TRIB
Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/09/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale in persona del Giudice Onorario Grazia Maria Lopopolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 6047/2019 a cui è stata riunita quella recante il n. R.G. 806/2021, trattenuta in decisione all'udienza del 4.02.2025 e vertente
TRA rappresentata e difesa dall'avv. MUSCI MAURIZIO ed elettivamente Parte_1 domiciliata nel suo studio in C.SO ITALIA, 16 TRANI
Parte attrice
E appresentato e difeso dall'avv. TARANTINI GIACOMO Controparte_1 all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Nonché contro
e rappresentati e difesi dall'Avv. SALVATORE Controparte_2 Controparte_3 MONTI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Barletta alla Via F. D'Aragona n. 92/A
Parti convenute
Nonché contro
Ing. , rappresentato e difeso dall'Avv. DOMENICO STORELLI ed elettivamente Controparte_4 domiciliato presso il suo Studio in Bisceglie alla Via Roma n. 4;
E in nome del loro legale rappresentante pro- Controparte_5 tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. DOMENICO MALDARELLI e dall'Avv. LUIGI DI TERLIZZI, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Trani alla Via Giovanni Bovio n°193
Terzi chiamati in causa
****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 30/10/2019 la sig.ra conveniva in giudizio il Parte_1
sito in Trani nonché i sigg.ri e lamentando che il proprio Controparte_1 CP_2 CP_3 appartamento era interessato da anni da fenomeni infiltrativi (che avevano danneggiato sia l'intradosso dei balconi posti a ovest, che il vano bagno ad est nonché la veranda e la relativa vetrata), provenienti dal lastrico
1 solare e comunque dalla proprietà sovrastante, chiedeva accertarsi la responsabilità di dette infiltrazioni,
l'eliminazione delle stesse e la conseguente esecuzione dei lavori di riparazione, la rifusione delle spese dell'ATP precedentemente espletata, ivi comprese le spese legali delle stesse. Riferiva che la causa rappresentava il merito dell'Accertamento Tecnico Preventivo già espletato tra le stesse parti.
Si costituivano i convenuti contestando qualsivoglia responsabilità. Il Condominio declinava la propria responsabilità sostenendo che la stessa doveva essere attribuita esclusivamente all'impresa edile, che anni prima aveva effettuato i lavori di ristrutturazione, nonché al direttore dei lavori nominato nell'occasione.
Insisteva, pertanto, per essere autorizzato (autorizzazione concessa), alla chiamata in causa dell'
[...]
e dell'ing. , al fine, in caso di condanna, Controparte_5 Controparte_4 di essere manlevata da ogni responsabilità. Sosteneva, infatti, che i lavori commissionati non erano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le disposizioni impartite. Gli altri convenuti principali, sigg.ri e CP_2
eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva nel giudizio instaurato dalla CP_3 Pt_1
I chiamati in causa respingevano gli addebiti: l'impresa edile osservava che i lavori di ristrutturazione erano stati completati ed accettati regolarmente dal Condominio e dai condomini e che erano decorsi più di due anni dalla conclusione degli stessi per cui era intervenuta la prescrizione;
il direttore dei lavori, contestava gli addebiti affermando la correttezza del proprio operato sollevando altre eccezioni pregiudiziali, poi superate durante il corso del giudizio (riunione con altra causa pendente, espletamento della negoziazione assistita ecc.). Le terze chiamate rilevavano anche che il direttore dei lavori giammai doveva essere chiamato in causa ed incorreva in responsabilità, in quanto il contratto sottoscritto per l'effettuazione dei lavori di ristrutturazione prevedeva espressamente l'esclusione di qualsiasi responsabilità in capo al direttore dei lavori per danni causati dall'esecuzione dei lavori.
La causa veniva riunita, con quella recante il n. R.G. 806/2021 avente ad oggetto la richiesta di ristoro dei danni patrimoniali subiti dall'attrice per le infiltrazioni verificatesi nell'appartamento di proprietà. Il giudizio rubricato al n. R.G. 806/2021, a sua volta, era stato instaurato con atto di riassunzione a seguito dell'ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Trani, il quale si era dichiarato incompetente per valore a decidere sulla vertenza e aveva rilevato ragioni di continenza tra detta causa e quella oggi in esame.
Successivamente veniva svolta altra CTU al fine di rispondere alle molteplici domande formulate dalle parti.
La causa, quindi, pervenuta al sottoscritto G.O. già istruita, veniva inizialmente rimessa sul ruolo al fine di verificare la possibilità di un accordo conciliativo e successivamente introitata per la decisione.
****
In primo luogo, si osserva che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti e (la prima attuale proprietaria del piano attico con uso esclusivo del terrazzo che funge CP_3 CP_2 anche da lastrico solare e il secondo suo dante causa), da ritenersi più propriamente come attinente ad un difetto di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, è priva di pregio dato che il fenomeno infiltrativo lamentato dall'attrice, iniziato subito dopo il 2014 (dopo l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio e quando proprietario del piano attico e dell'uso esclusivo del terrazzo era il sig. ), si è CP_2
2 protratto per molto tempo ed è attualmente in atto. Infatti, pur essendo il lastrico solare/terrazzo a livello una parte comune dell'edificio, l'uso esclusivo dello stesso da parte della sig.ra e prima ancora del sig. CP_3
, comporta una responsabilità di custodia e manutenzione che ricade anche sul proprietario CP_2 dell'attico. Poiché è stato accertato che il danno è c.d. “continuo” la responsabilità ex art. 2051 c.c., potrebbe estendersi ad entrambi i suddetti convenuti oltre che al condominio.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla impresa edile chiamata in causa, si osserva che i danni sono stati tempestivamente denunciati da parte attrice al condominio, il quale, a sua volta, ebbe ad invitare l'impresa ed il direttore dei lavori ad eliminare le cause ed i difetti della ristrutturazione anche durante l'esecuzione dei lavori medesimi. Si aggiunga che l'impresa può essere ritenuta responsabile dei danni, quando gli stessi non siano immediatamente riconoscibili o siano affetti da gravi difetti, o ancora, quando la responsabilità sia derivante dalla violazione dei doveri di diligenza e corretta esecuzione dei lavori, anche oltre i termini di prescrizione invocati e ciò soprattutto se trattasi (come nel caso di specie), di omissione nel verificare e nel porre rimedio alle errate pendenze del lastrico solare.
