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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/02/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, in esito all'udienza del 5 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1281/2024 R.G. e vertente
TRA
C.F. nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in Via Papa Giovanni Paolo I°, rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Puglisi per procura in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Direttore Generale pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Comunale, giusta procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: demansionamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 3.3.2024 premetteva di essere Parte_1 dipendente di ruolo a tempo indeterminato dell' Controparte_1
dall'1.5.1999 al 31.12.2005 in servizio nel P.O. presso il reparto di Chirurgia Generale CP_1
e dall'anno 2006 presso il reparto di PSG. Precisava di essere inquadrata nella Cat. D del CCNL
Integrativo Sanità del 20.9.2001 con il profilo professionale di Infermiere.
Riferiva che fin dal momento della sua assegnazione al reparto, a causa della pressoché totale assenza, nella relativa dotazione organica, del personale di supporto (Operatori socio- sanitari di Cat. BS), con cui devono essere assicurati all'interno dell' e nelle strutture Pt_2 sanitarie gli interventi di assistenza alberghiera ed igienico-sanitaria in favore dei degenti ricoverati, veniva sistematicamente e prevalentemente adibita, piuttosto che all'esercizio della professione di infermiera, a mansioni proprie di livelli professionali inferiori, cioè ad incombenze igieniche, di riordino, di trasporto e di assistenza di base dei pazienti.
Sottolineava che tali diverse attività rientravano, a pieno titolo, fra le mansioni inferiori di “supporto gestionale” e di “intervento igienico sanitario”, elencate dalla declaratoria contrattuale fra quelle proprie dell'Ausiliario (Cat. A del CCNL 2001) ovvero in quelle dell'Operatore Socio-Sanitario (O.S.S. – Cat. B del CCNL 2001).
Deduceva di avere diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la violazione del diritto costituzionalmente garantito alla libera esplicazione della personalità sul luogo di lavoro e della conseguente lesione dell'immagine professionale, intesa come perdita di autostima ovvero di eterostima e lesione al prestigio goduto all'interno e all'esterno dell'ambiente lavorativo in ragione delle funzioni esercitate.
Concludeva chiedendo, pertanto, di riconoscere e dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'avvenuta assegnazione della stessa, anche solo in via di fatto, a mansioni inferiori riconducibili ai profili di operatore socio-sanitario Cat. BS e di ausiliario Cat. A e, cioè, inferiori di ben due categorie rispetto a quelle di propria precipua appartenenza, condannando l'
[...]
ad adempiere al suo obbligo contrattuale di adibire il lavoratore alle sole Controparte_1 mansioni del proprio profilo nonché condannare l' a risarcirle i Controparte_1
danni non patrimoniali subiti, in misura non inferiore ad euro 25.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Il tutto con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- Con memoria depositata in data 4.6.2024 si costituiva in giudizio l' Controparte_1
contestando il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
[...]
In via preliminare, eccepiva la maturata prescrizione quinquennale – ex artt. 1442 e 2948
n.4 e n. 5 c.c. – e la conseguente impossibilità di proporre l'azione per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Nel merito, premetteva che con l'approvazione della legge 26 febbraio 1999 n. 42
“Disposizioni in materia di professioni sanitarie” era stata sancita l'autonomia della professione infermieristica ed il suo riconoscimento sul piano normativo e sociale.
Rappresentava, per ciò che attiene l'esercizio della professione, che in base alla stessa legge n. 42/1999, la professione infermieristica è regolata dalle norme inerenti al “profilo professionale dell'Infermiere”, “all'ordinamento didattico del Diploma Universitario” ed infine dal codice deontologico dell'Infermiere (IPASVI 2009); che la legge n. 42/99 riconosce la piena responsabilità nelle decisioni e nelle scelte assistenziali dell'infermiere. Sottolineava, pertanto, che con l'abrogazione del mansionario contenuto del D.P.R. n. 225/74 ad opera della legge
42/99, è stato superato quel modello organizzativo rigido e vincolante che imponeva e dettava un'organizzazione del lavoro con precise e separate competenze;
la Professione Infermieristica, quindi, ha subito cambiamenti imputabili all'evoluzione normativa che ha consentito il passaggio da attività ausiliaria a vera e propria “professione sanitaria”, dotata di un autonomo profilo professionale e di un codice deontologico.
Riferiva che la carenza di personale infermieristico aveva comportato l'istituzione delle cosiddette figure di supporto. La prima figura di supporto, secondo il D.P.R. n. 384/90, era l'operatore tecnico di assistenza (OTA), figura utilizzata all'interno delle unità operative in collaborazione con l'infermiere, poi sostituita dalla figura di supporto sanitario e sociale denominata “OSS”, rivolta all'assistenza infermieristica, atteso che l'attività per la corretta gestione dell'assistenza è in mano alla figura infermieristica come dispone il D.M. n. 739/94 art.
1. Sottolineava, dunque, che l'infermiere, anche quando utilizza l'OSS nell'ambito assistenziale, è responsabile della tutela della salute dei pazienti.
Precisava che la ricorrente aveva svolto sempre le funzioni di infermiere professionale in modo continuativo e preminente e che, se aveva svolto attività rientrante nelle mansioni proprie degli ausiliari (OSS), lo aveva fatto in via residuale, nel rispetto del disposto dell'art. 49 del Codice deontologico infermieri e perché confacente al proprio profilo professionale relativo alla funzione di infermiere professionale.
Rilevava l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto la ricorrente non aveva subito demansionamento, lesione della dignità di lavoratore, danno all'immagine professionale e personale.
Concludeva chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- La causa veniva istruita a mezzo prova per testi.
L'udienza del 5.2.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art.127-ter c.p.c.
e, in esito al deposito telematico di esse, la causa veniva decisa.
4.- Al fine di valutare la fondatezza delle pretese attoree, occorre premettere che, analogamente a quanto previsto per il rapporto di lavoro privato dall'art. 2103 c.c. (nel testo anteriore alle modifiche disposte dal d.lgs. n. 81/2015), anche nell'impiego pubblico contrattualizzato vige il principio, sancito dall'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento: le due disposizioni indicano in via analoga l'esatto ambito delle mansioni esigibili dal lavoratore, precludendo in termini generali la possibilità di richiedere l'espletamento di mansioni ulteriori rispetto a quelle tipiche della professionalità acquisita (v. Cass. n. 17774/2006).
