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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9661 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
CO IT, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4151/2021 del R.G., pendente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ventura Di Tuoro, Parte_1
Email_1
Attrice
E
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Paolo Castelluccio, Email_2
Convenuto
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Di Feo,
t; Email_3
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
al fine di vedersi riconoscere il risarcimento danni per le lesioni subite a seguito di un sinistro occorsogli il 26/2/2019, verso le ore 17,30, allorquando, camminando a piedi ad lungo il CP_1
marciapiedi di Via Gramsci, incrocio Via Tironi di Moccia, è caduta rovinosamente, a terra a causa della pavimentazione dissestata, inciampando in un avvallamento non visibile, non prevedibile e non segnalato, proprio mentre si accingeva ad attraversare la strada. Ha dedotto di essere stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare di Napoli a mezzo del servizio del 118, dove le è stata diagnostica una “lussazione di gomito e frattura capitello radiale a sinistra” con prognosi di trenta giorni. Ha chiesto la condanna del responsabile della manutenzione della strada, CP_1
al pagamento della somma necessaria a risarcire i postumi di invalidità, riscontrati nella misura dell'8 %, nonché l'invalidità temporanea parziale, oltre il danno morale E il danno estetico.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e contestando la Controparte_1
valenza del rapporto redatto dai vigili urbani, perchè intervenuti solo dopo il verificarsi del sinistro.
Ha rappresentato che la caduta si è verificata esclusivamente per la condotta non attenta della
, anche perché si tratta di una zona correttamente e ampiamente illuminata e, quindi, la stessa Pt_1
non poteva non avvedersi della esistenza di una porzione del marciapiedi evidentemente dissestata.
Ha chiesto il rigetto della domanda, ovvero accertarsi il concorso di colpa della stessa attrice, contestando, altresì, l'entità dei danni dedotti in giudizio.
Il giudizio è stato istruito documentalmente, con l'assunzione di prova orale e con l'esperimento di una CTU medico legale.
Il 6/12/2023 è intervenuta volontariamente in giudizio l' , rappresentando che, in seguito alla CP_2
caduta, aveva riportato lesioni personali che l'avevano costretta ad assentarsi dal Parte_1
lavoro di impiegata presso la Global Service Solutions S.P.A., dal 27/02/2019 al 03/05/2019, per un totale di n. 66 giorni e che esso aveva erogato, a titolo di indennità di malattia, l'importo di CP_2
euro 1.665,83, che era stato anticipato dall'azienda, che ha poi provveduto al conguaglio con la contribuzione dovuta all' . Ha dedotto di aver regolarmente comunicato al CP_2 Controparte_1
la propria intenzione di surrogarsi nei diritti del danneggiato, con le raccomandate A/R in data
16/01/2020, in data 14/07/2021 e in data 16/01/2023 e, quindi, essendo subentrato nella posizione dell'assicurata , ha dedotto di aver interesse ad ottenere dal convenuto le Parte_1 CP_1
somme corrisposte a titolo di indennità di malattia per fatto imputabile al terzo responsabile, ex art. 1916 c.c.. Ha concluso, chiedendo di condannare il a versare la somma di euro Controparte_1
1.665,83, oltre interessi e rivalutazione, pari alla indennità di malattia liquidata in favore del ricorrente per 66 giorni.
La causa è stata assunta indecisione il 4 giugno 2025, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di nullità della citazione per la sua genericità, proposta dal
. Secondo l'opinione consolidata della Suprema Corte, infatti, la nullità della Controparte_1
citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (in tale senso cfr. Cass. n. 11751/2013). La ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Nel caso in esame, l'intero contesto dell'atto introduttivo,
l'oggetto delle domande formulate, e il comportamento della controparte (che ha articolato specifiche e puntuali difese) consentono di escludere la dedotta genericità. L'eccezione deve, pertanto, essere rigettata.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Circa la qualificazione della fattispecie, la stessa va ricondotta nell'ambito applicativo dell'art. 2051
c.c.; secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte l'art. 2051 c.c. va applicato anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni oppure di uso generale, in mancanza di riferimenti normativi che consentano di riservare un trattamento privilegiato alla P.A. quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (v. tra le tante da ultimo Cass. civ., Sez. III,
12 aprile 2003, n° 8935 quanto alle strade aperte al pubblico transi-to o ancora Cass. civ., Sez. III,
20 novembre 2009, n° 24529). Si tratta chiaramente di posizioni che hanno conseguenze rilevanti dal punto di vista dell'onere della prova. Invero, in tema è oramai pacifico che “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica”(Cass.
6651/2020).
Ricondotta, dunque, la fattispecie sottoposta a giudizio nell'alveo della disposizione di cui all'art. 2051 cc e ritenuta applicabile quest'ultima anche alle Pubbliche Amministrazioni si rende necessario, preliminarmente, delineare l'attuale quadro interpretativo che caratterizza la fattispecie di responsabilità speciale ex art. 2051 cc invocata in questo giudizio.
L'art. 2051 afferma che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. L'operatività della disposizione in esame, dunque, richiede la ricorrenza di due presupposti: la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. Partendo dal secondo presupposto, si deve chiarire che il concetto di custodia deve essere inteso, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, come potere di effettiva disponibilità e controllo sulla cosa.
A riguardo il dovere di custodia rilevante ex art. 2051 c.c. in capo al per i CP_1 CP_1
marciapiedi e le strade che rientrano sul proprio territorio è pacifico e, infatti, nemmeno contestato dal convenuto.
Con riguardo al secondo presupposto della responsabilità ex art. 2051 c.c., ovvero la derivazione del danno dalla res, è bene preliminarmente a dar conto dell'attuale stato dell'arte in materia di danno da cose in custodia ex art. 2051 cc, dando atto dell'evoluzione giurisprudenziale che ha riguardato la materia.
