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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/10/2025, n. 2980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2980 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8172/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa ON UI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 8172/2023 R.G.
TRA
e , in proprio e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
, rapp.ti e difesi come da mandato in atti dagli Avv.ti MARANÒ Persona_1
IE e FO TA;
ATTORI
CONTRO
, in persona del rapp.to e difeso ex lege dall'AVVOCATURA Controparte_1 CP_2
DELLO STATO;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato in data 1.12.2023, e , in Parte_1 Parte_3
proprio e in qualità di eredi di , hanno convenuto in giudizio Persona_1
il per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della perdita del Controparte_1
loro congiunto, , dipendente del suddetto . Persona_2 CP_1
Nel dettaglio, hanno esposto che il loro dante causa (padre degli odierni attori e coniuge della
), nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative (coibentatore addetto alla Per_1
conservazione, distribuzione e manipolazione dell'amianto), ha contratto il mesotelioma pleurico - proprio in ragione della prolungata esposizione a massicce quantità di amianto - che lo ha condotto alla morte.
Gli odierni attori hanno dedotto di aver adito, dapprima, il Giudice del lavoro di Taranto, promuovendo l'azione di risarcimento dei danni iure hereditatis, e che l'azione promossa dinanzi alla Magistratura del lavoro si è definitivamente conclusa con sentenza di appello n. 376/2019,
1 passata in giudicato, con la quale è stato riconosciuto il nesso di causalità tra l'esposizione all'amianto e la contrazione della malattia, nonché tra questa e il decesso.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito il , il quale, in via Controparte_1
preliminare, ha eccepito la prescrizione del diritto azionato e l'inutilizzabilità dell'accertamento contenuto nelle sentenze emesse dal Giudice del lavoro, le quali non godono dell'efficacia di giudicato nell'odierno giudizio. Nel merito, ha concluso per il rigetto della domanda perché infondata.
Con ordinanza del 5.07.2024, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 25.09.2025 per la precisazione delle conclusioni, concedendo alle parti i termini ex art. 189 c.p.c.; a detta udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita l'accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Tuttavia, debbono dapprima essere esaminate le eccezioni preliminari proposte dal CP_1
convenuto, le quali sono infondate.
La prima eccezione attiene alla prescrizione del diritto.
Per la difesa ministeriale, la pretesa risarcitoria di parte attrice, avendo natura extracontrattuale, sarebbe prescritta poiché sono trascorsi sei anni dal decesso del senza che siano stati posti Pt_1
in essere utili atti interruttivi.
Nel dettaglio, il , evocando la giurisprudenza giuslavorista sul tema, ha dedotto come la CP_1
domanda di risarcimento per la perdita del rapporto parentale, proposta iure proprio dai congiunti del lavoratore, trovi infatti fondamento esclusivamente nella responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., anche qualora la morte del dipendente derivi da inadempimento contrattuale del datore di lavoro. Infatti, il rapporto contrattuale tra il de cuius e l'Amministrazione convenuta produce effetti solo tra le parti, generando responsabilità contrattuale unicamente verso il lavoratore e non verso i suoi congiunti, che possono agire solo iure hereditario, non potendo lamentare una responsabilità contrattuale per i danni da loro direttamente patiti.
Sulla base di queste considerazioni, ed evidenziato che il decesso è successivo all'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. legge Cirielli), troverebbe applicazione il termine prescrizionale di sei anni ex art. 2947 co. 3 c.c. e, quindi, alla data di introduzione dell'odierno giudizio (dicembre 2023) il diritto risarcitorio risultava prescritto (cfr. pp.
2-3 della comparsa di costituzione e risposta).
L'eccezione è infondata.
2 Orbene, le considerazioni svolte da parte convenuta sono parzialmente condivisibili con riferimento alla normativa richiamata, pur non cogliendo nel segno con riferimento alle conclusioni raggiunte.
Infatti, è corretto collocare la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale e, quindi, individuare il riferimento normativo nell'art. 2947 c.c., in particolare nel terzo comma, trattandosi di un fatto considerato dalla legge come reato, con la conseguenza che, se per il reato è stabilita una prescrizione più lunga rispetto a quella civilistica ordinaria, questa si applica anche all'azione civile.
Nella specie, poi, il reato di cui trattasi è correttamente individuato nella fattispecie di omicidio colposo, disciplinato dall'art. 589 c.p.
Tuttavia, il convenuto, nell'individuare il termine di prescrizione applicabile al caso di CP_1
specie, ha errato nel considerare il primo comma, atteso che nella vicenda in esame è al secondo comma dell'art. 589 c.p. che occorre guardare. Ed infatti, nella specie, ricorre l'ipotesi di fatto
“commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” la cui pena è quella della reclusione da due a sette anni (cfr. art. 589 co. 2 c.p.) e non sei anni come erroneamente ritenuto dal . CP_1
Individuata con esattezza l'ipotesi delittuosa di riferimento, può procedersi con l'effettuare il calcolo esatto del periodo prescrizionale, avendo riguardo dell'art. 157 c.p., il quale, come correttamente evidenziato dal convenuto, è stato interessato da una modifica significativa nel 2005, ad opera della legge n. 251 (c.d. Legge Cirielli).
Alla disamina sin qui riportata, è appena il caso di aggiungere che è fuor di dubbio che la nuova modalità di calcolo della prescrizione, per come modificata dalla legge Cirielli, vada applicata anche al caso di specie, poiché, trattandosi di reato di evento, lo stesso si considera consumato nel momento in cui si verifica l'evento morte che, nella specie, è avvenuto nel 2008 e quindi dopo l'entrata in vigore della l. 251/2005.
Ebbene, è proprio in applicazione della norma per come riformata dalla legge Cirielli che il termine di prescrizione è maggiore rispetto a quanto in maniera errata calcolato dal convenuto, CP_1
poiché a norma del sesto comma dell'art. 157 c.p. i termini di prescrizione “sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli … 589, secondo e terzo comma”.
Tutto sin qui considerato in diritto, tenuto pertanto conto del combinato disposto degli artt. 2947, co. 3, c.c., 157 comma 6 (ratione temporis) e 589 co. 2 c.p., osserva il giudicante che, nella specie, il termine di prescrizione per la domanda di risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale è di anni quattordici.
3 Inoltre, onde fugare ogni dubbio interpretativo, giova sin da subito precisare che il più lungo termine prescrizionale si applica anche ai congiunti della vittima del reato.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il più lungo termine previsto dall'art. 2947, comma 3, c.c.
