CASS
Sentenza 9 agosto 2024
Sentenza 9 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/08/2024, n. 32408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32408 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH FI nato il [...] avverso l'ordinanza del 29/02/2024 del GIP TRIBUNALE di PRATO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale CINZIA PARASPORO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 32408 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 04/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. OU IN è stato condannato alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione ed euro 2.600,00 di multa, con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato del 29/09/2022, passata in giudicato il 14/11/2022. 1.1. Con istanza del 29/09/2023, il condannato ha domandato la riduzione della pena in ragione di un sesto, in applicazione dell'art. 442, comma 2 -bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 24 comma 1 lett. c) d.lgs. 10/10/2022, n 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis del medesimo decreto, come modificato dall'art. 6 del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 99. Tale istanza è stata disattesa dal Giudice dell'esecuzione, il quale ha rilevato che la suddetta sentenza è divenuta irrevocabile il 14/11/2022, mentre il d.lgs. n. 150 del 2022 è entrato in vigore il 30/12/2022. 1.2. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato - in funzione di Giudice dell'esecuzione - ha respinto l'opposizione presentata dal condannato, a norma dell'art. 667, comma 4 cod. proc. pen., avverso tale provvedimento reiettivo. 2. Ricorre per cassazione OU IN, a mezzo dell'avv. Enrico Martini, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione o erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 442 comma 2 -bis cod. proc. pen., 24 comma 3 lett. c) d.lgs. n. 150 del 2022, pubblicato nella G.U. del 17/10/2023. Tale disposizione sarebbe stata da applicare immediatamente, nel caso di specie, trattandosi di atto normativo pubblicato in G.U. e formalmente già esistente nell'ordinamento, al momento dello spirare della data di irrevocabilità della sentenza, con effetti favorevoli per il reo applicabili anche prima, con decorrenza dal termine di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, posticipato ad opera dell'art. 6 del d.l. n. 162 del 2022. In via subordinata, viene chiesta la rimessione degli atti alle Sezioni Unite di questa Corte, in presenza di contrasto giurisprudenziale sulla questione di diritto. La cd. RI AB è contenuta nel d.lgs. n. 150 del 2022, pubblicato in G.U. il 17/10/2022 con entrata in vigore inizialmente fissata al 02/11/2022. Il condannato, dunque, ha lasciato che spirasse interamente il termine ex art. 585, commi 1 lett. b) e 2 lett. c) cod. proc. pen., utile per proporre impugnazione 2 avverso la sentenza di cui sopra e decorrente dal 15/10/2022, facendo affidamento sulla ormai prossima vigenza della novella legislativa, destinata a entrare in vigore prima della scadenza del termine utile per appellare. Nelle more della vacatio legis, l'entrata in vigore della riforma è stata differita di sessanta giorni, in forza del decreto legge 31/10/2022, n. 162. Erra il Giudice dell'esecuzione, allora, in quanto equipara la posizione di chi - come l'odierno ricorrente - ha rinunciato a proporre impugnazione, avverso la condanna emessa con le forme del rito abbreviato, dopo la pubblicazione della riforma in Gazzetta Ufficiale, alla posizione di chi ha rinunciato a proporre impugnazione in epoca antecedente, rispetto alla data della pubblicazione della novella in Gazzetta Ufficiale e la cui sentenza, pertanto, è passata in giudicato prima di tale pubblicazione. Pacifico è, inoltre, il carattere sostanziale e non meramente processuale della diminuente ex art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, viene sollevata eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 6 decreto legge n. 162 del 2022, per contrasto con gli artt. 73 terzo comma e 77 secondo comma, nonché con il combinato disposto degli artt. 3 e 117 primo comma Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 primo paragrafo della Convenzione EDU, nonché all'art. 15 primo comma del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16/12/1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge n. 881 del 25 ottobre 1977. 