Storicamente la responsabilità per cose in custodia è stata disciplinata ed interpretata fin dal codice del 1865 come una responsabilità aggravata per colpa presunta, con inversione dell'onere della prova, ma con la possibilità per il custode di andare esente da responsabilità dimostrando la sua diligenza nella sorveglianza della res. Tuttavia l'evoluzione giurisprudenziale più recente ha portato ad un sostanziale revirement arrivando ad affermare che “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. sent. n. 27724 del 2018). Tale ricostruzione ha trovato più recente conferma in un importante arresto delle SE TE le quali, con ordinanza del 30 giugno 2022, n.
20943, hanno ribadito che L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso. Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale
o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere. Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Con specifico riferimento al tema della rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art.
2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità, deve ritenersi che, una volta che il danneggiato abbia prospettato
e provato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Tanto chiarito e premesso, nella vicenda in esame l'attività istruttoria esperita ha dimostrato l'an dell'evento lesivo, così come il nesso di causalità tra lo stesso ed il danno, essendo le modalità di accadimento del sinistro pienamente confermate dall'istruttoria svolta attraverso l'escussione del teste figlia della , che ha sostanzialmente confermato la prospettazione attorea. Tes_1 Pt_1
Ha dichiarato infatti : “preciso che era buio, erano verso le 17:30 del pomeriggio;
mia madre è caduta perché sotto al marciapiede c'era una buca, nella quale, scendendo dal marciapiede, mia madre è inciampata. Era in corrispondenza delle strisce pedonali. Non è una strada che frequentiamo spesso. Sul marciapiede ci sono i sanpietrini, mentre sulla strada l'asfalto. È una buca abbastanza grande, c'entra il piede dentro e infatti mia madre è caduta mettendo il piede dentro la buca. E' caduta a terra , sul suo lato sinistro. Non c'era alcuna segnalazione della esistenza della buca”.
La stessa ricostruzione è stata fornita dall'altro testimone, cugina dell'attrice, Testimone_2 secondo cui : “mia cugina è caduta e io ho visto la caduta perché stavo dietro di lei. L'attrice è inciampata nella parte finale del marciapiede;
è un marciapiedi scosceso, che presentava una buca. Mia cugina ha messo il piede e è caduta su sé stessa. La figlia ha chiamato i vigili e poi è venuta l'ambulanza. A mia cugina faceva male il braccio sinistro”.
Lo stato di dissesto del manto stradale, nel punto dove la è caduta, trova riscontro nel Pt_1
rapporto dei Vigili Urbani, intervenuti successivamente e nell'esame della fotografia allegata al rapporto stesso, e riprodotta in allegato alla produzione attorea, dove si può vedere la presenza di una zona dissestata, che crea l'esistenza di un disavvallamento, dove, nello scendere dal marciapiedi, si è bloccato il piede dell'attrice, che è poi rovinata a terra. Lo stato dei luoghi al momento del sinistro, così come risulta dalla documentazione prodotta, si atteggia a vero e proprio pericolo per chi si è trovato a percorrere quel tratto di strada, attesa anche la progressiva dequotazione della necessaria dimostrazione della pericolosità intrinseca della cosa inerte. In ogni caso, il giudizio di pericolosità delle cose inerti va condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesta dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. 20620/2010). La prova, secondo la regola generale, è a carico del danneggiato, ma l'onere si reputa assolto con la dimostrazione “che
l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa” (Cass. 18856/2017; già Cass. 6407/1987). La Suprema
Corte da ultimo con la sentenza 8450/2025 ha ribadito che "la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente la dimostrazione del nesso tra "res" ed evento dannoso, potendo tale responsabilità escludersi grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, rispettivamente anche solo colpose e imprevedibili" (Cass. 8450/2025).
Dunque, a fronte della concordanza di tutti gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio, si deve ritenere provato anche il secondo requisito della responsabilità ex art. 2051 c.c., ulteriore alla custodia sul bene, ovvero la derivazione del danno dalla cosa.
Appurata, quindi, la verificazione del fatto storico ed il nesso causale tra la res e l'eventus damni occorre indagare se la condotta della vittima sia in grado di spezzare il nesso causale tra la res e il danno, indagine che attiene alla prova del fortuito che incombe sul convenuto e che risulta non essere stata provata. Invero, in materia occorre fare applicazione dei più recenti orientamenti in materia confermati dalle SE TE del 2022 citate in precedenza, che si sono allineate all'orientamento secondo il quale “non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1
o 2 c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno» (Cass. 4035/2021).
Ebbene, appare chiaro come la situazione in cui versava la zona rappresenti senza dubbio un pericolo per i pedoni, intenti a scendere dal marciapiedi per attraversare la strada. Tali semplici considerazioni, lette alla luce dell'utilizzo assolutamente normale ed ordinario fatto dall'attrice della res sottoposta a custodia, depongono nel senso di ritenere non configurabile il caso fortuito.
La condotta della parte danneggiata può comunque rilevare ai fini di valutarne il concorso di colpa ex 1227 c.c. In questo senso, nel caso concreto, viene in rilievo la già richiamata estensione della
“buca”, o meglio del tratto di sotto/marciapiede dissestato, che ne denota un'oggettiva visibilità, che non può che rilevare facendo emergere un indubbio profilo di colpa dell'attrice. La disattenzione della , peraltro accompagnata da altre due persone, nel non accorgersi della presenza di un Pt_1 pericolo così evidente è aggravata dall'ulteriore circostanza relativa al fatto che tale buca era ben visibile, in presenza di una illuminazione del tutto adeguata.
Ebbene, per le motivazioni esplicitate, la condotta tenuta dall'attrice, seppur non idonea a interrompere il nesso causale, comunque integra un'imprudenza dello stesso capace di rilevare ex art. 1227, comma 1, c.c..
