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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/05/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1629/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico De Angelis Parte_1
- ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Niccoli - resistente
Oggetto: indennità.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla
liquidazione dell'importo di € 497,00 (euro quattrocento novantasette/00) a titolo di
indennità di disagio festivo, ex art 86 c. 13 CCNL sanità pubblica 2016- 2018, per ognuno
dei 28 turni prestati, dal 2019 al 2021, in un giorno coincidente con una festività
infrasettimanale 2) Per l'effetto condannare la , in persona del legale CP_2
rappresentante p.t, con sede legale in al Viale degli Alimena n. 18, c.f./p.iva CP_1
, al pagamento, in favore del sig. , per i motivi di cui in P.IVA_1 Parte_1
premessa, della somma di € 497,00 (euro quattrocento novantasette/00), oltre interessi
legali maturati e maturandi fino alla data dell'effettivo soddisfo, 3) Condannare la CP_3
[..
[...] , in persona del legale rappresentante p.t, con sede legale in al Viale
[...] CP_1
degli Alimena n. 18, c.f./p.iva , al pagamento di competenze professionali e P.IVA_1
spese vive di avvocato, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario
…”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigetti il ricorso in quanto nulla deve ricevere dal
datore di lavoro a titolo di disagio festivo il ricorrente avendo ricevuto nei periodi
contestati la retribuzione di lavoro straordinario in regime festivo. Con vittoria di spese e
competenze …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere dipendente dell'
[...]
con qualifica di collaboratore professionale sanitario Controparte_1
infermiere con sede di lavoro in che dal 2019 al 2022 aveva lavorato in 28 giorni CP_1
coincidenti con le festività infrasettimanali (3 giorni nel 2019, 9 giorni nel 2020, 8 giorni nel 2021, 8 giorni nel 2022); che la parte resistente non aveva proceduto al pagamento dell'indennità spettante secondo la contrattazione collettiva (€. 17,82 ex art. 68 CCNL
Comparto sanità pubblica 2016/2018 per ogni turno) per la prestazione lavorativa in giorno festivo, nonostante i solleciti del ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L si è costituita in giudizio opponendosi alle Controparte_1
avverse argomentazioni ed affermando in particolare che, nei giorni indicati, il ricorrente aveva prestato servizio in regime di lavoro straordinario festivo, per il quale era stato retribuito, e che la retribuzione per orario straordinario non era cumulabile con la chiesta indennità di disagio festivo. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 22.4.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
2 La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha richiamato, in maniera condivisibile, il principio affermato da Cass.
Sez. Lav. 1505/2021, secondo cui: “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del
c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità
del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il
turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore
dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il
lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per
il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
In applicazione di tale principio, applicabile anche al caso in esame, la domanda deve accogliersi, atteso che non vi sono contestazioni specifiche di parte resistente in ordine alle circostanze di fatto poste a base del ricorso ed alla quantificazione del credito operata da parte ricorrente, con condanna dell' al Controparte_1
pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 497,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria [da riconoscere d'ufficio (cfr. Cass. Sez. Lav. 275/1996; Cass. SS.
UU. 16036/2010)] dalla maturazione del credito al soddisfo, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36,
della legge 724/1994.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda formulata da parte ricorrente e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento, in favore della parte ricorrente, della Controparte_1
somma di €. 497,00, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16,
comma 6, della legge 412/1991;
condanna l' al pagamento, in favore della parte Controparte_1
ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 21,50 per esborsi ed €. 300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 12.5.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1629/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico De Angelis Parte_1
- ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Niccoli - resistente
Oggetto: indennità.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla
liquidazione dell'importo di € 497,00 (euro quattrocento novantasette/00) a titolo di
indennità di disagio festivo, ex art 86 c. 13 CCNL sanità pubblica 2016- 2018, per ognuno
dei 28 turni prestati, dal 2019 al 2021, in un giorno coincidente con una festività
infrasettimanale 2) Per l'effetto condannare la , in persona del legale CP_2
rappresentante p.t, con sede legale in al Viale degli Alimena n. 18, c.f./p.iva CP_1
, al pagamento, in favore del sig. , per i motivi di cui in P.IVA_1 Parte_1
premessa, della somma di € 497,00 (euro quattrocento novantasette/00), oltre interessi
legali maturati e maturandi fino alla data dell'effettivo soddisfo, 3) Condannare la CP_3
[..
[...] , in persona del legale rappresentante p.t, con sede legale in al Viale
[...] CP_1
degli Alimena n. 18, c.f./p.iva , al pagamento di competenze professionali e P.IVA_1
spese vive di avvocato, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario
…”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigetti il ricorso in quanto nulla deve ricevere dal
datore di lavoro a titolo di disagio festivo il ricorrente avendo ricevuto nei periodi
contestati la retribuzione di lavoro straordinario in regime festivo. Con vittoria di spese e
competenze …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere dipendente dell'
[...]
con qualifica di collaboratore professionale sanitario Controparte_1
infermiere con sede di lavoro in che dal 2019 al 2022 aveva lavorato in 28 giorni CP_1
coincidenti con le festività infrasettimanali (3 giorni nel 2019, 9 giorni nel 2020, 8 giorni nel 2021, 8 giorni nel 2022); che la parte resistente non aveva proceduto al pagamento dell'indennità spettante secondo la contrattazione collettiva (€. 17,82 ex art. 68 CCNL
Comparto sanità pubblica 2016/2018 per ogni turno) per la prestazione lavorativa in giorno festivo, nonostante i solleciti del ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L si è costituita in giudizio opponendosi alle Controparte_1
avverse argomentazioni ed affermando in particolare che, nei giorni indicati, il ricorrente aveva prestato servizio in regime di lavoro straordinario festivo, per il quale era stato retribuito, e che la retribuzione per orario straordinario non era cumulabile con la chiesta indennità di disagio festivo. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 22.4.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
2 La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha richiamato, in maniera condivisibile, il principio affermato da Cass.
Sez. Lav. 1505/2021, secondo cui: “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del
c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità
del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il
turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore
dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il
lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per
il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
In applicazione di tale principio, applicabile anche al caso in esame, la domanda deve accogliersi, atteso che non vi sono contestazioni specifiche di parte resistente in ordine alle circostanze di fatto poste a base del ricorso ed alla quantificazione del credito operata da parte ricorrente, con condanna dell' al Controparte_1
pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 497,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria [da riconoscere d'ufficio (cfr. Cass. Sez. Lav. 275/1996; Cass. SS.
UU. 16036/2010)] dalla maturazione del credito al soddisfo, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36,
della legge 724/1994.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda formulata da parte ricorrente e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento, in favore della parte ricorrente, della Controparte_1
somma di €. 497,00, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16,
comma 6, della legge 412/1991;
condanna l' al pagamento, in favore della parte Controparte_1
ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 21,50 per esborsi ed €. 300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 12.5.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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