è applicabile, indistintamente, a tutti i possibili soggetti attivi della pretesa risarcitoria, e, quindi, sia in caso di domanda proposta dalla vittima diretta o indiretta del reato, sia nell'ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur avendo risentito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza,
24/10/2018, n. 26958; conf. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 05/07/2017, n. 16481).
Pertanto, in definitiva, per ciò che concerne l'odierna domanda di risarcimento del danno richiesto dagli eredi iure proprio, poiché la prescrizione di anni quattordici decorre dal decesso del , Pt_1
avvenuto in data 13.03.2008, e tenuto conto che gli attori hanno effettuato regolare atto CP_ interruttivo della prescrizione in data 19.12.2017 (cfr. doc. “ consegna pec del 19.12.2017.eml” allegato all'atto di citazione), il diritto non può dirsi prescritto.
La seconda eccezione proposta dal attiene all'inutilizzabilità dell'accertamento contenuto CP_1
nelle sentenze emesse dal Giudice del lavoro.
Detta eccezione è parimenti infondata.
Sul punto, basti rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha chiaramente affermato che “In tema di responsabilità civile per la morte del lavoratore, l'accertamento in ordine al nesso di causalità tra condotta ed evento nonché alla colpa del datore di lavoro, contenuto nella sentenza definitiva che lo abbia condannato al risarcimento del danno sulla domanda proposta dai congiunti
“iure hereditatis”, costituisce giudicato esterno nel diverso giudizio promosso dai medesimi ex art.
2043 c.c. per il ristoro del pregiudizio subito “iure proprio”, restando irrilevante che l'azione ex art.
2087 c.c. abbia natura contrattuale e sia soggetta alla presunzione di colpa della parte datrice alla quale spetta dimostrare l'assenza di rimproverabilità soggettiva, giacché la definitiva statuizione sull'esistenza dell'elemento soggettivo ha una valenza ontologica che prescinde dalle effettive modalità del suo accertamento” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 04/05/2018, n. 10578).
Superate le richiamate eccezioni preliminari, è possibile esaminare il merito della domanda attorea, la quale è fondata.
Venendo al merito della domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale - premesse tutte le considerazioni innanzi esposte con riferimento all'utilizzabilità del giudicato esterno - va innanzitutto precisato che risulta provata la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal de cuius e la malattia contratta, nonché tra questa e la morte.
4 Il giudice del lavoro di Taranto, sul punto, è stato particolarmente chiaro con riferimento a detto aspetto, dal momento che, dopo aver esaminato le risultanze probatorie, ha concluso “per la natura professionale della patologia neoplastica che condusse al decesso il dante causa” degli allora ricorrenti (cfr. p. 3 della sentenza del Tribunale di Taranto n. 3524/2014 del 25.11.2015).
Con altrettanta chiarezza, poi, il Tribunale tarantino ha ricondotto la contrazione della patologia all'“assenza di predisposizione da parte del Ministero datore di lavoro di tutte le misure e presidi atti
a salvaguardare la salute del fu , con conseguente responsabilità contrattuale di Pt_1
quest'ultimo ex art. 2087 c.c.”, ravvisandone quindi il profilo colposo a carico del convenuto (cfr. p.
3 della sentenza del Tribunale di Taranto n. 3524/2014 del 25.11.2015).
Detta questione - merita di essere evidenziato - è stata oggetto di esame anche della Corte di appello, avendo costituito specifico motivo di impugnazione da parte del . CP_1
In sede di gravame, i giudici territoriali hanno analizzato in maniera estremamente approfondita detto aspetto, concludendo che non possa in alcun modo ritenersi che “negli anni in cui Per_2
ha svolto mansioni che comportavano l'esposizione e maneggiamento di amianto il
[...]
non fosse a conoscenza della sua pericolosità” (cfr. pp.
3-5 della sentenza della Corte di CP_1
Appello di Lecce n. 376/2019 del 21.05.2019)
Orbene, ciò chiarito in punto di responsabilità, vanno ora affrontate le domande risarcitorie.
Gli attori, infatti, hanno chiesto il ristoro dei danni patrimoniali iure proprio da perdita del rapporto parentale, anche nella qualità di eredi della madre – nonché coniuge del cuius – deceduta in data successiva al . Pt_1
Con riferimento a detta voce di danno, ed in particolare all'onere probatorio gravante in capo ai danneggiati, giova richiamare la pertinente giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che “In materia di risarcimento del danno parentale, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano, ferma restando la possibilità per il danneggiante di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite” (Cass. civ. Sez. III, 30/08/2022, n. 25541).
Ciò precisato, va evidenziato che è da ritenersi raggiunta, anche in via presuntiva, la prova dell'intensità del vincolo familiare che legava gli odierni attori e la alla vittima primaria. Per_1
In particolare, con riferimento alla compianta è possibile presumere l'intensità del vincolo Per_1
affettivo stante il legame di coniugio che legava costei a;
parimenti con Persona_2
riferimento ai figli, odierni attori, ed , conviventi con il padre, stante quanto Parte_1 Pt_2
5 asserito dagli attori e non contestato da parte convenuta (cfr. p. 4 dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio).
Orbene, appurata l'esistenza e l'intensità del legame affettivo che univa tutti i congiunti al , Pt_1
va poi rilevato che nella determinazione delle somme da attribuire agli attori per ristorarli del predetto pregiudizio si ritiene di utilizzare le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal Tribunale di Milano.
Preliminarmente, tuttavia, giova una sintetica precisazione con riferimento al criterio di liquidazione da adoperare.
In tema di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, con la nota pronuncia n.
10579/2021, la Suprema Corte di Cassazione ha disapprovato l'utilizzo delle tabelle meneghine, basate su di un sistema a forbice, in favore di sistemi tabellari fondati sul punto variabile.
All'indomani della pronuncia richiamata, ai fini di una più equa liquidazione, si è scelto quindi di utilizzare le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal Tribunale di Roma.
Il più recente arresto giurisprudenziale sul tema, tuttavia, preso atto dell'ultimo adeguamento delle
Tabelle Milanesi in tal senso, ha sancito che “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema “a punto variabile” (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione “a forbice”) che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa “pura”, purché sorretta da adeguata motivazione” (Cass. civ. Sez. III Ord., 16/12/2022, n. 37009).
