Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/03/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
n. 9945/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9945/2018 promossa da:
, rapp.ta e difesa dall'avv. Andrea Criscuolo, elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Fratta, sito in Caserta, alla Via Caduti sul Lavoro n. 109;
-Attrice-
Nei confronti di
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lidia Gallo, Controparte_1
elettivamente domiciliato con il predetto avvocato presso la sita in Caserta, alla Piazza CP_2
Vanvitelli n. 69;
-Convenuto-
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 25.11.2024.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio il Parte_1 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ 1) accertare e dichiarare la Controparte_1
responsabilità esclusiva del nella persona del p.t., nell'evento dannoso Controparte_1 CP_3
prodotto alla sig.ra ; 2) Pertanto, condannare il convenuto comune al risarcimento Parte_1 dei danni subiti dall'attrice con il pagamento in suo favore della soma totale di € 47.246,00 (danno pagina 1 di 5
3) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Si costituiva il il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, ritenendola Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita attraverso l'escussione di due testi e l'espletamento di CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, all'udienza del 25/11/2024, celebrata in modalità cartolare, viste le note di trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
La domanda di parte attrice risulta fondata e meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni.
La fattispecie in esame trova il proprio inquadramento giuridico nell'alveo dell'art. 2051 c.c. rubricato
“danno cagionato da cose in custodia”; ai fini della configurabilità della responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ., è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore (Cass. n. 25243 del 29/ 11/2006; Cass. n. 1948 del
10/02/2003). Al fine dell'accertamento di tale forma di responsabilità, il danneggiato ha l'onere di dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, mentre la responsabilità del custode resta esclusa solo dalla prova, sullo stesso gravante, che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, integrando così il caso fortuito, previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode. Occorre pertanto avere riguardo alla causa concreta del danno: se quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, tali da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, questi ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; invece, ove il custode dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, esso è liberato dalla responsabilità per cose in custodia
(Sez. 3, Sentenza n. 6101del12/03/2013). In tale ultima ipotesi, l'insorgere del fattore di pericolo può considerarsi fortuito solo finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare la necessità di addossare al pagina 2 di 5 custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
Nel caso di specie, la causa dell'incidente occorso alla sig.ra sarebbe riconducibile allo stato Pt_1
di manutenzione della strada di Piazza Carlo III, nei pressi dell'ingresso della Reggia di Caserta. A fondamento della propria domanda, infatti, parte attrice assumeva che il giorno primo ottobre 2017, alle ore 09,45 circa, in Caserta, mentre si trovava in fila per l'accesso alla Reggia, lungo la stradina sita al lato destro della residenza reale, a causa di una rete metallica che fuoriusciva dalla pavimentazione in cemento, inciampava e cadeva rovinosamente a terra. Tale dinamica ha trovato riscontro nella deposizione dei testi escussi all'udienza del 01.03.2022.
Dalla dinamica descritta in citazione e confermata con l'istruttoria, sarebbe emerso quindi, che la caduta della sig.ra è da imputare alla rete metallica che fuoriusciva dalla pavimentazione Pt_1
stradale, che può essere qualificata come insidia, in quanto non visibile e non segnalata, inoltre la visibilità dell'insidia era resa ancora più difficoltosa dalla presenza di numerose persone.
Si ritengono pertanto sussistenti tutti gli elementi che consentono di ritenere provato l'evento dannoso ed il nesso causale tra l'insidia e la caduta dell'attrice.
Assolto da parte del danneggiato l'onere della prova, non può, invece, ritenersi che il convenuto abbia fornito elementi utili ad escludere la propria responsabilità.
Pertanto, non avendo il custode assolto all'onere probatorio a suo carico, non solo è esclusa la sussistenza del caso fortuito, ma è escluso altresì un eventuale concorso dell'attrice nella causazione dell'evento.
In conclusione, per le ragioni esposte, deve ritenersi esistente la responsabilità esclusiva del CP_1
convenuto ex art. 2051 c.c., atteso che lo stato dei luoghi, come emerso all'esito delle risultanze istruttorie sopra esaminate e dalle modalità di verificazione del fatto, lasciano ritenere che una maggiore attenzione da parte dell'Ente, avrebbe potuto impedire la caduta del pedone ed i conseguenti danni riportati.
Da quanto esposto deriva l'affermazione del diritto del danneggiato a veder risarcito il danno subito a seguito della caduta.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni riportati dalla sig.ra , il C.T.U. nominato, Pt_1
dott.ssa , nel proprio elaborato peritale, cui questo Giudicante ritiene di aderire, in quanto Persona_1
ritenuto immune da vizi di natura logica, tecnica e giuridica, ha riconosciuto l'esistenza del nesso di causalità diretta tra l'evento e le lesioni subite dall'attrice, precisando che quest'ultima ebbe a riportare
“un trauma fratturativo composto del 1/3 prossimale di omero destro trattato conservativamente”.
pagina 3 di 5 Il Consulente ha riscontrato quindi un danno biologico complessivo pari al 9%, un periodo di I.T.T. di
45 gg., di I.T.P. al 50% di gg. 45 ed al 25% di ulteriori gg. 30 (Cfr. elaborato peritale pag. 5).
Pertanto, si ritiene che l'attrice abbia subito un danno non patrimoniale pari ad € 17.967,42 di cui €
13.824,42 per danno biologico permanente (anni 69 al momento del sinistro), € 4.143,00 per danno biologico temporaneo. Il Ctu riconosceva, inoltre, la somma di € 201,30 per spese mediche, in quanto ritenute congrue e documentate.
Si precisa che non si è tenuto conto della personalizzazione in quanto <In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento>> (Cass.
Sez. 3, Sent. n. 28988 del 11/11/2019). Nel caso in esame parte attrice non solo non ha provato, ma non ha nemmeno dedotto di aver subito particolari pregiudizi. Né si è tenuto conto, sempre per assenza di prova, del danno morale.
Trattandosi di un debito di valore la somma andrà devalutata al momento del sinistro (01.10.2017) e rivalutata di anno in anno, secondo gli indici Istat, fino alla pubblicazione della sentenza;
saranno inoltre dovuti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad €
26.000,00) e dell'attività posta in essere.
Le spese della C.T.U. medico-legale, come già liquidate, sono poste definitivamente a carico del convenuto soccombente, con conseguenti eventuali oneri restitutori.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. M. Capua Vetere, Sezione III Civile, nella persona del giudice unico, dott.ssa Arlen
Picano, ogni eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
- Accerta la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per i danni subiti dall'attrice in Controparte_1
seguito alla caduta oggetto di causa;
- condanna, per l'effetto, il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 18.168,72 a titolo di danni non patrimoniali, Parte_1
oltre rivalutazione come da parte motiva e interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
pagina 4 di 5 - condanna, altresì, il in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di Controparte_1 lite in favore dell'attrice, che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 5077,00 per compensi, oltre al
15% di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente le spese di ctu a carico del come già liquidate, con Controparte_1
eventuali oneri restitutori.
S.M.C.V., 05/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
pagina 5 di 5