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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/09/2025, n. 3054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3054 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9209 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente:
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Colomeiciuc e dall'Avv. Sara Baroni, come da mandato in atti;
Parte attrice
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mara Fanciano, come da mandato in atti;
Parte convenuta
E
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giandomenico Boglione,
[...]
come da mandato in atti;
Terza chiamata
E
Società reale mutua di assicurazioni, in persona dei rispettivi rappresentata e difesa dall'Avv. Alwin H. Costantino, come da mandato in atti;
Terza chiamata
1 All'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 24-9-2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “conclude come da memoria ex art.171 ter n.1 cpc”;
Per parte convenuta: “conclude come da memoria ex art.171 ter n.1 cpc.”;
Per la terza chiamata
[...]
“come da comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta;
in via istruttoria, come da memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c.”;
Per la terza chiamata Società reale mutua di assicurazioni:
“conclude come da memorie ex art. 171 ter n.1 e n.3 cpc.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, CP_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
[...]
l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: - accertare e dichiarare la responsabilità di per la mancata Controparte_1
restituzione ad della merce di cui alla Parte_1
commessa C04-020 indicata e descritta alle lett. B), C) e D) delle premesse, nonché della residua merce della commessa C11-020 di cui al punto 6) delle premesse rappresentata da n. 8 pezzi
[...]
e n. 9 pezzi e, per CP_3 Controparte_4
l'effetto condannare a risarcire Controparte_1 [...]
dei danni subiti, comprensivi del valore dei beni e Parte_1
2 del mancato guadagno, per l'importo di € 128.120,00 o per quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o in via di equità, oltre interessi e rivalutazione. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
Parte attrice, in particolare, ha dedotto che:
- nel novembre 2020 ha depositato presso il magazzino di in Firenze, la merce oggetto di due commesse identificate da con i codici C04-020 e C11-020;
- nell'ottobre 2022 ha richiesto alla la disponibilità della merce di cui alla commessa C04-020 e quella residua di cui alla commessa C11-020, ricevendo un riscontro negativo da la quale ha comunicato il mancato rinvenimento presso i propri locali. ha, quindi, richiesto di accertare l'inadempimento Parte_1
della convenuta all'obbligo di custodia sulla stessa gravante e di condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti (euro 7.822,88 per l'acquisto della merce di cui alla commessa C04-020; euro
79.800,00 per l'acquisto della merce di cui alla commessa C11-020; euro 12.540,00 per la perdita di opportunità di vendita della merce di cui alla commessa C04-020 alla cliente cfr. doc. 27 fascicolo CP_5
di parte attrice;
euro 115.580,00 per la perdita di opportunità di vendita della merce di cui alla commessa C11-020 alla cliente Seal
Engineering Limited, cfr. doc. 28 fascicolo di parte attrice).
Si è costituita, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta,
[...]
la quale ha eccepito: Controparte_1
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, dovendo il negozio inter partes essere qualificato come contratto di trasporto;
- l'estinzione di ogni diritto attoreo a norma dell'art. 2951 c.c.;
3 - la limitazione della responsabilità di convenuta a norma dell'art. 1696 c.c.;
- l'assenza di ogni obbligo di custodia in capo alla convenuta e il controllo dei prelevamenti da parte dell'attrice;
- in ogni caso, il concorso di colpa dell'attrice a norma dell'art. 1227
c.c.;
- la mancata prova delle voci richieste a titolo di lucro cessante.
Parte convenuta, infine, ha richiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della
[...]
e della Controparte_2 Controparte_6
al fine di essere manlevata da ogni risarcimento o
[...]
ristoro in forza rispettivamente della polizza 2020/16/6168608 e della polizza n.2014/03/2204704.
Si è costituita in giudizio la terza chiamata
[...]
la quale ha Controparte_2
aderito nel merito alle difese della convenuta, evidenziando la non ricomprensione in polizza della copertura di qualsivoglia responsabilità conseguente a prestazioni di deposito e custodia, nonché della perdita della merce afferente alla commessa C11, rilevando l'esaurimento di qualsivoglia copertura in data 6-12-2020
e, in subordine, domandando la limitazione della copertura entro la somma di euro 100.000,00 per spedizione, ovvero comunque entro il limite di euro 200.000 per anno, ovvero ancora entro il limite di euro 500.000 per danni patrimoniali conseguenti ad inadempimento degli obblighi di deposito accessori al trasporto ed euro 600.000 per danni patrimoniali conseguenti ad appropriazione indebita della merce, e previa applicazione di una franchigia di euro 250,00 e uno scoperto del 10-20%.
4 Si è costituita altresì la Società reale mutua di assicurazioni, la quali ha eccepito l'incompetenza del giudice adito, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita,
l'intervenuta prescrizione del diritto, l'imputabilità dello smarrimento della merce alla sola responsabilità dell'attrice, l'assenza di un obbligo di custodia in capo alla convenuta e l'infondatezza della pretesa attorea in punto di quantum.
La causa è stata istruita unicamente in via documentale ed è stata discussa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. In via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Al riguardo, risulta sufficiente richiamare l'ordinanza istruttoria emessa in data 24-9-2025, con la quale è stata respinta la richiesta di prova orale, trattandosi di capitoli di prova che inerenti a circostanza documentali e/o irrilevanti o formulati in modo generico.
3. Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata da e Società Controparte_2
reale mutua di assicurazioni nelle rispettive comparse di costituzione e risposta.
A tal proposito, non si può ritenere che l'eccezione di incompetenza sollevata sia connotata dal richiesto carattere della completezza.
In tema di competenza territoriale derogabile, è costante insegnamento della Suprema Corte quello secondo cui la parte che solleva l'eccezione d'incompetenza è tenuta a prospettarla con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui si contesti la competenza (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, n.13611), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il Giudice
5 ritenuto competente (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019,
n.19122).
Tale onere di completezza non è stato, tuttavia, rispettato da parte delle terze chiamate.
Queste, nelle comparse di costituzione depositate, hanno indicato i fori di IL e di Pistoia quali fori competenti rispettivamente a norma degli artt. 19 e 20 c.p.c.
Proprio avuto riguardo al “foro delle persone giuridiche” di cui all'art. 19 c.p.c. non si può reputare correttamente declinata l'eccezione di incompetenza avanzata dalle terze chiamate.
A tal proposito, è costante orientamento della giurisprudenza di legittimità quello ai sensi del quale, in tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, sollevata rispetto a una persona giuridica, la mancata contestazione della sussistenza del criterio di collegamento espresso dall'art. 19 c.p.c., comma 1, ultimo periodo (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda), rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché
l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (cfr. Cassazione civile sez. VI,
07/08/2018, n.20597; in senso analogo cfr. Cassazione civile sez.
VI, 26/11/2021, n.36988, Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020,
n.17374, Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, n.13611,
Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, n.19122, Cassazione civile sez. VI, 07/08/2018, n.20597, Cassazione civile sez. VI, 07/08/2018,
n.2059).
6 Nel caso di specie, le terze chiamate si sono limitate ad assumere
“formalmente l'incompetenza del Tribunale di Firenze in favore di quello di IL (foro generale del convenuto)” (cfr. comparsa di costituzione e risposta nell'interesse di Controparte_2
e Società reale mutua di assicurazioni, p. 2), non argomentando alcunché in relazione al profilo della inesistenza di uno
“stabilimento” con un “rappresentante autorizzato a stare in giudizio” della convenuta nel circondario fiorentino.
Siffatta carenza, rilevabile anche officiosamente, depone per l'incompletezza dell'eccezione di incompetenza avanzata dalle terze chiamate, con la consequenziale inammissibilità della stessa.
4. Sempre in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, obbligatoria ai sensi dell'art. 1, co. 249, L.
190/2014 con riferimento al contratto di trasporto (cfr. comparsa di costituzione e risposta nell'interesse di p. 3). Controparte_1
Sul punto, mette conto sottolineare che il negozio concluso tra
[...]
e non può essere qualificato Parte_1 Controparte_1
alla stregua di contratto di traporto, come preteso dalla convenuta, a fronte del ruolo, rivestito da quest'ultima, di mera depositaria della merce trasportata da vettori e spedizionieri terzi e dalla stessa ricevuta per conto dell'attrice (per la commessa C04-020, cfr. docc.
5, 8 e 12 fascicolo di parte attrice: “ti confermo ritiro oggi a cura
DHL”; per la commessa C04-020, cfr. anche DDT sub docc. 4, 7 e
11 fascicolo di parte attrice, che indicano il magazzino di come luogo di destino del trasporto;
per la commessa C11-020, cfr. comparsa di costituzione e risposta nell'interesse di CP_1
p. 3: “Quanto alla commessa C11-020, è vero invece che
[...]
7 in data 5.11.2020 tramite lo spedizioniere SPEDIMAR depositava la merce contenuta in due casse presso il magazzino di
in Firenze”). Pt_2
Tenuto conto, quindi, della mancata dimostrazione, da parte della convenuta, degli elementi costitutivi del contratto di trasporto, non si può reputare necessario l'espletamento della procedura di negoziazione assistita ai fini della procedibilità dell'azione.
5. L'esclusione della qualificazione contrattuale in termini di trasporto comporta altresì l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 2951 c.c. alla presente fattispecie, con conseguente rigetto della relativa eccezione di prescrizione (cfr. comparsa di costituzione e risposta nell'interesse di p. 3: “Rilevato, di Controparte_1
seguito, che l'ordine di trasporto e di stoccaggio “temporaneo” della merce risale al novembre 2020 e che la richiesta della stessa è stata inoltrata da solo nell'ottobre 2022 così come da documento 26) avversario, ne discende che si è estinto ai sensi dell'articolo 2951
c.c. ogni eventuale, asserito e non comprovato diritto da parte dell'odierna attrice”).
6. Tanto premesso, la domanda di parte attrice merita di essere accolta per le ragioni e nei termini di seguito precisati.
In primo luogo, deve essere accertato l'inadempimento contrattuale della Controparte_1
Sul punto, si osserva che:
- la merce di cui alla commessa C04-020 (1 ns po. 43-020-BICHI-
C16-020; 1 ns po. 43-020-BICHI-C04-020; 1 PIN;
2 nozzle tip;
1 plug spark;
1 ns po. 58-020-MTS-C04-020; 4 gasket;
48 thermocouple;
1 ns po. 11-020-THERMOENGINEERING-C04-020)
è stata ritirata presso Officina Meccanica Bichi Carlo s.r.l.,
[...]
[..
[...] [...]
e Thermo Engineering s.r.l. ed è stata da questa CP_7
depositata presso il magazzino di situato in Controparte_1
Firenze, Via Pratese (cfr. docc.
