i costi vivi sostenuti per la fase di mediazione né i giusti compensi per la suddetta fase (pag. 17 comparsa di costituzione in appello).
pagina 9 di 10 In particolare, appare insufficiente la liquidazione delle spese vive della prima fase, che vanno riconosciute in misura pari ad euro 175,00 in luogo di 150,00 (contributo unificato, marca da bollo e spese per la mediazione), e del pari non può condividersi la liquidazione dei compensi dovuti per la attività giudiziale ai minimi in assenza di adeguata motivazione, apparendo congrua
– tenuto conto della attività difensiva in concreto svolta – la liquidazione dei parametri minimi per la sola fase istruttoria e medi per le residue, per un totale di euro 1.089,00 per compensi, oltre accessori;
va, altresì, riconosciuto il compenso per la attività di mediazione, come richiesto, da liquidarsi in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per la presente attività in misura pari ad euro 250,00.
Le spese del presente giudizio vengono liquidate tenendo conto dell' esito complessivo del giudizio, con rigetto dell' appello principale ed accoglimento dell' appello incidentale, e si pongono a carico dell' appellante nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore dell' appello incidentale e della attività difensiva in concreto svolta, con applicazione dei parametri minimi per la bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, ridetermina le spese dovute per il primo grado in favore dell' appellata e con attribuzione al difensore antistatario Avv. Mario
Iuzzolino in euro 175,00 per spese, euro 1.339,00 per compensi (di cui euro 1.089,00 per la fase giudiziale e 250,00 per la fase stragiudiziale), oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote;
- condanna l' appellante al pagamento in favore della appellata – appellante incidentale e con attribuzione al difensore antistatario Avv. Mario Iuzzolino delle spese di lite del giudizio di appello, che liquida in euro 1.278,00 oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del
15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote;
- dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Nola, 19 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile identificata con il numero di Ruolo Generale 3793/2022 promossa da:
(già (c.f.: ), in persona del l. r. p. t., Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura allegata telematicamente, dagli
Avv.ti Gianfranco Caggiano e Giorgio Caggiano presso il cui studio in Napoli, alla via Cervantes,
n. 55/5 è elettivamente domiciliata
- appellante contro
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata CP_1 CodiceFiscale_1 telematicamente, dall'Avv. Mario Iuzzolino presso il cui studio in San Giorgio a Cremano (NA) alla via A. Gramsci n. 38 è elettivamente domiciliata
- appellata principale/appellante incidentale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 578/2022, pubblicata in data 28 aprile 2022, con la quale il Giudice di Pace di
Pomigliano d'Arco ha condannato l'odierna appellante al pagamento in favore di CP_1 della somma di euro 1.370,40 a titolo di riduzione del credito conseguente all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. 493055, estinto anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale.
L'appellante ha censurato la gravata sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto che la banca avesse violato il proprio dovere di comportarsi secondo buona fede poiché nessuna informativa con relativa documentazione è stata fornita in via contrattuale (pag. 4 atto di citazione in appello, pag. 2 sentenza appellata). L'appellante ha, inoltre, lamentato la pagina 1 di 10 contraddittorietà della gravata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, pur premettendo che bisogna distinguere tra estinzione anticipata del rapporto dove l'intermediario potrà ottenere le somme relative a prestazioni rese al cliente e non già quelle inerenti a prestazioni ancora da rendere, ha poi ritenuto che il costo relativo al compenso spettante all'intermediario finanziario fosse comunque da rimborsare al mutuatario (pag. 7) e ciò malgrado la provvigione per l'intermediario fosse stata concretamente incassata da Controparte_2
e non da dante causa di
[...] Parte_3 Parte_1
La banca, infine, ha censurato la gravata sentenza per avere il giudice di prime cure condannato l'allora convenuta alla restituzione di tutti i costi del credito senza operare alcuna distinzione tra costi recurring e costi up-front.
