Articolo 61 della Legge 3 maggio 1982, n. 203
Articolo 60Articolo 62
Versione
6 maggio 1982
Art. 61. (Organismi regionali con funzioni corrispondenti a quelle
dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura)

I compiti attribuiti dalla presente legge all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, ove questo sia stato soppresso, sono svolti dal corrispondente organo regionale di livello provinciale.
Le attribuzioni spettanti al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura ai sensi della presente legge sono esercitate dal responsabile dell'organo regionale di cui al comma precedente.
Entrata in vigore il 6 maggio 1982