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressoché uniforme, ha tuttavia affermato l'esigibilità da parte del datore di lavoro di attività corrispondenti a mansioni inferiori allorché le stesse abbiano natura residuale e accessoria, rispondano a esigenze organizzative, di efficienza e di economia del lavoro, ovvero di sicurezza, rimangano circoscritte ad un breve lasso temporale e non intacchino lo svolgimento prevalente delle mansioni corrispondenti all'inquadramento del lavoratore (v. Cass. n. 4301/2013); resterebbe invece ininfluente, secondo i più recenti orientamenti, che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto all'integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività (v. Cass. n. 19419/2020).
Ciò posto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio vertente sull'asserito demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe sul lavoratore l'onere di allegare in maniera specifica gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale e dunque di indicare i compiti di cui egli assume il carattere dequalificante (v. Cass. n. 16129/2020); grava invece sul datore di lavoro l'onere di provare l'esatto adempimento di tale obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che lo stesso fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari (v. Cass. nn. 1169/2018 e 4211/2016).
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato di essere stata sistematicamente adibita all'assistenza alberghiera e igienico-sanitaria in favore dei degenti ricoverati, occupandosi stabilmente e direttamente della gestione e del riordino dell'ambiente, del trasporto dei pazienti e del supporto alla loro alimentazione, sottolineando che tali attività rientravano, a pieno titolo, fra le mansioni inferiori di “supporto gestionale” e di “intervento igienico sanitario”, elencate dalla declaratoria contrattuale fra quelle proprie dell'Ausiliario (Cat. A del CCNL 2001) ovvero in quelle dell'Operatore Socio-Sanitario (O.S.S. – Cat. B del CCNL 2001).
Occorre dunque in primo luogo individuare le mansioni proprie delle due diverse categorie, le differenze sussistenti tra le figure e l'eventuale ambito comune in cui ciascuna di esse opera.
L'attività infermieristica è disciplinata dal D.M. n. 739/1994 a norma del quale l'infermiere professionale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. In particolare, l'infermiere partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività, ne identifica i bisogni di assistenza infermieristica e formula i relativi obiettivi, pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico, garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. Il decreto stabilisce, altresì, che l'infermiere agisce sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, si avvale per l'espletamento delle funzioni, ove necessario, dell'opera del personale di supporto e svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Il C.C.N.L. Comparto Sanità 1998-2001, che richiama tale D.M., inquadra gli infermieri nella categoria D, cui appartengono “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa”.
Viceversa, appartengono alla inferiore categoria A i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici, nonché autonomia esecutiva e responsabilità nell'ambito delle specifiche istruzioni fornite: vi rientrano gli ausiliari specializzati, i quali provvedono all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate.
Appartengono invece alla categoria B gli operatori socio sanitari (O.S.S.), già operatori tecnici addetti all'assistenza (O.T.), le cui mansioni sono disciplinate dall'accordo conferenza
Stato-Regioni del 2001: assistenza diretta e aiuto domestico alberghiero, intervento igienico- sanitario e di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo e formativo. Con particolare riferimento alla prima tipologia di attività, l'allegato A descrive le principali attività di detta figura professionale, la quale assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale. In altri termini, l'operatore socio sanitario coadiuva il medico e soprattutto il personale infermieristico nello svolgimento delle attività, dedicandosi ai bisogni primari del paziente, nonché alle attività igienico-domestico-alberghiere, ed è dunque una figura di supporto. Così ricostruita la normativa contrattuale di riferimento, va anzitutto escluso che le mansioni di assistenza di base ai pazienti (igienica, di trasporto, di mobilizzazione e accompagnamento) rientrino nei doveri degli infermieri professionali: lo stesso art. 1 della legge n. 42/1999, pur abrogando quasi interamente il D.M. n. 225/1974, ha invece fatto salvo il citato D.M. n. 739/1994, con la conseguenza che permane la diversità di mansioni proprie delle analizzate figure.
È poi necessario stabilire, per ritenersi integrato il lamentato demansionamento, se l'attività denunciata sia stata effettuata in maniera continuativa o se sia rimasta circoscritta ad un breve lasso temporale.
I testi e hanno confermato la totale assenza degli Testimone_1 Testimone_2
O.S.S., ai quali compete l'attività di assistenza alberghiera ed igienico-sanitaria in favore dei degenti ricoverati.
In particolare, la teste la quale ha lavorato insieme alla ricorrente nel reparto di Tes_1
medicina generale dal 1999 al 2002 e dal 2002 nel reparto di neurologia, ha dichiarato: “Posso dire che nel reparto di medicina generale sino al 2002 non vi erano gli Oss… nel 2017 sono arrivate nel mio reparto di neurologia gli OSS”.
Il teste , coordinatore del reparto di ortopedia dal 2020 e precedentemente Tes_2
infermiere presso il PSG, sul punto, ha affermato: “fino alla data del 31 dicembre 2019 non vi erano gli OSS nel reparto di PSG”.
La totale assenza degli O.S.S. ha trovato riscontro anche nelle dichiarazioni della teste la quale, ha affermato che “sino al 2016 nel reparto di chirurgia Testimone_3 generale non erano presenti le figure degli OSS” e, con riguardo al reparto di PSG: “è vero che nel reparto di PSG non erano presenti gli Oss, ma sono stati sempre presenti un numero adeguato di ausiliari socio sanitari specializzati, considerando che nel reparto di PSG non vi
è un reparto di degenza”.
I testi hanno poi confermato che, per effetto della totale mancanza di personale di supporto, sono sempre stati gli infermieri a provvedere alle incombenze igieniche personali dei pazienti, di riordino, somministrazione vitto ed ausilio all'alimentazione, trasporto ed alla loro assistenza di base.
Sul punto, la teste ha precisato: “sono a conoscenza che tutti gli infermieri Tes_1 svolgevano le attività alberghiere e igienico sanitarie…posso che per il periodo in cui ho lavorato nel reparto di medicina generale, e cioè dal 1988 sino al 2002 le attività alberghiere, igienico sanitarie venivano svolte da noi infermiere, non essendo presente in reparto le figure degli OSS, nulla posso dire in merito al reparto di PSG… la chiusura dei rifiuti speciali era effettuata da noi infermieri e poi con l'arrivo delle figure degli Oss veniva effettuato da loro”.
In senso conforme le parole del teste , il quale ha dichiarato: “rispondo solo fino Tes_2
a dicembre 2019 e confermo la circostanza lettami Preciso che al PSG raramente si somministrano i pasti;
l'igiene personale dovevamo rispettarla sempre noi;
ci occupavano anche della pulizia della barella, se si sporcava… facevamo tutto noi;
gli ausiliari intervenivano solo per il trasporto dei pazienti e dei campioni”.