3-13 fascicolo di parte attrice);
- la merce di cui alla commessa C11-020 (84 pezzi Tip Fuel Nozzle
FR9; 14 pezzi Secondary Fuel Nozzle Assy FR9) è stata ritirata presso il fornitore ed è stata depositata presso il magazzino di CP_8
situato in Firenze, Via Pratese (cfr. docc. 17- Controparte_1
20 fascicolo di parte attrice);
- nel novembre 2021 il cliente Seal Engineering Limited ha ritirato 76 pezzi Tip Fuel Nozzle FR9 e 5 pezzi Secondary Fuel Nozzle Assy
FR9 (cfr. docc. 21-23 fascicolo di parte attrice);
- tutte le merci della commessa C04-020 e le merci residue della commessa C11-020 non sono state reperite nel magazzino di al momento del ritiro (cfr. doc. 26 fascicolo di parte attrice).
Così ricostruita la dinamica fattuale, non si può ritenere che la convenuta abbia rettamente ottemperato all'obbligo di custodia sulla stessa gravante, a fronte del mancato reperimento, nel magazzino della della merce richiesta da parte attrice. Controparte_1
Peraltro, un inadempimento della convenuta sarebbe riscontrabile anche nell'ipotesi in cui si ritenesse di qualificare il negozio intercorso tra le parti alla stregua di un contratto di trasporto (ma, in senso contrario, cfr. sopra), come da questa preteso (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 3)
Sul punto, non si può mancare di evidenziare che l'obbligazione propria del vettore consiste non soltanto nel trasferimento della merce, ma anche nella custodia della medesima per tutta la durata del trasporto, dal momento della presa in consegna al momento
9 della riconsegna al destinatario (cfr. Corte appello IL sez. II,
03/02/2021, n.354).
Inoltre, nonostante quanto diversamente argomentato dalla difesa della (cfr. comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta, p. 7: “Sembra, dunque, possa ritenersi provato che il prelevamento della merce sia un evento del tutto fuori dal controllo dell'odierna convenuta in quanto controllato in modo del tutto estemporaneo e disorganizzato da parte attrice”), la responsabilità ex recepto del vettore, in ordine al dovere di conservazione e custodia della merce trasportata, non può essere considerata cessata neppure con l'arrivo di questa in un magazzino e con la sua messa a disposizione, ma soltanto con la consegna materiale delle cose al destinatario ex art. 1687 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. III,
28/03/2024, n.8538).
Ebbene, nell'ipotesi in esame è incontestato che la merce affidata alla non sia mai stata oggetto di consegna Controparte_1
materiale da parte della stessa in favore della Parte_1
Pertanto, la convenuta deve essere reputata inadempiente rispetto all'obbligazione contrattuale assunta.
Né, in senso contrario, può reputarsi che l'inadempimento di
[...]
sia, in qualche misura, non imputabile alla Controparte_1
medesima (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 6:
“quand'anche dimostrato che l'asserita sottrazione si sia verificata durante la custodia della merce di all'interno del magazzino di
non si potrebbe ritenere che l'evento sia imputabile Pt_2
all'omessa diligenza di quest'ultima nell'attività di custodia, avendo la prima accettato le modalità di stoccaggio come sopra precisate e il rischio di sottrazione poi - asseritamente- concretizzatosi”).
10 Nella fattispecie de qua, contraddistinta dalla sparizione della merce una volta giunta nel magazzino di (cfr. sopra), parte convenuta non ha allegato alcun evento eccezionale o imprevedibile idoneo a esonerare la stessa dalla responsabilità derivante dalla perdita dei beni ad asse consegnati.
Del resto, la mera accettazione delle “modalità di stoccaggio” predisposte dalla convenuta non può di per sé configurare una qualche forma di co-responsabilità attorea suscettibile di integrare la fattispecie di cui all'art. 1227 c.c. (cfr. comparsa di costituzione e risposta nell'interesse di parte convenuta, p. 7).
Del tutto indimostrato risulta, pou, il prospettato ritiro della merce da parte della circostanza allegata dalla convenuta Parte_1
(cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 7: “Appare invece più plausibile -ed è lecito pensare- che, in occasione dei sopralluoghi che era solita fare presso i magazzini di , la stessa Pt_2
abbia potuto prelevare la merce oggetto di causa”) ma rimasta sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
In forza di quanto argomentato sino a questo punto, deve, quindi, essere accertata la responsabilità della per Controparte_1
la mancata restituzione ad della merce di cui alla Parte_1
commessa C04-020 nonché della residua merce della commessa
C11-020.
7. Tanto chiarito, deve consequenzialmente essere accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata da Parte_1
per un ammontare di euro 87.622,88.
Tale importo altro non è che la somma delle seguenti voci:
- euro 7.822,88, pari al costo della merce di cui alla commessa C04-
020 (cfr. fatture n. 2641/2020 di Officina Meccanica Bichi Carlo s.r.l.,
11 n. 1760/2020 di e n. 39/2020 di Thermo Controparte_7
Engineering s.r.l., docc. 14-16 fascicolo di parte attrice;
per il pagamento cfr. docc. 34-36 fascicolo di parte attrice);
- euro 79.800,00, pari al costo della merce residua di cui alla commessa C11-020 (cfr. fatture n. 01082020/2020 e n.
01052020/2020 del fornitore doc. 17 fascicolo di parte attrice;
CP_8
per il pagamento cfr. docc. 34-36 e 41 fascicolo di parte attrice).
