Articolo 2 della Legge 10 dicembre 1957, n. 1188
Articolo 1Articolo 3
Versione
3 gennaio 1958
Art. 2.
I fini suddetti sono adempiuti nei modi indicati nello statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'istituto su proposta del Consiglio dei professori ed approvato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro.
Mediante regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione, udito il Consiglio dei professori, da sottoporre all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro, saranno stabilite, tra l'altro, le norme concernenti l'ordinamento interno e l'amministrazione dell'istituto, nonche' la dotazione organica, le modalita' di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di previdenza e di quiescenza di tutto il personale occorrente per il funzionamento dell'Istituto.
Il detto regolamento dovra' altresi' stabilire le norme per l'assegnazione delle borse di studio dell'Istituto.
Entrata in vigore il 3 gennaio 1958