3. Il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Questa Corte si è già espressa sul tema, fissando il principio di diritto secondo cui la nuova disposizione dettata dall'art. 442 comma 2-bis cod. proc. pen. diviene applicabile esclusivamente nel caso in cui la decisione di condanna, emessa secondo le forme del rito abbreviato, sia passata in giudicato in epoca successiva, rispetto all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, ossia dopo il 30 dicembre 2022, senza che da ciò derivi dubbio alcuno di legittimità costituzionale (Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Moccia, rv 284545) Pur volendosi accedere alla tesi della natura sostanziale della disposizione in esame (che ricollega un effetto premiale, al mancato esercizio della facoltà di impugnazione) deve comunque trovare applicazione l'art. 2 quarto comma cod. pen. e, quindi, il limite rappresentato dal giudicato formatosi prima della 3 variazione legislativa (la succitata sentenza Moccia, in motivazione, ha chiarito quanto segue: "... se la disposizione di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., che non è applicabile ai giudizi definiti in data anteriore alla sua entrata in vigore, non si pone in contrasto con l'art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo e quindi non viola l'art. 117, primo comma, Cost., deve concludersi per la sua piena legittimità costituzionale anche con riguardo agli artt. 3, 25 e 27 Cost. Opera, in tal caso, la clausola, pure di maggiore favore, contenuta nell'art. 2, quarto comma, cod. pen. che, nell'assicurare l'applicazione della lex mitior anche oltre l'ambito stabilito dalla Convenzione EDU, introduce però il limite del giudicato: «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile"). 3. Ritiene il Collegio che debba darsi continuità a tale percorso ermeneutico, anche considerando un ulteriore elemento logico e sistematico. La cd. riforma AB (d.lgs. n. 150 del 2022) ha introdotto - all'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen., una nuova forma di premialità, che è strettamente connessa a uno specifico fatto processuale. Quest'ultimo è rappresentato dal mancato esercizio della facoltà di proporre impugnazione avverso la decisione di condanna, il che equivale ad accettazione della decisione sfavorevole, assunta all'esito della celebrazione del processo secondo le forme del rito abbreviato. L'effetto premiale - che ha certamente una connotazione sostanziale - è la riduzione di un sesto della pena, che era stata inflitta mediante la decisione non impugnata. Viene in rilievo, allora, la scelta di non proporre impugnazione, a fronte di una decisione di condanna emesserito abbreviato, che però sia temporalmente collocabile all'interno del periodo di vigenza della nuova disposizione, anche nel caso in cui la sentenza sia stata depositata prima del 30 dicembre 2022. Solo in presenza dì una situazione di contemporaneità, fra la norma avente effetto premiale e il fatto che ne integra il presupposto processuale (ossia, la scelta di non proporre impugnazione) può reputarsi che l'effetto premiale sia stato effettivamente previsto e voluto, da parte del soggetto processuale che ne invoca l'operatività. Quando la disposizione di favore non era vigente, invece, nessun effetto premiale - in caso di mancata impugnazione - poteva rientrare nel campo di prevedibilità dell'interessato e, dunque, la scelta processuale è frutto di valutazioni del tutto diverse (per precedenti analoghi, si potranno vedere Sez. 1, n. 19778 del 14/02/2024, Marino, n.m.; Sez. 1, n. 13118 del 07/12/2023, Viavattene, n.m.; Sez. 1, n. 11206 del 08/02/2024, Migni, n.m.; Sez. 1, n. 389 del 09/11/2023, Todorova, n.m.). 4 4. La proposta questione di legittimità costituzionale, infine, è stata ritenuta già infondata — con affermazioni che questo Collegio condivide integralmente - da Sez. 1, n. 42681 del 27/09/2023, Proshka Agim, Rv. 285394 — 01, che si è espressa nei seguenti termini: «E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2 -bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la condizione processuale che ne consente l'applicazione, costituita dall'irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, in quanto soggetta al principio del "tempus regit actum", è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore dell'indicato d.lgs., pur se pronunciate antecedentemente, sicché non risulta violato né il principio di retroattività della "lex mitior", che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex art. 2, comma quarto, cod. pen. ove sia stata pronunziata sentenza definitiva, né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorìo difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale». A tale esegesi di norme, dunque, si ritiene di poter aderire. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso;
segue ex lege la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 04 giugno 2024.