Alla luce di tali considerazioni ed in applicazione dei dettami giurisprudenziali richiamati, per i quali nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c. la condotta dal danneggiato può rilevare per valutarne il concorso di colpa ex art. 1227 c.c., si ritiene equo diminuire del 30% il risarcimento spettante alla in virtù del concorso del suo fatto colposo alla produzione del sinistro e quindi Pt_1 dell'evento danno.
Con riferimento al quantum debeatur, questo Tribunale ritiene di aderire alle conclusioni del CTU, dott. come risultanti dalla perizia espletata in corso di giudizio e depositata il 15 Persona_1
luglio 2024, nella quale ha confermato l'esistenza del nesso causale fra evento e danno e ha dichiarato che <le menomazioni che residuano a carico della p., come desumibile dagli esami radiografici in Atti e dall'esame obiettivo effettuato nel corso degli accertamenti medico-legali, consistono in esiti di lussazione del gomito sinistro e di frattura parcellare composta del capitello radiale con globale limitazione funzionale ai gradi estremi del gomito. Detti postumi, riportati dalla Sig.ra come conseguenza dell'evento del 26/02/2019, alla luce delle Parte_1
“Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico”, edite dalla Società Italiana di Medicina Legale (2016), con specifico riferimento alle voci menomative
“Esiti di frattura diafisaria del radio o dell'ulna, a seconda del dismorfismo del callo osseo, in assenza o con lieve limitazione funzionale delle contigue articolazioni” (2-4% d.) ed “Esiti di sublussazione/lussazione acromion-claveare” (1-5% d.), giustificano una percentuale di danno biologico permanente, inteso come menomazione della integrità psico-fisica, quantificabile nella misura del 6%>>. IL CTU ha poi stimato “periodi di invalidità temporanea parziale (ITP) al 75% di giorni 30 (trenta), al 50% di giorni 15 (quindici) ed al 25% di giorni 15 (quindici)”.
Ai fini della quantificazione del quantum, trattandosi di lesioni che rientrano nell'ambito delle cd. lesioni micropermanenti, va fatta applicazione delle nuove Tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano e pubblicate il 5 giugno 2024, con le quali l'Osservatorio ha provveduto alla rivalutazione alla data del primo gennaio 2024 degli importi già previsti dalle Tabelle di Milano dell'anno 2021, che, anche a seguito delle ultime pronunce della
Suprema Corte (cfr.: Cass, n. 8532/2020; Cass., n. 25164/2020), offrono una liquidazione distinta per il danno biologico (ora definito "danno biologico/dinamico-relazione") e per il danno morale/sofferenza soggettiva (ora denominato "danno da sofferenza soggettiva interiore").
Quanto a quest'ultimo osserva il tribunale che le sofferenze, di natura interiore e non relazionale, conseguenti al sinistro e prodotte dalle lesioni subite, dall'essere stato vittima di un fatto astrattamente qualificabile come reato e dalla durata delle cure alle quali l'attrice è stata sottoposta, appaiono meritevoli di un ristoro aggiuntivo secondo la percentuale riconosciuta dalle richiamate tabelle.
Facendo applicazione dei suddetti parametri, considerando l'età di all'epoca Parte_1 dell'incidente (61 anni) e che ha riportato postumi invalidanti permanenti per un danno biologico quantificabile nel 6 %, il danno non patrimoniale da invalidità permanente deve essere liquidato in euro 10.058,00, di cui euro 8.046,00 per il danno biologico/dinamico-relazione ed euro 2.012,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore, oltre a complessivi euro 3.881,25 per invalidità temporanea (euro 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro 862,50 per invalidità temporanea parziale al 50% ed euro 431,25 per invalidità temporanea parziale al 25%). Per un totale di euro 13.939,25 a titolo di danno non patrimoniale.
Le somme sopra riportate a titolo di danno non patrimoniale sono state espresse in valori attuali ma l'equivalente pecuniario rivalutato ai valori attuali, trattandosi di debito di valore, soddisfa il credito per il bene perduto e non anche il mancato godimento delle utilità che il bene medesimo avrebbe potuto offrire se fosse stato immediatamente risarcito con una somma di danaro equivalente, residuando dunque un ulteriore danno da ritardo. Detto danno deve essere allegato dalla parte che ne chiede la liquidazione, ma può anche essere provato con presunzioni, ovvero equitativamente, ed a tal fine la giurisprudenza fa riferimento al criterio degli interessi legali, cd. compensativi, sulla somma rivalutata. Trattandosi però di un valore aggiuntivo che produrrebbe un ingiustificato arricchimento, questo giudice ritiene (Cass. Sez. Un. 1712/1995) che questa voce di danno (lucro cessante) possa meglio trovare ristoro attraverso il criterio equitativo del calcolo degli interessi sulle somme riportate ai valori degli esborsi (devalutate) e rivalutate annualmente sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Quanto agli interessi va proprio richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con la suddetta decisione a SE TE (ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Dal momento della sentenza di primo grado e sino all'effettivo soddisfo devono essere computati, sulla somma totale sopra liquidata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
In conclusione, la domanda va accolta, dichiarando la corresponsabilità della danneggiata nella produzione del sinistro nella misura del 30%, così che, in applicazione dell'art. 1227, comma 1 c.c., il convenuto deve essere condannato al risarcimento di euro 9.757,47 come Controparte_1
danno non patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data del sinistro e fino alla pubblicazione della presente sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma sopra quantificata alla data del sinistro e rivalutazione anno per anno, e oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo. All'attrice va riconosciuto l'ulteriore importo di euro 171,22 per le spese mediche affrontate durante la convalescenza, somme i cui titoli giustificativi sono prodotti agli atti e che non sono specificamente contestate dal sui quali vanno computati gli interessi al tasso legale dal CP_1
momento della sentenza fino al soddisfo.
