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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SS D'NI PIERO, Presidente MARINELLI STEFANO, Relatore ZIROLDI ALBERTO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1306/2021 depositato il 13/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ferrara - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 58/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FERRARA sez. 1 e pubblicata il 22/02/2021
Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 3540/2013 BOLLO 2010
- ESTRATTO DI RUOLO n. 2038/15 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- ESTRATTO DI RUOLO n. 1073/14 CONTRAVVENZIONI
- ESTRATTO DI RUOLO n. 1615/16 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- ESTRATTO DI RUOLO n. 3189/18 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore conclude come in atti Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il procedimento trae origine dall'impugnazione da parte del sig. di 5 ruoli esattoriali nn.: 003540/2013 (cartella 039/2013/00039940/16), 0001073/2014 (cartella 039/2014/00039087/76), 0002038/2015 (cartella 039/2015/00032934/44), 0001615/2016(cartella039/2016/00028160/89),0003189/2018(cartella039/2019/000049 3/85), eccependo l'inesistenza/nullità della notifica, la prescrizione e/o decadenza delle pretese tributarie, con richiesta di visione degli originali sia delle cartelle che delle presunte notifiche. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate–Riscossione deducendo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e producendo fotocopie relative alle notifiche delle cartelle impugnate, contestando la fondatezza delle censure. Con memoria conclusionale parte ricorrente eccepiva, ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c. la mancanza della seconda raccomandata informativa di C.A.N. e C.A.D., nonché l'intervenuta prescrizione triennale / quinquennale dei crediti azionati. I giudici di primo grado, ritenendo correttamente notificate le cartelle impugnate, dichiaravano inammissibile il ricorso condannando il ricorrente alle spese processuali a favore dell'ufficio (CTP di Ferrara Sentenza n° 58/2021 depositata in data 22/02/2021). Propone appello il contribuente rilevando l'omessa produzione delle cartelle di pagamento e degli originali degli avvisi di ricevimento, il difetto della comunicazione di avvenuta notifica per tre ruoli esattoriali e del CAD per altro ruolo esattoriale in esito alla procedura di notifica ex art.140 cpc (cartella 039….16089). Eccepisce la prescrizione triennale per 3 cartelle di pagamento attinenti alle tasse automobilistiche e quinquennale per la cartella 039….908776), oltre che per la cartella (039….293444) in quanto il relativo atto di intimazione è privo nel necessario avviso di avvenuta notifica (CAN). Aggiunge la nullità della condanna alle spese del giudizio in quanto l'ufficio è stato rappresentato da propri funzionari. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo il difetto di giurisdizione riguardo alla cartella n. 039….8776000 essendo relativa a sanzioni del CDS di competenza del giudice di pace. Nel merito ribadisce l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in difetto di azione esecutiva in atto e quindi in carenza di interesse ad agire con la relativa domanda di mero accertamento;
conferma la tempestività della notifica delle cartelle di pagamento e la conseguente insussistenza dell'eccepita prescrizione, cui va aggiunto che la mancata impugnazione esclude la possibilità di contestare la notifica degli atti, attesa la definitività del credito. Rileva la genericità della contestazione circa il difetto di produzione degli originali chiesti dal ricorrente e la ritualità delle notifiche eseguite ai sensi degli art.26 u.c. dpr 602/73 e 60 dpr n.600/73. Aggiunge che sono da ritenersi atti interruttivi della prescrizione la richiesta del contribuente del 26.6.2017 di avere informazioni in relazione alla situazione debitoria (doc.4) e le due intimazioni di pagamento da ritenere regolarmente notificate in data 24.10.19 e non impugnate;
quanto alla condanna alle spese a favore dell'ente la stessa trova riscontro nell'art.15 co.2 sexies del d.lvo 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va accolta l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione alla cartella n. 03920140003908776000, essendo la stessa relativa a contravvenzioni del CDS (v. dettaglio del debito) di competenza del giudice di pace di Ferrara. Circa le eccezioni di inammissibilità proposte dall'ufficio si rileva che L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7353 del 07/03/2022 Rv. 664474 - 01). Nel caso di specie, attraverso l'impugnazione dell'estratto di ruolo, il ricorrente contesta l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento (omessa o invalida), eccependo inoltre l'intervenuta prescrizione. Al riguardo il contribuente ha disconosciuto la conformità agli originali delle copie degli avvisi di notifica prodotte dall'ente riscossore;
sul punto va osservato che non è sufficiente contestare genericamente detta conformità, ma occorre la precisazione degli aspetti di difformità tra la fotocopia e l'originale. In tal senso si è espressa la Corte di legittimità secondo cui La contestazione della conformità all' originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall' originale ( Cass.Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del 30/10/2018 Rv. 651376 - 01); dal che discende l'inefficacia del disconoscimento. In relazione all'intervenuta prescrizione dei crediti indicati, dai ruoli prodotti e dalle copie degli avvisi di notifica emerge quanto di seguito esposto, dovendo premettersi che, trattandosi di tasse automobilistiche,opera la prescrizione triennale da computarsi decorsi i 60 giorni dalla definitività della cartella in quanto la prescrizione triennale del credito erariale inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto, in ossequio al principio generale per il quale il decorso della prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art.2935 c.c. (Cass.sez.5,sentenza n. 21915 del 2.8.24.RV.672081.01). I dati desumibili dagli estratti di ruolo sono i seguenti:
1) cartella 039……94016000 notifica del 24.2.14;
2) cartella 039…93444000 notifica del 7.3.2016;
3) cartella 039….16089000 notifica del 28.2.2017;
4) cartella 039….49385000 notifica del 24.10.2019.