Tenuto conto degli sviluppi giurisprudenziali come sin qui ricostruiti e tenuto altresì conto del fatto che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, i valori indicati nella Tabella elaborata dal Tribunale di Milano, essendo i criteri di liquidazione più diffusi sul territorio nazionale, consentono di garantire la parità di trattamento (cfr. Cass., sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408), questo giudicante ritiene equo applicare al caso di specie le nuove e più aggiornate Tabelle meneghine.
Nello specifico, circa il danno da perdita del rapporto parentale, le nuove Tabelle Milanesi, nel recepire i principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte, delineano due differenti sistemi tabellari,
l'uno in riferimento alla perdita di un parente di primo grado e l'altro con riferimento alla perdita di un parente di secondo grado, differenziate nel valore monetario attribuito al singolo punto, nonché nel criterio di distribuzione dei punti stessi.
6 Nel determinare la somma in concreto spettante per ogni singolo danneggiato, le circostanze rilevanti sono:
a) l'età della vittima primaria: il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto deceduto, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
detto parametro consente l'attribuzione massima di 28 punti e minima di 4.
b) l'età della vittima secondaria: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima;
detto parametro consente l'attribuzione massima di 28 punti e minima di 24.
c) la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite: si deve presumere che il danno sia tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
detto parametro consente l'attribuzione di 16 punti in caso di convivenza e di 8 nel caso in cui vittima primaria e secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale.
d) sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi;
detto parametro consente l'attribuzione di 16 punti nel caso in cui non vi sia alcun superstite e, nel caso in cui vi siano 1, 2 o 3 superstiti, rispettivamente 14, 12 e 9 punti.
e) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: va tenuto conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria;
detto parametro consente l'attribuzione di un punteggio che va da 0 a
30.
L'ultima circostanza, tuttavia, merita un approfondimento ulteriore.
Quello individuato alla lettera E), a ben vedere, costituisce l'unico parametro di natura “soggettiva”, tra i cinque individuati dall'Osservatorio, e “riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva, si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche
7 obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa” (cfr. Allegato 2 alle Tabelle 2022, p. 17).
Nel dettaglio, assumono particolare rilevanza - a titolo esemplificativo e non tassativo - le frequentazioni, la condivisione delle festività e ricorrenze, delle vacanze, delle attività lavorative o sportive, come pure le attività di assistenza sanitaria e domestica e l'eventuale stato di agonia e particolare durata della malattia della vittima primaria, laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria.
In altri termini, se tutte le circostanze sono volte all'attribuzione di un punteggio sulla scorta di situazioni oggettivamente valutabili (età, convivenza, numero di superstiti), il parametro E, al contrario, coinvolge aspetti non oggettivamente valutabili, poiché attinenti agli aspetti più intimi del rapporto affettivo.
Orbene, partendo dal presupposto che la morte di una persona determina logicamente la rottura dei rapporti che questa intratteneva con i propri congiunti, cagionando una vera e propria disgregazione del nucleo familiare, è ragionevole ritenere che la morte abbia sempre una particolare incidenza nei rapporti affettivi, come pure è verosimile che si abbia sempre un'alterazione delle abitudini di vita nei congiunti superstiti, salvo specifiche e particolari situazioni – che sarà onere del danneggiante provare – in cui ciò non accade.
Ciò posto, la previsione della circostanza E nelle Tabelle meneghine mira a valorizzare l'intensità dello specifico rapporto tra vittima e congiunto e la conseguente alterazione delle abitudini di vita che ne scaturisce, la quale, sebbene sempre presumibile, è ragionevolmente diversa in ogni singola e specifica situazione.
Per tutto ciò, nell'attribuzione di un punteggio è allo specifico rapporto dedotto in giudizio che il giudicante deve “guardare”.
Quindi, se le Tabelle redatte dall'Osservatorio, come si è già evidenziato, propongono per la circostanza E un'attribuzione massima di trenta punti, a parere del Tribunale il riconoscimento del punteggio massimo è consentita solo nell'ipotesi in cui uno specifico rapporto parentale presenti circostanze che consentano di presumere una relazione affettiva particolarmente intensa (si veda l'ipotesi descritta nelle stesse Tabelle, ossia il caso di un bambino di 5 anni che perde il genitore,
“ipotesi in cui di regola vi è convivenza ed è ordinariamente presumibile la condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana, nonché la dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria per le attività di cura, educazione ed assistenza parentale”, cfr. Allegato 2 alle
Tabelle, p. 19).
8 Pertanto, ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, è opportuno compiere una valutazione complessiva che tenga conto al contempo “sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive” (cfr. p. 5 delle Tabelle).
Tutto ciò presupposto, nel caso di specie, va rilevato che gli attori non hanno allegato, né provato, circostanze specifiche che consentano una personalizzazione massima, avendo fatto riferimento a massime di carattere generale;
né sono state avanzate richieste istruttorie volte a provare una particolare intensità del rapporto affettivo, sulla frequentazione, sulle abitudini di vita e in che modo queste siano cambiate. I capitoli di prova articolati, difatti, attengono pur sempre a circostanze di comune esperienza, come i pranzi della domenica, aiuto reciproco nell'assistenza personale, hobby condivisi e festività trascorse tutti assieme (cfr. pp.
1-2 della memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c.).
D'altro canto, tenuto conto della specifica patologia di cui ha sofferto il , notoriamente Pt_1
aggressiva e molto dolorosa, è verosimile che ciò abbia costretto i familiari tutti, ma in modo particolare il coniuge e i figli conviventi, ad assistenza continua, oltre alla condivisione dello stato di agonia dovuto alla malattia e alla frustrazione dell'assistere impotenti all'avanzare della stessa sino alla cachessia del congiunto.
Per tutti questi motivi, si ritiene equo riconoscere per la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto (i.e. circostanza E), un punteggio intermedio di 10 punti per il coniuge e di 5 ai figli.
Ciò chiarito, va quindi esamina la posizione di ogni singolo attore, nonché della de cuius , Per_1
il cui ristoro è oggi chiesto dagli attori quali eredi di costei, alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte.
Orbene, nella specie va considerato, innanzitutto, che la vittima primaria era padre degli attori e marito della e, pertanto, trova applicazione la tabella riferita alla perdita di un parente di Per_1
primo grado, i cui valori monetari sono stati aggiornati all'1.1.2024 nell'edizione aggiornata delle
Tabelle (pubblicata il 4.06.2024), la quale assegna al singolo punto base il valore di € 3.911,00.