La domanda proposta dall' - che è intervenuta volontariamente nei confronti del responsabile CP_2
civile nel giudizio instaurato dalla danneggiata, , per far valere la rivalsa nei Parte_1
confronti del convenuto – deve essere rigettata. L'intervento dell' è avvenuto solo il CP_2
6/12/2023, a fase istruttoria ormai chiusa, con la conseguenza che, se l'intervento, ex art. 268 c.p.c.,
è ammissibile, perché avvenuto prima della precisazione delle conclusioni, l'interventore può limitarsi solo al compimento di attività assertive (in ragione delle preclusioni istruttorie già maturate) e non può più fornire la prova dell'avvenuta effettiva corresponsione, in favore del danneggiato, delle somme in questa sede rivendicate a titolo di surrogazione, neanche con il deposito di sola documentazione. Non potendosi utilizzare la documentazione allegata al proprio intervento, la domanda di rivalsa in sede di surrogazione non può che essere dichiarata infondata.
Per sostenere la propria tesi - secondo cui, quando l'assicuratore sociale esercita il diritto di surrogazione intervenendo nella lite pendente fra danneggiato e responsabile civile, lo stesso non sarebbe in ogni caso soggetto a preclusioni istruttorie, con la conseguente possibilità di comprovare l'avvenuta erogazione delle prestazioni previdenziali anche dopo il maturare di quelle – l' CP_2
richiama una isolata sentenza della Corte di Cassazione, la n. 4934/2018, che è stata poi sconfessata dalla stessa Corte in successive pronunce della stessa Corte, da ultimo la n. 14398/2023, in cui si ribadisce il principio di diritto per cui “in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268 c.p.c., comma 2, operando esclusivamente sul piano istruttorio (e non anche su quello assertivo), deve ritenersi riferita sia alle prove costituende che alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti”. Si precisa in sentenza che <nella ricordata decisione di questa Cort, infatti, sono contenute le seguenti affermazioni: a) se si vietasse all di depositare documentazione, sol CP_2
perché già maturate le preclusioni istruttorie, "verrebbe svuotata di contenuto l'azione surrogatoria"; b) "l'ente previdenziale verrebbe privato della possibilità di recuperare le prestazioni erogate"; c) si consentirebbe al danneggiato di cumulare il risarcimento con
l'indennizzo; d) "verrebbe attribuito alla fiscalità generale un onere il cui peso economico servirebbe non a ristorare la vittima ma ad arricchirla indebitamente"; si tratta di quattro affermazioni non condivisibili;
quanto alle prime due, è agevole replicare che tutte le situazioni soggettive devono essere esercitate all'interno del processo e nel pieno rispetto delle relative forme: se, pertanto, il titolare del credito incorre in una decadenza processuale ciò non significa affatto
"svuotare di contenuto" la pretesa creditoria, significando unicamente che il creditore non ha assolto agli oneri cui era soggetto;
quanto alla terza e alla quarta affermazione, le stesse, oltre ad essere altrettanto non convincenti, devono dirsi comunque irrilevanti nel caso di specie;
sono non convincenti in punto di diritto, poiché la circostanza che il danneggiato riesca ad incassare cumulativamente l'indennizzo dall'assicuratore sociale e il risarcimento dal responsabile civile non vieta al solvens di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito; sono comunque irrilevanti nel
CP_ caso di specie, perché è lo stesso giudice di merito a dare conto del fatto che l' aveva esercitato la surrogazione per "l'indennità di malattia" (e cioè lo stipendio non pagato dal datore di lavoro durante l'invalidità temporanea), e che il danneggiato non aveva domandato il risarcimento di alcun danno patrimoniale da lucro cessante: nel caso di specie, pertanto, nessun "indebito arricchimento" della vittima avrebbe potuto verificarsi>>.
E la medesima cosa è avvenuta nella fattispecie in esame, in quanto l' è intervenuta per CP_2
ottenere quanto sborsato in favore del datore di lavoro a titolo di indennità di malattia, mentre la ha agito in questo giudizio per essere risarcita per il danno biologico temporaneo patito nel Pt_1
periodo della malattia, oltre che per il risarcimento del danno da invalidità permanente, ma non ha chiesto nei confronti del Comune, ritenuto responsabile per il sinistro, il risarcimento per la perdita di retribuzione durante il periodo di malattia, con la conseguenza che, comunque, non sussiste alcun
CP_ diritto dell' di surrogarsi nel credito risarcitorio azionato in giudizio, in quanto l'indennità di malattia erogata dall' non vale a far surrogare l'assicuratore sociale nel diritto della al CP_2 Pt_1
risarcimento del danno biologico temporaneo richiesto.
Le spese di giudizio seguono strettamente la soccombenza del nei confronti di Controparte_1
. Parte_1
L' deve essere, inoltre, condannata a pagare le spese di lite in favore del , CP_2 Controparte_1
con riguardo alla soccombenza nell'azione di rivalsa proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti del , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento volontario dell'INPS, così provvede:
a) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, dichiara la responsabilità al 70% del
[...]
nella produzione dell'evento dannoso dedotto in giudizio, condannandolo al CP_1
pagamento in favore di della somma di euro 9.757,47, a titolo di Parte_1
risarcimento danni non patrimoniali, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data dell'incidente e fino alla pubblicazione della presente sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma sopra quantificata alla data del sinistro e rivalutazione anno per anno, oltre euro 171,22 a titolo di danni patrimoniali e oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
b) rigetta la domanda proposta dall' ; CP_2
c) condanna il al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
giudizio, che si liquidano in euro 260,00 per spese ed euro 2.900,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso, I.V.A., C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
d) condanna l' al pagamento in favore del di delle spese di lite CP_2 CP_1 CP_1
sostenute con riguardo alla domanda di rivalsa di cui all'intervento, liquidandole in euro
1.200,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura del 15 del compenso;
e) pone definitivamente a carico del le spese della consulenza tecnica Controparte_1
espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con separato decreto in atti.
Così deciso in Napoli il 26/10/2025.
