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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/03/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 666/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Rende, Via Lombardia n. 29, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Patrizia Paterno che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Montalto Uffugo, Via G. Falcone n. 20, presso lo studio dell'Avv. Lucia Costanzo che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: rimborso spese legali.
Conclusioni di parte ricorrente: “… previa disapplicazione e/o eventuale annullamento 1)
del provvedimento del Direttore Affari Generali e Assicurativi n. 643 del 04/08/2022, che
ha determinato di liquidare in favore del ricorrente, a titolo di rimborso per le spese legali
per il procedimento a suo carico 4827/2017 RGNR la somma complessiva di € 2.314,26, a
fronte di una parcella-fattura quietanzata di € 6.665,06; 2) della disposizione n. 1113 del
1/02/2022 che ha stabilito che il rimborso deve avvenire ai parametri minimi del DM n°
55/2014; 3) della Procedura n. 6 REV 1 del 30/04/2015 per tutela legale in sede civile
penale e contabile del personale dell' pubblicata sul sito Controparte_1
1 aziendale, nelle parti in cui dovesse risultare lesiva dei diritti del ricorrente - A) accertare
e dichiarare il diritto del Dr. ad essere rimborsato per tutte le spese Parte_1
legali sostenute per il procedimento penale a suo carico 4827/2017 RGNR, e per l'effetto
condannare L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a corrispondere l'importo di € 4.345,80 o il diverso importo che risulterà di
giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì della maturazione del
diritto fino all'effettivo soddisfo;
B) condannare l' resistente al pagamento delle CP_1
spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge…”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Rigettare la domanda avanzata dal ricorrente Dott.
perché infondata, confermando la correttezza e la congruità del Parte_1
Contr rimborso operato dall' convenuta;
- In via gradata, e solo nella denegata ipotesi in
cui si volesse ritenere applicabile alla fattispecie il previgente e ormai abrogato
regolamento del 2015, anziché il Regolamento sul Patrocinio approvato con Deliberazione
n. 73/2021, determinare in € 1.388,56 la differenza dovuta in favore del dipendente, per
come specificata in atti;
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali
…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere dirigente medico in servizio presso l' che era stato sottoposto a procedimento penale Controparte_1
per il reato di cui all'art. 590 sexies c.p.; che il procedimento era stato archiviato;
che aveva corrisposto al proprio difensore la somma di €. 6.665,06 per spese legali;
che, dopo diverse interlocuzioni tra le parti, la parte resistente aveva corrisposto solo la somma di €.
2.314,26 a titolo di rimborso delle spese legali;
che tale quantificazione era avvenuta secondo i parametri minimi e senza la valorizzazione dell'aumento ex art. 12, comma 1,
D.M. 55/2014, secondo la disposizione n. prot. 1113 dell'1.2.2022, che era mera comunicazione interna, inidonea a stabilire i parametri di liquidazione anche in pejus
2 rispetto alle previsioni del CCNL e del regolamento aziendale del 30.4.2015 che, all'art. 6
comma 3, prevedeva la riduzione del 20% delle tariffe previste dal D.M. 55/2014; che andava applicato l'aumento previsto dall'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014; che, dunque,
spettava l'intero rimborso di quanto pagato al difensore. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio opponendosi alle avverse argomentazioni ed affermando in particolare che la liquidazione era avvenuta secondo la nota prot. n.
1113/2022, che rappresentava una direttiva interna per la più corretta gestione dei procedimenti in materia di rimborso delle spese legali;
che non sussisteva un diritto incondizionato e assoluto al rimborso in favore del dipendente, dovendosi operare un bilanciamento con l'interesse pubblico di evitare esborsi eccessivi;
che, nell'ipotesi denegata di applicazione del regolamento aziendale precedente, spettava unicamente la somma di €. 1.388,56; che l'ente non era tenuto a riconoscere la chiesta maggiorazione dell'80% delle spese legali ex art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, anche sul rilievo per cui si era trattato principalmente di questioni medico-legali e non giuridiche. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 18.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Deve rilevarsi che la parte ricorrente non afferma, infine, che vi sia stata liquidazione al di sotto dei minimi tariffari, aggiungendosi che la previsione della liquidazione nei termini indicati è del tutto legittima in riferimento a criteri di contenimento della spesa pubblica.
3 Le argomentazioni di parte ricorrente sull'aumento ex art. 12, comma 1, D.M. 55/2014 non sono fondate, non chiarendosi i termini del diritto all'aumento che viene chiesto con riferimenti generici e dovendosi anche considerare che, effettivamente, la questione posta nel procedimento penale aveva carattere principalmente medico e non giuridico.
In ordine, infine, all'applicabilità della Deliberazione del Commissario Straordinario n.
73/2021, occorre considerare che la vicenda deve considerarsi conclusa in momento precedente (l'ordinanza di archiviazione è del 7.12.2020), sicché l'art. 15, che prevede l'abrogazione delle disposizioni precedenti, non trova applicazione.
In applicazione del precedente regolamento, la parte resistente afferma la spettanza di €.
1.388,56 con quantificazione non contestata specificatamente, per l'aspetto in esame, dalla parte ricorrente.
In tal modo, l' deve essere condannata al pagamento, in Controparte_1
favore della parte ricorrente, della somma di €. 1.388,56, oltre interessi legali dalla domanda amministrativa al soddisfo.
L'accoglimento parziale della domanda determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, condanna l' Controparte_1
al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 1.388,56, oltre
[...]
interessi legali dalla domanda amministrativa al soddisfo;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 17.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 666/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Rende, Via Lombardia n. 29, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Patrizia Paterno che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Montalto Uffugo, Via G. Falcone n. 20, presso lo studio dell'Avv. Lucia Costanzo che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: rimborso spese legali.
Conclusioni di parte ricorrente: “… previa disapplicazione e/o eventuale annullamento 1)
del provvedimento del Direttore Affari Generali e Assicurativi n. 643 del 04/08/2022, che
ha determinato di liquidare in favore del ricorrente, a titolo di rimborso per le spese legali
per il procedimento a suo carico 4827/2017 RGNR la somma complessiva di € 2.314,26, a
fronte di una parcella-fattura quietanzata di € 6.665,06; 2) della disposizione n. 1113 del
1/02/2022 che ha stabilito che il rimborso deve avvenire ai parametri minimi del DM n°
55/2014; 3) della Procedura n. 6 REV 1 del 30/04/2015 per tutela legale in sede civile
penale e contabile del personale dell' pubblicata sul sito Controparte_1
1 aziendale, nelle parti in cui dovesse risultare lesiva dei diritti del ricorrente - A) accertare
e dichiarare il diritto del Dr. ad essere rimborsato per tutte le spese Parte_1
legali sostenute per il procedimento penale a suo carico 4827/2017 RGNR, e per l'effetto
condannare L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a corrispondere l'importo di € 4.345,80 o il diverso importo che risulterà di
giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì della maturazione del
diritto fino all'effettivo soddisfo;
B) condannare l' resistente al pagamento delle CP_1
spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge…”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Rigettare la domanda avanzata dal ricorrente Dott.
perché infondata, confermando la correttezza e la congruità del Parte_1
Contr rimborso operato dall' convenuta;
- In via gradata, e solo nella denegata ipotesi in
cui si volesse ritenere applicabile alla fattispecie il previgente e ormai abrogato
regolamento del 2015, anziché il Regolamento sul Patrocinio approvato con Deliberazione
n. 73/2021, determinare in € 1.388,56 la differenza dovuta in favore del dipendente, per
come specificata in atti;
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali
…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere dirigente medico in servizio presso l' che era stato sottoposto a procedimento penale Controparte_1
per il reato di cui all'art. 590 sexies c.p.; che il procedimento era stato archiviato;
che aveva corrisposto al proprio difensore la somma di €. 6.665,06 per spese legali;
che, dopo diverse interlocuzioni tra le parti, la parte resistente aveva corrisposto solo la somma di €.
2.314,26 a titolo di rimborso delle spese legali;
che tale quantificazione era avvenuta secondo i parametri minimi e senza la valorizzazione dell'aumento ex art. 12, comma 1,
D.M. 55/2014, secondo la disposizione n. prot. 1113 dell'1.2.2022, che era mera comunicazione interna, inidonea a stabilire i parametri di liquidazione anche in pejus
2 rispetto alle previsioni del CCNL e del regolamento aziendale del 30.4.2015 che, all'art. 6
comma 3, prevedeva la riduzione del 20% delle tariffe previste dal D.M. 55/2014; che andava applicato l'aumento previsto dall'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014; che, dunque,
spettava l'intero rimborso di quanto pagato al difensore. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio opponendosi alle avverse argomentazioni ed affermando in particolare che la liquidazione era avvenuta secondo la nota prot. n.
1113/2022, che rappresentava una direttiva interna per la più corretta gestione dei procedimenti in materia di rimborso delle spese legali;
che non sussisteva un diritto incondizionato e assoluto al rimborso in favore del dipendente, dovendosi operare un bilanciamento con l'interesse pubblico di evitare esborsi eccessivi;
che, nell'ipotesi denegata di applicazione del regolamento aziendale precedente, spettava unicamente la somma di €. 1.388,56; che l'ente non era tenuto a riconoscere la chiesta maggiorazione dell'80% delle spese legali ex art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, anche sul rilievo per cui si era trattato principalmente di questioni medico-legali e non giuridiche. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 18.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Deve rilevarsi che la parte ricorrente non afferma, infine, che vi sia stata liquidazione al di sotto dei minimi tariffari, aggiungendosi che la previsione della liquidazione nei termini indicati è del tutto legittima in riferimento a criteri di contenimento della spesa pubblica.
3 Le argomentazioni di parte ricorrente sull'aumento ex art. 12, comma 1, D.M. 55/2014 non sono fondate, non chiarendosi i termini del diritto all'aumento che viene chiesto con riferimenti generici e dovendosi anche considerare che, effettivamente, la questione posta nel procedimento penale aveva carattere principalmente medico e non giuridico.
In ordine, infine, all'applicabilità della Deliberazione del Commissario Straordinario n.
73/2021, occorre considerare che la vicenda deve considerarsi conclusa in momento precedente (l'ordinanza di archiviazione è del 7.12.2020), sicché l'art. 15, che prevede l'abrogazione delle disposizioni precedenti, non trova applicazione.
In applicazione del precedente regolamento, la parte resistente afferma la spettanza di €.
1.388,56 con quantificazione non contestata specificatamente, per l'aspetto in esame, dalla parte ricorrente.
In tal modo, l' deve essere condannata al pagamento, in Controparte_1
favore della parte ricorrente, della somma di €. 1.388,56, oltre interessi legali dalla domanda amministrativa al soddisfo.
L'accoglimento parziale della domanda determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, condanna l' Controparte_1
al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 1.388,56, oltre
[...]
interessi legali dalla domanda amministrativa al soddisfo;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 17.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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