In merito, il teste , medico, ha inoltre riferito che fino all'arrivo degli Testimone_4
O.S.S. in reparto “il trasporto lo facevano gli ausiliari presenti, le altre attività, a turno, poteva capitare che le facessero gli infermieri, ad esclusione della somministrazione del cibo, che avveniva solo per i pazienti che rimanevano in reparto PSG per l'ora del pranzo o di cena”.
Dall'istruttoria è emerso altresì che, così come dedotto dalla ricorrente, sono sempre stati gli infermieri a provvedere ai cambi di pannoloni, all'assistenza dei pazienti non autosufficienti ed immobilizzati a letto anche durante la defecazione e a provvedere successivamente all'igiene delle parti intime ed anche allo svuotamento ed alla pulitura dei presidi utilizzati (padella, pappagalli etc.), subendo un grave stato di tensione ovvero di stress per assicurare il rigoroso rispetto dei protocolli infermieristici in ordine all'utilizzazione di strumenti sterili e non contaminati per la somministrazione delle varie terapie.
Ed invero, il teste ha affermato che gli infermieri fino all'arrivo degli O.S.S., Tes_4
svolgevano le superiori attività; sul punto, la teste ha precisato: “posso dire che io ho Tes_1
svolto le attività indicate in circostanza, per il periodo in cui ho lavorato presso il reparto di medicina generale”; infine, il teste ha dichiarato: “Confermo la circostanza lettami, Tes_2 sempre solo fino all'anno 2019”.
I testi escussi hanno dunque smentito quanto riferito dall' Controparte_1
resistente, ovvero che la abbia espletato, esclusivamente in via meramente Parte_1 occasionale, le mansioni inferiori riferite nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Ed invero, il teste ha precisato: “l'assistenza alberghiera non era residuale, la Tes_2
facevamo sempre;
e ciò posso riferire fino all'anno 2019…non vero che negli anni antecedenti al 2016 era presente un congruo numero di O.T.A. e di O.S.S. che supportavano gli infermieri nello svolgimento della loro attività lavorativa e che questi ultimi non svolgevano mansioni inferiori in maniera continuativa e prevalente;
AL PSG vi erano solo gli ausiliari e gli ASSS, quali figure di supporto, che non si occupavano della assistenza alberghiera, ma solo del trasporto ”.
Sul punto, la teste ha dichiarato che anche “con l'avvento delle figure degli Oss nel mio Tes_1 reparto a volte io aiutavo gli Oss a svolgere le attività alberghiere e di igienico sanitarie”. La teste ha altresì precisato di non poter accompagnare il medico nel giro visite nel reparto di medicina generale “per mancanza di tempo stante che vi era molto lavoro da svolgere tra la terapia da somministrate e l'attività alberghiera e igienico sanitaria”.
Tra l'altro, giova evidenziare che anche la teste limitandosi a dichiarare: Tes_3
“posso dire che l'infermiere essendo responsabile dell'assistenza pianifica le attività assistenziali e ove lo ritiene necessario le attribuisce al personale di supporto”, non ha confermato l'assunto dell' resistente in merito all'asserito svolgimento – Controparte_1
meramente residuale – delle attività di assistenza alberghiera da parte del personale infermieristico in favore dei pazienti.
In ordine poi alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, il teste ha dichiarato Tes_2
che capitava di non potervi partecipare “se non si riusciva a coprire il turno per evitare disguidi in reparto, ma non era disposizione aziendale”.
Da ultimo, i testi e hanno confermato che i medici dei reparti sopra Tes_1 Tes_2
indicati, i pazienti stessi ed i loro familiari hanno sistematicamente trattato la ricorrente ed i suoi colleghi alla stregua dei “portantini”, ritenendoli diretti responsabili dell'assistenza igienico-sanitaria dei pazienti e della pulizia dell'ambiente di vita, ovvero, dell'insufficiente aiuto nell'assunzione dei pasti ed, in generale, per la scarsa qualità dell'assistenza alberghiera, piuttosto che di quella sanitaria.
I testi hanno, pertanto, integralmente confermato gli assunti di parte ricorrente. Né vi sono dubbi in ordine alla loro attendibilità, avendo dimostrato di avere conoscenza piena e diretta dei fatti di causa ed avendo reso dichiarazioni precise, puntuali e concordanti tra loro.
Orbene, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, si evince che la scarsità del personale di supporto, nonché l'effettivo svolgimento di mansioni improprie e/o inferiori da parte degli infermieri in servizio e la conseguente mortificazione professionale e morale degli stessi è stata riconosciuta dalla Direzione ospedaliera della nuova nella delibera CP_2
n. 484/2016: “la carenza di assistenza di base (accudimento della persona, ai bisogni primari dell'utente, al benessere ed autonomia dello stesso) rende difficilmente perseguibile quella che si definisce assistenza avanzata, attesa l'impossibilità degli operatori di operare secondo adeguato mansionario e buone prassi (…) le dure condizioni di lavoro conseguenti comportano situazioni preoccupanti quali l'essere costretti a svolgere mansioni improprie e/o inferiori da parte degli infermieri in servizio (…) la superiore situazione si concretizza con una violazione psicologica, provocando mortificazione morale e professionale degli infermieri in servizio con conseguenti azioni di rivalsa, mediante vertenze e contenziosi da parte dei medesimi a carico dell'azienda che determina inevitabili pronunce di pesanti risarcimenti economici a loro favore”.
Deve dunque ritenersi provata l'adibizione continuativa della ricorrente, in via niente affatto marginale e/o occasionale, dall'1.5.1999 al 31.12.2016, allo svolgimento di compiti inferiori – seppur non del tutto estranei rispetto alla sua professionalità – tale da condizionare il pieno e satisfattivo svolgimento delle attività tipiche della qualifica di appartenenza e da comportare un mutamento apprezzabile delle mansioni, esulante dall'adempimento del generale dovere di collaborazione gravante sul dipendente pubblico.
Invero, se l'utilizzo sporadico ed eccezionale del lavoratore nell'esercizio di attività corrispondenti ad una qualifica contrattuale inferiore è legittimo, specie laddove si tratti di far fronte all'esigenza di un servizio pubblico essenziale, deve ritenersi che integri demansionamento l'impiego sistematico del dipendente in compiti non afferenti in modo proprio alla sua sfera di competenze, comportando la spendita di energie fisiche per un tempo peraltro non irrilevante e marginale del turno di lavoro.
Ebbene, il fatto che alla ricorrente sia stato richiesto di svolgere anche mansioni di natura igienico domestico - alberghiera, rientranti tra le competenze degli O.S.S., non appare conforme al condivisibile principio di diritto più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è possibile modificare in peius le mansioni dell'infermiere solo in presenza di presupposti che devono però coesistere;
ovvero qualora si tratti di impiego di breve durata e di carattere occasionale (circostanza da ritenere, nel caso di specie, insussistente stante la cronica carenza di personale O.S.S., per come confermato dalla prova testimoniale) ed altresì qualora, in ogni caso, tale adibizione non pregiudichi la possibilità di espletare le mansioni proprie della qualifica di appartenenza.
A tal proposito si evidenzia che, in corso di causa, ha trovato riscontro quanto dedotto dalla ricorrente in merito al fatto che capitava che agli infermieri venisse preclusa la possibilità di partecipare ai corsi di aggiornamento “per non lasciare scoperti i turni di servizio”. Per costante orientamento giurisprudenziale, tale condizione impedisce di praticare in maniera soddisfacente e intellettuale la propria professione e determina demansionamento per svuotamento di ruolo e funzioni, specie in considerazione del fatto che la funzione di tali corsi di aggiornamento è proprio quella di perfezionare la capacità professionale del professionista.
Nel caso in esame è emersa dall'istruttoria la carenza del personale O.S.S./ausiliario almeno fino al 2016 e, per l'effetto, che adibire infermieri al compimento delle attività di natura igienico-domestico-alberghiero fosse una pratica sistematica e non occasionale.
A nulla vale peraltro il richiamo all'art. 49 del Codice Deontologico Infermieristico, secondo cui l'infermiere “nell'interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera”, posto che gli infermieri compensano sì le carenze e i disservizi ma solo quelli che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura. È proprio questo il tenore letterale del citato art. 49, il quale non può ritenersi idoneo a giustificare in alcun modo l'ordinario ricorso agli infermieri professionali per lo svolgimento quotidiano, costante e continuativo di mansioni inferiori, oltre a quelle proprie della qualifica rivestita.
5.- Quanto alla connessa domanda risarcitoria, per ius receptum in materia di dequalificazione il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato;
va infatti distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo meramente eventuale.
In base ai principi generali dettati dall'art. 2697 c.c., le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta datoriale colpevole, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta (v., da ultimo, Cass. n.
27910/2020).
L'onere della prova incombe dunque sul lavoratore, il quale può assolverlo anche allegando elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa pregressa, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (v., ex multis, Cass. n. 434/2021 e n. 19923/2019).
Nel caso di specie, merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'immagine professionale intesa come perdita di autostima o etero stima e come lesione del prestigio goduto in regione delle funzioni esercitate, per come accertato sulla base degli elementi emersi (v. Cass. n. 24585/2019) quanto a caratteristiche del demansionamento (e quindi alla persistenza del comportamento lesivo e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale), a natura dell'attività (prettamente manuale rispetto alla natura intellettuale di quella propria del lavoratore), a visibilità della dequalificazione sia nell'ambiente di lavoro che all'esterno (posto che l'esercizio promiscuo di mansioni improprie e di livello assai inferiore è avvenuto alla presenza dei degenti e dei loro familiari, ingenerando negli utenti del servizio una confusioni di ruoli).
Dall'istruttoria compiuta è emerso infatti che la ha svolto mansioni relative Parte_1
a qualifiche professionali di ben due livelli di inquadramento inferiori al proprio;
che il demansionamento ha avuto significativi riflessi sull'immagine della ricorrente.
È evidente che può desumersi, dato il lungo periodo di svolgimento delle mansioni inferiori e la carenza di operatori sanitari dalla data di assunzione della ricorrente ed almeno sino al 2016, la sussistenza di uno svilimento del proprio ruolo soprattutto nei confronti dei pazienti stessi. Ed invero i testi e hanno riferito che gli infermieri venivano Tes_1 Tes_2
sistematicamente trattati dai medici, dai pazienti e dai loro familiari alla stregua dei
“portantini”, in quanto ritenuti diretti responsabili dell'assistenza igienico-sanitaria dei pazienti e della pulizia dell'ambiente di vita, ovvero, dell'insufficiente aiuto nell'assunzione dei pasti e, in generale, per la scarsa qualità dell'assistenza alberghiera, piuttosto che di quella sanitaria.
Per la liquidazione di tale danno è possibile ricorrere a un criterio di tipo equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (v., ex multis, Cass. n. 16595/2019). In particolare, appare ragionevole rapportare la somma del risarcimento dovuto a una quota, pari al 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dall'1 maggio 1999 fino al 31 dicembre 2016, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori
(v. Cass. n. 13624/2020).
6.- Va quindi esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dall' resistente. CP_1
Essa è destituita di fondamento.
Ed invero, costituisce ius receptum in giurisprudenza che in tema di domanda di risarcimento del danno, conseguente all'inadempimento degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro e di tutela delle condizioni di lavoro del dipendente (v., tra le altre, Cass. 6/5/2013 n.
10414), è applicabile la prescrizione decennale.
Inoltre, fermo restando che la natura di illecito permanente, che la Suprema Corte, con orientamento costante (da ultimo, ribadito con la sentenza n. 31558/2021) ha conferito alla condotta demansionante del datore di lavoro, fa sì che la pretesa risarcitoria sia destinata a rinnovarsi in relazione al perpetrarsi dell'evento dannoso e che tale natura impedisce, dunque,
il decorso della prescrizione fino al momento in cui il comportamento contra jus non sia cessato.
Avuto riguardo al caso di specie, il periodo di demansionamento accertato è cessato nel
2016 e, posto che il ricorso è stato depositato nel 2024, la fattispecie estintiva non si è
perfezionata.
7.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in accoglimento delle domande, l'Azienda resistente va condannata a risarcire alla ricorrente il danno non patrimoniale subito per effetto dell'accertato demansionamento, liquidato nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto dall'1.5.1999 al 31.12.2016, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, così uniformandosi ai precedenti dell'Ufficio che si condividono e che si richiamano in questa sede anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (Trib. Messina n. 925/2022; id. n. 950/2022).
8.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa ed applicando i minimi tariffari in considerazione della serialità del contenzioso e la durata del giudizio. Di essa va concessa la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Oreste Puglisi, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 3.3.2024 nei confronti dell' , in Controparte_1
persona del Direttore generale pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento delle domande, condanna l' a Controparte_1
risarcire per il danno non patrimoniale subito per effetto Parte_1 dell'accertato demansionamento, liquidato nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dall'1 maggio 1999 al 31 dicembre 2016, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna, altresì, l' resistente al pagamento delle spese dal giudizio, che liquida CP_1
in euro 118,50 per rimborso contributo unificato ed in euro 2.694,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Oreste PUGLISI.