Il giudice
dott. CO IT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
CO IT, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4151/2021 del R.G., pendente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ventura Di Tuoro, Parte_1
Email_1
Attrice
E
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Paolo Castelluccio, Email_2
Convenuto
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Di Feo,
t; Email_3
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
al fine di vedersi riconoscere il risarcimento danni per le lesioni subite a seguito di un sinistro occorsogli il 26/2/2019, verso le ore 17,30, allorquando, camminando a piedi ad lungo il CP_1
marciapiedi di Via Gramsci, incrocio Via Tironi di Moccia, è caduta rovinosamente, a terra a causa della pavimentazione dissestata, inciampando in un avvallamento non visibile, non prevedibile e non segnalato, proprio mentre si accingeva ad attraversare la strada. Ha dedotto di essere stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare di Napoli a mezzo del servizio del 118, dove le è stata diagnostica una “lussazione di gomito e frattura capitello radiale a sinistra” con prognosi di trenta giorni. Ha chiesto la condanna del responsabile della manutenzione della strada, CP_1
al pagamento della somma necessaria a risarcire i postumi di invalidità, riscontrati nella misura dell'8 %, nonché l'invalidità temporanea parziale, oltre il danno morale E il danno estetico.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e contestando la Controparte_1
valenza del rapporto redatto dai vigili urbani, perchè intervenuti solo dopo il verificarsi del sinistro.
Ha rappresentato che la caduta si è verificata esclusivamente per la condotta non attenta della
, anche perché si tratta di una zona correttamente e ampiamente illuminata e, quindi, la stessa Pt_1
non poteva non avvedersi della esistenza di una porzione del marciapiedi evidentemente dissestata.
Ha chiesto il rigetto della domanda, ovvero accertarsi il concorso di colpa della stessa attrice, contestando, altresì, l'entità dei danni dedotti in giudizio.
Il giudizio è stato istruito documentalmente, con l'assunzione di prova orale e con l'esperimento di una CTU medico legale.
Il 6/12/2023 è intervenuta volontariamente in giudizio l' , rappresentando che, in seguito alla CP_2
caduta, aveva riportato lesioni personali che l'avevano costretta ad assentarsi dal Parte_1
lavoro di impiegata presso la Global Service Solutions S.P.A., dal 27/02/2019 al 03/05/2019, per un totale di n. 66 giorni e che esso aveva erogato, a titolo di indennità di malattia, l'importo di CP_2
euro 1.665,83, che era stato anticipato dall'azienda, che ha poi provveduto al conguaglio con la contribuzione dovuta all' . Ha dedotto di aver regolarmente comunicato al CP_2 Controparte_1
la propria intenzione di surrogarsi nei diritti del danneggiato, con le raccomandate A/R in data
16/01/2020, in data 14/07/2021 e in data 16/01/2023 e, quindi, essendo subentrato nella posizione dell'assicurata , ha dedotto di aver interesse ad ottenere dal convenuto le Parte_1 CP_1
somme corrisposte a titolo di indennità di malattia per fatto imputabile al terzo responsabile, ex art. 1916 c.c.. Ha concluso, chiedendo di condannare il a versare la somma di euro Controparte_1
1.665,83, oltre interessi e rivalutazione, pari alla indennità di malattia liquidata in favore del ricorrente per 66 giorni.
La causa è stata assunta indecisione il 4 giugno 2025, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di nullità della citazione per la sua genericità, proposta dal
. Secondo l'opinione consolidata della Suprema Corte, infatti, la nullità della Controparte_1
citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (in tale senso cfr. Cass. n. 11751/2013). La ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Nel caso in esame, l'intero contesto dell'atto introduttivo,
l'oggetto delle domande formulate, e il comportamento della controparte (che ha articolato specifiche e puntuali difese) consentono di escludere la dedotta genericità. L'eccezione deve, pertanto, essere rigettata.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Circa la qualificazione della fattispecie, la stessa va ricondotta nell'ambito applicativo dell'art. 2051
c.c.; secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte l'art. 2051 c.c. va applicato anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni oppure di uso generale, in mancanza di riferimenti normativi che consentano di riservare un trattamento privilegiato alla P.A. quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (v. tra le tante da ultimo Cass. civ., Sez. III,
12 aprile 2003, n° 8935 quanto alle strade aperte al pubblico transi-to o ancora Cass. civ., Sez. III,
20 novembre 2009, n° 24529). Si tratta chiaramente di posizioni che hanno conseguenze rilevanti dal punto di vista dell'onere della prova. Invero, in tema è oramai pacifico che “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica”(Cass.
6651/2020).
Ricondotta, dunque, la fattispecie sottoposta a giudizio nell'alveo della disposizione di cui all'art. 2051 cc e ritenuta applicabile quest'ultima anche alle Pubbliche Amministrazioni si rende necessario, preliminarmente, delineare l'attuale quadro interpretativo che caratterizza la fattispecie di responsabilità speciale ex art. 2051 cc invocata in questo giudizio.
L'art. 2051 afferma che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. L'operatività della disposizione in esame, dunque, richiede la ricorrenza di due presupposti: la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. Partendo dal secondo presupposto, si deve chiarire che il concetto di custodia deve essere inteso, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, come potere di effettiva disponibilità e controllo sulla cosa.
A riguardo il dovere di custodia rilevante ex art. 2051 c.c. in capo al per i CP_1 CP_1
marciapiedi e le strade che rientrano sul proprio territorio è pacifico e, infatti, nemmeno contestato dal convenuto.
Con riguardo al secondo presupposto della responsabilità ex art. 2051 c.c., ovvero la derivazione del danno dalla res, è bene preliminarmente a dar conto dell'attuale stato dell'arte in materia di danno da cose in custodia ex art. 2051 cc, dando atto dell'evoluzione giurisprudenziale che ha riguardato la materia.
