Articolo 74 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
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18 marzo 1953
Art. 74. (Convocazione dei Consigli regionali per la prima adunanza)

Per la prima convocazione dei Consigli regionali, all'atto della costituzione delle Regioni, gli avvisi di convocazione di cui all'art. 14 sono inviati, almeno cinque giorni prima della riunione, dal Commissario del Governo.
Entrata in vigore il 18 marzo 1953