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 6 febbraio 2025 Il Giudice del lavoro
Laura Romeo
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, in esito all'udienza del 5 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1281/2024 R.G. e vertente
TRA
C.F. nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in Via Papa Giovanni Paolo I°, rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Puglisi per procura in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Direttore Generale pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Comunale, giusta procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: demansionamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 3.3.2024 premetteva di essere Parte_1 dipendente di ruolo a tempo indeterminato dell' Controparte_1
dall'1.5.1999 al 31.12.2005 in servizio nel P.O. presso il reparto di Chirurgia Generale CP_1
e dall'anno 2006 presso il reparto di PSG. Precisava di essere inquadrata nella Cat. D del CCNL
Integrativo Sanità del 20.9.2001 con il profilo professionale di Infermiere.
Riferiva che fin dal momento della sua assegnazione al reparto, a causa della pressoché totale assenza, nella relativa dotazione organica, del personale di supporto (Operatori socio- sanitari di Cat. BS), con cui devono essere assicurati all'interno dell' e nelle strutture Pt_2 sanitarie gli interventi di assistenza alberghiera ed igienico-sanitaria in favore dei degenti ricoverati, veniva sistematicamente e prevalentemente adibita, piuttosto che all'esercizio della professione di infermiera, a mansioni proprie di livelli professionali inferiori, cioè ad incombenze igieniche, di riordino, di trasporto e di assistenza di base dei pazienti.
Sottolineava che tali diverse attività rientravano, a pieno titolo, fra le mansioni inferiori di “supporto gestionale” e di “intervento igienico sanitario”, elencate dalla declaratoria contrattuale fra quelle proprie dell'Ausiliario (Cat. A del CCNL 2001) ovvero in quelle dell'Operatore Socio-Sanitario (O.S.S. – Cat. B del CCNL 2001).
Deduceva di avere diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la violazione del diritto costituzionalmente garantito alla libera esplicazione della personalità sul luogo di lavoro e della conseguente lesione dell'immagine professionale, intesa come perdita di autostima ovvero di eterostima e lesione al prestigio goduto all'interno e all'esterno dell'ambiente lavorativo in ragione delle funzioni esercitate.
Concludeva chiedendo, pertanto, di riconoscere e dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'avvenuta assegnazione della stessa, anche solo in via di fatto, a mansioni inferiori riconducibili ai profili di operatore socio-sanitario Cat. BS e di ausiliario Cat. A e, cioè, inferiori di ben due categorie rispetto a quelle di propria precipua appartenenza, condannando l'
[...]
ad adempiere al suo obbligo contrattuale di adibire il lavoratore alle sole Controparte_1 mansioni del proprio profilo nonché condannare l' a risarcirle i Controparte_1
danni non patrimoniali subiti, in misura non inferiore ad euro 25.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Il tutto con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- Con memoria depositata in data 4.6.2024 si costituiva in giudizio l' Controparte_1
contestando il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
[...]
In via preliminare, eccepiva la maturata prescrizione quinquennale – ex artt. 1442 e 2948
n.4 e n. 5 c.c. – e la conseguente impossibilità di proporre l'azione per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Nel merito, premetteva che con l'approvazione della legge 26 febbraio 1999 n. 42
“Disposizioni in materia di professioni sanitarie” era stata sancita l'autonomia della professione infermieristica ed il suo riconoscimento sul piano normativo e sociale.
Rappresentava, per ciò che attiene l'esercizio della professione, che in base alla stessa legge n. 42/1999, la professione infermieristica è regolata dalle norme inerenti al “profilo professionale dell'Infermiere”, “all'ordinamento didattico del Diploma Universitario” ed infine dal codice deontologico dell'Infermiere (IPASVI 2009); che la legge n. 42/99 riconosce la piena responsabilità nelle decisioni e nelle scelte assistenziali dell'infermiere. Sottolineava, pertanto, che con l'abrogazione del mansionario contenuto del D.P.R. n. 225/74 ad opera della legge
42/99, è stato superato quel modello organizzativo rigido e vincolante che imponeva e dettava un'organizzazione del lavoro con precise e separate competenze;
la Professione Infermieristica, quindi, ha subito cambiamenti imputabili all'evoluzione normativa che ha consentito il passaggio da attività ausiliaria a vera e propria “professione sanitaria”, dotata di un autonomo profilo professionale e di un codice deontologico.
Riferiva che la carenza di personale infermieristico aveva comportato l'istituzione delle cosiddette figure di supporto. La prima figura di supporto, secondo il D.P.R. n. 384/90, era l'operatore tecnico di assistenza (OTA), figura utilizzata all'interno delle unità operative in collaborazione con l'infermiere, poi sostituita dalla figura di supporto sanitario e sociale denominata “OSS”, rivolta all'assistenza infermieristica, atteso che l'attività per la corretta gestione dell'assistenza è in mano alla figura infermieristica come dispone il D.M. n. 739/94 art.
1. Sottolineava, dunque, che l'infermiere, anche quando utilizza l'OSS nell'ambito assistenziale, è responsabile della tutela della salute dei pazienti.
Precisava che la ricorrente aveva svolto sempre le funzioni di infermiere professionale in modo continuativo e preminente e che, se aveva svolto attività rientrante nelle mansioni proprie degli ausiliari (OSS), lo aveva fatto in via residuale, nel rispetto del disposto dell'art. 49 del Codice deontologico infermieri e perché confacente al proprio profilo professionale relativo alla funzione di infermiere professionale.
Rilevava l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto la ricorrente non aveva subito demansionamento, lesione della dignità di lavoratore, danno all'immagine professionale e personale.
Concludeva chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- La causa veniva istruita a mezzo prova per testi.
L'udienza del 5.2.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art.127-ter c.p.c.
e, in esito al deposito telematico di esse, la causa veniva decisa.
4.- Al fine di valutare la fondatezza delle pretese attoree, occorre premettere che, analogamente a quanto previsto per il rapporto di lavoro privato dall'art. 2103 c.c. (nel testo anteriore alle modifiche disposte dal d.lgs. n. 81/2015), anche nell'impiego pubblico contrattualizzato vige il principio, sancito dall'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento: le due disposizioni indicano in via analoga l'esatto ambito delle mansioni esigibili dal lavoratore, precludendo in termini generali la possibilità di richiedere l'espletamento di mansioni ulteriori rispetto a quelle tipiche della professionalità acquisita (v. Cass. n. 17774/2006).