Per le cartelle sub
1-3 la prescrizione è maturata rispettivamente nell'aprile 2017 (n.1), nel maggio 2019 (n.2) e nel maggio 2020 (n.3), mentre i ruoli sono stati emessi il 10 settembre 2020, dal che si desume la fondatezza della relativa eccezione. Ciò in quanto la richiesta del contribuente del 26.6.2017 di avere informazioni in relazione alla situazione debitoria non comporta alcun effetto interruttivo, non costituendo un riconoscimento del debito di cui alle singole cartelle. Inoltre per la cartella sub 2 (notificata il 7.3.16) l'intimazione di pagamento prodotta (doc.5 ufficio) è stata notificata il 24.10.19, cioè dopo l'intervenuta prescrizione (maggio 2019). Per contro per la cartella sub 4) il periodo di imposta (2016) e la notifica indicata (24.10.19), escludono l'intervenuta prescrizione, attesa la regolarità dell'atto consegnato presso l'indirizzo riportato nel relativo avviso (non contestato) ed a mani di persona qualificatasi sorella (non contestato), come in precedenti ed analoghe notifiche. Alla consegna dell'atto è seguito l'invio di raccomandata, come emerge dalla Distinta di Postalizzazione Raccomandate del 24.10.19, in cui risulta (sub 62) l'invio della raccomandata inerente alla cartella indicata e dalla comunicazione del messo di notifica (La Targia Silvia) del 24.10.19, contenente il numero della cartella consegnata in busta Ricorrente_1chiusa alla sorella del che ha sottoscritto la relata di notifica . Circa la ritualità della notifica si è precisato (v. motivazione Cass.Sez.
5 -Ordinanza n. 2377 del 27/01/2022 Rv. 663662 - 01) che l'art. 60, comma 1, lett. b-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prevede esclusivamente la spedizione di una «lettera raccomandata», non, quindi, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., Sez. 6^-5, 6 settembre 2017, n. 20863; Cass., Sez. 5^, 3 aprile 2019, n. 9239; Cass., Sez. 6^-5, 15 dicembre 2019, n. 29768), che viene a costituire un adempimento superfluo ed ultroneo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio. Invero, nel disciplinare la notifica al destinatario dell'avviso di avvenuta notificazione dell'atto a persona diversa, il legislatore ha fatto riferimento letterale alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni….. la procedura semplificata stabilita per i casi di consegna a soggetto diverso dal destinatario dell'atto, consistente nell'invio al destinatario di una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto notificando (C.A.N.), è dovuta alla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine (Cass., Sez. Un, 15 aprile 2021, n. 10012 - nello stesso senso, tra le tante: Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2021, n. 20736; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2021, nn. 37391 e 37392; Cass., Sez. 6^-5, 5 gennaio 2022, n. 201)…. Ne consegue il rigetto dell'appello anche riguardo alla cartella n.03920190000049385 di cui all'estratto di ruolo impugnato;
il parziale accoglimento dell'appello e la sostanziale soccombenza reciproca, consente la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, fermo restando che la liquidazione delle stesse da parte del giudice di primo grado, in seguito al rigetto del ricorso, è stata conforme al disposto di cui all'art.15 co.2 sexies del d.lvo 546/92, il che esclude la fondatezza del motivo di appello proposto. Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito riguardo agli atti relativi alla cartella n.03920140003908776000 di competenza del giudice di pace di Ferrara, come da dispositivo.