Occorre quindi determinare l'importo spettante ad ogni attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, distinguendo le posizioni di ognuno di essi, prendendo le mosse dal fatto che la vittima primaria è deceduta all'età di 57 anni e che ognuno degli attori gode della presenza di due superstiti, dati comuni ad ognuna delle singole posizioni.
1. , figlio del , al tempo del decesso di costui aveva l'età di 31 Parte_1 Pt_1
anni, lo stesso conviveva con la vittima primaria dell'illecito e vi è la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare del de cuius (ossia l'altro genitore e una sorella).
9 A , pertanto, va liquidata la somma complessiva di euro 285.503,00, Parte_1
corrispondenti ad un totale di 73 punti, così determinati:
a) 18 punti per l'età della vittima primaria;
b) 22 punti per l'età della vittima secondaria;
c) 16 punti stante la convivenza con il de cuius;
d) 12 punti per la sopravvivenza di due congiunti;
e) 5 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva;
2. , figlia del , al tempo del decesso di costui aveva l'età di 27 anni, la Parte_3 Pt_1
stessa conviveva con la vittima primaria dell'illecito e vi è la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare del de cuius (ossia l'altro genitore e un fratello).
A , pertanto, va liquidata la somma complessiva di euro 293.325,00, Parte_3
corrispondenti ad un totale di 75 punti, così determinati:
a) 18 punti per l'età della vittima primaria;
b) 24 punti per l'età della vittima secondaria;
c) 16 punti stante la convivenza con il de cuius;
d) 12 punti per la sopravvivenza di due congiunti;
e) 5 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva;
3. (ed oggi per lei gli attori in qualità di eredi), moglie Persona_1
del , al tempo del decesso di costui aveva l'età di 53 anni, la stessa conviveva con la Pt_1
vittima primaria dell'illecito e vi è la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare del de cuius (ossia due figli).
A e , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_3 Persona_1
, pertanto, va liquidata la somma complessiva di euro 289.414,00, da ripartirsi
[...]
secondo le quote di spettanza, corrispondenti ad un totale di 74 punti, così determinati:
a) 18 punti per l'età della vittima primaria;
b) 18 punti per l'età della vittima secondaria;
c) 16 punti stante la convivenza con il de cuius;
d) 12 punti per la sopravvivenza di due congiunti;
e) 10 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva;
Le somme di cui alle statuizioni di condanna, quantificate in moneta attuale, vanno maggiorate di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino alla data del sinistro;
con la sentenza il debito di valore si trasforma in debito di valuta e sono dovuti gli interessi dalla decisione al saldo.
10 Definita l'entità del risarcimento spettante a ciascuna parte per il ristoro del danno patito, da ultimo, va precisato quanto segue con riferimento allo scomputo delle somme già percepite.
Nel dettaglio, il ha chiesto: “disporre dal credito risarcitorio liquidato lo scomputo delle CP_1
somme già corrisposte o tabellarmente corrispondibili dall' nonchè quelle già corrisposte CP_4
dall'Amm.ne ad altro titolo sia indennitario che risarcitorio e quelle percepite o da percepire dagli eredi in forza delle sentenze 376/19 e 1107/2022 della locale Corte d'appello per le ragioni tutte sopra esposte” (cfr. p. 24 della comparsa di costituzione e risposta).
Orbene, nel caso di specie, è ben vero che dal risarcimento del danno non patrimoniale liquidato iure proprio ai familiari andrebbe detratta la somma maturata in capo alla , quale Per_1
erogazione dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio, già liquidita ai germani in Pt_1
qualità di eredi della con la sentenza n. 1107/2022 emessa dalla Corte di Appello di Lecce, Per_1
pubblicata il 31.01.2023, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., 25/05/2023, n. 14528; nonché Cass. civ., Sez. III, Sent., 30/11/2018, n. 31007).
Tuttavia, le somme riconosciute dal Giudice del lavoro con la richiamata decisione n. 1107/2022, che dovrebbero essere portate in compensazione, in concreto non sono state liquidite alle parti.
Infatti, con le memorie istruttorie ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., gli attori hanno prodotto documentazione da cui si evince chiaramente che, avendo la signora già percepito e Per_1
goduto di rendita “di cui è esclusa la cumulabilità con gli assegni vitalizi e con altre provvidenze CP_4
pubbliche conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze” nulla altro è dovuto né in relazione all'“assegno vitalizio”, né a titolo di “speciale assegno vitalizio” (cfr. Decreto n.
08/AV/2023, allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 di parte attrice).
Nessuna compensazione può essere operata, pertanto, con riferimento a dette speciali elargizioni che, in concreto, non ci sono state.
Per ciò che concerne, invece, la rendita va esclusa la compensazione atteso che, per costante CP_4
giurisprudenza, “quando essa consista in una rendita in favore dei superstiti in caso di morte del lavoratore assicurato, costituisce risarcimento del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto, del quale i beneficiati sono titolari in base ad un proprio diritto spettante esattamente per la loro qualità di assistiti. Ne consegue che allo stesso modo di quanto avviene per il diritto del lavoratore infortunato a non vedere pregiudicato il suo diritto ai risarcimento dei danni alla persona per effetto dell'azione surrogatoria esercitata ai sensi dell'art. 28 della legge n. 990 del
1969 dall'ente previdenziale per il recupero delle prestazioni erogate a ristoro del danno patrimoniale, anche per i superstiti, assegnatari di rendita in caso di decesso del lavoratore loro
11 congiunto, deve valere analoga disciplina di rispetto del diritto al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti riconosciuto” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 10/03/2017, n. 6306).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori di parte attrice, dichiaratisi antistatari, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, sulla scorta del decisum, e ridotti della metà in ragione dell'esigua attività processuale svolta dalle parti e della natura prettamente documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nella causa n. 8172/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Accoglie la domanda risarcitoria proposta dagli attori e per l'effetto condanna il
[...]
a corrispondere la somma di: CP_1
- euro 285.503,00 a , a titolo di risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale iure proprio, oltre accessori come in motivazione;
- euro 293.325,00 a , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure Parte_3
proprio, oltre accessori come in motivazione;
- euro 289.414,00, oltre accessori come in motivazione, in favore di e Parte_1
, quali eredi di , secondo le rispettive Parte_3 Persona_1
quote ereditarie;
b) Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore dei difensori degli Controparte_1
attori, dichiaratisi antistatari, liquidate in euro 7.831,00 oltre spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa ON UI
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa ON UI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 8172/2023 R.G.