Deve inoltre respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal direttore dei lavori Ing.
. Infatti, è chiara l'intenzione del di chiedere di essere manlevato da qualsiasi CP_4 CP_1 responsabilità, per i danni subiti dall'attrice, sia dall'impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione che dal direttore dei lavori.
Tanto chiarito, e passando alla disamina del merito della questione sottoposta a questo giudicante, dall'esame della documentazione in atti e dalle consulenze tecniche espletate, emerge chiaramente che le cause delle denunciate infiltrazioni debbono essere ricondotte dall'errata pendenza del lastrico solare nonché all'occlusione dei pluviali a servizio del terrazzo, pluviali, peraltro, in numero e con sezione inferiore a quella necessaria a convogliare le acque meteoriche di un terrazzo ampio complessivamente circa 300 mq.
Il consulente d'ufficio nella sua relazione (le cui conclusioni paiono condivisibili in quanto scevre da vizi logici e fondate su un esame diretto dei luoghi di causa oltre che sullo studio degli atti del precedente
Accertamento Tecnico Preventivo), ha, dopo aver preso visione dei luoghi, preliminarmente osservato che l'appartamento di parte attrice “si presenta in ottimo stato conservativo, fatta eccezione per l'intradosso del solaio della veranda e dell'attiguo aggetto in cui sono evidenti i segni di degrado dovuti ai fenomeni infiltrativi oggetto di causa. Infatti, nelle immediate vicinanze di un pilastro in cemento armato ivi presente,
l'intradosso del solaio della veranda presenta una zona caratterizzata da ammaloramento di intonaco con conseguente distacco di alcune porzioni dello stesso e dei relativi strati di finitura. Tale situazione si aggrava ulteriormente all'intradosso della soletta dell'adiacente balcone che costituisce copertura per
l'immobile di proprietà di Parte attrice, ovvero calpestio del lastrico solare ad accesso esclusivo dell'abitazione superiore di proprietà della Parte convenuta secondaria SI.ra . Lo Parte_2 stillicidio di acqua, mista ai materiali di finitura in dilavamento durante eventi meteorici, ha sporcato in maniera palese la struttura in anticorodal e vetro ivi presente, oltre che danneggiato lo strato più superficiale della pavimentazione posta a calpestio del corrispondente balcone di proprietà di Parte
3 attrice.” Per quanto riguarda le lamentate infiltrazioni nel vano bagno al momento della consulenza, la situazione era stata già risolta.
L'ing. , ha poi individuato le cause delle infiltrazioni affermando che: “Dall'analisi dello stato dei CP_6 luoghi emerge che i fenomeni infiltrativi siano generati dalla combinazione di più cause. Queste si possono riassumere in due macrocategorie: - Carenze ravvisabili nei pluviali ivi presenti;
- Pendenze insufficienti”.
In particolare, “Per quanto concerne i pluviali si è già detto essere in numero insufficiente considerato soprattutto che la loro sezione utile è di gran lunga inferiore a quella nominale per via delle ostruzioni ivi presenti, riducendone sensibilmente le capacità di deflusso. Per quanto riguarda l'evento infiltrativo ancora in corso in corrispondenza dell'aggetto posto a est e insistente sull'abitazione di Parte attrice, la concausa è da ricercare anche nelle esigue pendenze rilevate su quest'ultimo e che come si è detto sono all'incirca dello
0,3%.” “una ulteriore concausa può essere ravvisata nella non perfetta adesione tra il bocchettone di scarico e la guaina circostante. Inoltre l'eccessiva pressione a cui detti pluviali sono sottoposti durante eventi meteorici molto intensi, anche in virtù della loro sezione molto ristretta, potrebbe provocare la fuoriuscita di acqua nei punti di giunzione tra i diversi elementi aggravandone gli effetti.”.
Occorre precisare che, come riferito dall'Ing. benchè il computo metrico relativo ai lavori di CP_6 ristrutturazione dell'edificio e del terrazzo non contemplassero la revisione delle pendenze e la sostituzione dei pluviali, nel corso dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione deliberati dai condomini si ravvisò la necessità di provvedervi tanto che furono emessi due ordini di servizio da parte del direttore dei lavori.
Il primo disponeva “di liberare le ostruzioni che si suppone si siano formate lungo i tratti verticali delle colonne montanti al fine di ripristinare il corretto deflusso delle acque meteoriche” comunicando altresì che
“…nel corso dell'assemblea di condominio del 24.07.2012, è stata approvata la variazione dei lavori consistenti nel modificare le pendenze della parte dei balconi aggettanti sulle pubbliche strade volgendola verso i pluviali esistenti…”. Il secondo, emesso in data 3.10.2012, informava che “…nel corso dell'assemblea di condominio del 27.09.2012 è stata approvata la variazione dei lavori consistenti, oltre alla modifica delle pendenze della parte dei balconi aggettanti sulle pubbliche strade volgendola verso i pluviali esistenti, anche il rifacimento di tutte le pendenze dei terrazzi dei piani attici”.
Ciononostante, l'impresa non ha dato seguito agli ordini di servizio impartiti, omettendo di effettuare gli ulteriori lavori necessari al fine di eliminare i difetti riscontrati, e, sia il che il D.L. non hanno CP_1 opportunamente vigilato affinchè l'impresa desse esecuzione agli ordini di cui sopra.
Il consulente aggiunge che “Anche per quanto riguarda la corretta sigillatura dell'imbocco del pluviale con la guaina circostante, tale situazione seppur non prevista nell'ambito del computo metrico, doveva essere comunque gestita durante l'esecuzione dei lavori in applicazione del principio della diligenza del buon padre di famiglia da parte dell'impresa esecutrice e di chi vigilava i lavori, ovvero della Direzione Lavori.”
È stata quindi raggiunta pienamente la prova che il danno alla proprietà della sussiste ed è derivato Pt_1 dall'errata ed omissiva esecuzione dei lavori di ristrutturazione commissionati dal con CP_1
4 conseguente esclusione di responsabilità diretta a carico dei sigg.ri e (i quali peraltro si CP_3 CP_2 sono attivati per mettere in sicurezza i luoghi per quanto di loro competenza).
Quanto alle responsabilità delle parti in causa, vi è da dire che il in qualità di committente è CP_1 responsabile ex art. 2051 c.c dell'esecuzione dei lavori e della vigilanza sull'appaltatore nonché per i danni a terzi causati dall'appaltatore a meno che non provi il caso fortuito. Infatti, la responsabilità oggettiva si fonda sul nesso causale tra la cosa e il danno, e spetta al dimostrare il caso fortuito per esonerarsi dalla CP_1 responsabilità. Nel caso in esame, escluso il verificarsi del caso fortuito, il si è reso responsabile CP_1 dei danni causati alla per non aver opportunamente vigilato sull'esecuzione dei lavori ed in Pt_1 particolare sull'esecuzione degli ordini di servizio impartiti omettendo, ad esempio, di mettere formalmente in mora l'impresa concedendole un termine per l'esecuzione dei sopradetti lavori. Si ritiene, pertanto, che il debba ritenersi responsabile nella misura del 20%. CP_1
Anche il Direttore dei Lavori risulta responsabile ex art. 2043 c.c., e quindi a titolo extracontrattuale, dei danni subiti dall'attrice. Il D.L., infatti, risponde per omissione di vigilanza sull'impresa quando i vizi derivino da una sua negligenza, configurandosi una responsabilità solidale con l'appaltatore. Il D.L. è tenuto costantemente a vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori: il suo intervento non è limitato, nell'interesse del committente, a rilevare i vizi ma egli è onerato, nell'esecuzione del mandato ricevuto, a impedire la realizzazione di opere difettose, attivandosi anche per far effettuare gli interventi correttivi necessari (specie se i difetti incidano sulla sicurezza e su elementi essenziali dell'edificio). Nella fattispecie in esame l'Ing.
ha operato negligentemente omettendo di vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori ed in particolare CP_4 sull'esecuzione di quelli descritti nei due ordini di servizio da lui stesso suggeriti ed impartiti. Addirittura, a fine lavori, ha redatto un Certificato di Regolare Esecuzione con garanzia valevole 6 anni a decorrere dal
01.06.2014. Si ritiene, pertanto, che egli sia responsabile nella misura del 20%.
Infine, l'impresa edile è nella vicenda, maggiormente responsabile dei danni cagionati dalle infiltrazioni.
Infatti, non solo non ha eseguito i lavori commissionati dal in aggiunta ed a modifica di quelli CP_1 preventivati e resisi necessari nel corso dell'esecuzione, ma ha omesso di agire con correttezza e perizia. Non vi è chi non veda che, in applicazione del principio della diligenza del buon padre di famiglia, l'impresa unitamente al Direttore dei Lavori, avrebbero dovuto porre rimedio ai difetti riscontrati (si pensi all'ostruzione dei pluviali), a prescindere dagli ordini di servizio impartiti e proprio al fine di evitare danni successivi. Del resto, il contratto sottoscritto con il committente prevedeva espressamente la possibilità di effettuare lavori in misura maggiore rispetto a quelli preventivati con un incremento del 10% del compenso pattuito. Si ritiene, pertanto, che l'impresa debba ritenersi responsabile dei danni nella misura pari al 60%.
In definitiva si concorda con il consulente d'ufficio nell'attribuire la responsabilità per i danni causati all'attrice in via solidale - seppur a vario titolo - (ai sensi degli artt. 2055 e 1298 c.c.) al Condominio, al
Direttore dei Lavori ed all' . Parte_3
Per quanto riguarda la risoluzione delle infiltrazioni e il ripristino delle zone ammalorate dell'immobile dell'attrice, il consulente tecnico ha compiutamente ed esattamente elencato i lavori (nella relazione peritale
5 e nelle controdeduzioni alle osservazioni delle parti), da effettuarsi, consistenti nel “ripristinare la sezione utile di tutti i pluviali presenti sul lastrico solare di estensione maggiore, ivi compresa la riapertura di quello attualmente chiuso, attraverso la sostituzione degli imbocchi e la messa in atto di un intervento di pulizia con acqua in pressione, al fine di eliminare eventuali ostruzioni lungo il tratto verticale. L'area immediatamente intorno a ciascun pluviale deve essere opportunamente liberata dalla pavimentazione e del sottostante massetto, per procedere all'inserimento del nuovo imbocco, in luogo di quello esistente, e alla sigillatura dello stesso con la guaina circostante. Successivamente si potrà procedere al rifacimento del massetto di posa e della pavimentazione. E' opportuno, altresì, dotare ciascun imbocco di griglia parafoglia al fine di evitare la nuova ostruzione degli stessi. Tale intervento deve essere accompagnato da un'opera di rifacimento delle pendenze dei due aggetti prospicienti la strada pubblica ad est, mediante rimozione della pavimentazione e del relativo sottofondo, il rifacimento del massapendio con una pendenza di almeno del
2%, la nuova impermeabilizzazione degli aggetti con resina e/o guaina liquida fibrorinforzata e il ripristino della pavimentazione. Per quanto riguarda il ripristino delle porzioni di immobile danneggiato, si dovrà procedere alla rimozione completa degli intonaci ammalorati, al rifacimento degli stessi, alla rasatura completa della superficie interessata e alla nuova tinteggiatura. Contestualmente si dovrà procedere anche alla pulizia della struttura a chiusura della veranda dell'abitazione di Parte attrice”. *Tale ultima affermazione è stata in parte modificata a seguito delle osservazioni del consulente di parte, cosicchè il consulente d'ufficio ha rivisto il proprio computo metrico inserendo anche gli importi dovuti per la sostituzione della veranda ammalorata.