PQM
in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in relazione alla cartella di pagamento n.03920140003908776000 di cui all'estratto di ruolo impugnato. Accoglie l'appello in relazione alle cartelle di pagamento di cui agli estratti di ruolo impugnati, come indicate in motivazione, con esclusione della cartella di pagamento n. 03920190000049385 e rigetto dell'appello sul punto. Dichiara la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Bologna, 16.2.2026
Il giudice estensore Il Presidente Stefano Marinelli Piero Messini D'Agostini
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SS D'NI PIERO, Presidente MARINELLI STEFANO, Relatore ZIROLDI ALBERTO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1306/2021 depositato il 13/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ferrara - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 58/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FERRARA sez. 1 e pubblicata il 22/02/2021
Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 3540/2013 BOLLO 2010
- ESTRATTO DI RUOLO n. 2038/15 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- ESTRATTO DI RUOLO n. 1073/14 CONTRAVVENZIONI
- ESTRATTO DI RUOLO n. 1615/16 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- ESTRATTO DI RUOLO n. 3189/18 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore conclude come in atti Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il procedimento trae origine dall'impugnazione da parte del sig. di 5 ruoli esattoriali nn.: 003540/2013 (cartella 039/2013/00039940/16), 0001073/2014 (cartella 039/2014/00039087/76), 0002038/2015 (cartella 039/2015/00032934/44), 0001615/2016(cartella039/2016/00028160/89),0003189/2018(cartella039/2019/000049 3/85), eccependo l'inesistenza/nullità della notifica, la prescrizione e/o decadenza delle pretese tributarie, con richiesta di visione degli originali sia delle cartelle che delle presunte notifiche. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate–Riscossione deducendo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e producendo fotocopie relative alle notifiche delle cartelle impugnate, contestando la fondatezza delle censure. Con memoria conclusionale parte ricorrente eccepiva, ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c. la mancanza della seconda raccomandata informativa di C.A.N. e C.A.D., nonché l'intervenuta prescrizione triennale / quinquennale dei crediti azionati. I giudici di primo grado, ritenendo correttamente notificate le cartelle impugnate, dichiaravano inammissibile il ricorso condannando il ricorrente alle spese processuali a favore dell'ufficio (CTP di Ferrara Sentenza n° 58/2021 depositata in data 22/02/2021). Propone appello il contribuente rilevando l'omessa produzione delle cartelle di pagamento e degli originali degli avvisi di ricevimento, il difetto della comunicazione di avvenuta notifica per tre ruoli esattoriali e del CAD per altro ruolo esattoriale in esito alla procedura di notifica ex art.140 cpc (cartella 039….16089). Eccepisce la prescrizione triennale per 3 cartelle di pagamento attinenti alle tasse automobilistiche e quinquennale per la cartella 039….908776), oltre che per la cartella (039….293444) in quanto il relativo atto di intimazione è privo nel necessario avviso di avvenuta notifica (CAN). Aggiunge la nullità della condanna alle spese del giudizio in quanto l'ufficio è stato rappresentato da propri funzionari. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo il difetto di giurisdizione riguardo alla cartella n. 039….8776000 essendo relativa a sanzioni del CDS di competenza del giudice di pace. Nel merito ribadisce l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in difetto di azione esecutiva in atto e quindi in carenza di interesse ad agire con la relativa domanda di mero accertamento;
conferma la tempestività della notifica delle cartelle di pagamento e la conseguente insussistenza dell'eccepita prescrizione, cui va aggiunto che la mancata impugnazione esclude la possibilità di contestare la notifica degli atti, attesa la definitività del credito. Rileva la genericità della contestazione circa il difetto di produzione degli originali chiesti dal ricorrente e la ritualità delle notifiche eseguite ai sensi degli art.26 u.c. dpr 602/73 e 60 dpr n.600/73. Aggiunge che sono da ritenersi atti interruttivi della prescrizione la richiesta del contribuente del 26.6.2017 di avere informazioni in relazione alla situazione debitoria (doc.4) e le due intimazioni di pagamento da ritenere regolarmente notificate in data 24.10.19 e non impugnate;
quanto alla condanna alle spese a favore dell'ente la stessa trova riscontro nell'art.15 co.2 sexies del d.lvo 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va accolta l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione alla cartella n. 03920140003908776000, essendo la stessa relativa a contravvenzioni del CDS (v. dettaglio del debito) di competenza del giudice di pace di Ferrara. Circa le eccezioni di inammissibilità proposte dall'ufficio si rileva che L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7353 del 07/03/2022 Rv. 664474 - 01). Nel caso di specie, attraverso l'impugnazione dell'estratto di ruolo, il ricorrente contesta l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento (omessa o invalida), eccependo inoltre l'intervenuta prescrizione. Al riguardo il contribuente ha disconosciuto la conformità agli originali delle copie degli avvisi di notifica prodotte dall'ente riscossore;
sul punto va osservato che non è sufficiente contestare genericamente detta conformità, ma occorre la precisazione degli aspetti di difformità tra la fotocopia e l'originale. In tal senso si è espressa la Corte di legittimità secondo cui La contestazione della conformità all' originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall' originale ( Cass.Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del 30/10/2018 Rv. 651376 - 01); dal che discende l'inefficacia del disconoscimento. In relazione all'intervenuta prescrizione dei crediti indicati, dai ruoli prodotti e dalle copie degli avvisi di notifica emerge quanto di seguito esposto, dovendo premettersi che, trattandosi di tasse automobilistiche,opera la prescrizione triennale da computarsi decorsi i 60 giorni dalla definitività della cartella in quanto la prescrizione triennale del credito erariale inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto, in ossequio al principio generale per il quale il decorso della prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art.2935 c.c. (Cass.sez.5,sentenza n. 21915 del 2.8.24.RV.672081.01). I dati desumibili dagli estratti di ruolo sono i seguenti:
1) cartella 039……94016000 notifica del 24.2.14;
2) cartella 039…93444000 notifica del 7.3.2016;
3) cartella 039….16089000 notifica del 28.2.2017;
4) cartella 039….49385000 notifica del 24.10.2019.