TRA
e , in proprio e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
, rapp.ti e difesi come da mandato in atti dagli Avv.ti MARANÒ Persona_1
IE e FO TA;
ATTORI
CONTRO
, in persona del rapp.to e difeso ex lege dall'AVVOCATURA Controparte_1 CP_2
DELLO STATO;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato in data 1.12.2023, e , in Parte_1 Parte_3
proprio e in qualità di eredi di , hanno convenuto in giudizio Persona_1
il per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della perdita del Controparte_1
loro congiunto, , dipendente del suddetto . Persona_2 CP_1
Nel dettaglio, hanno esposto che il loro dante causa (padre degli odierni attori e coniuge della
), nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative (coibentatore addetto alla Per_1
conservazione, distribuzione e manipolazione dell'amianto), ha contratto il mesotelioma pleurico - proprio in ragione della prolungata esposizione a massicce quantità di amianto - che lo ha condotto alla morte.
Gli odierni attori hanno dedotto di aver adito, dapprima, il Giudice del lavoro di Taranto, promuovendo l'azione di risarcimento dei danni iure hereditatis, e che l'azione promossa dinanzi alla Magistratura del lavoro si è definitivamente conclusa con sentenza di appello n. 376/2019,
1 passata in giudicato, con la quale è stato riconosciuto il nesso di causalità tra l'esposizione all'amianto e la contrazione della malattia, nonché tra questa e il decesso.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito il , il quale, in via Controparte_1
preliminare, ha eccepito la prescrizione del diritto azionato e l'inutilizzabilità dell'accertamento contenuto nelle sentenze emesse dal Giudice del lavoro, le quali non godono dell'efficacia di giudicato nell'odierno giudizio. Nel merito, ha concluso per il rigetto della domanda perché infondata.
Con ordinanza del 5.07.2024, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 25.09.2025 per la precisazione delle conclusioni, concedendo alle parti i termini ex art. 189 c.p.c.; a detta udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita l'accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Tuttavia, debbono dapprima essere esaminate le eccezioni preliminari proposte dal CP_1
convenuto, le quali sono infondate.
La prima eccezione attiene alla prescrizione del diritto.
Per la difesa ministeriale, la pretesa risarcitoria di parte attrice, avendo natura extracontrattuale, sarebbe prescritta poiché sono trascorsi sei anni dal decesso del senza che siano stati posti Pt_1
in essere utili atti interruttivi.
Nel dettaglio, il , evocando la giurisprudenza giuslavorista sul tema, ha dedotto come la CP_1
domanda di risarcimento per la perdita del rapporto parentale, proposta iure proprio dai congiunti del lavoratore, trovi infatti fondamento esclusivamente nella responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., anche qualora la morte del dipendente derivi da inadempimento contrattuale del datore di lavoro. Infatti, il rapporto contrattuale tra il de cuius e l'Amministrazione convenuta produce effetti solo tra le parti, generando responsabilità contrattuale unicamente verso il lavoratore e non verso i suoi congiunti, che possono agire solo iure hereditario, non potendo lamentare una responsabilità contrattuale per i danni da loro direttamente patiti.
Sulla base di queste considerazioni, ed evidenziato che il decesso è successivo all'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. legge Cirielli), troverebbe applicazione il termine prescrizionale di sei anni ex art. 2947 co. 3 c.c. e, quindi, alla data di introduzione dell'odierno giudizio (dicembre 2023) il diritto risarcitorio risultava prescritto (cfr. pp.
2-3 della comparsa di costituzione e risposta).
L'eccezione è infondata.
2 Orbene, le considerazioni svolte da parte convenuta sono parzialmente condivisibili con riferimento alla normativa richiamata, pur non cogliendo nel segno con riferimento alle conclusioni raggiunte.
Infatti, è corretto collocare la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale e, quindi, individuare il riferimento normativo nell'art. 2947 c.c., in particolare nel terzo comma, trattandosi di un fatto considerato dalla legge come reato, con la conseguenza che, se per il reato è stabilita una prescrizione più lunga rispetto a quella civilistica ordinaria, questa si applica anche all'azione civile.
Nella specie, poi, il reato di cui trattasi è correttamente individuato nella fattispecie di omicidio colposo, disciplinato dall'art. 589 c.p.
Tuttavia, il convenuto, nell'individuare il termine di prescrizione applicabile al caso di CP_1
specie, ha errato nel considerare il primo comma, atteso che nella vicenda in esame è al secondo comma dell'art. 589 c.p. che occorre guardare. Ed infatti, nella specie, ricorre l'ipotesi di fatto
“commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” la cui pena è quella della reclusione da due a sette anni (cfr. art. 589 co. 2 c.p.) e non sei anni come erroneamente ritenuto dal . CP_1
Individuata con esattezza l'ipotesi delittuosa di riferimento, può procedersi con l'effettuare il calcolo esatto del periodo prescrizionale, avendo riguardo dell'art. 157 c.p., il quale, come correttamente evidenziato dal convenuto, è stato interessato da una modifica significativa nel 2005, ad opera della legge n. 251 (c.d. Legge Cirielli).
Alla disamina sin qui riportata, è appena il caso di aggiungere che è fuor di dubbio che la nuova modalità di calcolo della prescrizione, per come modificata dalla legge Cirielli, vada applicata anche al caso di specie, poiché, trattandosi di reato di evento, lo stesso si considera consumato nel momento in cui si verifica l'evento morte che, nella specie, è avvenuto nel 2008 e quindi dopo l'entrata in vigore della l. 251/2005.
Ebbene, è proprio in applicazione della norma per come riformata dalla legge Cirielli che il termine di prescrizione è maggiore rispetto a quanto in maniera errata calcolato dal convenuto, CP_1
poiché a norma del sesto comma dell'art. 157 c.p. i termini di prescrizione “sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli … 589, secondo e terzo comma”.
Tutto sin qui considerato in diritto, tenuto pertanto conto del combinato disposto degli artt. 2947, co. 3, c.c., 157 comma 6 (ratione temporis) e 589 co. 2 c.p., osserva il giudicante che, nella specie, il termine di prescrizione per la domanda di risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale è di anni quattordici.
3 Inoltre, onde fugare ogni dubbio interpretativo, giova sin da subito precisare che il più lungo termine prescrizionale si applica anche ai congiunti della vittima del reato.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il più lungo termine previsto dall'art. 2947, comma 3, c.c.
è applicabile, indistintamente, a tutti i possibili soggetti attivi della pretesa risarcitoria, e, quindi, sia in caso di domanda proposta dalla vittima diretta o indiretta del reato, sia nell'ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur avendo risentito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza,
24/10/2018, n. 26958; conf. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 05/07/2017, n. 16481).
Pertanto, in definitiva, per ciò che concerne l'odierna domanda di risarcimento del danno richiesto dagli eredi iure proprio, poiché la prescrizione di anni quattordici decorre dal decesso del , Pt_1
avvenuto in data 13.03.2008, e tenuto conto che gli attori hanno effettuato regolare atto CP_ interruttivo della prescrizione in data 19.12.2017 (cfr. doc. “ consegna pec del 19.12.2017.eml” allegato all'atto di citazione), il diritto non può dirsi prescritto.
La seconda eccezione proposta dal attiene all'inutilizzabilità dell'accertamento contenuto CP_1
nelle sentenze emesse dal Giudice del lavoro.
Detta eccezione è parimenti infondata.
Sul punto, basti rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha chiaramente affermato che “In tema di responsabilità civile per la morte del lavoratore, l'accertamento in ordine al nesso di causalità tra condotta ed evento nonché alla colpa del datore di lavoro, contenuto nella sentenza definitiva che lo abbia condannato al risarcimento del danno sulla domanda proposta dai congiunti
“iure hereditatis”, costituisce giudicato esterno nel diverso giudizio promosso dai medesimi ex art.
2043 c.c. per il ristoro del pregiudizio subito “iure proprio”, restando irrilevante che l'azione ex art.
2087 c.c. abbia natura contrattuale e sia soggetta alla presunzione di colpa della parte datrice alla quale spetta dimostrare l'assenza di rimproverabilità soggettiva, giacché la definitiva statuizione sull'esistenza dell'elemento soggettivo ha una valenza ontologica che prescinde dalle effettive modalità del suo accertamento” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 04/05/2018, n. 10578).
Superate le richiamate eccezioni preliminari, è possibile esaminare il merito della domanda attorea, la quale è fondata.
Venendo al merito della domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale - premesse tutte le considerazioni innanzi esposte con riferimento all'utilizzabilità del giudicato esterno - va innanzitutto precisato che risulta provata la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal de cuius e la malattia contratta, nonché tra questa e la morte.
4 Il giudice del lavoro di Taranto, sul punto, è stato particolarmente chiaro con riferimento a detto aspetto, dal momento che, dopo aver esaminato le risultanze probatorie, ha concluso “per la natura professionale della patologia neoplastica che condusse al decesso il dante causa” degli allora ricorrenti (cfr. p. 3 della sentenza del Tribunale di Taranto n. 3524/2014 del 25.11.2015).
Con altrettanta chiarezza, poi, il Tribunale tarantino ha ricondotto la contrazione della patologia all'“assenza di predisposizione da parte del Ministero datore di lavoro di tutte le misure e presidi atti
a salvaguardare la salute del fu , con conseguente responsabilità contrattuale di Pt_1
quest'ultimo ex art. 2087 c.c.”, ravvisandone quindi il profilo colposo a carico del convenuto (cfr. p.
3 della sentenza del Tribunale di Taranto n. 3524/2014 del 25.11.2015).
Detta questione - merita di essere evidenziato - è stata oggetto di esame anche della Corte di appello, avendo costituito specifico motivo di impugnazione da parte del . CP_1
In sede di gravame, i giudici territoriali hanno analizzato in maniera estremamente approfondita detto aspetto, concludendo che non possa in alcun modo ritenersi che “negli anni in cui Per_2
ha svolto mansioni che comportavano l'esposizione e maneggiamento di amianto il
[...]
non fosse a conoscenza della sua pericolosità” (cfr. pp.
3-5 della sentenza della Corte di CP_1
Appello di Lecce n. 376/2019 del 21.05.2019)
Orbene, ciò chiarito in punto di responsabilità, vanno ora affrontate le domande risarcitorie.
Gli attori, infatti, hanno chiesto il ristoro dei danni patrimoniali iure proprio da perdita del rapporto parentale, anche nella qualità di eredi della madre – nonché coniuge del cuius – deceduta in data successiva al . Pt_1
Con riferimento a detta voce di danno, ed in particolare all'onere probatorio gravante in capo ai danneggiati, giova richiamare la pertinente giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che “In materia di risarcimento del danno parentale, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano, ferma restando la possibilità per il danneggiante di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite” (Cass. civ. Sez. III, 30/08/2022, n. 25541).
Ciò precisato, va evidenziato che è da ritenersi raggiunta, anche in via presuntiva, la prova dell'intensità del vincolo familiare che legava gli odierni attori e la alla vittima primaria. Per_1
In particolare, con riferimento alla compianta è possibile presumere l'intensità del vincolo Per_1
affettivo stante il legame di coniugio che legava costei a;
parimenti con Persona_2
riferimento ai figli, odierni attori, ed , conviventi con il padre, stante quanto Parte_1 Pt_2
5 asserito dagli attori e non contestato da parte convenuta (cfr. p. 4 dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio).
Orbene, appurata l'esistenza e l'intensità del legame affettivo che univa tutti i congiunti al , Pt_1
va poi rilevato che nella determinazione delle somme da attribuire agli attori per ristorarli del predetto pregiudizio si ritiene di utilizzare le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal Tribunale di Milano.
Preliminarmente, tuttavia, giova una sintetica precisazione con riferimento al criterio di liquidazione da adoperare.
In tema di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, con la nota pronuncia n.
10579/2021, la Suprema Corte di Cassazione ha disapprovato l'utilizzo delle tabelle meneghine, basate su di un sistema a forbice, in favore di sistemi tabellari fondati sul punto variabile.
All'indomani della pronuncia richiamata, ai fini di una più equa liquidazione, si è scelto quindi di utilizzare le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal Tribunale di Roma.
Il più recente arresto giurisprudenziale sul tema, tuttavia, preso atto dell'ultimo adeguamento delle
Tabelle Milanesi in tal senso, ha sancito che “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema “a punto variabile” (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione “a forbice”) che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa “pura”, purché sorretta da adeguata motivazione” (Cass. civ. Sez. III Ord., 16/12/2022, n. 37009).
Tenuto conto degli sviluppi giurisprudenziali come sin qui ricostruiti e tenuto altresì conto del fatto che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, i valori indicati nella Tabella elaborata dal Tribunale di Milano, essendo i criteri di liquidazione più diffusi sul territorio nazionale, consentono di garantire la parità di trattamento (cfr. Cass., sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408), questo giudicante ritiene equo applicare al caso di specie le nuove e più aggiornate Tabelle meneghine.
Nello specifico, circa il danno da perdita del rapporto parentale, le nuove Tabelle Milanesi, nel recepire i principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte, delineano due differenti sistemi tabellari,
l'uno in riferimento alla perdita di un parente di primo grado e l'altro con riferimento alla perdita di un parente di secondo grado, differenziate nel valore monetario attribuito al singolo punto, nonché nel criterio di distribuzione dei punti stessi.
6 Nel determinare la somma in concreto spettante per ogni singolo danneggiato, le circostanze rilevanti sono:
a) l'età della vittima primaria: il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto deceduto, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
detto parametro consente l'attribuzione massima di 28 punti e minima di 4.
b) l'età della vittima secondaria: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima;
detto parametro consente l'attribuzione massima di 28 punti e minima di 24.
c) la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite: si deve presumere che il danno sia tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
detto parametro consente l'attribuzione di 16 punti in caso di convivenza e di 8 nel caso in cui vittima primaria e secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale.
d) sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi;
detto parametro consente l'attribuzione di 16 punti nel caso in cui non vi sia alcun superstite e, nel caso in cui vi siano 1, 2 o 3 superstiti, rispettivamente 14, 12 e 9 punti.
e) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: va tenuto conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria;
detto parametro consente l'attribuzione di un punteggio che va da 0 a
30.
L'ultima circostanza, tuttavia, merita un approfondimento ulteriore.
Quello individuato alla lettera E), a ben vedere, costituisce l'unico parametro di natura “soggettiva”, tra i cinque individuati dall'Osservatorio, e “riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva, si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche
7 obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa” (cfr. Allegato 2 alle Tabelle 2022, p. 17).
Nel dettaglio, assumono particolare rilevanza - a titolo esemplificativo e non tassativo - le frequentazioni, la condivisione delle festività e ricorrenze, delle vacanze, delle attività lavorative o sportive, come pure le attività di assistenza sanitaria e domestica e l'eventuale stato di agonia e particolare durata della malattia della vittima primaria, laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria.
In altri termini, se tutte le circostanze sono volte all'attribuzione di un punteggio sulla scorta di situazioni oggettivamente valutabili (età, convivenza, numero di superstiti), il parametro E, al contrario, coinvolge aspetti non oggettivamente valutabili, poiché attinenti agli aspetti più intimi del rapporto affettivo.
Orbene, partendo dal presupposto che la morte di una persona determina logicamente la rottura dei rapporti che questa intratteneva con i propri congiunti, cagionando una vera e propria disgregazione del nucleo familiare, è ragionevole ritenere che la morte abbia sempre una particolare incidenza nei rapporti affettivi, come pure è verosimile che si abbia sempre un'alterazione delle abitudini di vita nei congiunti superstiti, salvo specifiche e particolari situazioni – che sarà onere del danneggiante provare – in cui ciò non accade.
Ciò posto, la previsione della circostanza E nelle Tabelle meneghine mira a valorizzare l'intensità dello specifico rapporto tra vittima e congiunto e la conseguente alterazione delle abitudini di vita che ne scaturisce, la quale, sebbene sempre presumibile, è ragionevolmente diversa in ogni singola e specifica situazione.
Per tutto ciò, nell'attribuzione di un punteggio è allo specifico rapporto dedotto in giudizio che il giudicante deve “guardare”.
Quindi, se le Tabelle redatte dall'Osservatorio, come si è già evidenziato, propongono per la circostanza E un'attribuzione massima di trenta punti, a parere del Tribunale il riconoscimento del punteggio massimo è consentita solo nell'ipotesi in cui uno specifico rapporto parentale presenti circostanze che consentano di presumere una relazione affettiva particolarmente intensa (si veda l'ipotesi descritta nelle stesse Tabelle, ossia il caso di un bambino di 5 anni che perde il genitore,
“ipotesi in cui di regola vi è convivenza ed è ordinariamente presumibile la condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana, nonché la dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria per le attività di cura, educazione ed assistenza parentale”, cfr. Allegato 2 alle
Tabelle, p. 19).
8 Pertanto, ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, è opportuno compiere una valutazione complessiva che tenga conto al contempo “sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive” (cfr. p. 5 delle Tabelle).
Tutto ciò presupposto, nel caso di specie, va rilevato che gli attori non hanno allegato, né provato, circostanze specifiche che consentano una personalizzazione massima, avendo fatto riferimento a massime di carattere generale;
né sono state avanzate richieste istruttorie volte a provare una particolare intensità del rapporto affettivo, sulla frequentazione, sulle abitudini di vita e in che modo queste siano cambiate. I capitoli di prova articolati, difatti, attengono pur sempre a circostanze di comune esperienza, come i pranzi della domenica, aiuto reciproco nell'assistenza personale, hobby condivisi e festività trascorse tutti assieme (cfr. pp.
1-2 della memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c.).
D'altro canto, tenuto conto della specifica patologia di cui ha sofferto il , notoriamente Pt_1
aggressiva e molto dolorosa, è verosimile che ciò abbia costretto i familiari tutti, ma in modo particolare il coniuge e i figli conviventi, ad assistenza continua, oltre alla condivisione dello stato di agonia dovuto alla malattia e alla frustrazione dell'assistere impotenti all'avanzare della stessa sino alla cachessia del congiunto.
Per tutti questi motivi, si ritiene equo riconoscere per la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto (i.e. circostanza E), un punteggio intermedio di 10 punti per il coniuge e di 5 ai figli.
Ciò chiarito, va quindi esamina la posizione di ogni singolo attore, nonché della de cuius , Per_1
il cui ristoro è oggi chiesto dagli attori quali eredi di costei, alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte.
Orbene, nella specie va considerato, innanzitutto, che la vittima primaria era padre degli attori e marito della e, pertanto, trova applicazione la tabella riferita alla perdita di un parente di Per_1
primo grado, i cui valori monetari sono stati aggiornati all'1.1.2024 nell'edizione aggiornata delle
Tabelle (pubblicata il 4.06.2024), la quale assegna al singolo punto base il valore di € 3.911,00.
Occorre quindi determinare l'importo spettante ad ogni attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, distinguendo le posizioni di ognuno di essi, prendendo le mosse dal fatto che la vittima primaria è deceduta all'età di 57 anni e che ognuno degli attori gode della presenza di due superstiti, dati comuni ad ognuna delle singole posizioni.
1. , figlio del , al tempo del decesso di costui aveva l'età di 31 Parte_1 Pt_1
anni, lo stesso conviveva con la vittima primaria dell'illecito e vi è la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare del de cuius (ossia l'altro genitore e una sorella).
9 A , pertanto, va liquidata la somma complessiva di euro 285.503,00, Parte_1
corrispondenti ad un totale di 73 punti, così determinati:
a) 18 punti per l'età della vittima primaria;
b) 22 punti per l'età della vittima secondaria;
c) 16 punti stante la convivenza con il de cuius;
d) 12 punti per la sopravvivenza di due congiunti;
e) 5 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva;
2. , figlia del , al tempo del decesso di costui aveva l'età di 27 anni, la Parte_3 Pt_1
stessa conviveva con la vittima primaria dell'illecito e vi è la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare del de cuius (ossia l'altro genitore e un fratello).
A , pertanto, va liquidata la somma complessiva di euro 293.325,00, Parte_3
corrispondenti ad un totale di 75 punti, così determinati:
a) 18 punti per l'età della vittima primaria;
b) 24 punti per l'età della vittima secondaria;
c) 16 punti stante la convivenza con il de cuius;
d) 12 punti per la sopravvivenza di due congiunti;
e) 5 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva;
3. (ed oggi per lei gli attori in qualità di eredi), moglie Persona_1
del , al tempo del decesso di costui aveva l'età di 53 anni, la stessa conviveva con la Pt_1
vittima primaria dell'illecito e vi è la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare del de cuius (ossia due figli).
A e , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_3 Persona_1
, pertanto, va liquidata la somma complessiva di euro 289.414,00, da ripartirsi
[...]
secondo le quote di spettanza, corrispondenti ad un totale di 74 punti, così determinati:
a) 18 punti per l'età della vittima primaria;
b) 18 punti per l'età della vittima secondaria;
c) 16 punti stante la convivenza con il de cuius;
d) 12 punti per la sopravvivenza di due congiunti;
e) 10 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva;
Le somme di cui alle statuizioni di condanna, quantificate in moneta attuale, vanno maggiorate di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino alla data del sinistro;
con la sentenza il debito di valore si trasforma in debito di valuta e sono dovuti gli interessi dalla decisione al saldo.
10 Definita l'entità del risarcimento spettante a ciascuna parte per il ristoro del danno patito, da ultimo, va precisato quanto segue con riferimento allo scomputo delle somme già percepite.
Nel dettaglio, il ha chiesto: “disporre dal credito risarcitorio liquidato lo scomputo delle CP_1
somme già corrisposte o tabellarmente corrispondibili dall' nonchè quelle già corrisposte CP_4
dall'Amm.ne ad altro titolo sia indennitario che risarcitorio e quelle percepite o da percepire dagli eredi in forza delle sentenze 376/19 e 1107/2022 della locale Corte d'appello per le ragioni tutte sopra esposte” (cfr. p. 24 della comparsa di costituzione e risposta).
Orbene, nel caso di specie, è ben vero che dal risarcimento del danno non patrimoniale liquidato iure proprio ai familiari andrebbe detratta la somma maturata in capo alla , quale Per_1
erogazione dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio, già liquidita ai germani in Pt_1
qualità di eredi della con la sentenza n. 1107/2022 emessa dalla Corte di Appello di Lecce, Per_1
pubblicata il 31.01.2023, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., 25/05/2023, n. 14528; nonché Cass. civ., Sez. III, Sent., 30/11/2018, n. 31007).
Tuttavia, le somme riconosciute dal Giudice del lavoro con la richiamata decisione n. 1107/2022, che dovrebbero essere portate in compensazione, in concreto non sono state liquidite alle parti.
Infatti, con le memorie istruttorie ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., gli attori hanno prodotto documentazione da cui si evince chiaramente che, avendo la signora già percepito e Per_1
goduto di rendita “di cui è esclusa la cumulabilità con gli assegni vitalizi e con altre provvidenze CP_4
pubbliche conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze” nulla altro è dovuto né in relazione all'“assegno vitalizio”, né a titolo di “speciale assegno vitalizio” (cfr. Decreto n.
08/AV/2023, allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 di parte attrice).
Nessuna compensazione può essere operata, pertanto, con riferimento a dette speciali elargizioni che, in concreto, non ci sono state.
Per ciò che concerne, invece, la rendita va esclusa la compensazione atteso che, per costante CP_4
giurisprudenza, “quando essa consista in una rendita in favore dei superstiti in caso di morte del lavoratore assicurato, costituisce risarcimento del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto, del quale i beneficiati sono titolari in base ad un proprio diritto spettante esattamente per la loro qualità di assistiti. Ne consegue che allo stesso modo di quanto avviene per il diritto del lavoratore infortunato a non vedere pregiudicato il suo diritto ai risarcimento dei danni alla persona per effetto dell'azione surrogatoria esercitata ai sensi dell'art. 28 della legge n. 990 del
1969 dall'ente previdenziale per il recupero delle prestazioni erogate a ristoro del danno patrimoniale, anche per i superstiti, assegnatari di rendita in caso di decesso del lavoratore loro
11 congiunto, deve valere analoga disciplina di rispetto del diritto al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti riconosciuto” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 10/03/2017, n. 6306).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori di parte attrice, dichiaratisi antistatari, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, sulla scorta del decisum, e ridotti della metà in ragione dell'esigua attività processuale svolta dalle parti e della natura prettamente documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nella causa n. 8172/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Accoglie la domanda risarcitoria proposta dagli attori e per l'effetto condanna il
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a corrispondere la somma di: CP_1
- euro 285.503,00 a , a titolo di risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale iure proprio, oltre accessori come in motivazione;
- euro 293.325,00 a , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure Parte_3
proprio, oltre accessori come in motivazione;
- euro 289.414,00, oltre accessori come in motivazione, in favore di e Parte_1
, quali eredi di , secondo le rispettive Parte_3 Persona_1
quote ereditarie;
b) Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore dei difensori degli Controparte_1
attori, dichiaratisi antistatari, liquidate in euro 7.831,00 oltre spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa ON UI
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
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