I costi previsti per l'esecuzione dei lavori sono stati riportati nella relazione peritale alle pagg. 17-18 e 19 nonché nel computo metrico revisionato e allegato alle controdeduzioni alle osservazioni delle parti (che fanno parte integrante della medesima relazione peritale) e sono stati calcolati, applicando le tariffe orarie pubblicate dall'ANCE Bari e Bat attualmente vigenti, in €. 4.851,51 oltre IVA per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, mentre per il ripristino dell'immobile della sig.ra in €. 10.327,11 oltre IVA. Pt_1
Ogni altra domanda assorbita e/o respinta: la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla presunta lesione del diritto di proprietà, formulata genericamente solo con memoria ex art. 183 VI co c.p.c. e formalizzata nella comparsa conclusionale, costituisce domanda nuova ed è pertanto inammissibile;
va respinta, altresì, la domanda di condanna ex art. 96 3^ co c.p.c. non sussistendone i presupposti di legge.
Rimane da regolare le spese di lite e di ctu, comprese quelle del procedimento di istruzione preventiva.
Tenuto conto dell'esito della lite, della misura di corresponsabilità accertata, le spese legali, liquidate come in dispositivo, (tenuto conto che il Giudice di Pace ha dichiarato oltre che la continenza con altro giudizio, anche la sua incompetenza per valore, e che il giudizio di riassunzione non si è svolto poichè la causa è stata immediatamente riunita alla presente), vanno poste solidalmente a carico del Controparte_1 in persona dell'Amministratore p.t. per la quota del 20%, dell
[...] [...]
[..
[...] [...]
per la quota del 60% e dell'Ing. per la quota del 20% Controparte_7 Controparte_4 con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo rubricato al nr. 686/2018 R.G. e liquidate in quella sede, nonché le spese liquidate al CTU Ing. svolta in questo giudizio (€ 1.246,66) vanno poste solidalmente a definitivo CP_6 carico dei convenuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Grazia Maria Lopopolo, definitivamente pronunciando, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
1) accoglie la domanda e accertato il nesso causale tra l'inesatta, omissiva e negligente esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio e il verificarsi dei fenomeni infiltrativi che hanno CP_8 causato danni ad alcune parti dell'immobile di proprietà dell'attrice,
2) dichiara la responsabilità concorrente e solidale per i suddetti danni: del condominio
[...] in persona dell'amministratore pro-tempore, del direttore dei lavori Ing. CP_1 [...]
nonché dell' e per l'effetto CP_4 Controparte_5 condanna in solido tra loro:
3) il condominio in persona dell'amministratore pro-tempore, l' Controparte_1 [...]
, alla immediata Controparte_9 Controparte_4 esecuzione a loro cura e spese dei lavori necessari per la risoluzione delle cause delle infiltrazioni e indicati dal c.t.u. nel computo metrico allegato alla relazione peritale ed alle osservazioni alle controdeduzioni;
4) il condominio in persona dell'amministratore pro-tempore, l' Controparte_1 [...]
al pagamento in Controparte_10 favore dell'attrice – ciascuno per la percentuale sopra indicata- Parte_1 dell'importo di € 10.327,11 oltre oneri accessori, se dovuti, quale importo ritenuto congruo dal CTU nel computo metrico in atti allegato alla relazione peritale ed alle osservazioni alle controdeduzioni depositate in questo giudizio, per il ripristino delle zone ammalorate nel suo appartamento.
5) a rifondere all'avv. Musci Maurizio, dichiaratosi antistatario, le spese di lite che si liquidano, nella misura media e per il valore della causa, in complessivi € 5.077,00 per compenso oltre accessori come per legge ed oltre esborsi del presente giudizio ed in particolare: il Condominio
[...] in persona dell'amministratore pro-tempore nella misura del 20%, l' CP_1 [...] nella misura del 40% e l'Ing. Controparte_5 [...]