Al contrario, non possono essere riconosciuti all'attrice gli ulteriori importi dalla stessa richiesti a titolo di lucro cessante, e in particolare:
- euro 4.717,12 (12.540,00 - 7.822,88), pari al mancato guadagno derivante dalla perdita dell'opportunità di vendita della merce di cui alla commessa C04-020 alla cliente cfr. doc. 27 fascicolo di CP_5
parte attrice);
- euro 35.780,00 (115.580,00 - 79.800,00), pari al mancato guadagno derivante dalla perdita dell'opportunità di vendita della merce residua di cui alla commessa C11-020 alla cliente Seal
Engineering Limited (cfr. doc. 28 fascicolo di parte attrice).
A tal proposito, mette conto osservare che le fatture proforma depositate giudizialmente dall'attrice hanno provenienza unilaterale, risultano prive di sottoscrizione e difettano di una data certa.
Ciò le rende inidonee a dimostrare tanto il valore di vendita dei beni ad esse relative quanto l'effettiva provenienza di un ordine di acquisto in relazione a questi ultimi.
Pertanto, deve essere condannata al CP_1 CP_1
risarcimento del danno di euro 87.622,88, oltre interessi al tasso di legge a partire dal 27-7-2023, in favore di Parte_1
12 Trattandosi di debito di valuta, in ordine a tale importo vanno computati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi al tasso legale, calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, così come da Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.1712, a partire dal 27-7-
2023 (data di notifica dell'atto di citazione).
Né, in limitazione della responsabilità della convenuta, può venire in rilievo il disposto di cui all'art. 1696 c.c.
Anche laddove si ritenesse di essere in presenza di un contratto di trasporto, infatti, non si può che rilevare l'inapplicabilità della limitazione di responsabilità al vettore nelle ipotesi colpa grave del vettore, nella specie integrata dalla perdurante incapacità della convenuta di fornire informazioni sulle cause, le modalità e le circostanze di tempo e di luogo delle numerose perdite di merci che si erano verificate (cfr. Cassazione civile sez. VI, 21/09/2022,
n.27579).
8. Infine, merita di essere accolta la domanda di manleva avanzata dalla convenuta nei confronti di Controparte_6
alla luce della polizza n. 2014/03/2204704 versata in
[...]
atti (cfr. doc. 7 fascicolo di parte convenuta).
Esclusa la configurabilità dei presupposti per l'operatività della polizza n. 2020/16/6168608 rilasciata da (cfr. Controparte_9
doc. 6 fascicolo di parte convenuta), stante la mancata integrazione di prestazioni di trasporto/spedizione o comunque accessorie alle stesse, nulla osta invece all'applicabilità della polizza assicurativa della nei limiti del massimale Controparte_6
ivi previsto per i “danni a cose in consegna e custodia” (euro 50.000 per sinistro/anno) e al lordo dello scoperto del 10 % (cfr. doc. 7
13 fascicolo di parte convenuta, art. 3.1: “danni a cose in consegna e custodia”).
9. Considerato l'accoglimento parziale della domanda avanzata da parte attrice, con riferimento al rapporto processuale tra
[...]
e le spese di lite devono Parte_1 Controparte_1
essere compensate per la quota di 1/3.
La restante quota di 2/3 delle spese di lite, liquidata come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase di trattazione - istruttoria e per la fase decisoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e l'assenza di scambio di memorie conclusionali in ragione della discussione orale, deve essere posta a carico di parte convenuta in ragione della soccombenza prevalente di quest'ultima.
Del pari, anche le spese sostenute dalla terza chiamata
[...]
Controparte_2
liquidate negli stessi termini di cui sopra, devono essere poste a carico di parte convenuta, tenuto conto del rigetto della domanda di manleva avanzata nei confronti di quest'ultima.
Anche sotto tale profilo deve trovare accoglimento la domanda di manleva spiegata da parte convenuta nei confronti della terza chiamata nei limiti del Controparte_6
massimale della garanzia da questa prestata.
Infine, le spese di lite sostenute dalla convenuta, liquidate negli stessi termini di cui sopra, devono essere poste a carico della terza chiamata tenuto conto Controparte_6
dell'accoglimento della domanda di manleva e della soccombenza di quest'ultima.
14
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. accerta l'inadempimento contrattuale di e, Controparte_1
per l'effetto, condanna al risarcimento del Controparte_1
danno di euro 87.622,88, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva, in favore di Parte_1
2. rigetta la domanda di manleva avanzata da Controparte_1
nei confronti di
[...] Controparte_2
[...]
3. dichiara, con riferimento al rapporto processuale tra attrice e convenuta, le spese di lite compensate per la quota di 1/3;
4. condanna al pagamento in favore di parte Controparte_1
attrice della quota di 2/3 delle spese di lite, che si liquida in euro
6.094,67 per compensi, euro 524,00 per spese, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge;
5. condanna al pagamento in favore di Controparte_1
Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in euro 9.142,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge;
6. in accoglimento della domanda di manleva formulata da parte convenuta, condanna la terza chiamata Controparte_6
a rilevare indenne, nei limiti del massimale (euro
[...]
50.000 per sinistro/anno) e al lordo dello scoperto del 10 %, la parte convenuta da tutto quanto con la presente sentenza la stessa è condannata a pagare, a titolo di risarcimento del danno, per capitale, interessi, rivalutazione monetaria, nonché di spese di lite;
15 7. condanna la terza chiamata Controparte_6
al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge.