Storicamente la responsabilità per cose in custodia è stata disciplinata ed interpretata fin dal codice del 1865 come una responsabilità aggravata per colpa presunta, con inversione dell'onere della prova, ma con la possibilità per il custode di andare esente da responsabilità dimostrando la sua diligenza nella sorveglianza della res. Tuttavia l'evoluzione giurisprudenziale più recente ha portato ad un sostanziale revirement arrivando ad affermare che “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. sent. n. 27724 del 2018). Tale ricostruzione ha trovato più recente conferma in un importante arresto delle SE TE le quali, con ordinanza del 30 giugno 2022, n.
20943, hanno ribadito che L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso. Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale
o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere. Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Con specifico riferimento al tema della rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art.
2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità, deve ritenersi che, una volta che il danneggiato abbia prospettato
e provato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Tanto chiarito e premesso, nella vicenda in esame l'attività istruttoria esperita ha dimostrato l'an dell'evento lesivo, così come il nesso di causalità tra lo stesso ed il danno, essendo le modalità di accadimento del sinistro pienamente confermate dall'istruttoria svolta attraverso l'escussione del teste figlia della , che ha sostanzialmente confermato la prospettazione attorea. Tes_1 Pt_1
Ha dichiarato infatti : “preciso che era buio, erano verso le 17:30 del pomeriggio;
mia madre è caduta perché sotto al marciapiede c'era una buca, nella quale, scendendo dal marciapiede, mia madre è inciampata. Era in corrispondenza delle strisce pedonali. Non è una strada che frequentiamo spesso. Sul marciapiede ci sono i sanpietrini, mentre sulla strada l'asfalto. È una buca abbastanza grande, c'entra il piede dentro e infatti mia madre è caduta mettendo il piede dentro la buca. E' caduta a terra , sul suo lato sinistro. Non c'era alcuna segnalazione della esistenza della buca”.
La stessa ricostruzione è stata fornita dall'altro testimone, cugina dell'attrice, Testimone_2 secondo cui : “mia cugina è caduta e io ho visto la caduta perché stavo dietro di lei. L'attrice è inciampata nella parte finale del marciapiede;
è un marciapiedi scosceso, che presentava una buca. Mia cugina ha messo il piede e è caduta su sé stessa. La figlia ha chiamato i vigili e poi è venuta l'ambulanza. A mia cugina faceva male il braccio sinistro”.
Lo stato di dissesto del manto stradale, nel punto dove la è caduta, trova riscontro nel Pt_1
rapporto dei Vigili Urbani, intervenuti successivamente e nell'esame della fotografia allegata al rapporto stesso, e riprodotta in allegato alla produzione attorea, dove si può vedere la presenza di una zona dissestata, che crea l'esistenza di un disavvallamento, dove, nello scendere dal marciapiedi, si è bloccato il piede dell'attrice, che è poi rovinata a terra. Lo stato dei luoghi al momento del sinistro, così come risulta dalla documentazione prodotta, si atteggia a vero e proprio pericolo per chi si è trovato a percorrere quel tratto di strada, attesa anche la progressiva dequotazione della necessaria dimostrazione della pericolosità intrinseca della cosa inerte. In ogni caso, il giudizio di pericolosità delle cose inerti va condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesta dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. 20620/2010). La prova, secondo la regola generale, è a carico del danneggiato, ma l'onere si reputa assolto con la dimostrazione “che
l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa” (Cass. 18856/2017; già Cass. 6407/1987). La Suprema
Corte da ultimo con la sentenza 8450/2025 ha ribadito che "la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente la dimostrazione del nesso tra "res" ed evento dannoso, potendo tale responsabilità escludersi grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, rispettivamente anche solo colpose e imprevedibili" (Cass. 8450/2025).
Dunque, a fronte della concordanza di tutti gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio, si deve ritenere provato anche il secondo requisito della responsabilità ex art. 2051 c.c., ulteriore alla custodia sul bene, ovvero la derivazione del danno dalla cosa.
Appurata, quindi, la verificazione del fatto storico ed il nesso causale tra la res e l'eventus damni occorre indagare se la condotta della vittima sia in grado di spezzare il nesso causale tra la res e il danno, indagine che attiene alla prova del fortuito che incombe sul convenuto e che risulta non essere stata provata. Invero, in materia occorre fare applicazione dei più recenti orientamenti in materia confermati dalle SE TE del 2022 citate in precedenza, che si sono allineate all'orientamento secondo il quale “non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1
o 2 c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno» (Cass. 4035/2021).
Ebbene, appare chiaro come la situazione in cui versava la zona rappresenti senza dubbio un pericolo per i pedoni, intenti a scendere dal marciapiedi per attraversare la strada. Tali semplici considerazioni, lette alla luce dell'utilizzo assolutamente normale ed ordinario fatto dall'attrice della res sottoposta a custodia, depongono nel senso di ritenere non configurabile il caso fortuito.
La condotta della parte danneggiata può comunque rilevare ai fini di valutarne il concorso di colpa ex 1227 c.c. In questo senso, nel caso concreto, viene in rilievo la già richiamata estensione della
“buca”, o meglio del tratto di sotto/marciapiede dissestato, che ne denota un'oggettiva visibilità, che non può che rilevare facendo emergere un indubbio profilo di colpa dell'attrice. La disattenzione della , peraltro accompagnata da altre due persone, nel non accorgersi della presenza di un Pt_1 pericolo così evidente è aggravata dall'ulteriore circostanza relativa al fatto che tale buca era ben visibile, in presenza di una illuminazione del tutto adeguata.
Ebbene, per le motivazioni esplicitate, la condotta tenuta dall'attrice, seppur non idonea a interrompere il nesso causale, comunque integra un'imprudenza dello stesso capace di rilevare ex art. 1227, comma 1, c.c..