Per le cartelle sub
1-3 la prescrizione è maturata rispettivamente nell'aprile 2017 (n.1), nel maggio 2019 (n.2) e nel maggio 2020 (n.3), mentre i ruoli sono stati emessi il 10 settembre 2020, dal che si desume la fondatezza della relativa eccezione. Ciò in quanto la richiesta del contribuente del 26.6.2017 di avere informazioni in relazione alla situazione debitoria non comporta alcun effetto interruttivo, non costituendo un riconoscimento del debito di cui alle singole cartelle. Inoltre per la cartella sub 2 (notificata il 7.3.16) l'intimazione di pagamento prodotta (doc.5 ufficio) è stata notificata il 24.10.19, cioè dopo l'intervenuta prescrizione (maggio 2019). Per contro per la cartella sub 4) il periodo di imposta (2016) e la notifica indicata (24.10.19), escludono l'intervenuta prescrizione, attesa la regolarità dell'atto consegnato presso l'indirizzo riportato nel relativo avviso (non contestato) ed a mani di persona qualificatasi sorella (non contestato), come in precedenti ed analoghe notifiche. Alla consegna dell'atto è seguito l'invio di raccomandata, come emerge dalla Distinta di Postalizzazione Raccomandate del 24.10.19, in cui risulta (sub 62) l'invio della raccomandata inerente alla cartella indicata e dalla comunicazione del messo di notifica (La Targia Silvia) del 24.10.19, contenente il numero della cartella consegnata in busta Ricorrente_1chiusa alla sorella del che ha sottoscritto la relata di notifica . Circa la ritualità della notifica si è precisato (v. motivazione Cass.Sez.
5 -Ordinanza n. 2377 del 27/01/2022 Rv. 663662 - 01) che l'art. 60, comma 1, lett. b-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prevede esclusivamente la spedizione di una «lettera raccomandata», non, quindi, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., Sez. 6^-5, 6 settembre 2017, n. 20863; Cass., Sez. 5^, 3 aprile 2019, n. 9239; Cass., Sez. 6^-5, 15 dicembre 2019, n. 29768), che viene a costituire un adempimento superfluo ed ultroneo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio. Invero, nel disciplinare la notifica al destinatario dell'avviso di avvenuta notificazione dell'atto a persona diversa, il legislatore ha fatto riferimento letterale alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni….. la procedura semplificata stabilita per i casi di consegna a soggetto diverso dal destinatario dell'atto, consistente nell'invio al destinatario di una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto notificando (C.A.N.), è dovuta alla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine (Cass., Sez. Un, 15 aprile 2021, n. 10012 - nello stesso senso, tra le tante: Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2021, n. 20736; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2021, nn. 37391 e 37392; Cass., Sez. 6^-5, 5 gennaio 2022, n. 201)…. Ne consegue il rigetto dell'appello anche riguardo alla cartella n.03920190000049385 di cui all'estratto di ruolo impugnato;
il parziale accoglimento dell'appello e la sostanziale soccombenza reciproca, consente la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, fermo restando che la liquidazione delle stesse da parte del giudice di primo grado, in seguito al rigetto del ricorso, è stata conforme al disposto di cui all'art.15 co.2 sexies del d.lvo 546/92, il che esclude la fondatezza del motivo di appello proposto. Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito riguardo agli atti relativi alla cartella n.03920140003908776000 di competenza del giudice di pace di Ferrara, come da dispositivo.
PQM
in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in relazione alla cartella di pagamento n.03920140003908776000 di cui all'estratto di ruolo impugnato. Accoglie l'appello in relazione alle cartelle di pagamento di cui agli estratti di ruolo impugnati, come indicate in motivazione, con esclusione della cartella di pagamento n. 03920190000049385 e rigetto dell'appello sul punto. Dichiara la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Bologna, 16.2.2026
Il giudice estensore Il Presidente Stefano Marinelli Piero Messini D'Agostini