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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/12/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1377/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. , in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di legale rappresentante di (c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via
Benedetto Croce n. 4 presso lo studio dell'Avv. Melchiorre Mirko
Munafò che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Oristano, via Dotando
Petri, resistente,
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.
L689/1981, lavoro/prev..
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Parte_1
ha proposto opposizione avverso le ordinanze Controparte_1 ingiunzioni OI-001998617 e OI-001982522, ciascuna dell'importo di euro 1.935,18 per l'anno 2017, e OI-002029438 e OI-001982516, ciascuna dell'importo di euro 12.588,38 per l'anno 2018, per un valore complessivo di euro 14.523,56, notificate dall il 5 giugno CP_2
2024, aventi ad oggetto la richiesta di pagamento di sanzioni amministrative per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative agli anni 2017 e 2018.
La ricorrente lamenta la decadenza dell dal potere di riscossione CP_2 delle somme, in quanto la notifica degli avvisi di accertamento presupposti alle ordinanze ingiunzioni sarebbe avvenuta oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge 689/1981.
Sostiene che né (legale rappresentante della Parte_1 società) né la società da essa rappresentata avrebbero ricevuto tempestiva notifica degli atti di accertamento, avendo avuto conoscenza delle violazioni contestate solo tramite le ordinanze impugnate.
Evidenzia che, anche considerando le date di notifica indicate dall (20.12.2019 per l'anno 2017 e 29.12.2019 per l'anno CP_2
2018), il termine decadenziale risulterebbe comunque maturato, poiché le violazioni si riferiscono a omissioni mensili rilevabili automaticamente dall , con decorrenza del termine dal giorno CP_3
16 del mese successivo a quello di scadenza del periodo di paga.
La ricorrente eccepisce inoltre la prescrizione del diritto dell a CP_2 riscuotere le somme, ai sensi dell'art. 28 della legge 689/1981, essendo decorso il termine quinquennale dalla commissione delle violazioni: il termine sarebbe maturato nel 2022 per le violazioni del
2017 e nel 2023 per quelle del 2018, in assenza di atti interruttivi validamente notificati.
In via subordinata, contesta la quantificazione delle sanzioni irrogate, ritenute sproporzionate rispetto agli importi effettivamente omessi
(euro 455,81 per il 2017 ed euro 1.290,12 per il 2018).
La ricorrente evidenzia la mancata motivazione dei criteri di determinazione delle sanzioni, in violazione dell'art. 11 della legge 689/1981 e dell'art. 23 del D.L. 48/2023, che impongono di tener conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione delle conseguenze e delle condizioni economiche dello stesso, nonché di applicare una sanzione proporzionata all'importo omesso. Nel caso di specie, l avrebbe applicato sanzioni pari a CP_2 oltre quattro volte l'importo omesso per il 2017 e circa dieci volte per il 2018, senza fornire alcuna motivazione in merito ai criteri adottati.
Chiede, pertanto, l'annullamento delle ordinanze-ingiunzione impugnate o, in subordine, la rideterminazione delle sanzioni nella misura minima edittale.
Nella resistenza dell all'udienza del 4 dicembre 2024 la causa è CP_2 stata assunta in decisione.
L'opposizione è fondata.
Dall'esame degli atti di causa e dalla stessa ammissione dell , CP_2 risulta che la notifica degli atti di accertamento relativi alle annualità
2017 e 2018 è stata perfezionata in data 20 dicembre 2019. Sebbene
l abbia indicato, con riferimento all'annualità 2018, la data del CP_3
16 dicembre 2019 quale dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, dalla documentazione prodotta emerge che entrambi gli atti di accertamento risultano notificati il 20 dicembre 2019, data che deve essere assunta quale momento iniziale per il computo del termine quinquennale di prescrizione.
Orbene, le ordinanze-ingiunzione oggetto di opposizione sono state notificate alla società opponente in data 5 giugno 2024, quando il termine di prescrizione quinquennale risultava ormai decorso. Anche considerando la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 103, comma 6 bis, D.L. n. 18/2020, dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio
2020, il termine di prescrizione non può ritenersi interrotto o sospeso in misura tale da rendere tempestiva la notifica delle ordinanze- ingiunzione da parte dell . CP_2
Pertanto, deve ritenersi maturata la prescrizione del diritto dell a CP_2 riscuotere le somme oggetto delle ordinanze-ingiunzione impugnate, con conseguente accoglimento dell'eccezione sollevata dalla opponente e annullamento dei provvedimenti impugnati per intervenuta prescrizione.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione comporta l'assorbimento delle ulteriori censure sollevate dalla società opponente.
Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 in considerazione della semplicità dell'accertamento compiuto nell'esame dell'eccezione di prescrizione, seguono la soccombenza. Nulla va liquidato per la fase istruttoria, avuto riguardo alla natura documentale della causa (cfr. Corte
d'Appello di Messina n. 305/2025).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara prescritta la pretesa sanzionatoria vantata dall con le ordinanze ingiunzione n. OI- CP_2
001998617, n. OI-001982522, n. OI-002029438 e n. OI-001982516; condanna l al pagamento in favore della ricorrente delle spese CP_2 del giudizio, liquidate in € 1.865,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 5 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino