Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 130
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice tributario

    La Corte accoglie l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione alla cartella n. 03920140003908776000, essendo la stessa relativa a contravvenzioni del CDS di competenza del giudice di pace di Ferrara.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire

    La Corte rileva che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione.

  • Accolto
    Eccezione di prescrizione dei crediti

    Per le cartelle sub 1-3 la prescrizione è maturata rispettivamente nell'aprile 2017, nel maggio 2019 e nel maggio 2020, mentre i ruoli sono stati emessi il 10 settembre 2020, dal che si desume la fondatezza della relativa eccezione. La richiesta del contribuente del 26.6.2017 di avere informazioni in relazione alla situazione debitoria non comporta alcun effetto interruttivo. Per la cartella sub 2 l'intimazione di pagamento è stata notificata il 24.10.19, cioè dopo l'intervenuta prescrizione (maggio 2019). Per contro per la cartella sub 4 il periodo di imposta (2016) e la notifica indicata (24.10.19), escludono l'intervenuta prescrizione.

  • Rigettato
    Contestazione della conformità delle copie degli avvisi di notifica agli originali

    Non è sufficiente contestare genericamente detta conformità, ma occorre la precisazione degli aspetti di difformità tra la fotocopia e l'originale. Dal che discende l'inefficacia del disconoscimento.

  • Rigettato
    Nullità della condanna alle spese del giudizio di primo grado

    La liquidazione delle spese da parte del giudice di primo grado, in seguito al rigetto del ricorso, è stata conforme al disposto di cui all'art.15 co.2 sexies del d.lvo 546/92, il che esclude la fondatezza del motivo di appello proposto.

  • Rigettato
    Impugnazione atto impositivo (cartella di pagamento)

    La Corte rigetta l'appello riguardo alla cartella n.03920190000049385, ritenendo la notifica rituale e tempestiva.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice tributario

    La Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in relazione alla cartella di pagamento n.03920140003908776000 di cui all'estratto di ruolo impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 130
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
    Numero : 130
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo