Cass. civ., sez. II, sentenza 11/10/2013, n. 23164
CASS
Sentenza 11 ottobre 2013

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L'acquirente di immobile locato, subentrando nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, agli effetti dell'art. 1602 cod. civ., è tenuto altresì alla restituzione del deposito cauzionale versato dal conduttore. Ne discende che il venditore del bene locato ha l'obbligo di trasferire il possesso della cauzione ricevuta, salvo esplicito diverso accordo con l'acquirente, il che avviene quando dal contratto risulti che il mancato trasferimento della somma di denaro corrispondente alla cauzione sia stato oggetto di compensazione nei rapporti di dare e avere tra le parti, oppure quando il prezzo della vendita sia stato concordato sin dall'inizio in misura ridotta, tenendo conto del valore della cauzione stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 11/10/2013, n. 23164
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23164
    Data del deposito : 11 ottobre 2013

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