nella misura del 20%; CP_4
6) a rifondere integralmente all'attrice le spese liquidate al CTU Ing. per la consulenza svolta CP_6 in questo giudizio (€ 1.246,66), nonché quelle di ATP, nella misura di € 4.557,58, ed in particolare: il in persona dell'amministratore pro-tempore nella Controparte_1
7 misura del 20%, l' nella misura del 40% e Controparte_5
l'Ing. nella misura del 20%; Controparte_4
7) compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice ed i convenuti e . CP_3 CP_2
Trani lì 2/9/2025
Il Giudice
Grazia Maria Lopopolo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale in persona del Giudice Onorario Grazia Maria Lopopolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 6047/2019 a cui è stata riunita quella recante il n. R.G. 806/2021, trattenuta in decisione all'udienza del 4.02.2025 e vertente
TRA rappresentata e difesa dall'avv. MUSCI MAURIZIO ed elettivamente Parte_1 domiciliata nel suo studio in C.SO ITALIA, 16 TRANI
Parte attrice
E appresentato e difeso dall'avv. TARANTINI GIACOMO Controparte_1 all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Nonché contro
e rappresentati e difesi dall'Avv. SALVATORE Controparte_2 Controparte_3 MONTI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Barletta alla Via F. D'Aragona n. 92/A
Parti convenute
Nonché contro
Ing. , rappresentato e difeso dall'Avv. DOMENICO STORELLI ed elettivamente Controparte_4 domiciliato presso il suo Studio in Bisceglie alla Via Roma n. 4;
E in nome del loro legale rappresentante pro- Controparte_5 tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. DOMENICO MALDARELLI e dall'Avv. LUIGI DI TERLIZZI, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Trani alla Via Giovanni Bovio n°193
Terzi chiamati in causa
****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 30/10/2019 la sig.ra conveniva in giudizio il Parte_1
sito in Trani nonché i sigg.ri e lamentando che il proprio Controparte_1 CP_2 CP_3 appartamento era interessato da anni da fenomeni infiltrativi (che avevano danneggiato sia l'intradosso dei balconi posti a ovest, che il vano bagno ad est nonché la veranda e la relativa vetrata), provenienti dal lastrico
1 solare e comunque dalla proprietà sovrastante, chiedeva accertarsi la responsabilità di dette infiltrazioni,
l'eliminazione delle stesse e la conseguente esecuzione dei lavori di riparazione, la rifusione delle spese dell'ATP precedentemente espletata, ivi comprese le spese legali delle stesse. Riferiva che la causa rappresentava il merito dell'Accertamento Tecnico Preventivo già espletato tra le stesse parti.
Si costituivano i convenuti contestando qualsivoglia responsabilità. Il Condominio declinava la propria responsabilità sostenendo che la stessa doveva essere attribuita esclusivamente all'impresa edile, che anni prima aveva effettuato i lavori di ristrutturazione, nonché al direttore dei lavori nominato nell'occasione.
Insisteva, pertanto, per essere autorizzato (autorizzazione concessa), alla chiamata in causa dell'
[...]
e dell'ing. , al fine, in caso di condanna, Controparte_5 Controparte_4 di essere manlevata da ogni responsabilità. Sosteneva, infatti, che i lavori commissionati non erano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le disposizioni impartite. Gli altri convenuti principali, sigg.ri e CP_2
eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva nel giudizio instaurato dalla CP_3 Pt_1
I chiamati in causa respingevano gli addebiti: l'impresa edile osservava che i lavori di ristrutturazione erano stati completati ed accettati regolarmente dal Condominio e dai condomini e che erano decorsi più di due anni dalla conclusione degli stessi per cui era intervenuta la prescrizione;
il direttore dei lavori, contestava gli addebiti affermando la correttezza del proprio operato sollevando altre eccezioni pregiudiziali, poi superate durante il corso del giudizio (riunione con altra causa pendente, espletamento della negoziazione assistita ecc.). Le terze chiamate rilevavano anche che il direttore dei lavori giammai doveva essere chiamato in causa ed incorreva in responsabilità, in quanto il contratto sottoscritto per l'effettuazione dei lavori di ristrutturazione prevedeva espressamente l'esclusione di qualsiasi responsabilità in capo al direttore dei lavori per danni causati dall'esecuzione dei lavori.
La causa veniva riunita, con quella recante il n. R.G. 806/2021 avente ad oggetto la richiesta di ristoro dei danni patrimoniali subiti dall'attrice per le infiltrazioni verificatesi nell'appartamento di proprietà. Il giudizio rubricato al n. R.G. 806/2021, a sua volta, era stato instaurato con atto di riassunzione a seguito dell'ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Trani, il quale si era dichiarato incompetente per valore a decidere sulla vertenza e aveva rilevato ragioni di continenza tra detta causa e quella oggi in esame.
Successivamente veniva svolta altra CTU al fine di rispondere alle molteplici domande formulate dalle parti.
La causa, quindi, pervenuta al sottoscritto G.O. già istruita, veniva inizialmente rimessa sul ruolo al fine di verificare la possibilità di un accordo conciliativo e successivamente introitata per la decisione.
****
In primo luogo, si osserva che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti e (la prima attuale proprietaria del piano attico con uso esclusivo del terrazzo che funge CP_3 CP_2 anche da lastrico solare e il secondo suo dante causa), da ritenersi più propriamente come attinente ad un difetto di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, è priva di pregio dato che il fenomeno infiltrativo lamentato dall'attrice, iniziato subito dopo il 2014 (dopo l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio e quando proprietario del piano attico e dell'uso esclusivo del terrazzo era il sig. ), si è CP_2
2 protratto per molto tempo ed è attualmente in atto. Infatti, pur essendo il lastrico solare/terrazzo a livello una parte comune dell'edificio, l'uso esclusivo dello stesso da parte della sig.ra e prima ancora del sig. CP_3
, comporta una responsabilità di custodia e manutenzione che ricade anche sul proprietario CP_2 dell'attico. Poiché è stato accertato che il danno è c.d. “continuo” la responsabilità ex art. 2051 c.c., potrebbe estendersi ad entrambi i suddetti convenuti oltre che al condominio.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla impresa edile chiamata in causa, si osserva che i danni sono stati tempestivamente denunciati da parte attrice al condominio, il quale, a sua volta, ebbe ad invitare l'impresa ed il direttore dei lavori ad eliminare le cause ed i difetti della ristrutturazione anche durante l'esecuzione dei lavori medesimi. Si aggiunga che l'impresa può essere ritenuta responsabile dei danni, quando gli stessi non siano immediatamente riconoscibili o siano affetti da gravi difetti, o ancora, quando la responsabilità sia derivante dalla violazione dei doveri di diligenza e corretta esecuzione dei lavori, anche oltre i termini di prescrizione invocati e ciò soprattutto se trattasi (come nel caso di specie), di omissione nel verificare e nel porre rimedio alle errate pendenze del lastrico solare.