Firenze, 28 settembre 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9209 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente:
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Colomeiciuc e dall'Avv. Sara Baroni, come da mandato in atti;
Parte attrice
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mara Fanciano, come da mandato in atti;
Parte convenuta
E
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giandomenico Boglione,
[...]
come da mandato in atti;
Terza chiamata
E
Società reale mutua di assicurazioni, in persona dei rispettivi rappresentata e difesa dall'Avv. Alwin H. Costantino, come da mandato in atti;
Terza chiamata
1 All'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 24-9-2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “conclude come da memoria ex art.171 ter n.1 cpc”;
Per parte convenuta: “conclude come da memoria ex art.171 ter n.1 cpc.”;
Per la terza chiamata
[...]
“come da comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta;
in via istruttoria, come da memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c.”;
Per la terza chiamata Società reale mutua di assicurazioni:
“conclude come da memorie ex art. 171 ter n.1 e n.3 cpc.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, CP_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
[...]
l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: - accertare e dichiarare la responsabilità di per la mancata Controparte_1
restituzione ad della merce di cui alla Parte_1
commessa C04-020 indicata e descritta alle lett. B), C) e D) delle premesse, nonché della residua merce della commessa C11-020 di cui al punto 6) delle premesse rappresentata da n. 8 pezzi
[...]
e n. 9 pezzi e, per CP_3 Controparte_4
l'effetto condannare a risarcire Controparte_1 [...]
dei danni subiti, comprensivi del valore dei beni e Parte_1
2 del mancato guadagno, per l'importo di € 128.120,00 o per quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o in via di equità, oltre interessi e rivalutazione. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
Parte attrice, in particolare, ha dedotto che:
- nel novembre 2020 ha depositato presso il magazzino di in Firenze, la merce oggetto di due commesse identificate da con i codici C04-020 e C11-020;
- nell'ottobre 2022 ha richiesto alla la disponibilità della merce di cui alla commessa C04-020 e quella residua di cui alla commessa C11-020, ricevendo un riscontro negativo da la quale ha comunicato il mancato rinvenimento presso i propri locali. ha, quindi, richiesto di accertare l'inadempimento Parte_1
della convenuta all'obbligo di custodia sulla stessa gravante e di condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti (euro 7.822,88 per l'acquisto della merce di cui alla commessa C04-020; euro
79.800,00 per l'acquisto della merce di cui alla commessa C11-020; euro 12.540,00 per la perdita di opportunità di vendita della merce di cui alla commessa C04-020 alla cliente cfr. doc. 27 fascicolo CP_5
di parte attrice;
euro 115.580,00 per la perdita di opportunità di vendita della merce di cui alla commessa C11-020 alla cliente Seal
Engineering Limited, cfr. doc. 28 fascicolo di parte attrice).
Si è costituita, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta,
[...]
la quale ha eccepito: Controparte_1
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, dovendo il negozio inter partes essere qualificato come contratto di trasporto;
- l'estinzione di ogni diritto attoreo a norma dell'art. 2951 c.c.;
3 - la limitazione della responsabilità di convenuta a norma dell'art. 1696 c.c.;
- l'assenza di ogni obbligo di custodia in capo alla convenuta e il controllo dei prelevamenti da parte dell'attrice;
- in ogni caso, il concorso di colpa dell'attrice a norma dell'art. 1227
c.c.;
- la mancata prova delle voci richieste a titolo di lucro cessante.
Parte convenuta, infine, ha richiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della
[...]
e della Controparte_2 Controparte_6
al fine di essere manlevata da ogni risarcimento o
[...]
ristoro in forza rispettivamente della polizza 2020/16/6168608 e della polizza n.2014/03/2204704.
Si è costituita in giudizio la terza chiamata
[...]
la quale ha Controparte_2
aderito nel merito alle difese della convenuta, evidenziando la non ricomprensione in polizza della copertura di qualsivoglia responsabilità conseguente a prestazioni di deposito e custodia, nonché della perdita della merce afferente alla commessa C11, rilevando l'esaurimento di qualsivoglia copertura in data 6-12-2020
e, in subordine, domandando la limitazione della copertura entro la somma di euro 100.000,00 per spedizione, ovvero comunque entro il limite di euro 200.000 per anno, ovvero ancora entro il limite di euro 500.000 per danni patrimoniali conseguenti ad inadempimento degli obblighi di deposito accessori al trasporto ed euro 600.000 per danni patrimoniali conseguenti ad appropriazione indebita della merce, e previa applicazione di una franchigia di euro 250,00 e uno scoperto del 10-20%.
4 Si è costituita altresì la Società reale mutua di assicurazioni, la quali ha eccepito l'incompetenza del giudice adito, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita,
l'intervenuta prescrizione del diritto, l'imputabilità dello smarrimento della merce alla sola responsabilità dell'attrice, l'assenza di un obbligo di custodia in capo alla convenuta e l'infondatezza della pretesa attorea in punto di quantum.
La causa è stata istruita unicamente in via documentale ed è stata discussa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. In via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Al riguardo, risulta sufficiente richiamare l'ordinanza istruttoria emessa in data 24-9-2025, con la quale è stata respinta la richiesta di prova orale, trattandosi di capitoli di prova che inerenti a circostanza documentali e/o irrilevanti o formulati in modo generico.
3. Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata da e Società Controparte_2
reale mutua di assicurazioni nelle rispettive comparse di costituzione e risposta.