L'appellante, pertanto, ha chiesto la riforma integrale della sentenza n. 578/2022 e, per l'effetto, che l'appellata venga condannata alla ripetizione delle somme percepite medio tempore; il CP_1 tutto con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva tempestivamente l'appellata la quale eccepiva l'infondatezza del CP_1 gravame, specie in virtù della nota sentenza Lexitor, che impone al mutuante di restituzione tutti i costi del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento. La ha, poi, proposto CP_1 appello incidentale censurando la sentenza n. 578/2022 limitatamente al capo della decisione con cui il Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco ha disposto in ordine al governo delle spese di lite, liquidate nella sola misura di € 650,00 per compensi professionali (oltre spese forfettarie ed oneri di legge), senza neppure riconoscere alcunché per i costi vivi sostenuti per la fase di mediazione né i giusti compensi per la suddetta fase (pag. 17 comparsa di costituzione in appello).
La ha concluso per il rigetto dell'appello principale e la riforma della gravata sentenza CP_1 limitatamente alle spese di lite da quantificarsi nella misura di € 1.475,00 (pag. 21), con vittoria di spese del giudizio di appello.
Acquisito il fascicolo di primo grado la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 29.9.2025.
In via del tutto preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato rispettato da il termine di mesi sei, previsto dall'articolo 327 c.p.c., tra la Parte_1 pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 28 aprile 2022, e la notifica dell'impugnazione, eseguita telematicamente in data 03 giugno 2022, nonché della procedibilità del presente gravame avendo l'appellante iscritto la causa a ruolo nel successivo termine di 10 giorni.
pagina 2 di 10 Ancora in via preliminare viene rilevata l'ammissibilità del presente gravame per essere stato formulato rispettando i requisiti fissati dal legislatore negli artt. 342 e 348-bis c.p.c.
Sempre in via preliminare si dà atto della tempestività dell'appello incidentale proposto da
[...] con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20 settembre 2022 per l'udienza del CP_1
25 ottobre 2022.
L'appello principale è infondato e va rigettato, sia pure per motivazioni diverse da quelle adottate dal giudice di pace che vanno, pertanto, parzialmente sostituite.
In particolare, appare condivisibile la censura sollevata dall' appellante il quale lamenta la erronea declaratoria, da parte del giudice di pace, della violazione del principio di buona fede poiché nessuna informativa con relativa documentazione è stata fornita in via contrattuale (pag.
4 atto di citazione in appello, pag. 2 sentenza appellata).
Ed infatti, dall'esame della documentazione versata in atti dall'allora convenuta - Parte_2 dante causa dell'odierna - emerge per tabulas la piena rispondenza Pt_1 Parte_1 dell'operato della banca ai doveri di correttezza e buona fede contrattuale: risulta, infatti, che la stessa abbia correttamente sottoposto alla l'informativa precontrattuale, compreso il CP_1 modulo SECCI riportante l'indicazione sintetica delle condizioni contrattuali (si vedano le pagg.
37 e ss. dell'all. 8 dell'atto di citazione in appello).
Ciò premesso, appare tuttavia infondata la censura con la quale la banca ha lamentato la contraddittorietà della decisione per avere il giudice di primo grado dapprima riconosciuto la necessità di distinguere tra estinzione anticipata del rapporto dove l'intermediario potrà ottenere le somme relative a prestazioni rese al cliente e non già quelle inerenti a prestazioni ancora da rendere (pag. 2 sentenza gravata) e poi ritenuto che il costo relativo al compenso spettante all'intermediario finanziario fosse comunque da rimborsare al mutuatario (pag. 7).
Ebbene tale censura risulta infondata e il suo esame richiede che si richiamino le vicende giurisprudenziali e normative che hanno interessato la materia in esame.
In tale prospettiva si rammenta che l'art. 125-sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d. lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, c.d. , introdotto dall'art. 1 d. CP_3 lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e rubricato “Rimborso anticipato”, stabiliva, al comma 1, che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La summenzionata disposizione ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 2008/48/CE e precisamente l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui “Il consumatore ha il diritto di adempiere in pagina 3 di 10 qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi
e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
È opportuno precisare che la norma in esame si ricollega ad alcune disposizioni precedenti, ossia all'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, che sancisce che “Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità delle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
La citata disposizione aveva trovato, altresì, riscontro in successivi interventi nazionali di recepimento, ossia: il Decreto del Ministero del Tesoro dell'8 luglio 1992, le Disposizioni di
Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009.
Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, a sua volta recepita dal citato d.lgs. n. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 introducendo l'art. 125-sexies T.U.B.
La giurisprudenza di merito ha, sin da subito, interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipologie di costi, ovvero quelli “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli “recurring”, che invece ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale.
Ebbene, l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero nei costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125-sexies T.U.B. e non anche i primi, i quali mantenevano ferma la propria giustificazione causale e legittimavano la loro trattenuta da parte dell'intermediario finanziario nonostante la sopraggiunta estinzione del finanziamento.
L'orientamento riportato, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di costi, era avallato anche dalle pronunce dell' (si cfr., ex multis, decisione del Collegio di coordinamento dell' CP_4 CP_4
n. 6167/2014).
Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato alcuni principi innovativi. Ed infatti, con la sentenza resa in data 11.09.2019, identificata con n. C-383/19, denominata “Lexitor”, la Corte di Giustizia, a fronte dell'istanza interpretativa del giudice del rinvio, circa la questione se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato,
pagina 4 di 10 ex art. 16 della citata Direttiva, includesse anche i costi non dipendenti dalla durata del contratto, chiariva che:
- la nozione di “costo totale del credito”, di cui all'art. 3, lett. g) della Direttiva, comprende tutti i costi, inclusi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione ai contratti di credito, escluse le sole spese notarili;
pertanto, tale definizione non contiene alcuna limitazione relativa ai costi connessi alla durata dei contratti di credito;
- esistono diverse possibili interpretazioni dell'espressione “restante durata del contratto”, di cui all'art. 16, co. 1, della Direttiva, potendo essa indicare che i costi interessati dalla riduzione sono limitati a quelli oggettivamente dipendenti dalla durata del contratto, ovvero il metodo di calcolo utilizzabile al fine di procedere alla riduzione. Le diverse esegesi dell'art. 16 della Direttiva non consentono, dunque, di addivenire ad un'interpretazione univoca, e pertanto è necessario avere riguardo alla finalità originariamente perseguita dalla Direttiva, che è quella di garantire un'elevata protezione del consumatore nella fase esecutiva del contratto di finanziamento, in ragione sia dell'asimmetria informativa a suo svantaggio, sia della sua condizione di inferiorità in punto di potere contrattuale.
Ed allora, alla luce delle evidenziate finalità della Direttiva, la tutela delle ragioni del consumatore risulterebbe decisamente sminuita laddove la riduzione del credito fosse limitata ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto;
ciò in quanto i costi e la loro ripartizione sono frutto di determinazioni unilaterali da parte della banca e ben possono includere un margine di profitto a suo vantaggio.
Di contro, l'inclusione tra i costi retrocedibili anche di quelli non dipendenti dalla durata del contratto non penalizza in modo sproporzionato il soggetto concedente il credito, i cui interessi sono adeguatamente presi in considerazione dall'art. 16, co. 2, della Direttiva 2008/48, che prevede, infatti, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, oltre che dall'ulteriore comma 4 dello stesso articolo, che assegna agli Stati membri la facoltà di provvedere ad un efficace adeguamento dell'indennizzo in favore del mutuante.
In conclusione, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (c.d., per brevità, C.G.U.E.) ha ritenuto che «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito pagina 5 di 10 include tutti i costi posti a carico del consumatore» (si cfr. Corte Giust., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
Seguendo tale ragionamento, per effetto della sentenza “Lexitor”, l'art. 16 della richiamata
Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.
All'esito di tale complessa vicenda, il legislatore, in sede di conversione del d. l. n. 73 del 2021 nella legge n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11-octies, modificando l'art. 125-sexies T.U.B.
In particolare, il comma 1, lettera c), del citato articolo ha introdotto le seguenti modifiche: è stata riformulata la seconda parte del comma 1 con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, «ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte»; sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, e un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito.
È rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell'art. 125-sexies T.U.B.
Inoltre, con il comma 2 dell'art. 11-octies, è stata introdotta la disciplina secondo la quale
«l'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di con-versione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».