Alla luce di tali considerazioni ed in applicazione dei dettami giurisprudenziali richiamati, per i quali nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c. la condotta dal danneggiato può rilevare per valutarne il concorso di colpa ex art. 1227 c.c., si ritiene equo diminuire del 30% il risarcimento spettante alla in virtù del concorso del suo fatto colposo alla produzione del sinistro e quindi Pt_1 dell'evento danno.
Con riferimento al quantum debeatur, questo Tribunale ritiene di aderire alle conclusioni del CTU, dott. come risultanti dalla perizia espletata in corso di giudizio e depositata il 15 Persona_1
luglio 2024, nella quale ha confermato l'esistenza del nesso causale fra evento e danno e ha dichiarato che <le menomazioni che residuano a carico della p., come desumibile dagli esami radiografici in Atti e dall'esame obiettivo effettuato nel corso degli accertamenti medico-legali, consistono in esiti di lussazione del gomito sinistro e di frattura parcellare composta del capitello radiale con globale limitazione funzionale ai gradi estremi del gomito. Detti postumi, riportati dalla Sig.ra come conseguenza dell'evento del 26/02/2019, alla luce delle Parte_1
“Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico”, edite dalla Società Italiana di Medicina Legale (2016), con specifico riferimento alle voci menomative
“Esiti di frattura diafisaria del radio o dell'ulna, a seconda del dismorfismo del callo osseo, in assenza o con lieve limitazione funzionale delle contigue articolazioni” (2-4% d.) ed “Esiti di sublussazione/lussazione acromion-claveare” (1-5% d.), giustificano una percentuale di danno biologico permanente, inteso come menomazione della integrità psico-fisica, quantificabile nella misura del 6%>>. IL CTU ha poi stimato “periodi di invalidità temporanea parziale (ITP) al 75% di giorni 30 (trenta), al 50% di giorni 15 (quindici) ed al 25% di giorni 15 (quindici)”.
Ai fini della quantificazione del quantum, trattandosi di lesioni che rientrano nell'ambito delle cd. lesioni micropermanenti, va fatta applicazione delle nuove Tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano e pubblicate il 5 giugno 2024, con le quali l'Osservatorio ha provveduto alla rivalutazione alla data del primo gennaio 2024 degli importi già previsti dalle Tabelle di Milano dell'anno 2021, che, anche a seguito delle ultime pronunce della
Suprema Corte (cfr.: Cass, n. 8532/2020; Cass., n. 25164/2020), offrono una liquidazione distinta per il danno biologico (ora definito "danno biologico/dinamico-relazione") e per il danno morale/sofferenza soggettiva (ora denominato "danno da sofferenza soggettiva interiore").
Quanto a quest'ultimo osserva il tribunale che le sofferenze, di natura interiore e non relazionale, conseguenti al sinistro e prodotte dalle lesioni subite, dall'essere stato vittima di un fatto astrattamente qualificabile come reato e dalla durata delle cure alle quali l'attrice è stata sottoposta, appaiono meritevoli di un ristoro aggiuntivo secondo la percentuale riconosciuta dalle richiamate tabelle.
Facendo applicazione dei suddetti parametri, considerando l'età di all'epoca Parte_1 dell'incidente (61 anni) e che ha riportato postumi invalidanti permanenti per un danno biologico quantificabile nel 6 %, il danno non patrimoniale da invalidità permanente deve essere liquidato in euro 10.058,00, di cui euro 8.046,00 per il danno biologico/dinamico-relazione ed euro 2.012,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore, oltre a complessivi euro 3.881,25 per invalidità temporanea (euro 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro 862,50 per invalidità temporanea parziale al 50% ed euro 431,25 per invalidità temporanea parziale al 25%). Per un totale di euro 13.939,25 a titolo di danno non patrimoniale.
Le somme sopra riportate a titolo di danno non patrimoniale sono state espresse in valori attuali ma l'equivalente pecuniario rivalutato ai valori attuali, trattandosi di debito di valore, soddisfa il credito per il bene perduto e non anche il mancato godimento delle utilità che il bene medesimo avrebbe potuto offrire se fosse stato immediatamente risarcito con una somma di danaro equivalente, residuando dunque un ulteriore danno da ritardo. Detto danno deve essere allegato dalla parte che ne chiede la liquidazione, ma può anche essere provato con presunzioni, ovvero equitativamente, ed a tal fine la giurisprudenza fa riferimento al criterio degli interessi legali, cd. compensativi, sulla somma rivalutata. Trattandosi però di un valore aggiuntivo che produrrebbe un ingiustificato arricchimento, questo giudice ritiene (Cass. Sez. Un. 1712/1995) che questa voce di danno (lucro cessante) possa meglio trovare ristoro attraverso il criterio equitativo del calcolo degli interessi sulle somme riportate ai valori degli esborsi (devalutate) e rivalutate annualmente sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Quanto agli interessi va proprio richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con la suddetta decisione a SE TE (ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Dal momento della sentenza di primo grado e sino all'effettivo soddisfo devono essere computati, sulla somma totale sopra liquidata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
In conclusione, la domanda va accolta, dichiarando la corresponsabilità della danneggiata nella produzione del sinistro nella misura del 30%, così che, in applicazione dell'art. 1227, comma 1 c.c., il convenuto deve essere condannato al risarcimento di euro 9.757,47 come Controparte_1
danno non patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data del sinistro e fino alla pubblicazione della presente sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma sopra quantificata alla data del sinistro e rivalutazione anno per anno, e oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo. All'attrice va riconosciuto l'ulteriore importo di euro 171,22 per le spese mediche affrontate durante la convalescenza, somme i cui titoli giustificativi sono prodotti agli atti e che non sono specificamente contestate dal sui quali vanno computati gli interessi al tasso legale dal CP_1
momento della sentenza fino al soddisfo.