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressoché uniforme, ha tuttavia affermato l'esigibilità da parte del datore di lavoro di attività corrispondenti a mansioni inferiori allorché le stesse abbiano natura residuale e accessoria, rispondano a esigenze organizzative, di efficienza e di economia del lavoro, ovvero di sicurezza, rimangano circoscritte ad un breve lasso temporale e non intacchino lo svolgimento prevalente delle mansioni corrispondenti all'inquadramento del lavoratore (v. Cass. n. 4301/2013); resterebbe invece ininfluente, secondo i più recenti orientamenti, che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto all'integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività (v. Cass. n. 19419/2020).
Ciò posto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio vertente sull'asserito demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe sul lavoratore l'onere di allegare in maniera specifica gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale e dunque di indicare i compiti di cui egli assume il carattere dequalificante (v. Cass. n. 16129/2020); grava invece sul datore di lavoro l'onere di provare l'esatto adempimento di tale obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che lo stesso fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari (v. Cass. nn. 1169/2018 e 4211/2016).
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato di essere stata sistematicamente adibita all'assistenza alberghiera e igienico-sanitaria in favore dei degenti ricoverati, occupandosi stabilmente e direttamente della gestione e del riordino dell'ambiente, del trasporto dei pazienti e del supporto alla loro alimentazione, sottolineando che tali attività rientravano, a pieno titolo, fra le mansioni inferiori di “supporto gestionale” e di “intervento igienico sanitario”, elencate dalla declaratoria contrattuale fra quelle proprie dell'Ausiliario (Cat. A del CCNL 2001) ovvero in quelle dell'Operatore Socio-Sanitario (O.S.S. – Cat. B del CCNL 2001).
Occorre dunque in primo luogo individuare le mansioni proprie delle due diverse categorie, le differenze sussistenti tra le figure e l'eventuale ambito comune in cui ciascuna di esse opera.
L'attività infermieristica è disciplinata dal D.M. n. 739/1994 a norma del quale l'infermiere professionale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. In particolare, l'infermiere partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività, ne identifica i bisogni di assistenza infermieristica e formula i relativi obiettivi, pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico, garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. Il decreto stabilisce, altresì, che l'infermiere agisce sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, si avvale per l'espletamento delle funzioni, ove necessario, dell'opera del personale di supporto e svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Il C.C.N.L. Comparto Sanità 1998-2001, che richiama tale D.M., inquadra gli infermieri nella categoria D, cui appartengono “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa”.
Viceversa, appartengono alla inferiore categoria A i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici, nonché autonomia esecutiva e responsabilità nell'ambito delle specifiche istruzioni fornite: vi rientrano gli ausiliari specializzati, i quali provvedono all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate.
Appartengono invece alla categoria B gli operatori socio sanitari (O.S.S.), già operatori tecnici addetti all'assistenza (O.T.), le cui mansioni sono disciplinate dall'accordo conferenza
Stato-Regioni del 2001: assistenza diretta e aiuto domestico alberghiero, intervento igienico- sanitario e di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo e formativo. Con particolare riferimento alla prima tipologia di attività, l'allegato A descrive le principali attività di detta figura professionale, la quale assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale. In altri termini, l'operatore socio sanitario coadiuva il medico e soprattutto il personale infermieristico nello svolgimento delle attività, dedicandosi ai bisogni primari del paziente, nonché alle attività igienico-domestico-alberghiere, ed è dunque una figura di supporto. Così ricostruita la normativa contrattuale di riferimento, va anzitutto escluso che le mansioni di assistenza di base ai pazienti (igienica, di trasporto, di mobilizzazione e accompagnamento) rientrino nei doveri degli infermieri professionali: lo stesso art. 1 della legge n. 42/1999, pur abrogando quasi interamente il D.M. n. 225/1974, ha invece fatto salvo il citato D.M. n. 739/1994, con la conseguenza che permane la diversità di mansioni proprie delle analizzate figure.
È poi necessario stabilire, per ritenersi integrato il lamentato demansionamento, se l'attività denunciata sia stata effettuata in maniera continuativa o se sia rimasta circoscritta ad un breve lasso temporale.
I testi e hanno confermato la totale assenza degli Testimone_1 Testimone_2
O.S.S., ai quali compete l'attività di assistenza alberghiera ed igienico-sanitaria in favore dei degenti ricoverati.
In particolare, la teste la quale ha lavorato insieme alla ricorrente nel reparto di Tes_1
medicina generale dal 1999 al 2002 e dal 2002 nel reparto di neurologia, ha dichiarato: “Posso dire che nel reparto di medicina generale sino al 2002 non vi erano gli Oss… nel 2017 sono arrivate nel mio reparto di neurologia gli OSS”.
Il teste , coordinatore del reparto di ortopedia dal 2020 e precedentemente Tes_2
infermiere presso il PSG, sul punto, ha affermato: “fino alla data del 31 dicembre 2019 non vi erano gli OSS nel reparto di PSG”.
La totale assenza degli O.S.S. ha trovato riscontro anche nelle dichiarazioni della teste la quale, ha affermato che “sino al 2016 nel reparto di chirurgia Testimone_3 generale non erano presenti le figure degli OSS” e, con riguardo al reparto di PSG: “è vero che nel reparto di PSG non erano presenti gli Oss, ma sono stati sempre presenti un numero adeguato di ausiliari socio sanitari specializzati, considerando che nel reparto di PSG non vi
è un reparto di degenza”.
I testi hanno poi confermato che, per effetto della totale mancanza di personale di supporto, sono sempre stati gli infermieri a provvedere alle incombenze igieniche personali dei pazienti, di riordino, somministrazione vitto ed ausilio all'alimentazione, trasporto ed alla loro assistenza di base.
Sul punto, la teste ha precisato: “sono a conoscenza che tutti gli infermieri Tes_1 svolgevano le attività alberghiere e igienico sanitarie…posso che per il periodo in cui ho lavorato nel reparto di medicina generale, e cioè dal 1988 sino al 2002 le attività alberghiere, igienico sanitarie venivano svolte da noi infermiere, non essendo presente in reparto le figure degli OSS, nulla posso dire in merito al reparto di PSG… la chiusura dei rifiuti speciali era effettuata da noi infermieri e poi con l'arrivo delle figure degli Oss veniva effettuato da loro”.
In senso conforme le parole del teste , il quale ha dichiarato: “rispondo solo fino Tes_2
a dicembre 2019 e confermo la circostanza lettami Preciso che al PSG raramente si somministrano i pasti;
l'igiene personale dovevamo rispettarla sempre noi;
ci occupavano anche della pulizia della barella, se si sporcava… facevamo tutto noi;
gli ausiliari intervenivano solo per il trasporto dei pazienti e dei campioni”.