Deve inoltre respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal direttore dei lavori Ing.
. Infatti, è chiara l'intenzione del di chiedere di essere manlevato da qualsiasi CP_4 CP_1 responsabilità, per i danni subiti dall'attrice, sia dall'impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione che dal direttore dei lavori.
Tanto chiarito, e passando alla disamina del merito della questione sottoposta a questo giudicante, dall'esame della documentazione in atti e dalle consulenze tecniche espletate, emerge chiaramente che le cause delle denunciate infiltrazioni debbono essere ricondotte dall'errata pendenza del lastrico solare nonché all'occlusione dei pluviali a servizio del terrazzo, pluviali, peraltro, in numero e con sezione inferiore a quella necessaria a convogliare le acque meteoriche di un terrazzo ampio complessivamente circa 300 mq.
Il consulente d'ufficio nella sua relazione (le cui conclusioni paiono condivisibili in quanto scevre da vizi logici e fondate su un esame diretto dei luoghi di causa oltre che sullo studio degli atti del precedente
Accertamento Tecnico Preventivo), ha, dopo aver preso visione dei luoghi, preliminarmente osservato che l'appartamento di parte attrice “si presenta in ottimo stato conservativo, fatta eccezione per l'intradosso del solaio della veranda e dell'attiguo aggetto in cui sono evidenti i segni di degrado dovuti ai fenomeni infiltrativi oggetto di causa. Infatti, nelle immediate vicinanze di un pilastro in cemento armato ivi presente,
l'intradosso del solaio della veranda presenta una zona caratterizzata da ammaloramento di intonaco con conseguente distacco di alcune porzioni dello stesso e dei relativi strati di finitura. Tale situazione si aggrava ulteriormente all'intradosso della soletta dell'adiacente balcone che costituisce copertura per
l'immobile di proprietà di Parte attrice, ovvero calpestio del lastrico solare ad accesso esclusivo dell'abitazione superiore di proprietà della Parte convenuta secondaria SI.ra . Lo Parte_2 stillicidio di acqua, mista ai materiali di finitura in dilavamento durante eventi meteorici, ha sporcato in maniera palese la struttura in anticorodal e vetro ivi presente, oltre che danneggiato lo strato più superficiale della pavimentazione posta a calpestio del corrispondente balcone di proprietà di Parte
3 attrice.” Per quanto riguarda le lamentate infiltrazioni nel vano bagno al momento della consulenza, la situazione era stata già risolta.
L'ing. , ha poi individuato le cause delle infiltrazioni affermando che: “Dall'analisi dello stato dei CP_6 luoghi emerge che i fenomeni infiltrativi siano generati dalla combinazione di più cause. Queste si possono riassumere in due macrocategorie: - Carenze ravvisabili nei pluviali ivi presenti;
- Pendenze insufficienti”.
In particolare, “Per quanto concerne i pluviali si è già detto essere in numero insufficiente considerato soprattutto che la loro sezione utile è di gran lunga inferiore a quella nominale per via delle ostruzioni ivi presenti, riducendone sensibilmente le capacità di deflusso. Per quanto riguarda l'evento infiltrativo ancora in corso in corrispondenza dell'aggetto posto a est e insistente sull'abitazione di Parte attrice, la concausa è da ricercare anche nelle esigue pendenze rilevate su quest'ultimo e che come si è detto sono all'incirca dello
0,3%.” “una ulteriore concausa può essere ravvisata nella non perfetta adesione tra il bocchettone di scarico e la guaina circostante. Inoltre l'eccessiva pressione a cui detti pluviali sono sottoposti durante eventi meteorici molto intensi, anche in virtù della loro sezione molto ristretta, potrebbe provocare la fuoriuscita di acqua nei punti di giunzione tra i diversi elementi aggravandone gli effetti.”.
Occorre precisare che, come riferito dall'Ing. benchè il computo metrico relativo ai lavori di CP_6 ristrutturazione dell'edificio e del terrazzo non contemplassero la revisione delle pendenze e la sostituzione dei pluviali, nel corso dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione deliberati dai condomini si ravvisò la necessità di provvedervi tanto che furono emessi due ordini di servizio da parte del direttore dei lavori.
Il primo disponeva “di liberare le ostruzioni che si suppone si siano formate lungo i tratti verticali delle colonne montanti al fine di ripristinare il corretto deflusso delle acque meteoriche” comunicando altresì che
“…nel corso dell'assemblea di condominio del 24.07.2012, è stata approvata la variazione dei lavori consistenti nel modificare le pendenze della parte dei balconi aggettanti sulle pubbliche strade volgendola verso i pluviali esistenti…”. Il secondo, emesso in data 3.10.2012, informava che “…nel corso dell'assemblea di condominio del 27.09.2012 è stata approvata la variazione dei lavori consistenti, oltre alla modifica delle pendenze della parte dei balconi aggettanti sulle pubbliche strade volgendola verso i pluviali esistenti, anche il rifacimento di tutte le pendenze dei terrazzi dei piani attici”.