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale CINZIA PARASPORO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 32408 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 04/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. OU IN è stato condannato alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione ed euro 2.600,00 di multa, con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato del 29/09/2022, passata in giudicato il 14/11/2022. 1.1. Con istanza del 29/09/2023, il condannato ha domandato la riduzione della pena in ragione di un sesto, in applicazione dell'art. 442, comma 2 -bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 24 comma 1 lett. c) d.lgs. 10/10/2022, n 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis del medesimo decreto, come modificato dall'art. 6 del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 99. Tale istanza è stata disattesa dal Giudice dell'esecuzione, il quale ha rilevato che la suddetta sentenza è divenuta irrevocabile il 14/11/2022, mentre il d.lgs. n. 150 del 2022 è entrato in vigore il 30/12/2022. 1.2. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato - in funzione di Giudice dell'esecuzione - ha respinto l'opposizione presentata dal condannato, a norma dell'art. 667, comma 4 cod. proc. pen., avverso tale provvedimento reiettivo. 2. Ricorre per cassazione OU IN, a mezzo dell'avv. Enrico Martini, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione o erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 442 comma 2 -bis cod. proc. pen., 24 comma 3 lett. c) d.lgs. n. 150 del 2022, pubblicato nella G.U. del 17/10/2023. Tale disposizione sarebbe stata da applicare immediatamente, nel caso di specie, trattandosi di atto normativo pubblicato in G.U. e formalmente già esistente nell'ordinamento, al momento dello spirare della data di irrevocabilità della sentenza, con effetti favorevoli per il reo applicabili anche prima, con decorrenza dal termine di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, posticipato ad opera dell'art. 6 del d.l. n. 162 del 2022. In via subordinata, viene chiesta la rimessione degli atti alle Sezioni Unite di questa Corte, in presenza di contrasto giurisprudenziale sulla questione di diritto. La cd. RI AB è contenuta nel d.lgs. n. 150 del 2022, pubblicato in G.U. il 17/10/2022 con entrata in vigore inizialmente fissata al 02/11/2022. Il condannato, dunque, ha lasciato che spirasse interamente il termine ex art. 585, commi 1 lett. b) e 2 lett. c) cod. proc. pen., utile per proporre impugnazione 2 avverso la sentenza di cui sopra e decorrente dal 15/10/2022, facendo affidamento sulla ormai prossima vigenza della novella legislativa, destinata a entrare in vigore prima della scadenza del termine utile per appellare. Nelle more della vacatio legis, l'entrata in vigore della riforma è stata differita di sessanta giorni, in forza del decreto legge 31/10/2022, n. 162. Erra il Giudice dell'esecuzione, allora, in quanto equipara la posizione di chi - come l'odierno ricorrente - ha rinunciato a proporre impugnazione, avverso la condanna emessa con le forme del rito abbreviato, dopo la pubblicazione della riforma in Gazzetta Ufficiale, alla posizione di chi ha rinunciato a proporre impugnazione in epoca antecedente, rispetto alla data della pubblicazione della novella in Gazzetta Ufficiale e la cui sentenza, pertanto, è passata in giudicato prima di tale pubblicazione. Pacifico è, inoltre, il carattere sostanziale e non meramente processuale della diminuente ex art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, viene sollevata eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 6 decreto legge n. 162 del 2022, per contrasto con gli artt. 73 terzo comma e 77 secondo comma, nonché con il combinato disposto degli artt. 3 e 117 primo comma Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 primo paragrafo della Convenzione EDU, nonché all'art. 15 primo comma del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16/12/1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge n. 881 del 25 ottobre 1977. 