In merito, il teste , medico, ha inoltre riferito che fino all'arrivo degli Testimone_4
O.S.S. in reparto “il trasporto lo facevano gli ausiliari presenti, le altre attività, a turno, poteva capitare che le facessero gli infermieri, ad esclusione della somministrazione del cibo, che avveniva solo per i pazienti che rimanevano in reparto PSG per l'ora del pranzo o di cena”.
Dall'istruttoria è emerso altresì che, così come dedotto dalla ricorrente, sono sempre stati gli infermieri a provvedere ai cambi di pannoloni, all'assistenza dei pazienti non autosufficienti ed immobilizzati a letto anche durante la defecazione e a provvedere successivamente all'igiene delle parti intime ed anche allo svuotamento ed alla pulitura dei presidi utilizzati (padella, pappagalli etc.), subendo un grave stato di tensione ovvero di stress per assicurare il rigoroso rispetto dei protocolli infermieristici in ordine all'utilizzazione di strumenti sterili e non contaminati per la somministrazione delle varie terapie.
Ed invero, il teste ha affermato che gli infermieri fino all'arrivo degli O.S.S., Tes_4
svolgevano le superiori attività; sul punto, la teste ha precisato: “posso dire che io ho Tes_1
svolto le attività indicate in circostanza, per il periodo in cui ho lavorato presso il reparto di medicina generale”; infine, il teste ha dichiarato: “Confermo la circostanza lettami, Tes_2 sempre solo fino all'anno 2019”.
I testi escussi hanno dunque smentito quanto riferito dall' Controparte_1
resistente, ovvero che la abbia espletato, esclusivamente in via meramente Parte_1 occasionale, le mansioni inferiori riferite nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Ed invero, il teste ha precisato: “l'assistenza alberghiera non era residuale, la Tes_2
facevamo sempre;
e ciò posso riferire fino all'anno 2019…non vero che negli anni antecedenti al 2016 era presente un congruo numero di O.T.A. e di O.S.S. che supportavano gli infermieri nello svolgimento della loro attività lavorativa e che questi ultimi non svolgevano mansioni inferiori in maniera continuativa e prevalente;
AL PSG vi erano solo gli ausiliari e gli ASSS, quali figure di supporto, che non si occupavano della assistenza alberghiera, ma solo del trasporto ”.
Sul punto, la teste ha dichiarato che anche “con l'avvento delle figure degli Oss nel mio Tes_1 reparto a volte io aiutavo gli Oss a svolgere le attività alberghiere e di igienico sanitarie”. La teste ha altresì precisato di non poter accompagnare il medico nel giro visite nel reparto di medicina generale “per mancanza di tempo stante che vi era molto lavoro da svolgere tra la terapia da somministrate e l'attività alberghiera e igienico sanitaria”.
Tra l'altro, giova evidenziare che anche la teste limitandosi a dichiarare: Tes_3
“posso dire che l'infermiere essendo responsabile dell'assistenza pianifica le attività assistenziali e ove lo ritiene necessario le attribuisce al personale di supporto”, non ha confermato l'assunto dell' resistente in merito all'asserito svolgimento – Controparte_1
meramente residuale – delle attività di assistenza alberghiera da parte del personale infermieristico in favore dei pazienti.
In ordine poi alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, il teste ha dichiarato Tes_2
che capitava di non potervi partecipare “se non si riusciva a coprire il turno per evitare disguidi in reparto, ma non era disposizione aziendale”.
Da ultimo, i testi e hanno confermato che i medici dei reparti sopra Tes_1 Tes_2
indicati, i pazienti stessi ed i loro familiari hanno sistematicamente trattato la ricorrente ed i suoi colleghi alla stregua dei “portantini”, ritenendoli diretti responsabili dell'assistenza igienico-sanitaria dei pazienti e della pulizia dell'ambiente di vita, ovvero, dell'insufficiente aiuto nell'assunzione dei pasti ed, in generale, per la scarsa qualità dell'assistenza alberghiera, piuttosto che di quella sanitaria.
I testi hanno, pertanto, integralmente confermato gli assunti di parte ricorrente. Né vi sono dubbi in ordine alla loro attendibilità, avendo dimostrato di avere conoscenza piena e diretta dei fatti di causa ed avendo reso dichiarazioni precise, puntuali e concordanti tra loro.
Orbene, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, si evince che la scarsità del personale di supporto, nonché l'effettivo svolgimento di mansioni improprie e/o inferiori da parte degli infermieri in servizio e la conseguente mortificazione professionale e morale degli stessi è stata riconosciuta dalla Direzione ospedaliera della nuova nella delibera CP_2
n. 484/2016: “la carenza di assistenza di base (accudimento della persona, ai bisogni primari dell'utente, al benessere ed autonomia dello stesso) rende difficilmente perseguibile quella che si definisce assistenza avanzata, attesa l'impossibilità degli operatori di operare secondo adeguato mansionario e buone prassi (…) le dure condizioni di lavoro conseguenti comportano situazioni preoccupanti quali l'essere costretti a svolgere mansioni improprie e/o inferiori da parte degli infermieri in servizio (…) la superiore situazione si concretizza con una violazione psicologica, provocando mortificazione morale e professionale degli infermieri in servizio con conseguenti azioni di rivalsa, mediante vertenze e contenziosi da parte dei medesimi a carico dell'azienda che determina inevitabili pronunce di pesanti risarcimenti economici a loro favore”.
Deve dunque ritenersi provata l'adibizione continuativa della ricorrente, in via niente affatto marginale e/o occasionale, dall'1.5.1999 al 31.12.2016, allo svolgimento di compiti inferiori – seppur non del tutto estranei rispetto alla sua professionalità – tale da condizionare il pieno e satisfattivo svolgimento delle attività tipiche della qualifica di appartenenza e da comportare un mutamento apprezzabile delle mansioni, esulante dall'adempimento del generale dovere di collaborazione gravante sul dipendente pubblico.
Invero, se l'utilizzo sporadico ed eccezionale del lavoratore nell'esercizio di attività corrispondenti ad una qualifica contrattuale inferiore è legittimo, specie laddove si tratti di far fronte all'esigenza di un servizio pubblico essenziale, deve ritenersi che integri demansionamento l'impiego sistematico del dipendente in compiti non afferenti in modo proprio alla sua sfera di competenze, comportando la spendita di energie fisiche per un tempo peraltro non irrilevante e marginale del turno di lavoro.