Ciononostante, l'impresa non ha dato seguito agli ordini di servizio impartiti, omettendo di effettuare gli ulteriori lavori necessari al fine di eliminare i difetti riscontrati, e, sia il che il D.L. non hanno CP_1 opportunamente vigilato affinchè l'impresa desse esecuzione agli ordini di cui sopra.
Il consulente aggiunge che “Anche per quanto riguarda la corretta sigillatura dell'imbocco del pluviale con la guaina circostante, tale situazione seppur non prevista nell'ambito del computo metrico, doveva essere comunque gestita durante l'esecuzione dei lavori in applicazione del principio della diligenza del buon padre di famiglia da parte dell'impresa esecutrice e di chi vigilava i lavori, ovvero della Direzione Lavori.”
È stata quindi raggiunta pienamente la prova che il danno alla proprietà della sussiste ed è derivato Pt_1 dall'errata ed omissiva esecuzione dei lavori di ristrutturazione commissionati dal con CP_1
4 conseguente esclusione di responsabilità diretta a carico dei sigg.ri e (i quali peraltro si CP_3 CP_2 sono attivati per mettere in sicurezza i luoghi per quanto di loro competenza).
Quanto alle responsabilità delle parti in causa, vi è da dire che il in qualità di committente è CP_1 responsabile ex art. 2051 c.c dell'esecuzione dei lavori e della vigilanza sull'appaltatore nonché per i danni a terzi causati dall'appaltatore a meno che non provi il caso fortuito. Infatti, la responsabilità oggettiva si fonda sul nesso causale tra la cosa e il danno, e spetta al dimostrare il caso fortuito per esonerarsi dalla CP_1 responsabilità. Nel caso in esame, escluso il verificarsi del caso fortuito, il si è reso responsabile CP_1 dei danni causati alla per non aver opportunamente vigilato sull'esecuzione dei lavori ed in Pt_1 particolare sull'esecuzione degli ordini di servizio impartiti omettendo, ad esempio, di mettere formalmente in mora l'impresa concedendole un termine per l'esecuzione dei sopradetti lavori. Si ritiene, pertanto, che il debba ritenersi responsabile nella misura del 20%. CP_1
Anche il Direttore dei Lavori risulta responsabile ex art. 2043 c.c., e quindi a titolo extracontrattuale, dei danni subiti dall'attrice. Il D.L., infatti, risponde per omissione di vigilanza sull'impresa quando i vizi derivino da una sua negligenza, configurandosi una responsabilità solidale con l'appaltatore. Il D.L. è tenuto costantemente a vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori: il suo intervento non è limitato, nell'interesse del committente, a rilevare i vizi ma egli è onerato, nell'esecuzione del mandato ricevuto, a impedire la realizzazione di opere difettose, attivandosi anche per far effettuare gli interventi correttivi necessari (specie se i difetti incidano sulla sicurezza e su elementi essenziali dell'edificio). Nella fattispecie in esame l'Ing.
ha operato negligentemente omettendo di vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori ed in particolare CP_4 sull'esecuzione di quelli descritti nei due ordini di servizio da lui stesso suggeriti ed impartiti. Addirittura, a fine lavori, ha redatto un Certificato di Regolare Esecuzione con garanzia valevole 6 anni a decorrere dal
01.06.2014. Si ritiene, pertanto, che egli sia responsabile nella misura del 20%.
Infine, l'impresa edile è nella vicenda, maggiormente responsabile dei danni cagionati dalle infiltrazioni.
Infatti, non solo non ha eseguito i lavori commissionati dal in aggiunta ed a modifica di quelli CP_1 preventivati e resisi necessari nel corso dell'esecuzione, ma ha omesso di agire con correttezza e perizia. Non vi è chi non veda che, in applicazione del principio della diligenza del buon padre di famiglia, l'impresa unitamente al Direttore dei Lavori, avrebbero dovuto porre rimedio ai difetti riscontrati (si pensi all'ostruzione dei pluviali), a prescindere dagli ordini di servizio impartiti e proprio al fine di evitare danni successivi. Del resto, il contratto sottoscritto con il committente prevedeva espressamente la possibilità di effettuare lavori in misura maggiore rispetto a quelli preventivati con un incremento del 10% del compenso pattuito. Si ritiene, pertanto, che l'impresa debba ritenersi responsabile dei danni nella misura pari al 60%.
In definitiva si concorda con il consulente d'ufficio nell'attribuire la responsabilità per i danni causati all'attrice in via solidale - seppur a vario titolo - (ai sensi degli artt. 2055 e 1298 c.c.) al Condominio, al
Direttore dei Lavori ed all' . Parte_3
Per quanto riguarda la risoluzione delle infiltrazioni e il ripristino delle zone ammalorate dell'immobile dell'attrice, il consulente tecnico ha compiutamente ed esattamente elencato i lavori (nella relazione peritale
5 e nelle controdeduzioni alle osservazioni delle parti), da effettuarsi, consistenti nel “ripristinare la sezione utile di tutti i pluviali presenti sul lastrico solare di estensione maggiore, ivi compresa la riapertura di quello attualmente chiuso, attraverso la sostituzione degli imbocchi e la messa in atto di un intervento di pulizia con acqua in pressione, al fine di eliminare eventuali ostruzioni lungo il tratto verticale. L'area immediatamente intorno a ciascun pluviale deve essere opportunamente liberata dalla pavimentazione e del sottostante massetto, per procedere all'inserimento del nuovo imbocco, in luogo di quello esistente, e alla sigillatura dello stesso con la guaina circostante. Successivamente si potrà procedere al rifacimento del massetto di posa e della pavimentazione. E' opportuno, altresì, dotare ciascun imbocco di griglia parafoglia al fine di evitare la nuova ostruzione degli stessi. Tale intervento deve essere accompagnato da un'opera di rifacimento delle pendenze dei due aggetti prospicienti la strada pubblica ad est, mediante rimozione della pavimentazione e del relativo sottofondo, il rifacimento del massapendio con una pendenza di almeno del
2%, la nuova impermeabilizzazione degli aggetti con resina e/o guaina liquida fibrorinforzata e il ripristino della pavimentazione. Per quanto riguarda il ripristino delle porzioni di immobile danneggiato, si dovrà procedere alla rimozione completa degli intonaci ammalorati, al rifacimento degli stessi, alla rasatura completa della superficie interessata e alla nuova tinteggiatura. Contestualmente si dovrà procedere anche alla pulizia della struttura a chiusura della veranda dell'abitazione di Parte attrice”. *Tale ultima affermazione è stata in parte modificata a seguito delle osservazioni del consulente di parte, cosicchè il consulente d'ufficio ha rivisto il proprio computo metrico inserendo anche gli importi dovuti per la sostituzione della veranda ammalorata.