3. Il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Questa Corte si è già espressa sul tema, fissando il principio di diritto secondo cui la nuova disposizione dettata dall'art. 442 comma 2-bis cod. proc. pen. diviene applicabile esclusivamente nel caso in cui la decisione di condanna, emessa secondo le forme del rito abbreviato, sia passata in giudicato in epoca successiva, rispetto all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, ossia dopo il 30 dicembre 2022, senza che da ciò derivi dubbio alcuno di legittimità costituzionale (Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Moccia, rv 284545) Pur volendosi accedere alla tesi della natura sostanziale della disposizione in esame (che ricollega un effetto premiale, al mancato esercizio della facoltà di impugnazione) deve comunque trovare applicazione l'art. 2 quarto comma cod. pen. e, quindi, il limite rappresentato dal giudicato formatosi prima della 3 variazione legislativa (la succitata sentenza Moccia, in motivazione, ha chiarito quanto segue: "... se la disposizione di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., che non è applicabile ai giudizi definiti in data anteriore alla sua entrata in vigore, non si pone in contrasto con l'art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo e quindi non viola l'art. 117, primo comma, Cost., deve concludersi per la sua piena legittimità costituzionale anche con riguardo agli artt. 3, 25 e 27 Cost. Opera, in tal caso, la clausola, pure di maggiore favore, contenuta nell'art. 2, quarto comma, cod. pen. che, nell'assicurare l'applicazione della lex mitior anche oltre l'ambito stabilito dalla Convenzione EDU, introduce però il limite del giudicato: «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile"). 3. Ritiene il Collegio che debba darsi continuità a tale percorso ermeneutico, anche considerando un ulteriore elemento logico e sistematico. La cd. riforma AB (d.lgs. n. 150 del 2022) ha introdotto - all'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen., una nuova forma di premialità, che è strettamente connessa a uno specifico fatto processuale. Quest'ultimo è rappresentato dal mancato esercizio della facoltà di proporre impugnazione avverso la decisione di condanna, il che equivale ad accettazione della decisione sfavorevole, assunta all'esito della celebrazione del processo secondo le forme del rito abbreviato. L'effetto premiale - che ha certamente una connotazione sostanziale - è la riduzione di un sesto della pena, che era stata inflitta mediante la decisione non impugnata. Viene in rilievo, allora, la scelta di non proporre impugnazione, a fronte di una decisione di condanna emesserito abbreviato, che però sia temporalmente collocabile all'interno del periodo di vigenza della nuova disposizione, anche nel caso in cui la sentenza sia stata depositata prima del 30 dicembre 2022. Solo in presenza dì una situazione di contemporaneità, fra la norma avente effetto premiale e il fatto che ne integra il presupposto processuale (ossia, la scelta di non proporre impugnazione) può reputarsi che l'effetto premiale sia stato effettivamente previsto e voluto, da parte del soggetto processuale che ne invoca l'operatività. Quando la disposizione di favore non era vigente, invece, nessun effetto premiale - in caso di mancata impugnazione - poteva rientrare nel campo di prevedibilità dell'interessato e, dunque, la scelta processuale è frutto di valutazioni del tutto diverse (per precedenti analoghi, si potranno vedere Sez. 1, n. 19778 del 14/02/2024, Marino, n.m.; Sez. 1, n. 13118 del 07/12/2023, Viavattene, n.m.; Sez. 1, n. 11206 del 08/02/2024, Migni, n.m.; Sez. 1, n. 389 del 09/11/2023, Todorova, n.m.). 4 4. La proposta questione di legittimità costituzionale, infine, è stata ritenuta già infondata — con affermazioni che questo Collegio condivide integralmente - da Sez. 1, n. 42681 del 27/09/2023, Proshka Agim, Rv. 285394 — 01, che si è espressa nei seguenti termini: «E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2 -bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la condizione processuale che ne consente l'applicazione, costituita dall'irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, in quanto soggetta al principio del "tempus regit actum", è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore dell'indicato d.lgs., pur se pronunciate antecedentemente, sicché non risulta violato né il principio di retroattività della "lex mitior", che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex art. 2, comma quarto, cod. pen. ove sia stata pronunziata sentenza definitiva, né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorìo difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale». A tale esegesi di norme, dunque, si ritiene di poter aderire. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso;
segue ex lege la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 04 giugno 2024.