Ebbene, il fatto che alla ricorrente sia stato richiesto di svolgere anche mansioni di natura igienico domestico - alberghiera, rientranti tra le competenze degli O.S.S., non appare conforme al condivisibile principio di diritto più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è possibile modificare in peius le mansioni dell'infermiere solo in presenza di presupposti che devono però coesistere;
ovvero qualora si tratti di impiego di breve durata e di carattere occasionale (circostanza da ritenere, nel caso di specie, insussistente stante la cronica carenza di personale O.S.S., per come confermato dalla prova testimoniale) ed altresì qualora, in ogni caso, tale adibizione non pregiudichi la possibilità di espletare le mansioni proprie della qualifica di appartenenza.
A tal proposito si evidenzia che, in corso di causa, ha trovato riscontro quanto dedotto dalla ricorrente in merito al fatto che capitava che agli infermieri venisse preclusa la possibilità di partecipare ai corsi di aggiornamento “per non lasciare scoperti i turni di servizio”. Per costante orientamento giurisprudenziale, tale condizione impedisce di praticare in maniera soddisfacente e intellettuale la propria professione e determina demansionamento per svuotamento di ruolo e funzioni, specie in considerazione del fatto che la funzione di tali corsi di aggiornamento è proprio quella di perfezionare la capacità professionale del professionista.
Nel caso in esame è emersa dall'istruttoria la carenza del personale O.S.S./ausiliario almeno fino al 2016 e, per l'effetto, che adibire infermieri al compimento delle attività di natura igienico-domestico-alberghiero fosse una pratica sistematica e non occasionale.
A nulla vale peraltro il richiamo all'art. 49 del Codice Deontologico Infermieristico, secondo cui l'infermiere “nell'interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera”, posto che gli infermieri compensano sì le carenze e i disservizi ma solo quelli che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura. È proprio questo il tenore letterale del citato art. 49, il quale non può ritenersi idoneo a giustificare in alcun modo l'ordinario ricorso agli infermieri professionali per lo svolgimento quotidiano, costante e continuativo di mansioni inferiori, oltre a quelle proprie della qualifica rivestita.
5.- Quanto alla connessa domanda risarcitoria, per ius receptum in materia di dequalificazione il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato;
va infatti distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo meramente eventuale.
In base ai principi generali dettati dall'art. 2697 c.c., le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta datoriale colpevole, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta (v., da ultimo, Cass. n.
27910/2020).
L'onere della prova incombe dunque sul lavoratore, il quale può assolverlo anche allegando elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa pregressa, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (v., ex multis, Cass. n. 434/2021 e n. 19923/2019).
Nel caso di specie, merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'immagine professionale intesa come perdita di autostima o etero stima e come lesione del prestigio goduto in regione delle funzioni esercitate, per come accertato sulla base degli elementi emersi (v. Cass. n. 24585/2019) quanto a caratteristiche del demansionamento (e quindi alla persistenza del comportamento lesivo e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale), a natura dell'attività (prettamente manuale rispetto alla natura intellettuale di quella propria del lavoratore), a visibilità della dequalificazione sia nell'ambiente di lavoro che all'esterno (posto che l'esercizio promiscuo di mansioni improprie e di livello assai inferiore è avvenuto alla presenza dei degenti e dei loro familiari, ingenerando negli utenti del servizio una confusioni di ruoli).
Dall'istruttoria compiuta è emerso infatti che la ha svolto mansioni relative Parte_1
a qualifiche professionali di ben due livelli di inquadramento inferiori al proprio;
che il demansionamento ha avuto significativi riflessi sull'immagine della ricorrente.
È evidente che può desumersi, dato il lungo periodo di svolgimento delle mansioni inferiori e la carenza di operatori sanitari dalla data di assunzione della ricorrente ed almeno sino al 2016, la sussistenza di uno svilimento del proprio ruolo soprattutto nei confronti dei pazienti stessi. Ed invero i testi e hanno riferito che gli infermieri venivano Tes_1 Tes_2
sistematicamente trattati dai medici, dai pazienti e dai loro familiari alla stregua dei
“portantini”, in quanto ritenuti diretti responsabili dell'assistenza igienico-sanitaria dei pazienti e della pulizia dell'ambiente di vita, ovvero, dell'insufficiente aiuto nell'assunzione dei pasti e, in generale, per la scarsa qualità dell'assistenza alberghiera, piuttosto che di quella sanitaria.
Per la liquidazione di tale danno è possibile ricorrere a un criterio di tipo equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (v., ex multis, Cass. n. 16595/2019). In particolare, appare ragionevole rapportare la somma del risarcimento dovuto a una quota, pari al 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dall'1 maggio 1999 fino al 31 dicembre 2016, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori
(v. Cass. n. 13624/2020).
6.- Va quindi esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dall' resistente. CP_1
Essa è destituita di fondamento.
Ed invero, costituisce ius receptum in giurisprudenza che in tema di domanda di risarcimento del danno, conseguente all'inadempimento degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro e di tutela delle condizioni di lavoro del dipendente (v., tra le altre, Cass. 6/5/2013 n.
10414), è applicabile la prescrizione decennale.
Inoltre, fermo restando che la natura di illecito permanente, che la Suprema Corte, con orientamento costante (da ultimo, ribadito con la sentenza n. 31558/2021) ha conferito alla condotta demansionante del datore di lavoro, fa sì che la pretesa risarcitoria sia destinata a rinnovarsi in relazione al perpetrarsi dell'evento dannoso e che tale natura impedisce, dunque,
il decorso della prescrizione fino al momento in cui il comportamento contra jus non sia cessato.
Avuto riguardo al caso di specie, il periodo di demansionamento accertato è cessato nel
2016 e, posto che il ricorso è stato depositato nel 2024, la fattispecie estintiva non si è
perfezionata.
7.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in accoglimento delle domande, l'Azienda resistente va condannata a risarcire alla ricorrente il danno non patrimoniale subito per effetto dell'accertato demansionamento, liquidato nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto dall'1.5.1999 al 31.12.2016, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, così uniformandosi ai precedenti dell'Ufficio che si condividono e che si richiamano in questa sede anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (Trib. Messina n. 925/2022; id. n. 950/2022).
8.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa ed applicando i minimi tariffari in considerazione della serialità del contenzioso e la durata del giudizio. Di essa va concessa la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Oreste Puglisi, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 3.3.2024 nei confronti dell' , in Controparte_1
persona del Direttore generale pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento delle domande, condanna l' a Controparte_1
risarcire per il danno non patrimoniale subito per effetto Parte_1 dell'accertato demansionamento, liquidato nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dall'1 maggio 1999 al 31 dicembre 2016, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna, altresì, l' resistente al pagamento delle spese dal giudizio, che liquida CP_1
in euro 118,50 per rimborso contributo unificato ed in euro 2.694,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Oreste PUGLISI.
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 6 febbraio 2025 Il Giudice del lavoro
Laura Romeo