I costi previsti per l'esecuzione dei lavori sono stati riportati nella relazione peritale alle pagg. 17-18 e 19 nonché nel computo metrico revisionato e allegato alle controdeduzioni alle osservazioni delle parti (che fanno parte integrante della medesima relazione peritale) e sono stati calcolati, applicando le tariffe orarie pubblicate dall'ANCE Bari e Bat attualmente vigenti, in €. 4.851,51 oltre IVA per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, mentre per il ripristino dell'immobile della sig.ra in €. 10.327,11 oltre IVA. Pt_1
Ogni altra domanda assorbita e/o respinta: la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla presunta lesione del diritto di proprietà, formulata genericamente solo con memoria ex art. 183 VI co c.p.c. e formalizzata nella comparsa conclusionale, costituisce domanda nuova ed è pertanto inammissibile;
va respinta, altresì, la domanda di condanna ex art. 96 3^ co c.p.c. non sussistendone i presupposti di legge.
Rimane da regolare le spese di lite e di ctu, comprese quelle del procedimento di istruzione preventiva.
Tenuto conto dell'esito della lite, della misura di corresponsabilità accertata, le spese legali, liquidate come in dispositivo, (tenuto conto che il Giudice di Pace ha dichiarato oltre che la continenza con altro giudizio, anche la sua incompetenza per valore, e che il giudizio di riassunzione non si è svolto poichè la causa è stata immediatamente riunita alla presente), vanno poste solidalmente a carico del Controparte_1 in persona dell'Amministratore p.t. per la quota del 20%, dell
[...] [...]
[..
[...] [...]
per la quota del 60% e dell'Ing. per la quota del 20% Controparte_7 Controparte_4 con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo rubricato al nr. 686/2018 R.G. e liquidate in quella sede, nonché le spese liquidate al CTU Ing. svolta in questo giudizio (€ 1.246,66) vanno poste solidalmente a definitivo CP_6 carico dei convenuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Grazia Maria Lopopolo, definitivamente pronunciando, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
1) accoglie la domanda e accertato il nesso causale tra l'inesatta, omissiva e negligente esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio e il verificarsi dei fenomeni infiltrativi che hanno CP_8 causato danni ad alcune parti dell'immobile di proprietà dell'attrice,
2) dichiara la responsabilità concorrente e solidale per i suddetti danni: del condominio
[...] in persona dell'amministratore pro-tempore, del direttore dei lavori Ing. CP_1 [...]
nonché dell' e per l'effetto CP_4 Controparte_5 condanna in solido tra loro:
3) il condominio in persona dell'amministratore pro-tempore, l' Controparte_1 [...]
, alla immediata Controparte_9 Controparte_4 esecuzione a loro cura e spese dei lavori necessari per la risoluzione delle cause delle infiltrazioni e indicati dal c.t.u. nel computo metrico allegato alla relazione peritale ed alle osservazioni alle controdeduzioni;
4) il condominio in persona dell'amministratore pro-tempore, l' Controparte_1 [...]
al pagamento in Controparte_10 favore dell'attrice – ciascuno per la percentuale sopra indicata- Parte_1 dell'importo di € 10.327,11 oltre oneri accessori, se dovuti, quale importo ritenuto congruo dal CTU nel computo metrico in atti allegato alla relazione peritale ed alle osservazioni alle controdeduzioni depositate in questo giudizio, per il ripristino delle zone ammalorate nel suo appartamento.
5) a rifondere all'avv. Musci Maurizio, dichiaratosi antistatario, le spese di lite che si liquidano, nella misura media e per il valore della causa, in complessivi € 5.077,00 per compenso oltre accessori come per legge ed oltre esborsi del presente giudizio ed in particolare: il Condominio
[...] in persona dell'amministratore pro-tempore nella misura del 20%, l' CP_1 [...] nella misura del 40% e l'Ing. Controparte_5 [...]
nella misura del 20%; CP_4
6) a rifondere integralmente all'attrice le spese liquidate al CTU Ing. per la consulenza svolta CP_6 in questo giudizio (€ 1.246,66), nonché quelle di ATP, nella misura di € 4.557,58, ed in particolare: il in persona dell'amministratore pro-tempore nella Controparte_1
7 misura del 20%, l' nella misura del 40% e Controparte_5
l'Ing. nella misura del 20%; Controparte_4
7) compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice ed i convenuti e . CP_3 CP_2
Trani lì 2/9/2025
Il Giudice
Grazia Maria Lopopolo
8