A tal proposito, non si può ritenere che l'eccezione di incompetenza sollevata sia connotata dal richiesto carattere della completezza.
In tema di competenza territoriale derogabile, è costante insegnamento della Suprema Corte quello secondo cui la parte che solleva l'eccezione d'incompetenza è tenuta a prospettarla con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui si contesti la competenza (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, n.13611), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il Giudice
5 ritenuto competente (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019,
n.19122).
Tale onere di completezza non è stato, tuttavia, rispettato da parte delle terze chiamate.
Queste, nelle comparse di costituzione depositate, hanno indicato i fori di IL e di Pistoia quali fori competenti rispettivamente a norma degli artt. 19 e 20 c.p.c.
Proprio avuto riguardo al “foro delle persone giuridiche” di cui all'art. 19 c.p.c. non si può reputare correttamente declinata l'eccezione di incompetenza avanzata dalle terze chiamate.
A tal proposito, è costante orientamento della giurisprudenza di legittimità quello ai sensi del quale, in tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, sollevata rispetto a una persona giuridica, la mancata contestazione della sussistenza del criterio di collegamento espresso dall'art. 19 c.p.c., comma 1, ultimo periodo (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda), rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché
l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (cfr. Cassazione civile sez. VI,
07/08/2018, n.20597; in senso analogo cfr. Cassazione civile sez.
VI, 26/11/2021, n.36988, Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020,
n.17374, Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, n.13611,
Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, n.19122, Cassazione civile sez. VI, 07/08/2018, n.20597, Cassazione civile sez. VI, 07/08/2018,
n.2059).
6 Nel caso di specie, le terze chiamate si sono limitate ad assumere
“formalmente l'incompetenza del Tribunale di Firenze in favore di quello di IL (foro generale del convenuto)” (cfr. comparsa di costituzione e risposta nell'interesse di Controparte_2
e Società reale mutua di assicurazioni, p. 2), non argomentando alcunché in relazione al profilo della inesistenza di uno
“stabilimento” con un “rappresentante autorizzato a stare in giudizio” della convenuta nel circondario fiorentino.
Siffatta carenza, rilevabile anche officiosamente, depone per l'incompletezza dell'eccezione di incompetenza avanzata dalle terze chiamate, con la consequenziale inammissibilità della stessa.
4. Sempre in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, obbligatoria ai sensi dell'art. 1, co. 249, L.
190/2014 con riferimento al contratto di trasporto (cfr. comparsa di costituzione e risposta nell'interesse di p. 3). Controparte_1
Sul punto, mette conto sottolineare che il negozio concluso tra
[...]
e non può essere qualificato Parte_1 Controparte_1
alla stregua di contratto di traporto, come preteso dalla convenuta, a fronte del ruolo, rivestito da quest'ultima, di mera depositaria della merce trasportata da vettori e spedizionieri terzi e dalla stessa ricevuta per conto dell'attrice (per la commessa C04-020, cfr. docc.
5, 8 e 12 fascicolo di parte attrice: “ti confermo ritiro oggi a cura
DHL”; per la commessa C04-020, cfr. anche DDT sub docc. 4, 7 e
11 fascicolo di parte attrice, che indicano il magazzino di come luogo di destino del trasporto;
per la commessa C11-020, cfr. comparsa di costituzione e risposta nell'interesse di CP_1
p. 3: “Quanto alla commessa C11-020, è vero invece che
[...]
7 in data 5.11.2020 tramite lo spedizioniere SPEDIMAR depositava la merce contenuta in due casse presso il magazzino di
in Firenze”). Pt_2
Tenuto conto, quindi, della mancata dimostrazione, da parte della convenuta, degli elementi costitutivi del contratto di trasporto, non si può reputare necessario l'espletamento della procedura di negoziazione assistita ai fini della procedibilità dell'azione.
5. L'esclusione della qualificazione contrattuale in termini di trasporto comporta altresì l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 2951 c.c. alla presente fattispecie, con conseguente rigetto della relativa eccezione di prescrizione (cfr. comparsa di costituzione e risposta nell'interesse di p. 3: “Rilevato, di Controparte_1
seguito, che l'ordine di trasporto e di stoccaggio “temporaneo” della merce risale al novembre 2020 e che la richiesta della stessa è stata inoltrata da solo nell'ottobre 2022 così come da documento 26) avversario, ne discende che si è estinto ai sensi dell'articolo 2951
c.c. ogni eventuale, asserito e non comprovato diritto da parte dell'odierna attrice”).
6. Tanto premesso, la domanda di parte attrice merita di essere accolta per le ragioni e nei termini di seguito precisati.
In primo luogo, deve essere accertato l'inadempimento contrattuale della Controparte_1
Sul punto, si osserva che:
- la merce di cui alla commessa C04-020 (1 ns po. 43-020-BICHI-
C16-020; 1 ns po. 43-020-BICHI-C04-020; 1 PIN;
2 nozzle tip;
1 plug spark;
1 ns po. 58-020-MTS-C04-020; 4 gasket;
48 thermocouple;
1 ns po. 11-020-THERMOENGINEERING-C04-020)
è stata ritirata presso Officina Meccanica Bichi Carlo s.r.l.,
[...]
[..
[...] [...]
e Thermo Engineering s.r.l. ed è stata da questa CP_7
depositata presso il magazzino di situato in Controparte_1
Firenze, Via Pratese (cfr. docc.