Ebbene, proprio in relazione alla nuova formulazione di cui all'art. 125-sexies TUB si è espressa recentemente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22.12.2022. In particolare, la
Consulta, valorizzando il disposto degli artt. artt. 11 e 117, primo comma, Cost., ha ritenuto parzialmente illegittimo l'art. 11-octies, comma 2, d. l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del 2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». La norma in esame, per vero, pagina 6 di 10 limitava l'applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell'art. 125-sexies TUB ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo
125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, la Consulta nella sentenza de qua specifica come “le norme secondarie della Banca
d'Italia richiamate dall'art. 11-octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi “recurring”, e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili. Ciò, evidentemente, a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri. In definitiva, attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, rinvio che si specifica in relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia” (si cfr. C. Cost. n. 263/2022).
La Consulta, in particolare, per vagliare l'illegittimità costituzionale della norma citata ha analizzato proprio il significato che riveste il rispetto dell'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte di “Lexitor”, nel quadro dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Infatti, le sentenze interpretative della C.G.U.E., per unanime riconoscimento (v., ex multis,
Cassazione civile sez. VI, 08.02.2016, n. 2468 e Cassazione civile sez. trib., 03.3.2017, n. 5381), hanno natura dichiarativa e, di conseguenza, hanno valore vincolante per il Giudice nazionale
(non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli degli Stati membri dell'Unione, compresi gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto) e retroattivo.
Deve, infatti, escludersi, che vada riconosciuta efficacia ex nunc, dalla data di pubblicazione della sentenza “Lexitor”, ai principi statuiti dalla C.G.U.E.
Invero, le sentenze interpretative della C.G.U.E. esplicano - come detto innanzi - i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (si cfr. ex multis pagina 7 di 10 C.G.U.E. causa 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano contro
[...]
causa 43/1975, Defrenne
contro
SA). Costituisce principio consolidato, infatti, Controparte_5 quello secondo cui «nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore» (si cfr. Cassazione civile sez. trib.,
06.6.2019, n. 15348, in motivazione).
In definitiva, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte e solo nell'ambito della stessa pronuncia, per tal motivo, dette pronunce estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti.
Poiché, dunque, la Corte di Giustizia ritiene di non poter limitare a posteriori l'efficacia temporale di una propria pregressa interpretazione, a fortiori, sempre secondo la citata Corte, non
è consentita una modulazione temporale dei suoi effetti da parte dei singoli Stati membri, tanto più in presenza di una direttiva che dà luogo, salvo espresse deroghe, a una armonizzazione piena.
Gli Stati membri, dunque, da un lato, possono, nel dare attuazione a una direttiva, stabilire termini di prescrizione o di decadenza per l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'Unione, purché siano rispettati i principi di effettività e di equivalenza (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze 12 dicembre 2013, in causa C-362/12, Test Claimants, punti 30-33 e 44-45; 6 ottobre
2009, in causa C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones, punto 41; 11 luglio 2002, in causa C-
62/00, Marks & Spencer, punti 35 e 36; 17 aprile 1998, in causa C-228/96, , punti 19 e 20). Per_1
Da un altro lato, in presenza di un rinvio pregiudiziale che sollecita la Corte di giustizia a fornire un chiarimento interpretativo, gli Stati membri possono far valere le ragioni a sostegno di una modulazione temporale degli effetti della pronuncia - ossia «la buona fede degli ambienti interessati» e il «rischio di gravi ripercussioni economiche» (Corte giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 dicembre 2017, in causa C-516/16, ETG, punti 89 e 91) - con lo stesso rinvio pregiudiziale o producendo osservazioni nel corso del relativo giudizio.
Chiarita la portata dei vincoli derivanti dalla sentenza “Lexitor”, che è stata pronunciata dalla
C.G.U.E. in sede di rinvio pregiudiziale, senza che fosse disposta alcuna modulazione temporale dei suoi effetti, si comprende perché la Corte Costituzionale con la citata sentenza abbia proceduto ad una dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dall'art 11-octies, comma 2, il quale, evidentemente, in violazione delle norme di cui agli artt. 11 e 117, co. 1, Cost., limitava la portata applicativa dei principi enucleabili dalla sentenza del Giudice di Lussemburgo. pagina 8 di 10 Calando, allora, gli esposti principi nel caso di specie, va anzitutto evidenziata la correttezza della soluzione di cui alla sentenza del Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco n. 578/20212 oggetto del presente gravame, posto che il contratto di finanziamento in esame risulta stipulato il 10 giugno
2016. Considerato il carattere retroattivo dell'interpretazione fornita dalla C.G.U.E. sul punto, ed anche alla luce della corretta interpretazione dell'art. 125-sexies T.U.B., così come emendato dalla pronuncia della Corte Costituzionale innanzi richiamata, al momento dell'estinzione del contratto di finanziamento la banca avrebbe dovuto corrispondere al consumatore, in proporzione alla residua durata del contratto, tutti i costi da egli sostenuti, senza rilievo della distinzione tra quelli “up-front” e quelli “recurring”.