La domanda proposta dall' - che è intervenuta volontariamente nei confronti del responsabile CP_2
civile nel giudizio instaurato dalla danneggiata, , per far valere la rivalsa nei Parte_1
confronti del convenuto – deve essere rigettata. L'intervento dell' è avvenuto solo il CP_2
6/12/2023, a fase istruttoria ormai chiusa, con la conseguenza che, se l'intervento, ex art. 268 c.p.c.,
è ammissibile, perché avvenuto prima della precisazione delle conclusioni, l'interventore può limitarsi solo al compimento di attività assertive (in ragione delle preclusioni istruttorie già maturate) e non può più fornire la prova dell'avvenuta effettiva corresponsione, in favore del danneggiato, delle somme in questa sede rivendicate a titolo di surrogazione, neanche con il deposito di sola documentazione. Non potendosi utilizzare la documentazione allegata al proprio intervento, la domanda di rivalsa in sede di surrogazione non può che essere dichiarata infondata.
Per sostenere la propria tesi - secondo cui, quando l'assicuratore sociale esercita il diritto di surrogazione intervenendo nella lite pendente fra danneggiato e responsabile civile, lo stesso non sarebbe in ogni caso soggetto a preclusioni istruttorie, con la conseguente possibilità di comprovare l'avvenuta erogazione delle prestazioni previdenziali anche dopo il maturare di quelle – l' CP_2
richiama una isolata sentenza della Corte di Cassazione, la n. 4934/2018, che è stata poi sconfessata dalla stessa Corte in successive pronunce della stessa Corte, da ultimo la n. 14398/2023, in cui si ribadisce il principio di diritto per cui “in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268 c.p.c., comma 2, operando esclusivamente sul piano istruttorio (e non anche su quello assertivo), deve ritenersi riferita sia alle prove costituende che alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti”. Si precisa in sentenza che <nella ricordata decisione di questa Cort, infatti, sono contenute le seguenti affermazioni: a) se si vietasse all di depositare documentazione, sol CP_2
perché già maturate le preclusioni istruttorie, "verrebbe svuotata di contenuto l'azione surrogatoria"; b) "l'ente previdenziale verrebbe privato della possibilità di recuperare le prestazioni erogate"; c) si consentirebbe al danneggiato di cumulare il risarcimento con
l'indennizzo; d) "verrebbe attribuito alla fiscalità generale un onere il cui peso economico servirebbe non a ristorare la vittima ma ad arricchirla indebitamente"; si tratta di quattro affermazioni non condivisibili;
quanto alle prime due, è agevole replicare che tutte le situazioni soggettive devono essere esercitate all'interno del processo e nel pieno rispetto delle relative forme: se, pertanto, il titolare del credito incorre in una decadenza processuale ciò non significa affatto
"svuotare di contenuto" la pretesa creditoria, significando unicamente che il creditore non ha assolto agli oneri cui era soggetto;
quanto alla terza e alla quarta affermazione, le stesse, oltre ad essere altrettanto non convincenti, devono dirsi comunque irrilevanti nel caso di specie;
sono non convincenti in punto di diritto, poiché la circostanza che il danneggiato riesca ad incassare cumulativamente l'indennizzo dall'assicuratore sociale e il risarcimento dal responsabile civile non vieta al solvens di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito; sono comunque irrilevanti nel
CP_ caso di specie, perché è lo stesso giudice di merito a dare conto del fatto che l' aveva esercitato la surrogazione per "l'indennità di malattia" (e cioè lo stipendio non pagato dal datore di lavoro durante l'invalidità temporanea), e che il danneggiato non aveva domandato il risarcimento di alcun danno patrimoniale da lucro cessante: nel caso di specie, pertanto, nessun "indebito arricchimento" della vittima avrebbe potuto verificarsi>>.
E la medesima cosa è avvenuta nella fattispecie in esame, in quanto l' è intervenuta per CP_2
ottenere quanto sborsato in favore del datore di lavoro a titolo di indennità di malattia, mentre la ha agito in questo giudizio per essere risarcita per il danno biologico temporaneo patito nel Pt_1
periodo della malattia, oltre che per il risarcimento del danno da invalidità permanente, ma non ha chiesto nei confronti del Comune, ritenuto responsabile per il sinistro, il risarcimento per la perdita di retribuzione durante il periodo di malattia, con la conseguenza che, comunque, non sussiste alcun
CP_ diritto dell' di surrogarsi nel credito risarcitorio azionato in giudizio, in quanto l'indennità di malattia erogata dall' non vale a far surrogare l'assicuratore sociale nel diritto della al CP_2 Pt_1
risarcimento del danno biologico temporaneo richiesto.
Le spese di giudizio seguono strettamente la soccombenza del nei confronti di Controparte_1
. Parte_1
L' deve essere, inoltre, condannata a pagare le spese di lite in favore del , CP_2 Controparte_1
con riguardo alla soccombenza nell'azione di rivalsa proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti del , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento volontario dell'INPS, così provvede:
a) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, dichiara la responsabilità al 70% del
[...]
nella produzione dell'evento dannoso dedotto in giudizio, condannandolo al CP_1
pagamento in favore di della somma di euro 9.757,47, a titolo di Parte_1
risarcimento danni non patrimoniali, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data dell'incidente e fino alla pubblicazione della presente sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma sopra quantificata alla data del sinistro e rivalutazione anno per anno, oltre euro 171,22 a titolo di danni patrimoniali e oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
b) rigetta la domanda proposta dall' ; CP_2
c) condanna il al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
giudizio, che si liquidano in euro 260,00 per spese ed euro 2.900,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso, I.V.A., C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
d) condanna l' al pagamento in favore del di delle spese di lite CP_2 CP_1 CP_1
sostenute con riguardo alla domanda di rivalsa di cui all'intervento, liquidandole in euro
1.200,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura del 15 del compenso;
e) pone definitivamente a carico del le spese della consulenza tecnica Controparte_1
espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con separato decreto in atti.
Così deciso in Napoli il 26/10/2025.
Il giudice
dott. CO IT