3-13 fascicolo di parte attrice);
- la merce di cui alla commessa C11-020 (84 pezzi Tip Fuel Nozzle
FR9; 14 pezzi Secondary Fuel Nozzle Assy FR9) è stata ritirata presso il fornitore ed è stata depositata presso il magazzino di CP_8
situato in Firenze, Via Pratese (cfr. docc. 17- Controparte_1
20 fascicolo di parte attrice);
- nel novembre 2021 il cliente Seal Engineering Limited ha ritirato 76 pezzi Tip Fuel Nozzle FR9 e 5 pezzi Secondary Fuel Nozzle Assy
FR9 (cfr. docc. 21-23 fascicolo di parte attrice);
- tutte le merci della commessa C04-020 e le merci residue della commessa C11-020 non sono state reperite nel magazzino di al momento del ritiro (cfr. doc. 26 fascicolo di parte attrice).
Così ricostruita la dinamica fattuale, non si può ritenere che la convenuta abbia rettamente ottemperato all'obbligo di custodia sulla stessa gravante, a fronte del mancato reperimento, nel magazzino della della merce richiesta da parte attrice. Controparte_1
Peraltro, un inadempimento della convenuta sarebbe riscontrabile anche nell'ipotesi in cui si ritenesse di qualificare il negozio intercorso tra le parti alla stregua di un contratto di trasporto (ma, in senso contrario, cfr. sopra), come da questa preteso (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 3)
Sul punto, non si può mancare di evidenziare che l'obbligazione propria del vettore consiste non soltanto nel trasferimento della merce, ma anche nella custodia della medesima per tutta la durata del trasporto, dal momento della presa in consegna al momento
9 della riconsegna al destinatario (cfr. Corte appello IL sez. II,
03/02/2021, n.354).
Inoltre, nonostante quanto diversamente argomentato dalla difesa della (cfr. comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta, p. 7: “Sembra, dunque, possa ritenersi provato che il prelevamento della merce sia un evento del tutto fuori dal controllo dell'odierna convenuta in quanto controllato in modo del tutto estemporaneo e disorganizzato da parte attrice”), la responsabilità ex recepto del vettore, in ordine al dovere di conservazione e custodia della merce trasportata, non può essere considerata cessata neppure con l'arrivo di questa in un magazzino e con la sua messa a disposizione, ma soltanto con la consegna materiale delle cose al destinatario ex art. 1687 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. III,
28/03/2024, n.8538).
Ebbene, nell'ipotesi in esame è incontestato che la merce affidata alla non sia mai stata oggetto di consegna Controparte_1
materiale da parte della stessa in favore della Parte_1
Pertanto, la convenuta deve essere reputata inadempiente rispetto all'obbligazione contrattuale assunta.
Né, in senso contrario, può reputarsi che l'inadempimento di
[...]
sia, in qualche misura, non imputabile alla Controparte_1
medesima (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 6:
“quand'anche dimostrato che l'asserita sottrazione si sia verificata durante la custodia della merce di all'interno del magazzino di
non si potrebbe ritenere che l'evento sia imputabile Pt_2
all'omessa diligenza di quest'ultima nell'attività di custodia, avendo la prima accettato le modalità di stoccaggio come sopra precisate e il rischio di sottrazione poi - asseritamente- concretizzatosi”).
10 Nella fattispecie de qua, contraddistinta dalla sparizione della merce una volta giunta nel magazzino di (cfr. sopra), parte convenuta non ha allegato alcun evento eccezionale o imprevedibile idoneo a esonerare la stessa dalla responsabilità derivante dalla perdita dei beni ad asse consegnati.
Del resto, la mera accettazione delle “modalità di stoccaggio” predisposte dalla convenuta non può di per sé configurare una qualche forma di co-responsabilità attorea suscettibile di integrare la fattispecie di cui all'art. 1227 c.c. (cfr. comparsa di costituzione e risposta nell'interesse di parte convenuta, p. 7).
Del tutto indimostrato risulta, pou, il prospettato ritiro della merce da parte della circostanza allegata dalla convenuta Parte_1
(cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 7: “Appare invece più plausibile -ed è lecito pensare- che, in occasione dei sopralluoghi che era solita fare presso i magazzini di , la stessa Pt_2
abbia potuto prelevare la merce oggetto di causa”) ma rimasta sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
In forza di quanto argomentato sino a questo punto, deve, quindi, essere accertata la responsabilità della per Controparte_1
la mancata restituzione ad della merce di cui alla Parte_1
commessa C04-020 nonché della residua merce della commessa
C11-020.
7. Tanto chiarito, deve consequenzialmente essere accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata da Parte_1
per un ammontare di euro 87.622,88.
Tale importo altro non è che la somma delle seguenti voci:
- euro 7.822,88, pari al costo della merce di cui alla commessa C04-
020 (cfr. fatture n. 2641/2020 di Officina Meccanica Bichi Carlo s.r.l.,
11 n. 1760/2020 di e n. 39/2020 di Thermo Controparte_7
Engineering s.r.l., docc. 14-16 fascicolo di parte attrice;
per il pagamento cfr. docc. 34-36 fascicolo di parte attrice);
- euro 79.800,00, pari al costo della merce residua di cui alla commessa C11-020 (cfr. fatture n. 01082020/2020 e n.
01052020/2020 del fornitore doc. 17 fascicolo di parte attrice;
CP_8
per il pagamento cfr. docc. 34-36 e 41 fascicolo di parte attrice).