Parimodo infondato risulta il motivo di appello con cui la ha censurato la Parte_1 gravata sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace di prime cure ha condannato l'allora convenuta al rimborso della provvigione in favore dell'intermediario poiché detto costo, secondo la banca, risulta solo incassato materialmente dalla banca per poi essere di fatto corrisposto al soggetto, appunto l'intermediario, che ha concretamente svolto l'attività di stipula del contratto.
Sull'argomento, sebbene questo giudice condivida la conclusione cui è giunto il Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco, la sentenza necessita di integrazione in punto di motivazione.
È noto che, al momento del finanziamento, gli istituti bancari prevedano il pagamento in un'unica soluzione di alcuni oneri, tra cui il costo della provvigione per l'intermediario, concedendo un finanziamento già decurtato degli stessi e, con particolare riferimento alle provvigioni, è la banca a corrispondere in un secondo momento tale onere in favore dell'intermediario. Ne consegue che, nell'ipotesi di estinzione anticipata del credito, sarà sempre la banca, su cui grava l'onere di rimborso al cliente, a dover agire nei confronti dell'intermediario per il successivo recupero dell'importo relativo alla provvigione ove ne ricorrano i presupposti.
Da tutto quanto finora esposto consegue il rigetto del gravame proposto da Parte_1
e la conferma integrale della sentenza n. 578/2022, sia pure previa integrazione della motivazione.
Risulta, infine, parzialmente fondato l'appello incidentale proposto dalla appellata sul capo relativo alle spese di lite, che, secondo l'appellante incidentale, non sarebbero congrue in quanto liquidate nella sola misura di € 650,00 per compensi professionali (oltre spese forfettarie ed oneri di legge), senza neppure riconoscere alcunché per i costi vivi sostenuti per la fase di mediazione né i giusti compensi per la suddetta fase (pag. 17 comparsa di costituzione in appello).
pagina 9 di 10 In particolare, appare insufficiente la liquidazione delle spese vive della prima fase, che vanno riconosciute in misura pari ad euro 175,00 in luogo di 150,00 (contributo unificato, marca da bollo e spese per la mediazione), e del pari non può condividersi la liquidazione dei compensi dovuti per la attività giudiziale ai minimi in assenza di adeguata motivazione, apparendo congrua
– tenuto conto della attività difensiva in concreto svolta – la liquidazione dei parametri minimi per la sola fase istruttoria e medi per le residue, per un totale di euro 1.089,00 per compensi, oltre accessori;
va, altresì, riconosciuto il compenso per la attività di mediazione, come richiesto, da liquidarsi in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per la presente attività in misura pari ad euro 250,00.
Le spese del presente giudizio vengono liquidate tenendo conto dell' esito complessivo del giudizio, con rigetto dell' appello principale ed accoglimento dell' appello incidentale, e si pongono a carico dell' appellante nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore dell' appello incidentale e della attività difensiva in concreto svolta, con applicazione dei parametri minimi per la bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, ridetermina le spese dovute per il primo grado in favore dell' appellata e con attribuzione al difensore antistatario Avv. Mario
Iuzzolino in euro 175,00 per spese, euro 1.339,00 per compensi (di cui euro 1.089,00 per la fase giudiziale e 250,00 per la fase stragiudiziale), oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote;
- condanna l' appellante al pagamento in favore della appellata – appellante incidentale e con attribuzione al difensore antistatario Avv. Mario Iuzzolino delle spese di lite del giudizio di appello, che liquida in euro 1.278,00 oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del
15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote;
- dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Nola, 19 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito pagina 10 di 10