Al contrario, non possono essere riconosciuti all'attrice gli ulteriori importi dalla stessa richiesti a titolo di lucro cessante, e in particolare:
- euro 4.717,12 (12.540,00 - 7.822,88), pari al mancato guadagno derivante dalla perdita dell'opportunità di vendita della merce di cui alla commessa C04-020 alla cliente cfr. doc. 27 fascicolo di CP_5
parte attrice);
- euro 35.780,00 (115.580,00 - 79.800,00), pari al mancato guadagno derivante dalla perdita dell'opportunità di vendita della merce residua di cui alla commessa C11-020 alla cliente Seal
Engineering Limited (cfr. doc. 28 fascicolo di parte attrice).
A tal proposito, mette conto osservare che le fatture proforma depositate giudizialmente dall'attrice hanno provenienza unilaterale, risultano prive di sottoscrizione e difettano di una data certa.
Ciò le rende inidonee a dimostrare tanto il valore di vendita dei beni ad esse relative quanto l'effettiva provenienza di un ordine di acquisto in relazione a questi ultimi.
Pertanto, deve essere condannata al CP_1 CP_1
risarcimento del danno di euro 87.622,88, oltre interessi al tasso di legge a partire dal 27-7-2023, in favore di Parte_1
12 Trattandosi di debito di valuta, in ordine a tale importo vanno computati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi al tasso legale, calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, così come da Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.1712, a partire dal 27-7-
2023 (data di notifica dell'atto di citazione).
Né, in limitazione della responsabilità della convenuta, può venire in rilievo il disposto di cui all'art. 1696 c.c.
Anche laddove si ritenesse di essere in presenza di un contratto di trasporto, infatti, non si può che rilevare l'inapplicabilità della limitazione di responsabilità al vettore nelle ipotesi colpa grave del vettore, nella specie integrata dalla perdurante incapacità della convenuta di fornire informazioni sulle cause, le modalità e le circostanze di tempo e di luogo delle numerose perdite di merci che si erano verificate (cfr. Cassazione civile sez. VI, 21/09/2022,
n.27579).
8. Infine, merita di essere accolta la domanda di manleva avanzata dalla convenuta nei confronti di Controparte_6
alla luce della polizza n. 2014/03/2204704 versata in
[...]
atti (cfr. doc. 7 fascicolo di parte convenuta).
Esclusa la configurabilità dei presupposti per l'operatività della polizza n. 2020/16/6168608 rilasciata da (cfr. Controparte_9
doc. 6 fascicolo di parte convenuta), stante la mancata integrazione di prestazioni di trasporto/spedizione o comunque accessorie alle stesse, nulla osta invece all'applicabilità della polizza assicurativa della nei limiti del massimale Controparte_6
ivi previsto per i “danni a cose in consegna e custodia” (euro 50.000 per sinistro/anno) e al lordo dello scoperto del 10 % (cfr. doc. 7
13 fascicolo di parte convenuta, art. 3.1: “danni a cose in consegna e custodia”).
9. Considerato l'accoglimento parziale della domanda avanzata da parte attrice, con riferimento al rapporto processuale tra
[...]
e le spese di lite devono Parte_1 Controparte_1
essere compensate per la quota di 1/3.
La restante quota di 2/3 delle spese di lite, liquidata come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase di trattazione - istruttoria e per la fase decisoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e l'assenza di scambio di memorie conclusionali in ragione della discussione orale, deve essere posta a carico di parte convenuta in ragione della soccombenza prevalente di quest'ultima.
Del pari, anche le spese sostenute dalla terza chiamata
[...]
Controparte_2
liquidate negli stessi termini di cui sopra, devono essere poste a carico di parte convenuta, tenuto conto del rigetto della domanda di manleva avanzata nei confronti di quest'ultima.
Anche sotto tale profilo deve trovare accoglimento la domanda di manleva spiegata da parte convenuta nei confronti della terza chiamata nei limiti del Controparte_6
massimale della garanzia da questa prestata.
Infine, le spese di lite sostenute dalla convenuta, liquidate negli stessi termini di cui sopra, devono essere poste a carico della terza chiamata tenuto conto Controparte_6
dell'accoglimento della domanda di manleva e della soccombenza di quest'ultima.
14
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. accerta l'inadempimento contrattuale di e, Controparte_1
per l'effetto, condanna al risarcimento del Controparte_1
danno di euro 87.622,88, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva, in favore di Parte_1
2. rigetta la domanda di manleva avanzata da Controparte_1
nei confronti di
[...] Controparte_2
[...]
3. dichiara, con riferimento al rapporto processuale tra attrice e convenuta, le spese di lite compensate per la quota di 1/3;
4. condanna al pagamento in favore di parte Controparte_1
attrice della quota di 2/3 delle spese di lite, che si liquida in euro
6.094,67 per compensi, euro 524,00 per spese, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge;
5. condanna al pagamento in favore di Controparte_1
Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in euro 9.142,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge;
6. in accoglimento della domanda di manleva formulata da parte convenuta, condanna la terza chiamata Controparte_6
a rilevare indenne, nei limiti del massimale (euro
[...]
50.000 per sinistro/anno) e al lordo dello scoperto del 10 %, la parte convenuta da tutto quanto con la presente sentenza la stessa è condannata a pagare, a titolo di risarcimento del danno, per capitale, interessi, rivalutazione monetaria, nonché di spese di lite;
15 7. condanna la terza chiamata Controparte_6
al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge.
Firenze, 28 settembre 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
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